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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10590/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott. Niccolò Calvani Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10590/2021 R.G. promossa da
(p. i.v.a. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara La Tella (C.F.
, PEC , Benedetta C.F._1 Email_1
HE (C.F. PEC C.F._2
e AI PA (C.F Email_2
; PEC e domiciliata presso lo C.F._3 Email_3 studio di quest'ultima in Firenze, Via Venti Settembre n. 40
ATTRICE contro
(p. i.v.a e c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Soresina (c.f.
; p.e.c. e PI AZ C.F._4 Email_4 N. 10590/2021 R.G. 2 / 17
(c.f. ; p.e.c. ed C.F._5 Email_5 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via Palestro n. 3
(c.f. ), in persona del socio Parte_2 P.IVA_3 accomandatario e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Osti (p.e.c.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_6
Firenze, Via Lamarmora n. 26
(c.f. quale titolare della omonima ditta CP_2 CodiceFiscale_6 individuale (p. i.v.a. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Calosi (c.f. P.IVA_4
; p.e.c. e AT CH (c.f. CodiceFiscale_7 Email_7
; p.e.c. ed elettivamente CodiceFiscale_8 Email_8 domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Masaccio n. 32
CONVENUTI
CONCLUSIONI ha concluso come da memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 1, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
Nel merito
- Dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e l'impresa Controparte_3
, in persona del titolare firmatario, responsabili e quindi condannarli per violazione, ex art. CP_2
156 l.d.a. dei diritti di sfruttamento economico dell'attrice sui gioielli di cui è causa ai sensi dell'art. 2, n.
4 l.d.a. o, in subordine, ai sensi dell'art 2, n.10 l.d.a., quanto a Controparte_3 limitatamente alla produzione e successiva commercializzazione del prodotto copia dell'anello
[...]
“LE CA di , quanto all'impresa limitatamente alla produzione e Parte_1 CP_2 commercializzazione dei monili copia dei gioielli “LE RI AS” e “orecchini a lobo RI” di quanto alla in merito alla commercializzazione di tutti i gioielli oggetto Parte_1 Controparte_1 di lite;
N. 10590/2021 R.G. 3 / 17
- Dichiarare responsabili e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, e l'impresa in persona del titolare firmatario pro tempore per concorrenza CP_2 sleale ex art. 2598 c.c. ai danni dell'attrice, per tutti gli profili di cui al presente atto di citazione e dunque, quanto a per effetto della produzione e successiva Controparte_3 commercializzazione del prodotto copia dell'anello “LE CA di , quanto all'impresa Parte_1
per effetto della produzione e commercializzazione dei monili copia dei gioielli “LE CP_2
RI AS” e “orecchini a lobo RI” di quanto alla in merito alla Parte_1 Controparte_1 commercializzazione di tutti i gioielli oggetto di lite;
- Inibire, ai sensi dell'art. 2599 c.c. e 163 l.d.a. a in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e l'impresa in persona del titolare firmatario pro tempore CP_2
l'ulteriore prosecuzione e/o ripetizione degli illeciti di violazione dei diritti d'autore e di sfruttamento Contr economico delle opere di ome descritti in atti e gli illeciti di concorrenza sleale ivi incluse, a titolo esemplificativo, la produzione, commercializzazione, distribuzione, esportazione, pubblicizzazione dei Contr gioielli oggetto di lite, nonché di qualsiasi altro prodotto su cui anti diritti d'autore;
- Ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa Controparte_3
, in persona del titolare firmatario pro tempore, ai sensi degli articoli 2599 c.c. e 158 l.d.a. CP_2 il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati e/o immessi sul mercato in violazione dei diritti d'autore e Contr di sfruttamento economico di come identificati in atti nonché di tutto il materiale pubblicitario volto
a promuovere detti prodotti, ciascuno limitatamente ai gioielli di cui ciascuna controparte ha disponibilità
a qualsivoglia titolo;
- Ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa Controparte_3 in persona del titolare firmatario pro-tempore ai sensi degli articoli 2599 c.c. e 158 l.d.a CP_2 Contr la distruzione integrale, a spese delle convenute e sotto la supervisione di dei prodotti costituenti gli illeciti di cui in narrativa, nonché di tutte le brochure, depliant, materiale pubblicitario di qualsivoglia natura, anche digitale o esposto su siti internet, volto a promuovere detti prodotti, nonché dei mezzi e degli strumenti specifici per la produzione degli stessi (disegni schede prodotto calchi stampi). N. 10590/2021 R.G. 4 / 17
- Fissare una penale a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 dell'impresa in persona del titolare firmatario pro tempore non inferiore a 5.000,00 € per CP_2 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti pronunciati con l'emananda sentenza;
- Fissare una penale a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 dell'impresa in persona del titolare firmatario pro-tempore non inferiore a 5.000,00 € per CP_2 ogni violazione o inosservanza dell'emanando sentenza successivamente constatata,
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa Controparte_3 in persona del titolare firmatario pro tempore in solido al risarcimento di tutti i danni CP_2
Contr patiti e patiendi da ome conseguenza delle violazioni dei diritti d'autore di sfruttamento economico Contr delle opere di i sensi della legge sul diritto d'autore, nonché in ragione degli atti di concorrenza sleale da questi perpetrati a danno dell'attrice, nella somma da liquidarsi secondo le risultanze di causa;
- Disporre la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza a cura di parte attrice e a spese di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa in persona
[...] CP_2 del titolare firmatario pro tempore in solido su un quotidiano a tiratura nazionale e due riviste di settore a caratteri almeno doppi del normale, nonché sul sito internet www.associazionepontevecchio.it e sulle pagine social riferibili a detta associazione;
In via istruttoria
- ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e all'impresa Controparte_3 CP_2
in persona del titolare firmatario pro tempore di esibire le scritture contabili e commerciali relative
[...] alla produzione e vendita dei prodotti riproducenti i gioielli di causa (ex art. 210 c.p.c.), tra cui, a titolo di esempio, il libro giornale, i libri inventario, i registri delle fatture di acquisto, i registri delle fatture di vendita, i registri Iva, i registri di carico e scarico di magazzino, i listini prezzo recanti codice articolo, i cataloghi recanti codice articolo , le bolle doganali, le schede prodotto ed ogni altro documento che consenta di individuare l'entità delle condotte illecite poste in essere in persona del legale Controparte_1 N. 10590/2021 R.G. 5 / 17
rappresentante pro tempore, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, e in persona del titolare firmatario pro tempore;
CP_2
- ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e all'impresa Controparte_3 CP_2 in persona del titolare firmatario pro tempore di fornire tutti gli elementi utili per l'identificazione
[...] dei soggetti implicati nella produzione, promozione e distribuzione dei prodotti in violazione, come previsto dagli artt. 156 bis e 156 ter l.d.a.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del
15% oltre IVA e CPA come per legge.”
a concluso come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: in via istruttoria:
➢ rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
nel merito:
- in primo luogo:
➢ rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata e alternativa:
➢ rigettare la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dall'impresa individuale CP_2
perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso:
➢ condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio;
➢ condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma,
c.p.c.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione anche istruttoria”
ha concluso come da memoria ex art. 183, Parte_2 comma 6, n. 1, c.p.c., richiamando le istanze istruttorie formulate nelle altre memorie: N. 10590/2021 R.G. 6 / 17
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze sez. imprese, disattesa e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
In merito alla domanda principale di CP_5
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per tutti i motivi esposti Parte_1 in comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare tutte le domande formulate da comprese quelle di natura Parte_1 istruttoria, inibitoria e sanzionatoria, nei confronti della società comparente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
In merito alla domanda trasversale di CP_2 in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire di in relazione alla domanda CP_2 trasversale di garanzia formulata contro la Controparte_6
Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda trasversale formulata da contro la CP_2 [...] in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_6
Con vittoria di spese ed onorari delle difese e degli atti processuali connessi a tale domanda trasversale”.
ha concluso come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., CP_2 richiamando le istanze istruttorie formulate nelle altre memorie:
“in via pregiudiziale:
A) dichiarare inammissibile l'azione per assoluta carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice Contr
nel merito:
B) dichiarare che parte attrice non è titolare del diritto azionato e comunque riget-tare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate nell'an e nel quantum;
in ipotesi denegata:
C) dichiarare che il convenuto non è in alcun modo coinvolto nelle conte-stazioni relative agli CP_2 oggetti della collezione RI e quindi all'anello “LE RI classica” e agli “orecchini a lobo
RI” e quindi assolverlo da ogni rela-tiva domanda che l'attrice svolge al riguardo, indistintamente, a carico di tutti i convenuti;
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D) dichiarare che non sussiste responsabilità solidale tra i convenuti e in relazione CP_2 CP_1 all'anello “LE CA”, accertando la singola responsa-bilità individuale del convenuto per CP_2 la realizzazione della sola montatura in oro, ove mai fosse ravvisabile;
E) ridurre la misura dei risarcimenti richiesti, sia per la tutela autoriale sia per la concorrenza sleale, a quanto controparte riuscirà
a dimostrare in corso di causa;
sempre in subordine, anche in via riconvenzionale e/o trasversale:
F) nell'ipotesi denegata in cui venisse accertata la fondatezza in tutto o in parte delle domande svolte da parte attrice (anche singolarmente prese) e venisse rav-visata una responsabilità del convenuto CP_2
concorrente con quella dell'altro convenuto o addirittura di
[...] Controparte_1 entrambi gli altri con-venuti, accertare e dichiarare la responsabilità alternativa e/o concorrente e le rispettive quote di responsabilità degli stessi e, per l'effetto:
a) accertare l'effettivo contributo causale fornito da e dalla (se non CP_2 Controparte_1 anche dalla in relazione alla collezione RI) alla produzione dell'eventuale Controparte_3 danno e la gravità delle rispettive condotte e colpe, previa distinzione della responsabilità di cia-scuno e previa quantificazione della quota di imputazione del danno, anche in funzione della pregnanza dell'elemento soggettivo e in ragione dei diversi ruoli e funzioni ricoperti nel processo formativo dell'evento;
b) per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui fosse disposta una condanna in solido a favore della società attrice, condannare la (ovvero, se del caso, entrambi gli altri convenuti in solido tra loro Controparte_1
o nuovamente in proporzione alla eventuale graduazione delle rispettive responsabilità) a manlevare e tenere indenne il signor a titolo di regresso per quanto egli fosse costretto a versare alla società CP_2 attrice in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità per capitale, interessi, rivalutazione moneta-ria e spese (comprese le spese legali ed eventualmente tecniche di CTU e CTP, anche in caso di loro compensazione, anche parziale) e con sua/loro condanna al pagamento diretto in favore degli eventuali beneficiari.
G) Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge.”
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi Parte_1
Contr
premesso di essere una società costituita nel 1966 oggi confluita all'interno del gruppo , ha illustrato la storia della maison e la notorietà che caratterizza i CP_7 N. 10590/2021 R.G. 8 / 17
pezzi di alta gioielleria che produce ed ha citato in giudizio i convenuti al fine di veder tutelato il proprio diritto d'autore rispetto a tre monili: l'anello , Parte_3 gli orecchini a lobo e l'anello LE CA. Parte_3
In particolare, l'attrice ha lamentato che tali esemplari sarebbero stati pedissequamente copiati e commercializzati dalla acquistando tali prodotti presso la sede Controparte_1
Contr della convenuta in Ponte Vecchio, la si sarebbe anche poi avveduta, attraverso il
“punzone”, ossia il codice identificativo del produttore dei monili, che l'anello LE
RI AS” e gli orecchini a lobo della stessa linea sarebbero stati prodotti dalla
[...]
mentre l'autore dell'anello LE Controparte_3 scacchi sarebbe l'impresa individuale onde la loro citazione in giudizio. CP_2
1. La legittimazione attiva dell'attrice processuale e sostanziale
L'attrice ha affermato di essere titolare dei diritti d'autore sui descritti gioielli sulla base Contr dell'accordo privato del 25 maggio 2013, con cui ha ceduto a Controparte_8 senza limitazioni o vincoli, tutti i diritti relativi all'ideazione, al disegno e alla creazione dei prodotti iconici della maison, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, compresi i diritti di sfruttamento economico (doc. 34 fasc. att.).
Tuttavia, i convenuti e hanno preliminarmente eccepito il difetto di CP_3 CP_2 legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto:
- tale scrittura sarebbe priva sia della sottoscrizione di che di Controparte_8 data certa,
- ad ogni modo, non sarebbero stati prodotti elementi per identificare CP_8 come effettivo autore dei monili, essendo emerso, piuttosto, dai
[...] documenti di controparte (doc. 8) che l'autore sarebbe stato Persona_1 padre di CP_8
- non sarebbe stata quindi provata la continuità del possesso dei suddetti diritti. Contr ha allora tempestivamente depositato il medesimo accordo munito della sottoscrizione di entrambe le parti.
L'attrice ha altresì fondato la titolarità dei beni dei gioielli di cui chiede tutela su quanto disposto dall'art. 167 l.d.a., in base al quale i diritti di utilizzazione economica possono N. 10590/2021 R.G. 9 / 17
essere fatti valere giudizialmente anche da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti Contr stessi: ha quindi sostenuto di aver, sin dalla loro creazione, esercitato un potere di fatto sui beni oggetto del presente giudizio, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in maniera continuativa, non interrotta, pacifica, pubblica, non equivoca e con Contr l'animo di tenere la cosa come propria. Ad ulteriore sostegno di tale tesi, a prodotto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3204/2021, ove è espressamente riconosciuta tale paternità.
Ora, stante l'inutilizzabilità della suddetta sentenza, in quanto prodotta dall'attrice oltre le preclusioni istruttorie pur essendo disponibile da prima della scadenza dei termini delle memorie, posto che il diritto di agire sussiste ogni qualvolta si riscontri la coincidenza tra il soggetto agente e colui che si afferma essere titolare dei diritti vantati e rilevato che è incontestato che i monili di cui si chiede la tutela siano di a prescindere dal Parte_1 fatto che siano stati ideati da o da non essendo oggetto del giudizio Per_1 CP_8
l'attribuzione della paternità autorale ma il diritto di sfruttamento economico, si deve rilevare il ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi del possesso richiesto dal citato art. 167 l.d.a. Contr Sotto il primo profilo, sin dalla propria costituzione nel 1966, ha ininterrottamente promosso e diffuso i gioielli della famiglia mediante accordi pubblicitari con le Parte_1 principali riviste italiane ed estere, nonché attraverso l'esposizione nelle boutique dislocate a livello internazionale ed il canale di vendita online. Quanto al profilo soggettivo, la costante attività di sfruttamento economico delle opere, unitamente all'odierna iniziativa giudiziale, denota inequivocabilmente l'intenzione di esercitare tali diritti come propri, soddisfacendo così il requisito dell'animus possidendi.
Va tuttavia rammentato che l'art. 167 l.d.a. ha natura eminentemente processuale, in quanto si limita ad attribuire la legittimazione attiva a coloro che risultino in possesso legittimo dei diritti d'autore, senza incidere sulla titolarità sostanziale degli stessi. Ne deriva che l'accertamento positivo in ordine alla sussistenza della legittimazione ad agire non comporta, di per sé, una valutazione sulla fondatezza della domanda nel merito, posto che la legittimazione attiene unicamente alla possibilità di far valere in giudizio un diritto e non già alla certezza della sua effettiva titolarità. N. 10590/2021 R.G. 10 / 17
Ciò posto ed accertata, quindi, la legittimazione processuale dell'attrice, si deve altresì riconoscere la sua legittimazione sotto il profilo sostanziale, desumibile dalla già indicata circostanza che i monili oggetto del presente giudizio hanno, sin dalla loro creazione, fatto parte dei cataloghi della , senza soluzione di continuità, onde considerarsi provato il CP_9 fatto che gli inventori dei gioelli abbiano trasferito alla società il diritto di sfruttamento economico degli stessi. Contr Si deve altresì rilevare che il convenuto ha eccepito anche che avrebbe CP_3 operato una mutatio libelli per sottrazione, eliminando l'argomento relativo alla tecnica dell'incisione, nell'atto introduttivo considerata elemento distintivo dei gioielli Buccellati, per concentrarsi invece sulla questione della “selezione arbitraria degli elementi” come quel quid pluris fondante la caratteristica dei monili, così generando incertezza sul petitum e sulla causa petendi tale da giustificare l'immediato rigetto della domanda. Contr Anche tale eccezione deve essere disattesa, dovendosi dare atto che nell'atto di citazione, non ha fatto riferimento esclusivamente alle tecniche di incisione per argomentare la ritenuta natura di arte figurativa dei propri gioielli, ammettendo piuttosto di averle “sviluppate in modo originale e creativo” e riconoscendo di non averle inventate ex novo. In altri termini, pur presentando l'incisione come una caratteristica significativa della maison, l'attrice ha sin da subìto rilevato che questa costituisce solo uno degli elementi distintivi dei gioielli da considerare unitamente alla armonica combinazione di Parte_1 tutta una serie di altri elementi.
2. La tutela autorale Contr Ciò posto, ha azionato la tutela autorale ritenendo applicabile, in via principale, la disciplina di cui all'art. 2, n. 4, l.d.a., considerando i monili oggetto di attenzione come
“arti figurative” e, solo in via subordinata, quella di cui al successivo n. 10 come industrial design.
Come noto, sono oggetto del diritto d'autore, anche ai sensi dell'art. 2575 c.c., le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono anche alle arti figurative, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione e, in particolare, ai sensi del n. 4 dell'art. 2 l.d.a., N. 10590/2021 R.G. 11 / 17
sono protette “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”.
Il legislatore, in realtà, non ha dato una definizione normativa di opera dell'ingegno, limitandosi a parlare solamente di "creatività", ma piuttosto la dà per presupposta, con ciò comportando l'oggettiva difficoltà di trovare un criterio generale ed astratto e, al contempo, adeguato, a garantire un certo livello qualitativo all'opera tutelabile.
A ciò si aggiunga che, in forza dell'intervento normativo di cui all'art. 22 d.lgs. n. 95/2001, in attuazione della dir. 98/71/CE, la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite.
In particolare, l'art. 2, n. 4, l.d.a fornisce tutela alle opere delle arti figurative laddove presentino: da un lato, il duplice requisito della novità e del carattere creativo e, dall'altro, che siano destinati ad un gruppo ristretto di consumatori e ad un mercato di nicchia.
La caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10 legge n. 633/1941 (“10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”) risiede, invece, nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale.
Ne consegue che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni.
L'opera d'arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. N. 10590/2021 R.G. 12 / 17
L'opera di design industriale risulta essere, invece, tutelabile solo qualora presenti le condizioni indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell'opera.
Dunque, non è opera dell'arte figurativa, a norma dell'art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo (cfr. Trib. di
Roma, sent. del 13 Febbraio 2019).
Nel caso di specie, l'attrice sostiene che, nonostante faccia parte del gruppo del lusso
, avrebbe mantenuto il suo carattere di artigianalità, realizzando gioielli che CP_7 sono un unicum in quanto frutto dell'estro creativo di e i quali Per_1 Controparte_8 avrebbero, senza soluzione di continuità, creato monili originali ed iconici della maison stessa.
L'artigianalità dell'opera costituisce certamente un elemento potenzialmente rilevante ai fini della qualificazione della stessa come opera delle arti figurative. Tuttavia, Parte_1 non ha fornito prova idonea a dimostrare che i gioielli in questione siano effettivamente realizzati a mano, non essendo utilizzabili – a prescindere dalla loro idoneità a provare l'assunto – le schede tecniche, peraltro relative solo a due anelli, dalle quali emergerebbero le fasi di lavorazione, il contributo di artigiani specializzati e la durata non trascurabile del processo produttivo, giacché, sebbene la contestazione sia stata sollevata sin dagli atti di costituzione dei convenuti e tali documenti risalgano al 1982 e al 2003, sono stati prodotti esclusivamente con la memoria n. 3 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. In assenza di ulteriori elementi probatori, la struttura commerciale e l'assetto dei centri produttivi della società desumibili dalla visura storica allegata lasciano, al contrario, presumere un'attività di tipo industriale. Risulta infatti che la maison, oltre a far parte di una multinazionale, ha una molteplicità di unità locali, oltre 200 negozi e 121 dipendenti, tra operai, impiegati, apprendisti, quadri e dirigenti.
Non avendo, dunque, fornito prova della sussistenza dei requisiti necessari per Parte_1
l'applicabilità della tutela prevista dall'art. 2, n. 4, l.d.a. — e, in particolare, non avendo dimostrato che i monili per i quali richiede protezione siano effettivamente realizzati da artigiani, né che essi siano prodotti in tiratura limitata o destinati a un pubblico N. 10590/2021 R.G. 13 / 17
selezionato, distinto dalla clientela generica dei numerosi punti vendita del marchio — occorre ora verificare se tali gioielli presentino il carattere creativo e il valore artistico tali da poter rientrare nella protezione di cui all'art. 2, n. 10, l.d.a. Contr In ordine al requisito del carattere creativo, premesso che la creatività che la legge richiede per accedere alla tutela autorale non implica il concetto di originalità e novità in senso assoluto, bensì uno sforzo creativo che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e personali di quest'ultimo, ha rinvenuto la presenza di tale caratteristica nelle libere scelte di rispetto alle infinite possibili Controparte_8 combinazioni di materiali, pietre preziose, linee decorative geometrico-floreali, effetti di vuoto e pieno, nonché effetti di luce ed opaco.
In particolare, ha indicato i seguenti elementi individualizzanti per ciascun monile:
1. per l'anello LE CA:
i) il modello a fascia,
ii) il bi-cromatismo oro giallo/oro bianco,
iii) il bordo in oro giallo “modellato”, iv) il motivo “a scacchi” creato dal posizionamento lungo file diagonali di 3 brillanti interi e due frammenti di brillanti,
v) l'alternanza con spazi vuoti, vi) il motivo a fiorellino a quattro petali;
2. per l'anello LE RI AS:
i) il modello a fascia,
ii) l'oro bianco con incisione a decoro “rigato” della superfice,
iii) la presenza di sei diamanti disposti lungo l'asse del bracciale, iv) l'incastonatura dei diamanti in piccoli rosoni a stella;
3. per gli orecchini a lobo RI:
i) l'incisione a rigato,
ii) l'incastonatura dei diamanti in rosoni a stella posti lungo l'asse centrale.
Tuttavia, quelli indicati sono meri elementi descrittivi dei monili, inidonei ed insufficienti, in assenza di ulteriori specificazioni, ad attribuire agli stessi un carattere creativo che li distingua da altri. Posto che è la stessa ricorrente a sostenere di utilizzare il cd. “stile N. 10590/2021 R.G. 14 / 17
fiorentino” che, in quanto tale ed ex se, rappresenta un genere noto e conosciuto di eseguire degli ornamenti, caratterizzato da alcuni elementi peculiari che lo contraddistinguono rispetto ad altre tipologie di decori, non è sufficiente, al fine di individuare le peculiarità dei prodotti descrivere le caratteristiche esteriori dei Parte_1 singoli gioielli. Contr In altri termini, ha sostenuto che, a fronte della libera accessibilità al generico stile fiorentino, è la particolare combinazione di forme, materiali e disegni ideata da CP_8 che rappresenterebbe il carattere innovativo e creativo nei gioielli oggetto di
[...] giudizio.
Però, affinché ciò possa essere rilevante, è necessaria la specifica indicazione non solo di quali elementi dello stile fiorentino sono stati utilizzati, ma anche il dettaglio di come sono stati combinati ed in cosa tale accostamento li differenzi rispetto ad altri monili realizzati in stile fiorentino.
Diversamente opinando, si finirebbe per concedere tutela ad ogni tipologia di bijou che, anche solo astrattamente, ricordi il c.d. stile fiorentino giacché, in assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico.
A ciò si deve aggiungere che l'attrice, nonostante l'eccezione del difetto di allegazione sia stata sollevata sin da subito da tutti i convenuti, nulla ha prodotto affinché si potesse disporre anche una consulenza tecnica sul punto, né ha fatto richiesta di depositare presso la cancelleria del tribunale i beni oggetto di controversia, avendo, nella seconda memoria, chiesto solo una perizia contabile finalizzata alla quantificazione del danno asseritamente subito, non anche all'accertamento delle caratteristiche tecniche dei monili ed essendosi limitata a depositare solo foto riportanti la riproduzione degli stessi.
Del pari non provato è l'ulteriore requisito del valore artistico dei gioielli oggetto di causa.
Conformemente a costante orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, “Il valore artistico di un'opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità, con conseguente possibilità di usufruire N. 10590/2021 R.G. 15 / 17
della tutela del diritto d'autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi, quali: a) il riconoscimento che l'oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l'esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore;
b) la circostanza che l'opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente elevato;
c) la circostanza, da valutarsi con prudenza, che l'opera sia stata creata da un noto artista” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13/11/2015, n. 23292).
Peraltro, se da un lato si ritiene che per l'attribuzione del connotato di artisticità dell'oggetto di industrial design tali indicatori non debbano essere necessariamente compresenti, dall'altro occorre dar conto che tali parametri vengono interpretati con particolare rigore.
La ricorrente ha riportato di aver ottenuto numerosi premi e riconoscimenti che, però, sono stati attribuiti ai sig.ri non ai singoli beni di cui si chiede la tutela autorale. Parte_1
Non si ritiene, quindi, raggiunta la prova neanche della sussistenza del requisito del valore artistico, necessario affinché i monili indicati da e solo quelli di cui al presente Parte_1 giudizio, possano essere attratti alla tutela autorale.
3. La concorrenza sleale
Parte attrice ha lamentato che la produzione e la commercializzazione, ad opera delle controparti, dei gioielli oggetto di lite abbiano comportato non solo la violazione dei Contr diritti d'autore di ma anche la commissione di atti di concorrenza sleale, sia per imitazione servile che per scorrettezza professionale, ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 3, c.c..
Si deve tuttavia rilevare che tale questione risulta assorbita dalle argomentazioni spese relativamente al mancato riconoscimento della tutela autorale dei gioielli oggetto del presente giudizio.
In particolare, si osserva che lo stile fiorentino ha da sempre caratterizzato l'arte della città gigliata in generale, quella orafa in particolare, non essendo nuovi, nel panorama di N. 10590/2021 R.G. 16 / 17
riferimento, monili che abbiano le caratteristiche tipiche di questo stile, come il bicromatismo e l'incisione quale primaria tecnica di decorazione.
Peraltro, anche da un confronto, sebbene solo fotografico, dei monili, emerge come non ci sia coincidenza né, quindi, contraffazione, tra i bijoux commercializzati dalle parti:
1. quanto agli orecchini quelli della convenuta hanno un sistema di aggancio Pt_3
“a perno”, mentre in quelli dell'attrice è “a clip”; inoltre, mentre i primi hanno una circonferenza di 270°, nei secondi l'arco di circonferenza è di 180°;
2. in ordine all'anello la tecnica dell'incisione a rigato, indicata come distintiva Pt_3
Contr da rappresenta un sistema tecnico-decorativo tipico dello stile fiorentino, non essendo invece possibile distinguere bene la lavorazione dei rosoni che incastonano i diamanti in considerazione della scarsa qualità del materiale fotografico fornito;
3. anche rispetto all'anello a scacchi, la tecnica del traforo non è altro che un'applicazione di una risalente forma di lavorazione dei gioielli.
Conclusivamente, si deve escludere anche il profilo di concorrenza sleale.
4. Le spese di lite
La regolazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Contr Pertanto, eve essere condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività difensiva espletata (valore medio di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, al minimo, essendo stata solo documentale), sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali N. 10590/2021 R.G. 17 / 17
come per legge;
condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Silvia Governatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale delle Imprese, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott. Niccolò Calvani Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10590/2021 R.G. promossa da
(p. i.v.a. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Barbara La Tella (C.F.
, PEC , Benedetta C.F._1 Email_1
HE (C.F. PEC C.F._2
e AI PA (C.F Email_2
; PEC e domiciliata presso lo C.F._3 Email_3 studio di quest'ultima in Firenze, Via Venti Settembre n. 40
ATTRICE contro
(p. i.v.a e c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gherardo Soresina (c.f.
; p.e.c. e PI AZ C.F._4 Email_4 N. 10590/2021 R.G. 2 / 17
(c.f. ; p.e.c. ed C.F._5 Email_5 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Firenze, Via Palestro n. 3
(c.f. ), in persona del socio Parte_2 P.IVA_3 accomandatario e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Osti (p.e.c.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_6
Firenze, Via Lamarmora n. 26
(c.f. quale titolare della omonima ditta CP_2 CodiceFiscale_6 individuale (p. i.v.a. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Calosi (c.f. P.IVA_4
; p.e.c. e AT CH (c.f. CodiceFiscale_7 Email_7
; p.e.c. ed elettivamente CodiceFiscale_8 Email_8 domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Masaccio n. 32
CONVENUTI
CONCLUSIONI ha concluso come da memoria ex art. 183, Parte_1 comma 6, n. 1, c.p.c.:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
Nel merito
- Dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e l'impresa Controparte_3
, in persona del titolare firmatario, responsabili e quindi condannarli per violazione, ex art. CP_2
156 l.d.a. dei diritti di sfruttamento economico dell'attrice sui gioielli di cui è causa ai sensi dell'art. 2, n.
4 l.d.a. o, in subordine, ai sensi dell'art 2, n.10 l.d.a., quanto a Controparte_3 limitatamente alla produzione e successiva commercializzazione del prodotto copia dell'anello
[...]
“LE CA di , quanto all'impresa limitatamente alla produzione e Parte_1 CP_2 commercializzazione dei monili copia dei gioielli “LE RI AS” e “orecchini a lobo RI” di quanto alla in merito alla commercializzazione di tutti i gioielli oggetto Parte_1 Controparte_1 di lite;
N. 10590/2021 R.G. 3 / 17
- Dichiarare responsabili e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, e l'impresa in persona del titolare firmatario pro tempore per concorrenza CP_2 sleale ex art. 2598 c.c. ai danni dell'attrice, per tutti gli profili di cui al presente atto di citazione e dunque, quanto a per effetto della produzione e successiva Controparte_3 commercializzazione del prodotto copia dell'anello “LE CA di , quanto all'impresa Parte_1
per effetto della produzione e commercializzazione dei monili copia dei gioielli “LE CP_2
RI AS” e “orecchini a lobo RI” di quanto alla in merito alla Parte_1 Controparte_1 commercializzazione di tutti i gioielli oggetto di lite;
- Inibire, ai sensi dell'art. 2599 c.c. e 163 l.d.a. a in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, e l'impresa in persona del titolare firmatario pro tempore CP_2
l'ulteriore prosecuzione e/o ripetizione degli illeciti di violazione dei diritti d'autore e di sfruttamento Contr economico delle opere di ome descritti in atti e gli illeciti di concorrenza sleale ivi incluse, a titolo esemplificativo, la produzione, commercializzazione, distribuzione, esportazione, pubblicizzazione dei Contr gioielli oggetto di lite, nonché di qualsiasi altro prodotto su cui anti diritti d'autore;
- Ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa Controparte_3
, in persona del titolare firmatario pro tempore, ai sensi degli articoli 2599 c.c. e 158 l.d.a. CP_2 il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati e/o immessi sul mercato in violazione dei diritti d'autore e Contr di sfruttamento economico di come identificati in atti nonché di tutto il materiale pubblicitario volto
a promuovere detti prodotti, ciascuno limitatamente ai gioielli di cui ciascuna controparte ha disponibilità
a qualsivoglia titolo;
- Ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa Controparte_3 in persona del titolare firmatario pro-tempore ai sensi degli articoli 2599 c.c. e 158 l.d.a CP_2 Contr la distruzione integrale, a spese delle convenute e sotto la supervisione di dei prodotti costituenti gli illeciti di cui in narrativa, nonché di tutte le brochure, depliant, materiale pubblicitario di qualsivoglia natura, anche digitale o esposto su siti internet, volto a promuovere detti prodotti, nonché dei mezzi e degli strumenti specifici per la produzione degli stessi (disegni schede prodotto calchi stampi). N. 10590/2021 R.G. 4 / 17
- Fissare una penale a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 dell'impresa in persona del titolare firmatario pro tempore non inferiore a 5.000,00 € per CP_2 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti pronunciati con l'emananda sentenza;
- Fissare una penale a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_3 dell'impresa in persona del titolare firmatario pro-tempore non inferiore a 5.000,00 € per CP_2 ogni violazione o inosservanza dell'emanando sentenza successivamente constatata,
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa Controparte_3 in persona del titolare firmatario pro tempore in solido al risarcimento di tutti i danni CP_2
Contr patiti e patiendi da ome conseguenza delle violazioni dei diritti d'autore di sfruttamento economico Contr delle opere di i sensi della legge sul diritto d'autore, nonché in ragione degli atti di concorrenza sleale da questi perpetrati a danno dell'attrice, nella somma da liquidarsi secondo le risultanze di causa;
- Disporre la pubblicazione integrale dell'emananda sentenza a cura di parte attrice e a spese di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'impresa in persona
[...] CP_2 del titolare firmatario pro tempore in solido su un quotidiano a tiratura nazionale e due riviste di settore a caratteri almeno doppi del normale, nonché sul sito internet www.associazionepontevecchio.it e sulle pagine social riferibili a detta associazione;
In via istruttoria
- ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e all'impresa Controparte_3 CP_2
in persona del titolare firmatario pro tempore di esibire le scritture contabili e commerciali relative
[...] alla produzione e vendita dei prodotti riproducenti i gioielli di causa (ex art. 210 c.p.c.), tra cui, a titolo di esempio, il libro giornale, i libri inventario, i registri delle fatture di acquisto, i registri delle fatture di vendita, i registri Iva, i registri di carico e scarico di magazzino, i listini prezzo recanti codice articolo, i cataloghi recanti codice articolo , le bolle doganali, le schede prodotto ed ogni altro documento che consenta di individuare l'entità delle condotte illecite poste in essere in persona del legale Controparte_1 N. 10590/2021 R.G. 5 / 17
rappresentante pro tempore, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, e in persona del titolare firmatario pro tempore;
CP_2
- ordinare a in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e all'impresa Controparte_3 CP_2 in persona del titolare firmatario pro tempore di fornire tutti gli elementi utili per l'identificazione
[...] dei soggetti implicati nella produzione, promozione e distribuzione dei prodotti in violazione, come previsto dagli artt. 156 bis e 156 ter l.d.a.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del
15% oltre IVA e CPA come per legge.”
a concluso come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione: in via istruttoria:
➢ rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate da parte attrice;
nel merito:
- in primo luogo:
➢ rigettare tutte le domande attoree perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata e alternativa:
➢ rigettare la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dall'impresa individuale CP_2
perché inammissibile e/o comunque infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso:
➢ condannare l'attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio;
➢ condannare l'attrice al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, primo comma,
c.p.c.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione anche istruttoria”
ha concluso come da memoria ex art. 183, Parte_2 comma 6, n. 1, c.p.c., richiamando le istanze istruttorie formulate nelle altre memorie: N. 10590/2021 R.G. 6 / 17
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Firenze sez. imprese, disattesa e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
In merito alla domanda principale di CP_5
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per tutti i motivi esposti Parte_1 in comparsa di costituzione e risposta;
- rigettare tutte le domande formulate da comprese quelle di natura Parte_1 istruttoria, inibitoria e sanzionatoria, nei confronti della società comparente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta;
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
In merito alla domanda trasversale di CP_2 in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire di in relazione alla domanda CP_2 trasversale di garanzia formulata contro la Controparte_6
Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda trasversale formulata da contro la CP_2 [...] in quanto infondata in fatto ed in diritto. Controparte_6
Con vittoria di spese ed onorari delle difese e degli atti processuali connessi a tale domanda trasversale”.
ha concluso come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., CP_2 richiamando le istanze istruttorie formulate nelle altre memorie:
“in via pregiudiziale:
A) dichiarare inammissibile l'azione per assoluta carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice Contr
nel merito:
B) dichiarare che parte attrice non è titolare del diritto azionato e comunque riget-tare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate nell'an e nel quantum;
in ipotesi denegata:
C) dichiarare che il convenuto non è in alcun modo coinvolto nelle conte-stazioni relative agli CP_2 oggetti della collezione RI e quindi all'anello “LE RI classica” e agli “orecchini a lobo
RI” e quindi assolverlo da ogni rela-tiva domanda che l'attrice svolge al riguardo, indistintamente, a carico di tutti i convenuti;
N. 10590/2021 R.G. 7 / 17
D) dichiarare che non sussiste responsabilità solidale tra i convenuti e in relazione CP_2 CP_1 all'anello “LE CA”, accertando la singola responsa-bilità individuale del convenuto per CP_2 la realizzazione della sola montatura in oro, ove mai fosse ravvisabile;
E) ridurre la misura dei risarcimenti richiesti, sia per la tutela autoriale sia per la concorrenza sleale, a quanto controparte riuscirà
a dimostrare in corso di causa;
sempre in subordine, anche in via riconvenzionale e/o trasversale:
F) nell'ipotesi denegata in cui venisse accertata la fondatezza in tutto o in parte delle domande svolte da parte attrice (anche singolarmente prese) e venisse rav-visata una responsabilità del convenuto CP_2
concorrente con quella dell'altro convenuto o addirittura di
[...] Controparte_1 entrambi gli altri con-venuti, accertare e dichiarare la responsabilità alternativa e/o concorrente e le rispettive quote di responsabilità degli stessi e, per l'effetto:
a) accertare l'effettivo contributo causale fornito da e dalla (se non CP_2 Controparte_1 anche dalla in relazione alla collezione RI) alla produzione dell'eventuale Controparte_3 danno e la gravità delle rispettive condotte e colpe, previa distinzione della responsabilità di cia-scuno e previa quantificazione della quota di imputazione del danno, anche in funzione della pregnanza dell'elemento soggettivo e in ragione dei diversi ruoli e funzioni ricoperti nel processo formativo dell'evento;
b) per l'effetto, nella denegata ipotesi in cui fosse disposta una condanna in solido a favore della società attrice, condannare la (ovvero, se del caso, entrambi gli altri convenuti in solido tra loro Controparte_1
o nuovamente in proporzione alla eventuale graduazione delle rispettive responsabilità) a manlevare e tenere indenne il signor a titolo di regresso per quanto egli fosse costretto a versare alla società CP_2 attrice in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità per capitale, interessi, rivalutazione moneta-ria e spese (comprese le spese legali ed eventualmente tecniche di CTU e CTP, anche in caso di loro compensazione, anche parziale) e con sua/loro condanna al pagamento diretto in favore degli eventuali beneficiari.
G) Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CAP come per legge.”
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi Parte_1
Contr
premesso di essere una società costituita nel 1966 oggi confluita all'interno del gruppo , ha illustrato la storia della maison e la notorietà che caratterizza i CP_7 N. 10590/2021 R.G. 8 / 17
pezzi di alta gioielleria che produce ed ha citato in giudizio i convenuti al fine di veder tutelato il proprio diritto d'autore rispetto a tre monili: l'anello , Parte_3 gli orecchini a lobo e l'anello LE CA. Parte_3
In particolare, l'attrice ha lamentato che tali esemplari sarebbero stati pedissequamente copiati e commercializzati dalla acquistando tali prodotti presso la sede Controparte_1
Contr della convenuta in Ponte Vecchio, la si sarebbe anche poi avveduta, attraverso il
“punzone”, ossia il codice identificativo del produttore dei monili, che l'anello LE
RI AS” e gli orecchini a lobo della stessa linea sarebbero stati prodotti dalla
[...]
mentre l'autore dell'anello LE Controparte_3 scacchi sarebbe l'impresa individuale onde la loro citazione in giudizio. CP_2
1. La legittimazione attiva dell'attrice processuale e sostanziale
L'attrice ha affermato di essere titolare dei diritti d'autore sui descritti gioielli sulla base Contr dell'accordo privato del 25 maggio 2013, con cui ha ceduto a Controparte_8 senza limitazioni o vincoli, tutti i diritti relativi all'ideazione, al disegno e alla creazione dei prodotti iconici della maison, tra cui quelli oggetto del presente giudizio, compresi i diritti di sfruttamento economico (doc. 34 fasc. att.).
Tuttavia, i convenuti e hanno preliminarmente eccepito il difetto di CP_3 CP_2 legittimazione attiva in capo all'attrice, in quanto:
- tale scrittura sarebbe priva sia della sottoscrizione di che di Controparte_8 data certa,
- ad ogni modo, non sarebbero stati prodotti elementi per identificare CP_8 come effettivo autore dei monili, essendo emerso, piuttosto, dai
[...] documenti di controparte (doc. 8) che l'autore sarebbe stato Persona_1 padre di CP_8
- non sarebbe stata quindi provata la continuità del possesso dei suddetti diritti. Contr ha allora tempestivamente depositato il medesimo accordo munito della sottoscrizione di entrambe le parti.
L'attrice ha altresì fondato la titolarità dei beni dei gioielli di cui chiede tutela su quanto disposto dall'art. 167 l.d.a., in base al quale i diritti di utilizzazione economica possono N. 10590/2021 R.G. 9 / 17
essere fatti valere giudizialmente anche da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti Contr stessi: ha quindi sostenuto di aver, sin dalla loro creazione, esercitato un potere di fatto sui beni oggetto del presente giudizio, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà in maniera continuativa, non interrotta, pacifica, pubblica, non equivoca e con Contr l'animo di tenere la cosa come propria. Ad ulteriore sostegno di tale tesi, a prodotto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3204/2021, ove è espressamente riconosciuta tale paternità.
Ora, stante l'inutilizzabilità della suddetta sentenza, in quanto prodotta dall'attrice oltre le preclusioni istruttorie pur essendo disponibile da prima della scadenza dei termini delle memorie, posto che il diritto di agire sussiste ogni qualvolta si riscontri la coincidenza tra il soggetto agente e colui che si afferma essere titolare dei diritti vantati e rilevato che è incontestato che i monili di cui si chiede la tutela siano di a prescindere dal Parte_1 fatto che siano stati ideati da o da non essendo oggetto del giudizio Per_1 CP_8
l'attribuzione della paternità autorale ma il diritto di sfruttamento economico, si deve rilevare il ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi del possesso richiesto dal citato art. 167 l.d.a. Contr Sotto il primo profilo, sin dalla propria costituzione nel 1966, ha ininterrottamente promosso e diffuso i gioielli della famiglia mediante accordi pubblicitari con le Parte_1 principali riviste italiane ed estere, nonché attraverso l'esposizione nelle boutique dislocate a livello internazionale ed il canale di vendita online. Quanto al profilo soggettivo, la costante attività di sfruttamento economico delle opere, unitamente all'odierna iniziativa giudiziale, denota inequivocabilmente l'intenzione di esercitare tali diritti come propri, soddisfacendo così il requisito dell'animus possidendi.
Va tuttavia rammentato che l'art. 167 l.d.a. ha natura eminentemente processuale, in quanto si limita ad attribuire la legittimazione attiva a coloro che risultino in possesso legittimo dei diritti d'autore, senza incidere sulla titolarità sostanziale degli stessi. Ne deriva che l'accertamento positivo in ordine alla sussistenza della legittimazione ad agire non comporta, di per sé, una valutazione sulla fondatezza della domanda nel merito, posto che la legittimazione attiene unicamente alla possibilità di far valere in giudizio un diritto e non già alla certezza della sua effettiva titolarità. N. 10590/2021 R.G. 10 / 17
Ciò posto ed accertata, quindi, la legittimazione processuale dell'attrice, si deve altresì riconoscere la sua legittimazione sotto il profilo sostanziale, desumibile dalla già indicata circostanza che i monili oggetto del presente giudizio hanno, sin dalla loro creazione, fatto parte dei cataloghi della , senza soluzione di continuità, onde considerarsi provato il CP_9 fatto che gli inventori dei gioelli abbiano trasferito alla società il diritto di sfruttamento economico degli stessi. Contr Si deve altresì rilevare che il convenuto ha eccepito anche che avrebbe CP_3 operato una mutatio libelli per sottrazione, eliminando l'argomento relativo alla tecnica dell'incisione, nell'atto introduttivo considerata elemento distintivo dei gioielli Buccellati, per concentrarsi invece sulla questione della “selezione arbitraria degli elementi” come quel quid pluris fondante la caratteristica dei monili, così generando incertezza sul petitum e sulla causa petendi tale da giustificare l'immediato rigetto della domanda. Contr Anche tale eccezione deve essere disattesa, dovendosi dare atto che nell'atto di citazione, non ha fatto riferimento esclusivamente alle tecniche di incisione per argomentare la ritenuta natura di arte figurativa dei propri gioielli, ammettendo piuttosto di averle “sviluppate in modo originale e creativo” e riconoscendo di non averle inventate ex novo. In altri termini, pur presentando l'incisione come una caratteristica significativa della maison, l'attrice ha sin da subìto rilevato che questa costituisce solo uno degli elementi distintivi dei gioielli da considerare unitamente alla armonica combinazione di Parte_1 tutta una serie di altri elementi.
2. La tutela autorale Contr Ciò posto, ha azionato la tutela autorale ritenendo applicabile, in via principale, la disciplina di cui all'art. 2, n. 4, l.d.a., considerando i monili oggetto di attenzione come
“arti figurative” e, solo in via subordinata, quella di cui al successivo n. 10 come industrial design.
Come noto, sono oggetto del diritto d'autore, anche ai sensi dell'art. 2575 c.c., le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono anche alle arti figurative, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione e, in particolare, ai sensi del n. 4 dell'art. 2 l.d.a., N. 10590/2021 R.G. 11 / 17
sono protette “le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”.
Il legislatore, in realtà, non ha dato una definizione normativa di opera dell'ingegno, limitandosi a parlare solamente di "creatività", ma piuttosto la dà per presupposta, con ciò comportando l'oggettiva difficoltà di trovare un criterio generale ed astratto e, al contempo, adeguato, a garantire un certo livello qualitativo all'opera tutelabile.
A ciò si aggiunga che, in forza dell'intervento normativo di cui all'art. 22 d.lgs. n. 95/2001, in attuazione della dir. 98/71/CE, la tutela autorale è oggi accordata anche alle opere di disegno industriale che in precedenza ne erano escluse in ragione della impossibilità di separare il loro valore artistico dalla connotazione industriale del prodotto per il quale erano concepite.
In particolare, l'art. 2, n. 4, l.d.a fornisce tutela alle opere delle arti figurative laddove presentino: da un lato, il duplice requisito della novità e del carattere creativo e, dall'altro, che siano destinati ad un gruppo ristretto di consumatori e ad un mercato di nicchia.
La caratteristica propria delle opere di cui all'art. 2, n. 10 legge n. 633/1941 (“10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”) risiede, invece, nel fatto che esse, a differenza di quelle figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale.
Ne consegue che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni.
L'opera d'arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività — identificabile attraverso il suo autore e declinato nella forma figurativa — che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari (posto che l'interesse per l'opera è sollecitato, nei fruitori, anche dall'unicità della creazione o dal quantitativo circoscritto delle sue repliche) e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale. N. 10590/2021 R.G. 12 / 17
L'opera di design industriale risulta essere, invece, tutelabile solo qualora presenti le condizioni indicate, date dal carattere creativo e dal contenuto artistico dell'opera.
Dunque, non è opera dell'arte figurativa, a norma dell'art. 2, n. 4, il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo (cfr. Trib. di
Roma, sent. del 13 Febbraio 2019).
Nel caso di specie, l'attrice sostiene che, nonostante faccia parte del gruppo del lusso
, avrebbe mantenuto il suo carattere di artigianalità, realizzando gioielli che CP_7 sono un unicum in quanto frutto dell'estro creativo di e i quali Per_1 Controparte_8 avrebbero, senza soluzione di continuità, creato monili originali ed iconici della maison stessa.
L'artigianalità dell'opera costituisce certamente un elemento potenzialmente rilevante ai fini della qualificazione della stessa come opera delle arti figurative. Tuttavia, Parte_1 non ha fornito prova idonea a dimostrare che i gioielli in questione siano effettivamente realizzati a mano, non essendo utilizzabili – a prescindere dalla loro idoneità a provare l'assunto – le schede tecniche, peraltro relative solo a due anelli, dalle quali emergerebbero le fasi di lavorazione, il contributo di artigiani specializzati e la durata non trascurabile del processo produttivo, giacché, sebbene la contestazione sia stata sollevata sin dagli atti di costituzione dei convenuti e tali documenti risalgano al 1982 e al 2003, sono stati prodotti esclusivamente con la memoria n. 3 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. In assenza di ulteriori elementi probatori, la struttura commerciale e l'assetto dei centri produttivi della società desumibili dalla visura storica allegata lasciano, al contrario, presumere un'attività di tipo industriale. Risulta infatti che la maison, oltre a far parte di una multinazionale, ha una molteplicità di unità locali, oltre 200 negozi e 121 dipendenti, tra operai, impiegati, apprendisti, quadri e dirigenti.
Non avendo, dunque, fornito prova della sussistenza dei requisiti necessari per Parte_1
l'applicabilità della tutela prevista dall'art. 2, n. 4, l.d.a. — e, in particolare, non avendo dimostrato che i monili per i quali richiede protezione siano effettivamente realizzati da artigiani, né che essi siano prodotti in tiratura limitata o destinati a un pubblico N. 10590/2021 R.G. 13 / 17
selezionato, distinto dalla clientela generica dei numerosi punti vendita del marchio — occorre ora verificare se tali gioielli presentino il carattere creativo e il valore artistico tali da poter rientrare nella protezione di cui all'art. 2, n. 10, l.d.a. Contr In ordine al requisito del carattere creativo, premesso che la creatività che la legge richiede per accedere alla tutela autorale non implica il concetto di originalità e novità in senso assoluto, bensì uno sforzo creativo che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e personali di quest'ultimo, ha rinvenuto la presenza di tale caratteristica nelle libere scelte di rispetto alle infinite possibili Controparte_8 combinazioni di materiali, pietre preziose, linee decorative geometrico-floreali, effetti di vuoto e pieno, nonché effetti di luce ed opaco.
In particolare, ha indicato i seguenti elementi individualizzanti per ciascun monile:
1. per l'anello LE CA:
i) il modello a fascia,
ii) il bi-cromatismo oro giallo/oro bianco,
iii) il bordo in oro giallo “modellato”, iv) il motivo “a scacchi” creato dal posizionamento lungo file diagonali di 3 brillanti interi e due frammenti di brillanti,
v) l'alternanza con spazi vuoti, vi) il motivo a fiorellino a quattro petali;
2. per l'anello LE RI AS:
i) il modello a fascia,
ii) l'oro bianco con incisione a decoro “rigato” della superfice,
iii) la presenza di sei diamanti disposti lungo l'asse del bracciale, iv) l'incastonatura dei diamanti in piccoli rosoni a stella;
3. per gli orecchini a lobo RI:
i) l'incisione a rigato,
ii) l'incastonatura dei diamanti in rosoni a stella posti lungo l'asse centrale.
Tuttavia, quelli indicati sono meri elementi descrittivi dei monili, inidonei ed insufficienti, in assenza di ulteriori specificazioni, ad attribuire agli stessi un carattere creativo che li distingua da altri. Posto che è la stessa ricorrente a sostenere di utilizzare il cd. “stile N. 10590/2021 R.G. 14 / 17
fiorentino” che, in quanto tale ed ex se, rappresenta un genere noto e conosciuto di eseguire degli ornamenti, caratterizzato da alcuni elementi peculiari che lo contraddistinguono rispetto ad altre tipologie di decori, non è sufficiente, al fine di individuare le peculiarità dei prodotti descrivere le caratteristiche esteriori dei Parte_1 singoli gioielli. Contr In altri termini, ha sostenuto che, a fronte della libera accessibilità al generico stile fiorentino, è la particolare combinazione di forme, materiali e disegni ideata da CP_8 che rappresenterebbe il carattere innovativo e creativo nei gioielli oggetto di
[...] giudizio.
Però, affinché ciò possa essere rilevante, è necessaria la specifica indicazione non solo di quali elementi dello stile fiorentino sono stati utilizzati, ma anche il dettaglio di come sono stati combinati ed in cosa tale accostamento li differenzi rispetto ad altri monili realizzati in stile fiorentino.
Diversamente opinando, si finirebbe per concedere tutela ad ogni tipologia di bijou che, anche solo astrattamente, ricordi il c.d. stile fiorentino giacché, in assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico.
A ciò si deve aggiungere che l'attrice, nonostante l'eccezione del difetto di allegazione sia stata sollevata sin da subito da tutti i convenuti, nulla ha prodotto affinché si potesse disporre anche una consulenza tecnica sul punto, né ha fatto richiesta di depositare presso la cancelleria del tribunale i beni oggetto di controversia, avendo, nella seconda memoria, chiesto solo una perizia contabile finalizzata alla quantificazione del danno asseritamente subito, non anche all'accertamento delle caratteristiche tecniche dei monili ed essendosi limitata a depositare solo foto riportanti la riproduzione degli stessi.
Del pari non provato è l'ulteriore requisito del valore artistico dei gioielli oggetto di causa.
Conformemente a costante orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, “Il valore artistico di un'opera del disegno industriale costituisce un elemento, pur non suscettibile di definizione onnicomprensiva, che, unitamente al carattere creativo, conferisce al prodotto un valore diverso ed aggiunto rispetto a quello della sua mera funzionalità, con conseguente possibilità di usufruire N. 10590/2021 R.G. 15 / 17
della tutela del diritto d'autore, la cui sussistenza va accertata dal giudice di merito, di volta in volta, in relazione alle peculiarità di ciascuna fattispecie, alla stregua di parametri di riferimento il più possibile obiettivi, quali: a) il riconoscimento che l'oggetto ha ricevuto da parte degli ambienti culturali ed istituzionali sulla sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche, così collocandosi nella c.d. fascia alta del design, che si manifesta tramite l'esposizione in mostre e in musei, la pubblicazione in riviste specializzate non a carattere commerciale, la partecipazione a manifestazioni artistiche, l'attribuzione di premi, gli articoli di critici esperti del settore;
b) la circostanza che l'opera del design sia commercializzata nel mercato artistico e non in quello puramente commerciale oppure che in quest'ultimo mercato abbia acquistato un valore particolarmente elevato;
c) la circostanza, da valutarsi con prudenza, che l'opera sia stata creata da un noto artista” (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 13/11/2015, n. 23292).
Peraltro, se da un lato si ritiene che per l'attribuzione del connotato di artisticità dell'oggetto di industrial design tali indicatori non debbano essere necessariamente compresenti, dall'altro occorre dar conto che tali parametri vengono interpretati con particolare rigore.
La ricorrente ha riportato di aver ottenuto numerosi premi e riconoscimenti che, però, sono stati attribuiti ai sig.ri non ai singoli beni di cui si chiede la tutela autorale. Parte_1
Non si ritiene, quindi, raggiunta la prova neanche della sussistenza del requisito del valore artistico, necessario affinché i monili indicati da e solo quelli di cui al presente Parte_1 giudizio, possano essere attratti alla tutela autorale.
3. La concorrenza sleale
Parte attrice ha lamentato che la produzione e la commercializzazione, ad opera delle controparti, dei gioielli oggetto di lite abbiano comportato non solo la violazione dei Contr diritti d'autore di ma anche la commissione di atti di concorrenza sleale, sia per imitazione servile che per scorrettezza professionale, ai sensi dell'art. 2598, nn. 1 e 3, c.c..
Si deve tuttavia rilevare che tale questione risulta assorbita dalle argomentazioni spese relativamente al mancato riconoscimento della tutela autorale dei gioielli oggetto del presente giudizio.
In particolare, si osserva che lo stile fiorentino ha da sempre caratterizzato l'arte della città gigliata in generale, quella orafa in particolare, non essendo nuovi, nel panorama di N. 10590/2021 R.G. 16 / 17
riferimento, monili che abbiano le caratteristiche tipiche di questo stile, come il bicromatismo e l'incisione quale primaria tecnica di decorazione.
Peraltro, anche da un confronto, sebbene solo fotografico, dei monili, emerge come non ci sia coincidenza né, quindi, contraffazione, tra i bijoux commercializzati dalle parti:
1. quanto agli orecchini quelli della convenuta hanno un sistema di aggancio Pt_3
“a perno”, mentre in quelli dell'attrice è “a clip”; inoltre, mentre i primi hanno una circonferenza di 270°, nei secondi l'arco di circonferenza è di 180°;
2. in ordine all'anello la tecnica dell'incisione a rigato, indicata come distintiva Pt_3
Contr da rappresenta un sistema tecnico-decorativo tipico dello stile fiorentino, non essendo invece possibile distinguere bene la lavorazione dei rosoni che incastonano i diamanti in considerazione della scarsa qualità del materiale fotografico fornito;
3. anche rispetto all'anello a scacchi, la tecnica del traforo non è altro che un'applicazione di una risalente forma di lavorazione dei gioielli.
Conclusivamente, si deve escludere anche il profilo di concorrenza sleale.
4. Le spese di lite
La regolazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Contr Pertanto, eve essere condannata a rimborsare ai convenuti le spese di lite da questi sostenute, spese che vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività difensiva espletata (valore medio di tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, al minimo, essendo stata solo documentale), sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali N. 10590/2021 R.G. 17 / 17
come per legge;
condanna a rimborsare a le Parte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_2 che liquida in € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 21.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott.ssa Silvia Governatori