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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 755/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per C.F._1 mandato in atti, dagli Avv.ti Filippo Di Matteo (PEC: e Email_1
UI TE (PEC: ; Email_2 AN contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Dioguardi
IO (PEC: ; Email_3 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata, nel procedimento portante il n. R.G.
16702/2017, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 13/03/2020
e pubblicata in data 23/03/2020;
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'AN:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, nel procedimento portante
n. R.G 16702/2017; indi a che:
- “Ritenere e dichiarare che al sig. , ex Assessore del Comune di dal giugno Parte_1 CP_1
2009 al giugno 2014, va riconosciuta l'indennità di carica nell'intera misura prevista dalla Legge
Regionale 22/2008, senza la decurtazione applicate dal Comune di del 10% prevista dalla CP_1 legge finanziaria 266/05.
- Conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di € 10.411,14 (diecimilaquattrocentoundici,14 euro) Parte_1
- Ritenere e dichiarare che al sig. va riconosciuta l'indennità di carica nell'intera Parte_1 misura prevista dalla Legge Regionale 22/2008, senza la decurtazione applicate dal CP_1 del 10% prevista dalla delibera di Giunta n.314/2008
[...]
- Conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento della somma di € 9.352,68 (novemilatrecentocinquantadue,68 euro)”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore dei predetti procuratori che dichiarano di averli anticipati.»; per l'appellato:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dal Sig. Pt_1 confermando la statuizione di primo grado.
Con condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio che si chiede di liquidare in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13/10/2017 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Palermo di dichiarare ad egli dovuta, in quanto ex assessore del CP_1 dal mese di giugno del 2009 al mese di giugno del 2014, l'indennità di carica
[...] nell'intera misura prevista dalla legge regionale n. 22/2008, senza le decurtazioni applicate dal (decurtazione del 10% prevista dalla legge finanziaria n. 266/2005, Controparte_1 decurtazione del 10% prevista dalla delibera di Giunta n. 314/2008 e decurtazione del 30% per violazione del patto di stabilità), con conseguente condanna del a Controparte_1 corrispondergli le somme di € 10.411,14, € 9.352,68 e € 12.435,49, oltre interessi e rivalutazione “come per legge”.
1.1 A tali conclusioni il ricorrente premetteva:
- di aver ricoperto, come lavoratore autonomo, la carica di Assessore del Comune di dal giugno 2009 al giugno 2014, percependo la relativa indennità, calcolata CP_1 unilateralmente dal Comune;
- che il Comune di aveva corrisposto un'indennità di funzione inferiore rispetto CP_1 all'indennità minima prevista dalla legge regionale del 23/12/2000, n. 30;
- che l'art 19, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 30/2000, così come modificata dall'art 5 della legge regionale n. 22/2008, aveva previsto la corresponsione di un'indennità di funzione sia per il sindaco che per gli assessori;
- che con decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 19 del 18/10/2001 era stato emanato il Regolamento esecutivo di cui all'art 19, comma 1, della richiamata legge, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia;
- che, secondo tale regolamento, l'indennità di carica lorda per gli assessori nei comuni sino a 40.000 abitanti era pari al 45% della indennità prevista per il sindaco;
- che il Comune di secondo l'ultimo censimento, aveva una popolazione di 38.018 CP_1 abitanti ed era prevista un'indennità di carica lorda per il sindaco di euro 3.921,41;
- che l'ammontare dell'indennità per gli assessori lavoratori dipendenti in aspettativa, inoccupati o liberi professionisti, pertanto, era pari ad euro 1.764,63 lordi;
- che il Comune di gli aveva corrisposto, quale indennità di funzione, le seguenti CP_1 indennità mensili lorde (come da prospetto allegato, rilasciato dal Comune di : CP_1 anno 2009: euro 1.429,35; anno 2010: euro 1.429,35; anno 2011: euro 1.000,54; anno 2012: euro 1.429,35; anno 2013: euro 1.000,55; anno 2014: euro 1.000,55;
- che le indennità corrisposte dal non erano conformi al dettato normativo, in CP_1 quanto all'indennità base prevista dalla legge regionale n. 22/2008 (ammontante ad €
1.764,63, come da attestazione rilasciata dal Comune) erano state applicate, per tutti gli anni, una riduzione del 10% in base alla legge finanziaria n. 266/2005 e una ulteriore riduzione del 10% in esecuzione di una delibera adottata dalla precedente giunta. Per gli anni 2011,
2013 e 2014, inoltre, era stata applicata una ulteriore riduzione del 30% per la violazione del vincolo del patto di stabilità previsto dall'art. 7 del D.L. n. 149/2011. 1.2. Sulla base di tali premesse in fatto, deduceva, in primo luogo, che il Parte_1 aveva errato ad applicare la riduzione del 10% prevista dalla legge Controparte_1 finanziaria n. 266/2005, in quanto:
- tale legge disponeva, all'art. 1, commi da 52 a 62, la riduzione del 10 per cento, per un periodo di tre anni, delle indennità dei parlamentari nazionale ed europei, dei sottosegretari di Stato, delle indennità ed altri emolumenti corrisposti dalla pubblica amministrazione per incarichi di consulenza, dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione, organi collegiali presenti nelle p.a. o da queste ultime controllati, dei servizi consultivi ed ispettivi tributari, degli organi di autogoverno della
Magistratura e dei componenti del CNEL;
- il comma 54 dello stesso articolo 1 aveva esteso tale riduzione anche agli emolumenti delle cariche individuali e collegiali delle regioni, delle province e dei comuni;
- il comma 54 non indicava la durata della riduzione disposta e la durata non era definita neppure nel comma 52 per i Parlamenti nazionale ed europei, nel comma 56 per gli incarichi di consulenza in vigore, nel comma 62 per gli organi di autogoverno della Magistratura;
- il comma 63, tuttavia, disponeva per tutti, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 52 a 60 affluivano al Controparte_2
- pertanto, la riduzione di cui all'art 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005, aveva carattere transitorio e temporaneo, poiché, ai sensi del comma 63, era limitata ad un periodo di soli tre anni dalla sua entrata in vigore, e cioè sino al 31/12/2008;
- la giurisprudenza della Corte dei conti in sezione autonomie, nell'adunanza del
21/12/2009, con atto depositato il 21/01/2010, n. 6, aveva deliberato che “l'art. 1 comma 54 della legge finanziaria 23.12.2005 n 266 che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali doveva ritenersi non più vigente”;
- le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dell'IA (delibera n. 22 del 09.02.2010) e della OM (delibera n 148 del 14.04.2010) avevano confermato che la disposizione dell'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 aveva esaurito i suoi effetti e non era più operante;
- anche il Tar Lazio - Roma sezione III, con sentenza del 18.05.2011 n. 4388, aveva statuito:
“con lo spirare del termine del 31.12.2008 venuto meno l'obbligo ex legge di operare la riduzione 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenienti dall'applicazione della legge 266/05 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori”;
- la cessazione dal 1° gennaio 2009 della riduzione triennale delle indennità e dei gettoni era stata confermata dal legislatore, che, con il d. lgs. n. n.78/2010, aveva istituito una nuova riduzione, differenziata a seconda delle dimensioni degli enti, dal 3 al 10%.
1.3. deduceva, inoltre, che il aveva errato Parte_1 Controparte_1 nell'applicare l'ulteriore riduzione del 10%, prevista, quale forma di decurtazione volontaria dell'indennità di carica di tutti gli amministratori, dalla Delibera di Giunta n. 314/2008
(adottata dalla precedente amministrazione comunale presieduta dal sindaco ), CP_3 evidenziando che:
- ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 ciascun Amministratore poteva esercitare la facoltà di rinunziare in tutto o in parte all'indennità di funzione;
- sul punto, la giurisprudenza aveva chiarito che “la legge stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni per l'impegno da loro sostenuto per l'esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste. Ciascun amministratore può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale diritto, comunicando la decisione agli ordini collegiali dei quali fa parte che ne prendono atto ed informano il funzionario preposto al servizio. Gli organi collegiali possono esercitare unitariamente la facoltà di riduzione e rinuncia alle indennità o ai gettoni, che assume valore per coloro che partecipano ed approvano la relativa deliberazione e non si applica a coloro che esprimono voto contrario, si astengono, o non sono presenti, i quali possono assumere personalmente le decisioni che a loro competono in relazione al diritto attribuito dalla legge, facendone constare secondo quanto in precedenza indicato”;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n.19/PAR/2013, aveva affermato: “L'indennità nella stesura originaria dell'art 82 poteva subire incrementi o diminuzioni per effetto di apposite delibere giuntali (nei limiti quantitativi fissati dal comma 11) nonché aggiornamenti triennali, peraltro mai attuati, in base agli indici istat di variazione del costo della vita. L'art 2 comma 25 lett. D) della L. 24.12.2007 n.244, peraltro nel sostituire il comma
11 dell'art 82 TUEL ha espunto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la previsione secondo la quale,
l'indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del consiglio per i rispettivi componenti. A seguito di tale norma la possibilità di diminuire gli importi tabellari delle cariche politiche locali non rientra più nei poteri deliberativi degli organi collegiali di appartenenza, ma nelle ordinarie possibilità del singolo componente che può esprimere eventualmente anche in seno al medesimo organo collegiale, con atto individuale la propria rinuncia completa o parziale all'indennità spettante”;
- la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con parere 278/2012, aveva ulteriormente specificato che “a partire dal 2008, essendo stata abolita la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell'indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal Legislatore, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi”;
- dai superiori insegnamenti giurisprudenziali si ricavava, dunque, il principio di diritto per cui la rinuncia all'indennità di funzione, totale o parziale, doveva essere effettuata espressamente dal singolo soggetto interessato, non essendo sufficiente un mero comportamento concludente di tacita rinuncia, con la conseguenza che la riduzione volontaria del 10%, prevista dalla precedente amministrazione, non poteva essere applicata nel caso di specie.
1.4. Infine, il ricorrente deduceva che il aveva errato a non restituire Controparte_1 le somme trattenute per violazione del patto di stabilità ed a persistere nella riduzione dell'indennità dal mese di luglio 2013 in poi, osservando, in particolare, che:
- l'art 7 del decreto legislativo n. 149/2011 prevedeva, al comma 2 lettera e), che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, “è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”;
- detto decreto, in forza della legge n. 228/2012, aveva trovato applicazione anche nelle regioni a statuto speciale;
- il in applicazione della normativa citata, aveva applicato una Controparte_1 riduzione pari al 30% dell'indennità spettante agli amministratori locali per gli anni 2011,
2013 e 2014;
- con sentenza n. 219/2013 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149/2011 nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 228/2012 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nella parte in cui si applicava alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con conseguente invalidità originaria dell'applicazione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo;
- dalla superiore sentenza si desumeva che, all'indomani della pronuncia, il CP_1 avrebbe dovuto restituire le somme trattenute fino al luglio 2013 e corrispondere,
[...] per i mesi successivi, l'indennità di carica in misura integrale (così come avvenuto per i
Comuni di Messina, Bagheria, ecc.);
- il invece, non solo non aveva restituito le somme già trattenute ma, Controparte_1 in più, aveva continuato ad operare una riduzione del 30% dell'indennità.
1.5. Tanto premesso, il ricorrente deduceva di essere creditore nei confronti del CP_1 della complessiva somma di € 31.379,93, quale differenza tra l'indennità che
[...] avrebbe dovuto essergli corrisposta (€ 104.113,17) e quella effettivamente percepita (€
72.733,44), precisando che il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n.
1751/2016, emessa nel procedimento n. R.G. 857/2015, promosso contro il CP_1
aveva già riconosciuto il diritto degli amministratori ad ottenere le superiori
[...] somme, e che la Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 07/04/2017, depositata il
13/04/2017, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento “limitatamente alla somma eccedente quella di euro 40.000,00, del maggior importo al cui pagamento il è Controparte_1 stato condannato”.
2. Con comparsa depositata il 20/02/2018 si costituiva in giudizio il Controparte_1 deducendo che:
- non sussistevano né le condizioni oggettive e i presupposti individuati dall'ordinamento giuridico civile e dalla giurisprudenza (in termini di certezza, liquidità ed esigibilità) per il riconoscimento di crediti maturati e pretesi dal richiedente, né cause ed effetti “sostanziali” idonei ad interrompere la prescrizione del relativo diritto, che si estingueva nel termine quinquennale, trattandosi di indennità erogate al di fuori di schemi negoziali per l'esercizio di pubbliche funzioni, il cui pagamento deve essere effettuato periodicamente in termini inferiori all'anno (art. 2948, co.1 n. 4, c.c.);
- l'accoglimento delle richieste formulate dal ricorrente era subordinato all'annullamento e/o alla disapplicazione dei pretesi atti amministrativi (peraltro, neanche prodotti da controparte) che, nel tempo, avevano determinato la riduzione delle indennità di funzione;
- l'annullamento e/o la disapplicazione non erano stati richiesti dal ricorrente, il quale, avendo votato espressamente per l'adozione delle riduzioni, aveva rinunciato a pretenderne la restituzione;
pertanto, la disapplicazione non era operabile ipso facto, né dichiarabile dal
Giudice ordinario in assenza di specifica domanda;
- era opportuno il mutamento del rito, da speciale sommario ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., in ordinario, con assegnazione di nuovi termini a difesa nel rispetto degli artt. 163 bis e 166
c.p.c., essendo necessario un approfondimento non consentito nel primo.
2.2. Il precisava inoltre, nel merito, quanto all'applicabilità dell'art. 1, comma 54, CP_1 della legge finanziaria n. 266/2005 in ordine alla riduzione del 10% degli emolumenti spettanti agli amministratori locali, che:
- tale norma era ancora vigente, come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 1 del 12.1.2012 (resa nell'esercizio delle funzioni nomofilattiche ai sensi dell'art.17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102), nonché, a titolo esemplificativo, sempre dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 200 del 30.10.2014 e dalla Sezione
Autonomie con pronuncia n. 24 del 6.10.2014;
- la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali trovava la sua disciplina nell'art. 82 del T.U.E.L. (d. lgs. n. 267/2000), che rinviava ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione sulla base di criteri predeterminati, tra cui quello della dimensione demografica degli enti, tenuto conto anche delle fluttuazioni stagionali della popolazione (comma 8);
- il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita (comma 10);
- il decreto vigente all'epoca dell'entrata in vigore del T.U.E.L. era il d.m. 4 aprile 2000 n.
119, che rappresentava ancora la fonte di disciplina della misura dell'indennità, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore del T.U.E.L. medesimo, non solo non era stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell'art. 82, ma neppure era stato sostituito da un nuovo decreto del
Ministro dell'interno, previsto dal comma 7 dell'art. 5 del d. l. n. 78/2010;
- successivamente erano state introdotte nuove disposizioni legislative che, in prima battuta, avevano operato tagli percentuali alla misura delle indennità di fatto corrisposte e, in un secondo momento, avevano inciso direttamente sulle disposizioni contenute nell'art. 82 del
T.U.E.L.;
- era stata, innanzitutto, inserita la previsione di cui all'art. 1, comma 54, della l. n. 266/2005, che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, aveva disposto la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, dell'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30 settembre 2005; - successivamente, la legge 24 dicembre 2007 n. 244, con l'art. 2, comma 25, aveva provvisoriamente modificato l'art. 82, co. 11, del T.U.E.L., che prevedeva la possibilità di incremento delle indennità, escludendo tale facoltà per gli enti locali che non rispettavano il patto di stabilità interno, oltre che per quelli in condizioni di dissesto finanziario;
- l'art. 76, comma 3, del d.l. n. 112/2008, poi, aveva modificato del tutto il co. 11 dell'art. 82, e, nel prevedere che "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
il regolamento ne stabilisce termini e modalità", aveva eliminato la possibilità di aumento delle indennità di funzione;
- inoltre, il citato d.l. n. 112/2008, all'art. 61, comma 10, aveva previsto un'ulteriore riduzione delle indennità, disponendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (...) sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";
- in seguito, era intervenuta la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, che prevedeva la rideterminazione in diminuzione (in percentuali distinte in base a classi demografiche, esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti) delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, disponendo peraltro il rinvio ad un decreto del Ministro dell'Interno, non ancora adottato;
- in Sicilia la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori locali era stata disciplinata in modo esaustivo dall'art. 19 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, e con D.P. Reg. 18 ottobre 2001 n. 19 era stato emanato il relativo regolamento esecutivo, con il quale era stata stabilita la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, avendo riguardo, tra l'altro, alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nelle misure minime riportate nella tabella A
(allegata al decreto);
- con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il legislatore regionale – senza esprimersi in ordine all'eventuale modifica o abrogazione del citato art. 19 della L.r.
n. 30/2000 – era nuovamente intervenuto, disponendo l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani;
- inoltre, lo stesso legislatore regionale aveva introdotto il concetto di “misura massima” di indennità di funzione e gettoni di presenza, da sostituirsi a quello di “misura minima” di cui al citato art. 19, comma 1, della L.R. n. 30/2000, con la conseguenza che, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della L.R. n.
11/2015, la “misura massima” delle dette indennità sarebbe stata determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 e dalle tabelle allegate di cui all'articolo 82, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la materia in esame era stata oggetto di numerosi interventi legislativi, che avevano reso il quadro normativo di riferimento alquanto disorganico (cfr. art. 1, comma 54, della legge n.
266/2005, che aveva stabilito la riduzione del 10% degli emolumenti erogati al 30.9.2005; art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che aveva disposto la riduzione “per un periodo non inferiore a tre anni” degli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, in una misura percentuale differenziata in base alla consistenza demografica dell'Ente, da realizzarsi “con decreto del
Ministero dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai senso dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, non ancora adottato);
- la formulazione letterale del comma 63 dell'art. 1 induceva a ritenere che esso si limitava semplicemente a prevedere l'affluenza al nazionale per le politiche sociali delle CP_2 suddette somme per un periodo di tre anni e non affermava affatto che la sua operatività era limitata al periodo di tre anni.
2.3. Quanto alla riduzione del 10% prevista dalla delibera di giunta adottata in data 3 luglio
2008, il Comune deduceva che:
- con legge regionale n. 22/2008 era stato modificato l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e succ. modd. (rubricato “Indennità e gettoni di presenza”), prevedendo, in particolare, al comma 5, che “Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”;
- tale decurtazione era stata introdotta con la deliberazione di G.M. n. 114/2008 (approvata all'unanimità di voti favorevoli, con cui, per esigenza di riduzione della spesa ed in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge n. 244 del 24.12.2007, era stata rideterminata l'indennità di funzione del sindaco e degli assessori comunali con una riduzione del 10%, seguendosi la decurtazione già deliberata dall'Amministrazione comunale del 2006) e aveva continuato ad essere applicata, in assenza di una nuova deliberazione della Giunta che prevedesse il ripristino delle indennità di funzione nella misura precedente, alla luce del principio di continuità degli atti amministrativi;
- era errato, peraltro, il richiamo svolto dalla parte ricorrente alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, in quanto in tale deliberazione si prendeva a riferimento il nuovo testo dell'art. 82 del T.U.E.L. come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (secondo il quale sarebbe stata abolita la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo delle indennità spettanti alle cariche politiche locali), che, in ragione della autonomia esclusiva in materia (ex artt. 14 e 15 dello
Statuto speciale) di cui godeva la Regione Sicilia, non era applicabile al caso in esame, giacché il legislatore regionale, con LL.RR. n. 30/2000 e n. 22/2008, nel disciplinare la specifica materia dello status degli amministratori locali, aveva previsto espressamente che la misura minima delle indennità di funzione spettante al sindaco potesse essere diminuita con delibera di Giunta;
- era errata, altresì, l'allegazione della mancata rinuncia parziale all'indennità in parola, in quanto, ove si fosse ritenuta applicabile al caso in esame la nuova formulazione di cui all'art. 82 del T.U.E.L., l'inerzia protratta del ricorrente – perdurata per tutto il periodo del suo mandato elettorale – andava intesa quale rinuncia volontaria (ancorché tacita) ad una parte delle indennità ed acquiescenza alla misura stabilita dalla precedente amministrazione.
2.4. Quanto, infine, alla riduzione del 30% per violazione del patto di stabilità (art. 7 d. lgs n. 149 del 2011), il eccepiva che: Controparte_1
- la doglianza del ricorrente era stata manifestata soltanto in sede di ricorso, ma il CP_1 versando in una situazione di predissesto finanziario nel periodo in cui il ricorrente aveva ricoperto la carica, aveva presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in particolare, nella relazione istruttoria resa al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei conti
(prot. n. 12234 del 21 maggio 2013), il Sindaco pro tempore, Avv. Filippo Di Matteo, aveva osservato che “in ordine alla riduzione della spesa degli organi istituzionali si è già provveduto alla riduzione delle competenze al Sindaco ed agli assessori nelle misura del 30%”, sulla scia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2013 (con la quale il CP_1 aveva dato atto che tra le misure che avrebbero consentito all'Ente di riequilibrare la situazione finanziaria rientrava la riduzione delle indennità di Sindaco e degli amministratori);
- pertanto, la riduzione dell'indennità di carica del 30% era stata frutto di una scelta necessitata del condivisa e accettata dallo stesso ricorrente nell'allora rivestita CP_1 carica, tanto più che la riduzione delle indennità di carica di Sindaco, assessori, consiglieri e amministratori era stata peraltro deliberata dalla G.M. nella deliberazione n. 36 del 21 febbraio 2013 con il voto favorevole del ricorrente, il quale aveva in tal modo rinunciato a pretendere la detta restituzione.
2.5. Sulla base di tali allegazioni, il concludeva chiedendo: CP_1
- in via preliminare, in virtù della complessità delle questioni sottese al ricorso, il mutamento del rito, da speciale sommario ex art. 702-bis c.p.c. in ordinario;
- ancora in via preliminare, la dichiarazione di intervenuta prescrizione di tutte le somme e indennità oggetto di domanda, anteriori al quinquennio, stante l'assenza di atti interruttivi;
- la dichiarazione dell'inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza del ricorso, stanti la mancata impugnazione e l'omessa richiesta di disapplicazione degli atti amministrativi adottati dalla el in ragione dei quali l'amministrazione aveva CP_4 Controparte_1 operato le lamentate riduzioni alle indennità di funzione percepite dal ricorrente (da ritenersi pertanto ancora vigenti ed efficaci) e, comunque, la mancata produzione delle delibere in contestazione;
- in ogni caso, il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dei giorni 13-23 marzo 2020 il Tribunale di Palermo, disattese le preliminari eccezioni di prescrizione e inammissibilità sollevate dal CP_1
accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il al
[...] Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 12.435,49, oltre interessi Parte_1 legali con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, per l'erronea riduzione del 30% applicata in violazione del vincolo del patto di stabilità previsto dall'art. 7 del D.lgs. n.
149/2011
Il Tribunale rigettava invece le ulteriori domande spiegate dal ricorrente, rilevando:
- quanto alla decurtazione prevista dall'art. 54 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 66, che il periodo di tre anni decorrente dall'1 gennaio 2006 era stato espressamente menzionato dal comma 63 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 unicamente quale tempo di destinazione delle somme, ricavate dall'applicazione dei precedenti commi da 52 a 60 della stessa legge, al nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della Legge 27 CP_2 dicembre 1997, n. 449, e non quale periodo di efficacia della riduzione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi esecutivi degli enti pubblici locali, e che, in ogni caso, non poteva trovare applicazione la disciplina successivamente introdotta dall'art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010 n. 78 conv. nella Legge 30.07.2010 n. 122 (che aveva stabilito una riduzione delle indennità pari al 3% per i comuni con popolazione tra 15.001 e
250.000 abitanti), non essendo stato adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, il decreto del Ministro dell'Interno cui era subordinata l'operatività della riduzione;
- quanto alla decurtazione prevista dalla delibera di Giunta n. 314/2008 (adottata dall'amministrazione comunale precedente a quella di cui era stato componente il ricorrente), che non poteva trovare applicazione l'invocato art. 82 del T.U.E.L.
4. Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., regolarmente notificato l'8/06/2020 e depositato il 12/06/2020, ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c., comunicata il 23/03/2020, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la propria domanda, volta ad ottenere l'indennità di carica nell'intera misura prevista dalla legge regionale n. 22/2008, senza le decurtazioni applicate dal in base alla legge finanziaria n. 266/2005 (10%) ed alla delibera di Controparte_1 giunta n. 314/2008 (ulteriore 10%), con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento delle somme di € 10.411,14 e € 9.352,68.
5. Con comparsa depositata il 12/11/2020 si è costituito il chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione di primo grado, con condanna di alle spese e competenze del grado. Parte_1
6. Sostituita l'udienza del giorno 21/05/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 26/05/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica. Successivamente, con ordinanza del 13/10/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, attesa la richiesta di astensione di uno dei componenti del
Collegio e all'udienza del 6/11/2025 è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di scritti difensivi finali.
7. Con il primo motivo di appello ha censurato l'ordinanza per Parte_1
“illegittima riduzione dell'indennità di carica ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n.
266/2005” e per “erronea, inesatta e carente motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente al primo motivo del ricorso introduttivo”.
7.1. In particolare, secondo la prospettazione dell'AN, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 1, comma 54, della citata legge finanziaria, considerandola disposizione ancora vigente;
sul punto, richiamate tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha precisato che: Parte_1
- la mancata specifica indicazione, da parte del Legislatore, della durata triennale di applicazione delle disposizioni del comma 54, così come dei commi 52, 56 e 62, sarebbe giustificata dalla natura stessa del corpus normativo in cui tali norme sono inserite (legge finanziaria), ossia una legge ordinaria, emanata su proposta del governo per regolare la politica economica del Paese per un triennio;
- inizialmente, l'esame del comma 54 non coordinato con il comma 63 ha indotto la sezione di controllo della Corte dei conti della Toscana “ad esprimere parere che quanto per lo stesso disposto aveva validità solo per l'anno 2006”;
- tale parere ha determinato diverse richieste di chiarimento indirizzate al Ministero ed alle
Sezioni Regionali di Controllo delle Corte dei conti e si è rilevato che il testo del comma 54, come gli altri ricordati, non stabilisce la durata per un anno, ma non dispone neppure una vigenza superiore, mentre da quanto disposto dal comma 63 si rileva la comune ed unitaria vigenza triennale di tutte le norme riduttive dell'art. 1, confermata dal pari sacrificio, per misura e durata;
- lo stesso Tribunale di Palermo, con ordinanza n. 1751/2016, ha condiviso la superiore ricostruzione in una vicenda analoga a quella in esame;
- pertanto, il Giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto la natura di “legge finanziaria” della legge n. 266/2005, in cui è inserito il comma 54 dell'art. 1, negando altresì valore ad un elemento testuale (quello di cui al comma 63);
- a riprova di ciò, all'articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005, ha fatto seguito la nuova disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria
2008) che, incidendo in modo sostanziale sull'art. 82 T.U.E.L., ha disposto l'abrogazione implicita della riduzione del 10%, non rinnovando tale previsione anche per gli anni a seguire;
- l'art. 5, comma 7, della legge n. 122/2010, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non tiene in alcun conto la riduzione dell'indennità di funzione prevista dalla
Legge n. 266/2005, ma fa esclusivo riferimento “agli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8” come, da ultimo, novellato dalla legge n. 244/2007;
- pertanto, nessun argomento a sostegno della ultra-vigenza del comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 può ricavarsi dalla legge n. 122/2010, che anzi presuppone implicitamente la perdita di efficacia del comma 54, rideterminando, in percentuali differenziate, le riduzioni da applicarsi ai singoli enti;
- il Giudice di prime cure, dunque, con una evidente forzatura interpretativa, ha ritenuto che la mancata adozione del decreto attuativo del comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, comporti l'efficacia sino ad oggi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, ma, in verità, l'inerzia del Legislatore nell'adottare il decreto del
Ministero dell'Interno ha comportato esclusivamente che il regolamento attualmente vigente
è quello adottato con D.M. n. 119/2000 (approvato ai sensi dell'art. 23, comma 9, L.
265/1999, norma successivamente trasfusa nell'art. 82 del T.U.E.L.);
- il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, ma quello attualmente vigente è ancora il D.M. 4 n. 119/2000, non essendo stato né aggiornato ai sensi del comma
10 dell'art. 82, né sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell'interno, previsto dal comma 7 dell'art. 5 del d.l. n. 78/2010;
- d'altronde, la Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n.
3/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato il principio di diritto per il quale “Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n.
24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. A), b) e c) del d.m. 119/2000” e la base di tali incrementi sono gli importi di cui alla tabella A del decreto in analisi, a loro volta parametrati sulla popolazione dell'ente, senza che rilevino, nella determinazione dell'indennità, eventuali riduzioni volontarie disposte nel tempo.
8. Il ha resistito a tale motivo di appello richiamando integralmente le Controparte_1 argomentazioni già svolte in primo grado, ivi compresa la giurisprudenza della Corte dei conti ivi indicata, chiedendo il rigetto del motivo di appello e la conferma dell'ordinanza pronunciata in primo grado.
9. Il motivo di appello è infondato.
9.1. Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, il chiaro tenore letterale della disposizione in oggetto non consente di ritenere temporalmente circoscritta l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 dell'art. 1 L. n. 266/2005 (e, pertanto, anche del co.
54, che ha previsto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, fra gli altri emolumenti, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti), dovendo ritenersi, quindi, che tale disposizione, per le considerazioni già svolte dalle Sezioni
Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 1 del 12/1/2012), riepilogate dall'appellato nei propri scritti difensivi e fatte proprie da molteplici pronunce regionali della Corte dei conti, abbia carattere strutturale («avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio
2006») e sia, dunque, ancora attuale.
Nessun elemento di segno contrario può trarsi dal comma 63 della legge (“A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al
[...] di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 di-cembre 1997, n. 449”), che, Controparte_2 come correttamente evidenziato dal Tribunale, si limita a prevedere la destinazione, per un triennio, delle somme derivanti dalla decurtazione delle indennità di funzione, al
[...] di cui all'articolo 59, comma 44, della Legge 27 dicembre Controparte_2
1997, n. 449, e non anche a stabilire il periodo di efficacia della riduzione.
9.2. Non può condividersi, quindi, l'assunto dell'AN, secondo cui l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), «incidendo in modo sostanziale sull'art. 82
T.U.E.L.», avrebbe «disposto l'abrogazione implicita della riduzione del 10%, non rinnovando tale previsione anche per gli anni a seguire».
Invero, nessuna “implicita abrogazione” dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 può ravvisarsi nelle invocate disposizioni della l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha parzialmente e provvisoriamente modificato il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., escludendo la possibilità di aumento delle indennità per gli amministratori locali (ivi prevista) per gli enti in stato di dissesto finanziario o che non rispettavano il patto di stabilità interno. Peraltro, a brevissima distanza di tempo, il d. l. n. 112/2008 ha interamente riscritto il comma 11 dell'art. 82, escludendo del tutto la possibilità di aumento delle indennità.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della pronuncia richiamata dall'AN nell'atto di appello (cfr. pag. 7 dell'atto introduttivo: «Non può non ritenersi, infatti, che “In applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre
2005 n. 266 non sia più vigente”. (Corte dei Conti Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG)»). Sul punto, come premesso, si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti, che, nella delibera n. 1/2012, hanno concluso nel senso della vigenza della decurtazione operata dall'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, tenuto anche conto che la disciplina sopravvenuta (art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno) ha demandato ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari (originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119), sulla base di parametri legati alla popolazione (in parte diversi da quelli originariamente previsti), non approvato, con conseguente perdurante vigenza del precedente meccanismo di determinazione dei compensi.
Nella delibera è stata espressamente esaminata la pronuncia citata dall'AN (delibera n. 6/2010 Sezione Autonomie), che deve ritenersi superata, alla luce delle argomentazioni svolte dalle Sezioni Riunite, che questa Corte condivide integralmente e che, per chiarezza espositiva, di seguito si trascrivono: « (…) La Sezione delle Autonomie (Delibera 6/2010) ha ritenuto, in particolare, che, le modifiche apportate dal DL 112 del 2008 consistano in una revisione strutturale dei meccanismi di calcolo delle indennità, con conseguente abrogazione, per il principio della successione delle leggi nel tempo, delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2006. La motivazione della citata delibera della Sezione della autonomie è stata arricchita ed ampliata in un parere reso dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna ( delibera 10/2008) che recita: “avuto riguardo alla vastità e profondità con la quale la legge finanziaria ha inciso sul TUEL, particolarmente nei confronti delle disposizioni di rilevanza finanziaria collegate alle spese della politica (cfr. artt. 27,
47, 81, 82, 83 e 84), nonché, attraverso l'introduzione di limiti agli incrementi nei casi di mancato rispetto del patto di stabilità – la previsione riduttiva a suo tempo introdotta nel sistema degli enti locali dalla legge finanziaria 2006, si prospetta ora affievolita in modo consistente, tant'è che attualmente il carattere cogente di detta disposizione sembrerebbe ormai privo del carattere di attualità.
Conseguentemente quella previsione normativa si appalesa all'interprete, nel rinnovato contesto e con efficacia dal 1°/1/2008, come ormai non più compatibile col nuovo sistema delle riduzioni introdotte dalla sopraggiunta legge finanziaria 2008, anche perché le nuove modalità riduttive si prospettano non solo come meglio rispondenti ad una logica di doveroso rispetto verso l'autonomia degli enti locali in generale, ma anche permeate di maggiore considerazione ed equità nei confronti di quelle autonomie locali c.d. “virtuose”.”
4. Queste Sezioni Riunite non ritengono di condividere tale assunto, condividendo sul punto le osservazioni formulate dalla Sezione remittente. Risulta evidente che con gli interventi sopra citati il legislatore ha voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82, comma 11 del TUEL di incrementare, in presenza delle obiettive condizioni indicate, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla. Sia pure con diversa motivazione, le considerazioni esposte risultano fatte proprie dalla Sezione di controllo per la Regione Basilicata, con delibera n. 18/2009/PAR - richiamata dalla Sezione remittente- che ha affermato che dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data.
5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL
112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito» (cfr. Delibera n. 1/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo).
10. Con il secondo motivo di impugnazione l'AN ha lamentato l'erronea, inesatta e carente motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla presunta legittimità (da esso contestata) della riduzione dell'indennità di carica ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000, come modificato dalla legge regionale n. 22/2008.
10.1. Sul punto ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe errato Parte_1 nel ritenere non applicabile alla Regione Siciliana l'art. 82 T.U.E.L in forza dell'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, ha reiterato le difese del ricorso introduttivo ed ha ulteriormente precisato che:
- l'art. 51 Cost., letto in combinato disposto con l'art. 77 T.U.E.L., conferisce esplicita tutela al “diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari”, disposizione, questa, che garantisce l'attuazione del principio primario di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, il quale deve trovare applicazione anche nella Regione Siciliana, indipendentemente dalle previsioni Statutarie e dalle relative norme di attuazione;
- con l'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2008 (cfr. art. 5 comma 1, lett. F) è stata abrogata la previsione normativa che consentiva alle amministrazioni locali di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- tale innovazione, riallacciandosi al disposto di cui all'art. 82 del D. Lsg. 267/2000, rende dunque illegittime le delibere incrementali delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e conferisce agli organi collegiali una mera facoltà di riduzione delle indennità dei singoli amministratori, in capo ai quali permane la facoltà di rinunciare ai propri compensi;
- le delibere decrementali corrispondono ad un diritto personale di rinuncia operato dal singolo partecipante al collegio e, in quanto tali, possono produrre effetti solo nei confronti degli amministratori che li abbiano condivisi, mai nei riguardi dei soggetti assenti o dissenzienti e men che meno dei neoeletti;
- le disposizioni di cui all'art. 82 T.U.E.L non possono ritenersi incompatibili con le attribuzioni previste dallo Statuto della Regione Siciliana (artt. 14 e 15) e dalle relative norme di attuazione (tra cui anche l'art. 19, comma 5, L.R. n. 30/2000), che anzi sono state novellate per coordinarsi con la normativa statale.
11. Sul punto il ha ribadito la perdurante efficacia della decurtazione Controparte_1 disposta dalla precedente giunta, «in assenza di una deliberazione nuova, successiva e contraria della Giunta che prevedesse (/preveda) il ripristino delle indennità di funzione nella misura precedente», in conformità al principio di continuità degli atti amministrativi in forza del quale deve essere garantita la validità e la stabilità dei provvedimenti assunti in precedenza dall'organo.
12. Il motivo è fondato. L'ordinanza ha motivato il rigetto della domanda, sul punto, sulla base delle seguenti motivazioni: “Il ricorrente, in particolare, invoca al riguardo l'applicazione sia dell'art. 19 della Legge
Regionale n. 30/2000 – che si limitata a prevedere che ciascuna amministrazione può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all'indennità di funzione - sia dell'art. 2, comma 25 lett. D) della
Legge 24.12.2007 n. 244 che, nel sostituire il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., ha eliminato la possibilità, per gli organi collegiali degli enti pubblici locali, di deliberare la riduzione degli importi tabellari spet-tanti alle cariche politiche locali, così unicamente residuando, in capo al singolo componente dei medesimo organi collegiali, la facoltà di rinunzia-re in tutto o in parte all'indennità a lui spettante.
Ebbene, la tesi del ricorrente non può essere condivisa.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 22/2008 all'art. 19 della Legge Regionale
n. 30/2000, anteriormente all'insediamento del nella carica di assessore del Pt_1 CP_1
il novellato comma 5 di quest'ultimo articolo ha previsto che le indennità di funzione ed i
[...] gettoni di presenza, come determinate ai sensi del primo comma dello stesso articolo, possono essere diminuite con delibera, rispettivamente, di giunta e di consiglio dell'ente locale.
La delibera di giunta del Comune di n. 314/2008 ha dunque disposto la riduzione del 10% CP_1 delle indennità di funzione in conformità al sopra richiamato comma 5 della Legge Regionale n.
30/2000, coma modificato dalla Legge Regionale n. 22/2008.
Al riguardo, il ricorrente non può utilmente invocare l'art. 82 del T.U.E.L. a sostegno della propria tesi.
Come in precedenza osservato, infatti, le disposizioni del predetto testo unico nazionale non si applicano alle regioni a statuto speciale se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000).
Pertanto, è irrilevante, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda del ricorrente, la circostanza che l'art. 25, comma 2 lett. D), della Legge 24.12.2007 n. 244, nel modificare il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., abbia espunto dall'originario testo di quest'ultimo comma la previsione secondo la quale le indennità di funzione ed i gettoni di presenza potevano essere diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti” (cfr. pagg.
9-10 dell'ordinanza impugnata).
Le argomentazioni del Tribunale non appaiono convincenti.
Ed invero, indipendentemente dalla applicabilità o meno, sul punto, dell'art. 82 del T.U.E.L.
(che il Tribunale ha escluso), va osservato, in conformità a precedenti pronunce di questa sezione di Corte di Appello (cfr. sentenza n. 1211/2021), che a norma dell'art. 19 della L.R.
30/2000 e successive modifiche ciascun amministratore può esercitare personalmente la facoltà di rinunziare in tutto o in parte alle indennità di funzione (principio più volte affermato anche da varie pronunce giurisprudenziali della Corte dei conti).
In buona sostanza, mentre la legge stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni per l'impegno da loro sostenuto per l'esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste, ciascun amministratore può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale diritto, comunicando la decisione agli organi collegiali dei quali fa parte, che ne prendono atto e informano il funzionario preposto al servizio.
È altresì possibile che gli organi collegiali esercitino unitariamente la facoltà di riduzione e rinuncia alle indennità o ai gettoni;
tale rinuncia, tuttavia, assume valore solo per coloro che partecipano e approvano la relativa deliberazione e non può intuitivamente applicarsi a coloro che esprimono voto contrario, si astengono o non sono presenti, i quali possono assumere personalmente le decisioni che a loro competono in relazione al diritto attribuito dalla Legge.
In buona sostanza, anche escludendo l'applicabilità dell'art. 82 del T.U.E.L., tenuto conto del disposto dell'art. 19 comma 5 della L.R. Sic. 23 dicembre 2000 n. 30 (“Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”), non può in alcun modo ritenersi che la deliberazione di G.M. n. 114/2008, adottata all'unanimità prima che il rivestisse la carica di Pt_1 assessore, abbia efficacia ultrattiva anche nei confronti di quest'ultimo (il quale, peraltro, non ha espressamente manifestato alcuna volontà adesiva a tale decisum, neppure ex post), avendo la delibera efficacia limitata ai soli soggetti che hanno esercitato la facoltà di rinunciare alla predetta quota di indennità.
13. Tanto premesso, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado, il va condannato al pagamento, in Controparte_1 favore dell'AN, dell'ulteriore somma di euro € 9.352,68, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
14. L'esito del giudizio impone una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259). 15. Nel caso di specie, ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento di due delle tre domande spiegate dal , le spese di lite debbano essere Pt_1 compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un terzo;
per i restanti due terzi le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore della controversia (compresa nello scaglione di valore fino ad euro 52.00,00), in complessivi euro
2.110,00 (di cui euro 1.937,33 per compensi ed euro 172,67 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 2.552,00 (di cui euro 2.315,00 per compensi ed euro 237,00 per spese) quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello spiegato da nei confronti del Parte_1 ed in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale Controparte_1 di Palermo del 13- 23 marzo 2020, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 di dell'ulteriore somma di euro € 9.352,68, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore dell'AN, dei due terzi Controparte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 2.110,00 quanto al giudizio di primo grado (di cui euro 1.937,33 per compensi ed euro
172,67 per spese vive), ed in complessivi euro 2.552,00 quanto al giudizio di secondo grado
(di cui euro 2.315,00 per compensi ed euro 237,00 per spese); il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 19 novembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 755/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da nato a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per C.F._1 mandato in atti, dagli Avv.ti Filippo Di Matteo (PEC: e Email_1
UI TE (PEC: ; Email_2 AN contro
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'Avv. Dioguardi
IO (PEC: ; Email_3 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata, nel procedimento portante il n. R.G.
16702/2017, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 13/03/2020
e pubblicata in data 23/03/2020;
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'AN:
«VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
- Ritenere fondati i motivi esposti col presente gravame e per l'effetto riformare l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, nel procedimento portante
n. R.G 16702/2017; indi a che:
- “Ritenere e dichiarare che al sig. , ex Assessore del Comune di dal giugno Parte_1 CP_1
2009 al giugno 2014, va riconosciuta l'indennità di carica nell'intera misura prevista dalla Legge
Regionale 22/2008, senza la decurtazione applicate dal Comune di del 10% prevista dalla CP_1 legge finanziaria 266/05.
- Conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di € 10.411,14 (diecimilaquattrocentoundici,14 euro) Parte_1
- Ritenere e dichiarare che al sig. va riconosciuta l'indennità di carica nell'intera Parte_1 misura prevista dalla Legge Regionale 22/2008, senza la decurtazione applicate dal CP_1 del 10% prevista dalla delibera di Giunta n.314/2008
[...]
- Conseguentemente condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Controparte_1 pagamento della somma di € 9.352,68 (novemilatrecentocinquantadue,68 euro)”
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore dei predetti procuratori che dichiarano di averli anticipati.»; per l'appellato:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dal Sig. Pt_1 confermando la statuizione di primo grado.
Con condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio che si chiede di liquidare in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014».
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 13/10/2017 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Palermo di dichiarare ad egli dovuta, in quanto ex assessore del CP_1 dal mese di giugno del 2009 al mese di giugno del 2014, l'indennità di carica
[...] nell'intera misura prevista dalla legge regionale n. 22/2008, senza le decurtazioni applicate dal (decurtazione del 10% prevista dalla legge finanziaria n. 266/2005, Controparte_1 decurtazione del 10% prevista dalla delibera di Giunta n. 314/2008 e decurtazione del 30% per violazione del patto di stabilità), con conseguente condanna del a Controparte_1 corrispondergli le somme di € 10.411,14, € 9.352,68 e € 12.435,49, oltre interessi e rivalutazione “come per legge”.
1.1 A tali conclusioni il ricorrente premetteva:
- di aver ricoperto, come lavoratore autonomo, la carica di Assessore del Comune di dal giugno 2009 al giugno 2014, percependo la relativa indennità, calcolata CP_1 unilateralmente dal Comune;
- che il Comune di aveva corrisposto un'indennità di funzione inferiore rispetto CP_1 all'indennità minima prevista dalla legge regionale del 23/12/2000, n. 30;
- che l'art 19, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 30/2000, così come modificata dall'art 5 della legge regionale n. 22/2008, aveva previsto la corresponsione di un'indennità di funzione sia per il sindaco che per gli assessori;
- che con decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 19 del 18/10/2001 era stato emanato il Regolamento esecutivo di cui all'art 19, comma 1, della richiamata legge, concernente la determinazione delle misure minime delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali in Sicilia;
- che, secondo tale regolamento, l'indennità di carica lorda per gli assessori nei comuni sino a 40.000 abitanti era pari al 45% della indennità prevista per il sindaco;
- che il Comune di secondo l'ultimo censimento, aveva una popolazione di 38.018 CP_1 abitanti ed era prevista un'indennità di carica lorda per il sindaco di euro 3.921,41;
- che l'ammontare dell'indennità per gli assessori lavoratori dipendenti in aspettativa, inoccupati o liberi professionisti, pertanto, era pari ad euro 1.764,63 lordi;
- che il Comune di gli aveva corrisposto, quale indennità di funzione, le seguenti CP_1 indennità mensili lorde (come da prospetto allegato, rilasciato dal Comune di : CP_1 anno 2009: euro 1.429,35; anno 2010: euro 1.429,35; anno 2011: euro 1.000,54; anno 2012: euro 1.429,35; anno 2013: euro 1.000,55; anno 2014: euro 1.000,55;
- che le indennità corrisposte dal non erano conformi al dettato normativo, in CP_1 quanto all'indennità base prevista dalla legge regionale n. 22/2008 (ammontante ad €
1.764,63, come da attestazione rilasciata dal Comune) erano state applicate, per tutti gli anni, una riduzione del 10% in base alla legge finanziaria n. 266/2005 e una ulteriore riduzione del 10% in esecuzione di una delibera adottata dalla precedente giunta. Per gli anni 2011,
2013 e 2014, inoltre, era stata applicata una ulteriore riduzione del 30% per la violazione del vincolo del patto di stabilità previsto dall'art. 7 del D.L. n. 149/2011. 1.2. Sulla base di tali premesse in fatto, deduceva, in primo luogo, che il Parte_1 aveva errato ad applicare la riduzione del 10% prevista dalla legge Controparte_1 finanziaria n. 266/2005, in quanto:
- tale legge disponeva, all'art. 1, commi da 52 a 62, la riduzione del 10 per cento, per un periodo di tre anni, delle indennità dei parlamentari nazionale ed europei, dei sottosegretari di Stato, delle indennità ed altri emolumenti corrisposti dalla pubblica amministrazione per incarichi di consulenza, dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione, organi collegiali presenti nelle p.a. o da queste ultime controllati, dei servizi consultivi ed ispettivi tributari, degli organi di autogoverno della
Magistratura e dei componenti del CNEL;
- il comma 54 dello stesso articolo 1 aveva esteso tale riduzione anche agli emolumenti delle cariche individuali e collegiali delle regioni, delle province e dei comuni;
- il comma 54 non indicava la durata della riduzione disposta e la durata non era definita neppure nel comma 52 per i Parlamenti nazionale ed europei, nel comma 56 per gli incarichi di consulenza in vigore, nel comma 62 per gli organi di autogoverno della Magistratura;
- il comma 63, tuttavia, disponeva per tutti, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 52 a 60 affluivano al Controparte_2
- pertanto, la riduzione di cui all'art 1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005, aveva carattere transitorio e temporaneo, poiché, ai sensi del comma 63, era limitata ad un periodo di soli tre anni dalla sua entrata in vigore, e cioè sino al 31/12/2008;
- la giurisprudenza della Corte dei conti in sezione autonomie, nell'adunanza del
21/12/2009, con atto depositato il 21/01/2010, n. 6, aveva deliberato che “l'art. 1 comma 54 della legge finanziaria 23.12.2005 n 266 che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali doveva ritenersi non più vigente”;
- le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dell'IA (delibera n. 22 del 09.02.2010) e della OM (delibera n 148 del 14.04.2010) avevano confermato che la disposizione dell'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 aveva esaurito i suoi effetti e non era più operante;
- anche il Tar Lazio - Roma sezione III, con sentenza del 18.05.2011 n. 4388, aveva statuito:
“con lo spirare del termine del 31.12.2008 venuto meno l'obbligo ex legge di operare la riduzione 10% sugli emolumenti spettanti, occorre ripristinare detti compensi ai livelli anteriori a quelli rinvenienti dall'applicazione della legge 266/05 che ha esaurito la sua efficacia. Allo spirare di detto termine caduto l'obbligo di riduzione previsto da una disposizione di carattere eccezionale e temporanea l'ammontare dei compensi si attesta automaticamente sui livelli anteriori”;
- la cessazione dal 1° gennaio 2009 della riduzione triennale delle indennità e dei gettoni era stata confermata dal legislatore, che, con il d. lgs. n. n.78/2010, aveva istituito una nuova riduzione, differenziata a seconda delle dimensioni degli enti, dal 3 al 10%.
1.3. deduceva, inoltre, che il aveva errato Parte_1 Controparte_1 nell'applicare l'ulteriore riduzione del 10%, prevista, quale forma di decurtazione volontaria dell'indennità di carica di tutti gli amministratori, dalla Delibera di Giunta n. 314/2008
(adottata dalla precedente amministrazione comunale presieduta dal sindaco ), CP_3 evidenziando che:
- ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000 ciascun Amministratore poteva esercitare la facoltà di rinunziare in tutto o in parte all'indennità di funzione;
- sul punto, la giurisprudenza aveva chiarito che “la legge stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni per l'impegno da loro sostenuto per l'esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste. Ciascun amministratore può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale diritto, comunicando la decisione agli ordini collegiali dei quali fa parte che ne prendono atto ed informano il funzionario preposto al servizio. Gli organi collegiali possono esercitare unitariamente la facoltà di riduzione e rinuncia alle indennità o ai gettoni, che assume valore per coloro che partecipano ed approvano la relativa deliberazione e non si applica a coloro che esprimono voto contrario, si astengono, o non sono presenti, i quali possono assumere personalmente le decisioni che a loro competono in relazione al diritto attribuito dalla legge, facendone constare secondo quanto in precedenza indicato”;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con deliberazione n.19/PAR/2013, aveva affermato: “L'indennità nella stesura originaria dell'art 82 poteva subire incrementi o diminuzioni per effetto di apposite delibere giuntali (nei limiti quantitativi fissati dal comma 11) nonché aggiornamenti triennali, peraltro mai attuati, in base agli indici istat di variazione del costo della vita. L'art 2 comma 25 lett. D) della L. 24.12.2007 n.244, peraltro nel sostituire il comma
11 dell'art 82 TUEL ha espunto, a decorrere dal 1 gennaio 2008, la previsione secondo la quale,
l'indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del consiglio per i rispettivi componenti. A seguito di tale norma la possibilità di diminuire gli importi tabellari delle cariche politiche locali non rientra più nei poteri deliberativi degli organi collegiali di appartenenza, ma nelle ordinarie possibilità del singolo componente che può esprimere eventualmente anche in seno al medesimo organo collegiale, con atto individuale la propria rinuncia completa o parziale all'indennità spettante”;
- la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con parere 278/2012, aveva ulteriormente specificato che “a partire dal 2008, essendo stata abolita la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell'indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quelle fissate dal Legislatore, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi”;
- dai superiori insegnamenti giurisprudenziali si ricavava, dunque, il principio di diritto per cui la rinuncia all'indennità di funzione, totale o parziale, doveva essere effettuata espressamente dal singolo soggetto interessato, non essendo sufficiente un mero comportamento concludente di tacita rinuncia, con la conseguenza che la riduzione volontaria del 10%, prevista dalla precedente amministrazione, non poteva essere applicata nel caso di specie.
1.4. Infine, il ricorrente deduceva che il aveva errato a non restituire Controparte_1 le somme trattenute per violazione del patto di stabilità ed a persistere nella riduzione dell'indennità dal mese di luglio 2013 in poi, osservando, in particolare, che:
- l'art 7 del decreto legislativo n. 149/2011 prevedeva, al comma 2 lettera e), che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, “è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010”;
- detto decreto, in forza della legge n. 228/2012, aveva trovato applicazione anche nelle regioni a statuto speciale;
- il in applicazione della normativa citata, aveva applicato una Controparte_1 riduzione pari al 30% dell'indennità spettante agli amministratori locali per gli anni 2011,
2013 e 2014;
- con sentenza n. 219/2013 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149/2011 nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 della legge n. 228/2012 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nella parte in cui si applicava alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con conseguente invalidità originaria dell'applicazione prevista dall'art. 7 del decreto legislativo;
- dalla superiore sentenza si desumeva che, all'indomani della pronuncia, il CP_1 avrebbe dovuto restituire le somme trattenute fino al luglio 2013 e corrispondere,
[...] per i mesi successivi, l'indennità di carica in misura integrale (così come avvenuto per i
Comuni di Messina, Bagheria, ecc.);
- il invece, non solo non aveva restituito le somme già trattenute ma, Controparte_1 in più, aveva continuato ad operare una riduzione del 30% dell'indennità.
1.5. Tanto premesso, il ricorrente deduceva di essere creditore nei confronti del CP_1 della complessiva somma di € 31.379,93, quale differenza tra l'indennità che
[...] avrebbe dovuto essergli corrisposta (€ 104.113,17) e quella effettivamente percepita (€
72.733,44), precisando che il Tribunale di Palermo, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n.
1751/2016, emessa nel procedimento n. R.G. 857/2015, promosso contro il CP_1
aveva già riconosciuto il diritto degli amministratori ad ottenere le superiori
[...] somme, e che la Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 07/04/2017, depositata il
13/04/2017, aveva sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento “limitatamente alla somma eccedente quella di euro 40.000,00, del maggior importo al cui pagamento il è Controparte_1 stato condannato”.
2. Con comparsa depositata il 20/02/2018 si costituiva in giudizio il Controparte_1 deducendo che:
- non sussistevano né le condizioni oggettive e i presupposti individuati dall'ordinamento giuridico civile e dalla giurisprudenza (in termini di certezza, liquidità ed esigibilità) per il riconoscimento di crediti maturati e pretesi dal richiedente, né cause ed effetti “sostanziali” idonei ad interrompere la prescrizione del relativo diritto, che si estingueva nel termine quinquennale, trattandosi di indennità erogate al di fuori di schemi negoziali per l'esercizio di pubbliche funzioni, il cui pagamento deve essere effettuato periodicamente in termini inferiori all'anno (art. 2948, co.1 n. 4, c.c.);
- l'accoglimento delle richieste formulate dal ricorrente era subordinato all'annullamento e/o alla disapplicazione dei pretesi atti amministrativi (peraltro, neanche prodotti da controparte) che, nel tempo, avevano determinato la riduzione delle indennità di funzione;
- l'annullamento e/o la disapplicazione non erano stati richiesti dal ricorrente, il quale, avendo votato espressamente per l'adozione delle riduzioni, aveva rinunciato a pretenderne la restituzione;
pertanto, la disapplicazione non era operabile ipso facto, né dichiarabile dal
Giudice ordinario in assenza di specifica domanda;
- era opportuno il mutamento del rito, da speciale sommario ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., in ordinario, con assegnazione di nuovi termini a difesa nel rispetto degli artt. 163 bis e 166
c.p.c., essendo necessario un approfondimento non consentito nel primo.
2.2. Il precisava inoltre, nel merito, quanto all'applicabilità dell'art. 1, comma 54, CP_1 della legge finanziaria n. 266/2005 in ordine alla riduzione del 10% degli emolumenti spettanti agli amministratori locali, che:
- tale norma era ancora vigente, come affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 1 del 12.1.2012 (resa nell'esercizio delle funzioni nomofilattiche ai sensi dell'art.17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102), nonché, a titolo esemplificativo, sempre dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel parere n. 200 del 30.10.2014 e dalla Sezione
Autonomie con pronuncia n. 24 del 6.10.2014;
- la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali trovava la sua disciplina nell'art. 82 del T.U.E.L. (d. lgs. n. 267/2000), che rinviava ad apposito decreto ministeriale la determinazione degli emolumenti in questione sulla base di criteri predeterminati, tra cui quello della dimensione demografica degli enti, tenuto conto anche delle fluttuazioni stagionali della popolazione (comma 8);
- il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita (comma 10);
- il decreto vigente all'epoca dell'entrata in vigore del T.U.E.L. era il d.m. 4 aprile 2000 n.
119, che rappresentava ancora la fonte di disciplina della misura dell'indennità, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore del T.U.E.L. medesimo, non solo non era stato aggiornato ai sensi del comma 10 dell'art. 82, ma neppure era stato sostituito da un nuovo decreto del
Ministro dell'interno, previsto dal comma 7 dell'art. 5 del d. l. n. 78/2010;
- successivamente erano state introdotte nuove disposizioni legislative che, in prima battuta, avevano operato tagli percentuali alla misura delle indennità di fatto corrisposte e, in un secondo momento, avevano inciso direttamente sulle disposizioni contenute nell'art. 82 del
T.U.E.L.;
- era stata, innanzitutto, inserita la previsione di cui all'art. 1, comma 54, della l. n. 266/2005, che, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, aveva disposto la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10 per cento, dell'ammontare delle indennità risultanti alla data del 30 settembre 2005; - successivamente, la legge 24 dicembre 2007 n. 244, con l'art. 2, comma 25, aveva provvisoriamente modificato l'art. 82, co. 11, del T.U.E.L., che prevedeva la possibilità di incremento delle indennità, escludendo tale facoltà per gli enti locali che non rispettavano il patto di stabilità interno, oltre che per quelli in condizioni di dissesto finanziario;
- l'art. 76, comma 3, del d.l. n. 112/2008, poi, aveva modificato del tutto il co. 11 dell'art. 82, e, nel prevedere che "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;
il regolamento ne stabilisce termini e modalità", aveva eliminato la possibilità di aumento delle indennità di funzione;
- inoltre, il citato d.l. n. 112/2008, all'art. 61, comma 10, aveva previsto un'ulteriore riduzione delle indennità, disponendo che "A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (...) sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";
- in seguito, era intervenuta la previsione di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, che prevedeva la rideterminazione in diminuzione (in percentuali distinte in base a classi demografiche, esclusi i comuni con meno di 1000 abitanti) delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, disponendo peraltro il rinvio ad un decreto del Ministro dell'Interno, non ancora adottato;
- in Sicilia la materia delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori locali era stata disciplinata in modo esaustivo dall'art. 19 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, e con D.P. Reg. 18 ottobre 2001 n. 19 era stato emanato il relativo regolamento esecutivo, con il quale era stata stabilita la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, avendo riguardo, tra l'altro, alle categorie degli amministratori e alle dimensioni demografiche degli enti locali, nelle misure minime riportate nella tabella A
(allegata al decreto);
- con l'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, il legislatore regionale – senza esprimersi in ordine all'eventuale modifica o abrogazione del citato art. 19 della L.r.
n. 30/2000 – era nuovamente intervenuto, disponendo l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti per gli amministratori locali siciliani;
- inoltre, lo stesso legislatore regionale aveva introdotto il concetto di “misura massima” di indennità di funzione e gettoni di presenza, da sostituirsi a quello di “misura minima” di cui al citato art. 19, comma 1, della L.R. n. 30/2000, con la conseguenza che, a far data dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della L.R. n.
11/2015, la “misura massima” delle dette indennità sarebbe stata determinata alla stregua di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno n. 119/2000 e dalle tabelle allegate di cui all'articolo 82, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
- la materia in esame era stata oggetto di numerosi interventi legislativi, che avevano reso il quadro normativo di riferimento alquanto disorganico (cfr. art. 1, comma 54, della legge n.
266/2005, che aveva stabilito la riduzione del 10% degli emolumenti erogati al 30.9.2005; art. 5, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che aveva disposto la riduzione “per un periodo non inferiore a tre anni” degli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato art. 82, comma 8, in una misura percentuale differenziata in base alla consistenza demografica dell'Ente, da realizzarsi “con decreto del
Ministero dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai senso dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, non ancora adottato);
- la formulazione letterale del comma 63 dell'art. 1 induceva a ritenere che esso si limitava semplicemente a prevedere l'affluenza al nazionale per le politiche sociali delle CP_2 suddette somme per un periodo di tre anni e non affermava affatto che la sua operatività era limitata al periodo di tre anni.
2.3. Quanto alla riduzione del 10% prevista dalla delibera di giunta adottata in data 3 luglio
2008, il Comune deduceva che:
- con legge regionale n. 22/2008 era stato modificato l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e succ. modd. (rubricato “Indennità e gettoni di presenza”), prevedendo, in particolare, al comma 5, che “Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”;
- tale decurtazione era stata introdotta con la deliberazione di G.M. n. 114/2008 (approvata all'unanimità di voti favorevoli, con cui, per esigenza di riduzione della spesa ed in ottemperanza alle previsioni di cui alla legge n. 244 del 24.12.2007, era stata rideterminata l'indennità di funzione del sindaco e degli assessori comunali con una riduzione del 10%, seguendosi la decurtazione già deliberata dall'Amministrazione comunale del 2006) e aveva continuato ad essere applicata, in assenza di una nuova deliberazione della Giunta che prevedesse il ripristino delle indennità di funzione nella misura precedente, alla luce del principio di continuità degli atti amministrativi;
- era errato, peraltro, il richiamo svolto dalla parte ricorrente alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Piemonte, in quanto in tale deliberazione si prendeva a riferimento il nuovo testo dell'art. 82 del T.U.E.L. come modificato dall'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (secondo il quale sarebbe stata abolita la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo delle indennità spettanti alle cariche politiche locali), che, in ragione della autonomia esclusiva in materia (ex artt. 14 e 15 dello
Statuto speciale) di cui godeva la Regione Sicilia, non era applicabile al caso in esame, giacché il legislatore regionale, con LL.RR. n. 30/2000 e n. 22/2008, nel disciplinare la specifica materia dello status degli amministratori locali, aveva previsto espressamente che la misura minima delle indennità di funzione spettante al sindaco potesse essere diminuita con delibera di Giunta;
- era errata, altresì, l'allegazione della mancata rinuncia parziale all'indennità in parola, in quanto, ove si fosse ritenuta applicabile al caso in esame la nuova formulazione di cui all'art. 82 del T.U.E.L., l'inerzia protratta del ricorrente – perdurata per tutto il periodo del suo mandato elettorale – andava intesa quale rinuncia volontaria (ancorché tacita) ad una parte delle indennità ed acquiescenza alla misura stabilita dalla precedente amministrazione.
2.4. Quanto, infine, alla riduzione del 30% per violazione del patto di stabilità (art. 7 d. lgs n. 149 del 2011), il eccepiva che: Controparte_1
- la doglianza del ricorrente era stata manifestata soltanto in sede di ricorso, ma il CP_1 versando in una situazione di predissesto finanziario nel periodo in cui il ricorrente aveva ricoperto la carica, aveva presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in particolare, nella relazione istruttoria resa al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei conti
(prot. n. 12234 del 21 maggio 2013), il Sindaco pro tempore, Avv. Filippo Di Matteo, aveva osservato che “in ordine alla riduzione della spesa degli organi istituzionali si è già provveduto alla riduzione delle competenze al Sindaco ed agli assessori nelle misura del 30%”, sulla scia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22 febbraio 2013 (con la quale il CP_1 aveva dato atto che tra le misure che avrebbero consentito all'Ente di riequilibrare la situazione finanziaria rientrava la riduzione delle indennità di Sindaco e degli amministratori);
- pertanto, la riduzione dell'indennità di carica del 30% era stata frutto di una scelta necessitata del condivisa e accettata dallo stesso ricorrente nell'allora rivestita CP_1 carica, tanto più che la riduzione delle indennità di carica di Sindaco, assessori, consiglieri e amministratori era stata peraltro deliberata dalla G.M. nella deliberazione n. 36 del 21 febbraio 2013 con il voto favorevole del ricorrente, il quale aveva in tal modo rinunciato a pretendere la detta restituzione.
2.5. Sulla base di tali allegazioni, il concludeva chiedendo: CP_1
- in via preliminare, in virtù della complessità delle questioni sottese al ricorso, il mutamento del rito, da speciale sommario ex art. 702-bis c.p.c. in ordinario;
- ancora in via preliminare, la dichiarazione di intervenuta prescrizione di tutte le somme e indennità oggetto di domanda, anteriori al quinquennio, stante l'assenza di atti interruttivi;
- la dichiarazione dell'inammissibilità, improcedibilità e/o infondatezza del ricorso, stanti la mancata impugnazione e l'omessa richiesta di disapplicazione degli atti amministrativi adottati dalla el in ragione dei quali l'amministrazione aveva CP_4 Controparte_1 operato le lamentate riduzioni alle indennità di funzione percepite dal ricorrente (da ritenersi pertanto ancora vigenti ed efficaci) e, comunque, la mancata produzione delle delibere in contestazione;
- in ogni caso, il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dei giorni 13-23 marzo 2020 il Tribunale di Palermo, disattese le preliminari eccezioni di prescrizione e inammissibilità sollevate dal CP_1
accoglieva parzialmente il ricorso, condannando il al
[...] Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 12.435,49, oltre interessi Parte_1 legali con decorrenza dalla data di notifica del ricorso, per l'erronea riduzione del 30% applicata in violazione del vincolo del patto di stabilità previsto dall'art. 7 del D.lgs. n.
149/2011
Il Tribunale rigettava invece le ulteriori domande spiegate dal ricorrente, rilevando:
- quanto alla decurtazione prevista dall'art. 54 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005 n. 66, che il periodo di tre anni decorrente dall'1 gennaio 2006 era stato espressamente menzionato dal comma 63 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 unicamente quale tempo di destinazione delle somme, ricavate dall'applicazione dei precedenti commi da 52 a 60 della stessa legge, al nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della Legge 27 CP_2 dicembre 1997, n. 449, e non quale periodo di efficacia della riduzione delle indennità di funzione spettanti ai componenti degli organi esecutivi degli enti pubblici locali, e che, in ogni caso, non poteva trovare applicazione la disciplina successivamente introdotta dall'art. 5, comma 7, del D.L. 31.05.2010 n. 78 conv. nella Legge 30.07.2010 n. 122 (che aveva stabilito una riduzione delle indennità pari al 3% per i comuni con popolazione tra 15.001 e
250.000 abitanti), non essendo stato adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, il decreto del Ministro dell'Interno cui era subordinata l'operatività della riduzione;
- quanto alla decurtazione prevista dalla delibera di Giunta n. 314/2008 (adottata dall'amministrazione comunale precedente a quella di cui era stato componente il ricorrente), che non poteva trovare applicazione l'invocato art. 82 del T.U.E.L.
4. Con atto di citazione ex art. 702 quater c.p.c., regolarmente notificato l'8/06/2020 e depositato il 12/06/2020, ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. Parte_1
702 ter c.p.c., comunicata il 23/03/2020, chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure ha rigettato la propria domanda, volta ad ottenere l'indennità di carica nell'intera misura prevista dalla legge regionale n. 22/2008, senza le decurtazioni applicate dal in base alla legge finanziaria n. 266/2005 (10%) ed alla delibera di Controparte_1 giunta n. 314/2008 (ulteriore 10%), con conseguente condanna del al Controparte_1 pagamento delle somme di € 10.411,14 e € 9.352,68.
5. Con comparsa depositata il 12/11/2020 si è costituito il chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma della statuizione di primo grado, con condanna di alle spese e competenze del grado. Parte_1
6. Sostituita l'udienza del giorno 21/05/2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 26/05/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ex art. 190 cpv. c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica. Successivamente, con ordinanza del 13/10/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, attesa la richiesta di astensione di uno dei componenti del
Collegio e all'udienza del 6/11/2025 è stata nuovamente trattenuta in decisione, senza assegnazione di ulteriori termini per il deposito di scritti difensivi finali.
7. Con il primo motivo di appello ha censurato l'ordinanza per Parte_1
“illegittima riduzione dell'indennità di carica ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge finanziaria n.
266/2005” e per “erronea, inesatta e carente motivazione dell'ordinanza impugnata relativamente al primo motivo del ricorso introduttivo”.
7.1. In particolare, secondo la prospettazione dell'AN, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 1, comma 54, della citata legge finanziaria, considerandola disposizione ancora vigente;
sul punto, richiamate tutte le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha precisato che: Parte_1
- la mancata specifica indicazione, da parte del Legislatore, della durata triennale di applicazione delle disposizioni del comma 54, così come dei commi 52, 56 e 62, sarebbe giustificata dalla natura stessa del corpus normativo in cui tali norme sono inserite (legge finanziaria), ossia una legge ordinaria, emanata su proposta del governo per regolare la politica economica del Paese per un triennio;
- inizialmente, l'esame del comma 54 non coordinato con il comma 63 ha indotto la sezione di controllo della Corte dei conti della Toscana “ad esprimere parere che quanto per lo stesso disposto aveva validità solo per l'anno 2006”;
- tale parere ha determinato diverse richieste di chiarimento indirizzate al Ministero ed alle
Sezioni Regionali di Controllo delle Corte dei conti e si è rilevato che il testo del comma 54, come gli altri ricordati, non stabilisce la durata per un anno, ma non dispone neppure una vigenza superiore, mentre da quanto disposto dal comma 63 si rileva la comune ed unitaria vigenza triennale di tutte le norme riduttive dell'art. 1, confermata dal pari sacrificio, per misura e durata;
- lo stesso Tribunale di Palermo, con ordinanza n. 1751/2016, ha condiviso la superiore ricostruzione in una vicenda analoga a quella in esame;
- pertanto, il Giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto la natura di “legge finanziaria” della legge n. 266/2005, in cui è inserito il comma 54 dell'art. 1, negando altresì valore ad un elemento testuale (quello di cui al comma 63);
- a riprova di ciò, all'articolo 1, comma 54, della legge n. 266/2005, ha fatto seguito la nuova disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria
2008) che, incidendo in modo sostanziale sull'art. 82 T.U.E.L., ha disposto l'abrogazione implicita della riduzione del 10%, non rinnovando tale previsione anche per gli anni a seguire;
- l'art. 5, comma 7, della legge n. 122/2010, a differenza di quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non tiene in alcun conto la riduzione dell'indennità di funzione prevista dalla
Legge n. 266/2005, ma fa esclusivo riferimento “agli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8” come, da ultimo, novellato dalla legge n. 244/2007;
- pertanto, nessun argomento a sostegno della ultra-vigenza del comma 54 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 può ricavarsi dalla legge n. 122/2010, che anzi presuppone implicitamente la perdita di efficacia del comma 54, rideterminando, in percentuali differenziate, le riduzioni da applicarsi ai singoli enti;
- il Giudice di prime cure, dunque, con una evidente forzatura interpretativa, ha ritenuto che la mancata adozione del decreto attuativo del comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, comporti l'efficacia sino ad oggi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005, ma, in verità, l'inerzia del Legislatore nell'adottare il decreto del
Ministero dell'Interno ha comportato esclusivamente che il regolamento attualmente vigente
è quello adottato con D.M. n. 119/2000 (approvato ai sensi dell'art. 23, comma 9, L.
265/1999, norma successivamente trasfusa nell'art. 82 del T.U.E.L.);
- il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere rinnovato ogni tre anni, ma quello attualmente vigente è ancora il D.M. 4 n. 119/2000, non essendo stato né aggiornato ai sensi del comma
10 dell'art. 82, né sostituito da un nuovo decreto del Ministro dell'interno, previsto dal comma 7 dell'art. 5 del d.l. n. 78/2010;
- d'altronde, la Corte dei conti, Sezione autonomie, con deliberazione n.
3/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato il principio di diritto per il quale “Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n.
24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. A), b) e c) del d.m. 119/2000” e la base di tali incrementi sono gli importi di cui alla tabella A del decreto in analisi, a loro volta parametrati sulla popolazione dell'ente, senza che rilevino, nella determinazione dell'indennità, eventuali riduzioni volontarie disposte nel tempo.
8. Il ha resistito a tale motivo di appello richiamando integralmente le Controparte_1 argomentazioni già svolte in primo grado, ivi compresa la giurisprudenza della Corte dei conti ivi indicata, chiedendo il rigetto del motivo di appello e la conferma dell'ordinanza pronunciata in primo grado.
9. Il motivo di appello è infondato.
9.1. Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, il chiaro tenore letterale della disposizione in oggetto non consente di ritenere temporalmente circoscritta l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 dell'art. 1 L. n. 266/2005 (e, pertanto, anche del co.
54, che ha previsto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, fra gli altri emolumenti, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, nonché ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti), dovendo ritenersi, quindi, che tale disposizione, per le considerazioni già svolte dalle Sezioni
Riunite della Corte dei conti (deliberazione n. 1 del 12/1/2012), riepilogate dall'appellato nei propri scritti difensivi e fatte proprie da molteplici pronunce regionali della Corte dei conti, abbia carattere strutturale («avente, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio
2006») e sia, dunque, ancora attuale.
Nessun elemento di segno contrario può trarsi dal comma 63 della legge (“A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al
[...] di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 di-cembre 1997, n. 449”), che, Controparte_2 come correttamente evidenziato dal Tribunale, si limita a prevedere la destinazione, per un triennio, delle somme derivanti dalla decurtazione delle indennità di funzione, al
[...] di cui all'articolo 59, comma 44, della Legge 27 dicembre Controparte_2
1997, n. 449, e non anche a stabilire il periodo di efficacia della riduzione.
9.2. Non può condividersi, quindi, l'assunto dell'AN, secondo cui l'art. 2, comma 25, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), «incidendo in modo sostanziale sull'art. 82
T.U.E.L.», avrebbe «disposto l'abrogazione implicita della riduzione del 10%, non rinnovando tale previsione anche per gli anni a seguire».
Invero, nessuna “implicita abrogazione” dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 può ravvisarsi nelle invocate disposizioni della l. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), che ha parzialmente e provvisoriamente modificato il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., escludendo la possibilità di aumento delle indennità per gli amministratori locali (ivi prevista) per gli enti in stato di dissesto finanziario o che non rispettavano il patto di stabilità interno. Peraltro, a brevissima distanza di tempo, il d. l. n. 112/2008 ha interamente riscritto il comma 11 dell'art. 82, escludendo del tutto la possibilità di aumento delle indennità.
Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base della pronuncia richiamata dall'AN nell'atto di appello (cfr. pag. 7 dell'atto introduttivo: «Non può non ritenersi, infatti, che “In applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'articolo 15 delle preleggi, l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre
2005 n. 266 non sia più vigente”. (Corte dei Conti Deliberazione n. 6/SEZAUT/2010/QMIG)»). Sul punto, come premesso, si sono espresse le Sezioni Riunite della Corte dei conti, che, nella delibera n. 1/2012, hanno concluso nel senso della vigenza della decurtazione operata dall'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005, tenuto anche conto che la disciplina sopravvenuta (art. 5, comma 7, del D.L. 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno) ha demandato ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari (originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119), sulla base di parametri legati alla popolazione (in parte diversi da quelli originariamente previsti), non approvato, con conseguente perdurante vigenza del precedente meccanismo di determinazione dei compensi.
Nella delibera è stata espressamente esaminata la pronuncia citata dall'AN (delibera n. 6/2010 Sezione Autonomie), che deve ritenersi superata, alla luce delle argomentazioni svolte dalle Sezioni Riunite, che questa Corte condivide integralmente e che, per chiarezza espositiva, di seguito si trascrivono: « (…) La Sezione delle Autonomie (Delibera 6/2010) ha ritenuto, in particolare, che, le modifiche apportate dal DL 112 del 2008 consistano in una revisione strutturale dei meccanismi di calcolo delle indennità, con conseguente abrogazione, per il principio della successione delle leggi nel tempo, delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2006. La motivazione della citata delibera della Sezione della autonomie è stata arricchita ed ampliata in un parere reso dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna ( delibera 10/2008) che recita: “avuto riguardo alla vastità e profondità con la quale la legge finanziaria ha inciso sul TUEL, particolarmente nei confronti delle disposizioni di rilevanza finanziaria collegate alle spese della politica (cfr. artt. 27,
47, 81, 82, 83 e 84), nonché, attraverso l'introduzione di limiti agli incrementi nei casi di mancato rispetto del patto di stabilità – la previsione riduttiva a suo tempo introdotta nel sistema degli enti locali dalla legge finanziaria 2006, si prospetta ora affievolita in modo consistente, tant'è che attualmente il carattere cogente di detta disposizione sembrerebbe ormai privo del carattere di attualità.
Conseguentemente quella previsione normativa si appalesa all'interprete, nel rinnovato contesto e con efficacia dal 1°/1/2008, come ormai non più compatibile col nuovo sistema delle riduzioni introdotte dalla sopraggiunta legge finanziaria 2008, anche perché le nuove modalità riduttive si prospettano non solo come meglio rispondenti ad una logica di doveroso rispetto verso l'autonomia degli enti locali in generale, ma anche permeate di maggiore considerazione ed equità nei confronti di quelle autonomie locali c.d. “virtuose”.”
4. Queste Sezioni Riunite non ritengono di condividere tale assunto, condividendo sul punto le osservazioni formulate dalla Sezione remittente. Risulta evidente che con gli interventi sopra citati il legislatore ha voluto incidere sulla facoltà inizialmente prevista in capo agli enti locali ex art. 82, comma 11 del TUEL di incrementare, in presenza delle obiettive condizioni indicate, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza, limitandola fino ad escluderla. Sia pure con diversa motivazione, le considerazioni esposte risultano fatte proprie dalla Sezione di controllo per la Regione Basilicata, con delibera n. 18/2009/PAR - richiamata dalla Sezione remittente- che ha affermato che dal coordinamento delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006, con quelle successivamente intervenute in materia, emerge un quadro in base al quale gli importi spettanti agli interessati restano cristallizzati a quelli spettanti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112 del 2008, in quanto immodificabili in aumento a partire dalla predetta data.
5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL
112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito» (cfr. Delibera n. 1/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo).
10. Con il secondo motivo di impugnazione l'AN ha lamentato l'erronea, inesatta e carente motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla presunta legittimità (da esso contestata) della riduzione dell'indennità di carica ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 30/2000, come modificato dalla legge regionale n. 22/2008.
10.1. Sul punto ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe errato Parte_1 nel ritenere non applicabile alla Regione Siciliana l'art. 82 T.U.E.L in forza dell'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 267/2000, ha reiterato le difese del ricorso introduttivo ed ha ulteriormente precisato che:
- l'art. 51 Cost., letto in combinato disposto con l'art. 77 T.U.E.L., conferisce esplicita tutela al “diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari”, disposizione, questa, che garantisce l'attuazione del principio primario di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, il quale deve trovare applicazione anche nella Regione Siciliana, indipendentemente dalle previsioni Statutarie e dalle relative norme di attuazione;
- con l'entrata in vigore della legge regionale n. 22/2008 (cfr. art. 5 comma 1, lett. F) è stata abrogata la previsione normativa che consentiva alle amministrazioni locali di aumentare la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;
- tale innovazione, riallacciandosi al disposto di cui all'art. 82 del D. Lsg. 267/2000, rende dunque illegittime le delibere incrementali delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza e conferisce agli organi collegiali una mera facoltà di riduzione delle indennità dei singoli amministratori, in capo ai quali permane la facoltà di rinunciare ai propri compensi;
- le delibere decrementali corrispondono ad un diritto personale di rinuncia operato dal singolo partecipante al collegio e, in quanto tali, possono produrre effetti solo nei confronti degli amministratori che li abbiano condivisi, mai nei riguardi dei soggetti assenti o dissenzienti e men che meno dei neoeletti;
- le disposizioni di cui all'art. 82 T.U.E.L non possono ritenersi incompatibili con le attribuzioni previste dallo Statuto della Regione Siciliana (artt. 14 e 15) e dalle relative norme di attuazione (tra cui anche l'art. 19, comma 5, L.R. n. 30/2000), che anzi sono state novellate per coordinarsi con la normativa statale.
11. Sul punto il ha ribadito la perdurante efficacia della decurtazione Controparte_1 disposta dalla precedente giunta, «in assenza di una deliberazione nuova, successiva e contraria della Giunta che prevedesse (/preveda) il ripristino delle indennità di funzione nella misura precedente», in conformità al principio di continuità degli atti amministrativi in forza del quale deve essere garantita la validità e la stabilità dei provvedimenti assunti in precedenza dall'organo.
12. Il motivo è fondato. L'ordinanza ha motivato il rigetto della domanda, sul punto, sulla base delle seguenti motivazioni: “Il ricorrente, in particolare, invoca al riguardo l'applicazione sia dell'art. 19 della Legge
Regionale n. 30/2000 – che si limitata a prevedere che ciascuna amministrazione può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte all'indennità di funzione - sia dell'art. 2, comma 25 lett. D) della
Legge 24.12.2007 n. 244 che, nel sostituire il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., ha eliminato la possibilità, per gli organi collegiali degli enti pubblici locali, di deliberare la riduzione degli importi tabellari spet-tanti alle cariche politiche locali, così unicamente residuando, in capo al singolo componente dei medesimo organi collegiali, la facoltà di rinunzia-re in tutto o in parte all'indennità a lui spettante.
Ebbene, la tesi del ricorrente non può essere condivisa.
A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 22/2008 all'art. 19 della Legge Regionale
n. 30/2000, anteriormente all'insediamento del nella carica di assessore del Pt_1 CP_1
il novellato comma 5 di quest'ultimo articolo ha previsto che le indennità di funzione ed i
[...] gettoni di presenza, come determinate ai sensi del primo comma dello stesso articolo, possono essere diminuite con delibera, rispettivamente, di giunta e di consiglio dell'ente locale.
La delibera di giunta del Comune di n. 314/2008 ha dunque disposto la riduzione del 10% CP_1 delle indennità di funzione in conformità al sopra richiamato comma 5 della Legge Regionale n.
30/2000, coma modificato dalla Legge Regionale n. 22/2008.
Al riguardo, il ricorrente non può utilmente invocare l'art. 82 del T.U.E.L. a sostegno della propria tesi.
Come in precedenza osservato, infatti, le disposizioni del predetto testo unico nazionale non si applicano alle regioni a statuto speciale se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione (cfr. art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000).
Pertanto, è irrilevante, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda del ricorrente, la circostanza che l'art. 25, comma 2 lett. D), della Legge 24.12.2007 n. 244, nel modificare il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L., abbia espunto dall'originario testo di quest'ultimo comma la previsione secondo la quale le indennità di funzione ed i gettoni di presenza potevano essere diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti” (cfr. pagg.
9-10 dell'ordinanza impugnata).
Le argomentazioni del Tribunale non appaiono convincenti.
Ed invero, indipendentemente dalla applicabilità o meno, sul punto, dell'art. 82 del T.U.E.L.
(che il Tribunale ha escluso), va osservato, in conformità a precedenti pronunce di questa sezione di Corte di Appello (cfr. sentenza n. 1211/2021), che a norma dell'art. 19 della L.R.
30/2000 e successive modifiche ciascun amministratore può esercitare personalmente la facoltà di rinunziare in tutto o in parte alle indennità di funzione (principio più volte affermato anche da varie pronunce giurisprudenziali della Corte dei conti).
In buona sostanza, mentre la legge stabilisce il diritto degli amministratori alle indennità e gettoni per l'impegno da loro sostenuto per l'esercizio del mandato, nelle misure dalla stessa previste, ciascun amministratore può esercitare la facoltà di rinunciare in tutto o in parte a tale diritto, comunicando la decisione agli organi collegiali dei quali fa parte, che ne prendono atto e informano il funzionario preposto al servizio.
È altresì possibile che gli organi collegiali esercitino unitariamente la facoltà di riduzione e rinuncia alle indennità o ai gettoni;
tale rinuncia, tuttavia, assume valore solo per coloro che partecipano e approvano la relativa deliberazione e non può intuitivamente applicarsi a coloro che esprimono voto contrario, si astengono o non sono presenti, i quali possono assumere personalmente le decisioni che a loro competono in relazione al diritto attribuito dalla Legge.
In buona sostanza, anche escludendo l'applicabilità dell'art. 82 del T.U.E.L., tenuto conto del disposto dell'art. 19 comma 5 della L.R. Sic. 23 dicembre 2000 n. 30 (“Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio”), non può in alcun modo ritenersi che la deliberazione di G.M. n. 114/2008, adottata all'unanimità prima che il rivestisse la carica di Pt_1 assessore, abbia efficacia ultrattiva anche nei confronti di quest'ultimo (il quale, peraltro, non ha espressamente manifestato alcuna volontà adesiva a tale decisum, neppure ex post), avendo la delibera efficacia limitata ai soli soggetti che hanno esercitato la facoltà di rinunciare alla predetta quota di indennità.
13. Tanto premesso, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in parziale riforma dell'ordinanza di primo grado, il va condannato al pagamento, in Controparte_1 favore dell'AN, dell'ulteriore somma di euro € 9.352,68, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
14. L'esito del giudizio impone una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Come, infatti, insegna la Suprema Corte, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass., sez. L., 1 giugno 2016, n. 11423; Cass., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 6259). 15. Nel caso di specie, ritiene la Corte che, in relazione all'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento di due delle tre domande spiegate dal , le spese di lite debbano essere Pt_1 compensate, per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di un terzo;
per i restanti due terzi le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per tale quota, tenuto conto del valore della controversia (compresa nello scaglione di valore fino ad euro 52.00,00), in complessivi euro
2.110,00 (di cui euro 1.937,33 per compensi ed euro 172,67 per spese vive), quanto al giudizio di primo grado, ed in complessivi euro 2.552,00 (di cui euro 2.315,00 per compensi ed euro 237,00 per spese) quanto al giudizio di secondo grado;
il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello spiegato da nei confronti del Parte_1 ed in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale Controparte_1 di Palermo del 13- 23 marzo 2020, condanna il al pagamento, in favore Controparte_1 di dell'ulteriore somma di euro € 9.352,68, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
- condanna il al pagamento, in favore dell'AN, dei due terzi Controparte_1 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida, per tale quota, in complessivi euro 2.110,00 quanto al giudizio di primo grado (di cui euro 1.937,33 per compensi ed euro
172,67 per spese vive), ed in complessivi euro 2.552,00 quanto al giudizio di secondo grado
(di cui euro 2.315,00 per compensi ed euro 237,00 per spese); il tutto oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge, e con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 19 novembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.