CASS
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/11/2024, n. 28859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28859 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 34927/2019 R.G. proposto da: MONGELLI IGNAZIO, c.f. [...], MUROLO PASQUA, c.f. [...], rappresentati e difesi dall’avv. Barbara Rosati e dall’avv. Maria Elena Matteini Chiari, con domicilio digitale barbara.rosati@avvocatiperugiapec.it mariaelena.matteinichiari@avvocatiperugia.it ricorrenti contro EDILSOCI S.N.C. DI RU GI & C., p.i. 02498770540, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Bruto Gaggioli Santini, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Martino Umberto Chiocci nel suo studio in via Rodi n.32 controricorrente, ricorrente in via incidentale nonché contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. già Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a. intimata OGGETTO: appalto RG. 34927/2019 P.U. 24-10-2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 28859 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 08/11/2024 2 avverso la sentenza n.357/2019 della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 6-6-2019, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24-10- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della dott. Rosa Maria Dell’Erba, la quale ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso principale dal primo al terzo, del quinto, del settimo e dell’ottavo, respinto il quarto motivo con assorbimento del sesto motivo, dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso incidentale e assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, uditi l’avv. Barbara Rosati per i ricorrenti e l’avv. Martino Umberto Chiocci per i controricorrenti ricorrenti incidentali FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 1550/2016 depositata in data 11-7-2016 il Tribunale di Perugia ha accolto l’opposizione proposta da IO ON e QU OL al decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a IO ON il pagamento a favore di Edilsoci s.n.c. di IA PI & C. -che aveva chiamato in garanzia la propria assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a.- di Euro 20.947,56 di cui alla fattura n. 8/2008 a titolo di corrispettivo residuo spettante alla società in forza del contratto avente a oggetto lavori di ripristino e di miglioramento sismico di abitazione;
la sentenza ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e ha condannato la società opposta al pagamento a favore degli opponenti della somma di Euro 13.576,54 a titolo di risarcimento dei danni. Avverso la sentenza ha proposto appello Edilsoci s.n.c. di IA PI & C. s.n.c. e hanno proposto appello incidentale IO ON e QU OL, mentre Milano Assicurazioni s.p.a. è rimasta contumace. 3 Con sentenza n. 357/2019 depositata il 6-6-2019 la Corte d’appello di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado, compensando il credito vantato dalla società nei confronti dei consorti ON e OL di cui alla fattura n. 8/2008 di Euro 20.947,46 con i danni procurati dalla stessa società all’appartamento, pari a Euro 13.576,54; ha condannato i consorti ON e OL in solido a pagare alla società la differenza pari a Euro 7.371,02, con gli interessi dalla domanda al saldo;
ha compensato interamente le spese di lite. La sentenza è giunta a questa conclusione dopo avere dato atto che erano condivisibili le conclusioni della consulenza d’ufficio in ordine alla quantificazione in Euro 13.576,54 dei danni all’abitazione a seguito delle infiltrazioni piovose per la mancata applicazione di idonee protezioni da parte della società e dopo avere dato atto che il credito della società per i lavori eseguiti poteva ritenersi provato in quanto i consorti ON non aveva rilevato alcunché né in ordine all’esecuzione dei lavori né in ordine al loro ammontare. 2.IO ON e QU OL hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Edilsoci s.n.c. di PI IA & C. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. E’ rimasta intimata Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., già compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo pec all’indirizzo unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it con consegna del messaggio il 20-11-2019 e il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato a mezzo posta presso la sede con consegna del piego il 7-1-2020. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso principale di IO ON e QU OL è intitolato “violazione di legge – nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda incidentale relativamente alla quantificazione del risarcimento dei danni, nella specie quelli diversi dai danneggiamenti strutturali”. I ricorrenti lamentano che la sentenza abbia totalmente omesso di prendere in considerazione il loro appello incidentale, con il quale avevano chiesto il risarcimento dei danni al mobilio, alle suppellettili, ai complementi informatici e di arredo, nonché all’oggettistica, quantificati in Euro 37.900,00; espongono il contenuto del loro appello incidentale sul punto ed evidenziano come le loro deduzioni a sostegno dell’appello incidentale non siano state oggetto di alcuna pronuncia da parte della sentenza impugnata. 2.Il secondo motivo del ricorso principale è intitolato “violazione di legge – nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia e comunque violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. omessa valutazione del fatto essenziale dei pagamenti intervenuti in corso di causa”. Con esso i ricorrenti lamentano che la sentenza non abbia considerato i pagamenti intervenuti nelle more del processo, dei quali si era dato conto alle udienze del 20-4-2011 e del 24-6-2011 per Euro 4.851,55 e non abbia considerato che gli importi pretesi per la tinteggiatura dovevano essere detratti, in quanto quel lavoro non era stato eseguito. 3.Il terzo motivo è intitolato “violazione di legge – nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia sul fatto della mancata esecuzione della tinteggiatura e comunque violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. omessa valutazione del fatto essenziale della mancata esecuzione della tinteggiatura”. Con esso i ricorrenti rilevano come vadano detratti 5 dall’importo ingiunto i corrispettivi per la tinteggiatura e imbiancatura, non eseguite dalla società appaltatrice;
evidenziano che la circostanza, assorbita in primo grado in ragione della dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere considerata dalla sentenza impugnata, essendo stata oggetto di deduzioni ribadite in appello. 4.Il quarto motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n.3 e 5 c.p.c. per omessa valutazione del fatto essenziale in ordine all’importo degli oneri accessori dovuti per legge sui danni strutturali attribuiti dal c.t.u.”. Con esso i ricorrenti evidenziano che, avendo la sentenza impugnata dichiarato di aderire alle risultanze peritali, avrebbe dovuto conteggiare oltre al danno inteso come cifra netta anche l’iva e gli oneri accessori, da comprendere nella misura del risarcimento. 5.Il quinto motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 in riferimento all’art. 112 c.p.c.” e con esso i ricorrenti lamentano di essere stati condannati in solido al pagamento, a fronte di decreto ingiuntivo azionato e ottenuto soltanto nei confronti di IO ON;
evidenziano che le conclusioni formulate dalla società soltanto nei confronti di IO ON sono state ribadite nei due gradi di giudizio e non sono mai state estese a QU OL. 6.Il sesto motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all’attribuzione dell’onere costituito dalle spese di c.t.u.” e con esso i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia di fatto posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei consorti ON. 7.Il settimo motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla penale 6 prevista per il ritardo coma da rituale richiesta e da clausola attivata da questa difesa” e con esso i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla loro domanda, riproposta con appello incidentale, volta a ottenere la penale prevista per il ritardo. 8.L’ottavo motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di danno non patrimoniale” e con esso i ricorrenti sostengono che la tutela risarcitoria andasse loro riconosciuta anche con riguardo al danno non patrimoniale, del quale sussistevano i presupposti. 9.Il primo, secondo, quarto, settimo e ottavo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia -rispettivamente sulla domanda di risarcimento dei danni diversi da quelli strutturali, sui pagamenti eseguiti in corso di causa, sulla spettanza degli accessori sulle somme riconosciute, sulla domanda volta a ottenere la penale per il ritardo e su quella volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale- sono esaminati unitariamente, stante la connessione determinata dalla denuncia del medesimo vizio. I motivi sono proposti in modo ammissibile, in quanto nel ricorso i ricorrenti specificano che avevano proposto appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni diversi da quelli strutturali, dei danni non patrimoniali e al fine di ottenere la penale per il ritardo, nonché specificano le udienze nelle quali avevano dimostrato i pagamenti eseguiti, in tal modo consentendo alla Corte di verificare l’esattezza delle loro deduzioni (Cass. Sez. 3 7-6-2023 n. 16028 Rv. 667816-01). Con riguardo al mancato riconoscimento degli oneri accessori ai quali fa riferimento il quarto motivo di ricorso, si tratta di importi che la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto, secondo quanto dà atto la stessa sentenza impugnata, e perciò i ricorrenti non avevano oneri di specificazione in ordine alle modalità di riproposizione della richiesta in appello. 7 I motivi sono altresì fondati, facendo applicazione del principio secondo il quale a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. 2 4-10-2011 n. 20311 Rv. 619134-01, Cass. Sez. 1 10-5-2007 n. 10696 Rv. 596362-01). Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha esaminato l’appello incidentale volto a ottenere il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice di primo grado, limitandosi a recepire la quantificazione di Euro 13.576,54 eseguita dal consulente d’ufficio in relazione ai danni determinati dalle infiltrazioni piovose e non dando neppure atto della proposizione dell’appello incidentale;
seppure ha dichiarato che il giudice di primo grado e il consulente d’ufficio avevano quantificato i danni in Euro 13.576,54 “oltre accessori”, la sentenza non ha poi tenuto conto degli accessori nella quantificazione del credito a favore dei committenti;
nel momento in cui ha pronunciato la condanna al pagamento a favore della società appaltatrice del corrispettivo residuo, non ha fatto alcun riferimento alle somme che erano già state pagate. Si configura perciò l’omissione di pronuncia che integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentata, in quanto non vi è stata soltanto la mancanza di una espressa statuizione che sia possibile interpretare come implicito rigetto, ma è stato completamente omesso 8 il provvedimento indispensabile alla decisione sulle domande di risarcimento dei danni diversi da quelli strutturali, sulla quantificazione del danno riconosciuto comprendente anche gli accessori e sulla domanda volta a ottenere la penale per il ritardo e sull’eccezione in senso lato di pagamento. Quindi, non possono essere recepite le deduzioni della controricorrente in ordine al fatto che si trattava di danni inesistenti secondo l’accertamento svolto dal consulente d’ufficio, in quanto non è possibile individuare nel contenuto della sentenza una pronuncia di implicito rigetto delle relative domande. 10.Il terzo motivo è fondato nella parte in cui deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame del fatto decisivo relativo al fatto della mancata esecuzione della tinteggiatura. I ricorrenti propongono il motivo in modo ammissibile, in quanto specificano di avere dedotto il fatto in appello nella comparsa di costituzione e nella memoria di replica, per cui la sentenza non avrebbe potuto dichiarare che non vi erano stati rilievi sui lavori eseguiti. Effettivamente la mancata esecuzione della tinteggiatura risulta fatto decisivo al fine della quantificazione dell’importo del corrispettivo, in quanto il corrispettivo spettava alla società appaltatrice per i lavori realmente eseguiti;
quindi la sentenza avrebbe dovuto esaminare tale fatto e, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, l’affermazione di recepire integralmente la consulenza d’ufficio non contiene una implicita disamina, in quanto non esplicita in quali termini il giudicante sia giunto alla conclusione di riconoscere anche tale voce la cui debenza era contestata. 11.Il quinto motivo è fondato, perché si configura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. anche nel capo della sentenza impugnata che ha condannato QU OL al pagamento del corrispettivo residuo in solido con IO ON. 9 Come evidenziato dai ricorrenti, la domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata formulata dalla società committente soltanto nei confronti di IO ON e non era stata estesa nei confronti di QU OL neppure dopo che la stessa aveva proposto l’opposizione unitamente all’ingiunto ON. Quindi, la sentenza impugnata, allorché ha condannato al pagamento del corrispettivo residuo anche QU OL è incorsa nel vizio di ultrapetizione, non escluso -diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente- dal fatto che ON avesse concluso il contratto di appalto anche in qualità di rappresentante della moglie;
infatti, questo fatto non incideva sulla circostanza che la società, come era sua facoltà, avesse formulato la domanda soltanto nei confronti di ON e che il giudicante fosse vincolato a pronunciare sulla domanda così come proposta. 12.Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti si lamentano dell’attribuzione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio è assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite e perciò anche delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. 13.Con il primo motivo di ricorso incidentale OC s.n.c. deduce “violazione di legge – mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 nn.4 e 5 c.p.c. – il giudice di appello non ha valutato l’assenza di responsabilità di Edilsoci per caso fortuito”; la società evidenzia di avere dedotto già in primo grado sulla propria assenza di responsabilità per i danni derivati dalle infiltrazioni d’acqua, per il fatto che aveva posizionato teli di protezione ed era intervenuta durante le precipitazioni per le quali il Comune di Gubbio aveva poi chiesto la dichiarazione dello stato di calamità; aggiunge di avere proposto specifico motivo di appello, in quanto la sentenza di primo grado aveva 10 riconosciuto l’esistenza del caso fortuito, ma poi in modo illogico e contraddittorio aveva condannato la società a risarcire i danni;
lamenta che il motivo non sia stato esaminato dalla sentenza impugnata. 13.1.Il motivo è fondato. Richiamato quanto sopra esposto sull’omissione di pronuncia, basti rilevare che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al motivo di appello con il quale la società chiedeva di essere mandata esente da ogni responsabilità per l’esistenza di caso fortuito, senza che il contenuto della motivazione consenta di ritenere che sia stato pronunciato un implicito rigetto. 14.Il secondo motivo di ricorso incidentale è rubricato “violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per duplicazione della voce di danno ed errata pronuncia circa l’inoperatività della manleva in ragione della compensazione. Con esso la ricorrente incidentale rileva l’errore della sentenza impugnata consistito nella compensazione tra l’importo dovuto in forza del decreto ingiuntivo e l’importo dei danni;
ciò in quanto la compagnia di assicurazione aveva già corrisposto la somma indicata in c.t.u. già prima dell’instaurazione del giudizio e quindi, secondo la statuizione della sentenza, i coniugi ON beneficerebbero per due volte delle somme accertate a titolo di risarcimento dei danni, rendendo anche privo di efficacia il principio della manleva assicurativa. 14.1.Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei restanti motivi, che impone la cassazione della sentenza impugnata, involgendo questione che sarà nuovamente esaminata in sede di rinvio: il giudice del rinvio, all’esito delle statuizioni imposte dai motivi accolti, provvederà anche, nel ricorrere dei relativi presupposti, a detrarre gli importi già ricevuti dai committenti a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa della condotta della società appaltatrice. 11 15.In conclusione, sono accolti il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, sono assorbiti il sesto motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale;
la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il sesto motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
la sentenza ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo e ha condannato la società opposta al pagamento a favore degli opponenti della somma di Euro 13.576,54 a titolo di risarcimento dei danni. Avverso la sentenza ha proposto appello Edilsoci s.n.c. di IA PI & C. s.n.c. e hanno proposto appello incidentale IO ON e QU OL, mentre Milano Assicurazioni s.p.a. è rimasta contumace. 3 Con sentenza n. 357/2019 depositata il 6-6-2019 la Corte d’appello di Perugia ha riformato la sentenza di primo grado, compensando il credito vantato dalla società nei confronti dei consorti ON e OL di cui alla fattura n. 8/2008 di Euro 20.947,46 con i danni procurati dalla stessa società all’appartamento, pari a Euro 13.576,54; ha condannato i consorti ON e OL in solido a pagare alla società la differenza pari a Euro 7.371,02, con gli interessi dalla domanda al saldo;
ha compensato interamente le spese di lite. La sentenza è giunta a questa conclusione dopo avere dato atto che erano condivisibili le conclusioni della consulenza d’ufficio in ordine alla quantificazione in Euro 13.576,54 dei danni all’abitazione a seguito delle infiltrazioni piovose per la mancata applicazione di idonee protezioni da parte della società e dopo avere dato atto che il credito della società per i lavori eseguiti poteva ritenersi provato in quanto i consorti ON non aveva rilevato alcunché né in ordine all’esecuzione dei lavori né in ordine al loro ammontare. 2.IO ON e QU OL hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Edilsoci s.n.c. di PI IA & C. ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi. E’ rimasta intimata Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., già compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo pec all’indirizzo unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it con consegna del messaggio il 20-11-2019 e il controricorso con ricorso incidentale è stato notificato a mezzo posta presso la sede con consegna del piego il 7-1-2020. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo del ricorso principale di IO ON e QU OL è intitolato “violazione di legge – nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, per omessa pronuncia sulla domanda incidentale relativamente alla quantificazione del risarcimento dei danni, nella specie quelli diversi dai danneggiamenti strutturali”. I ricorrenti lamentano che la sentenza abbia totalmente omesso di prendere in considerazione il loro appello incidentale, con il quale avevano chiesto il risarcimento dei danni al mobilio, alle suppellettili, ai complementi informatici e di arredo, nonché all’oggettistica, quantificati in Euro 37.900,00; espongono il contenuto del loro appello incidentale sul punto ed evidenziano come le loro deduzioni a sostegno dell’appello incidentale non siano state oggetto di alcuna pronuncia da parte della sentenza impugnata. 2.Il secondo motivo del ricorso principale è intitolato “violazione di legge – nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia e comunque violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. omessa valutazione del fatto essenziale dei pagamenti intervenuti in corso di causa”. Con esso i ricorrenti lamentano che la sentenza non abbia considerato i pagamenti intervenuti nelle more del processo, dei quali si era dato conto alle udienze del 20-4-2011 e del 24-6-2011 per Euro 4.851,55 e non abbia considerato che gli importi pretesi per la tinteggiatura dovevano essere detratti, in quanto quel lavoro non era stato eseguito. 3.Il terzo motivo è intitolato “violazione di legge – nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. per omessa pronuncia sul fatto della mancata esecuzione della tinteggiatura e comunque violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. omessa valutazione del fatto essenziale della mancata esecuzione della tinteggiatura”. Con esso i ricorrenti rilevano come vadano detratti 5 dall’importo ingiunto i corrispettivi per la tinteggiatura e imbiancatura, non eseguite dalla società appaltatrice;
evidenziano che la circostanza, assorbita in primo grado in ragione della dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto essere considerata dalla sentenza impugnata, essendo stata oggetto di deduzioni ribadite in appello. 4.Il quarto motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n.3 e 5 c.p.c. per omessa valutazione del fatto essenziale in ordine all’importo degli oneri accessori dovuti per legge sui danni strutturali attribuiti dal c.t.u.”. Con esso i ricorrenti evidenziano che, avendo la sentenza impugnata dichiarato di aderire alle risultanze peritali, avrebbe dovuto conteggiare oltre al danno inteso come cifra netta anche l’iva e gli oneri accessori, da comprendere nella misura del risarcimento. 5.Il quinto motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per violazione ed erronea applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 in riferimento all’art. 112 c.p.c.” e con esso i ricorrenti lamentano di essere stati condannati in solido al pagamento, a fronte di decreto ingiuntivo azionato e ottenuto soltanto nei confronti di IO ON;
evidenziano che le conclusioni formulate dalla società soltanto nei confronti di IO ON sono state ribadite nei due gradi di giudizio e non sono mai state estese a QU OL. 6.Il sesto motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all’attribuzione dell’onere costituito dalle spese di c.t.u.” e con esso i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata abbia di fatto posto le spese di c.t.u. definitivamente a carico dei consorti ON. 7.Il settimo motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla penale 6 prevista per il ritardo coma da rituale richiesta e da clausola attivata da questa difesa” e con esso i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia sulla loro domanda, riproposta con appello incidentale, volta a ottenere la penale prevista per il ritardo. 8.L’ottavo motivo è intitolato “nullità della sentenza ex art. 360, primo comma n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di danno non patrimoniale” e con esso i ricorrenti sostengono che la tutela risarcitoria andasse loro riconosciuta anche con riguardo al danno non patrimoniale, del quale sussistevano i presupposti. 9.Il primo, secondo, quarto, settimo e ottavo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia -rispettivamente sulla domanda di risarcimento dei danni diversi da quelli strutturali, sui pagamenti eseguiti in corso di causa, sulla spettanza degli accessori sulle somme riconosciute, sulla domanda volta a ottenere la penale per il ritardo e su quella volta a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale- sono esaminati unitariamente, stante la connessione determinata dalla denuncia del medesimo vizio. I motivi sono proposti in modo ammissibile, in quanto nel ricorso i ricorrenti specificano che avevano proposto appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni diversi da quelli strutturali, dei danni non patrimoniali e al fine di ottenere la penale per il ritardo, nonché specificano le udienze nelle quali avevano dimostrato i pagamenti eseguiti, in tal modo consentendo alla Corte di verificare l’esattezza delle loro deduzioni (Cass. Sez. 3 7-6-2023 n. 16028 Rv. 667816-01). Con riguardo al mancato riconoscimento degli oneri accessori ai quali fa riferimento il quarto motivo di ricorso, si tratta di importi che la sentenza di primo grado aveva già riconosciuto, secondo quanto dà atto la stessa sentenza impugnata, e perciò i ricorrenti non avevano oneri di specificazione in ordine alle modalità di riproposizione della richiesta in appello. 7 I motivi sono altresì fondati, facendo applicazione del principio secondo il quale a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che risulta indispensabile alla soluzione del caso concreto;
ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-01, Cass. Sez. 2 4-10-2011 n. 20311 Rv. 619134-01, Cass. Sez. 1 10-5-2007 n. 10696 Rv. 596362-01). Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha esaminato l’appello incidentale volto a ottenere il risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dal giudice di primo grado, limitandosi a recepire la quantificazione di Euro 13.576,54 eseguita dal consulente d’ufficio in relazione ai danni determinati dalle infiltrazioni piovose e non dando neppure atto della proposizione dell’appello incidentale;
seppure ha dichiarato che il giudice di primo grado e il consulente d’ufficio avevano quantificato i danni in Euro 13.576,54 “oltre accessori”, la sentenza non ha poi tenuto conto degli accessori nella quantificazione del credito a favore dei committenti;
nel momento in cui ha pronunciato la condanna al pagamento a favore della società appaltatrice del corrispettivo residuo, non ha fatto alcun riferimento alle somme che erano già state pagate. Si configura perciò l’omissione di pronuncia che integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. lamentata, in quanto non vi è stata soltanto la mancanza di una espressa statuizione che sia possibile interpretare come implicito rigetto, ma è stato completamente omesso 8 il provvedimento indispensabile alla decisione sulle domande di risarcimento dei danni diversi da quelli strutturali, sulla quantificazione del danno riconosciuto comprendente anche gli accessori e sulla domanda volta a ottenere la penale per il ritardo e sull’eccezione in senso lato di pagamento. Quindi, non possono essere recepite le deduzioni della controricorrente in ordine al fatto che si trattava di danni inesistenti secondo l’accertamento svolto dal consulente d’ufficio, in quanto non è possibile individuare nel contenuto della sentenza una pronuncia di implicito rigetto delle relative domande. 10.Il terzo motivo è fondato nella parte in cui deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame del fatto decisivo relativo al fatto della mancata esecuzione della tinteggiatura. I ricorrenti propongono il motivo in modo ammissibile, in quanto specificano di avere dedotto il fatto in appello nella comparsa di costituzione e nella memoria di replica, per cui la sentenza non avrebbe potuto dichiarare che non vi erano stati rilievi sui lavori eseguiti. Effettivamente la mancata esecuzione della tinteggiatura risulta fatto decisivo al fine della quantificazione dell’importo del corrispettivo, in quanto il corrispettivo spettava alla società appaltatrice per i lavori realmente eseguiti;
quindi la sentenza avrebbe dovuto esaminare tale fatto e, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, l’affermazione di recepire integralmente la consulenza d’ufficio non contiene una implicita disamina, in quanto non esplicita in quali termini il giudicante sia giunto alla conclusione di riconoscere anche tale voce la cui debenza era contestata. 11.Il quinto motivo è fondato, perché si configura la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. anche nel capo della sentenza impugnata che ha condannato QU OL al pagamento del corrispettivo residuo in solido con IO ON. 9 Come evidenziato dai ricorrenti, la domanda nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata formulata dalla società committente soltanto nei confronti di IO ON e non era stata estesa nei confronti di QU OL neppure dopo che la stessa aveva proposto l’opposizione unitamente all’ingiunto ON. Quindi, la sentenza impugnata, allorché ha condannato al pagamento del corrispettivo residuo anche QU OL è incorsa nel vizio di ultrapetizione, non escluso -diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente- dal fatto che ON avesse concluso il contratto di appalto anche in qualità di rappresentante della moglie;
infatti, questo fatto non incideva sulla circostanza che la società, come era sua facoltà, avesse formulato la domanda soltanto nei confronti di ON e che il giudicante fosse vincolato a pronunciare sulla domanda così come proposta. 12.Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti si lamentano dell’attribuzione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio è assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite e perciò anche delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. 13.Con il primo motivo di ricorso incidentale OC s.n.c. deduce “violazione di legge – mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 nn.4 e 5 c.p.c. – il giudice di appello non ha valutato l’assenza di responsabilità di Edilsoci per caso fortuito”; la società evidenzia di avere dedotto già in primo grado sulla propria assenza di responsabilità per i danni derivati dalle infiltrazioni d’acqua, per il fatto che aveva posizionato teli di protezione ed era intervenuta durante le precipitazioni per le quali il Comune di Gubbio aveva poi chiesto la dichiarazione dello stato di calamità; aggiunge di avere proposto specifico motivo di appello, in quanto la sentenza di primo grado aveva 10 riconosciuto l’esistenza del caso fortuito, ma poi in modo illogico e contraddittorio aveva condannato la società a risarcire i danni;
lamenta che il motivo non sia stato esaminato dalla sentenza impugnata. 13.1.Il motivo è fondato. Richiamato quanto sopra esposto sull’omissione di pronuncia, basti rilevare che la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al motivo di appello con il quale la società chiedeva di essere mandata esente da ogni responsabilità per l’esistenza di caso fortuito, senza che il contenuto della motivazione consenta di ritenere che sia stato pronunciato un implicito rigetto. 14.Il secondo motivo di ricorso incidentale è rubricato “violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per duplicazione della voce di danno ed errata pronuncia circa l’inoperatività della manleva in ragione della compensazione. Con esso la ricorrente incidentale rileva l’errore della sentenza impugnata consistito nella compensazione tra l’importo dovuto in forza del decreto ingiuntivo e l’importo dei danni;
ciò in quanto la compagnia di assicurazione aveva già corrisposto la somma indicata in c.t.u. già prima dell’instaurazione del giudizio e quindi, secondo la statuizione della sentenza, i coniugi ON beneficerebbero per due volte delle somme accertate a titolo di risarcimento dei danni, rendendo anche privo di efficacia il principio della manleva assicurativa. 14.1.Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei restanti motivi, che impone la cassazione della sentenza impugnata, involgendo questione che sarà nuovamente esaminata in sede di rinvio: il giudice del rinvio, all’esito delle statuizioni imposte dai motivi accolti, provvederà anche, nel ricorrere dei relativi presupposti, a detrarre gli importi già ricevuti dai committenti a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa della condotta della società appaltatrice. 11 15.In conclusione, sono accolti il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, sono assorbiti il sesto motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale;
la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo motivo di ricorso principale e il primo motivo di ricorso incidentale, assorbiti il sesto motivo di ricorso principale e il secondo motivo di ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione