Art. 5. Secondo accompagnatore militare
Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 45 , e' sostituito col seguente:
"Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3".
Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 1975, n. 45 , e' sostituito col seguente:
"Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3".