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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 366/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 366/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso, dall'Avv. Caterina Suchan, presso il cui studio in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via Fratelli Bandiera n. 67, è elettivamente domiciliato
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sara Fè e dall'Avv. Cinzia D'Addario, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Siena, Via San Martino n. 57
CONVENUTA avente ad oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
CONCLUSIONI N. 366/2024 R.G. 2 / 5
All'udienza del 22.1.2025, per l'Avv. Caterina Suchan e per 'Avv. Sara Fè Parte_1 CP_1
così concludono: “affido esclusivo della bambina alla con possibilità per il Pt_1
padre di vedere la figlia subordinata alla ripresa di un percorso di sostegno rispetto alle dipendenze e ad una valutazione dei Servizi Sociali sullo svolgimento delle funzioni genitoriali e quindi, almeno inizialmente, con incontri protetti;
versamento da parte del di € 250,00 al mese indicizzate quale contributo al mantenimento della minore CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
con riferimento al mutuo che i genitori del CP_1 si sono già accollati, relativo all'immobile, adibito a casa familiare, di cui la è Pt_1
proprietaria per ¼, quest'ultima si impegna a trasferire la propria quota al nel CP_1
termine di giorno 90 da oggi, dovendosi ritenere il relativo prezzo già versato con il versamento delle precedenti rate di mutuo;
con l'adempimento dell'obbligo di trasferimento la procederà alla remissione delle querele proposte nei confronti Pt_1 del . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.2.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponeva di avere intrattenuto una relazione con dal 2009 al 2023, dalla CP_1
quale era nata la figlia in data 16.1.2021, stabilendo la casa familiare in Persona_1
San Gimignano (SI), loc. Ulignano, Via della Scala n. 20; riferiva di avere subito dei maltrattamenti dal in particolare a causa della dipendenza del medesimo CP_1 dall'alcool, e di essersi infine allontanata da casa, in data 25.2.2023 a seguito di un ultimo comportamento violento, di essersi quindi rivolta ad un Centro Antiviolenza e di avere sporto denuncia contro il a seguito della quale era stato aperto un CP_1
procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nonché un procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni e il nucleo familiare era stato preso in carico dai Servizi Sociali, i quali avevano predisposto un'indagine socio- familiare, un'indagine psicologica tramite il Centro Co.Me.Te., il monitoraggio tossicologico del da parte del e degli incontri protetti tra padre e figlia;
CP_1 Pt_2
sosteneva che da gennaio 2024, il aveva cessato di partecipare agli incontri CP_1 protetti e di videochiamare la figlia;
chiedeva, in via d'urgenza, di ordinare la N. 366/2024 R.G. 3 / 5
cessazione delle condotte pregiudizievoli e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da lei e dalla minore e, nel merito, di disporre l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento presso di sé ed incontri protetti col padre, nonché un contributo al mantenimento di € 400,00 al mese oltre alla metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai fini dell'adozione dei provvedimenti indifferibili, si costituiva il resistente ammetteva di avere avuto problemi di CP_1 dipendenza dall'alcool, per i quali si era spontaneamente recato da uno psicologo, ma negava di avere posto in essere condotte violente, sostenendo che vi erano stati semplicemente problemi nel rapporto di coppia;
contestava le richieste avversarie, chiedendo l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, nonché un contributo mensile al mantenimento di € 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Il sub-procedimento veniva istruito con la produzione di documenti nonché attraverso l'acquisizione di relazione dei Servizi sociali.
Il Giudice, con ordinanza ex art. 473-bis.15 e 473-bis.40 c.p.c. del 19.3.2024, disponeva la prosecuzione del monitoraggio tossicologico sul presso il e CP_1 Pt_2
l'attivazione del sostegno psicologico e alle funzioni genitoriali a favore del medesimo nonché la prosecuzione del sostegno psicologico per la rigettava la CP_1 Pt_1 richiesta di ordine di protezione e disponeva, in via provvisoria, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e possibilità per il Per_1 padre di vederla nell'ambito di incontri osservati, predisposti dai Servizi Sociali, con possibilità di una sempre maggiore liberalizzazione, se il padre avesse aderito ai percorsi prescritti ed in base all'esito degli stessi;
rinviava al merito la regolamentazione delle spese di lite.
La causa proseguiva per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, a seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., veniva istruita con la produzione di documenti nonché attraverso l'acquisizione di relazione N. 366/2024 R.G. 4 / 5
dei Servizi sociali;
il Pubblico Ministero non trasmetteva la documentazione relativa al procedimento penale richiesta dal Giudice.
All'udienza del 22.1.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne nata al di fuori del matrimonio, alle condizioni concordate nel corso del giudizio.
A tal proposito, con riferimento al regime di affidamento della figlia minorenne si deve premettere che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve
“valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori”, in quanto il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27).
Nel caso di specie, all'esito del subprocedimento introdotto dalla ricorrente in relazione al compimento di condotte violente da parte del proprio convivente, il
Giudice, pur dando atto della solo generica negazione di atti di violenza da parte del tenuto conto dell'allontanamento della dalla casa familiare e della CP_1 Pt_1
sottoposizione del ad un percorso di sostegno psicologico e di controllo della CP_1 dipendenza, aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e possibilità per il padre di vederla Per_1 nell'ambito di incontri osservati, predisposti dai Servizi Sociali, con possibilità di una sempre maggiore liberalizzazione, se il padre avesse aderito ai percorsi prescritti ed in base all'esito degli stessi.
Si deve tuttavia rilevare che, successivamente, la situazione è mutata, in quanto il CP_1
per come evidenziato dai Servizi sociali, per lungo tempo non ha presenziato agli N. 366/2024 R.G. 5 / 5
incontri con i Servizi sociali, ha ripreso tali incontri solo il 16.4.2024 ma, nel periodo successivo, ai controlli è stato più volte trovato positivo all'alcol e si è anche presentato all'incontro con la figlia del 19.7.2024 in evidente stato di alterazione alcolica, per poi rendersi irreperibile. Del resto, ciò vale a confermare quanto affermato dalla in relazione al fatto che, secondo le voci di paese, il aveva Pt_1 CP_1
ripreso a frequentare i bar della zona ed a bere.
Alla luce di quanto precede, appare dunque giustificato disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, per come del resto richiesto concordemente dalle parti, apparendo pregiudizievole per la minore l'affido condiviso in una situazione in cui il padre ha mostrato di non essere affatto consapevole della portata del problema derivante dalla sua situazione di dipendenza.
Ed analogamente, a fronte dell'indiscusso collocamento della minore presso la madre, appare opportuno che, per come richiesto ancora congiuntamente dalle parti, la possibilità per il padre di vedere la figlia sia subordinata alla ripresa di un percorso di sostegno rispetto alle dipendenze e ad una valutazione dei Servizi Sociali sullo svolgimento delle funzioni genitoriali e quindi, almeno inizialmente, avvenga con incontri protetti.
Sotto il profilo economico, infine, si richiamano i patti espressi dalle parti, che non risultano contrastanti con norme imperative, appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze della figlia minorenne.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 366/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso, dall'Avv. Caterina Suchan, presso il cui studio in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via Fratelli Bandiera n. 67, è elettivamente domiciliato
ATTRICE contro
(C.F.: , rappresentato e difeso, per CP_1 C.F._2
mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sara Fè e dall'Avv. Cinzia D'Addario, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Siena, Via San Martino n. 57
CONVENUTA avente ad oggetto: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
CONCLUSIONI N. 366/2024 R.G. 2 / 5
All'udienza del 22.1.2025, per l'Avv. Caterina Suchan e per 'Avv. Sara Fè Parte_1 CP_1
così concludono: “affido esclusivo della bambina alla con possibilità per il Pt_1
padre di vedere la figlia subordinata alla ripresa di un percorso di sostegno rispetto alle dipendenze e ad una valutazione dei Servizi Sociali sullo svolgimento delle funzioni genitoriali e quindi, almeno inizialmente, con incontri protetti;
versamento da parte del di € 250,00 al mese indicizzate quale contributo al mantenimento della minore CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
con riferimento al mutuo che i genitori del CP_1 si sono già accollati, relativo all'immobile, adibito a casa familiare, di cui la è Pt_1
proprietaria per ¼, quest'ultima si impegna a trasferire la propria quota al nel CP_1
termine di giorno 90 da oggi, dovendosi ritenere il relativo prezzo già versato con il versamento delle precedenti rate di mutuo;
con l'adempimento dell'obbligo di trasferimento la procederà alla remissione delle querele proposte nei confronti Pt_1 del . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.2.2024 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
esponeva di avere intrattenuto una relazione con dal 2009 al 2023, dalla CP_1
quale era nata la figlia in data 16.1.2021, stabilendo la casa familiare in Persona_1
San Gimignano (SI), loc. Ulignano, Via della Scala n. 20; riferiva di avere subito dei maltrattamenti dal in particolare a causa della dipendenza del medesimo CP_1 dall'alcool, e di essersi infine allontanata da casa, in data 25.2.2023 a seguito di un ultimo comportamento violento, di essersi quindi rivolta ad un Centro Antiviolenza e di avere sporto denuncia contro il a seguito della quale era stato aperto un CP_1
procedimento penale dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena nonché un procedimento dinanzi al Tribunale dei Minorenni e il nucleo familiare era stato preso in carico dai Servizi Sociali, i quali avevano predisposto un'indagine socio- familiare, un'indagine psicologica tramite il Centro Co.Me.Te., il monitoraggio tossicologico del da parte del e degli incontri protetti tra padre e figlia;
CP_1 Pt_2
sosteneva che da gennaio 2024, il aveva cessato di partecipare agli incontri CP_1 protetti e di videochiamare la figlia;
chiedeva, in via d'urgenza, di ordinare la N. 366/2024 R.G. 3 / 5
cessazione delle condotte pregiudizievoli e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da lei e dalla minore e, nel merito, di disporre l'affidamento esclusivo della minore, con collocamento presso di sé ed incontri protetti col padre, nonché un contributo al mantenimento di € 400,00 al mese oltre alla metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai fini dell'adozione dei provvedimenti indifferibili, si costituiva il resistente ammetteva di avere avuto problemi di CP_1 dipendenza dall'alcool, per i quali si era spontaneamente recato da uno psicologo, ma negava di avere posto in essere condotte violente, sostenendo che vi erano stati semplicemente problemi nel rapporto di coppia;
contestava le richieste avversarie, chiedendo l'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di visita, nonché un contributo mensile al mantenimento di € 200,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Il sub-procedimento veniva istruito con la produzione di documenti nonché attraverso l'acquisizione di relazione dei Servizi sociali.
Il Giudice, con ordinanza ex art. 473-bis.15 e 473-bis.40 c.p.c. del 19.3.2024, disponeva la prosecuzione del monitoraggio tossicologico sul presso il e CP_1 Pt_2
l'attivazione del sostegno psicologico e alle funzioni genitoriali a favore del medesimo nonché la prosecuzione del sostegno psicologico per la rigettava la CP_1 Pt_1 richiesta di ordine di protezione e disponeva, in via provvisoria, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e possibilità per il Per_1 padre di vederla nell'ambito di incontri osservati, predisposti dai Servizi Sociali, con possibilità di una sempre maggiore liberalizzazione, se il padre avesse aderito ai percorsi prescritti ed in base all'esito degli stessi;
rinviava al merito la regolamentazione delle spese di lite.
La causa proseguiva per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e, a seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., veniva istruita con la produzione di documenti nonché attraverso l'acquisizione di relazione N. 366/2024 R.G. 4 / 5
dei Servizi sociali;
il Pubblico Ministero non trasmetteva la documentazione relativa al procedimento penale richiesta dal Giudice.
All'udienza del 22.1.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti della figlia minorenne nata al di fuori del matrimonio, alle condizioni concordate nel corso del giudizio.
A tal proposito, con riferimento al regime di affidamento della figlia minorenne si deve premettere che, ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il Giudice deve
“valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi
i genitori”, in quanto il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., solo ove tale soluzione risulti in contrasto con l'interesse del minore, può disporre l'affidamento esclusivo ad uno di essi, dovendo in tal caso motivare la pronuncia di affidamento esclusivo rispetto sia al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso sia all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27).
Nel caso di specie, all'esito del subprocedimento introdotto dalla ricorrente in relazione al compimento di condotte violente da parte del proprio convivente, il
Giudice, pur dando atto della solo generica negazione di atti di violenza da parte del tenuto conto dell'allontanamento della dalla casa familiare e della CP_1 Pt_1
sottoposizione del ad un percorso di sostegno psicologico e di controllo della CP_1 dipendenza, aveva disposto, in via provvisoria, l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre e possibilità per il padre di vederla Per_1 nell'ambito di incontri osservati, predisposti dai Servizi Sociali, con possibilità di una sempre maggiore liberalizzazione, se il padre avesse aderito ai percorsi prescritti ed in base all'esito degli stessi.
Si deve tuttavia rilevare che, successivamente, la situazione è mutata, in quanto il CP_1
per come evidenziato dai Servizi sociali, per lungo tempo non ha presenziato agli N. 366/2024 R.G. 5 / 5
incontri con i Servizi sociali, ha ripreso tali incontri solo il 16.4.2024 ma, nel periodo successivo, ai controlli è stato più volte trovato positivo all'alcol e si è anche presentato all'incontro con la figlia del 19.7.2024 in evidente stato di alterazione alcolica, per poi rendersi irreperibile. Del resto, ciò vale a confermare quanto affermato dalla in relazione al fatto che, secondo le voci di paese, il aveva Pt_1 CP_1
ripreso a frequentare i bar della zona ed a bere.
Alla luce di quanto precede, appare dunque giustificato disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, per come del resto richiesto concordemente dalle parti, apparendo pregiudizievole per la minore l'affido condiviso in una situazione in cui il padre ha mostrato di non essere affatto consapevole della portata del problema derivante dalla sua situazione di dipendenza.
Ed analogamente, a fronte dell'indiscusso collocamento della minore presso la madre, appare opportuno che, per come richiesto ancora congiuntamente dalle parti, la possibilità per il padre di vedere la figlia sia subordinata alla ripresa di un percorso di sostegno rispetto alle dipendenze e ad una valutazione dei Servizi Sociali sullo svolgimento delle funzioni genitoriali e quindi, almeno inizialmente, avvenga con incontri protetti.
Sotto il profilo economico, infine, si richiamano i patti espressi dalle parti, che non risultano contrastanti con norme imperative, appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze della figlia minorenne.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao