CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 877/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1 domiciliatario MASSIMILIANO CESARATO, con studio in CORSO STATI
UNITI n. 18/B, 35127, PADOVA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ENRICO SINIGAGLIA, con studio in VIA F.
RISMONDO n. 2/E, 35131, PADOVA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova
5.12.2023, n. 2450
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via preliminare: - nelle more del giudizio, in accoglimento dell'istanza inibitoria formulata ex art. 283 c.p.c., disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la ritenuta fondatezza dei gravi motivi indicati nella parte narrativa del presente atto, anche mediante versamento di una cauzione;
nel merito, in via principale:- ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nei seguenti termini: respingere la domanda creditoria del sig. e conseguentemente dichiarare che nulla CP_1
è dovuto da al sig. per i fatti di cui è causa;
nel Pt_1 CP_1 merito, in via subordinata: - nella non creduta ipotesi si ritenga la domanda fondata, per le ragioni tutte di cui alla narrativa, ridursi nel quantum la richiesta economica del sig. , nei limiti della CP_1 prova che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio o, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente gravame, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via preliminare- rigettarsi l'istanza inibitoria formulata ex art. 283 c.p.c. dall'attrice appellante e per l'effetto confermarsi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per tutte le ragioni esposte in atti. Nel merito in via principale - accertarsi come esposto in fatto il rapporto contrattuale intercorso tra il sig. e la società con sede legale in RO CP_1 Parte_1
(PD), Via Vittorio Veneto n. 12/L, P.I. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannarsi quest'ultima al pagamento in favore del sig. , nato a [...] CP_1
(VE), il 12.11.1971, C.F. nel domicilio eletto, della C.F._2 somma di € 17.500,00, a titolo di saldo delle fatture n. 21/2015 del
24.08.2015, n. 28/2015 del 28.09.2015, n. 31/2015 del 26.10.2015, n.
34/2015 del 26.11.2015 e n. 35/2015 del 31.12.2015 e dunque per le ragioni esposte in atti, oltre ad interessi moratori dalla scadenza delle pag. 2/14 singole fatture fino al saldo effettivo. In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza del Tribunale di Padova 5.12.2023 n. 2450,
[...]
è stata condannata al pagamento del compenso professionale del Pt_1 geom. per attività di consulenza, consistente nella CP_1 supervisione di cantieri edili nel periodo agosto – dicembre 2015. Sul presupposto che le parti avessero concordato un compenso mensile forfettario, è stata liquidata la somma di euro 17.500,00 (euro 3.500,00
X 5 mesi).
1.1 Non era contestato che fra le parti fosse stato instaurato un
“rapporto di collaborazione” ma che il rapporto fosse proseguito anche dopo il mese di luglio 2015 e l'esistenza di un accordo per un compenso forfettario. aveva allegato che doveva supervisionare alcuni CP_1 cantieri, controllare lo stato di avanzamento lavori, curare i rapporti con i fornitori e con le agenzie immobiliari, per un compenso mensile di euro
3.500,00. L'attività era stata svolta sino al mese di dicembre 2015, quando il rapporto era stato interrotto per decisione della committente, che però non gli aveva pagato i compensi dell'ultimo periodo compreso fra agosto e dicembre. Per il rapporto di collaborazione si era Parte_1 invece concluso nel luglio 2015, per delle scorrettezze del nei CP_1 rapporti con i fornitori. Nel periodo successivo i compiti già svolti dal erano stati assegnati a personale interno della società. CP_1
pag. 3/14 1.2 Per il Tribunale le prove per testi e documentali avevano confermato che l'attività del era consistita sostanzialmente nella CP_1 supervisione dei cantieri, nella ricerca e raccolta dei preventivi per i lavori e delle offerte per l'acquisto delle unità immobiliari (doc.
3-7 att.). L'attività era stata svolta nei cantieri di Via degli Artisti e Via
Naccari a Padova, dell'Università di Padova in via Paolotti e a RO, del Tribunale Padova, dell'Aeroporto Treviso, e di Conselve e Monselice.
Le proposte, richieste e segnalazioni venivano sempre trasmesse al legale rappresentante della società o a un responsabile interno. Erano documentati pagamenti a cadenza mensile di pari importo in relazione a
”prestazioni professionali presso i vostri cantieri di Padova in Via degli
Artisti e presso l'Università degli Studi di Padova sede Paolotti, Ospedale di Conselve (PD) via Petrarca Monselice” mentre a giugno e luglio 2015 le prestazioni si erano estese anche a “vari cantieri di varie tipologie”
(doc. 3 att.), analogamente a quanto risulta per il mese di agosto 2015, mentre le fatture dei mesi successivi riportano il riferimento ai cantieri di “Beolo, Università Agraria, RCS Padova e vari cantieri di varie tipologie”.
1.3 La corrispondenza (doc.
3-7 att.) documentava che il rapporto fosse proseguito sino alla fine dell'anno 2015, risultando richieste e gestione preventivi per i cantieri di RO, Monselice e Padova Via degli Artisti a settembre 2015, per i cantieri di Via Beolo a Conselve, Via
Belzoni a Padova e di nel mese di ottobre 2015; Parte_2 raccolta di offerte e verifiche dello stato di avanzamento lavori nel cantiere di Via degli Artisti a Padova e interventi su scale e preventivi per il cantiere di RO a novembre 2015. Il 30 luglio 2015 la società aveva trasmesso una brochure a un cliente per le unità abitative di Via
Beolo di Monselice, invitandolo a rivolgersi al per ogni CP_1
pag. 4/14 informazione. Nel mese di novembre l'ufficio amministrativo aveva chiesto a l'assenso per alcune offerte pervenute da fornitori e CP_1 risale al mese di dicembre 2015 corrispondenza relativa alla raccolta e valutazione di preventivi per i cantieri di Via Beolo a Conselve, di
RO e di Via degli Artisti a Padova. Sussiste corrispondenza sino al
23 dicembre con il responsabile impianti , che inoltra Testimone_1 preventivi “per competenza delle parti edili”. Nei mesi di novembre e dicembre fornitori e professionisti operanti nei cantieri (mittenti
, , EV e ) si rivolgono al Parte_3 Parte_4 Pt_5 CP_1 come soggetto di riferimento, indicando quali destinatari per conoscenza della corrispondenza anche la società e i suoi responsabili.
Dette circostanze erano state confermate anche dai testi Tes_2
, , , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_6
e con specifico riferimento alle opere edili.
[...] Tes_7
1.4 Le prove richieste dalla società non avevano smentito la prosecuzione del rapporto. L'impiegato aveva riferito de Testimone_8 relato su prassi apprese al suo ingresso nell'impresa. Aveva menzionato cantieri rispetto ai quali maestranze e acquirenti avevano con precisione fatto riferimento, quanto al loro interlocutore, al . Il responsabile CP_1 tecnico aveva menzionato circostanze apprese Testimone_1 sempre de relato e fornito una versione poco coerente con i documenti e contrastante con le concordi dichiarazioni di altri testi, che avevano avuto rapporti con in molteplici vesti (fornitore, direttore lavori, CP_1 professionista, subappaltatore o operaio di cantiere). Diversamente da quanto affermato da , il teste aveva riferito Tes_1 Testimone_4 sulla presenza dell'attore nel cantiere di Padova Via degli Artisti a dicembre 2015, nel cantiere di Via Paolotti e EV nei cantieri Tes_7 dell'aeroporto di Treviso, di Conselve e di Padova Via Petrarca.
pag. 5/14 1.5 La prosecuzione dell'attività sino a dicembre non costituiva un mero completamento dell'attività dei mesi precedenti perché, in via esemplificativa, il teste aveva fatto riferimento anche a un Tes_4 nuovo incarico. Non si trattava di duplicazione della stessa attività per certi cantieri. I cantieri erano ancora aperti nel 2015. Dalle deposizioni e dalla corrispondenza emerge il proseguimento dei lavori e la promozione di vendite immobiliari e l'assistenza pre e post-vendita nei confronti degli acquirenti.
1.6 La mancata comparizione all'interrogatorio del , giustificata CP_1 tardivamente, era priva di valore probatorio. I suoi rapporti con CP_2 erano irrilevanti per la genericità delle allegazioni della convenuta
[...] su pretese collaborazioni intrattenute con altre società e sulle scorrettezze compiute. non era un dipendente né si era CP_1 impegnato con vincoli di esclusiva.
1.7 Oltre ad aver dimostrato il proseguimento dell'attività sino alla fine dell'anno 2015, aveva documentato che i pagamenti del CP_1 compenso avvenivano periodicamente, con cadenza mensile, e sempre per l'importo di euro 3.500,00, anche negli anni precedenti all'ultimo.
Non vi erano mai state contestazioni su entità degli importi o causali, consentendo d'ipotizzare un rapporto professionale con remunerazione periodica fissa. Le fatture emesse dal erano state contestate solo CP_1 tardivamente, a seguito di una diffida formale, nell'anno successivo all'emissione.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 rigettata la domanda di pagamento del compenso. Lamenta:
pag. 6/14 2.1 la violazione dell'art. 2230 c.c. e dei principi in materia di conferimento di un incarico professionale perché era emerso documentalmente che nella seconda metà dell'anno 2015 non
CP_1 aveva svolto l'attività compiuta in precedenza. Le fatture non erano state registrate, il loro oggetto era generico ed erano state trasmesse solo nel 2016. Nei primi sette mesi del 2015 aveva inviato sei
CP_1 fatture per l'importo di euro 21.000,00 (e non euro 24.500,00), non svolgendo sempre la stessa attività. Le comunicazioni successive a luglio avevano coinvolto , nella maggior parte dei casi solo “per
CP_1 conoscenza”. L'appellato non aveva più procurato i fornitori di materiali edili. Solo la mail 13.12.2015 risulta inviata da e riguarda i
CP_1 rapporti con con cui aveva intrattenuto contatti CP_2 CP_1 scorretti e incassato somme di denaro non giustificate dal mandato ricevuto dalla società appellante;
2.2 la violazione dell'art. 2225 c.c. perché, in assenza di un accordo recante l'indicazione dei prezzi pattuiti da applicare nonché di un consuntivo lavori firmato da entrambe le parti, con l'indicazione ex post dei lavori effettivamente svolti, il compenso avrebbe dovuto essere determinato dal giudice. Per il lavoro svolto da gennaio a luglio 2015 (7 mesi) aveva ricevuto il pagamento di euro 21.000,00 e non di CP_1 euro 24.500,00 (euro 3.500,00 x 7), perché le parti avevano concordemente stabilito che non era stata eseguita sempre la stessa attività ogni mese. Le parti modulavano il corrispettivo economico in base all'intensità dell'opera prestata. In via esemplificativa, il 15 dicembre 2014 aveva ricevuto euro 15.000,00, così come il 27 CP_1 marzo 2014 euro 2.800,00. Anche a voler valorizzare, come attività lavorativa, l'invio di un messaggio di posta elettronica e la disponibilità
pag. 7/14 a fornire chiarimenti ai committenti per attività precedentemente svolta, non era provata un'attività negli ultimi cinque mesi del 2015, pari a quella svolta nella prima metà dell'anno. Il teste EV aveva ammesso di non aver personalmente mai visto in nessuno dei cantieri il e di riferire circostanze apprese da alcuni colleghi. Il teste CP_1
aveva fatto riferimento alla presenza in un cantiere di , Tes_4 CP_1 spiegabile con il fatto che stava lavorando per un altro CP_1 committente. non era attendibile perché aveva avuto un Tes_7 contenzioso con l'appellante. Le fatture non erano state contestate nel
2015 perché non erano state ricevute. Erano state inviate solo a seguito della diffida di un legale;
2.3 che, a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi, deve essere modificata anche la decisione sulle spese di lite.
3. La parte appellata ha insistito per la conferma della CP_1 sentenza impugnata. Alle argomentazioni dell'appellante ha ribattuto:
➢ che solo nel presente giudizio, per la prima volta, gli erano state contestate delle scorrettezze, mai provate, per aver intrattenuto rapporti di consulenza con la società fornitore della CP_2
Parte società per un cantiere;
➢ che la cessazione del rapporto nel luglio 2015 è smentita dalla corrispondenza depositata. L'appellato ha richiamato, fra l'altro, la mail
30.7.2015 da a un cliente, nella quale è Email_1 CP_1 indicato quale soggetto a cui rivolgere tutte le richieste per le unità immobiliari in corso di costruzione in Conselve (PD), Via Beolo (doc. 7 lett. c att.); la mail 3.9.2015, a un mese di distanza dalla presunta cessazione del rapporto, con cui aveva comunicato a Parte_1 Pt_6
l'esito dei controlli contabili eseguiti dal sulle fatture
[...] CP_1
pag. 8/14 trasmesse e precisato che sarebbe stato il referente per discutere CP_1 dei lavori extra sulla piscina (doc. 7 lett. i att.); la mail 9.9.2015, con cui aveva chiesto a di verificare le fatture trasmesse Parte_1 CP_1 dalla società Due Erre S.a.s. con riferimento al cantiere sito in RO
(doc. 7 lett. m att.); la mail 11.12.2015 inviata dall'indirizzo e riportante, in calce, la firma del Sig. – Email_2 CP_1
Ufficio Tecnico (doc. 7 lett. i bis att.); la corrispondenza relativa a fornitori o alla gestione dei cantieri per il periodo 28.7.2015-23.12.2015
(doc. 6 lett. a-r e 7 lett. a-z att.), proveniente anche dalla stessa Parte società , contenente continui riferimenti a , indicato fra i CP_1 destinatari;
➢ che il teste (direttore dei lavori in alcuni cantieri Testimone_2
aveva riferito: “già dal 2012 e fino alla fine del 2015 più o Parte_1 meno intratteneva questo rapporto con perché gli seguisse i CP_1 cantieri come ho esposto già … aveva anche un'auto aziendale in comodato che gli aveva concesso il sig. per girare i cantieri”. Il CP_3 teste aveva specificato: “erano i tecnici sia in Via degli Artisti che in Via
Naccari e da loro ho saputo che lavorava ancora nei cantieri di CP_1
Parte
fino alla fine del 2015”. Il teste aveva a sua Testimone_4 volta raccontato di essere “stato consultato dalla che già Pt_1 conoscevo e mi è stata chiesta una consulenza per la realizzazione di scale nel complesso di via degli Artisti … Ho avuto contatti con il titolare, il geom. ed era presente il geom a dicembre 2015…”; CP_3 CP_1
➢ che nel periodo gennaio – luglio 2015 gli aveva Parte_1 corrisposto la somma di euro 21.000,00, riferita al saldo delle fatture n.
3/2015, 4/2015, 6/2015, 10/2015, 16/2015 e 18/2015, ciascuna d'importo pari a euro 3.500,00. Per il mese di maggio l'appellato, su espressa richiesta dell'amministratore aveva Controparte_4 Parte_1
pag. 9/14 emesso fattura nei confronti di altra società riconducibile al , CP_3
Emissioni Zero s.r.l., sempre per euro 3.500,00.
4. Il primo motivo di appello sulla durata del rapporto di collaborazione fra nel luglio 2015 è manifestamente infondato. Parte_1
4.1 Per valutare se la corrispondenza depositata e le dichiarazioni testimoniali richiamate dal giudice di primo grado e dalla difesa di parte appellata siano sufficienti per stabilire che il rapporto fra il geom. CP_1
e sia proseguito sino al mese di dicembre 2015, appare
[...] Parte_1 opportuno richiamare le allegazioni difensive della comparsa di costituzione di primo grado del difensore di per delle Parte_1 scorrettezze commesse dal nei rapporti con i fornitori, la società CP_1 aveva deciso d'interrompere la collaborazione nel mese di luglio 2015, dopo aver saldato tutte le competenze. non aveva fornito alcuna CP_1 prova del rapporto contrattuale. Le missive successive a luglio sono
“comunicazioni conclusive di un'attività precedentemente svolta per cui aveva ricevuto un compenso” (v. comparsa di costituzione, pag. 2 e 3).
4.2 Il contenuto della corrispondenza (v. paragrafi 1.3 e 3 della presente motivazione) non è chiaramente compatibile con questa ricostruzione dei fatti perché a) né nel mese di luglio né in quelli successivi l'amministratore di contestò mai a una Parte_1 CP_1 condotta scorretta nei rapporti con i fornitori;
b) la corrispondenza successiva a luglio proviene anche dalla e non è coerente con Parte_1 la successiva contestazione di aver violato il rapporto di fiducia che legava al committente, intrattenendo rapporti economici con terzi CP_1 imprenditori. Se avesse scoperto che era un Parte_1 CP_1
pag. 10/14 collaboratore infedele, non gli avrebbe consentito d'intrattenere rapporti con fornitori e clienti anche nella seconda metà dell'anno.
4.3 Nel motivo di appello, la difesa di cerca, come aveva fatto CP_1 nel giudizio di primo grado, di sminuire il significato attribuibile alla corrispondenza ma evita di confrontarsi con il suo effettivo contenuto
(non si tratta unicamente di corrispondenza trasmessa solo per conoscenza a ) né prende in considerazione le testimonianze CP_1 ricordate dal giudice di primo grado. Il progettista e direttore dei lavori arch. (v. verbale ud. 1° dicembre 2021) ha lavorato in Testimone_2 un cantiere della di Monselice. Non vi è alcun motivo per Parte_1 dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni. Il teste ha espressamente confermato che l'attività di collaborazione del con CP_1
Parte l'amministratore della società era proseguita sino alla fine del mese di dicembre. È vero che EV aveva fatto riferimento a dichiarazioni di terzi per la presenza in cantiere del , specificando che a CP_1 raccontarglielo erano stati i suoi colleghi e l'imprenditore Tes_7
Non risulta, tuttavia, che la difesa dell'appellante, dubitando dell'attendibilità di tali dichiarazioni, abbia chiesto il giudice di esercitare i propri poteri d'ufficio ex art. 257 c.p.c. per escutere i testimoni diretti.
L'architetto ha fatto chiaramente riferimento a Testimone_4 contatti con l'amministratore della e il geom. CP_4 Parte_1
per la realizzazione di scale nel complesso di Via degli Artisti nel CP_1 mese di dicembre 2015. Le dichiarazioni non lasciano dubbi sul fatto che in quel momento lavorasse ancora per la società (v. verbale 15 CP_1 dicembre 2021). Mentre la versione del trova conferma nelle CP_1 prove documentali e in testimonianze attendibili, quella della Parte_1 viene chiaramente smentita.
pag. 11/14 5. Anche il secondo motivo di appello sull'entità del corrispettivo deve essere respinto. Il primo criterio per determinare il corrispettivo previsto dall'art. 2255 c.c. è l'accordo delle parti. Anche in assenza di un contratto scritto, il corrispettivo versato al geom. CP_1 per i primi sette mesi dell'anno consente di presumere che, secondo gli accordi, al venisse riconosciuto un compenso forfettario di euro CP_1
3.500,00:
➢ è una coincidenza che si ripete troppe volte quella dell'importo di euro 3.500,00, fatturato ripetutamente per più mesi sino a luglio 2015.
A fronte dell'obiezione dell'appellante, secondo cui l'importo Parte complessivo fatturato alla società per sette mesi non corrisponde a euro 24.500,00 (euro 3.500,00 X 7), l'appellato ha spiegato le modalità con cui gli era stato pagato il compenso del mese di maggio, ancora una volta di euro 3.500,00. La difesa della società non è stata in grado d'indicare una sola fattura dell'anno 2015 recante un importo diverso da euro 3.500,00;
➢ qualora nel 2015 non fosse stato concordato un compenso forfettario mensile, le parti avrebbero individuato una modalità di rendicontazione e individuato i parametri attraverso cui calcolare il compenso per le singole prestazioni. Pur sostenendo che gli accordi prevedevano un compenso variabile, non ha specificato come Parte_1 avvenisse la rendicontazione e con quali parametri venisse calcolato il compenso. Posto che in presenza di un compenso variabile nell'ambito di un rapporto continuativo, le parti necessariamente avrebbero dovuto concordare come calcolare il compenso, l'argomento difensivo della Parte società si rivela privo di credibilità. L'amministratore della società avrebbe ripetutamente pagato l'importo mensile di euro 3.500,00, senza ricevere una rendicontazione e controllare come lo stesso fosse stato calcolato.
pag. 12/14 6. Il terzo motivo di appello sulle spese processuali non è autonomo dai precedenti perché la richiesta di una diversa decisione sui compensi è motivata rinviando alle precedenti argomentazioni.
7. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile Parte_1 nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile
(euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Padova 5 dicembre 2023, n. 2450/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata , delle spese del presente grado di CP_1
pag. 13/14 giudizio, liquidate nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6 febbraio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 877/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avvocato Parte_1 P.IVA_1 domiciliatario MASSIMILIANO CESARATO, con studio in CORSO STATI
UNITI n. 18/B, 35127, PADOVA
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. , assistito e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario ENRICO SINIGAGLIA, con studio in VIA F.
RISMONDO n. 2/E, 35131, PADOVA
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova
5.12.2023, n. 2450
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: in via preliminare: - nelle more del giudizio, in accoglimento dell'istanza inibitoria formulata ex art. 283 c.p.c., disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la ritenuta fondatezza dei gravi motivi indicati nella parte narrativa del presente atto, anche mediante versamento di una cauzione;
nel merito, in via principale:- ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nei seguenti termini: respingere la domanda creditoria del sig. e conseguentemente dichiarare che nulla CP_1
è dovuto da al sig. per i fatti di cui è causa;
nel Pt_1 CP_1 merito, in via subordinata: - nella non creduta ipotesi si ritenga la domanda fondata, per le ragioni tutte di cui alla narrativa, ridursi nel quantum la richiesta economica del sig. , nei limiti della CP_1 prova che dovesse risultare in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente patrocinio o, in subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente gravame, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via preliminare- rigettarsi l'istanza inibitoria formulata ex art. 283 c.p.c. dall'attrice appellante e per l'effetto confermarsi l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, per tutte le ragioni esposte in atti. Nel merito in via principale - accertarsi come esposto in fatto il rapporto contrattuale intercorso tra il sig. e la società con sede legale in RO CP_1 Parte_1
(PD), Via Vittorio Veneto n. 12/L, P.I. , in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannarsi quest'ultima al pagamento in favore del sig. , nato a [...] CP_1
(VE), il 12.11.1971, C.F. nel domicilio eletto, della C.F._2 somma di € 17.500,00, a titolo di saldo delle fatture n. 21/2015 del
24.08.2015, n. 28/2015 del 28.09.2015, n. 31/2015 del 26.10.2015, n.
34/2015 del 26.11.2015 e n. 35/2015 del 31.12.2015 e dunque per le ragioni esposte in atti, oltre ad interessi moratori dalla scadenza delle pag. 2/14 singole fatture fino al saldo effettivo. In ogni caso - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza del Tribunale di Padova 5.12.2023 n. 2450,
[...]
è stata condannata al pagamento del compenso professionale del Pt_1 geom. per attività di consulenza, consistente nella CP_1 supervisione di cantieri edili nel periodo agosto – dicembre 2015. Sul presupposto che le parti avessero concordato un compenso mensile forfettario, è stata liquidata la somma di euro 17.500,00 (euro 3.500,00
X 5 mesi).
1.1 Non era contestato che fra le parti fosse stato instaurato un
“rapporto di collaborazione” ma che il rapporto fosse proseguito anche dopo il mese di luglio 2015 e l'esistenza di un accordo per un compenso forfettario. aveva allegato che doveva supervisionare alcuni CP_1 cantieri, controllare lo stato di avanzamento lavori, curare i rapporti con i fornitori e con le agenzie immobiliari, per un compenso mensile di euro
3.500,00. L'attività era stata svolta sino al mese di dicembre 2015, quando il rapporto era stato interrotto per decisione della committente, che però non gli aveva pagato i compensi dell'ultimo periodo compreso fra agosto e dicembre. Per il rapporto di collaborazione si era Parte_1 invece concluso nel luglio 2015, per delle scorrettezze del nei CP_1 rapporti con i fornitori. Nel periodo successivo i compiti già svolti dal erano stati assegnati a personale interno della società. CP_1
pag. 3/14 1.2 Per il Tribunale le prove per testi e documentali avevano confermato che l'attività del era consistita sostanzialmente nella CP_1 supervisione dei cantieri, nella ricerca e raccolta dei preventivi per i lavori e delle offerte per l'acquisto delle unità immobiliari (doc.
3-7 att.). L'attività era stata svolta nei cantieri di Via degli Artisti e Via
Naccari a Padova, dell'Università di Padova in via Paolotti e a RO, del Tribunale Padova, dell'Aeroporto Treviso, e di Conselve e Monselice.
Le proposte, richieste e segnalazioni venivano sempre trasmesse al legale rappresentante della società o a un responsabile interno. Erano documentati pagamenti a cadenza mensile di pari importo in relazione a
”prestazioni professionali presso i vostri cantieri di Padova in Via degli
Artisti e presso l'Università degli Studi di Padova sede Paolotti, Ospedale di Conselve (PD) via Petrarca Monselice” mentre a giugno e luglio 2015 le prestazioni si erano estese anche a “vari cantieri di varie tipologie”
(doc. 3 att.), analogamente a quanto risulta per il mese di agosto 2015, mentre le fatture dei mesi successivi riportano il riferimento ai cantieri di “Beolo, Università Agraria, RCS Padova e vari cantieri di varie tipologie”.
1.3 La corrispondenza (doc.
3-7 att.) documentava che il rapporto fosse proseguito sino alla fine dell'anno 2015, risultando richieste e gestione preventivi per i cantieri di RO, Monselice e Padova Via degli Artisti a settembre 2015, per i cantieri di Via Beolo a Conselve, Via
Belzoni a Padova e di nel mese di ottobre 2015; Parte_2 raccolta di offerte e verifiche dello stato di avanzamento lavori nel cantiere di Via degli Artisti a Padova e interventi su scale e preventivi per il cantiere di RO a novembre 2015. Il 30 luglio 2015 la società aveva trasmesso una brochure a un cliente per le unità abitative di Via
Beolo di Monselice, invitandolo a rivolgersi al per ogni CP_1
pag. 4/14 informazione. Nel mese di novembre l'ufficio amministrativo aveva chiesto a l'assenso per alcune offerte pervenute da fornitori e CP_1 risale al mese di dicembre 2015 corrispondenza relativa alla raccolta e valutazione di preventivi per i cantieri di Via Beolo a Conselve, di
RO e di Via degli Artisti a Padova. Sussiste corrispondenza sino al
23 dicembre con il responsabile impianti , che inoltra Testimone_1 preventivi “per competenza delle parti edili”. Nei mesi di novembre e dicembre fornitori e professionisti operanti nei cantieri (mittenti
, , EV e ) si rivolgono al Parte_3 Parte_4 Pt_5 CP_1 come soggetto di riferimento, indicando quali destinatari per conoscenza della corrispondenza anche la società e i suoi responsabili.
Dette circostanze erano state confermate anche dai testi Tes_2
, , , ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_6
e con specifico riferimento alle opere edili.
[...] Tes_7
1.4 Le prove richieste dalla società non avevano smentito la prosecuzione del rapporto. L'impiegato aveva riferito de Testimone_8 relato su prassi apprese al suo ingresso nell'impresa. Aveva menzionato cantieri rispetto ai quali maestranze e acquirenti avevano con precisione fatto riferimento, quanto al loro interlocutore, al . Il responsabile CP_1 tecnico aveva menzionato circostanze apprese Testimone_1 sempre de relato e fornito una versione poco coerente con i documenti e contrastante con le concordi dichiarazioni di altri testi, che avevano avuto rapporti con in molteplici vesti (fornitore, direttore lavori, CP_1 professionista, subappaltatore o operaio di cantiere). Diversamente da quanto affermato da , il teste aveva riferito Tes_1 Testimone_4 sulla presenza dell'attore nel cantiere di Padova Via degli Artisti a dicembre 2015, nel cantiere di Via Paolotti e EV nei cantieri Tes_7 dell'aeroporto di Treviso, di Conselve e di Padova Via Petrarca.
pag. 5/14 1.5 La prosecuzione dell'attività sino a dicembre non costituiva un mero completamento dell'attività dei mesi precedenti perché, in via esemplificativa, il teste aveva fatto riferimento anche a un Tes_4 nuovo incarico. Non si trattava di duplicazione della stessa attività per certi cantieri. I cantieri erano ancora aperti nel 2015. Dalle deposizioni e dalla corrispondenza emerge il proseguimento dei lavori e la promozione di vendite immobiliari e l'assistenza pre e post-vendita nei confronti degli acquirenti.
1.6 La mancata comparizione all'interrogatorio del , giustificata CP_1 tardivamente, era priva di valore probatorio. I suoi rapporti con CP_2 erano irrilevanti per la genericità delle allegazioni della convenuta
[...] su pretese collaborazioni intrattenute con altre società e sulle scorrettezze compiute. non era un dipendente né si era CP_1 impegnato con vincoli di esclusiva.
1.7 Oltre ad aver dimostrato il proseguimento dell'attività sino alla fine dell'anno 2015, aveva documentato che i pagamenti del CP_1 compenso avvenivano periodicamente, con cadenza mensile, e sempre per l'importo di euro 3.500,00, anche negli anni precedenti all'ultimo.
Non vi erano mai state contestazioni su entità degli importi o causali, consentendo d'ipotizzare un rapporto professionale con remunerazione periodica fissa. Le fatture emesse dal erano state contestate solo CP_1 tardivamente, a seguito di una diffida formale, nell'anno successivo all'emissione.
2. L'appellante chiede che, in riforma della sentenza, sia Parte_1 rigettata la domanda di pagamento del compenso. Lamenta:
pag. 6/14 2.1 la violazione dell'art. 2230 c.c. e dei principi in materia di conferimento di un incarico professionale perché era emerso documentalmente che nella seconda metà dell'anno 2015 non
CP_1 aveva svolto l'attività compiuta in precedenza. Le fatture non erano state registrate, il loro oggetto era generico ed erano state trasmesse solo nel 2016. Nei primi sette mesi del 2015 aveva inviato sei
CP_1 fatture per l'importo di euro 21.000,00 (e non euro 24.500,00), non svolgendo sempre la stessa attività. Le comunicazioni successive a luglio avevano coinvolto , nella maggior parte dei casi solo “per
CP_1 conoscenza”. L'appellato non aveva più procurato i fornitori di materiali edili. Solo la mail 13.12.2015 risulta inviata da e riguarda i
CP_1 rapporti con con cui aveva intrattenuto contatti CP_2 CP_1 scorretti e incassato somme di denaro non giustificate dal mandato ricevuto dalla società appellante;
2.2 la violazione dell'art. 2225 c.c. perché, in assenza di un accordo recante l'indicazione dei prezzi pattuiti da applicare nonché di un consuntivo lavori firmato da entrambe le parti, con l'indicazione ex post dei lavori effettivamente svolti, il compenso avrebbe dovuto essere determinato dal giudice. Per il lavoro svolto da gennaio a luglio 2015 (7 mesi) aveva ricevuto il pagamento di euro 21.000,00 e non di CP_1 euro 24.500,00 (euro 3.500,00 x 7), perché le parti avevano concordemente stabilito che non era stata eseguita sempre la stessa attività ogni mese. Le parti modulavano il corrispettivo economico in base all'intensità dell'opera prestata. In via esemplificativa, il 15 dicembre 2014 aveva ricevuto euro 15.000,00, così come il 27 CP_1 marzo 2014 euro 2.800,00. Anche a voler valorizzare, come attività lavorativa, l'invio di un messaggio di posta elettronica e la disponibilità
pag. 7/14 a fornire chiarimenti ai committenti per attività precedentemente svolta, non era provata un'attività negli ultimi cinque mesi del 2015, pari a quella svolta nella prima metà dell'anno. Il teste EV aveva ammesso di non aver personalmente mai visto in nessuno dei cantieri il e di riferire circostanze apprese da alcuni colleghi. Il teste CP_1
aveva fatto riferimento alla presenza in un cantiere di , Tes_4 CP_1 spiegabile con il fatto che stava lavorando per un altro CP_1 committente. non era attendibile perché aveva avuto un Tes_7 contenzioso con l'appellante. Le fatture non erano state contestate nel
2015 perché non erano state ricevute. Erano state inviate solo a seguito della diffida di un legale;
2.3 che, a seguito dell'accoglimento dei precedenti motivi, deve essere modificata anche la decisione sulle spese di lite.
3. La parte appellata ha insistito per la conferma della CP_1 sentenza impugnata. Alle argomentazioni dell'appellante ha ribattuto:
➢ che solo nel presente giudizio, per la prima volta, gli erano state contestate delle scorrettezze, mai provate, per aver intrattenuto rapporti di consulenza con la società fornitore della CP_2
Parte società per un cantiere;
➢ che la cessazione del rapporto nel luglio 2015 è smentita dalla corrispondenza depositata. L'appellato ha richiamato, fra l'altro, la mail
30.7.2015 da a un cliente, nella quale è Email_1 CP_1 indicato quale soggetto a cui rivolgere tutte le richieste per le unità immobiliari in corso di costruzione in Conselve (PD), Via Beolo (doc. 7 lett. c att.); la mail 3.9.2015, a un mese di distanza dalla presunta cessazione del rapporto, con cui aveva comunicato a Parte_1 Pt_6
l'esito dei controlli contabili eseguiti dal sulle fatture
[...] CP_1
pag. 8/14 trasmesse e precisato che sarebbe stato il referente per discutere CP_1 dei lavori extra sulla piscina (doc. 7 lett. i att.); la mail 9.9.2015, con cui aveva chiesto a di verificare le fatture trasmesse Parte_1 CP_1 dalla società Due Erre S.a.s. con riferimento al cantiere sito in RO
(doc. 7 lett. m att.); la mail 11.12.2015 inviata dall'indirizzo e riportante, in calce, la firma del Sig. – Email_2 CP_1
Ufficio Tecnico (doc. 7 lett. i bis att.); la corrispondenza relativa a fornitori o alla gestione dei cantieri per il periodo 28.7.2015-23.12.2015
(doc. 6 lett. a-r e 7 lett. a-z att.), proveniente anche dalla stessa Parte società , contenente continui riferimenti a , indicato fra i CP_1 destinatari;
➢ che il teste (direttore dei lavori in alcuni cantieri Testimone_2
aveva riferito: “già dal 2012 e fino alla fine del 2015 più o Parte_1 meno intratteneva questo rapporto con perché gli seguisse i CP_1 cantieri come ho esposto già … aveva anche un'auto aziendale in comodato che gli aveva concesso il sig. per girare i cantieri”. Il CP_3 teste aveva specificato: “erano i tecnici sia in Via degli Artisti che in Via
Naccari e da loro ho saputo che lavorava ancora nei cantieri di CP_1
Parte
fino alla fine del 2015”. Il teste aveva a sua Testimone_4 volta raccontato di essere “stato consultato dalla che già Pt_1 conoscevo e mi è stata chiesta una consulenza per la realizzazione di scale nel complesso di via degli Artisti … Ho avuto contatti con il titolare, il geom. ed era presente il geom a dicembre 2015…”; CP_3 CP_1
➢ che nel periodo gennaio – luglio 2015 gli aveva Parte_1 corrisposto la somma di euro 21.000,00, riferita al saldo delle fatture n.
3/2015, 4/2015, 6/2015, 10/2015, 16/2015 e 18/2015, ciascuna d'importo pari a euro 3.500,00. Per il mese di maggio l'appellato, su espressa richiesta dell'amministratore aveva Controparte_4 Parte_1
pag. 9/14 emesso fattura nei confronti di altra società riconducibile al , CP_3
Emissioni Zero s.r.l., sempre per euro 3.500,00.
4. Il primo motivo di appello sulla durata del rapporto di collaborazione fra nel luglio 2015 è manifestamente infondato. Parte_1
4.1 Per valutare se la corrispondenza depositata e le dichiarazioni testimoniali richiamate dal giudice di primo grado e dalla difesa di parte appellata siano sufficienti per stabilire che il rapporto fra il geom. CP_1
e sia proseguito sino al mese di dicembre 2015, appare
[...] Parte_1 opportuno richiamare le allegazioni difensive della comparsa di costituzione di primo grado del difensore di per delle Parte_1 scorrettezze commesse dal nei rapporti con i fornitori, la società CP_1 aveva deciso d'interrompere la collaborazione nel mese di luglio 2015, dopo aver saldato tutte le competenze. non aveva fornito alcuna CP_1 prova del rapporto contrattuale. Le missive successive a luglio sono
“comunicazioni conclusive di un'attività precedentemente svolta per cui aveva ricevuto un compenso” (v. comparsa di costituzione, pag. 2 e 3).
4.2 Il contenuto della corrispondenza (v. paragrafi 1.3 e 3 della presente motivazione) non è chiaramente compatibile con questa ricostruzione dei fatti perché a) né nel mese di luglio né in quelli successivi l'amministratore di contestò mai a una Parte_1 CP_1 condotta scorretta nei rapporti con i fornitori;
b) la corrispondenza successiva a luglio proviene anche dalla e non è coerente con Parte_1 la successiva contestazione di aver violato il rapporto di fiducia che legava al committente, intrattenendo rapporti economici con terzi CP_1 imprenditori. Se avesse scoperto che era un Parte_1 CP_1
pag. 10/14 collaboratore infedele, non gli avrebbe consentito d'intrattenere rapporti con fornitori e clienti anche nella seconda metà dell'anno.
4.3 Nel motivo di appello, la difesa di cerca, come aveva fatto CP_1 nel giudizio di primo grado, di sminuire il significato attribuibile alla corrispondenza ma evita di confrontarsi con il suo effettivo contenuto
(non si tratta unicamente di corrispondenza trasmessa solo per conoscenza a ) né prende in considerazione le testimonianze CP_1 ricordate dal giudice di primo grado. Il progettista e direttore dei lavori arch. (v. verbale ud. 1° dicembre 2021) ha lavorato in Testimone_2 un cantiere della di Monselice. Non vi è alcun motivo per Parte_1 dubitare dell'attendibilità delle sue dichiarazioni. Il teste ha espressamente confermato che l'attività di collaborazione del con CP_1
Parte l'amministratore della società era proseguita sino alla fine del mese di dicembre. È vero che EV aveva fatto riferimento a dichiarazioni di terzi per la presenza in cantiere del , specificando che a CP_1 raccontarglielo erano stati i suoi colleghi e l'imprenditore Tes_7
Non risulta, tuttavia, che la difesa dell'appellante, dubitando dell'attendibilità di tali dichiarazioni, abbia chiesto il giudice di esercitare i propri poteri d'ufficio ex art. 257 c.p.c. per escutere i testimoni diretti.
L'architetto ha fatto chiaramente riferimento a Testimone_4 contatti con l'amministratore della e il geom. CP_4 Parte_1
per la realizzazione di scale nel complesso di Via degli Artisti nel CP_1 mese di dicembre 2015. Le dichiarazioni non lasciano dubbi sul fatto che in quel momento lavorasse ancora per la società (v. verbale 15 CP_1 dicembre 2021). Mentre la versione del trova conferma nelle CP_1 prove documentali e in testimonianze attendibili, quella della Parte_1 viene chiaramente smentita.
pag. 11/14 5. Anche il secondo motivo di appello sull'entità del corrispettivo deve essere respinto. Il primo criterio per determinare il corrispettivo previsto dall'art. 2255 c.c. è l'accordo delle parti. Anche in assenza di un contratto scritto, il corrispettivo versato al geom. CP_1 per i primi sette mesi dell'anno consente di presumere che, secondo gli accordi, al venisse riconosciuto un compenso forfettario di euro CP_1
3.500,00:
➢ è una coincidenza che si ripete troppe volte quella dell'importo di euro 3.500,00, fatturato ripetutamente per più mesi sino a luglio 2015.
A fronte dell'obiezione dell'appellante, secondo cui l'importo Parte complessivo fatturato alla società per sette mesi non corrisponde a euro 24.500,00 (euro 3.500,00 X 7), l'appellato ha spiegato le modalità con cui gli era stato pagato il compenso del mese di maggio, ancora una volta di euro 3.500,00. La difesa della società non è stata in grado d'indicare una sola fattura dell'anno 2015 recante un importo diverso da euro 3.500,00;
➢ qualora nel 2015 non fosse stato concordato un compenso forfettario mensile, le parti avrebbero individuato una modalità di rendicontazione e individuato i parametri attraverso cui calcolare il compenso per le singole prestazioni. Pur sostenendo che gli accordi prevedevano un compenso variabile, non ha specificato come Parte_1 avvenisse la rendicontazione e con quali parametri venisse calcolato il compenso. Posto che in presenza di un compenso variabile nell'ambito di un rapporto continuativo, le parti necessariamente avrebbero dovuto concordare come calcolare il compenso, l'argomento difensivo della Parte società si rivela privo di credibilità. L'amministratore della società avrebbe ripetutamente pagato l'importo mensile di euro 3.500,00, senza ricevere una rendicontazione e controllare come lo stesso fosse stato calcolato.
pag. 12/14 6. Il terzo motivo di appello sulle spese processuali non è autonomo dai precedenti perché la richiesta di una diversa decisione sui compensi è motivata rinviando alle precedenti argomentazioni.
7. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile Parte_1 nella somma di euro 3.966,00 nel rispetto dei parametri medi (euro
1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile
(euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
8. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
9. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Padova 5 dicembre 2023, n. 2450/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore Parte_1 della parte appellata , delle spese del presente grado di CP_1
pag. 13/14 giudizio, liquidate nella somma di euro 3.777,00 per compensi, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a.;
3) è obbligata a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 6 febbraio 2025
il Consigliere estensore la Presidente dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 14/14