Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 1342/2022 R.G.A.C.
TRA
(C.F. – P.IVA ) corrente in Santa Caterina dello Jonio Parte_1 P.IVA_1
(CZ) alla Strada Statale 106 Jonica Km 144 – Località Cuttura snc Villaggio Riva del Sol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi;
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della con l'avv. Controparte_2
Silvia Parisi;
opposto
E
, in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. Maria Grazia Maida;
opposto
NONCHE'
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., difesa dall'avv. Antonioluigi Iacomino;
opposta
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000105000, notificatale il
23.06.2022, limitatamente alla cartella esattoriale e agli avvisi di addebito riguardanti la riscossione di premi dovuti all' e di contributi previdenziali dovuti all' , CP_3 CP_1
di seguito indicati: - cartella n. 03020190013331971000, notificata in data
30.08.2019, di importo pari ad € 166,72; - avviso di addebito n.
33020180001881861000, notificato in data 03.12.2018, di importo pari ad €
10.567,14; - avviso di addebito n. 33020190000399104000, notificato in data
03.07.2019, di importo pari ad € 2.969,61; - avviso di addebito n.
33020190001511056000, notificato in data 30.09.2019, di importo pari ad € 923,77;
- avviso di addebito n. 33020190002936279000, notificato in data 15.12.2019, di importo pari ad € 52.439,92.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei titoli ivi sottesi in quanto privi delle necessarie sottoscrizione digitale ed attestazione di conformità all'originale; la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle ed avvisi di addebito perché inoltrati da un indirizzo PEC non istituzionale;
la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale;
e, nel merito, l'illegittimità delle somme richieste.
Resistono in giudizio l' , l' e l' , eccependo la inammissibilità del CP_1 CP_3 CP_5
ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
In via preliminare, si rileva che la società ricorrente, nelle note scritte depositate il
14.01.2025, ha esposto di avere aderito all'istanza di definizione agevolata in relazione alla cartella ed agli avvisi di addebito oggetto di causa, con espressa rinuncia ai giudizi pendenti e richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere,
2 sicché la causa è stata rinviata all'odierna udienza del 22.05.2025, al fine di consentire all'opponente di produrre la documentazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata relativamente ai titoli oggetto di causa, nonché le ricevute dei pagamenti delle rate medio tempore scadute. Sennonché, mentre parte opponente ha omesso di esibire la richiesta documentazione entro il termine assegnatole (dichiarando, poi, nelle note scritte di udienza del 21.05.2025, di non possedere copia di pagamenti in adesione alla rottamazione quater), l' , nelle note scritte di udienza del 22.01.2025, ha esposto CP_1
che gli avvisi di addebito in parola erano stati, sì, interessati dalla definizione agevolata con provvedimento del 18.04.2023, ma che il beneficio era stato revocato il 12.04.2024, a cause della totale assenza di versamenti ad opera della società opponente (cfr. prospetti telematici depositati dall' ). Per completezza, l' CP_1 CP_1 ha aggiunto che, con riguardo all'avviso di addebito n. 33020180001881861, era stato eseguito un versamento tardivo, per cui il debito attuale residuo relativo a detto ava ammontava ad euro 7.302,58.
Ciò precisato, si osserva che l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 12.07.2022, sicché, a fronte della notifica, ritualmente eseguita (per come si vedrà infra) dei titoli presupposti dall'impugnato atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, risulta preclusa l'opposizione agli atti esecutivi – afferente alla regolarità formale degli avvisi di addebito e della cartella esattoriale, nonché ai vizi della relativa notifica, disciplinata dagli art. 617 e 618 bis c.p.c., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 46 del 1999 – essendo trascorso il termine perentorio di giorni venti, di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla loro notifica, per la proposizione dell'opposizione stessa.
Preclusa è, altresì, la delibazione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, atteso che il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dei suindicati titoli, prescritto dall'art. 24, quinto comma, D. Lgs.
46/1999, e ciò determina l'incontrovertibilità degli avvisi di addebito e della cartella esattoriale e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
3 Né risulta che l'opponente abbia allegato fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione del credito contributivo, la cui eccezione,
d'altronde, sarebbe infondata, stante il mancato decorso del termine prescrizionale, nonché la presenza di atti interruttivi prodotti dal concessionario della riscossione.
Parte ricorrente lamenta l'invalidità della notifica dell'atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dei titoli presupposti in quanto eseguita a mezzo messaggio PEC proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco e con un file privo dell'attestazione di conformità siccome allegato in formato pdf.
Tali doglianze risultano superate alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, adottando un'interpretazione sostanzialistica, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma che deve presiedere ad ogni rapporto anche processual tributario, ha statuito per quanto qui di interesse due importanti direttive.
La prima è che spetta all'organo giudicante la valutazione circa l'idoneità del documento informatico, avente estensione diversa, a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio, dovendosi escludere che la non conformità al formato PDF possa comportarne la nullità, ove il destinatario della notifica si sia, comunque, costituito in giudizio e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio
(cfr. sent. Cass. Sez. Un. n. 7665/2016). Su questa scia, le Sezioni Unite della
Suprema Corte, con sentenza n. 10266/2018, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m ai fini della validità della sua trasmissione tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito che “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna”. In conclusione, sul presupposto che gli eventuali vizi di una notifica effettuata a mezzo PEC non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale, le cartelle esattoriali notificate a mezzo PEC in formato “pdf” anziché in formato “.p7m” sono valide, dal momento che il file “.pdf”
4 può essere equiparato al fine formato “.p7m” ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC. Pertanto, nella specie, nessuna nullità può essere pronunciata per il fatto che l'atto trasmesso sia in formato PDF e non già pdf.p7m.
La seconda è che la notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito (e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) non è regolata dalle disposizioni vigenti in tema di notifica a mezzo PEC degli atti giudiziari, segnatamente, dalla L.
n. 53/94, atteso che, in materia di notifica degli atti tributari, l'art. 26, co. 5, D.P.R.
n. 602 del 1973 e l'art. 60 DPR n. 600 del 1973 prevedono che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, sicché il disposto dell'art. 3 bis, L. n. 53 del
1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri, è applicabile soltanto alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. In altri termini, la L. n. 53/94, che disciplina le modalità di notificazione tramite PEC di atti giudiziari civili, amministrativi e di atti stragiudiziali da parte di avvocati e procuratori legali, la quale fa riferimento alla necessità che l'indirizzo PEC del mittente sia inserito in un pubblico registro, non è applicabile in materia di notificazione delle cartelle di pagamento – ed atti assimilati - che, in quanto atti amministrativi e non giudiziari, sono assoggettate ad una normativa speciale qual è quella contenuta agli artt. 26
D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. n. 600/73 (cfr. sent. n. 23397/2016 Cass. Sez. Un.; Cass.
n. 982/23; Cass. n. 31160/22 che richiama Cass. SSUU 10.05.22 n. 15979). Si aggiunga che, nel caso di notifica degli avvisi di addebito a mezzo PEC in conformità al disposto dell'art. 30, co. 4, D. L. n. 78/10 convertito con modificazioni dalla legge
2010 n. 122, non viene in rilievo un problema di riconducibilità all'ente dell'atto notificato o di una sua possibile modifica, atteso che l'utilizzo della PEC dell'Istituto presente nel suo sito istituzionale offre (a differenza della posta elettronica ordinaria) certezza legale dell'identità del mittente, dell'integrità e inalterabilità dei messaggi inviati e ricevuti, nonché della data e dell'ora di invio e di ricezione.
Conseguentemente, condizione della validità del messaggio PEC è la prova, a carico del mittente, dell'avvenuto recapito mediante la ricevuta di consegna che, nel caso concreto, risulta ritualmente prodotta dall' (la giurisprudenza di merito CP_1
5 all'uopo ha confermato altresì l'efficacia probatoria delle ricevute di consegna sintetiche depositate dall' in formato .xml; cfr. sent. Corte di Appello di Milano CP_1
n. 26/2023 e sent. Corte di Appello di Napoli n. 3970/2022).
A ciò si aggiunga che la Suprema Corte ha statuito che l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto
e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” (cfr. Cass., ord. 16.02.2018 n. 3805; Cass. SS. UU. 28.9.2018 n. 23620; Cass. SS.UU. 18 aprile
2016, n. 7665; Cass. 31.8.2017 n. 20625; e Cass. 28.9. 2018, n. 22906).
Le considerazioni esposte con riguardo alla notifica degli avvisi di addebito valgono anche per la notifica a mezzo PEC dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che si ritiene abbia raggiunto il suo scopo, essendosi l'opponente costituito giudizialmente per far valere le sue difese avverso la medesima.
Relativamente al preteso vizio di nullità dei titoli e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio preventivo, si osserva – condividendo sul punto le argomentazioni dell' - che la cartella CP_1
esattoriale (o l'avviso di addebito) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sono atti discrezionali della P.A., disciplinati dalle disposizioni di cui alla L. n. 241/90, ma, trattandosi, rispettivamente, di un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale e di un atto volto alla conservazione della garanzia patrimoniale mercé la costituzione di un diritto reale di garanzia sugli immobili del debitore, non operano rispetto ad essi le disposizioni in materia di partecipazione al procedimento (peraltro inapplicabili in materia, atteso che, ai sensi dell'art. 10 bis e
13 L. n. 241/90, i provvedimenti di natura previdenziale ed assistenziale sono espressamente esclusi dalle regole sulla partecipazione al procedimento), essendo il diritto di difesa del contribuente adeguatamente tutelato in sede processuale.
Quanto, infine, al merito, si osserva che l'opponente si è limitato ad eccepire genericamente la inesistenza dei crediti vantati dagli enti previdenziali, senza però
6 enuclearne le ragioni, per cui si tratta di una contestazione inidonea a scalfire la pretesa creditoria, peraltro basata – come sopra esposto - su titoli divenuti irretrattabili per mancata impugnazione nel termine perentorio.
In ragione di tanto, l'opposizione va rigettata, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme di cui ai titoli impugnati, al netto del versamento eseguito con riguardo all'avviso di addebito n. 33020180001881861.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle somme di cui ai titoli impugnati, al netto del versamento eseguito con riguardo all'avviso di addebito n. 33020180001881861;
2) condanna l'opponente a rifondere ai costituiti , ed le spese CP_1 CP_3 CP_5 del giudizio che liquida, per ognuno, in € 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
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