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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 1902 /2024 vertente TRA:
nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
), elettivamente domiciliata in C.F._1
Mugnano, alla via Mugnano Melito n. 80 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mauriello (CF.
); (C.F. C.F._2 Parte_2
) e (CF. C.F._3 Parte_3
), che la rappresentano e C.F._4 difendono in virtù di giusta procura collegata ed allegata in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO l Controparte_1
(C.F in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ) in C.F._5 virtù di procura generale alle liti per Notaio
del distretto di Roma del Persona_1
22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura ; CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. _______________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 25-01- 2024 ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso per nullità della notifica a mezzo PEC ricevuto in data 16.12.2023, per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti da gennaio 2021 a dicembre 2022, per complessivi
€.4.559,10 e , per l'effetto sentir annullare il titolo esecutivo in oggetto con vittoria di spese e onorari. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata in data 30/01/2025 si è costituito l che, esperite le proprie difese, ha chiesto CP_1 il rigetto dell'eccezione della nullità della notifica e , nel merito, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e onorari. Va preliminarmente rigettata l'eccezione sulla nullità della notificazione a mezzo PEC. Come condivisibilmente evidenziato dall'istituto resistente, infatti, a norma dell'articolo 156 c.p.c. comma 3: “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di specie tale risultato è stato raggiunto, consentendo alla parte di opporsi al titolo esecutivo. La normativa richiamata dalla ricorrente sul punto, inoltre, attiene alla notifica degli atti giudiziari e non degli atti stragiudiziali qual è l'avviso di addebito Sul punto va altresì evidenziato come nessuna relata di notifica è richiesta dall'art. 26 comma 2° DPR n. 602/1973 che prevede la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzodichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”), così come nell'ipotesi in cui si utilizzi la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dal primo comma della medesima norma. Ugualmente, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019 e n. 6015/2023). L'eccezione de quo va, dunque, rigettata. Nel merito va accolta la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere. L , infatti, ha provveduto ad allegare la CP_1 documentazione atta a provare l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito oggetto di impugnativa nel presente giudizio. Con riferimento alla cessata materia del contendere preme puntualizzare come tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Nel caso di specie va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione per metà delle spese e competenze del presente giudizio, per la restante parte a carico dell' e che si CP_1 liquidano in EURO 600,00.
PQM
-dichiara cessata la materia del contendere
-compensa parzialmente le spese di lite e per la rimanente parte a carico dell da CP_1 corrispondere ai procuratori antistatari e che si liquidano in Euro 600,00 Napoli lì_10.3.2025 Il Giudice del Lavoro. (dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 1902 /2024 vertente TRA:
nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
), elettivamente domiciliata in C.F._1
Mugnano, alla via Mugnano Melito n. 80 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Mauriello (CF.
); (C.F. C.F._2 Parte_2
) e (CF. C.F._3 Parte_3
), che la rappresentano e C.F._4 difendono in virtù di giusta procura collegata ed allegata in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO l Controparte_1
(C.F in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ) in C.F._5 virtù di procura generale alle liti per Notaio
del distretto di Roma del Persona_1
22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura ; CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. _______________________
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente depositato in data 25-01- 2024 ha convenuto in giudizio l Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso per nullità della notifica a mezzo PEC ricevuto in data 16.12.2023, per il recupero dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti da gennaio 2021 a dicembre 2022, per complessivi
€.4.559,10 e , per l'effetto sentir annullare il titolo esecutivo in oggetto con vittoria di spese e onorari. Con memoria di costituzione tempestivamente depositata in data 30/01/2025 si è costituito l che, esperite le proprie difese, ha chiesto CP_1 il rigetto dell'eccezione della nullità della notifica e , nel merito, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e onorari. Va preliminarmente rigettata l'eccezione sulla nullità della notificazione a mezzo PEC. Come condivisibilmente evidenziato dall'istituto resistente, infatti, a norma dell'articolo 156 c.p.c. comma 3: “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Nel caso di specie tale risultato è stato raggiunto, consentendo alla parte di opporsi al titolo esecutivo. La normativa richiamata dalla ricorrente sul punto, inoltre, attiene alla notifica degli atti giudiziari e non degli atti stragiudiziali qual è l'avviso di addebito Sul punto va altresì evidenziato come nessuna relata di notifica è richiesta dall'art. 26 comma 2° DPR n. 602/1973 che prevede la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzodichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”), così come nell'ipotesi in cui si utilizzi la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dal primo comma della medesima norma. Ugualmente, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019 e n. 6015/2023). L'eccezione de quo va, dunque, rigettata. Nel merito va accolta la richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere. L , infatti, ha provveduto ad allegare la CP_1 documentazione atta a provare l'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito oggetto di impugnativa nel presente giudizio. Con riferimento alla cessata materia del contendere preme puntualizzare come tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Nel caso di specie va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione per metà delle spese e competenze del presente giudizio, per la restante parte a carico dell' e che si CP_1 liquidano in EURO 600,00.
PQM
-dichiara cessata la materia del contendere
-compensa parzialmente le spese di lite e per la rimanente parte a carico dell da CP_1 corrispondere ai procuratori antistatari e che si liquidano in Euro 600,00 Napoli lì_10.3.2025 Il Giudice del Lavoro. (dott.ssa Simona D'Auria)