TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3357 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Parte_1 C.F._1
Via;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 C.F._2 di , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ioele;
Persona_1
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (c.f. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), quali eredi di , rappresentati e
[...] C.F._6 Persona_1 difesi dall'avv. Teresa Carleo;
CONVENUTI
Oggetto: disconoscimento paternità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di essere nata, in data 1.7.1974, in costanza di matrimonio contratto in data 3.1.1965 tra e , di avere essere venuta a Persona_1 Controparte_1
conoscenza, da qualche anno, in ragione di quanto riferitole dalla madre, di non essere figlia pagina 1 di 3 biologica dello deceduto in data 28.11.2000, e di avere appreso l'identità del suo Per_1
vero padre, ha convenuto in giudizio , nonchè , Controparte_1 Parte_2
, , , figli ed eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
, chiedendo: “accertare e dichiarare la sig.ra (C.F.
[...] Parte_1
), nata a [...], il [...], e residente in [...]
della Resistenza, 20, e registrata presso il Comune di Celico come figlio di e Persona_1
, non è figlia di , per come erroneamente annotato agli atti di Controparte_1 Persona_1 nascita e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e Parte_1
l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge”.
, , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno aderito alla domanda. Parte_5
La domanda merita accoglimento.
L'insussistenza del rapporto di paternità biologica è dimostrata dagli esiti delle indagini genetiche effettuate per il tramite del ctu nominato in corso di causa sul DNA estratto dai tamponi buccali di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
(figlia di;
cfr. certificato storico di stato famiglia, in atti), da cui è emerso che il Persona_1 profilo genetico dell'attrice non è compatibile con quello del presunto padre, atteso che la probabilità che e siano figlie della stessa madre Parte_1 Parte_3
ma di padri diversi è pari al 99,91%.
Pertanto, non essendo in discussione il rapporto di filiazione biologica tra Parte_3
e , sulla base di tali emergenze e tenuto pure conto del contegno
[...] Persona_1
processuale adesivo di (che, pur vertendosi in materia non Controparte_1
disponibile, può essere valutato unitamente alle altre risultanze processuali), deve ritenersi accertato che non è figlia di . Parte_1 Persona_1
Segue conforme declaratoria.
L'adesione di tutti i convenuti alla domanda giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti del giudizio, in solido, in ragione del comune interesse all'accertamento della paternità biologica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] Parte_1
l'1.7.1974, non è figlia di , nato a [...] il [...], Persona_1
deceduto a Cosenza il 28.11.2000;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Stato civile conseguenti;
- compensa le spese processuali;
- pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese di ctu.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3357 del R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 2.12.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Parte_1 C.F._1
Via;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in proprio e nella qualità di erede Controparte_1 C.F._2 di , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ioele;
Persona_1
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), (c.f. ), C.F._4 Parte_4 C.F._5 Parte_5
(c.f. ), quali eredi di , rappresentati e
[...] C.F._6 Persona_1 difesi dall'avv. Teresa Carleo;
CONVENUTI
Oggetto: disconoscimento paternità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di essere nata, in data 1.7.1974, in costanza di matrimonio contratto in data 3.1.1965 tra e , di avere essere venuta a Persona_1 Controparte_1
conoscenza, da qualche anno, in ragione di quanto riferitole dalla madre, di non essere figlia pagina 1 di 3 biologica dello deceduto in data 28.11.2000, e di avere appreso l'identità del suo Per_1
vero padre, ha convenuto in giudizio , nonchè , Controparte_1 Parte_2
, , , figli ed eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Per_1
, chiedendo: “accertare e dichiarare la sig.ra (C.F.
[...] Parte_1
), nata a [...], il [...], e residente in [...]
della Resistenza, 20, e registrata presso il Comune di Celico come figlio di e Persona_1
, non è figlia di , per come erroneamente annotato agli atti di Controparte_1 Persona_1 nascita e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di e Parte_1
l'adozione di ogni altro e consequenziale provvedimento di legge”.
, , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno aderito alla domanda. Parte_5
La domanda merita accoglimento.
L'insussistenza del rapporto di paternità biologica è dimostrata dagli esiti delle indagini genetiche effettuate per il tramite del ctu nominato in corso di causa sul DNA estratto dai tamponi buccali di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
(figlia di;
cfr. certificato storico di stato famiglia, in atti), da cui è emerso che il Persona_1 profilo genetico dell'attrice non è compatibile con quello del presunto padre, atteso che la probabilità che e siano figlie della stessa madre Parte_1 Parte_3
ma di padri diversi è pari al 99,91%.
Pertanto, non essendo in discussione il rapporto di filiazione biologica tra Parte_3
e , sulla base di tali emergenze e tenuto pure conto del contegno
[...] Persona_1
processuale adesivo di (che, pur vertendosi in materia non Controparte_1
disponibile, può essere valutato unitamente alle altre risultanze processuali), deve ritenersi accertato che non è figlia di . Parte_1 Persona_1
Segue conforme declaratoria.
L'adesione di tutti i convenuti alla domanda giustifica la compensazione delle spese processuali.
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti del giudizio, in solido, in ragione del comune interesse all'accertamento della paternità biologica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 2 di 3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nata a [...] Parte_1
l'1.7.1974, non è figlia di , nato a [...] il [...], Persona_1
deceduto a Cosenza il 28.11.2000;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Stato civile conseguenti;
- compensa le spese processuali;
- pone a carico di tutte le parti, in solido, le spese di ctu.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
pagina 3 di 3