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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1197/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 27.02.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
822, C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marilisa Somma, C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliato in C.mare di Stabia (Na) alla via Cosenza n. 53 C.F._2 presso il suo studio, PEC giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], residente in [...]
Garda n. 1, di cittadinanza italiana, C.F. , C.F._3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: revisione e modifica delle condizioni di divorzio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie e straordinarie del figlio , Per_1 posto a suo carico con sentenza di divorzio sentenza n. 217/2017 dell'1.03.2017 del Tribunale di Rimini.
A riguardo il ricorrente ha dedotto che con scrittura privata del febbraio 2023, stante le mutate condizioni di vita del figlio, lui e la sua ex coniuge hanno deciso di statuire, a mezzo di scrittura privata, una modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo una riduzione del contributo per il mantenimento del figlio da euro 350,00 a euro 250,00.
Il ricorrente ha esposto che, nonostante le problematiche di , la madre non ha mai voluto che il Per_1 figlio venisse sottoposto ad accertamento clinico e, pertanto, allo stato non risulta accertato che egli sia afflitto da alcuna patologia invalidante tale da poter incidere sulla sua capacità lavorativa. Avendo 29 anni e rifiutandosi di lavorare, il ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti per la revoca del suo mantenimento, anche alla luce del fatto che si è reso autore di talune condotte illecite.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 15 ottobre
2024 è stato ascoltato il sig. e, successivamente, è stata fissata udienza di rimessione della causa in Pt_1 decisione. All'udienza del 27.02.2025, sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra Controparte_1
SULL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha domandato che, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 217/2017 dell'1.03.2017 del Tribunale di Rimini, venga disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio in quanto lo stesso ha 29 anni e non ha mai voluto reperire un impiego. pagina 2 di 4 Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
Sul piano giurisprudenziale, in materia di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2022, n. 22076).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere della prova la Cassazione ha evidenziato che il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il figlio adulto, invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile, sez.
I, 16.09.2024, n. 24731). I medesimi principi sono stati ribaditi da una ulteriore pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile, sez. I, 15.03.2024, n. 7015).
Pertanto, in caso di figlio adulto la parte destinataria del mantenimento ha l'onere di provare la ricorrenza di fattori oggettivi tali da escludere la capacità lavorativa e, di conseguenza, la indipendenza economica del figlio. Il raggiungimento della età adulta e l'interruzione o la fine del percorso di studi determinano l'insorgere di una presunzione di indipendenza economica del figlio che può essere vinta soltanto nel caso in cui vengano provate le circostanze e i fattori che la escludono.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il figlio al momento ha 29 anni e non ha mai Per_1 svolto attività lavorativa, avendo altresì interrotto il suo percorso di studi senza aver conseguito nemmeno il diploma. Il sig. ha altresì precisato che il figlio continua a tenere comportamenti di vita Pt_1 irresponsabili avendo ricevuto, in data 14.10.2023, dalla Questura di Bologna, il foglio di via. pagina 3 di 4 Ritiene il presente Collegio che la domanda di revoca del mantenimento debba essere accolta in quanto costituisce fatto provato che sia prossimo al compimento dei 30 anni e sia, quindi, un soggetto Per_1 adulto dotato di piena capacità lavorativa.
Si evidenzia altresì che controparte, non costituendosi nel presente procedimento, ha manifestato il suo disinteresse alla vicenda in questione, non adempiendo all'onere di provare la ricorrenza di circostanze tali da escludere la indipendenza economica di , sebbene si tratti di soggetto in età adulta. Per_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese tenuto conto dell'esito del presente procedimento e della tipologia di questioni trattate debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio;
Per_1
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1197/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 27.02.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]
822, C. F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marilisa Somma, C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliato in C.mare di Stabia (Na) alla via Cosenza n. 53 C.F._2 presso il suo studio, PEC giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], residente in [...]
Garda n. 1, di cittadinanza italiana, C.F. , C.F._3
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 27 febbraio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: revisione e modifica delle condizioni di divorzio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 26.04.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo la Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento per il contributo alle spese ordinarie e straordinarie del figlio , Per_1 posto a suo carico con sentenza di divorzio sentenza n. 217/2017 dell'1.03.2017 del Tribunale di Rimini.
A riguardo il ricorrente ha dedotto che con scrittura privata del febbraio 2023, stante le mutate condizioni di vita del figlio, lui e la sua ex coniuge hanno deciso di statuire, a mezzo di scrittura privata, una modifica delle condizioni di divorzio, prevedendo una riduzione del contributo per il mantenimento del figlio da euro 350,00 a euro 250,00.
Il ricorrente ha esposto che, nonostante le problematiche di , la madre non ha mai voluto che il Per_1 figlio venisse sottoposto ad accertamento clinico e, pertanto, allo stato non risulta accertato che egli sia afflitto da alcuna patologia invalidante tale da poter incidere sulla sua capacità lavorativa. Avendo 29 anni e rifiutandosi di lavorare, il ricorrente ha dedotto che ricorrono i presupposti per la revoca del suo mantenimento, anche alla luce del fatto che si è reso autore di talune condotte illecite.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza di prima comparizione delle parti del 15 ottobre
2024 è stato ascoltato il sig. e, successivamente, è stata fissata udienza di rimessione della causa in Pt_1 decisione. All'udienza del 27.02.2025, sulle conclusioni precisate dalla parte costituita, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 16.07.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della sig.ra Controparte_1
SULL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha domandato che, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 217/2017 dell'1.03.2017 del Tribunale di Rimini, venga disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio in quanto lo stesso ha 29 anni e non ha mai voluto reperire un impiego. pagina 2 di 4 Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
Sul piano giurisprudenziale, in materia di revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, il Giudice a cui sia chiesta la revoca del corrispondente assegno è chiamato a valutarne in concreto il raggiungimento dell'indipendenza economica (Cassazione civile, sez. I, 12.07.2022, n. 22076).
In ordine ai criteri di riparto dell'onere della prova la Cassazione ha evidenziato che il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che il figlio abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro, se il figlio neomaggiorenne prosegue nel percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, questa circostanza è sufficiente a fondare il suo diritto al mantenimento. Per il figlio adulto, invece, in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile, sez.
I, 16.09.2024, n. 24731). I medesimi principi sono stati ribaditi da una ulteriore pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cassazione civile, sez. I, 15.03.2024, n. 7015).
Pertanto, in caso di figlio adulto la parte destinataria del mantenimento ha l'onere di provare la ricorrenza di fattori oggettivi tali da escludere la capacità lavorativa e, di conseguenza, la indipendenza economica del figlio. Il raggiungimento della età adulta e l'interruzione o la fine del percorso di studi determinano l'insorgere di una presunzione di indipendenza economica del figlio che può essere vinta soltanto nel caso in cui vengano provate le circostanze e i fattori che la escludono.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto che il figlio al momento ha 29 anni e non ha mai Per_1 svolto attività lavorativa, avendo altresì interrotto il suo percorso di studi senza aver conseguito nemmeno il diploma. Il sig. ha altresì precisato che il figlio continua a tenere comportamenti di vita Pt_1 irresponsabili avendo ricevuto, in data 14.10.2023, dalla Questura di Bologna, il foglio di via. pagina 3 di 4 Ritiene il presente Collegio che la domanda di revoca del mantenimento debba essere accolta in quanto costituisce fatto provato che sia prossimo al compimento dei 30 anni e sia, quindi, un soggetto Per_1 adulto dotato di piena capacità lavorativa.
Si evidenzia altresì che controparte, non costituendosi nel presente procedimento, ha manifestato il suo disinteresse alla vicenda in questione, non adempiendo all'onere di provare la ricorrenza di circostanze tali da escludere la indipendenza economica di , sebbene si tratti di soggetto in età adulta. Per_1
SULLE SPESE DI LITE
Le spese tenuto conto dell'esito del presente procedimento e della tipologia di questioni trattate debbono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio;
Per_1
➢ Compensa le spese di lite.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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