TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/11/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 3440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 13/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. AO Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3440/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] 1
E
ato il 27/01/1954 a MONDOVÌ (CN) Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIULIA SANMARTINO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“A) La a casa coniugale, sita in Tigliole d'Asti, Strada Stazione San Damiano 1, di proprietà esclusiva del signor Pt_2 resta assegnata al medesimo, mentre la signora
Pt 1 ha già provveduto a trovare altra sistemazione abitativa;
B) Le parti danno atto di aver già provveduto a definire ogni questione economica patrimoniale tra gli stessi pendente;
C) essendo il figlio AO economicamente autosufficiente, nessun assegno viene richiesto e liquidato in suo favore quale contributo di mantenimento;
D) essendo i coniugi economicamente autosufficienti (docc. 6 e 7), nessun assegno viene richiesto e liquidato reciprocamente;
E) I signori Pt_1 e Pt 2 intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno specifica richiesta ex art. 473 bis.51 secondo comma c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473 bis. 13 terzo comma c.p.c.;
F) I signori Pt_1 e Pt 2 chiedono di essere autorizzati a vivere separati;
G) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;"
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
'nata a [...] il [...] e da Parte_2 nato a Parte 1
MONDOVI (CN) il 27/01/1954, celebrato in Tigliole in data 24/02/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie -, Anno 1996
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. AO Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 13/11/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. AO Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Giudice Dott.ssa Sara Pozzetti
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3440/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nata il [...] a [...] 1
E
ato il 27/01/1954 a MONDOVÌ (CN) Parte 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIULIA SANMARTINO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“A) La a casa coniugale, sita in Tigliole d'Asti, Strada Stazione San Damiano 1, di proprietà esclusiva del signor Pt_2 resta assegnata al medesimo, mentre la signora
Pt 1 ha già provveduto a trovare altra sistemazione abitativa;
B) Le parti danno atto di aver già provveduto a definire ogni questione economica patrimoniale tra gli stessi pendente;
C) essendo il figlio AO economicamente autosufficiente, nessun assegno viene richiesto e liquidato in suo favore quale contributo di mantenimento;
D) essendo i coniugi economicamente autosufficienti (docc. 6 e 7), nessun assegno viene richiesto e liquidato reciprocamente;
E) I signori Pt_1 e Pt 2 intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne fanno specifica richiesta ex art. 473 bis.51 secondo comma c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473 bis. 13 terzo comma c.p.c.;
F) I signori Pt_1 e Pt 2 chiedono di essere autorizzati a vivere separati;
G) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;"
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
'nata a [...] il [...] e da Parte_2 nato a Parte 1
MONDOVI (CN) il 27/01/1954, celebrato in Tigliole in data 24/02/1996, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 1, Parte I, Serie -, Anno 1996
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/11/2024
Il presidente estensore
(Dott. AO Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.