TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in qualità di curatore Controparte_1 C.F._1 dell'inabilitata signora nata a [...] al Lambro il 08.06.1947; Controparte_2
RICORRENTE nei confronti di:
Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1) pronunciare la revoca della misura di inabilitazione emessa nei confronti della signora
; CP_2
2) trasmettere gli atti al Giudice Tutelare competente, ai sensi degli artt. 406 e/o 429 comma III c.c., affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno, affinché, in nome e per conto della signora , possa compiere tutti gli atti ritenuti Controparte_2 necessari o anche solo opportuni a tutela e benessere delle esigenze di vita della stessa”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto La presente controversia ha ad oggetto la domanda di revoca dell'inabilitazione di
[...]
presentata dall'Avv. curatore dell'inabilitata. Il ricorrente CP_2 Controparte_1 ha inoltre richiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c. è stato ritualmente notificato all'inabilitato. Inoltre, del procedimento sono stati ritualmente notiziati i parenti entro il quarto grado e agli affini, nessuno dei quali si è costituito. Tuttavia, in data 20.11.2024 il curatore dell'inabilitata ha depositato dichiarazione dei sig.ri e rispettivamente marito e figlio Tes_1 Testimone_2 della sig.ra , con cui gli stessi hanno dichiarato di nulla opporre all'apertura CP_2 dell'amministrazione di sostegno a favore della resistente confermando la nomina dell'avv. quale amministratore. Peraltro, in occasione dell'udienza del 10.12.2024 è CP_1 comparso il sig. marito della resistente, il quale ha ribadito di nulla opporre Testimone_3 alla revoca dell'inabilitazione e all'apertura dell'amministrazione di sostegno. In occasione della predetta udienza è stata inoltre disposta l'audizione dell'inabilitata sig.ra . CP_2
Gli stessi sono stati tutti sentiti in occasione delle udienze del 13.2.2024 e 12.3.2024.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Revoca dell'inabilitazione La domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova premettere che la Corte Suprema, di recente, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, ha finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (così, di recente, Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332; ed ivi richiami alle precedenti decisioni di legittimità nel medesimo senso). Sempre la Corte Suprema, anche più di recente, ha considerato che la figura dell'amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (così Cass., sez. I, 20.12.2012, n. 23707).
pagina 2 di 5 Il giudice, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione "solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione", fermo che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore". Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare. Ebbene, ritiene il Collegio che, in applicazione di tali principi, già seguiti da questa Sezione del Tribunale, nella fattispecie in esame misura di protezione confacente al caso del convenuto sia appunto quella dell'amministrazione di sostegno, dovendosi procedere alla revoca della misura dell'inabilitazione. In particolare, è documentato che:
- , ricoverata presso il Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Controparte_2
Psicorganicità “SACRO CUORE DI GESU' ” – Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro dal 31.10.2018 al 30.10.2024, risulta affetta da “disturbo bipolare in soggetto con preminenti tratti di personalità dipendenti”;
- Con sentenza del Tribunale di Lodi del 15.11.2005 è stata dichiarata l'inabilitazione, con provvedimento iscritto nel Registro Curatele al numero 713/2005, della signora nominando curatore Controparte_2 Testimone_2 successivamente sostituito dall'avv. Barbara Tripodi e poi dall'avv. CP_1
[...]
- La relazione clinica del CPS di Lodi del 4.11.2024 ha evidenziato quanto segue:
“La Sign.ra è seguita dal nostro servizio dal 2005, avendo in Controparte_2 precedenza fatto riferimento a specialisti privatamente. La pz presenta un disturbo dell'umore riferibile a un Disturbo Bipolare tipo II, in soggetto con preminenti tratti dipendenti di personalità. Nel decorso della sua storia clinica la pz ha alternato episodi di importante deflessione timica, caratterizzata da umore depresso, apatia, abúlia, tendenza al ritiro, difficoltà al mantenimento degli impegni quotidiani, a fasi di sub-eccitamento maniacale, durante le quali in passato ha presentato comportamenti di shopping compulsivo tanto da consigliarne l'abilitazione legale
(nel 2005 è stato nominato tutore il figlio). A ciò si è aggiunto per lungo tempo un CP_ comportamento da abuso di alcool trattato presso il e attraverso gruppi di autoaiuto, ottenendo una completa astensione dal 2010. In seguito il quadro è andato complicandosi con riscontro di vasculopatia cerebrale associata ad episodi confusionali con cadute a terra, progressivo impoverimento cognitivo e riduzione delle autonomie funzionali con comparsa di una condizione clinica interpretata, anche alla luce del riscontro neuropsicologico effettuato, come pseudo-demenza. Alla luce della difficoltà gestionale da parte dei familiari e della scarsa risposta alla terapia impostata si proponeva, ad Ottobre 2019, un ricovero presso il Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità "Centro Sacro Cuore di Gesù",
Fatebenefratelli. Durante il percorso riabilitativo si è assistito ad un progressivo miglioramento del quadro psicofisico con raggiungimento di un buon compenso psicopatologico accompagnato da un discreto livello di insight. Durante la degenza ha effettuato una rivalutazione del quadro cognitivo con il test MODA effettuato a settembre 2023 che rilevava un punteggio nella norma ed escludeva l'iniziale ipotesi di decadimento cognitivo. Il percorso riabilitativo è durato 6 anni e la paziente è stata dimessa il 30 Ottobre 2024 per fare rientro al domicilio con il marito, in accordo con la Curatrice Avv. B. Bugada. Proseguirà quindi la Presa in carico presso il CPS dove, in accordo con la paziente e i familiari, si è strutturato
pagina 3 di 5 un programma di incontri mensili con la sottoscritta, oltre ad incontri quindicennali con infermieri e AS del servizio e l'avvio di attività riabilitative promosse dal nostro Centro Diurno”;
- La lettera di dimissioni del Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità
“SACRO CUORE DI GESU' ” – Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro del 30.10.2024 ha evidenziato quanto segue: “Giunta alla nostra osservazione in data
31/10/2018, la pz presentava deflessione timica in assenza di ideazione anticonservativa, rallentata sul versante motorio, scarsamente tollerante alle frustrazioni, molto richiestiva e dipendente dal personale di assistenza, tuttavia sufficientemente motivata ad intraprendere un percorso riabilitativo. La somministrazione del test MODA (milan overall dementia assesment ) effettuato in data 11/12/2018 dallo Psicologo Dott. dava un punteggio borderline Per_1
(88.3/100). Nel corso di questi anni si è assistito ad un progressivo miglioramento del quadro psicofisico. La paziente è vigile, lucida, orientata nel tempo spazio e sul sé, il tono dell'umore è in asse, non più ansia libera né somatizzata, non appetenza farmacologica, regolare il ritmo sonno-veglia. Buona la capacità di critica e di giudizio e la consapevolezza di malattia. La deambulazione è buona sebbene la paziente sia sedentaria e poco motivata ad effettuare passeggiate all'interno del
Centro, attività che le gioverebbe unitamente ad una dieta per ridurre il BMI pari a
32 (obesità) La rivalutazione del quadro cognitivo con la MODA effettuata in data
13/09/2023 dallo Psicologo Dott. ha dato un punteggio di 89,4/100 nella Per_2 norma che esclude l'iniziale ipotesi di un decadimento cognitivo. Nell'ambito del contesto comunitario la paziente si relaziona adeguatamente con i codegenti e con gli operatori, partecipa attivamente alle attività riabilitative proposte. Ha effettuato periodici permessi al domicilio nel corso dei quali ha mantenuto un comportamento adeguato. Stante i buoni risultati raggiunti dalla paziente nell'ambito del percorso riabilitativo e la stabilità del quadro psicopatologico, in accordo con il CPS, con la Curatrice Avv. B. Bugada ed il marito della paziente sono state definite le dimissioni in oggetto. […] Al domicilio si consiglia di supervisionare la Signora durante la preparazione e l'assunzione della terapia farmacologica e di assisterla/ supervisionarla per l'igiene personale in quanto il sovrappeso causa una limitazione della mobilità. A tal proposito sarebbe opportuno che venisse supervisionata nell'acquisto di alimenti e nella loro assunzione”
- Con provvedimento dell'8.7.2024 il Giudice Tutelare ha affermato che “la misura della inabilitazione non sia più adeguata a fornire una compiuta tutela delle esigenze di anche sotto il profilo delle esigenze di cura della persona, CP_2 intendendosi non solo e tanto i poteri di prestazione del consenso informato, quanto la complessa ed articolata progettualità di vita e cura necessaria per garantire il benessere della persona, dal momento che sarà necessario …elaborare un piano terapeutico/assistenziale che comprenda un dialogo con i servizi sul territorio al fine di individuare non solo quale sia il collocamento più idoneo alle esigenze di tutela della salute della signora , ma anche come tale collocamento debba CP_2 declinarsi, eventualmente mediante la frequenza di un centro diurno o altra struttura che ne garantisca anche esigenze di socialità/riabilitazione”;
- La sig.ra è priva della capacità di gestire il proprio denaro se non per piccole CP_2 somme volte al soddisfacimento delle minute esigenze quotidiane, come peraltro emerso nel corso dell'audizione effettuata in data 10.12.2024, avendo l'inabilitata affermato quanto segue: “sono capace di gestirmi sulle 200 euro al mese da sola
(manicure, pedicure, parrucchiera, giornale e caffè); vorrei regalare a mio figlio
pagina 4 di 5
1.000 euro a Natale come ho sempre fatto”, così mostrando di non avere Tes_2 piena contezza del valore del denaro;
I presupposti applicativi della misura dell'inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Lodi, sono attualmente venuti meno, tenuto conto che detta misura non appare la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi del ricorrente, in considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione. In particolare, la misura dell'inabilitazione non appare adeguatamente tutelante rispetto alla necessità che venga supervisionata e guidata nella gestione del proprio Controparte_2 patrimonio. Inoltre, ad oggi, con l'età raggiunta dalla sig.ra (77 anni), sono CP_2 ulteriormente mutate le esigenze nella loro stessa natura, involgendo una necessità di assistenza e cura degli interessi non solo patrimoniali, ma anche personali.
Emerge, pertanto, l'opportunità di richiedere l'adozione di una diversa misura di assistenza rispetto all'attuale, individuando tale nuova misura nell'amministrazione di sostegno - istituto introdotto successivamente alla pronuncia di inabilitazione - la quale consentirebbe da un lato di tutelare gli interessi economici del beneficiario, dall'altro di incidere in misura meno gravosa sulla sua sfera personale. Inoltre, la misura dell'amministrazione di sostegno consentirebbe di tutelare in modo più adeguato e tutelante anche le decisioni in materia sanitaria e medica, che ad oggi permangono in capo alla sig.ra alla luce di quanto CP_2 riportato nella documentazione medica sopra richiamata.
In conclusione, nel caso di specie, deve ritenersi maggiormente idonea una misura quale l'Amministrazione di sostegno, ben potendo eventualmente il G.T. ulteriormente designato precisare quali siano i poteri di cura dell'amministratore di sostegno sia in relazione alla gestione del patrimonio che in relazione alla prestazione, in nome e per conto di
[...]
, del consenso informato ai trattamenti ritenuti necessari e indispensabili per la CP_2 tutela della salute del soggetto.
Inoltre, tenuto conto della condizione in cui versa , appare opportuna la Controparte_2 nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona dell'avv. CP_1
– già curatore dell'inabilitata - con studio in San IA ES (MI), via
[...]
Turati n. 25, tenuto anche conto di quanto dichiarato nel corso dell'udienza del 10.12.2024 dall'inabilitata (“mi trovo bene con l'avv. e mi andrebbe bene se fosse nominata CP_1 come ADS”). Alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente, nulla deve essere disposto sulle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione di , nata a [...] al Lambro il Controparte_2
08.06.1947, disposta con sentenza del Tribunale di Lodi del 15.11.2005 (registro curatele n.
713/2005);
2) Nulla sulle spese;
3) Nomina l'avv. con studio in San IA ES (MI), via Turati Controparte_1
n. 25, quale amministratore di sostegno provvisorio di;
Controparte_2
4) Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al giudice tutelare per l'eventuale applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. Lodi, 12.12.2024
Il presidente Rel. Est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice dott. Matteo Aranci giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ), in qualità di curatore Controparte_1 C.F._1 dell'inabilitata signora nata a [...] al Lambro il 08.06.1947; Controparte_2
RICORRENTE nei confronti di:
Controparte_2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI INTERVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
1) pronunciare la revoca della misura di inabilitazione emessa nei confronti della signora
; CP_2
2) trasmettere gli atti al Giudice Tutelare competente, ai sensi degli artt. 406 e/o 429 comma III c.c., affinché provveda alla nomina di un amministratore di sostegno, affinché, in nome e per conto della signora , possa compiere tutti gli atti ritenuti Controparte_2 necessari o anche solo opportuni a tutela e benessere delle esigenze di vita della stessa”.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto La presente controversia ha ad oggetto la domanda di revoca dell'inabilitazione di
[...]
presentata dall'Avv. curatore dell'inabilitata. Il ricorrente CP_2 Controparte_1 ha inoltre richiesto la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
Il ricorso ex art. 473-bis.57 c.p.c. è stato ritualmente notificato all'inabilitato. Inoltre, del procedimento sono stati ritualmente notiziati i parenti entro il quarto grado e agli affini, nessuno dei quali si è costituito. Tuttavia, in data 20.11.2024 il curatore dell'inabilitata ha depositato dichiarazione dei sig.ri e rispettivamente marito e figlio Tes_1 Testimone_2 della sig.ra , con cui gli stessi hanno dichiarato di nulla opporre all'apertura CP_2 dell'amministrazione di sostegno a favore della resistente confermando la nomina dell'avv. quale amministratore. Peraltro, in occasione dell'udienza del 10.12.2024 è CP_1 comparso il sig. marito della resistente, il quale ha ribadito di nulla opporre Testimone_3 alla revoca dell'inabilitazione e all'apertura dell'amministrazione di sostegno. In occasione della predetta udienza è stata inoltre disposta l'audizione dell'inabilitata sig.ra . CP_2
Gli stessi sono stati tutti sentiti in occasione delle udienze del 13.2.2024 e 12.3.2024.
All'esito dell'udienza, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.
2. Revoca dell'inabilitazione La domanda di revoca dell'inabilitazione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova premettere che la Corte Suprema, di recente, ha confermato il proprio orientamento secondo il quale, l'amministrazione di sostegno, introdotta nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, ha finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 417 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie" (così, di recente, Cass., sez. I, 26.10.2011, n. 22332; ed ivi richiami alle precedenti decisioni di legittimità nel medesimo senso). Sempre la Corte Suprema, anche più di recente, ha considerato che la figura dell'amministratore di sostegno mira ad offrire uno strumento d'assistenza alla persona carente di autonomia a causa della condizione d'infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice tutelare rispetto al grado d'intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi più invasivi degli istituti tradizionali posti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione (così Cass., sez. I, 20.12.2012, n. 23707).
pagina 2 di 5 Il giudice, peraltro, secondo consolidata giurisprudenza, può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione "solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione", fermo che "in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore". Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare. Ebbene, ritiene il Collegio che, in applicazione di tali principi, già seguiti da questa Sezione del Tribunale, nella fattispecie in esame misura di protezione confacente al caso del convenuto sia appunto quella dell'amministrazione di sostegno, dovendosi procedere alla revoca della misura dell'inabilitazione. In particolare, è documentato che:
- , ricoverata presso il Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Controparte_2
Psicorganicità “SACRO CUORE DI GESU' ” – Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro dal 31.10.2018 al 30.10.2024, risulta affetta da “disturbo bipolare in soggetto con preminenti tratti di personalità dipendenti”;
- Con sentenza del Tribunale di Lodi del 15.11.2005 è stata dichiarata l'inabilitazione, con provvedimento iscritto nel Registro Curatele al numero 713/2005, della signora nominando curatore Controparte_2 Testimone_2 successivamente sostituito dall'avv. Barbara Tripodi e poi dall'avv. CP_1
[...]
- La relazione clinica del CPS di Lodi del 4.11.2024 ha evidenziato quanto segue:
“La Sign.ra è seguita dal nostro servizio dal 2005, avendo in Controparte_2 precedenza fatto riferimento a specialisti privatamente. La pz presenta un disturbo dell'umore riferibile a un Disturbo Bipolare tipo II, in soggetto con preminenti tratti dipendenti di personalità. Nel decorso della sua storia clinica la pz ha alternato episodi di importante deflessione timica, caratterizzata da umore depresso, apatia, abúlia, tendenza al ritiro, difficoltà al mantenimento degli impegni quotidiani, a fasi di sub-eccitamento maniacale, durante le quali in passato ha presentato comportamenti di shopping compulsivo tanto da consigliarne l'abilitazione legale
(nel 2005 è stato nominato tutore il figlio). A ciò si è aggiunto per lungo tempo un CP_ comportamento da abuso di alcool trattato presso il e attraverso gruppi di autoaiuto, ottenendo una completa astensione dal 2010. In seguito il quadro è andato complicandosi con riscontro di vasculopatia cerebrale associata ad episodi confusionali con cadute a terra, progressivo impoverimento cognitivo e riduzione delle autonomie funzionali con comparsa di una condizione clinica interpretata, anche alla luce del riscontro neuropsicologico effettuato, come pseudo-demenza. Alla luce della difficoltà gestionale da parte dei familiari e della scarsa risposta alla terapia impostata si proponeva, ad Ottobre 2019, un ricovero presso il Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità "Centro Sacro Cuore di Gesù",
Fatebenefratelli. Durante il percorso riabilitativo si è assistito ad un progressivo miglioramento del quadro psicofisico con raggiungimento di un buon compenso psicopatologico accompagnato da un discreto livello di insight. Durante la degenza ha effettuato una rivalutazione del quadro cognitivo con il test MODA effettuato a settembre 2023 che rilevava un punteggio nella norma ed escludeva l'iniziale ipotesi di decadimento cognitivo. Il percorso riabilitativo è durato 6 anni e la paziente è stata dimessa il 30 Ottobre 2024 per fare rientro al domicilio con il marito, in accordo con la Curatrice Avv. B. Bugada. Proseguirà quindi la Presa in carico presso il CPS dove, in accordo con la paziente e i familiari, si è strutturato
pagina 3 di 5 un programma di incontri mensili con la sottoscritta, oltre ad incontri quindicennali con infermieri e AS del servizio e l'avvio di attività riabilitative promosse dal nostro Centro Diurno”;
- La lettera di dimissioni del Centro di Riabilitazione Psichiatrica e Psicorganicità
“SACRO CUORE DI GESU' ” – Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro del 30.10.2024 ha evidenziato quanto segue: “Giunta alla nostra osservazione in data
31/10/2018, la pz presentava deflessione timica in assenza di ideazione anticonservativa, rallentata sul versante motorio, scarsamente tollerante alle frustrazioni, molto richiestiva e dipendente dal personale di assistenza, tuttavia sufficientemente motivata ad intraprendere un percorso riabilitativo. La somministrazione del test MODA (milan overall dementia assesment ) effettuato in data 11/12/2018 dallo Psicologo Dott. dava un punteggio borderline Per_1
(88.3/100). Nel corso di questi anni si è assistito ad un progressivo miglioramento del quadro psicofisico. La paziente è vigile, lucida, orientata nel tempo spazio e sul sé, il tono dell'umore è in asse, non più ansia libera né somatizzata, non appetenza farmacologica, regolare il ritmo sonno-veglia. Buona la capacità di critica e di giudizio e la consapevolezza di malattia. La deambulazione è buona sebbene la paziente sia sedentaria e poco motivata ad effettuare passeggiate all'interno del
Centro, attività che le gioverebbe unitamente ad una dieta per ridurre il BMI pari a
32 (obesità) La rivalutazione del quadro cognitivo con la MODA effettuata in data
13/09/2023 dallo Psicologo Dott. ha dato un punteggio di 89,4/100 nella Per_2 norma che esclude l'iniziale ipotesi di un decadimento cognitivo. Nell'ambito del contesto comunitario la paziente si relaziona adeguatamente con i codegenti e con gli operatori, partecipa attivamente alle attività riabilitative proposte. Ha effettuato periodici permessi al domicilio nel corso dei quali ha mantenuto un comportamento adeguato. Stante i buoni risultati raggiunti dalla paziente nell'ambito del percorso riabilitativo e la stabilità del quadro psicopatologico, in accordo con il CPS, con la Curatrice Avv. B. Bugada ed il marito della paziente sono state definite le dimissioni in oggetto. […] Al domicilio si consiglia di supervisionare la Signora durante la preparazione e l'assunzione della terapia farmacologica e di assisterla/ supervisionarla per l'igiene personale in quanto il sovrappeso causa una limitazione della mobilità. A tal proposito sarebbe opportuno che venisse supervisionata nell'acquisto di alimenti e nella loro assunzione”
- Con provvedimento dell'8.7.2024 il Giudice Tutelare ha affermato che “la misura della inabilitazione non sia più adeguata a fornire una compiuta tutela delle esigenze di anche sotto il profilo delle esigenze di cura della persona, CP_2 intendendosi non solo e tanto i poteri di prestazione del consenso informato, quanto la complessa ed articolata progettualità di vita e cura necessaria per garantire il benessere della persona, dal momento che sarà necessario …elaborare un piano terapeutico/assistenziale che comprenda un dialogo con i servizi sul territorio al fine di individuare non solo quale sia il collocamento più idoneo alle esigenze di tutela della salute della signora , ma anche come tale collocamento debba CP_2 declinarsi, eventualmente mediante la frequenza di un centro diurno o altra struttura che ne garantisca anche esigenze di socialità/riabilitazione”;
- La sig.ra è priva della capacità di gestire il proprio denaro se non per piccole CP_2 somme volte al soddisfacimento delle minute esigenze quotidiane, come peraltro emerso nel corso dell'audizione effettuata in data 10.12.2024, avendo l'inabilitata affermato quanto segue: “sono capace di gestirmi sulle 200 euro al mese da sola
(manicure, pedicure, parrucchiera, giornale e caffè); vorrei regalare a mio figlio
pagina 4 di 5
1.000 euro a Natale come ho sempre fatto”, così mostrando di non avere Tes_2 piena contezza del valore del denaro;
I presupposti applicativi della misura dell'inabilitazione, a suo tempo disposta dal Tribunale di Lodi, sono attualmente venuti meno, tenuto conto che detta misura non appare la più idonea a consentire l'adeguata cura degli interessi del ricorrente, in considerazione del mutato quadro normativo rispetto al tempo in cui è stata disposta l'inabilitazione. In particolare, la misura dell'inabilitazione non appare adeguatamente tutelante rispetto alla necessità che venga supervisionata e guidata nella gestione del proprio Controparte_2 patrimonio. Inoltre, ad oggi, con l'età raggiunta dalla sig.ra (77 anni), sono CP_2 ulteriormente mutate le esigenze nella loro stessa natura, involgendo una necessità di assistenza e cura degli interessi non solo patrimoniali, ma anche personali.
Emerge, pertanto, l'opportunità di richiedere l'adozione di una diversa misura di assistenza rispetto all'attuale, individuando tale nuova misura nell'amministrazione di sostegno - istituto introdotto successivamente alla pronuncia di inabilitazione - la quale consentirebbe da un lato di tutelare gli interessi economici del beneficiario, dall'altro di incidere in misura meno gravosa sulla sua sfera personale. Inoltre, la misura dell'amministrazione di sostegno consentirebbe di tutelare in modo più adeguato e tutelante anche le decisioni in materia sanitaria e medica, che ad oggi permangono in capo alla sig.ra alla luce di quanto CP_2 riportato nella documentazione medica sopra richiamata.
In conclusione, nel caso di specie, deve ritenersi maggiormente idonea una misura quale l'Amministrazione di sostegno, ben potendo eventualmente il G.T. ulteriormente designato precisare quali siano i poteri di cura dell'amministratore di sostegno sia in relazione alla gestione del patrimonio che in relazione alla prestazione, in nome e per conto di
[...]
, del consenso informato ai trattamenti ritenuti necessari e indispensabili per la CP_2 tutela della salute del soggetto.
Inoltre, tenuto conto della condizione in cui versa , appare opportuna la Controparte_2 nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, nella persona dell'avv. CP_1
– già curatore dell'inabilitata - con studio in San IA ES (MI), via
[...]
Turati n. 25, tenuto anche conto di quanto dichiarato nel corso dell'udienza del 10.12.2024 dall'inabilitata (“mi trovo bene con l'avv. e mi andrebbe bene se fosse nominata CP_1 come ADS”). Alla luce delle precedenti considerazioni e tenuto conto della mancata costituzione di parte resistente, nulla deve essere disposto sulle spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) revoca l'inabilitazione di , nata a [...] al Lambro il Controparte_2
08.06.1947, disposta con sentenza del Tribunale di Lodi del 15.11.2005 (registro curatele n.
713/2005);
2) Nulla sulle spese;
3) Nomina l'avv. con studio in San IA ES (MI), via Turati Controparte_1
n. 25, quale amministratore di sostegno provvisorio di;
Controparte_2
4) Dispone che, a cura della Cancelleria, vengano trasmessi gli atti al giudice tutelare per l'eventuale applicazione della misura di protezione dell'amministrazione di sostegno. Lodi, 12.12.2024
Il presidente Rel. Est.
dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5