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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/11/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3733/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3733/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 per l'avv. RUSSO UGO Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 15.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 6 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle rispettive note conclusive insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 15,25 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LAZZARINI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LANDI RO e dell'avv. RUSSO UGO ( Via Raganella 47923 Rimini;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA RAGANELLA N. 31 47923 RIMINI presso il difensore avv. LANDI
RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli con cui l'impresa individuale gli intimava il Controparte_1 pagamento della somma di € 17.537,07, in forza del decreto ingiuntivo n. 1293/2022 emesso dal
Tribunale di Rimini e dichiarato provvisoriamente esecutivo. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, 1. in via preliminare, sospendere l'atto di precetto e l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, almeno sino alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiarare che il decreto ingiuntivo è nullo in quanto carente delle indicazioni di cui alla sentenza Cassazione sezione unite 4949 del 2023 3. accertare e dichiarare la qualifica di consumatore in capo al Sig. e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta Parte_1
la somma precettata;
4. accertare e dichiarare la qualifica di professionista in capo a CP_1
5. dichiarare nullo il contratto d'opera e, quindi, non dovuta la somma ingiunta avendo
[...]
pagina 3 di 6 accertato e dichiarato la presenza di clausole vessatorie;
6. nel merito, dichiarare nullo l'atto e/o annullabile e/o illegittimo di precetto;
7. dichiarare comunque la prescrizione del credito vantato da controparte;
8. accertare e dichiarare la datio in solutum;
9. con vittoria di spese e compensi professionali.”.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente contestava il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, deducendo plurimi motivi di opposizione, tra cui: la pendenza del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (R.G. 230/2023); la carenza di prova del credito, fondato su mera fattura elettronica;
la violazione della normativa a tutela del consumatore, con particolare riferimento alla presenza di clausole vessatorie nel rapporto contrattuale e ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023; la prescrizione del credito e l'estinzione parziale dello stesso per intervenuta datio in solutum.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo che tutte le doglianze sollevate dall'opponente attenessero al merito del rapporto creditorio e fossero, in parte, già oggetto del separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente divieto di riproposizione in questa sede.
Rassegnava conseguentemente le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere
l'opposizione formulata dal signor in quanto inammissibile, improponibile ed infondata;
Parte_1 con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
La causa è stata istruita documentalmente.
Nelle more del giudizio, come dichiarato dalla difesa dell'opponente nelle proprie note conclusive, il provvedeva al pagamento integrale della somma precettata, con espressa riserva di ripetizione, al Pt_1
solo fine di paralizzare l'azione esecutiva minacciata.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, deve rilevarsi quanto segue.
Occorre dare atto della circostanza, dedotta da parte opponente e non contestata, dell'avvenuto pagamento, da parte del dell'intera somma oggetto dell'atto di precetto. Tale adempimento, Pt_1
pagina 4 di 6 sebbene effettuato con riserva di ripetizione, ha determinato il venir meno dell'interesse dell'opponente a ottenere una pronuncia inibitoria dell'esecuzione forzata, principale oggetto del presente giudizio di opposizione.
Deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo peraltro venuto meno l'interesse dell'odierno attore alla definizione della presente vertenza.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'evento estintivo.
A tal fine, è dirimente la qualificazione giuridica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto ossia il decreto ingiuntivo n. 1293/2022, emesso dal Tribunale di Rimini dichiarato provvisoriamente esecutivo e per il quale è stato altresì promosso giudizio di opposizione (RG n 230/2023).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non è ammesso alcun controllo intrinseco sul titolo, essendo precluse le eccezioni che andavano dedotte nel giudizio di cognizione che ha portato alla sua formazione. L'opponente può far valere unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore sopravvenuti alla formazione del titolo stesso.
L'unico fatto rilevante è l'eccepita violazione della normativa a tutela del consumatore e principi della sentenza cassazione ss.uu. n. 4949/2023.
Tuttavia dalla disamina del titolo posto a sostegno della richiesta monitoria non è possibile- nell'ambito di una cognizione sommaria quale quella descritta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione nella pronuncia n.9479/23- ravvisare la presenza di clausole abusive della posizione del consumatore e segnatamente di clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Inoltre la circostanza che sia pendente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pur non precludendo al giudice dell'opposizione all'esecuzione di esercitare il proprio sindacato sulla validità del titolo, specialmente quando vengano in rilievo questioni, come l'abusività delle clausole, rilevabili d'ufficio e idonee a incidere sulla stessa esistenza del diritto di procedere esecutivamente in assenza della produzione di tutti gli atti relativi a quel giudizio non consente di verificare se sia stata o meno sottoposta la questione relativa alla presenza di clausole abusive della posizione del consumatore.
Tale fatto avrebbe avuto portata assorbente.
Le spese di lite tenuto conto della natura della causa, del contegno delle parti e delle questioni trattate, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese del presente procedimento.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3733/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 18 novembre 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 per l'avv. RUSSO UGO Controparte_1
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 15.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 6 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle rispettive note conclusive insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza
Il Giudice
dott. Elena Amadei
Alle ore 15,25 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3733/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI MASSIMO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LAZZARINI MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LANDI RO e dell'avv. RUSSO UGO ( Via Raganella 47923 Rimini;
C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA RAGANELLA N. 31 47923 RIMINI presso il difensore avv. LANDI
RO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1
precetto notificatogli con cui l'impresa individuale gli intimava il Controparte_1 pagamento della somma di € 17.537,07, in forza del decreto ingiuntivo n. 1293/2022 emesso dal
Tribunale di Rimini e dichiarato provvisoriamente esecutivo. Rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, 1. in via preliminare, sospendere l'atto di precetto e l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, almeno sino alla definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
2. dichiarare che il decreto ingiuntivo è nullo in quanto carente delle indicazioni di cui alla sentenza Cassazione sezione unite 4949 del 2023 3. accertare e dichiarare la qualifica di consumatore in capo al Sig. e per l'effetto accertare e dichiarare non dovuta Parte_1
la somma precettata;
4. accertare e dichiarare la qualifica di professionista in capo a CP_1
5. dichiarare nullo il contratto d'opera e, quindi, non dovuta la somma ingiunta avendo
[...]
pagina 3 di 6 accertato e dichiarato la presenza di clausole vessatorie;
6. nel merito, dichiarare nullo l'atto e/o annullabile e/o illegittimo di precetto;
7. dichiarare comunque la prescrizione del credito vantato da controparte;
8. accertare e dichiarare la datio in solutum;
9. con vittoria di spese e compensi professionali.”.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente contestava il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, deducendo plurimi motivi di opposizione, tra cui: la pendenza del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (R.G. 230/2023); la carenza di prova del credito, fondato su mera fattura elettronica;
la violazione della normativa a tutela del consumatore, con particolare riferimento alla presenza di clausole vessatorie nel rapporto contrattuale e ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023; la prescrizione del credito e l'estinzione parziale dello stesso per intervenuta datio in solutum.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo che tutte le doglianze sollevate dall'opponente attenessero al merito del rapporto creditorio e fossero, in parte, già oggetto del separato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente divieto di riproposizione in questa sede.
Rassegnava conseguentemente le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingere
l'opposizione formulata dal signor in quanto inammissibile, improponibile ed infondata;
Parte_1 con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
La causa è stata istruita documentalmente.
Nelle more del giudizio, come dichiarato dalla difesa dell'opponente nelle proprie note conclusive, il provvedeva al pagamento integrale della somma precettata, con espressa riserva di ripetizione, al Pt_1
solo fine di paralizzare l'azione esecutiva minacciata.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, deve rilevarsi quanto segue.
Occorre dare atto della circostanza, dedotta da parte opponente e non contestata, dell'avvenuto pagamento, da parte del dell'intera somma oggetto dell'atto di precetto. Tale adempimento, Pt_1
pagina 4 di 6 sebbene effettuato con riserva di ripetizione, ha determinato il venir meno dell'interesse dell'opponente a ottenere una pronuncia inibitoria dell'esecuzione forzata, principale oggetto del presente giudizio di opposizione.
Deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo peraltro venuto meno l'interesse dell'odierno attore alla definizione della presente vertenza.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di provvedere alla regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'evento estintivo.
A tal fine, è dirimente la qualificazione giuridica del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto ossia il decreto ingiuntivo n. 1293/2022, emesso dal Tribunale di Rimini dichiarato provvisoriamente esecutivo e per il quale è stato altresì promosso giudizio di opposizione (RG n 230/2023).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale, non è ammesso alcun controllo intrinseco sul titolo, essendo precluse le eccezioni che andavano dedotte nel giudizio di cognizione che ha portato alla sua formazione. L'opponente può far valere unicamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del creditore sopravvenuti alla formazione del titolo stesso.
L'unico fatto rilevante è l'eccepita violazione della normativa a tutela del consumatore e principi della sentenza cassazione ss.uu. n. 4949/2023.
Tuttavia dalla disamina del titolo posto a sostegno della richiesta monitoria non è possibile- nell'ambito di una cognizione sommaria quale quella descritta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione nella pronuncia n.9479/23- ravvisare la presenza di clausole abusive della posizione del consumatore e segnatamente di clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Inoltre la circostanza che sia pendente un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pur non precludendo al giudice dell'opposizione all'esecuzione di esercitare il proprio sindacato sulla validità del titolo, specialmente quando vengano in rilievo questioni, come l'abusività delle clausole, rilevabili d'ufficio e idonee a incidere sulla stessa esistenza del diritto di procedere esecutivamente in assenza della produzione di tutti gli atti relativi a quel giudizio non consente di verificare se sia stata o meno sottoposta la questione relativa alla presenza di clausole abusive della posizione del consumatore.
Tale fatto avrebbe avuto portata assorbente.
Le spese di lite tenuto conto della natura della causa, del contegno delle parti e delle questioni trattate, devono essere compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese del presente procedimento.
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,
Rimini, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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