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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19920249007401789000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920080013403225000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920080013403225000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920080013403225000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100012598939000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100012598939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100012598939000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS032852013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS032852013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS032852013 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: insiste per il respingimento della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 gennaio 2025, con atto di intimazione di pagamento n. 119 2024 90074017 89, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato al Sig. Ricorrente_1 il pagamento complessivo di € 385.465,91, indicando – tra gli altri – i seguenti titoli (con date di notifica e importi residui):
1) la cartella di pagamento n. 119 2008 00134032 25, recante come data di notifica l'11 novembre 2008 e l'importo di € 34.836,08);
2) la cartella di pagamento n. 119 2010 00125989 39 recante come data di notifica il 14 settembre 2010 e l'importo di € 165.417,95);
3) l'avviso di accertamento n. T6301FS03285/2013 recante come data di notifica il 2 febbraio 2013 e l'importo di € 93.156,57).
In data 29 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv, Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ha proposto, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso eccependo, in sintesi, i seguenti motivi:
- omessa / inesistente notifica degli atti presupposti;
-- difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati;
- prescrizione;
- decadenza;
- illegittimità di interessi di mora e oneri / aggio di riscossione.
In data 26 febbraio 2025 il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 119/2025.
In data 17 marzo 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia, anche “per conto” dell'Agente della riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze per definitività degli atti presupposti, ex art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 18 settembre 2025 il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. 1) Eccezione preliminare: inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti, salvo il (solo) vizio di notifica
È principio fermo che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare l'atto consequenziale (nella fattispecie in trattazione l'intimazione di pagamento n. 119 2024
90074017 89) facendo valere il vizio derivato di omessa notifica dell'atto presupposto.
Ma, ove il Giudice accerti che l'atto presupposto risulti regolarmente notificato, non è consentita alcuna
“riapertura” dei termini: le doglianze sul merito dell'atto presupposto restano tardive e quindi inammissibili ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.
Pertanto, il Collegio procede con ordine: prima verifica la fondatezza della dedotta omessa/inesistente notifica
(unico possibile grimaldello), e solo se essa risultasse accolta si potrebbe aprire uno spazio effettivo sulle ulteriori censure.
2) Primo motivo: dedotta omessa / inesistente notifica degli atti presupposti – infondato
Dalla documentazione richiamata nelle controdeduzioni risulta che l'intimazione opposta è stata preceduta dalla notifica:
- della cartella n. 119 2008 00134032 25 in data 11 novembre 2008;
- della cartella n. 119 2010 00125989 39 in data 14 settembre 2010;
- dell'avviso di accertamento esecutivo n. T6301FS03285 / 2013 in data 2 dicembre 2013.
Il ricorrente, con memoria, ha tentato una contestazione basata su:
- consegna a “familiare convivente”;
- asserita assenza di prova di notifica per la cartella 2010;
- pretesa necessità della CAN / CAD per l'avviso di accertamento.
Tali rilievi non persuadono.
Infatti, a) per la cartella notificata nel 2008 (IRPEF 2005) la censura è costruita su una certificazione anagrafica relativa ad anni successivi (2012–2020), che non è idonea, già sul piano logico prima ancora che giuridico,
a scalfire la ritualità di una notifica del 200 e, dunque, in mancanza di una prova specifica e contestualizzata
(residenza effettiva al tempo, inesistenza della convivenza, ecc.), la doglianza resta apodittica;
b) per la cartella notificata nel 2010 (IRPEF 2006) la resistente Agenzia delle Entrate afferma e documenta la notifica del 14 settembre 2010 e, dunque, la censura del ricorrente (“file errato”, “mera evidenza consegna ruolo”)
è, per come articolata, più un attacco alla gestione documentale che un reale disconoscimento tecnico della notifica, e comunque non supera la prova di avvenuta notificazione valorizzata dalla resistente;
c) per l'Avviso di accertamento (IRPEF 2007) il richiamo alla giurisprudenza sulla CAN / CAD (Cass. SS.UU. 10012/2021)
è inconferente atteso che l'atto risulta consegnato a soggetto presso il domicilio e non in ipotesi di irreperibilità che imponga la raccomandata informativa, la censura, dunque, non dimostra l'inesistenza della notificazione.
Consegue il rigetto del primo motivo.
3) Secondo motivo: asserita carenza di motivazione / mancata allegazione – infondato
L'intimazione di pagamento è un atto tipico della fase di riscossione, redatto su modello ministeriale, che deve consentire l'identificazione dei titoli e delle somme richieste. Nel caso concreto l'atto indica numero, natura, data di notifica e importo residuo dei titoli sottesi (cartelle di pagamento e avviso di accertamento), consentendo al destinatario la piena individuazione della pretesa.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati non può essere inteso in modo meccanico e avulso dal contesto: ove – come qui accertato – gli atti presupposti risultino notificati, la loro mancata riproduzione integrale nell'intimazione non determina di per sé nullità, essendo sufficiente il richiamo specifico che permetta l'identificazione dei titoli.
4) Terzo e quarto motivo: prescrizione e decadenza - infondato
Decadenza. L'Ufficio evidenzia, per le due cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, la tempestiva consegna del ruolo e l'emissione / notifica nei termini dell'art. 25 Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 richiamando dati puntuali (visti di esecutorietà e date di consegna).
La censura del ricorrente, incentrata su una “conoscenza effettiva” nel 2024, si fonda su un presupposto che il Collegio non può condividere, essendo stata accertata la rituale notifica degli atti prodromici.
Prescrizione. L'intimazione impugnata è del 2024; in atti risultano, inoltre, plurimi atti interruttivi successivi
(richiamati dall'Ufficio), tra cui l'insinuazione al passivo fallimentare (con effetto interruttivo / sospensivo sino alla definizione del relativo subprocedimento) nonchè le ulteriori intimazioni di pagamento del 24 giugno
2015, 17 aprile 2018, 17 maggio 2019; e infine l'intimazione in esame del 2 dicembre 2024.
In tali condizioni, anche a voler argomentare sul termine (che l'Ufficio considera in ogni caso decennale per i crediti erariali), è dirimente la circostanza che non si registra alcun periodo di inerzia utile a far maturare l'estinzione del credito, essendosi gli atti susseguiti in modo da interrompere tempestivamente il decorso prescrizionale.
5) Quinto motivo: interessi di mora e oneri/aggio – infondato
Le doglianze su interessi e aggi risultano formulate in modo assertivo senza una concreta dimostrazione di errori di calcolo riferibili alle specifiche partite e senza un principio di prova che consenta alla Corte un controllo puntuale.
Inoltre l'intimazione reca l'indicazione delle componenti complessive e delle spese esecutive
Ciò, in assenza di specifiche contestazioni contabili, rende la censura non accoglibile.
6) Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Venezia - sez. II -:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia delle spese del giudizio che si liquidano per compensi in € 7.923,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia il 18 settembre 2025. Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
ER NT
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 119/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 19920249007401789000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920080013403225000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920080013403225000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920080013403225000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100012598939000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100012598939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100012598939000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS032852013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS032852013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301FS032852013 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 442/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: insiste per il respingimento della causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29 gennaio 2025, con atto di intimazione di pagamento n. 119 2024 90074017 89, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha intimato al Sig. Ricorrente_1 il pagamento complessivo di € 385.465,91, indicando – tra gli altri – i seguenti titoli (con date di notifica e importi residui):
1) la cartella di pagamento n. 119 2008 00134032 25, recante come data di notifica l'11 novembre 2008 e l'importo di € 34.836,08);
2) la cartella di pagamento n. 119 2010 00125989 39 recante come data di notifica il 14 settembre 2010 e l'importo di € 165.417,95);
3) l'avviso di accertamento n. T6301FS03285/2013 recante come data di notifica il 2 febbraio 2013 e l'importo di € 93.156,57).
In data 29 gennaio 2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv, Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ha proposto, regolarmente e tempestivamente, l'apposito ricorso eccependo, in sintesi, i seguenti motivi:
- omessa / inesistente notifica degli atti presupposti;
-- difetto di motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati;
- prescrizione;
- decadenza;
- illegittimità di interessi di mora e oneri / aggio di riscossione.
In data 26 febbraio 2025 il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 119/2025.
In data 17 marzo 2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia, anche “per conto” dell'Agente della riscossione, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle doglianze per definitività degli atti presupposti, ex art. 21 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 18 settembre 2025 il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. 1) Eccezione preliminare: inammissibilità delle censure relative agli atti presupposti, salvo il (solo) vizio di notifica
È principio fermo che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, il contribuente può impugnare l'atto consequenziale (nella fattispecie in trattazione l'intimazione di pagamento n. 119 2024
90074017 89) facendo valere il vizio derivato di omessa notifica dell'atto presupposto.
Ma, ove il Giudice accerti che l'atto presupposto risulti regolarmente notificato, non è consentita alcuna
“riapertura” dei termini: le doglianze sul merito dell'atto presupposto restano tardive e quindi inammissibili ex art. 21 D. Lgs. 546/1992.
Pertanto, il Collegio procede con ordine: prima verifica la fondatezza della dedotta omessa/inesistente notifica
(unico possibile grimaldello), e solo se essa risultasse accolta si potrebbe aprire uno spazio effettivo sulle ulteriori censure.
2) Primo motivo: dedotta omessa / inesistente notifica degli atti presupposti – infondato
Dalla documentazione richiamata nelle controdeduzioni risulta che l'intimazione opposta è stata preceduta dalla notifica:
- della cartella n. 119 2008 00134032 25 in data 11 novembre 2008;
- della cartella n. 119 2010 00125989 39 in data 14 settembre 2010;
- dell'avviso di accertamento esecutivo n. T6301FS03285 / 2013 in data 2 dicembre 2013.
Il ricorrente, con memoria, ha tentato una contestazione basata su:
- consegna a “familiare convivente”;
- asserita assenza di prova di notifica per la cartella 2010;
- pretesa necessità della CAN / CAD per l'avviso di accertamento.
Tali rilievi non persuadono.
Infatti, a) per la cartella notificata nel 2008 (IRPEF 2005) la censura è costruita su una certificazione anagrafica relativa ad anni successivi (2012–2020), che non è idonea, già sul piano logico prima ancora che giuridico,
a scalfire la ritualità di una notifica del 200 e, dunque, in mancanza di una prova specifica e contestualizzata
(residenza effettiva al tempo, inesistenza della convivenza, ecc.), la doglianza resta apodittica;
b) per la cartella notificata nel 2010 (IRPEF 2006) la resistente Agenzia delle Entrate afferma e documenta la notifica del 14 settembre 2010 e, dunque, la censura del ricorrente (“file errato”, “mera evidenza consegna ruolo”)
è, per come articolata, più un attacco alla gestione documentale che un reale disconoscimento tecnico della notifica, e comunque non supera la prova di avvenuta notificazione valorizzata dalla resistente;
c) per l'Avviso di accertamento (IRPEF 2007) il richiamo alla giurisprudenza sulla CAN / CAD (Cass. SS.UU. 10012/2021)
è inconferente atteso che l'atto risulta consegnato a soggetto presso il domicilio e non in ipotesi di irreperibilità che imponga la raccomandata informativa, la censura, dunque, non dimostra l'inesistenza della notificazione.
Consegue il rigetto del primo motivo.
3) Secondo motivo: asserita carenza di motivazione / mancata allegazione – infondato
L'intimazione di pagamento è un atto tipico della fase di riscossione, redatto su modello ministeriale, che deve consentire l'identificazione dei titoli e delle somme richieste. Nel caso concreto l'atto indica numero, natura, data di notifica e importo residuo dei titoli sottesi (cartelle di pagamento e avviso di accertamento), consentendo al destinatario la piena individuazione della pretesa.
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati non può essere inteso in modo meccanico e avulso dal contesto: ove – come qui accertato – gli atti presupposti risultino notificati, la loro mancata riproduzione integrale nell'intimazione non determina di per sé nullità, essendo sufficiente il richiamo specifico che permetta l'identificazione dei titoli.
4) Terzo e quarto motivo: prescrizione e decadenza - infondato
Decadenza. L'Ufficio evidenzia, per le due cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, la tempestiva consegna del ruolo e l'emissione / notifica nei termini dell'art. 25 Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 richiamando dati puntuali (visti di esecutorietà e date di consegna).
La censura del ricorrente, incentrata su una “conoscenza effettiva” nel 2024, si fonda su un presupposto che il Collegio non può condividere, essendo stata accertata la rituale notifica degli atti prodromici.
Prescrizione. L'intimazione impugnata è del 2024; in atti risultano, inoltre, plurimi atti interruttivi successivi
(richiamati dall'Ufficio), tra cui l'insinuazione al passivo fallimentare (con effetto interruttivo / sospensivo sino alla definizione del relativo subprocedimento) nonchè le ulteriori intimazioni di pagamento del 24 giugno
2015, 17 aprile 2018, 17 maggio 2019; e infine l'intimazione in esame del 2 dicembre 2024.
In tali condizioni, anche a voler argomentare sul termine (che l'Ufficio considera in ogni caso decennale per i crediti erariali), è dirimente la circostanza che non si registra alcun periodo di inerzia utile a far maturare l'estinzione del credito, essendosi gli atti susseguiti in modo da interrompere tempestivamente il decorso prescrizionale.
5) Quinto motivo: interessi di mora e oneri/aggio – infondato
Le doglianze su interessi e aggi risultano formulate in modo assertivo senza una concreta dimostrazione di errori di calcolo riferibili alle specifiche partite e senza un principio di prova che consenta alla Corte un controllo puntuale.
Inoltre l'intimazione reca l'indicazione delle componenti complessive e delle spese esecutive
Ciò, in assenza di specifiche contestazioni contabili, rende la censura non accoglibile.
6) Conclusione
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Venezia - sez. II -:
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'atto impugnato;
2. condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia delle spese del giudizio che si liquidano per compensi in € 7.923,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia il 18 settembre 2025. Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
ER NT