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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/02/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6528/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'Avv. Eugenio Di Desidero, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, in atti.
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 9 luglio
2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
* * * * * * * * * *
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, dell'8 gennaio 2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, si è costituita in giudizio, Parte_1 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), la quale ha dedotto quanto di seguito: -ella ricorrente contrasse matrimonio in Bari (BA), con il sig. in data 17 aprile 1990, Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bari (BA) (atto n. 214, Parte II, serie A, anno 1990); -dal matrimonio è nato il figlio (10.09.20.1992), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
La ricorrente , quindi, previa breve esposizione delle vicende storiche Parte_1 asseritamente sottese alla causazione della crisi separativa, ha così concluso: “Voglia il
Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con obbligo reciproco di comunicazione”. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente il Controparte_1 quale, ad onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio.
Il resistente quindi, ometteva di presenziare all'udienza di Controparte_1 comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c, dell'8 gennaio 2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di declaratoria di separazione personale dei coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile risulta, innanzitutto, dalla circostanza che, a fronte della proposizione di una domanda giudiziale di separazione personale dei coniugi, ritualmente notificata a questi ha univocamente espresso il proprio disinteresse per il Controparte_1 giudizio, omettendo di costituirsi in esso.
Il richiamato contegno di disinteresse per il giudizio ha determinato, oltretutto, l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato, all'udienza di comparizione delle parti, celebrata a norma dell'ex art. 473-bis.21 c.p.c. È finora decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, e non constano, almeno allo stato, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tanto consente di affermare che si è ormai dissolto il nucleo familiare e che non vi sono, attualmente, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del resistente
[...]
in ossequio ad un principio di causalità. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 05.06.2024, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
29.01.1967 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1 celebrato in Bari (BA), 17 aprile 1990, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bari (BA) (atto n. 214, Parte II, serie A, anno 1990);
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze, di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il resistente al Controparte_1 rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6528/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato in Parte_1 atti, dall'Avv. Eugenio Di Desidero, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, in atti.
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
-INTERVENTORE EX LEGE-
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L'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari veniva formalmente sollecitato con il decreto presidenziale di fissazione di udienza, del 9 luglio
2024, con il quale veniva disposta, per l'appunto, la pronta comunicazione del decreto medesimo al P.M., onde consentire allo stesso di partecipare al giudizio.
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All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato, dell'8 gennaio 2025, celebrata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c, sulle conclusioni del solo procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.06.2024, si è costituita in giudizio, Parte_1 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), la quale ha dedotto quanto di seguito: -ella ricorrente contrasse matrimonio in Bari (BA), con il sig. in data 17 aprile 1990, Controparte_1 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bari (BA) (atto n. 214, Parte II, serie A, anno 1990); -dal matrimonio è nato il figlio (10.09.20.1992), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
La ricorrente , quindi, previa breve esposizione delle vicende storiche Parte_1 asseritamente sottese alla causazione della crisi separativa, ha così concluso: “Voglia il
Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza con obbligo reciproco di comunicazione”. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente il Controparte_1 quale, ad onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza, di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c, ha omesso di costituirsi in giudizio.
Il resistente quindi, ometteva di presenziare all'udienza di Controparte_1 comparizione delle parti, ex art. 473-bis.21 c.p.c, dell'8 gennaio 2025, sicché il Giudice delegato, ritenuta la causa già matura per la decisione, a fronte dell'oggettiva insussistenza della necessità di assunzione di mezzi di prova di sorta, invitava il procuratore di parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni. A tanto seguiva la precisazione delle conclusioni da parte del procuratore e difensore fiduciario di parte ricorrente, il quale, nel rassegnare le conclusioni medesime, insisteva nelle originarie richieste, di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa veniva immediatamente rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di declaratoria di separazione personale dei coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile risulta, innanzitutto, dalla circostanza che, a fronte della proposizione di una domanda giudiziale di separazione personale dei coniugi, ritualmente notificata a questi ha univocamente espresso il proprio disinteresse per il Controparte_1 giudizio, omettendo di costituirsi in esso.
Il richiamato contegno di disinteresse per il giudizio ha determinato, oltretutto, l'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato, all'udienza di comparizione delle parti, celebrata a norma dell'ex art. 473-bis.21 c.p.c. È finora decorso, in ogni caso, un periodo di osservazione, sufficientemente ampio, e non constano, almeno allo stato, fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Tanto consente di affermare che si è ormai dissolto il nucleo familiare e che non vi sono, attualmente, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi.
Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. Le spese di giudizio, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in omaggio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, vengono poste a carico del resistente
[...]
in ossequio ad un principio di causalità. CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da , con ricorso Parte_1 depositato in data 05.06.2024, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
29.01.1967 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1 celebrato in Bari (BA), 17 aprile 1990, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bari (BA) (atto n. 214, Parte II, serie A, anno 1990);
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze, di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000; CONDANNA, secondo causalità-soccombenza, il resistente al Controparte_1 rimborso delle spese del procedimento, che si liquidano in complessivi € 2.759,75, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% dei compensi, IVA e CNPA, come per legge, con distrazione diretta, in favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2022, attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 28 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera