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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 18/02/2026, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2767/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FALABELLA MADDALENA, Presidente e Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15974/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno N. 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Società_1 Srl In Liquidazione - 04777011216
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 I.C.I.
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare: - 1. LA
MANCATA NOTIFICA DEL PREAVVISO D'ISCRIZIONE IPOTECARIA..
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa. Con provvedimento del 10/02/2025 veniva disposta la "sospensione" (rectius interruzione) del giudizio per avvenuta morte della ricorrente.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della camera di consiglio, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, nel corso del presente giudizio, è intervenuto il decesso della ricorrente, evento ritualmente dichiarato in atti;
considerato che la morte della parte costituisce, ai sensi di legge, causa di interruzione del processo;
osservato che con ordinanza resa in data 10/02/2025 la Corte ha dichiarato la “sospensione” del giudizio in ragione del suddetto evento;
rilevato, tuttavia, che, sebbene il provvedimento sia stato formalmente qualificato come sospensione, la causa che lo ha determinato (ossia il decesso della parte ricorrente) integra una tipica ipotesi di interruzione del processo prevista dalla legge;
ritenuto che, secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, l'effetto sostanziale dell'atto processuale deve essere individuato con riferimento alla sua funzione e alla causa che lo ha determinato, dovendosi privilegiare la sostanza sulla forma, con la conseguenza che l'erronea qualificazione formale del provvedimento non ne esclude la riconducibilità alla disciplina propria dell'interruzione, ove ricorrano i presupposti di legge;
considerato, pertanto, che l'ordinanza in questione, ancorché impropriamente denominata come di sospensione, ha prodotto l'effetto interruttivo del processo, in quanto fondata su un evento (la morte della parte) che la legge espressamente qualifica quale causa di interruzione, al pari, ad esempio, della morte o dell'impedimento del difensore;
rilevato che il processo interrotto deve essere riassunto nel termine perentorio sancito dalla legge;
accertato che, nel caso di specie, il giudizio de quo non è stato riassunto nel termine di legge da alcuno dei soggetti legittimati;
ritenuto che la mancata tempestiva riassunzione determina l'estinzione del processo;
ritenuto, infine, che la natura della questione trattata, afferente alla qualificazione dell'evento processuale e ai relativi effetti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Estinzione giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FALABELLA MADDALENA, Presidente e Relatore
MAGISTRO FABIO, Giudice
RIZZI MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15974/2022 depositato il 09/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno N. 2 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 1-3 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N. 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_6
Società_1 Srl In Liquidazione - 04777011216
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 I.C.I.
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07120201460000467002 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: Accoglimento del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite.
Resistente: Rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso in oggetto fu prodotta impugnazione avverso l'atto impositivo come da epigrafe deducendosene l'illegittimità in quanto infondato in fatto e in diritto. Fu eccepito in particolare: - 1. LA
MANCATA NOTIFICA DEL PREAVVISO D'ISCRIZIONE IPOTECARIA..
Si costituirono gli uffici resistenti, contestando in fatto e in diritto ogni deduzione di parte avversa. Con provvedimento del 10/02/2025 veniva disposta la "sospensione" (rectius interruzione) del giudizio per avvenuta morte della ricorrente.
Indi acquisiti gli atti tempestivamente prodotti sulle conclusioni nei sensi sopra riportati questa Corte ha adottato la deliberazione, come da dispositivo e motivi qui contenuti, all'odierna udienza svoltasi con le formalità della camera di consiglio, nella ricorrenza di ogni requisito previsto dalla detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, nel corso del presente giudizio, è intervenuto il decesso della ricorrente, evento ritualmente dichiarato in atti;
considerato che la morte della parte costituisce, ai sensi di legge, causa di interruzione del processo;
osservato che con ordinanza resa in data 10/02/2025 la Corte ha dichiarato la “sospensione” del giudizio in ragione del suddetto evento;
rilevato, tuttavia, che, sebbene il provvedimento sia stato formalmente qualificato come sospensione, la causa che lo ha determinato (ossia il decesso della parte ricorrente) integra una tipica ipotesi di interruzione del processo prevista dalla legge;
ritenuto che, secondo il prevalente orientamento della Corte di Cassazione, l'effetto sostanziale dell'atto processuale deve essere individuato con riferimento alla sua funzione e alla causa che lo ha determinato, dovendosi privilegiare la sostanza sulla forma, con la conseguenza che l'erronea qualificazione formale del provvedimento non ne esclude la riconducibilità alla disciplina propria dell'interruzione, ove ricorrano i presupposti di legge;
considerato, pertanto, che l'ordinanza in questione, ancorché impropriamente denominata come di sospensione, ha prodotto l'effetto interruttivo del processo, in quanto fondata su un evento (la morte della parte) che la legge espressamente qualifica quale causa di interruzione, al pari, ad esempio, della morte o dell'impedimento del difensore;
rilevato che il processo interrotto deve essere riassunto nel termine perentorio sancito dalla legge;
accertato che, nel caso di specie, il giudizio de quo non è stato riassunto nel termine di legge da alcuno dei soggetti legittimati;
ritenuto che la mancata tempestiva riassunzione determina l'estinzione del processo;
ritenuto, infine, che la natura della questione trattata, afferente alla qualificazione dell'evento processuale e ai relativi effetti, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Estinzione giudizio. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.