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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Angelo Raffaele Violante, all'udienza del
08/01/2025 svolta a trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3086 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonietta Parte_1 C.F._1
Giugliano, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Potenza alla via Nicola Sole n. 73, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE
E
, (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Sinisi presso il cui studio in Venosa alla via De Luca n. 21 è elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti per atto notaio di Verona Persona_1 rep. 67593 del 16/09/2010;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione del 14/08/2024 l'attore conveniva in giudizio innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale di Potenza, la convenuta società per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Sospendere, ex artt. 649 e 650 comma 2 c.p.c., l'esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n.168/2016, emesso dal Tribunale Civile di Potenza in data 07/03/2016 stante la sussistenza dei gravi motivi;
2)
Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica al Sig. del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 168/2016, emesso dal Tribunale Civile di Potenza in data 07/03/2016; 3) Per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 168/2016, emesso dal Tribunale Civile di Potenza in data
07/03/2016; 4) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'oggetto della procura del 30/10/2015 con riferimento ai crediti anomali;
5) Per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
168/2016, emesso dal Tribunale Civile di Potenza in data 07/03/2016; 6) Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza della opposta dal diritto di far valere le proprie ragioni creditorie nei confronti del garante opponente per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
(contrattualmente elevato da sei a trentasei mesi); 7) Per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n.
168/2016, emesso dal Tribunale Civile di Potenza in data 07/03/2016 per intervenuta estinzione della fideiussione, con conseguente liberazione dell'opponente; 8) Accertare e dichiarare la non opponibilità nei confronti del Sig. della cessazione del rapporto bancario attesa la Parte_1 omessa comunicazione in tal senso;
9) Nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria;
10) In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi applicati;
11) Nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 168/2016, emesso dal Tribunale Civile di
Potenza in data 07/03/2016; 12) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
A sostegno, ha dedotto la nullità della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso che alla data dell'11/03/2016 il Sig. non fosse più residente in [...] alla C.da Villafranca n. Parte_1
10 – essendosi trasferito in Potenza (PZ) in data 26/10/2010; eccepiva che il credito azionato in sede monitoria non rientrava tra quelli anomali indicati nella procura notarile del 30/10/2015, rilasciata da a (allegato al fascicolo di parte opposta nel giudizio monitorio); la Controparte_4 CP_3 decadenza della opposta per decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c., termine contrattualmente elevato da sei a trentasei mesi;
altresì l'insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
2) La convenuta, ritualmente evocata in giudizio si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo all'adito Tribunale “in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la tardività, inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione proposta, per il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 650 C.P.C.; 2. in subordine, nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3. in ulteriore subordine, accertare e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di quanto risulterà a credito dell'opposta, anche all'ulteriormente subordinato e residuale titolo di arricchimento senza causa;
4. in ogni ipotesi, con condanna di controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria, nonché con condanna alle spese e competenze di causa”.
Deduceva che la proposta opposizione fosse inammissibile, improcedibile e nulla, anche perché indeterminata o indeterminabile, ovvero del tutto infondata rivelandosi un mero tentativo di ritardare il pagamento di quanto dovuto, inoltre, ne rilevava l'insanabile tardività. 3) Con nota del 09/12/2024 parte attrice-opponente ha manifestato la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 cpc, in quanto, medio tempore, le parti hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese.
Con atto del 10/12/2024 (notificato e depositato in pari data) la mandataria con CP_2 rappresentanza della a mezzo del suo difensore costituito nel procedimento Controparte_1 in epigrafe, ha formulato dichiarazione di accettazione della rinuncia notificata dall'opponente con compensazione delle spese e competenze di lite;
4) Ciò posto, si osserva:
Sull'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., come richiesto da parte attrice, l'attore ha sottoscritto personalmente la dichiarazione di rinuncia ai sensi Parte_1 dell'art. 306 cpc.
A sua volta, il difensore della parte convenuta, avv. Luigi Sinisi, ha dichiarato con nota depositata in data 10/12/2024, di accettare la predetta rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., esercitando in tal modo l'espresso potere conferitogli con la procura dalla società rappresentata e difesa.
Pertanto, vista la regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dall'attore che della successiva accettazione manifestata dalla convenuta, in quanto entrambe espresse legittimamente, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306
c.p.c.
A tal uopo, questo Giudice ritiene sia necessario provvedere sul punto con sentenza, “trattandosi di estinzione di giudizio monocratico” in quanto, nelle controversie, quale quella in esame, davanti al
Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.. Invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al
Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”, nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
La Corte di Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado,
è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile , sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile , sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile , sez. I, 25 febbraio
2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile , sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ.
Mass. 2002, 1829). Sul punto, merita poi di essere richiamata la seguente pronuncia della Suprema Corte: “I commi 3 e
4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art.
111, comma 7, cost.”. (cfr. in tal senso: Cass. Civ., sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707 in Giust. civ.
Mass. 2006, 10);
5) Sulle spese processuali, stante l'accordo delle parti, vengono compensate, in ossequio all'art. 306 cpc, che prevede “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro” e, nel caso di specie, sussiste l'accordo delle parti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel processo RG 3086/2024, tra e in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa (nuova denominazione assunta da CP_2 CP_3
, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
[...]
- dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Potenza, 13/01/2025
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante