Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 601 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 03/10/1977 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 25/10/1977 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Carlo Goldoni n. 10, presso lo studio dell'avv. Raffadale Alberto, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da accordo di separazione modificativo del ricorso, depositato in data 14/11/2024 con la precisazione di cui al verbale di udienza del
21/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo di separazione depositato in data 14/11/2024, in sostituzione del ricorso congiunto iscritto il 09/02/2024.
All'udienza del 21 gennaio 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio.
2. Assegnare la casa coniugale, sita in Palermo, CORSO DEI MILLE N.232 P. 01 I.4 di proprietà del Sig al Signor Parte_2 Parte_2
Si precisa che le utenze domestiche comprensive delle spese condominiali dell'appartamento saranno a carico esclusivo del Signor Parte_2
I coniugi concordano che i figli manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio della madre, sito in via Michele Reina , 6 Villabate , dove vivranno.
3.I figli rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori,( cd affido condiviso) con collocazione prevalente presso la madre, sig.ra ; Parte_1
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i figli mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i minori, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per gli stessi, relativi anche alla istruzione e scelta di cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sui figli.
4.Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il Sig. terrà i figli Parte_2 con sé due pomeriggi a settimana (mercoledi e venerdi ) dalle 16 alle 20 e, a settimane alterne, dalle ore 17 del venerdì alle ore 22 della domenica prelevandoli e riaccompagnandoli presso il domicilio materno, salvo eventuali modifiche tra le parti, da concordare liberamente tra le stesse anche in previsione degli impegni lavorativi del padre tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
5.Le festività religiose e civili saranno trascorse dai minori ora con l'uno ora con l'altro genitore seguendo il criterio della rotazione e dell'alternanza:
- i minori trascorreranno le festività natalizie, passando il 25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni.
- Per quanto riguarda le festività Pasquali entrambi i genitori concordano che i figli trascorreranno, ad anni alterni, ora con l'uno ora con l'altro le giornate di Pasqua e Pasquetta.
Stessa alternanza verrà seguita per il 25 aprile ed il 1° maggio.
-Per tutte le ulteriori festività, religiose e civili, calendate, verrà seguito il criterio della rotazione e dell'alternanza; per i compleanni dei bambini i genitori concordano che i minori trascorreranno il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore. 6)Durante le vacanze estive: i coniugi concordano che i figli trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con l'uno e con l'altro genitore nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi entro il
30 giugno di ogni anno. Entrambi i genitori potranno contattare telefonicamente i figli nei luoghi ove gli stessi dimorano.
7. Tenuto conto delle attuali esigenze dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, Il Sig. Parte_2
, si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento dei minori un importo pari
[...] ad € 600,00, ( 600 per i figli) da versare entro e non oltre il giorno 24 di ogni mese sino al raggiungimento della stabile autonomia economica dei figli. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza a partire dall'anno successivo alla omologa della separazione. L'assegno unico dei figli sarà ad appannaggio del padre. Si precisa che la minore percepisce l'indennità di frequenza, che verrà versata al Persona_1 padre per sopperire alle esigenze della minore. Le parti stabiliscono che in caso di partenza della madre ed i minori abiteranno con il padre, questi detrarrà la quota del mantenimento per il periodo in cui i figli coabiteranno con le stesso.
8. Entrambi i genitori si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto dei figli.
9.Entrambi i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza riguardante i figli, attinenti all'educazione, la salute e lo studio.
10. le spese extra-assegno verranno pagate nella misura del 50% a carico dei coniugi
,secondo il seguente schema:
Spese extra-assegno rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbona-mento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il con-senso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi clini-che; f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenta-zione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare
(nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) conseguimento patente di guida per ciclomotori, moto-cicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
e) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
f) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
g) spese relative ad imposta di bollo e assicura-zione r.c. del veicolo in uso alla prole sono a carico della moglie in quanto diventerà proprietaria della autovettura Q3 AUDI TG GL194NV;
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventiva-mente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
11. I ricorrenti alla firma del seguente accordo di separazione avranno già diviso i beni mobili in comunione e quindi non hanno nulla a pretendere tra di loro”.
Inoltre le parti hanno precisato, a verbale, quanto di seguito riportato:
“ I sig.ri e dichiarano concordemente che le condizioni a Parte_1 Parte_2 cui intendono attenersi per la separazione consensuale, son solo quelle indicate nell'atto depositato in data 14/11/2024”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui all'accordo di separazione depositato in data 14/11/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 27/07/2002 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civole del Comune di Palermo al n. 33 - parte II- serie A - Anno 2002);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini