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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
GL AN, RE
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Via De Caprio N. 57 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 I.C.I. 2008
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130006850139 IRES-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130006850139 IVA-ALIQUOTE 2009
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Via De Caprio N. 57 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130001680854 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130001680854 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1698/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.4.24 la Ricorrente_1 srl impugnava la intimazione di pagamento n. 298 2024 90039209 di
€ 36.627,33, notificata via P.E.C., in data 29/01/2024 avente come oggetto due cartelle: nn. 298 2013
0001680854 000 - 298 2013 0006850139 000, eccependo che la cartella di pagamento n. 298 2013
0001680854 000, riportante le iscrizioni a ruolo a titolo di I.C.I., anni d'imposta 2007 e 2008, era stata opposta, il ricorso rigettato in primo grado mentre era pendente il giudizio di appello;
per la cartella nn. 298
2013 0006850139 00 eccepiva la mancata notifica, quindi la prescrizione dei tributi, delle sanzioni ed interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la carenza di legittimazione per eventuali vizi della intimazione, sostenendo la corretta notifica della cartella contestata e la insussistenza della eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per Covid 19.
Si costituiva il Comune di Siracusa chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei suoi confronti stante la corretta notifica della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo che la cartella n. 298 2013 0006850139 era stata notificata regolarmente in data 22.08.2013.
Alla udienza del 7.11.2025 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
La società ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento notificata il 29.1.2024 fondata su due cartelle, eccependo che per quella portante il n. 298 2013 0001680854 000 era stato proposto ricorso, poi rigettato in primo grado, la cui decisione era stata appellata ed il giudizio era pendente;
mentre per la seconda eccepiva la mancata notifica.
Dalla documentazione in atti, invero si rileva che l'AdER ha dato prova della corretta notifica della cartella n. 298 2013 0006850139 in data 22.8.2013 all'amministratore unico della società che si è rifiutato di firmare;
ciò nonostante va osservato che dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione sono decorsi olre dieci anni senza che sia stata data prova di eventuali atti interruttivi intermedi .
Né appare condivisibile la tesi di parte resistente che riterrebbe applicabile al caso de quo la proroga di 542 ex art. 68. In merito si osserva che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Nel caso in esame, si tratta in modo evidente di carichi affidati ben prima del citato periodo di sospensione, per cui la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, e la notifica dell'intimazione il 29.1.2024 è comunque tardiva, in quanto oltre 11 anni dopo la notifica della cartella ( 22.8.2013 ) .
Ne discende, quindi, che l'intimazione di pagamento opposta è legittima limitatamente alla cartella n. 298
2013 0001680854, nulla rilevando che sia pendente il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, stante la prescrizione relativamente al tributo riportato nell'altra cartella.
Alla luce quindi delle superiori considerazioni, va accolto parzialmente il ricorso ed annullata la intimazione limitatamente alla cartella n. 298 2013 0006850139 e confermata per il resto. Le spese vanno compensate stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 07.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
GL AN, RE
PALMIERI ANDREA, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1084/2024 depositato il 10/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Via De Caprio N. 57 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 IRES-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249003920935 I.C.I. 2008
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130006850139 IRES-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130006850139 IVA-ALIQUOTE 2009
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Siracusa - Via De Caprio N. 57 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130001680854 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130001680854 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1698/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.4.24 la Ricorrente_1 srl impugnava la intimazione di pagamento n. 298 2024 90039209 di
€ 36.627,33, notificata via P.E.C., in data 29/01/2024 avente come oggetto due cartelle: nn. 298 2013
0001680854 000 - 298 2013 0006850139 000, eccependo che la cartella di pagamento n. 298 2013
0001680854 000, riportante le iscrizioni a ruolo a titolo di I.C.I., anni d'imposta 2007 e 2008, era stata opposta, il ricorso rigettato in primo grado mentre era pendente il giudizio di appello;
per la cartella nn. 298
2013 0006850139 00 eccepiva la mancata notifica, quindi la prescrizione dei tributi, delle sanzioni ed interessi.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto opposto. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la carenza di legittimazione per eventuali vizi della intimazione, sostenendo la corretta notifica della cartella contestata e la insussistenza della eccepita prescrizione stante la proroga dei termini per Covid 19.
Si costituiva il Comune di Siracusa chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei suoi confronti stante la corretta notifica della cartella.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo che la cartella n. 298 2013 0006850139 era stata notificata regolarmente in data 22.08.2013.
Alla udienza del 7.11.2025 il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato ed in tali limiti va accolto.
La società ricorrente ha impugnato la intimazione di pagamento notificata il 29.1.2024 fondata su due cartelle, eccependo che per quella portante il n. 298 2013 0001680854 000 era stato proposto ricorso, poi rigettato in primo grado, la cui decisione era stata appellata ed il giudizio era pendente;
mentre per la seconda eccepiva la mancata notifica.
Dalla documentazione in atti, invero si rileva che l'AdER ha dato prova della corretta notifica della cartella n. 298 2013 0006850139 in data 22.8.2013 all'amministratore unico della società che si è rifiutato di firmare;
ciò nonostante va osservato che dalla notifica della cartella alla notifica della intimazione sono decorsi olre dieci anni senza che sia stata data prova di eventuali atti interruttivi intermedi .
Né appare condivisibile la tesi di parte resistente che riterrebbe applicabile al caso de quo la proroga di 542 ex art. 68. In merito si osserva che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore…degli agenti della riscossione…”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, …sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Nel caso in esame, si tratta in modo evidente di carichi affidati ben prima del citato periodo di sospensione, per cui la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, e la notifica dell'intimazione il 29.1.2024 è comunque tardiva, in quanto oltre 11 anni dopo la notifica della cartella ( 22.8.2013 ) .
Ne discende, quindi, che l'intimazione di pagamento opposta è legittima limitatamente alla cartella n. 298
2013 0001680854, nulla rilevando che sia pendente il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso, stante la prescrizione relativamente al tributo riportato nell'altra cartella.
Alla luce quindi delle superiori considerazioni, va accolto parzialmente il ricorso ed annullata la intimazione limitatamente alla cartella n. 298 2013 0006850139 e confermata per il resto. Le spese vanno compensate stante l'accoglimento parziale.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione I accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla in parte qua il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 07.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni