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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1048 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
NELLA QUALITÀ DI GENITORE DELLA MINORE , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
CALVELLI ANTONELLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti, in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino Persona_2
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <… in riforma delle parti della sentenza impugnata sopra indicate, voglia accertare e dichiarare il diritto della minore a percepire la pensione di Persona_1 reversibilità quale proOT della de cuius , nelle quantità di legge ed Persona_3
a far data dalla domanda o dal diverso momento che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare l' a liquidare e corrispondere alla Controparte_1 minore la prestazione in parola per come statuita. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. >>;
per l'appellato: <… dichiarare il ricorso in appello avversario inammissibile e/o comunque infondato e per l'effetto confermare la sentenza gravata con rigetto della domanda avversaria e con vittoria di spese, diritti ed onorari. >>
FATTO E DIRITTO
§1
CP_
, nella qualità di genitore della minore , conviene in giudizio l' Parte_1 Persona_1 di fronte al Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza e - premesso che: - con istanza n.
2049772100154 del 20.02.2018 presentava domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in favore della figlia minore, quale proOT della de cuius NO AT
, deceduta il 27.12.2017; l'ente previdenziale respingeva la domanda Persona_3 in quanto “Non viene fornita alcuna informazione sui genitori della richiedente. Essendo una OT che chiede la reversibilità della NO è necessario accertare l'impossibilità di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono nessuna attività lavorativa né beneficiano di alcuna fonte di reddito” (All. 2); il successivo ricorso amministrativo rimaneva privo di esito;
- deduceva la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione previdenziale: secondo il R.D.L. n. 636/1939,
l'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 e ss.mm.ii., legislative e giurisprudenziali (Corte Costituzionale, sent. n. 180/1999), è attribuibile il trattamento di reversibilità a tutti i soggetti minori (dunque, anche a nipoti e pronipoti del de cuius) quando, pur non risultando la convivenza, risulti provata la c.d. vivenza a carico del de cuius ovvero, l'impossibilità dei genitori a far fronte al mantenimento del soggetto richiedente-beneficiario; la minore è proOT Persona_1 della de cuius da parte della madre , figlia di Persona_3 Parte_1 CP_2
, figlia, a sua volta, di;
la piccola ha vissuto con la bisNO sin
[...] Persona_3
26.09.2016, pochi mesi dopo la nascita;
ella ha vissuto con la NO dal 2014 , allorquando in occasione del peggioramento delle condizioni del nonno , coniuge della Persona_4
, poi deceduto nel 2015) si era trasferita presso di loro per fornire il Persona_3 proprio sostegno;
dunque, dal 26.09.2016, la de cuius , ella e la minore Persona_3
hanno costituito un nucleo familiare convivente in Bisignano alla Via Madre Persona_1
Teresa di Calcutta, 2, sempre e costantemente sostenutosi grazie all'apporto finanziario della prima;
ella, infatti, è soggetto invalido nella misura del 74 % ed ha forti difficoltà a reperire una occupazione (All. 10-bis), ché l'unica “fonte di reddito” da lei percepito è dato dall'assegno mensile di invalidità per Euro 3.000,00/annuo circa, che, di fatto, non consente di far fronte alle esigenze familiari del nucleo, che riesce a condurre una esistenza dignitosa ed a garantire alla minore i servizi essenziali solo grazie all'aiuto del nonno della minore, ; Persona_5 quanto agli altri congiunti, la di lei madre, NO AT della minore, è deceduta nel 2002, il padre della minore, , che non vive insieme a lei e alla bambina, essendo residente in CP_3
Via Moccone, 51, non svolge alcuna attività lavorativa, in quanto soggetto invalido nella misura del 100 % con necessità di accompagnamento ed impiega i benefici assistenziali dei quali gode per far fronte alle sue esigenze di assistenza;
il nucleo costituito da lei, la bambina
Pag. 2 di 6 ed il padre della stessa non vivono insieme dal 2015, ossia da quando si è trasferita presso la NO;
, peraltro, necessita di assistenza particolare, essendo affetto da schizofrenia CP_3 ed altre problematiche tali da sconsigliare la convivenza.
Chiedeva di “…accertare e statuire il diritto della minore a percepire la pensione Persona_1 di reversibilità quale proOT della de cuius , nelle quantità di legge Persona_3 ed a far data dalla domanda o dal diverso momento che sarà ritenuto di giustizia e, per
l'effetto, condannare l' a liquidare e pagare alla Controparte_1 minore la prestazione in parola per come statuita. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
§2
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<All'esito della prova espletata, non è risultato dimostrato compiutamente il requisito della vivenza a carico, non essendo emerso che la SI.ra provvedeva in via continuativa e in Per_3 misura quanto meno prevalente al mantenimento della bambina. In merito, difatti, occorre considerare che i genitori della minore sono titolari di trattamento assistenziale [di 700/800 Per_ euro per il padre di , che contribuisce al mantenimento della piccola (cfr. dichiarazioni di
, sorella del padre della minore , che riferisce che dopo la morte della Testimone_1 CP_3
SI.ra aveva notato un lieve peggioramento della situazione), di meno di €. 300,00 per Per_3 la SI.ra ]. Deve poi considerarsi anche la posizione di , nonno della Pt_1 Persona_5 Per_ piccola , che è in grado di dare aiuto economico, che è indicato dalla stessa parte ricorrente quale persona che sosteneva economicamente la figlia e la OT (sia pure all'attualità, come specificato) e che conferma che faceva dei regali alla figlia ed alla OT, non chiarendosi poi la motivazione per cui non può più provvedere per motivi di salute. Su tali premesse, richiamati i principi per cui il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore (tra le altre, in merito,
Cass. Sez. Lav. 9237/2018; Trib. Roma Sez. Lav. 4187/2020) e dovendosi anche considerare che, più complessivamente, non viene indicata la posizione economica della SI.ra , la Per_3 domanda deve rigettarsi, atteso che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità spettava a parte ricorrente ex art. 2697 c.c., sicché ogni incertezza nella prova deve riverberare i suoi effetti a suo svantaggio. Le spese si compensano, in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e delle ragioni della decisione>>
§3
La sentenza è gravata d'appello dal , che ne lamenta l'erroneità con riferimento Parte_1 sia alla valutazione della documentazione versata in atti che delle risultanze delle prove testimoniali, da cui è emersa non solo la convivenza della minore con la defunta bisNO, ma la materiale vivenza a carico, stante l'insufficienza dei redditi percepiti dai genitori e l'occasionalità delle elargizioni di altri parenti.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Pag. 3 di 6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
CP_ In via preliminare, l'appello è ammissibile, difformemente da quanto eccepisce l' che denuncia la violazione del termine lungo per impugnare sul presupposto che la sentenza è stata resa il 14 aprile 23, mentre l'appello è stato depositato il 6.11.23; l'eccezione è infondata perché dalla disamina del fascicolo telematico di primo grado si ricava che il 14 aprile 2024 era la data di udienza originariamente fissata, sostituita dalla trattazione scritta;
il Tribunale ha depositato la sentenza ex art. 127 ter cpc, allo scadere del termine previsto per il deposito delle note di trattazione scritta, il successivo 8 maggio 23, sicché l'appello del 6.11.23 è tempestivo.
§5
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto.
Occorre premettere che <Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento;
nell'ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5008 del 21/05/1994)
Nel caso di specie, è pacifico che la minore conviveva, insieme alla madre, con la bisNO;
è altrettanto pacifico, poi, che non v'è convivenza dei due genitori con la figlia.
CP_ Secondo quanto affermato dall' nella propria memoria costitutiva, il reddito dei due genitori è dato dalla sommatoria di 3.600 euro nette l'anno, importo percepito dalla madre della bambina, odierna appellante, e di euro 13.713,84 percepito dal padre.
Sennonché, nello stato di famiglia della minorenne, risulta che ella vive con la bisNO
e con la madre . Per_3 Parte_1
Inoltre, il reddito del padre della minore deriva da pensione di invalidità civile/indennità di accompagnamento (cfr. allegato 16 fascicolo appellante, verbale di commissione invalidi civili, in cui è riportata la seguente diagnosi: schizofrenia scarsamente compensata, in soggetto con umore depresso, con improvvise crisi di pianto, poco orientato nel tempo e nello spazio); con tale reddito egli fa fronte alle esigenze primarie proprie e, peraltro, la decisione del nucleo familiare di non convivere è giustificata dalle condizioni psichiche del padre della piccola;
quindi, l'impostazione dell'ente, che pretende di unificare il reddito dei due genitori, non è condivisibile, perché manca il presupposto fattuale della convivenza, frutto di una scelta del tutto giustificabile.
Pag. 4 di 6 Secondo il Tribunale, inoltre, risulta decisivo l'apporto del nonno materno, , che Persona_5 CP_ percepisce il reddito annuo di euro 17.152,09, che va a cumularsi a quello del genero
, padre della minore, che con il suocero convive.
[...]
Ora, in base ai principi sopra richiamati, il reddito del de cuius convivente non deve essere quello con cui, in via esclusiva, viene mantenuto l'istante, ma è sufficiente che esso vada ad integrare quello di cui quest'ultimo dispone;
la minore, in quanto tale, non ha reddito, quindi il raffronto va fatto avuto riguardo a chi è tenuto, in prima battuta, a mantenerla;
si è già detto dell'evidente insufficienza di quello dei genitori, neppure considerabile nel suo complesso, stante la situazione di forzata non coabitazione.
Né si può concordare con il Tribunale allorché afferma che, avendo la ricorrente dedotto nell'atto introduttivo che il “..nucleo …riesce a condurre una esistenza dignitosa ed a garantire alla minore i servizi essenziali solo grazie all'aiuto del nonno della minore, ”, Persona_6
l'integrazione decisiva venga dall'apporto di piuttosto che dalla pensione di cui Persona_5 godeva la defunta bisNO.
In realtà , quando viene sentito come teste (cfr. verbale dell'udienza del Persona_5
11.2.2022) afferma che egli contribuisce al mantenimento con piccole elargizioni, di 20, 30, 50 euro, e che ciò gli è diventato impossibile a causa di sopraggiunti suoi problemi di salute.
Insomma, la riportata deduzione dell'atto introduttivo, che il giudicante ha ritenuto ostativa al riconoscimento di diritto, significa solo, a ben vedere, che, venuto meno il trattamento pensionistico della bisNO convivente, è stato necessario l'aiuto di altro familiare, il che significa che quell'apporto era indispensabile per il mantenimento della piccola.
Del resto, l'assenza di altri familiari tenuti a fare fronte all'obbligo alimentare non rientra negli elementi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità, per cui è richiesta, come già rilevato, la vivenza a carico, desumibile dalla convivenza e dalla esiguità di reddito dei genitori.
§6
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente declaratoria del diritto di a percepire la pensione di reversibilità rispetto al trattamento Persona_1 pensionistico goduto da , a decorrere dal primo giorno del mese Persona_3 CP_ successivo al decesso della suddetta. L' va pertanto condannato all'erogazione della prestazione, con la decorrenza indicata, nonché a pagare sui ratei scaduti, gli interessi legali dal
121^ giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1 genitore della figlia minorenne , con ricorso in data 6 novembre 2023, Persona_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 745/23, resa in data 8 maggio 2023, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di a percepire la Persona_1 pensione di reversibilità rispetto al trattamento pensionistico goduto da
[...]
a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso della Persona_3 CP_ suddetta e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione della pensione suddetta, con la decorrenza indicata, oltre interessi legali sui ratei scaduti, dal 121^ giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro,
10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
Pag. 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1048 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
NELLA QUALITÀ DI GENITORE DELLA MINORE , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
CALVELLI ANTONELLO, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellante
E
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Milano, n. 17, presso la Sede Provinciale dell , rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Teresa CP_1
Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Giulia Renzetti, in forza di procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 - rep.37875 / racc. 7313, per atti notaio in Fiumicino Persona_2
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pensione di reversibilità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: <… in riforma delle parti della sentenza impugnata sopra indicate, voglia accertare e dichiarare il diritto della minore a percepire la pensione di Persona_1 reversibilità quale proOT della de cuius , nelle quantità di legge ed Persona_3
a far data dalla domanda o dal diverso momento che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare l' a liquidare e corrispondere alla Controparte_1 minore la prestazione in parola per come statuita. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore. >>;
per l'appellato: <… dichiarare il ricorso in appello avversario inammissibile e/o comunque infondato e per l'effetto confermare la sentenza gravata con rigetto della domanda avversaria e con vittoria di spese, diritti ed onorari. >>
FATTO E DIRITTO
§1
CP_
, nella qualità di genitore della minore , conviene in giudizio l' Parte_1 Persona_1 di fronte al Giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza e - premesso che: - con istanza n.
2049772100154 del 20.02.2018 presentava domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in favore della figlia minore, quale proOT della de cuius NO AT
, deceduta il 27.12.2017; l'ente previdenziale respingeva la domanda Persona_3 in quanto “Non viene fornita alcuna informazione sui genitori della richiedente. Essendo una OT che chiede la reversibilità della NO è necessario accertare l'impossibilità di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono nessuna attività lavorativa né beneficiano di alcuna fonte di reddito” (All. 2); il successivo ricorso amministrativo rimaneva privo di esito;
- deduceva la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento della prestazione previdenziale: secondo il R.D.L. n. 636/1939,
l'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957 e ss.mm.ii., legislative e giurisprudenziali (Corte Costituzionale, sent. n. 180/1999), è attribuibile il trattamento di reversibilità a tutti i soggetti minori (dunque, anche a nipoti e pronipoti del de cuius) quando, pur non risultando la convivenza, risulti provata la c.d. vivenza a carico del de cuius ovvero, l'impossibilità dei genitori a far fronte al mantenimento del soggetto richiedente-beneficiario; la minore è proOT Persona_1 della de cuius da parte della madre , figlia di Persona_3 Parte_1 CP_2
, figlia, a sua volta, di;
la piccola ha vissuto con la bisNO sin
[...] Persona_3
26.09.2016, pochi mesi dopo la nascita;
ella ha vissuto con la NO dal 2014 , allorquando in occasione del peggioramento delle condizioni del nonno , coniuge della Persona_4
, poi deceduto nel 2015) si era trasferita presso di loro per fornire il Persona_3 proprio sostegno;
dunque, dal 26.09.2016, la de cuius , ella e la minore Persona_3
hanno costituito un nucleo familiare convivente in Bisignano alla Via Madre Persona_1
Teresa di Calcutta, 2, sempre e costantemente sostenutosi grazie all'apporto finanziario della prima;
ella, infatti, è soggetto invalido nella misura del 74 % ed ha forti difficoltà a reperire una occupazione (All. 10-bis), ché l'unica “fonte di reddito” da lei percepito è dato dall'assegno mensile di invalidità per Euro 3.000,00/annuo circa, che, di fatto, non consente di far fronte alle esigenze familiari del nucleo, che riesce a condurre una esistenza dignitosa ed a garantire alla minore i servizi essenziali solo grazie all'aiuto del nonno della minore, ; Persona_5 quanto agli altri congiunti, la di lei madre, NO AT della minore, è deceduta nel 2002, il padre della minore, , che non vive insieme a lei e alla bambina, essendo residente in CP_3
Via Moccone, 51, non svolge alcuna attività lavorativa, in quanto soggetto invalido nella misura del 100 % con necessità di accompagnamento ed impiega i benefici assistenziali dei quali gode per far fronte alle sue esigenze di assistenza;
il nucleo costituito da lei, la bambina
Pag. 2 di 6 ed il padre della stessa non vivono insieme dal 2015, ossia da quando si è trasferita presso la NO;
, peraltro, necessita di assistenza particolare, essendo affetto da schizofrenia CP_3 ed altre problematiche tali da sconsigliare la convivenza.
Chiedeva di “…accertare e statuire il diritto della minore a percepire la pensione Persona_1 di reversibilità quale proOT della de cuius , nelle quantità di legge Persona_3 ed a far data dalla domanda o dal diverso momento che sarà ritenuto di giustizia e, per
l'effetto, condannare l' a liquidare e pagare alla Controparte_1 minore la prestazione in parola per come statuita. Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio”
§2
CP_ Il Tribunale, nel contraddittorio con rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<All'esito della prova espletata, non è risultato dimostrato compiutamente il requisito della vivenza a carico, non essendo emerso che la SI.ra provvedeva in via continuativa e in Per_3 misura quanto meno prevalente al mantenimento della bambina. In merito, difatti, occorre considerare che i genitori della minore sono titolari di trattamento assistenziale [di 700/800 Per_ euro per il padre di , che contribuisce al mantenimento della piccola (cfr. dichiarazioni di
, sorella del padre della minore , che riferisce che dopo la morte della Testimone_1 CP_3
SI.ra aveva notato un lieve peggioramento della situazione), di meno di €. 300,00 per Per_3 la SI.ra ]. Deve poi considerarsi anche la posizione di , nonno della Pt_1 Persona_5 Per_ piccola , che è in grado di dare aiuto economico, che è indicato dalla stessa parte ricorrente quale persona che sosteneva economicamente la figlia e la OT (sia pure all'attualità, come specificato) e che conferma che faceva dei regali alla figlia ed alla OT, non chiarendosi poi la motivazione per cui non può più provvedere per motivi di salute. Su tali premesse, richiamati i principi per cui il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore (tra le altre, in merito,
Cass. Sez. Lav. 9237/2018; Trib. Roma Sez. Lav. 4187/2020) e dovendosi anche considerare che, più complessivamente, non viene indicata la posizione economica della SI.ra , la Per_3 domanda deve rigettarsi, atteso che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità spettava a parte ricorrente ex art. 2697 c.c., sicché ogni incertezza nella prova deve riverberare i suoi effetti a suo svantaggio. Le spese si compensano, in ragione della peculiarità delle questioni affrontate e delle ragioni della decisione>>
§3
La sentenza è gravata d'appello dal , che ne lamenta l'erroneità con riferimento Parte_1 sia alla valutazione della documentazione versata in atti che delle risultanze delle prove testimoniali, da cui è emersa non solo la convivenza della minore con la defunta bisNO, ma la materiale vivenza a carico, stante l'insufficienza dei redditi percepiti dai genitori e l'occasionalità delle elargizioni di altri parenti.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate.
Pag. 3 di 6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4
CP_ In via preliminare, l'appello è ammissibile, difformemente da quanto eccepisce l' che denuncia la violazione del termine lungo per impugnare sul presupposto che la sentenza è stata resa il 14 aprile 23, mentre l'appello è stato depositato il 6.11.23; l'eccezione è infondata perché dalla disamina del fascicolo telematico di primo grado si ricava che il 14 aprile 2024 era la data di udienza originariamente fissata, sostituita dalla trattazione scritta;
il Tribunale ha depositato la sentenza ex art. 127 ter cpc, allo scadere del termine previsto per il deposito delle note di trattazione scritta, il successivo 8 maggio 23, sicché l'appello del 6.11.23 è tempestivo.
§5
Nel merito, l'appello si presta ad essere accolto.
Occorre premettere che <Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento;
nell'ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite>> (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5008 del 21/05/1994)
Nel caso di specie, è pacifico che la minore conviveva, insieme alla madre, con la bisNO;
è altrettanto pacifico, poi, che non v'è convivenza dei due genitori con la figlia.
CP_ Secondo quanto affermato dall' nella propria memoria costitutiva, il reddito dei due genitori è dato dalla sommatoria di 3.600 euro nette l'anno, importo percepito dalla madre della bambina, odierna appellante, e di euro 13.713,84 percepito dal padre.
Sennonché, nello stato di famiglia della minorenne, risulta che ella vive con la bisNO
e con la madre . Per_3 Parte_1
Inoltre, il reddito del padre della minore deriva da pensione di invalidità civile/indennità di accompagnamento (cfr. allegato 16 fascicolo appellante, verbale di commissione invalidi civili, in cui è riportata la seguente diagnosi: schizofrenia scarsamente compensata, in soggetto con umore depresso, con improvvise crisi di pianto, poco orientato nel tempo e nello spazio); con tale reddito egli fa fronte alle esigenze primarie proprie e, peraltro, la decisione del nucleo familiare di non convivere è giustificata dalle condizioni psichiche del padre della piccola;
quindi, l'impostazione dell'ente, che pretende di unificare il reddito dei due genitori, non è condivisibile, perché manca il presupposto fattuale della convivenza, frutto di una scelta del tutto giustificabile.
Pag. 4 di 6 Secondo il Tribunale, inoltre, risulta decisivo l'apporto del nonno materno, , che Persona_5 CP_ percepisce il reddito annuo di euro 17.152,09, che va a cumularsi a quello del genero
, padre della minore, che con il suocero convive.
[...]
Ora, in base ai principi sopra richiamati, il reddito del de cuius convivente non deve essere quello con cui, in via esclusiva, viene mantenuto l'istante, ma è sufficiente che esso vada ad integrare quello di cui quest'ultimo dispone;
la minore, in quanto tale, non ha reddito, quindi il raffronto va fatto avuto riguardo a chi è tenuto, in prima battuta, a mantenerla;
si è già detto dell'evidente insufficienza di quello dei genitori, neppure considerabile nel suo complesso, stante la situazione di forzata non coabitazione.
Né si può concordare con il Tribunale allorché afferma che, avendo la ricorrente dedotto nell'atto introduttivo che il “..nucleo …riesce a condurre una esistenza dignitosa ed a garantire alla minore i servizi essenziali solo grazie all'aiuto del nonno della minore, ”, Persona_6
l'integrazione decisiva venga dall'apporto di piuttosto che dalla pensione di cui Persona_5 godeva la defunta bisNO.
In realtà , quando viene sentito come teste (cfr. verbale dell'udienza del Persona_5
11.2.2022) afferma che egli contribuisce al mantenimento con piccole elargizioni, di 20, 30, 50 euro, e che ciò gli è diventato impossibile a causa di sopraggiunti suoi problemi di salute.
Insomma, la riportata deduzione dell'atto introduttivo, che il giudicante ha ritenuto ostativa al riconoscimento di diritto, significa solo, a ben vedere, che, venuto meno il trattamento pensionistico della bisNO convivente, è stato necessario l'aiuto di altro familiare, il che significa che quell'apporto era indispensabile per il mantenimento della piccola.
Del resto, l'assenza di altri familiari tenuti a fare fronte all'obbligo alimentare non rientra negli elementi costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità, per cui è richiesta, come già rilevato, la vivenza a carico, desumibile dalla convivenza e dalla esiguità di reddito dei genitori.
§6
In virtù delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente declaratoria del diritto di a percepire la pensione di reversibilità rispetto al trattamento Persona_1 pensionistico goduto da , a decorrere dal primo giorno del mese Persona_3 CP_ successivo al decesso della suddetta. L' va pertanto condannato all'erogazione della prestazione, con la decorrenza indicata, nonché a pagare sui ratei scaduti, gli interessi legali dal
121^ giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nella qualità di Parte_1 genitore della figlia minorenne , con ricorso in data 6 novembre 2023, Persona_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 745/23, resa in data 8 maggio 2023, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. in accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di a percepire la Persona_1 pensione di reversibilità rispetto al trattamento pensionistico goduto da
[...]
a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso della Persona_3 CP_ suddetta e, per l'effetto, condanna l' all'erogazione della pensione suddetta, con la decorrenza indicata, oltre interessi legali sui ratei scaduti, dal 121^ giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
CP_
2. condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida in euro 2697,00 quanto al primo grado ed in euro 2906,00 quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro,
10/12/2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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