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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2236/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. JACCHERI Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza S. Paolo all'Orto, 22 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TAMBURINI CP_1 C.F._2
NICOLA, elettivamente domiciliato in Pontasserchio (PI) via Che Guevara 50 presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.07.2024 la sig.ra chiedeva fosse Parte_1
pronunciato, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Uliveto Terme (PI) il 27.08.1989 con il sig. dalla cui CP_1
unione nasceva il figlio (27.12.1992) maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 15.11.2017.
Si costituiva Parte resistente in data 09.09.2024 contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con istanza del 5.11.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Con note di trattazione scritta in funzione di partecipazione all'udienza del 12.12.2024 le Parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con provvedimento del 28.01.2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le condizioni del divorzio concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie all'interesse dei figli o a nome imperative;
quindi, devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Uliveto Terme (PI) il
27.08.1989 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Uliveto Terme (PI) al n° 22, Parte II, Serie A, anno 1989 alle seguenti condizioni concordate:
➢ Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere entro e non oltre 5 giorni dal CP_1
deposito del presente atto alla sig.ra la somma complessiva di Parte_1
12.000,00 euro, mediante bonifico sul conto corrente della predetta, a titolo di esborso una tantum, a saldo e stralcio di ogni suo avere. Le parti espressamente dichiarano che l'importo è stato dalle stesse determinato sulla base delle rispettive capacità economiche e reddituali;
➢ La sig.ra dichiara, con l'esatto adempimento di quanto sopra e quindi Parte_1
con il ricevimento della somma suindicata di dodicimilaeuro, di non aver più nulla da pretendere o domandare per nessun motivo nascente e derivante dal matrimonio dal sig. e quest'ultimo del pari dichiara di non aver nulla da pretendere o CP_1
domandare nei confronti della sig.ra Parte_1
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Uliveto Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2236/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. JACCHERI Parte_1 C.F._1
ELENA, elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza S. Paolo all'Orto, 22 presso lo studio del difensore.
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. TAMBURINI CP_1 C.F._2
NICOLA, elettivamente domiciliato in Pontasserchio (PI) via Che Guevara 50 presso lo studio del difensore
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 26.07.2024 la sig.ra chiedeva fosse Parte_1
pronunciato, alle condizioni meglio specificate in ricorso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Uliveto Terme (PI) il 27.08.1989 con il sig. dalla cui CP_1
unione nasceva il figlio (27.12.1992) maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La separazione tre le parti veniva omologata dal tribunale di Pisa in data 15.11.2017.
Si costituiva Parte resistente in data 09.09.2024 contestando quanto ricostruito da controparte, nei termini meglio precisati in comparsa.
Con istanza del 5.11.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo. Con note di trattazione scritta in funzione di partecipazione all'udienza del 12.12.2024 le Parti depositavano il testo del raggiunto accordo circa le condizioni cui pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con provvedimento del 28.01.2025 la causa veniva trasmessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le condizioni del divorzio concordate tra le parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie all'interesse dei figli o a nome imperative;
quindi, devono essere recepite dal Tribunale come da dispositivo.
Le spese devono essere compensate stante l'accordo inter-partes e considerata la natura della causa promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Uliveto Terme (PI) il
27.08.1989 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Uliveto Terme (PI) al n° 22, Parte II, Serie A, anno 1989 alle seguenti condizioni concordate:
➢ Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere entro e non oltre 5 giorni dal CP_1
deposito del presente atto alla sig.ra la somma complessiva di Parte_1
12.000,00 euro, mediante bonifico sul conto corrente della predetta, a titolo di esborso una tantum, a saldo e stralcio di ogni suo avere. Le parti espressamente dichiarano che l'importo è stato dalle stesse determinato sulla base delle rispettive capacità economiche e reddituali;
➢ La sig.ra dichiara, con l'esatto adempimento di quanto sopra e quindi Parte_1
con il ricevimento della somma suindicata di dodicimilaeuro, di non aver più nulla da pretendere o domandare per nessun motivo nascente e derivante dal matrimonio dal sig. e quest'ultimo del pari dichiara di non aver nulla da pretendere o CP_1
domandare nei confronti della sig.ra Parte_1
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Uliveto Terme (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 28.03.2025
Il Presidente est. dott.ssa Eleonora Polidori