TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
R.G. n. 74-1/2023 P.d.R.
SENTENZA letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante; letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;
ritenuto che
il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;
rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019.
Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al
Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio.
Rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione
1 delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle stesse all'istante. In particolare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta, si rileva che la situazione da sovraindebitamento è stata determinata, prevalentemente, dagli effetti indotti da una condanna in sede penale e, dunque, dalla correlata necessità di far fronte a spese giudiziarie, nonché da debiti contratti in seguito all'espiazione della pena in carcere.
Nel 1997, infatti, il medesimo istante è entrato a far parte come socio lavoratore di una cooperativa di lavoro, denominata Artemisia in Roma e, negli anni seguenti, tra l'anno 2007 ed il 2008, ha, dapprima, contratto un prestito personale e, poi, ha prestato fideiussione in favore di un altro socio.
Successivamente, il IG. si è trasferito a Fasano (BR) dove ha iniziato a lavorare, CP_1 prima in maniera discontinua e successivamente, dal 03.03.2015, con contratto a tempo indeterminato presso la società Leo 3000 S.p.A. Nel contempo, l'istante ha costituito un nuovo nucleo familiare con la IG.ra , diventando padre della minore Controparte_2 [...]
, nata nel 2012, e contraendo matrimonio in data 10.01.2022, come da Certificato Per_1 di stato di famiglia del 06.06.2023.
Nel marzo del 2022, il IG. ha contratto un prestito con cessione del quinto dello CP_1 stipendio con la società Prestitalia S.p.A., per far fronte ad esigenze di natura familiare, come da relativa copia che si allega.
Nelle more le società e divenuti titolari dei crediti Controparte_3 Controparte_4 derivanti dal prestito personale e dalla fideiussione sottoscritti tra il 2007 ed il 2008, entrambe munite di titolo esecutivo, hanno notificato due Atti di pignoramento presso la terza datrice di lavoro Leo 3000 S.p.A., incardinando le procedure esecutive mobiliari, rispettivamente, al n. 365/2022 di R.G.E. e n. 650/2022 di R.G.E. dinanzi a questo
Tribunale.
In particolare, quanto alla prima non è stato ad oggi emesso alcun provvedimento di assegnazione, mentre per la seconda il G.E. Dott. Giuseppe D'Amicis ha emesso Ordinanza di assegnazione in data 05.12.2022 di 1/5 dello stipendio in favore di Controparte_4 disponendo che l'efficacia del provvedimento stesso sia subordinata al preventivo integrale pagamento delle somme di cui alle precedenti procedure di pignoramento presso terzi, se presenti.
Si evidenzia che, nel caso de quo, si potrebbe profilare una classica fattispecie d'incauta concessione del credito al consumatore.
Difatti, è noto che gli intermediari finanziari devono agire nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 124 bis TUB, il quale stabilisce espressamente: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
2 Pertanto, nel caso in cui l'intermediario finanziario contravvenga a suddetta norma, lo stesso deve considerarsi responsabile per aver concorso nell'inadempimento del debitore, atteso che il progressivo incremento della debitoria ingenererà l'ulteriore deterioramento della condizione economica del debitore, piuttosto che attenuarla (Cass. n. 7030/2006).
Peraltro, la questione della diretta rilevanza della mancata o errata valutazione del merito di credito rispetto al rapporto concretamente considerato è stata affrontata dalla pronuncia di Cass. 30 giugno 2021 n. 18610, che ha affermato il principio, condivisibile, per cui l'erogazione del credito, effettuata a colui che «si palesa come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutele del mercato e del terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato e a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno».
A conferma di tanto la legge n. 176/2020 (artt. 12 comma 3 bis e 12 bis comma 1) ha stabilito – con riguardo alle procedure di sovraindebitamento – che il creditore «che ha volato
i principi di cui all'art. 124 bis TUB», o comunque «determinato la situazione di indebitamento» del debitore o il suo «aggravamento», «non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né fare valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».
Orbene, nel caso de quo, all'istante sono stati concessi prestiti, tra il 2007 ed il 2008, quando lo stesso versava in una situazione personale e lavorativa tale da non poter fronteggiare gli impegni di pagamento assunti. Le medesime considerazioni sono estendibili al prestito concesso con cessione del quinto dello stipendio nel 2022, allorquando, pur in presenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ricorreva una situazione debitoria del IG. otata di plastica evidenza e verificabile anche accedendo CP_1 alla Centrale Rischi della Banca d'Italia oppure alla CRIF;
situazione che un diligente operatore professionale dovrebbe verificare prima della concessione del credito.
A tanto si aggiunga la complessa situazione debitoria pendente presso
[...]
derivante, come già evidenziato, da debiti di natura giudiziaria, Controparte_5 nonché tributaria e fiscale accumulatasi nel tempo, alla quale il IG. non è riuscito a CP_1 far fronte, nonostante in passato abbia tentato di chiederne la rateazione, a causa sia delle problematiche personali che lo hanno visto coinvolto, sia perché per lungo tempo ha lavorato in maniera saltuaria e discontinua. Peraltro, con il suo contenuto reddito di lavoro dipendente, ha dovuto, comunque, far fronte, interamente, alle esigenze di vita sue e del suo nucleo familiare. Egli vive un un'abitazione, a lui, concessa in locazione, pagando un canone di locazione di € 350,00 mensili, oltre che le utenze e le spese di spostamento personale e della famiglia (che è situata in zona collinare, sprovvista di servizi di qualsiasi genere e dista 9,00 km circa nel centro cittadino), al cui pagamento regolarmente assolve.
3 Ciò premesso, condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del Tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.
La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».
D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge
3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni.
Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).
L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.
È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).
L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole TT, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito»
a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile”. Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.
Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario
4 che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».
D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un unicum nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs.
270/1999.
Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.
Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al genus dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, cosi come ad un eventuale interesse pubblico – per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente
Codice della Crisi.
Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso,
o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;
rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n.
27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.
In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr.
Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte,
l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari.
5 Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo1, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato;
nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.
In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.
In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.
D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.
Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.
Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di “Dignità umana”2);
Nel caso di specie, considerata la condizione di incapienza del patrimonio reddituale dell'odierno ricorrente rispetto alla situazione debitoria complessiva, al fine di garantire la par condicio creditorum, il IGnor intende proporre un piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti che prevede la soddisfazione dei creditori, sulla base della suddivisione degli stessi in classi omogenee per tipologia di credito, nelle modalità di dettagliate nel prospetto.
Considerata l'assenza di beni immobili, deve ritenersi, di per sé, la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;
P.Q.M.
6 omologa il piano di ristrutturazione, proposto da come esposto nella Parte_1 relazione depositata dall'OCC;
ORDINA che la presente sentenza di omologa sia:
a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;
b) comunicata ai creditori;
c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del
D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;
DISPONE
che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1,
CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.
DICHIARA la chiusura della procedura.
Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Brindisi, 30.05.2025
Il G.D.
Dott. A. Ivan Natali
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori. 2 “La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
R.G. n. 74-1/2023 P.d.R.
SENTENZA letto il piano ex art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019 e ss., presentato dall'istante; letta la relazione dell'O.c.c. nominato sulla fattibilità economica del piano;
ritenuto che
il proposto piano di ristrutturazione, alla luce delle valutazioni espresse dall'attestatore, sia materialmente fattibile e che lo stesso non contenga previsioni contrastanti con disposizioni imperative, né abbia carattere fraudolento in relazione alle ragioni creditorie. Ciò, almeno ad una valutazione necessariamente sommaria perché formulata allo stato degli atti;
rilevato come, ai fini del giudizio di meritevolezza, alla stregua del novellato quadro normativo, sia sufficiente che il consumatore non abbia cagionato il dissesto con malafede, colpa grave o frode. Ciò, in ragione del disposto dell'art. art.67 e seg.ti del D.LGS.14/2019.
Per precludere l'accesso al piano, pertanto, è, per contro, necessario che egli abbia posto in essere una condotta gravemente negligente, dolosa o truffaldina, non essendo più sufficiente che il debitore abbia causato con colpa lieve lo stato di sovraindebitamento. La nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria, di poter rientrare nel mercato, e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio, in modo ragionevole, della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di “moneta”. Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. Risulta, dunque, evidente, che, benché il giudizio di meritevolezza non sia stato completamente eliso, richiede l'esistenza di profili di colpa grave o di frode ai creditori. Emerge, in definitiva, una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all'omologa del piano in maniera più favorevole per il debitore: spetta allora al
Giudice, un sindacato complessivo sulla fattibilità della proposta, anche sulla scorta del parere fornito dall'OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio.
Rilevato che, nel caso di specie, la proposta di piano appare meritevole di tutela in ragione
1 delle apparenti cause non gravemente colpevoli dell'indebitamento personale del proponente e che non possa esprimersi un giudizio di oggettiva imputabilità delle stesse all'istante. In particolare, sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'istante nonché dalla documentazione dallo stesso prodotta, si rileva che la situazione da sovraindebitamento è stata determinata, prevalentemente, dagli effetti indotti da una condanna in sede penale e, dunque, dalla correlata necessità di far fronte a spese giudiziarie, nonché da debiti contratti in seguito all'espiazione della pena in carcere.
Nel 1997, infatti, il medesimo istante è entrato a far parte come socio lavoratore di una cooperativa di lavoro, denominata Artemisia in Roma e, negli anni seguenti, tra l'anno 2007 ed il 2008, ha, dapprima, contratto un prestito personale e, poi, ha prestato fideiussione in favore di un altro socio.
Successivamente, il IG. si è trasferito a Fasano (BR) dove ha iniziato a lavorare, CP_1 prima in maniera discontinua e successivamente, dal 03.03.2015, con contratto a tempo indeterminato presso la società Leo 3000 S.p.A. Nel contempo, l'istante ha costituito un nuovo nucleo familiare con la IG.ra , diventando padre della minore Controparte_2 [...]
, nata nel 2012, e contraendo matrimonio in data 10.01.2022, come da Certificato Per_1 di stato di famiglia del 06.06.2023.
Nel marzo del 2022, il IG. ha contratto un prestito con cessione del quinto dello CP_1 stipendio con la società Prestitalia S.p.A., per far fronte ad esigenze di natura familiare, come da relativa copia che si allega.
Nelle more le società e divenuti titolari dei crediti Controparte_3 Controparte_4 derivanti dal prestito personale e dalla fideiussione sottoscritti tra il 2007 ed il 2008, entrambe munite di titolo esecutivo, hanno notificato due Atti di pignoramento presso la terza datrice di lavoro Leo 3000 S.p.A., incardinando le procedure esecutive mobiliari, rispettivamente, al n. 365/2022 di R.G.E. e n. 650/2022 di R.G.E. dinanzi a questo
Tribunale.
In particolare, quanto alla prima non è stato ad oggi emesso alcun provvedimento di assegnazione, mentre per la seconda il G.E. Dott. Giuseppe D'Amicis ha emesso Ordinanza di assegnazione in data 05.12.2022 di 1/5 dello stipendio in favore di Controparte_4 disponendo che l'efficacia del provvedimento stesso sia subordinata al preventivo integrale pagamento delle somme di cui alle precedenti procedure di pignoramento presso terzi, se presenti.
Si evidenzia che, nel caso de quo, si potrebbe profilare una classica fattispecie d'incauta concessione del credito al consumatore.
Difatti, è noto che gli intermediari finanziari devono agire nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 124 bis TUB, il quale stabilisce espressamente: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
2 Pertanto, nel caso in cui l'intermediario finanziario contravvenga a suddetta norma, lo stesso deve considerarsi responsabile per aver concorso nell'inadempimento del debitore, atteso che il progressivo incremento della debitoria ingenererà l'ulteriore deterioramento della condizione economica del debitore, piuttosto che attenuarla (Cass. n. 7030/2006).
Peraltro, la questione della diretta rilevanza della mancata o errata valutazione del merito di credito rispetto al rapporto concretamente considerato è stata affrontata dalla pronuncia di Cass. 30 giugno 2021 n. 18610, che ha affermato il principio, condivisibile, per cui l'erogazione del credito, effettuata a colui che «si palesa come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutele del mercato e del terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato e a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno».
A conferma di tanto la legge n. 176/2020 (artt. 12 comma 3 bis e 12 bis comma 1) ha stabilito – con riguardo alle procedure di sovraindebitamento – che il creditore «che ha volato
i principi di cui all'art. 124 bis TUB», o comunque «determinato la situazione di indebitamento» del debitore o il suo «aggravamento», «non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né fare valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».
Orbene, nel caso de quo, all'istante sono stati concessi prestiti, tra il 2007 ed il 2008, quando lo stesso versava in una situazione personale e lavorativa tale da non poter fronteggiare gli impegni di pagamento assunti. Le medesime considerazioni sono estendibili al prestito concesso con cessione del quinto dello stipendio nel 2022, allorquando, pur in presenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ricorreva una situazione debitoria del IG. otata di plastica evidenza e verificabile anche accedendo CP_1 alla Centrale Rischi della Banca d'Italia oppure alla CRIF;
situazione che un diligente operatore professionale dovrebbe verificare prima della concessione del credito.
A tanto si aggiunga la complessa situazione debitoria pendente presso
[...]
derivante, come già evidenziato, da debiti di natura giudiziaria, Controparte_5 nonché tributaria e fiscale accumulatasi nel tempo, alla quale il IG. non è riuscito a CP_1 far fronte, nonostante in passato abbia tentato di chiederne la rateazione, a causa sia delle problematiche personali che lo hanno visto coinvolto, sia perché per lungo tempo ha lavorato in maniera saltuaria e discontinua. Peraltro, con il suo contenuto reddito di lavoro dipendente, ha dovuto, comunque, far fronte, interamente, alle esigenze di vita sue e del suo nucleo familiare. Egli vive un un'abitazione, a lui, concessa in locazione, pagando un canone di locazione di € 350,00 mensili, oltre che le utenze e le spese di spostamento personale e della famiglia (che è situata in zona collinare, sprovvista di servizi di qualsiasi genere e dista 9,00 km circa nel centro cittadino), al cui pagamento regolarmente assolve.
3 Ciò premesso, condizione necessaria e sufficiente per l'omologazione è la deliberazione del Tribunale in ordine alla fattibilità del programma di adempimento ed alla condotta del debitore.
La relazione illustrativa al d.l. n. 179 consente di ritenere che una simile scelta normativa rinverrebbe la propria ragion di essere nel fatto per cui non sarebbe rintracciabile « alcun interesse economico dei creditori ad operare il “salvataggio” del soggetto di consumo ».
D'altronde, è noto come la disciplina dedicata al « piano del consumatore » fin dalla legge
3/2012, mutuata con alcuni correttivi marginali dal CCI, abbia introdotto nell'ordinamento “un modello di gestione autoritativa del rapporto debito/credito” di cui è evidente il ruolo eccentrico e fors'anche eversivo rispetto ai principi generali delle obbligazioni.
Ciò, abbracciando una logica opposta alla proposta di accordo, quale fattispecie fondata sul connubio di elementi privatistici (l'accordo quale espressione di autonomia negoziale in sede concorsuale) e pubblicistici (la possibilità di superare il dissenso dei finanziatori artefici della situazione di sovraesposizione debitoria del proponente, neutralizzandone le facoltà rimediali).
L'istituto— specie in ragione dell'esito esdebitatorio cui conduce — consente di riconoscere rilievo giuridico al principio, innovativo, della inesigibilità della prestazione in virtù della mera impotenza finanziaria del debitore.
È evidente il carattere eccentrico dell'istituto rispetto alle categorie codicistiche della impossibilità oggettiva e assoluta, quale causa estintiva della stessa, così come agli approdi interpretativi in materia di inesigibilità della pretesa alla esecuzione della prestazione dovuta, per contrarietà a buona fede oggettiva (che ha consentito di riconoscere rilievo a situazioni e condizioni personali oggettivamente apprezzabili, per quanto esulanti dalla fattispecie dell'impossibilità).
L'impotenza finanziaria assume rilievo purché ricorra la condizione della concreta idoneità del programma di ristrutturazione a sanare lo stato di sovraindebitamento. Come evidenziato da autorevole TT, il carattere dirompente non è tanto nell'impostazione autoritativa - che, invece, allinea l'istituto agli schemi procedurali classici del fallimento - quanto nell'essere lo stesso piegato alle esigenze del debitore-consumatore, con correlata attenuazione della “tradizionale soggezione del ceto debitorio a quella «signoria del credito»
a lungo intesa come fil rouge delle disposizioni del libro IV del codice civile”. Ciò, in quanto nel contemperamento fra interessi antagonisti, il legislatore ha considerato quello dei creditori ad una piena soddisfazione del credito subvalente rispetto alla possibilità di risanamento delle singole posizioni debitorie, aventi carattere stratificato nel tempo o, comunque, composizione complessa.
Del resto, già un autorevole studioso del diritto, avvertiva che « vi è un interesse superiore che va oltre a quello dei creditori e che deve essere tutelato ed è l'interesse alla produzione e all'economia o, più in generale, l'interesse pubblico », per assicurare il quale è necessario
4 che « di fronte all'insolvenza del debitore meritevole si pervenga alla sua esdebitazione mediante il sacrificio almeno parziale dei creditori ».
D'altronde, sotto il profilo sistematico, la pretermissione di una fase deliberativa dei creditori non è un unicum nel sistema delle soluzioni concordatarie, ricorrendo per esempio nelle procedure concorsuali « amministrative » delineate dagli artt. 214 l. fall. e 78 del d.lgs.
270/1999.
Le stesse sono costruite in funzione dell'obiettivo di neutralizzazione della possibile mancata adesione dei creditori in funzione di tutela dell'interesse pubblico (alla continuità dell'impresa) sotteso all'approvazione della proposta.
Il piano di ristrutturazione, almeno da questo profilo, sembra vantare un'appartenenza al genus dei concordati « speciali » o coattivi proprio in quanto funzionale alla realizzazione di un interesse individuale, quello del consumatore - sovraordinato a quello dei creditori, cosi come ad un eventuale interesse pubblico – per tutelare il quale il legislatore ha sacrificato il principio di fedeltà ai patti contrattuali. A tale schema classificatorio è riconducibile, peraltro, anche il concordato semplificato, introdotto dall'ormai vigente
Codice della Crisi.
Si aggiunga che l'obiettivo del risanamento è rimesso ad un atto unilaterale del consumatore, unico legittimato all'apertura del procedimento, per cui deve ritenersi eliso,
o, comunque, fortemente compresso, il dogma della indisponibilità della insolvenza;
rilevata la congruità della durata dell'esecuzione del piano, nonché la sua coerenza, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del proponente e con le sue personali condizioni reddituali e patrimoniali. Quanto alla durata pluriennale dell'esecuzione del piano o dell'accordo, deve ritenersi che non esistano peculiari limiti di durata, anche perché non previsti dalla disciplina di settore, né argomentabili, teleologicamente o sistematicamente, anche in virtù del favor debitoris che permea tale disciplina. L'unico vincolo è quello della coerenza del piano o della proposta, nella sua articolazione temporale, con le aspettative di vita del ricorrente e con le sue personali capacità di rimborso. Tale assunto trova conferma anche nella più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., n.
27544 del 2019, che ha ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza di merito, ovvero la legittimità di uno strumento di composizione della crisi di durata superiore ai cinque anni.
In relazione al quadro normativo previgente, confluito nel CCI, la Suprema Corte (cfr.
Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del' art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del necessario coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e i comuni criteri di interpretazione. Invero, secondo la Suprema Corte,
l'art.8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come idoneo a porre un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. È possibile, infatti, proporre la dilazione del pagamento dei suddetti, riservandogli lo stesso trattamento dei chirografari.
5 Ne consegue l'insostenibilità dell'assunto per cui nel programma di ristrutturazione della propria sfera debitoria sarebbe precluso al debitore proporre una dilazione di pagamento del creditore ipotecario, al di là della fattispecie di continuità e senza che sia assicurato il termine di cui all'art. 186- bis L.F. Così come accade nel concordato preventivo1, deve ritenersi che spetti ai creditori valutare se una dilazione del pagamento sia o meno conveniente rispetto alle possibili alternative di soddisfacimento delle obbligazioni: nel caso del piano a mezzo dello strumento della contestazione, superabile dalla valutazione favorevole del Giudice delegato;
nell'ipotesi della proposta di accordo, per il tramite del diniego espresso del proprio voto.
In tal senso militano una pluralità di argomenti convergenti rispetto alla prospettata soluzione.
In primis, sotto il profilo del dato testuale, il suddetto microsistema normativo non contiene limitazioni temporali espresse.
D'altronde, nel senso dell'ammissibilità di una modulazione pluriannuale, depone anche il principio personalistico che insieme a quello solidaristico ex art. 2 Cost, costituiscono l'intelaiatura essenziale del testo costituzionale e che devono sempre conformare l'esegesi delle norme sia processuali sia sostanziale, quale quella di specie.
Orbene, è conforme all'attuazione di tali principi la previsione di un meccanismo di esdebitazione che, a tutela dell'interesse antagonista dei creditori, è, comunque, contorniato da un peculiare regime procedimentale oltre che sostanziale, connotato da cautele idonee a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.
Ed è indubbio che la possibilità di addivenire ad un alleggerimento del carico debitorio costituisca per ogni consociato strumento che ne garantisce la dignità, quale valore primario dello stesso ordinamento sovranazionale comunitario, che eleva tale bene a oggetto del primo diritto fondamentale dell'Uomo (come agevolmente evincibile dall'art. 1 della CDFUE, in materia di “Dignità umana”2);
Nel caso di specie, considerata la condizione di incapienza del patrimonio reddituale dell'odierno ricorrente rispetto alla situazione debitoria complessiva, al fine di garantire la par condicio creditorum, il IGnor intende proporre un piano di Parte_1 ristrutturazione dei debiti che prevede la soddisfazione dei creditori, sulla base della suddivisione degli stessi in classi omogenee per tipologia di credito, nelle modalità di dettagliate nel prospetto.
Considerata l'assenza di beni immobili, deve ritenersi, di per sé, la maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
tutto ciò premesso, visti gli artt. 70 e 71 CCI;
P.Q.M.
6 omologa il piano di ristrutturazione, proposto da come esposto nella Parte_1 relazione depositata dall'OCC;
ORDINA che la presente sentenza di omologa sia:
a) trascritta nei pubblici registri immobiliari;
b) comunicata ai creditori;
c) pubblicata entro quarantotto ore (a norma del comma 1 dell'art. 70 del
D.LGS.14/2019) sul sito del Tribunale di Brindisi con secretazione dei dati sensibili;
DISPONE
che il debitore effettui i pagamenti ai creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 71, comma 1,
CCI, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al giudice ogni eventuale irregolarità.
DICHIARA la chiusura della procedura.
Si manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Brindisi, 30.05.2025
Il G.D.
Dott. A. Ivan Natali
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Giulia Livieri nell'ambito dell'Ufficio per il processo.
7 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da notare come il nuovo concordato c.d. liquidatorio prefigurato dal Codice della Crisi non richieda il voto favorevole (e espresso) della maggioranza dei creditori. 2 “La dignità umana e' inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.