Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02010/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, proposto da Nuovo Centro Fkt S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Iannelli, Stefano Parziale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio con riferimento alla concessione di contributo una tantum previsto dalla normativa sulla epidemia di covid-19;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa MO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La struttura sanitaria in epigrafe, autorizzata e accreditata (con decreto n. 133 e 120 del 31/12/2014 e n. 7 del 12/02/2015) per l’erogazione nell’ambito territoriale di competenza dell’ASL Avellino di prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliare, ambulatoriale e semiresidenziale ex art. 26 L. n. 833/1978 a carico del Servizio Sanitario Regionale, ha aderito al Programma transitorio “ La Campania riparte ”, approvato dalla Regione Campania con il decreto del Direttore Generale Tutela Salute e Coordinamento S.S.R. n. 83 del 9/4/2020 e volto a garantire la ripresa dell'erogazione delle prestazioni di riabilitazione occorrenti a fronteggiare il fabbisogno, ridottosi a causa dell’emergenza COVID-19.
E’ intervenuto, poi, sul piano nazionale il D.L. n. 34/2020 recante “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ” conv. in legge n. 77/2020, e ss. mm. e ii.., con cui, per la parte che qui interessa, è stato formalizzato il riconoscimento dei ristori previsti dalla speciale legislazione emergenziale da Covid-19 (art. 4, commi 5-bis e 5-ter).
Successivamente, con D.G.R.C. n. 92 del 9/3/2021 s.m.i., la Regione Campania, nel definire i limiti prestazionali e di spesa e i relativi contratti con gli erogatori privati per regolare volumi e tipologie di prestazioni per la macroarea riabilitazione, ha stabilito di conformare il disposto del suddetto decreto direttoriale n. 83/2020 alla sopraggiunta normativa recata dall’art. 4 DL n. 34/2020 cit., con riferimento agli acconti e ai ristori previsti per le strutture che hanno aderito al programma “ La Campania riparte ” e che erogano prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd. ex art. 26.
Ancora, con D.G.R.C. n. 531 del 30/11/2021, la Regione ha stabilito, sulla base di accordo concluso con le associazioni di categoria del settore il 12/10/2021, criteri e adempimenti tramite i quali, all’esito di preliminari adempimenti volti a contabilizzare le spettanze contrattuali delle strutture accreditate, le AA.SS.LL. provvedono a quantificare e concedere il predetto contributo una tantum alle strutture di riabilitazione aderenti al programma “ La Campania riparte ”.
Infine, con il documento tecnico approvato con D.G.R.C. n. 370 del 13/07/2022 intitolato “ Linee guida per la concessione del contributo una tantum legato all’emergenza COVID a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalle strutture private accreditate e dalle stesse rendicontati. Ai sensi dell’articolo 4, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 4 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ss.mm. e ii. e dell’articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ”, detti criteri e adempimenti sono stati successivamente specificati e integrati.
Tanto premesso, con nota prot. ASLAV-0057942-2024 del 19/06/2024 l’ASL di Avellino richiedeva alle strutture accreditate per la riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 operanti nel territorio di sua competenza di trasmettere dichiarazione sostitutiva attestante la produzione e i relativi costi degli esercizi 2019-2020- 2021, redatta secondo il modello approvato con la DGRC n. 370/2022 (All. 6 al ricorso).
Deduce la ricorrente di aver fornito tempestivo riscontro alla suddetta nota dell’ASL, rappresentando di aver già in precedenza provveduto alla trasmissione della documentazione indicata in detta nota.
Decorso il termine normativamente stabilito, in mancanza di nuove comunicazioni da parte dell’ASL Avellino e di definizione del procedimento, in seguito a diffida a provvedere tramessa in data 18/12/2024 e rimasta priva di riscontro, la struttura sanitaria interessata è insorta avverso il silenzio serbato dall’ASL chiedendo a questo T.A.R. l’accertamento dell’illegittimità della condotta serbata dall’ASL, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del c.p.a., e, pertanto, la declaratoria dell'obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia.
2. In resistenza al ricorso, l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha opposto l’infondatezza complessiva del gravame controdeducendo di aver regolarmente avviato il procedimento con nota prot. ASLAV-0057942-2024 del 19/06/2024, richiedendo alle strutture accreditate la trasmissione della documentazione necessaria e di essere “ tuttora impegnata nella fase istruttoria, anche in considerazione della complessità delle verifiche contabili e documentali richieste dalle linee guida regionali. Ed invero, in merito all’asserita inerzia, si rappresenta che l’Amministrazione non ha inteso eludere l’obbligo di provvedere, ma che il ritardo è imputabile alla necessità di acquisire e verificare una mole significativa di dati da parte di numerose strutture accreditate, in un contesto normativo e tecnico particolarmente articolato. L’ASL Avellino si riserva di concludere il procedimento, ritenendo che la prosecuzione dell’attività istruttoria sia la via più idonea per garantire una corretta definizione del procedimento .”
3. In data 06.11.2025 la difesa della parte ricorrente ha depositato memoria di replica con cui, in estrema sintesi, ha evidenziato l’inammissibilità di una tempistica così diluita nel tempo, sia quanto all’avvio del procedimento che alla sua conclusione, per attività eseguite nel lontano 2020.
4. Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va accolto.
5.1. Come noto, l’art. 2 della legge n. 241 del 1990 dispone che: “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ” (art. 2, comma 1, legge n. 241/90). “ Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni ” (art. 2, comma 2, della legge n. 241/90).
E’ stato evidenziato in giurisprudenza che la disposizione citata, nel prevedere l’obbligo di provvedere nel termine di legge, declina un ineludibile principio di certezza giuridica, oltre che di tutela dell'affidamento del privato, e se, da un lato, consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica, dall'altro, impone all'Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l'adozione di una soluzione provvedimentale entro i termini di legge.
5.2. Ai fini della declaratoria d'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del privato, nonché per la condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente, e dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, del 25 settembre 2024, n. 1717).
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che la situazione di inerzia colpevole permane in tutti i casi in cui l'Amministrazione non concluda il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento, ovvero se essa adotti solo un atto infra-procedimentale o, peggio, meramente soprassessorio, atteso che una tale eventualità non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma solo a un rinvio sine die (Cons. Stato, Sez. IV, del 6 dicembre 2019, n. 8349).
6. Tanto premesso, va evidenziato che nel caso di specie, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’invio della nota ASLAV-0057942-2024 del 19/06/2024 e del riscontro documentale fornito dalla struttura interessata, l’Amministrazione non risulta aver adottato ancora alcuna determinazione, così violando le sopra richiamate regole. E, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, anche una eventuale complessità dell’istruttoria e della verifica dei dati non varrebbe comunque a giustificare il ritardo, oltremodo protrattosi, dell’ASL di Avellino. Difatti, in caso di particolare complessità di una istruttoria, l’amministrazione ha il potere di prorogare il termine ma solo con un atto motivato e prima della scadenza e sempre che ricorrano i presupposti della particolare complessità. In aggiunta l’ordinamento riconosce, in alcuni casi tassativi, la possibilità di disporre una sospensione dei termini (es. richiesta motivata di integrazione documentale una sola volta, entro 30 giorni). Fuori da questi casi, il mero riferimento alla complessità istruttoria non può ritenersi giustificazione valida per lasciar decorrere il termine senza provvedere.
7. Alla luce di quanto appena osservato, in accoglimento del presente ricorso deve quindi essere dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASL come pure l’obbligo della stessa di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, nei limiti della propria competenza istruttoria, e questo, in considerazione della riferita complessità, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
8. In caso di perdurante inadempimento, dietro successiva e apposita istanza di parte, il Tribunale procederà alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo di provvedere.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per ila Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASL di Avellino;
- ordina alla medesima Amministrazione di provvedere secondo legge alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna l’ASL al rimborso alla ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UI SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
MO CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MO CI | UI SS |
IL SEGRETARIO