Sentenza 10 agosto 2023
Massime • 1
In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
Commentario • 1
- 1. Soci-amministratori: doppia contribuzione illegittima se l’INPS non fornisce prove valideAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 19 aprile 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2023, n. 24439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24439 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Oggetto R.G.N. 7120/2017 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 24439 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 10/08/2023 2 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE RO, IO MA, RL D'IS, TE DA SCIPLINO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 712/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/09/2016 R.G.N. 376/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato le opposizioni a cartelle proposte dall’attuale ricorrente, riferite alla pretesa dell'INPS di assoggettare i soci amministratori di società a responsabilità limitata a doppia contribuzione, ossia alla gestione separata e alla gestione commercianti. 2. Nella specie, l’attuale ricorrente - socio e dal 2006 Presidente del consiglio di amministrazione della s.r.l. Net 3 Agency, regolarmente iscritto alla gestione separata - assumeva che le attività svolte nel periodo controverso (2004/2009), quale lavoratore autonomo come musicista fino al 2006, collaboratore della s.r.l. Net Way e amministratore della s.r.l. Net Agency, erano incompatibili con i requisiti di abitualità e prevalenza dell’attività commerciale svolta a favore della s.r.l. Net Agency. 3. Per la Corte territoriale, che nei termini di seguito indicati correggeva la motivazione del primo giudice, era emerso lo svolgimento, con abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, in aggiunta alle attività riconducibili ai compiti, poteri e doveri inerenti la carica sociale rivestita, anche dell’attività operativa e commerciale tipica dell’azienda; era da ritenere irrilevante lo svolgimento di altre attività extraaziendali ed incontestato che la Net Agency s.r.l., operante nella fornitura di servizi informatici basati su nuove tecnologie comunicative, si avvalesse della prestazione di lavoro di una sola impiegata part- time e di tre collaboratori a progetto;
infine, dal testimoniale acquisito alla causa, era emerso lo svolgimento, da parte dei soci, tra cui l’attuale ricorrente, in via continuativa e prevalente quanto al complesso dei fattori produttivi impiegati, della vera e propria attività commerciale caratteristica dell’impresa, la cui conduzione sarebbe risultata inconcepibile senza l’apporto esecutivo/operativo. 4 4. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione ED MO, deducendo tre motivi di censura. 5. L'INPS resiste con controricorso. 6. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con il primo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 1, co.203, legge n.662 del 1996, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia errato nell’applicare il concetto giuridico di «prevalenza» e non abbia considerato che egli ha prestato la sua attività in qualità di amministratore occupandosi della gestione della società e non di svolgere attività esecutiva. 8. Il motivo è da rigettare. 9. Come ricorda l’Istituto controricorrente secondo la giurisprudenza della Corte, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass.Ord. n. 35181 del 2021); vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto 5 con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche, che il ricorrente ritiene invece siano proprie dell’amministratore. 10. Non è perciò ravvisabile alcuna violazione o falsa applicazione delle regole nella conclusione della Corte d’appello di ritenere il ricorrente soggetto all’obbligo di iscrizione in quanto ha svolto con carattere di abitualità e prevalenza rispetto agli altri fattori produttivi, oltre all’attività di organizzazione e coordinamento riconducibile ai compiti e poteri e doveri inerenti la carica sociale rivestita, anche l’attività operativa e commerciale tipica dell’azienda. 11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell'INPS. 12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass.,Sez.Un., n. 3240 del 2010 - il requisito della partecipazione 6 personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa. 13. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, come la Corte territoriale ha fatto, la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da questa Corte (Cass. n. 5360 del 2012), stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa. 14. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere 7 scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, come del resto ha fatto la Corte territoriale, con apprezzamento insindacabile in questa sede. 15. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d’impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza. 16. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. 17. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. e sostiene che INPS non abbia fornito la prova dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nella Gestione Commercianti. 18. Il motivo è inammissibile. 19. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte 8 diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo secondo il paradigma del novellato art. 360, n. 5, c.p.c. (fra tante, Cass. n. 17313 del 2020). 20. E, ancora, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra tantissime, Cass. nn. 17702 del 2015, 13485 del 2014, 16499 del 2009, 21412 del 2006). 21. Il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla sentenza di segno favorevole al socio e co-amministratore Menghini, resa in causa 9 accomunata alla presente dal medesimo oggetto, è inammissibile perché la sentenza evocata non costituisce un «fatto decisivo» nel senso comunemente inteso dalla giurisprudenza della Corte ma un semplice elemento istruttorio, non in grado di per sé di determinare un diverso esito della controversia. 22. Quanto, poi, all’ulteriore profilo secondo cui la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare e richiamare gli elementi probatori raccolti e allegati dalla difesa del ricorrente, trattasi di censura inammissibile alla luce dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ., se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, come pure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito (cfr., fra tante, Cass. n. 24786 del 2020 ed i richiami ivi contenuti). 23. In conclusione, il ricorso è da rigettare. 24. Il definitivo assetto sistematico delle questioni implicate dal ricorso in epoca successiva al deposito, consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i 10 presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2023.