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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3349/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3349/2025 R.G. posta in decisione in data 26/11/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Gallarate Parte_1 presso lo studio dell'avv. Sonia Petito, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Giuseppe Controparte_1
Armocida, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale
pagina 1 di 3 IN PRINCIPALITA'
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi i genitori, PEona_1 con residenza anagrafica e collocamento preferenziale presso la madre.
2) Assegnare la casa familiare sita in Cassano Magnago Via A. Volta n. 28 - di proprietà esclusiva della ricorrente - in favore della stessa che continuerà ad abitarvi con la figlia minore.
3) Anche alla luce della cessazione unilaterale del pagamento del mutuo cointestato da parte del resistente, della cessazione della retta del nido per € 700,00 mensili, del patrimonio immobiliare accertato (tre immobili con rendita catastale complessiva di € 459,39), dell'entrata extra mensile proveniente da parte del Sig. , dell'ingente patrimonio liquido di circa € 400.000,00, disporre Per_2 quale contributo a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento indiretto della figlia minore, una somma non inferiore ad € 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con previsione di rivalutazione ISTAT annuale in conformità alle vigenti disposizioni normative, oltre al
50% delle spese extra come individuate dal nuovo Protocollo del Tribunale di Milano (giugno2025), oltre al 100% dell'AU in favore della madre.
4) Disporre la cessazione dell'incarico conferito al Servizio Tutela Minori da codesto Tribunale.
5) Disporre i diritti di visita in favore del padre conformemente a quanto richiesto dallo stesso, PE prevedendo che egli possa tenere con sé la figlia salvo diverso accordo fra le parti, a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina con accompagnamento presso lo stesso
Istituto, oltre a due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
per la metà delle vacanze natalizie, pasquali per l'intero periodo ad anni alterni e per un periodo continuativo non inferiore a due settimane durante il periodo estivo, feste e compleanni come da prassi.
Con la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2025 adiva il Tribunale per conseguire la Parte_1
PE regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata in [...]
13/05/2023 dall'unione con . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il resistente, concludendo per l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento materno e la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento della figlia di
€ 350 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Su impulso del Giudice Delegato le parti raggiugevano in corso di causa un accordo, che può essere recepito, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
All'accordo raggiunto consegue la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE PE l'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre.
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3349/2025 R.G. posta in decisione in data 26/11/2025 e promossa
da
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, elettivamente domiciliata in Gallarate Parte_1 presso lo studio dell'avv. Sonia Petito, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
elettivamente domiciliato in Varese presso lo studio dell'avv. Giuseppe Controparte_1
Armocida, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale
pagina 1 di 3 IN PRINCIPALITA'
1) Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi i genitori, PEona_1 con residenza anagrafica e collocamento preferenziale presso la madre.
2) Assegnare la casa familiare sita in Cassano Magnago Via A. Volta n. 28 - di proprietà esclusiva della ricorrente - in favore della stessa che continuerà ad abitarvi con la figlia minore.
3) Anche alla luce della cessazione unilaterale del pagamento del mutuo cointestato da parte del resistente, della cessazione della retta del nido per € 700,00 mensili, del patrimonio immobiliare accertato (tre immobili con rendita catastale complessiva di € 459,39), dell'entrata extra mensile proveniente da parte del Sig. , dell'ingente patrimonio liquido di circa € 400.000,00, disporre Per_2 quale contributo a carico del padre a titolo di concorso al mantenimento indiretto della figlia minore, una somma non inferiore ad € 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e con previsione di rivalutazione ISTAT annuale in conformità alle vigenti disposizioni normative, oltre al
50% delle spese extra come individuate dal nuovo Protocollo del Tribunale di Milano (giugno2025), oltre al 100% dell'AU in favore della madre.
4) Disporre la cessazione dell'incarico conferito al Servizio Tutela Minori da codesto Tribunale.
5) Disporre i diritti di visita in favore del padre conformemente a quanto richiesto dallo stesso, PE prevedendo che egli possa tenere con sé la figlia salvo diverso accordo fra le parti, a weekend alternati dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina con accompagnamento presso lo stesso
Istituto, oltre a due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento;
per la metà delle vacanze natalizie, pasquali per l'intero periodo ad anni alterni e per un periodo continuativo non inferiore a due settimane durante il periodo estivo, feste e compleanni come da prassi.
Con la compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2025 adiva il Tribunale per conseguire la Parte_1
PE regolamentazione dell'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata in [...]
13/05/2023 dall'unione con . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il resistente, concludendo per l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento materno e la determinazione a suo carico di un contributo al mantenimento della figlia di
€ 350 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Su impulso del Giudice Delegato le parti raggiugevano in corso di causa un accordo, che può essere recepito, trattandosi di condizioni conformi all'interesse della prole e adeguate alle condizioni reddituali delle parti.
All'accordo raggiunto consegue la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
DISPONE PE l'affidamento condiviso di con il suo collocamento prevalente presso la madre.
Dà atto che le parti hanno pattuito anche le restanti condizioni sopra indicate, che qui si intendono recepite e omologate.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 26/11/2025
Il Presidente Estensore
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