Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2023, n. 24439
CASS
Sentenza 10 agosto 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 22 marzo 2023 e pubblicata il 10 agosto 2023. Le parti in causa erano un socio amministratore di una società a responsabilità limitata e l'INPS, che contestava la sua posizione previdenziale. Il ricorrente sosteneva di non dover essere assoggettato a doppia contribuzione, in quanto le sue attività come amministratore non avrebbero soddisfatto i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti per l'iscrizione alla gestione commercianti. L'INPS, al contrario, sosteneva che il ricorrente avesse effettivamente partecipato in modo prevalente all'attività commerciale della società.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Bologna. Ha argomentato che la partecipazione personale al lavoro aziendale non si limita all'attività esecutiva, ma include anche compiti di coordinamento e direzione, che il ricorrente aveva effettivamente svolto. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'onere della prova riguardo alla partecipazione prevalente spetta all'INPS, ma che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito. Infine, ha ritenuto inammissibili le censure relative all'omesso esame di prove, sottolineando che il giudice non è tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio.

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Massime1

In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell'Inps, della partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa.

Commentario1

  • 1Soci-amministratori: doppia contribuzione illegittima se l’INPS non fornisce prove valideAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 19 aprile 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/2023, n. 24439
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24439
Data del deposito : 10 agosto 2023

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