CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 50/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante del figlio Parte_1 C.F._1
minore (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
, (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ambrosio Renato e dell'avv. Torreri C.F._5
Alessandra, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Fossati Massimo appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.02.2025)
pagina 1 di 45 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Per gli appellanti + altri: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza n. 4621/2023 resa dal Tribunale di Torino in accoglimento del dispiegato appello, per i motivi sopraesposti,
1) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della Controparte_1
, sia per la verificazione dei fatti per cui è causa sia per la carenza/assenza/incompletezza
[...] di consenso informato, e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore degli appellanti dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti come descritti in narrativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi (legali ed ex art. 1284 c. 4 c.c.) anche compensativi dal fatto al soddisfo, fatti salvi i diritti, le azioni, le rivalse di per le Controparte_3 Controparte_4
erogazioni e le prestazioni effettuate a loro favore;
2) Condannare la alla rifusione di tutte le Controparte_1
spese, anche stragiudiziali (legali e tecniche, di TU e CTP), onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per l'appellato : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis nel merito
- respingere il gravame proposto dai Sigg.ri avverso la sentenza Parte_5
n.4621/2023, nel procedimento RG.n. 8143/2019 per i motivi svolti in atto, per l'effetto
- confermare la sentenza n. 4621/2023, resa nel procedimento n.8143/2019, in ogni sua statuizione
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Nella sola ipotesi in cui non si ritengano satisfattive le istanze istruttorie assunte in primo grado, come da conclusioni già ivi precisate, in via istruttoria,
pagina 2 di 45 - previa revoca dell'ordinanza 1/9/2021, ammettere le istanze istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado con memoria ex art.183 VI co. n.2 c.p.c. e non autorizzate con la ricordata ordinanza
1/9/2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(moglie), in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Parte_1 Parte_2
e nonché (padre) e (madre)
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio l' Controparte_5
chiedendo che la stessa venisse dichiarata responsabile del decesso del proprio congiunto
[...]
e dell'inadeguatezza del consenso informato dallo stesso prestato, con conseguente Persona_2
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditatis, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi dal fatto al soddisfo.
In particolare, gli attori allegavano che:
- era affetto da malattia da reflusso gastro-esofageo scarsamente responsiva alla Persona_2
terapia farmacologica, ernia iatale e prolasso mitralico;
- in data 04/04/2018 era stato sottoposto, presso l'AOU, ad esofago-gastroduodenoscopia in narcosi e trattamento con radiofrequenza;
- nonostante in cartella clinica fosse stata annotata una procedura interventistica regolare, durante la fase di risveglio dalla narcosi era stata registrata la comparsa sul paziente di cianosi periferica con desaturazione ed ipotensione;
-venivano a quel punto poste in essere manovre di emergenza ma in conseguenza di un ulteriore episodio di desaturazione, perdeva nuovamente conoscenza, con arresto del polso;
Persona_2
- il paziente era stato quindi intubato, sottoposto a ulteriori procedure di emergenza, sopraggiungeva il cardiochirurgo in sala, veniva eseguito ecocardiogramma che evidenziava un versamento pericardico di sangue fluido e veniva praticata una pericardiotomia in emergenza, senza tuttavia effetto alcuno sulla ripresa del battito cardiaco, tanto che alle ore 10,45, veniva constatato il decesso;
- la procura della Repubblica di Torino (Proc. Pen. 70888/2018 R.G.N.R. – P.M.), aveva dato incarico ex art 360 c.p.p. al proprio perito Dott. di effettuare autopsia e di Persona_3
indagare le cause della morte;
pagina 3 di 45 - il dott. aveva accertato che il decesso, causato dagli esiti di un sanguinamento Per_3
cardiaco intrapericardico, era riconducibile alla procedura endoscopica cui il paziente era stato sottoposto;
- Pianta non era stato adeguatamente informato delle caratteristiche dell'intervento Per_2
effettuato né dei rischi nello stesso insiti ed ove fosse stato informato, certamente non avrebbe prestato il proprio consenso al trattamento.
L contestava ogni Controparte_5 addebito, sostenendo la correttezza dell'operato dei propri dipendenti. Si doleva della genericità degli addebiti mossi da parte attrici. Deduceva l'insussistenza del nesso di causa tra l'evento lesivo e la condotta dei sanitari, nonché l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa anche in ragione dell'applicazione dell'art. 2236 c.c..
Contestava infine le domande attoree nell'an e nel quantum.
Interveniva tardivamente l' Controparte_6
il quale dava atto che gli eredi del de cuius, avvalendosi
[...] dell'assicurazione infortuni gestita dalla stessa in forza dell'art. 38 del CNLG, avevano CP_2
richiesto la liquidazione dell'indennizzo dovuto per il caso di morte a seguito di infortunio dell'assicurato. L' in data 18.12.2018 ed in data 01.02.2019 aveva quindi corrisposto CP_2
l'importo complessivo di € 157.106,18 a titolo di indennità in favore di , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante dei figli minori, con espresso rilascio da parte di quest'ultima di “surroga nei diritti risarcitori, nei confronti del responsabile civile dell'infortunio sino alla concorrenza dell'importo indennizzato”.
Domandava quindi che venisse accertata la responsabilità dell'azienda convenuta con conseguente condanna al pagamento in suo favore dell'importo indennizzato.
Sulla sentenza di primo grado.
All'esito della TU medico legale, della TU medico-psichiatrica sui minori e della prova orale, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, il Tribunale di Torino con sentenza n. 4621/23 pubblicata il 20.11.2023:
pagina 4 di 45 - condannava l'AOU al risarcimento dei danni iure hereditatis in favore di , Parte_1 [...]
e (per danno morale terminale) che quantificava in € 31.763,62 Parte_2 Persona_1
oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- rigettava le ulteriori domande attoree;
- rigettava le domande dell'interveniente;
- compensava integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- poneva le spese di tutte le TU espletate in via solidale a carico di parti attrici e di parte convenuta.
Il Tribunale richiamava innanzitutto gli esiti della TU, premettendo che nel caso di specie la
TU aveva natura percipiente.
Il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE), aveva lo scopo di neutralizzare i meccanismi patogenetici attraverso la riduzione del reflusso, la neutralizzazione del materiale refluito, il miglioramento della capacità di detersione e la protezione della mucosa esofagea
(relazione TU pag. 40).
Se il trattamento farmacologico non otteneva risultati poteva essere necessario un intervento chirurgico con cui si provvedeva al ripristino della funzionalità dello sfintere gastroesofageo.
La chirurgia per il trattamento del reflusso gastroesofageo era riservata a pazienti che: (a) non rispondevano all'azione dei farmaci;
(b) non erano in grado di tollerare una terapia farmacologica a lungo termine;
(c) richiedevano dosaggi elevati di farmaci;
(d) erano troppo giovani per una terapia farmacologica destinata a prolungarsi per tutta la vita;
(e) presentavano complicanze da reflusso (relazione TU pag. 41).
Nel caso di specie aveva una malattia da reflusso associata (o determinata) da una Persona_2
piccola ernia iatale di 3 cm, con una esofagite classificata come Los Angeles A. La sintomatologia dal 2008 era stata trattata, in maniera non ottimale tramite terapia medica, ragione per la quale era corretto il percorso “chirurgico” e/o alternativo.
Quanto al trattamento chirurgico, la Fundoplicatio laparoscopica secondo (che si CP_7
proponeva di ricostruire una barriera efficace tra stomaco ed esofago) rappresentava il Gold
Standard chirurgico, pur venendo in rilievo una metodica non applicata universalmente per il pagina 5 di 45 livello di difficoltà tecniche e la prevalenza di effetti secondari.
Recentemente si erano quindi affermati altri approcci chirurgici ed endoscopici per la correzione della patologia: era stato infatti sottoposto a trattamento endoscopico con Persona_2
radiofrequenza cd. (relazione TU, pagg. 42-43). Per_4
Prima di eseguire un intervento chirurgico tradizionale per reflusso gastroesofaeo, la maggior parte dei chirurghi eseguiva oltre alla gastroscopia, una phmetria, una radiografia del transito gastroesofageo ed una manometria per valutare disturbi della motilità (relazione TU pag. 43).
Nel caso in esame non risultava eseguita né la phmetria, né la manometria (che sembrava essere stata rifiutata dal paziente), contraddicendo una prassi consolidata su cui esisteva ampio accordo.
Pur essendo stati omessi accertamenti generalmente eseguiti in previsione di un trattamento chirurgico del reflusso, nel caso di specie tale omissione era di difficile inquadramento, trattandosi non di chirurgia antireflusso classica (per la quale esistevano indicazioni precise) ma di una procedura endoscopica, per la quale non esistevano analoghe indicazioni codificate
(relazione TU, pag. 46).
Gli stessi TU avevano dato atto che, riguardo alla procedura della c.d. , le indicazioni non Per_4
erano state ancora sistematizzate in precise Linee Guida, occupando uno spazio terapeutico intermedio tra la terapia medica e la terapia chirurgica standard.
Le controindicazioni erano invece chiare ed erano rappresentate da: (a) ernia iatale, diagnosticata endoscopicamente o radiologicamente, di lunghezza superiore a 2-3 cm;
(b) presenza di disfalgia significativa;
(c) esofagite di grado severo;
(d) inadeguata peristalsi esofagea ed incompleta dilatazione dello sfintere esofageo in risposta alla deglutizione.
Era quindi evidente che nel caso di specie non sussistevano controindicazioni all'esecuzione della procedura (relazione TU pag. 50-51).
Riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra exitus e trattamento con radiofrequenza, i TU avevano riscontrato che durante la procedura si era verificato un gravissimo shock cardiogeno con tamponamento cardiaco.
Quest'ultima situazione era stata tempestivamente e correttamente diagnosticata, era stato immediatamente allertato il cardiochirurgo che aveva eseguito una toracotomia di emergenza per detendere il cavo pericardico (ripieno di materiale ematico), ma nonostante la correttezza e pagina 6 di 45 tempestività di tale trattamento si era verificato il decesso (relazione TU pag. 56).
L'esame autoptico aveva permesso di accertare la causa del tamponamento cardiaco nella lesione della parete del ventricolo di sinistra e dell'arteria coronaria circonflessa con lesioni anatomo- patologiche riferibili a lesioni da calore.
Identiche alterazioni erano state rinvenute a livello esofageo (queste ultime quale esito voluto della procedura eseguita).
A seguito dell'applicazione di radiofrequenza a livello esofageo, si era quindi determinata la generazione e trasmissione di calore attraverso i tessuti fino ad interessare la parete cardiaca e l'arteria circonflessa posteriore, determinando il tamponamento cardiaco causato dall'emopericardio ed il conseguente decesso.
Sussisteva quindi relazione causale tra decesso e procedura.
Il meccanismo di gran lunga più probabile era connesso con il passaggio di una corrente di radiofrequenza tra gli aghi utilizzati per l'erogazione della radio frequenza e l'elettrodo di ritorno
(relazione TU pag. 57).
Nel caso di specie non vi era alcuna indicazione nella documentazione clinica in merito al posizionamento dell'elettrodo di ritorno.
Le s.i.t. del personale infermieristico presente in sala in quel giorno erano discordi (in quanto alcuni infermieri avevano riferito che l'elettrodo era stato posizionato, correttamente, in zona sottoscapolare destra altri invece avevano riferito in un posizionamento a livello del gluteo, relazione TU pag. 57).
Peraltro, un eventuale mal posizionamento dell'elettrodo di ritorno non era sufficiente da solo per produrre un danno così localizzato e devastante con le modeste potenze in gioco, controllate dall'elettronica dello strumento (relazione TU pag. 58).
Relativamente al funzionamento del macchinario, il TU aveva dato atto che alla luce dell'esame disponibile non era possibile ricostruire l'effettiva dinamica degli eventi.
L'accaduto poteva essere astrattamente riconducibile ad un cattivo funzionamento elettrico della strumentazione impiegata.
Peraltro, nella fattispecie concreta il corretto funzionamento elettrico dello strumento sembrava essere stato confermato dalla perizia (svolta in sede di indagini preliminari): sia prima Per_5
pagina 7 di 45 che durante l'intervento (come si desumeva dallo storico registrato in memoria allo strumento); dopo l'intervento (come da prove effettuate sul macchinario).
Doveva quindi escludersi tale evenienza, non essendo necessario ricorrere ad ulteriori prove sull'apparecchiatura (relazione TU pag. 58).
I TU avevano quindi concluso ipotizzando che l'importante e letale danno termico cardiovascolare fosse da imputarsi direttamente al contatto o almeno all'estrema prossimità di almeno uno degli elettrodi attivi utilizzati dalla procedura, non essendo le potenze ed energie in gioco, controllate dallo strumento, sufficienti per provocare altrimenti danni così sostanziali a distanza ed essendo invece progettati per produrre effetti termici di natura analoga, ma con diverse conseguenze, su di un tessuto diverso quale l'esofago (relazione TU pag. 59).
Nella letteratura degli eventi avversi della procedura non erano segnalate lesioni cardiologiche ma rare perforazioni esofagee (relazione TU pag. 59).
A proposito della sonda monouso utilizzata nell'intervento, la stessa non era stata conservata e la sua disponibilità avrebbe potuto illuminare almeno in parte su quanto avvenuto, costituendo la mancata conservazione una negligenza procedurale dell'organizzazione sanitaria (relazione TU pag. 58): se fosse stata disponibile sarebbe stato possibile evidenziarne eventuali difetti, come per esempio un elettrodo troppo lungo o che troppo si estroflette, o un malfunzionamento del palloncino di ancoraggio, o eventuale materiale biologico a suffragio, smentita o complemento alla sola ipotesi che pareva attendibile nelle circostanze.
Ipotesi che avrebbe potuto esser ancor più avvalorata dalla presenza di ernia iatale al limite delle indicazioni per l'intervento, il che poteva aver da un lato complicato le manovre perioperatorie favorendo quanto ipotizzato, dall'altro estroflesso la porzione prossimale dello stomaco, verso cui termina l'intervento, al di sopra del diaframma in prossimità del cuore (relazione TU pag. 59-60
TU).
La presenza di ernia iatale poteva, in linea teorica, aver facilitato l'evento per aver permesso una estroflessione della parte prossimale dello stomaco, dove terminava la procedura, al di sopra del diaframma in prossimità del cuore.
Le sue dimensioni (cm 3) non rappresentavano peraltro una controindicazione alla procedura pagina 8 di 45 (relazione TU pag. 61).
In conclusione, ad avviso del Tribunale, secondo i TU non erano individuabili elementi per discriminare se l'evento fosse dovuto ad una sfortunata casualità o ad un uso scorretto dello strumento (relazione TU pag. 59).
Lo stesso Tribunale dava atto condividere tali conclusioni, logicamente e congruamente motivate.
In diritto il Tribunale:
- dava atto che dovesse applicarsi la c.d. Legge Gelli Bianco (L. n. 24/2017) trattandosi di fatti risalenti al 04.04.2018;
- riteneva che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente dovesse essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale, con le conseguenti ricadute sul piano probatorio, ragione per la quale su parte attrice gravava l'onere di dimostrare il nesso causale mentre su parte convenuta gravava l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione o ancora l'insorgenza di una causa esterna non prevedibile e non evitabile;
- in caso di azione dei prossimi congiunti, la responsabilità aveva per contro natura extracontrattuale, ragione per la quale l'onere probatorio ricadeva integralmente sulle parti attrici.
Il Tribunale rilevava che alla luce della TU fosse evidente la sussistenza del nesso causale.
La TU medico legale aveva per contro escluso qualsiasi profilo di colpa a carico dei sanitari: la scelta di intervenire tramite la c.d. era corretta;
la letteratura scientifica aveva evidenziato Per_4
(nel 2020) un tasso di complicanze inferiori all'1% e nessuna moralità per lesione cardiaca;
la presenza di un'ernia iatale di cm 3 non doveva necessariamente indurre ad escludere l'utilizzo del dispositivo Stretta;
l'apparecchiatura (all'esito degli accertamenti svolti in sede penale) era risultata correttamente funzionante;
era stata esclusa la rilevanza dell'eventuale malposizionamento dell'elettrodo di ritorno;
la mancata conservazione della sonda (pur qualificata come negligente da parte dei TU) afferiva ad una mera scelta organizzativa post intervento della struttura sanitaria che non poteva porsi in nesso di causa con la pretesa malpractice medica a fronte di un intervento regolarmente eseguito;
le procedure di primo soccorso e le manovre rianimatorie erano state corrette;
lo stesso procedimento penale era stato archiviato.
pagina 9 di 45 Doveva quindi essere rigettata l'azione extracontrattuale esperita iure proprio dagli attori.
Quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla carenza del consenso informato, il
Tribunale richiamava sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 16633/2023;
n. 27279/22; n. 19220/2013).
Dava quindi atto che nel caso sub iudice era stato prodotto il modulo di consenso informato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal paziente.
Sebbene venisse in rilievo un documento preformato che non forniva specifici elementi di prova in ordine al contenuto dell'informativa resa, l'adeguatezza dell'informazione poteva essere apprezzata sulla base dei complessivi elementi probatori acquisiti in giudizio.
In particolare, il Tribunale riteneva dirimente che non potesse essere fornita al paziente alcuna informativa circa i possibili esiti mortali del trattamento, atteso che secondo la letteratura scientifica alcun evento mortale si era mai verificato (relazione TU pag. 77).
Il Tribunale riconosceva per contro la sussistenza del danno terminale nella sua componente morale, escludendo quello biologico terminale stante la sostanziale immediatezza del decesso rispetto al fatto lesivo.
Stimava equitativamente tale voce di danno in € 30.000,00, pari ad € 31.763,62 comprensivi di interessi legali alla data della sentenza.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda surrogatoria proposta da CP_2
Il Tribunale dichiarava innanzitutto ammissibile l'intervento tardivo ex art. 268, 2° comma,
c.p.c..
Dava atto che l'interveniente aveva esperito azione surrogatoria.
Rilevava che l'importo di € 157.106,18 a favore degli eredi di era stato erogato Persona_2 sulla base di quanto disposto dall'art. 38 del CNLG (doc. 3 intervenuta) il quale, tra le varie ipotesi contemplate, annoverava il caso di “morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio”.
Nel caso di specie ricorreva l'evento “morte”.
L'indennizzo erogato era ricollegato all'evento morte tout court, non invece a danno terminale.
Il danno morte non era neanche autonomamente risarcibile non essendo predicabile nell'attuale pagina 10 di 45 sistema della responsabilità civile un danno tanatologico.
In definitiva, trattandosi di voci afferenti a differenti pregiudizi, non poteva essere accolta la domanda di surroga avanzata dall' CP_2
In considerazione del complessivo andamento processuale e dell'assoluta peculiarità delle questioni trattate, il Tribunale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sul giudizio di appello.
Parti attrici proponevano tempestivo gravame rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
L'AOU instava per il rigetto del gravame rilevandone la manifesta infondatezza anche ex art. 348 bis c.p.c..
L' non si costituiva in appello e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
11.02.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da + altri. Parte_1
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto indimostrata la Contr responsabilità extracontrattuale dell' e ritengono che sia stata operata un'illogica ed errata valutazione delle risultanze istruttorie secondo i criteri giuridici che regolano la materia della responsabilità medica.
Gli appellanti ritengono innanzitutto indispensabile ripartire dagli accertamenti autoptici svolti in sede penale, all'esito dei quali è stato riscontrato che è deceduto per un versamento Persona_2
cardiaco determinato da una bruciatura al cuore, che può essere stata causata solamente da un elettrodo.
pagina 11 di 45 Sostengono che il Tribunale abbia erroneamente inteso il significato della frase riportata nella
TU secondo cui “Non sono individuabili elementi per discriminare se l'evento sia dovuto ad una sfortunata casualità o ad un uso scorretto”, leggendola in maniera decontestualizzata e giungendo ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito.
Contrariamente a quanto inteso dal Tribunale, ritengono gli esponenti che i TU abbiano invece affermato la sussistenza del fatto illecito, sottolineando le numerose negligenze di cui si è resa colpevole l'AOU.
La “sfortunata casualità” non potrebbe che essere ricondotta ad un'errata manovra chirurgica o ad un difettoso funzionamento del macchinario, ipotesi quest'ultima comunque ascrivibile all'AOU per avere la stessa consentito al proprio personale l'utilizzo di un macchinario in contrasto con le esplicite indicazioni fornite dal produttore.
Aggiungono che l'impossibilità di accertare che si tratti davvero di “sfortunata casualità” è Contr ascrivibile alla stessa che ha lacunosamente tenuto la cartella clinica, gettato la sonda monouso, consentito l'impiego del macchinario in contrasto con le specifiche indicazioni del produttore.
Dopo aver richiamato i passaggi salienti della relazione peritale, gli appellanti rilevano che i
TU:
- hanno riscontrato la sussistenza del nesso causale;
- hanno escluso l'ipotesi del malfunzionamento del macchinario e/o il malposizionamento dell'elettrodo di ritorno;
- hanno dato atto che la mancata conservazione della sonda monouso rappresenti negligenza procedurale dell'AOU;
- hanno dato atto che il meccanismo più probabile che ha permesso la trasmissione di calore attraverso i tessuti sino ad interessare la parete cardiaca e l'arteria circonflessa posteriore sia rappresentato dal passaggio di corrente di radiofrequenza tra gli aghi utilizzati per l'erogazione della radiofrequenza e l'elettrodo di ritorno;
- in particolare, hanno concluso che, con maggiore probabilità ed in assenza di altri elementi non menzionati, il danno letale sia da imputarsi direttamente al contatto o all'estrema prossimità di almeno uno degli elettrodi attivi utilizzati per la procedura (non essendo altrimenti le potenze e le energie in gioco sufficienti a provocare danni così sostanziali);
pagina 12 di 45 - hanno dato atto che la presenza dell'ernia iatale, ai limiti delle indicazioni per l'intervento, potrebbe avere da un lato complicato le manovre perioperatorie e dall'altro potrebbe avere estroflesso la porzione prossimale dello stomaco al di sopra del diaframma in prossimità del cuore.
Sarebbe quindi evidente, ad avviso di parti appellanti, che il Tribunale abbia mal inteso la TU nella parte in cui i Consulenti hanno parlato di una sfortunata casualità.
Osservano che lo stesso Tribunale di Torino, in un altro caso analogo (sentenza n. 1434/22) ha affermato che, ove non sia possibile ricostruire in maniera precisa quanto accaduto, sussiste comunque responsabilità ove in relazione a ciascuna possibile causa alternativa ricorra la colpa dell'ente.
Sostengono che nel caso di specie non ricorrano neanche più cause plausibili tra loro alternative, attese le chiare argomentazioni dei TU volte ad escludere le cause diverse dall'errore umano.
Ritengono quindi che nel caso di specie sia ampiamente dimostrato l'illecito aquiliano avendo il
Tribunale omesso di considerare che le circostanze che rendono il danno giuridicamente ingiusto sono al contempo idonee a dimostrare l'elemento soggettivo della colpa e quindi l'inadempimento dell'Ente.
Sostengono che il Tribunale abbia omesso di considerare che l'elemento soggettivo della colpa sia nel caso di specie ricavabile sulla base di presunzioni, con particolare riferimento agli accertamenti autoptici esperiti in sede penale (circa le cause del decesso) ed alla TU medico legale esperita in sede civile.
Deducono che la sentenza sia anche errata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'intervento sia stato correttamente eseguito. Osservano in proposito che si tratti di un'operazione non codificata, ovverosia priva di linee guida, ragione per la quale non esiste una “corretta esecuzione”, d'altro canto da escludersi se il paziente è deceduto.
Aggiungono che sia grave utilizzare su un paziente un macchinario non assistito da linee guida e pagina 13 di 45 soprattutto in contrasto con le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni (che espressamente afferma che lo stesso non possa essere utilizzato su ernie iatali superi a cm 2).
Sarebbe quindi anche errata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che secondo la letteratura è possibile effettuare detta operazione anche su ernie iatali di cm 3, atteso che le istruzioni dello specifico macchinario utilizzato lo vietavano espressamente.
Se è vero che il macchinario ha funzionato correttamente, sarebbe altrettanto vero che lo stesso è stato nel caso concreto utilizzato in modo scorretto.
Deducono che il Tribunale abbia anche omesso di considerare (se non in maniera approssimativa) la gestione del dispositivo prima e dopo l'atto chirurgico. Rilevano in particolare che:
- è mancata l'obbligatoria segnalazione dell'incidente (ex art. 9 D.lvo n. 46/97) e l'applicazione della conseguente procedura (Circolare Ministero della Salute del 27.07.2004) che prescrive di conservare e segregare il dispositivo, incluse le componenti monouso;
- non vi è prova che il dispositivo sia stato correttamente gestito (manutenzione preventiva, correttiva, verifiche periodiche di sicurezza), venendo in rilievo un'attività obbligatoria, non più riscontrabile a posteriori;
- non vi è prova della formazione ricevuta dagli utilizzatori (artt. 37 e 73 D.lvo n. 81/08), venendo in rilievo un' “attrezzatura di lavoro” a tutti gli effetti.
Lo stesso riferimento operato dal Tribunale al concetto di “complicanza” ed alle percentuali di complicanze segnalate dalla letteratura scientifica, sarebbe fuorviante ed irrilevante atteso che nel caso di specie ricorre un errore nella manovra chirurgica e l'errore non deve certamente essere computato nei rischi connessi all'operazione.
Quanto meno in ossequio al principio della vicinanza della prova, la circostanza che nella cartella clinica manchi la descrizione delle manovre effettuate, dovrebbe comportare a carico dell'AOU
l'onere di dimostrare la correttezza della manovra chirurgica, prova che nel caso sub iudice non sarebbe stata fornita.
Sarebbe comunque evidente che la sonda si sia inopinatamente avvicinata e/o abbia toccato la parete del cuore.
pagina 14 di 45 In definitiva, venendo in rilievo un'errata manovra chirurgica, non sarebbe pertinente parlare di rischio imprevedibile e/o inevitabile.
La circostanza che l'errore non risulti dalla documentazione acquisita sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe come pretendere che il sanitario annoti di avere eseguito una manovra chirurgica sbagliata.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nell'applicare i principi governanti l'onere probatorio in materia di responsabilità civile medica in relazione al principio di vicinanza della prova, dell'allocazione del rischio e dell'omessa/incompleta compilazione della cartella clinica.
Rilevano che la giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che:
- il nesso eziologico può essere presunto qualora l'incertezza sull'origine del meccanismo lesivo derivi dal silenzio o dall'oscurità della cartella clinica;
- la difettosa tenuta della cartella clinica può essere superata dal criterio di vicinanza della prova.
Si dolgono che il Tribunale abbia completamente omesso ogni valutazione in ordine al soddisfacimento dell'onere probatorio in relazione alla circostanza (pacifica e non negata dall'AOU) che l'ernia iatale era di cm 3 e che il manuale di istruzioni del macchinario concretamente utilizzato indicava espressamente come limite di utilizzo i cm 2 (il tutto indipendentemente dal fatto che vi siano altri macchinari che possono essere utilizzati anche su ernie di cm 3).
In definitiva il Tribunale avrebbe trascurato che il paziente era stato sottoposto ad un'operazione non condivisa dall'intera comunità scientifica, non tipizzato da linee guida e con un macchinario che non poteva comunque essere utilizzato su di lui.
Rilevano che il macchinario è stato utilizzato “off label” e che le dimensioni dell'ernia iatrogena siano state la causa di quanto occorso atteso che l'ernia iatale da scivolamento del fondo gastrico
(per le ragioni meglio illustrate alle pagg. 22, 23 del gravame) ha l'effetto di avvicinare la giunzione gastro esofagea al muscolo cardiaco sino a porli in contatto (nel caso di ernie> cm 2) sicché in tale ultima ipotesi l'energia elettrica può avere ed ha in effetti “bruciato la parete del cuore” con cui l'esofago era in contatto.
pagina 15 di 45 Aggiungono che in caso di utilizzo di un macchinario al di fuori delle istruzioni fornite dal fabbricante, l'AOU avrebbe dovuto osservare la specifica procedura indicata dal Ministero della
Salute per la sperimentazione clinica prevista per dispositivi marcati CE ma utilizzati per indicazioni d'uso diverse da quelle certificate (mediante coinvolgimento fabbricante, comitato etico, notifica al Ministero).
Aggiungono, quale ulteriore profilo di colpa, il difetto del consenso informato di , in Persona_2 quanto non informato del fatto che l'utilizzo del macchinario avveniva in via sperimentale e contro le specifiche del fabbricante.
Sempre in relazione all'utilizzo di un macchinario in contrasto con le sue specifiche istruzioni deducono la violazione del disposto di cui all'art. 3 D.lvo n. 46/1997.
Rappresentano altresì che lo stesso fabbricante ha ribadito la specifica controindicazione assoluta anche in occasione di un altro incidente che ha causato un decesso nel 2001.
Ribadiscono in particolare che la probabilità di perforazione cardiaca sia direttamente proporzionale all'entità dello scivolamento dell'ernia.
Deducono poi che queste specifiche circostanze ed informazioni non siano state acquisite nel corso delle indagini preliminari e quindi non siano state vagliate in sede penale, ragione per la quale sarebbe inconferente la circostanza che il procedimento penale sia stato poi archiviato.
Censurano ancora la sentenza in relazione alle considerazioni svolte dal Tribunale circa la mancata conservazione della sonda monouso e circa il corretto posizionamento dell'elettrodo di ritorno.
Rilevano infatti, quanto meno in ossequio al principio della vicinanza della prova, considerata anche la lacunosa tenuta della cartella clinica, che non possa che gravare sull'AOU l'onere di dimostrare il corretto posizionamento dell'elettrodo di ritorno (essendo evidente che il paziente si trovi nell'impossibilità materiale di fornire la relativa prova), dovendosi oltre tutto considerare prive di rilievo le s.i.t. rilasciate dal personale infermieristico, trattandosi di dichiarazioni tutte tese ad autotutelarsi.
Censurano poi la parte della sentenza e della TU con cui è stato affermato che un eventuale pagina 16 di 45 malposizionamento dell'elettrodo di ritorno non sia sufficiente a produrre un danno così localizzato.
In proposito rilevano che ai fini civilistici non sia necessario ricostruire il fatto in termini di certezza bensì di maggiore probabilità e rilevano che le argomentazioni sviluppate in proposito dai TU non tengono conto del fatto che nel caso di specie vi era una maggiore prossimità tra cuore e sonda, con conseguente contatto tra elettrodo e parete del cuore.
Analoghe osservazioni in ordine al principio di vicinanza della prova hanno svolto in relazione alla mancata conservazione della sonda monouso.
Rilevano in particolare che i TU hanno dato atto che la sua disponibilità “avrebbe potuto illuminare almeno in parte” quanto accaduto, per evidenziarne eventuali difetti o malfunzionamenti.
Con il secondo motivo censurano la parte della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto al consenso informato.
Premettono che la lesione è stata invocata sia in relazione al diritto alla salute che in relazione al diritto all'autodeterminazione.
Ritengono che la sentenza si concretizzi in una mera elencazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione con poche righe dedicate al modulo di consenso informato.
Ritengono che sia stata omessa ogni valutazione in merito a quanto effettivamente necessario per considerare valido il consenso informato nel caso concreto.
Il Tribunale avrebbe in particolare omesso ogni motivazione in ordine:
- alla prova (che assumono mancante) della sottoscrizione dopo che sono state fornite tutte le informazioni utili;
- al fatto che il paziente non sia stato informato che lo stesso stava per essere sottoposto ad un intervento sperimentale in quanto privo di linee guida.
Sostengono che sia evidente il difetto di compiuta informazione, atteso che sicuramente il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso se fosse stato informato: che quella proposta non era l'unica operazione possibile e che ve n'era un'altra utilizzata da decenni;
che l'operazione concretamente prescelta era priva di linee guida;
che il macchinario concretamente pagina 17 di 45 impiegato esplicitamente escludeva il suo utilizzo con ernie iatali di lunghezza superiore a cm 2.
Rilevano che nessuna di queste informazioni sia documentata in atti.
Il modulo prodotto conterrebbe solo una generica dichiarazione priva di completa informazione, atteso che l'intervento è stato presentato come una veloce procedura in day hospital senza rischi.
Ove informato, certamente avrebbe preferito convivere con il fastidio provocato da Parte_6 un po' di reflusso.
Richiamano quindi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine al consenso informato ed all'autonomia di tale voce di danno.
Pur condividendo la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il danno azionato iure hereditatis dagli attori non possa costituire oggetto di rivalsa, con il terzo motivo, censurano la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento dell' CP_2
O meglio, deducono che a decorrere dal 1° luglio 2022, l'articolo 1, co. 103 e ss. della legge n. 234/2021 ha disposto l'assorbimento della gestione sostitutiva IN nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Rilevano che la terza interveniente era già stata informalmente invitata a ricostituirsi nel corso del giudizio di primo grado, ovvero fornire evidenza della propria attuale legittimazione, ma ciò non
è avvenuto con la conseguenza che l' d oggi non sarebbe più titolare del diritto di rivalsa. CP_2
La gestione transitoria degli infortuni/sinistri ex arebbe infatti oggi affidata all' . CP_2 CP_8
Ritengono quindi che debba essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento e tuttavia dichiarato il difetto di attuale legittimazione attiva dell' . CP_2
Parti attrici appellanti ripropongono quindi le domande risarcitorie non accolte in primo grado.
II) Difese dell'A.O.U.
Quanto al primo motivo l' ha innanzitutto Controparte_1
rilevato che in primo grado gli attori avevano assunto che tutte le domande risarcitorie proposte, ivi comprese quelle formulate iure proprio, avessero natura contrattuale.
Sulla qualificazione della responsabilità dell'AOU nei confronti dei prossimi congiunti che agiscono iure proprio richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne ha pagina 18 di 45 ripetutamente affermato la natura extracontrattuale.
Sostiene pertanto che l'onere della prova gravi esclusivamente sugli attori ed osserva che all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado è risultata l'impossibilità di ritenere dimostrata la colpa della struttura sanitaria, non essendo emersa alcuna prova puntuale al riguardo.
In merito alle allegazioni di inadempimento qualificato ascritte, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui è onere dell'attore (nell'ambito della responsabilità medica) allegare lo specifico inadempimento causativo del danno, rileva che nel primo grado di giudizio gli attori abbiano argomentato la responsabilità dell'AOU sulla scorta delle conclusioni assunte dal consulente del PM dott. Persona_3
Osserva in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto da parti attrici, dall'esame autoptico
è emerso che il decesso sia ricollegabile alla procedura interventistica solamente “in via astratta”
(in termini di mera fenomenologia cronologica), non essendo stata comunque rilevata alcuna censurabilità nell'operato dei sanitari.
Rileva in particolare che gli accertamenti autoptici non hanno consentito di accertare in concreto l'efficienza lesiva del trattamento, non essendo tale accertamento comprovato in relazione al criterio topografico ed al criterio di continuità, posto che:
- sotto il profilo dell'idoneità lesiva (erogati 5W di energia ad una frequenza d'onda di 465kHz) è assai difficile una propagazione di energia dagli elettrodi posti in esofago, sino a quel segmento di muscolo cardiaco interessato dal preteso “danno termico” (senza che vi sia continuità termica tra i tessuti che dividono i due organi, separati da parecchi centimetri), non essendo stata riscontrata dal perito del PM alcuna lesione necrotica coagulativa a carico dell'esofago e del pericardio (che avrebbe dovuto verificarsi nell'ipotesi di errore / complicanza) ed alcun danno termico tissutale nei tessuti compresi tra le due strutture anatomiche;
- il perito del PM ha rilevato che il fenomeno di necrosi coagulativa (equivalente ad un infarto emorragico) riscontrato sull'organo cardiaco, si verifica nei casi in cui “l'azione termica è rivolta direttamente a livello cardiaco, come a seguito delle procedure di radio – ablazione di foci aritmogeni atriali o ventricolari…, quale complicanza degli interventi di ablazione cardiaca”;
- sempre il perito del PM ha rilevato che “per quanto riguardo la procedura STRETTA non sono presenti in letteratura evidenze circa lesioni ad organi a distanza”, non essendoci alcuna pagina 19 di 45 applicazione diretta dell'azione termica (a bassissima intensità) sul cuore, ma su un distretto anatomico (l'esofago) distante parecchi centimetri da esso.
Osserva quindi che in sede penale è stato financo escluso il nesso causale tra l'evento e una pretesa eventuale incauta o errata gestione intraprocedurale del sistema Stretta.
Aggiunge che:
- la macchina è dotata di elettrodo che registra la temperatura alla punta dell'ago sulla mucosa esofagea e, nel momento in cui essa oltrepassa gli 85-90° nella parete esofagea o i 50° sulla superficie della mucosa, il macchinario interrompe automaticamente l'erogazione dell'energia;
- il sistema è altresì dotato di un canale operativo di irrigazione – aspirazione che permette anch'esso di evitare il raggiungimento di temperature eccessive a livello tissutale.
Conclude quindi rilevando che, l'erogazione di energia (5W) conduce solamente ad un riscaldamento dei tessuti, essendo invece improbabile (in assenza di soluzioni di continuo tra i tessuti vicinori), che l'ago o la propagazione di calore possano condurre ad una necrosi coagulativa, con lesione del muscolo cardiaco e quindi versamento pericardico con tamponamento mortale.
Osserva che qualsiasi trasmissione di energia elettrica avrebbe condotto non solo ad alterazioni
EC grafiche mai documentate (essendo il paziente monitorato), ma soprattutto al blocco dell'apparecchio.
Il perito del PM ha poi osservato che non sono mai stati descritti in letteratura casi simili a quello oggetto di causa, trattandosi del primo caso al mondo di morte insorta successivamente all'esecuzione di tale procedura.
Sempre in merito al primo motivo, deduce che siano nuovi e quindi inammissibili ex
Contr art. 345 c.p.c. alcuni addebiti ascritti all'
Rileva in particolare che nel primo grado di giudizio gli attori avevano genericamente contestato la procedura prescelta, l'assenza dei presupposti per poterla eseguire su quel paziente, la carenza di adeguato consenso informato.
Rileva altresì che solo all'esito della TU di primo grado i rilievi di parti attrici si siano
“spostati”: sul macchinario e il suo manuale, dal quale emergerebbe l'impossibilità di applicare la pagina 20 di 45 procedura su soggetti con ernia superiore ai 2 cm;
sulla sonda usata in corso di intervento, la cui censurabile mancata conservazione per rendere possibile il successivo esame avrebbe impedito di verificare l'avvenuto contatto tra uno degli elettrodi e le pareti del cuore.
Osserva che parti attrici non hanno mai mosso tempestivi addebiti sul corretto funzionamento del macchinario e sulla sonda monouso, non essendosi perciò formulato in merito alcun quesito in sede peritale, ragione per la quale da una parte l'AOU non si è difesa sul punto e dall'altra la
TU (che pure ha indagato tale profilo) potrebbe financo stimarsi nulla avendo esaminato d'ufficio questioni non allegate e non documentate dalle parti.
Ad ogni modo aggiunge che il macchinario è stato oggetto di accertamenti in sede penale e non è emersa alcuna sua anomalia.
Quanto alla sonda ed alla sua mancata conservazione, oltre all'assenza di uno specifico e tempestivo addebito rileva che, trattandosi di sonda monouso, la stessa è stata ricevuta in busta sigillata con conseguente impossibilità per l'Azienda e l'operatore di svolgere sulla stessa una qualsiasi verifica preventiva.
In merito al preteso utilizzo improprio del macchinario ritiene che le considerazioni degli appellanti (concernenti l'impossibilità di utilizzare quello specifico macchinario su pazienti portatori di un'ernia iatale di cm 3) siano decettive e non tengano conto di quanto espressamente rilevato dai TU secondo cui la controindicazione all'intervento ricorra solamente in caso di ernie voluminose superiori ai cm. 3, tale non essendo quella del paziente, avendo quindi i TU concluso nel senso che “certamente non sussistevano controindicazioni alla procedura”.
Con riguardo alla condotta negligente dell'operatore ed in particolare all'allegazione secondo la quale la bruciatura sia stata conseguenza del contatto/estrema prossimità di uno degli elettrodi con la parete del cuore, osserva che un simile rilievo non si rinviene nell'elaborato del collegio peritale che non ha attribuito la possibile causa del decesso ad una condotta negligente dell'operatore.
Aggiunge che secondo il TU prof. è possibile che il danno non sia stato Persona_6
pagina 21 di 45 provocato né da malfunzionamento dello strumento né da negligenza del medico ben potendo essere ricondotto ad una delle possibili rare conseguenze della procedura, anche se correttamente applicata.
Richiama quindi i passaggi più significativi della TU a sostegno di tale conclusione.
Quanto al principio della vicinanza della prova, richiama la pronuncia della Corte di Cassazione
(n. 13533/2001) secondo cui lo stesso trova applicazione solo in ambito di responsabilità contrattuale, ragione per la quale non potrebbe operare nel caso sub iudice.
Quanto al secondo motivo, richiama le argomentazioni dei TU e del Tribunale in merito alla completezza dei tre moduli di consenso informato sottoscritti dal paziente e all'impossibilità di avvisare il paziente del rischio morte (in quanto in precedenza mai verificatosi e quindi non prevedibile).
Osserva (quanto al consenso informato connesso alla specifica procedura adottata) che i TU ed il Tribunale hanno messo ampiamente e correttamente in evidenza che la c.d. fosse la Per_4
procedura reputata in allora più sicura dalla letteratura rispetto alla chirurgia tradizionale.
Aggiunge di avere offerto, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di provare di avere esaustivamente informato il paziente ed insiste, ove ritenuto opportuno, nel chiedere l'ammissione dei relativi capitoli.
Rileva infine che sia nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c. la deduzione del difetto di consenso per mancata informazione che il manuale d'uso dello specifico macchinario limitava l'utilizzo a pazienti con ernia iatale sino a cm. 2.
Sul terzo motivo, osserva che il rigetto del primo motivo di appello e delle domande proposte dagli attori iure proprio implichi la correttezza del rigetto della domanda proposta dall' CP_2
In ordine al quantum debeatur ripropone le difese già articolate in primo grado.
III) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere esaminato il terzo motivo, di carattere processuale, afferente alla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell' Sul punto le doglianze di parti CP_2
pagina 22 di 45 appellanti devono stimarsi inammissibili.
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento dell'IN (pacificamente “legittimato” alla data dell'intervento nel giudizio nel primo grado avvenuta in data 28.04.2021) ed ha rigettato nel merito la domanda surrogatoria sul rilievo che l'assicurazione ha erogato un indennizzo “per il caso di morte”.
E' quindi chiaro che l' è stato soccombente nel merito e non ha inteso proporre gravame CP_2 avverso il rigetto della sua domanda. Parimenti deve escludersi che l'interesse a proporre impugnazione possa essere sorto per effetto dell'appello proposto dai congiunti di , Persona_2
venendo in rilievo posizioni tra loro scindibili (trattandosi di distinte poste creditorie azionate nei confronti del medesimo debitore).
In difetto di impugnazione del soggetto intervenuto soccombente, la posizione processuale dell' oramai definita in quanto la statuizione di rigetto nel merito è passata in giudicato. CP_2
Ne consegue che è inammissibile il motivo di impugnazione proposto, dovendosi oltre tutto rilevare la carenza di interesse ad impugnare degli appellanti che richiedono sostanzialmente una statuizione in rito ovverosia una decisione sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella già data dal Tribunale.
2) Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Nel primo grado di giudizio la carenza di adeguato consenso informato è stata posta in relazione alla mancata informazione del paziente circa le caratteristiche della procedura e circa il rischio morte. Gli attori hanno quindi sostenuto che, ove reso edotto di tali specifici aspetti, il paziente certamente non si sarebbe sottoposto alla terapia.
Sono perciò del tutto nuove ed in quanto tali inammissibili le doglianze articolate con il gravame ed afferenti alla mancata informazione che si trattasse di un intervento asseritamente sperimentale, alla mancata informazione circa l'assenza linee guida codificate e circa l'utilizzo del macchinario in contrasto con quanto indicato dal manuale d'uso.
Rispetto agli addebiti tempestivamente formulati in relazione alle informazioni, che si assumono omesse, indispensabili ai fini di un valido consenso informato il Tribunale ha correttamente dato pagina 23 di 45 atto che il paziente non potesse essere informato del rischio di perforazione cardiaca per il semplice fatto che un simile evento avverso non si era mai verificato in precedenza.
Anche in relazione alla mancata informazione circa le caratteristiche del trattamento, si rileva che nel sottoscrivere il modulo di consenso informato (del 01.03.2018) afferente specificamente alla c.d. , il paziente ha espressamente dato atto di avere ricevuto un'informazione Per_4
comprensibile sul tipo di procedura terapeutica proposta.
Soprattutto (sempre prescindendo dal rischio morte per perforazione cardiaca) non vi è prova che il paziente non si sarebbe sottoposto a tale trattamento ove tempestivamente informato delle caratteristiche della c.d. stretta (relazione TU pag. 46: introduzione in esofago di catetere dotato nella parte terminale di un palloncino -che viene gonfiato in corrispondenza della giunzione esofago gastrica- nonché di quattro aghi ciascuno di mm. 5 che vengono infissi nella parete esofagea ed attraverso i quali viene erogata corrente di radio frequenza), nonché del più elevato livello delle difficoltà tecniche e della prevalenza di effetti secondari riscontrabili invece nella chirurgia tradizionale (relazione TU, pag. 43).
3) Il primo motivo, esaminato nel suo complesso, è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
3.1) E' opportuno premettere che il Tribunale ha espressamente qualificato le domande formulate iure proprio dagli attori alla stregua di domande risarcitorie a titolo extracontrattuale ed ha quindi ritenuto che gravi su parti attrici non solo dimostrare il nesso di causalità tra il trattamento (c.d.
) ed il decesso del paziente, ma anche il c.d. fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c.. Per_4
Sul punto è mancata un'espressa e tempestiva impugnazione, con la conseguenza che è calato il giudicato sulla qualificazione operata dal Tribunale in relazione al titolo di responsabilità invocato.
Sono dunque nuove ed in quanto tali inammissibili le argomentazioni sviluppate dagli appellanti in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. circa la natura contrattuale della responsabilità dell'AOU nei confronti dei congiunti della vittima primaria in relazione ai sinistri successivi alla data di entrata in vigore della legge Bianco Gelli n. 24/2017.
pagina 24 di 45 Non è condivisibile invece il rilievo dell'AOU secondo il quale gli attori non avrebbero ascritto alla struttura sanitaria un inadempimento qualificato, posto che essi hanno chiaramente addebitato all'Ente l'errato utilizzo e l'errata esecuzione del trattamento da parte dei sanitari operanti tanto da cagionare una perforazione cardiaca.
Dovendosi quindi valutare le domande formulate iure proprio nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, salva la questione della c.d. vicinanza della prova che verrà esaminata nel prosieguo, grava sugli attori l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, vale a dire la condotta colposa, il pregiudizio derivatone ed il nesso causale.
Nel caso di specie è chiara, come rilevato anche dal Tribunale e non oggetto di impugnazione incidentale, la sussistenza del nesso di causalità tra la terapia applicata ed il decesso del paziente.
Il Tribunale (che sul punto ha richiamato la TU) ha dato atto che si è verificata la trasmissione di calore attraverso i tessuti sino ad interessare la parete cardiaca e l'arteria circonflessa posteriore del paziente, cui ha poi fatto seguito il tamponamento cardiaco ed il conseguente decesso.
Nella relazione di consulenza medico legale svolta in sede di indagini preliminari (doc. 3 attori, accertamenti autoptici, pag. 17) si legge che “le indagini istologiche hanno evidenziato, a livello esofago-gastrico, la presenza di necrosi coagulativa con vescicolazioni intratissutali, esito di un danno termico legato all'azione delle radiofrequenze e, considerato che analogo reperto istologico è stato osservato in corrispondenza della faccia posteriore del ventricolo sinistro, si ritiene plausibile affermare che tale regione sia stata sottoposta all'azione di energia termica”.
Gli stessi TU nominati nel primo grado del presente giudizio hanno specificato che
“l'importante e letale danno termico cardiovascolare deve imputarsi direttamente al contatto o almeno all'estrema prossimità di almeno uno degli elettrodi attivi utilizzati dalla procedura, non essendo le potenze ed energie in gioco, controllate dallo strumento, sufficienti per provocare altrimenti danni così sostanziali a distanza” (relazione TU pag. 59).
pagina 25 di 45 3.2) Le doglianze di parti appellanti hanno duplice contenuto.
Da una parte si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente letto ed interpretato la TU.
Dall'altra si evidenziano tutta una serie di “anomalie” che, unitamente valutate e valorizzate anche tenendo conto del principio di vicinanza della prova, dovrebbero inevitabilmente comportare il positivo accertamento del fatto colposo a carico dell'AOU.
3.3) Il primo gruppo di doglianze (erronea lettura della TU) non sono fondate.
Non può innanzitutto condividersi l'assunto, implicitamente formulato con il motivo di gravame, secondo il quale la sola constatazione che il decesso è stato causato dalla “bruciatura del cuore”
(n.d.r. espressione utilizzata da parti appellanti) presuppone per ciò solo l'errore umano e quindi il fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c..
Contrariamente a tale assunto si deve rilevare che il decesso di un paziente non è necessariamente ed esclusivamente riconducibile ad un'errata manovra dell'operatore e/o al difettoso funzionamento del macchinario, dovendosi e potendosi anche ipotizzare ulteriori fattori rimasti in concreto misconosciuti.
A tale scopo si rileva che lo stesso ingegnere, incaricato in sede di indagini preliminari della verifica del macchinario utilizzato, dopo avere dato atto del corretto funzionamento dello stesso, ha affermato che una “spiegazione verosimile di quanto accaduto potrebbe essere una anomalia anatomica del paziente” (doc. 11 convenuto pag. 19).
Premesso che le valutazioni di carattere medico-legale di certo non competono a tale specifico professionista (dotato di tutt'altre competenze), in questa sede il richiamo è stato effettuato al solo fine di evidenziare l'erroneità dell'eventuale accertamento del fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c. sulla base di meri automatismi.
D'altro canto, affermare che ogni conseguenza pregiudizievole a carico del paziente consenta per ciò solo di presumere il fatto colposo dell'operatore sanitario implicherebbe l'inammissibile introduzione di una responsabilità di carattere oggettivo.
3.4) Non corrisponde neanche al vero che il Tribunale abbia frainteso le conclusioni dei TU il cui percorso argomentativo è stato oltre tutto sinteticamente e correttamente riportato nella sentenza impugnata.
pagina 26 di 45 In questa sede si ometterà di riportare nuovamente i vari passaggi argomentativi illustrati dai
TU, le osservazioni critiche dei CTP e le repliche dei TU, oltre tutto ben sintetizzati nella sentenza impugnata.
E' opportuno comunque evidenziare che rispetto ai singoli aspetti dibattuti nella presente vertenza i TU hanno offerto una loro argomentata spiegazione.
Dalla lettura della sintesi dell'elaborato peritale riportata nella sentenza è ben chiaro che il
Tribunale abbia per l'appunto sufficientemente e correttamente motivato la propria decisione sulle singole questioni oggetto di discussione, quali ad esempio il corretto funzionamento del macchinario, l'esistenza di controindicazioni, la rilevanza dell'ernia iatale, la rilevanza delle incertezze in ordine al posizionamento dell'elettrodo di ritorno, la rilevanza della mancata conservazione della sonda monouso.
Piuttosto, ad avviso di questa Corte, nel caso in esame è mancata una valutazione d'insieme delle varie criticità emerse, al fine di verificare se sia possibile un accertamento indiziario/presuntivo del fatto colposo.
3.5) In diritto occorre rilevare che secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte “la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n.
35062 del 30/12/2024 in un caso, peraltro, diverso da quello sub iudice).
E' quindi ben possibile applicare il c.d. principio della vicinanza della prova anche in tema di responsabilità extracontrattuale.
E' peraltro opportuno chiarire in che termini possa rilevare la c.d. vicinanza della prova ai fini della decisione.
Nella parte motiva della pronuncia appena citata (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza
n. 35062 del 30/12/2024) viene specificato che:
- la prova della responsabilità aquiliana della struttura sanitaria, pacificamente gravante sull'attore ex artt. 2697 e 2043 c.c., può essere fornita in maniera diretta;
pagina 27 di 45 - ove non sia possibile o agevole la prova diretta, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie ex art. 2043 c.c., laddove sia la struttura sanitaria ad avere a disposizione dati e/o a dover conservare dati o ancora a dovere assolvere a misure di prevenzione del rischio, in difetto della disponibilità di quei dati da parte del danneggiato, è consentito ricorso al principio della vicinanza della prova, che permette al danneggiato di fornire la prova della responsabilità della struttura sanitaria in base alle presunzioni semplici;
- in ambito di responsabilità extracontrattuale, quindi, il principio della vicinanza della prova non comporta alcun automatismo ma consente di apprezzare “il dato mancante e/o vicino alla struttura sanitaria” ai fini della valutazione complessiva delle prove e di un accertamento di tipo presuntivo.
E' in altri termini possibile “Fare riferimento alle presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e
2729 c.c. e, con esse, al principio di vicinanza della prova al fine di valutare la sussistenza, o meno, della colpa della struttura sanitaria” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35062 del
30/12/2024, parte motiva).
3.6) Fatta questa premessa in diritto, sono decettive le doglianze dell'AOU in merito alla inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle questioni, che si sostengono nuove, afferenti alla mancata conservazione della sonda monouso ed alla incompletezza della descrizione dell'atto operatorio.
Trattasi in effetti di meri rilievi critici che non comportano l'addebito di un nuovo fatto colposo causalmente rilevante rispetto all'evento morte ma che attengono piuttosto alla valutazione del quadro probatorio emerso in sede peritale.
3.7) Passando ad un'analisi d'insieme, non può non rilevarsi che gli aspetti critici oggetto del contendere, se unitariamente valutati sulla base del c.d. principio della vicinanza della prova, consentano di evidenziare una fattispecie malpractice e quindi di errore medico.
E' innanzitutto opportuno rilevare che i TU (relazione pag. 43), nel descrivere il trattamento prescelto (c.d. ) non hanno segnalato alcuna particolare difficoltà tecnica insita nella sua Per_4
esecuzione ed anzi hanno segnalato che lo stesso viene oramai preferito rispetto alla chirurgia tradizionale (fundoplicatio secondo Nissen) che invece presenta difficoltà tecniche di esecuzione e prevalenza di effetti secondari.
pagina 28 di 45 Può ritenersi assodato che la perforazione cardiaca causata dall'importante danno termico sia derivata dall'estrema prossimità al punto di somministrazione della radio frequenza.
Si tratta quindi di verificare quali siano gli elementi noti che possono avere concorso a determinare tale “estrema prossimità” e quali siano gli elementi non più passibili di accertamento in conseguenza di “negligenze procedurali” ascrivibili alla AOU.
In ordine a tale “estrema prossimità” si rileva quanto segue.
(a) Non è ben chiaro se il manuale d'uso del macchinario concretamente utilizzato ne sconsigliasse l'impiego in caso di ernia iatale di dimensioni superiori ai cm. 2 per motivi di sicurezza oppure per motivi di efficacia del trattamento (perizia ing. pag. 19, doc. 11 Per_7
attori).
(b) E' piuttosto chiaro che tra le controindicazioni al trattamento (indipendentemente dal tipo di macchinario utilizzato) siano annoverate le ernie iatali di lunghezza superiore ai 2/3 centimetri
(relazione TU pag. 51).
Pur essendo l'ernia di cm 3 diagnosticata al paziente per sé valutabile come un'ernia di piccole dimensioni (relazione TU pag. 72) sono gli stessi TU ad avere dato atto che la presenza di ernia iatale al limite delle indicazioni per l'intervento potrebbe avere reso più complicate le manovre perioperatorie così come potrebbe avere “estroflesso la porzione prossimale dello stomaco, verso cui termina l'intervento, al disopra del diaframma in prossimità del cuore”
(relazione TU pag. 60). In altri termini il ricorso alla terapia “ai limiti delle indicazioni per l'intervento” può quanto meno avere “avvicinato” al cuore gli elettrodi attivi utilizzati per la procedura.
(c) Non può quindi considerarsi priva di rilievo indiziario la mancata conservazione della sonda monouso, atteso che la sua disamina avrebbe potuto consentire di rilevare eventuali difetti “come, per esempio, un elettrodo troppo lungo o che troppo si estroflette, o un malfunzionamento del palloncino di ancoraggio” (relazione TU pag. 59).
Va da sé che, controvertendosi sulle ragioni che possono avere comportato l'avvicinamento del punto di somministrazione della radiofrequenza al cuore, l'impossibilità di accertare se vi sia pagina 29 di 45 stato un malfunzionamento del palloncino di ancoraggio o ancora se gli aghi fossero troppo estroflettenti può avere pregiudicato il raggiungimento della prova diretta del fatto colposo.
Si osserva oltre tutto che il decesso del paziente ha costituito un “caso” isolato, del tutto anomalo
(atteso che la c.d. è un trattamento generalmente privo di significativi rischi) e non è Per_4 avvenuto a distanza di giorni rispetto all'intervento, ragione per la quale in un'ottica di vicinanza della prova l'opportunità della conservazione dei “reperti” utili per accertare le cause di quanto accaduto avrebbe dovuto essere evidente per chiunque, essendo quindi irrilevante che l'autorità giudiziaria sia stata notiziata dell'accaduto solo in un secondo momento e che il sequestro del macchinario e delle sue varie componenti sia stato disposto quando la sonda monouso era stata già smaltita.
Sono decettivi i rilievi dell'AOU in merito al fatto che la sonda monouso sia preconfezionata e che non possa quindi essere di volta in volta sottoposta a controllo dei sanitari, atteso che la mancata conservazione della sonda preclude in radice ogni possibile accertamento, financo di verificare se si trattasse di difetti palesi, occulti o quant'altro.
(d) Anche l'assenza di dati in merito al posizionamento dell'elettrodo di ritorno (non singolarmente considerato, ma valutato unitamente a quanto sinora illustrato) non è priva di rilievo decisorio.
Si osserva sul punto che la descrizione del trattamento come documentata dai sanitari è stata estremamente scarna: “Indicazioni: MRGE. Narcosi e assistenza anestesiologica. Esofago di calibro regolare, peristalsi valida, mucosa rosea cardias in sede, a 42 cm, incontinente stomaco elastico e distensibile con regolare disegno delle pliche, mucosa rosea, piloro pervio bulbo e seconda porzione regolari, rivestiti da mucosa rosea indenne da lesioni su filo guida stiff si confeziona l'intero protocollo di trattamento con radiofrequenza sul LES (Stretta), buon risultato al controllo post procedura”.
Le Sit del personale infermieristico sono state assunte ad aprile/maggio 2019 (ovverosia ad un anno di distanza dall'evento (docc. 17-21 AOU).
L'infermiera ( ) che dovrebbe avere applicato l'elettrodo di ritorno (denominato Testimone_1
nelle s.i.t. “placca di scarico”) ha dichiarato di non ricordare dove lo stesso è stato posizionato, ha aggiunto che lo stesso viene solitamente messo sul gluteo (sinistro o destro) o sul dorso tra le scapole, a seconda della posizione del paziente (posizione di cui nulla è dato sapere).
pagina 30 di 45 L'infermiera ha dichiarato che lo stesso viene solitamente posizionato nel Testimone_2
punto più vicino della zona da trattare ed ha aggiunto che nel caso di specie lo stesso era posizionato sul dorso (in zona non meglio precisata).
L'infermiera ha dichiarato di ricordare con certezza che l'elettrodo di ritorno era Persona_8
stato posizionato in regione sottoscapolare, pur non ricordando la preparazione dello specifico paziente.
In difetto di indicazioni contenute nella descrizione del trattamento e considerate le contraddizioni nonché la genericità delle sit appena riportate, deve ritenersi che non vi sia prova sull'esatta ubicazione dell'elettrodo di ritorno, come d'altronde ritenuto dagli stessi TU.
Non è peraltro corretto il rilievo dei TU in merito al fatto che la “questione” del posizionamento dell'elettrodo di ritorno abbia scarsa rilevanza attese le modeste potenze in gioco.
In senso contrario, devono considerarsi le argomentazioni sviluppate dall'ing. , perito Per_7
nominato in sede di indagini preliminari ed incaricato di verificare il funzionamento del macchinario (doc. 11 attori).
Il perito, al pari dei TU nominati nel corso del presente giudizio di merito, ha innanzitutto ritenuto plausibile che il surriscaldamento dei tessuti cardiaci si sia verificato per passaggio di corrente a radiofrequenza (relazione di perizia pag. 14).
Ha poi aggiunto (relazione di perizia pag. 17) che “con un posizionamento dell'elettrodo di ritorno in sede sottoscapolare destra, come consigliato dal fabbricante, parte della corrente avrebbe comunque potuto attraversare la parete posteriore del ventricolo sinistro (il tessuto cardiaco è sensibilmente più conduttivo del tessuto polmonare); difficile dire però quale percentuale della corrente iniettata avrebbe potuto attraversare la parete posteriore del ventricolo: verosimilmente relativamente poca. […] Diversa sarebbe stata la situazione se l'elettrodo di ritorno fosse stato posto anteriormente, in sede sottoclavicolare sinistra […]. In questo caso, considerando che l'esofago scorre posteriormente rispetto al cuore, che il cuore è contenuto nel mediastino ed attorno al cuore c'è il tessuto polmonare (meno conduttivo del tessuto cardiaco), buona parte della corrente iniettata […] avrebbe attraversato il cuore dalla parte posteriore a quella anteriore, rendendo ben maggiore la probabilità di danno rispetto alla posizione suggerita.
[…]”.
Concludendo, è indubbio che la presenza di un'ernia iatale (ai limiti delle indicazioni pagina 31 di 45 terapeutiche) possa avere contribuito all'avvicinamento della zona trattata al cuore.
L'errato posizionamento e/o il difettoso funzionamento del palloncino della sonda monouso può avere ulteriormente influito, ma tale dato non è accertabile a causa dell'avvenuto smaltimento della sonda.
Analogamente nulla si può dire in ordine ad anomalie (evidenti o meno che siano) degli aghi con i quali viene somministrata la radio frequenza, sempre a causa della mancata conservazione della sonda monouso.
L'assenza di indicazioni precise ed univoche in ordine al posizionamento dell'elettrodo di ritorno non è priva di rilievo decisorio.
Tutti i “dati mancanti” rientravano nella disponibilità dell'AOU e plausibilmente avrebbero consentito di fornire la prova diretta della sussistenza e/o dell'insussistenza del fatto colposo.
Ad avviso di questa Corte la valutazione complessiva degli elementi appena descritti ed in applicazione della giurisprudenza in precedenza richiamata circa la c.d. vicinanza della prova, consente di ritenere dimostrato che il decesso di sia avvenuto per fatto colposo Persona_2 ascrivibile all'AOU.
4) Gli appellanti chiedono innanzitutto la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale.
4.1) Come è noto “Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza
(Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n.
31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite,
pagina 32 di 45 giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti
(ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti
(e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse pagina 33 di 45 insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. […] Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n.
21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 parte motiva).
Quanto ai criteri sottesi all'accertamento ed alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con specifico riferimento alla “famiglia nucleare” è quindi possibile presumere, ex art. 2727 c.c., la sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge ed ai figli, superstiti indipendentemente dalla convivenza, dalla distanza delle rispettive abitazioni anche tenendo conto del fatto che, stante l'ammissibilità di un accertamento presuntivo, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (vedasi Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Nel caso di specie, oltre alla constatata possibilità di operare un accertamento presuntivo ed all'assenza di prova negativa di un legame significativo tra il de cuius ed i familiari ora appellanti
(gravante sull'AOU), l'istruttoria orale svolta consente di ritenere ampiamente dimostrata la significatività dei singoli rapporti parentali dedotti in giudizio.
4.2) Ai fini della concreta liquidazione del danno devono essere utilizzate le Tabelle di NO comunemente adottate presso questo ufficio giudiziario. Come è noto, all'attualità, le tabelle sono state redatte sulla base del sistema c.d. a punti.
pagina 34 di 45 La più recente giurisprudenza ha dato atto che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi
[…]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
Le Tabelle di NO 2024 sono state per l'appunto redatte sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamati.
4.3) Quanto alla moglie del de cuius , è dimostrato (oltre che intuitivo) che il Parte_1
decesso improvviso ed inaspettato del marito, occorso quando i figli della coppia erano ancora in tenera età (8 e 13 anni) abbia avuto un effetto dirompente dal punto di vista non solo morale ma anche relazionale.
La donna si è trovata a dover assumere il ruolo di “genitore unico” nell'educazione della prole, nella gestione quotidiana delle incombenze, tanto da essere stata aiutata anche da amici e parenti
(in via di mera esemplificazione: testi , , . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Il decesso del marito ha avuto profonde ripercussioni di carattere morale, come indirettamente dimostrato dai crolli emotivi/svenimenti riferiti dai testi (testi , ) Testimone_3 Testimone_4
e dal ricorso al supporto psicologico (documentato in atti)
La prova orale ha sostanzialmente dato contezza di un solido rapporto tra coniugi, impegnati nella quotidiana gestione dei figli, attenti nel mantenere frequentazioni con le famiglie di origine e con gli amici comuni.
Tenuto conto delle importanti ripercussioni relazionali e morali dell'accaduto, si ritiene che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla qualità ed intensità della relazione affettiva, debba applicarsi il punteggio massimo.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può quindi essere così quantificato
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (40 anni) 22 punti
(C) Convivenza 16 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (figli) 12 punti pagina 35 di 45 (E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 100 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario complessivo dovuto per la perdita del coniuge ammonta ad € 391.100,00 stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
In proposito deve segnalarsi che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella vigenza delle “vecchie” tabelle di NO basate sul sistema c.d. a forbice, nell'interesse di era stato richiesto l'importo tabellare di € 331.9200,00 “ovvero la veriore somma Parte_1 ritenuta congrua”.
In coerenza con la proposta conciliativa operata dal Tribunale e tenuto conto delle sopravvenute
Tabelle di NO aggiornate al 2022 elaborate sulla base del sistema c.d. a punti, in sede di appello è stata richiesta la liquidazione dell'importo di € 336.500,00 “ovvero la veriore somma ritenuta congrua”.
Medio tempore sono state emanate le Tabelle di NO aggiornate al giugno 2024.
Secondo la giurisprudenza “Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità)” (Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 25690 del 11/10/2019).
Tale, ad avviso di questa Corte, è l'ipotesi sub iudice, considerato che la quantificazione monetaria del danno non patrimoniale operata nell'interesse della parte nei vari atti processuali contiene sempre l'esplicita richiesta di liquidare la somma ritenuta congrua e giusta.
4.4.) Anche con riferimento ai figli e al di là della Parte_2 Persona_1 possibilità di ricorrere ad un accertamento di tipo presuntivo, l'istruttoria orale ha dato contezza pagina 36 di 45 della fondamentale importanza della figura paterna dal punto di vista relazionale e nella vita quotidiana (testi , . Testimone_6 Testimone_7
Sono intuitive e financo dimostrate dall'istruttoria orale le ripercussioni di carattere morale/affettivo, tanto che i testi (teste hanno riferito in merito alla ricerca da Testimone_5
parte del minore di una figura maschile di riferimento ed in merito Persona_9 all'impegno profuso dai ragazzi nel seguire le passioni del padre (con particolare riferimento al suonare la chitarra).
Sulla base di tali premesse, questa Corte ritiene che anche in relazione alla perdita del genitore, quanto alla qualità ed intensità della relazione affettiva, debba applicarsi il punteggio massimo.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può quindi essere così quantificato in favore di Persona_1
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (8 anni) 28 punti
(C) Convivenza 16 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (mamma e sorella) 12 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 106 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario dovuto per la perdita del genitore ammonta ad € 414.566,00 stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
Relativamente a : Parte_2
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (13 anni) 26 punti
(C) Convivenza 16 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (mamma e fratello) 12 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 104 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario dovuto per la perdita del genitore ammonta ad € 406.744,00 stimato alla pagina 37 di 45 data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
Anche in relazione alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei figli, deve osservarsi che la somma richiesta nei vari atti processuali è inferiore a quella concretamente liquidata sulla base degli attuali parametri tabellari.
Sul punto si rimanda a quanto già illustrato in relazione alla liquidazione del danno in favore del coniuge.
4.5) Con riferimento ai genitori e l'istruttoria orale Parte_3 Parte_4
consente di andare ben oltre un accertamento di tipo meramente tipo presuntivo.
I testi escussi hanno dato contezza del persistente ed importante legame affettivo tra genitori ed il sig. , anche dopo che quest'ultimo si era formato una propria famiglia. Persona_2
E' in effetti dimostrato che:
- i coniugi facevano visita ai rispettivi genitori durante i fine settimana grosso Parte_7 modo con cadenza settimanale, mangiando un giorno dai genitori di lei e l'altro giorno dai genitori di lui (testi , , ; Testimone_4 Testimone_8 Testimone_9
- si recava anche durante la settimana nella casa dei genitori dove aveva conservato Persona_2
la disponibilità della camera da letto che utilizzava per scrivere (testi Testimone_9
).
[...] Testimone_8
Va da sé che la perdita dell'unico figlio, in un'età in cui i genitori solitamente hanno bisogno di sostegno e crescente assistenza, ha inevitabilmente avuto profonde ripercussioni soggettive e relazionali.
Data l'intensità e l'importanza della frequentazione, considerato che viene in rilievo la perdita dell'unico figlio, anche in questo caso si ritiene che debba applicarsi il punteggio massimo in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può quindi essere così quantificato
(viene sviluppato un unico calcolo per entrambi i genitori a fronte dei medesimi punteggi attribuibili con le tabelle di NO):
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (75 e 78 anni) 12 punti pagina 38 di 45 (C) Convivenza 0 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (coniuge) 14 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 76 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario complessivo dovuto per la perdita del figlio ammonta ad € 297.236,00 stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
5) Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica azionata nell'interesse di e di Parte_2 Persona_1
Ai fini dell'accertamento nell'an di tale specifica voce di danno nel primo grado di giudizio è stata disposta TU medico legale alle cui conclusioni è possibile attingere avendo il TU già replicato alle osservazioni critiche delle parti e non essendo stati riproposti in appello rilievi in merito all'elaborato peritale.
5.1) Relativamente a , all'esito della TU medico legale, sulla base della Parte_2
visita effettuata e dei test psicodiagnostici somministrati, è stato accertato un “Disturbo di adattamento complicato sec. DSM 5. con sintomi ansiosi e depressivi (in prevalenza una sintomatologia depressiva)”. Tale disturbo, risulta in nesso causale con l'evento luttuoso per cui è causa, in assenza di preesistenze psicopatologiche anamnesticamente note.
Considerata l'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali il TU ha riconosciuto un danno biologico permanente quantificabile intorno al 12 % (dodici), tenuto conto dei barémes maggiormente utilizzati.
Nulla ha quantificato a titolo di inabilità temporanea.
Relativamente alla posizione di , venendo in rilievo una macropermanente, la Parte_2
liquidazione del danno verrà effettuata applicando le Tabelle di NO (aggiornate al 2024 e comunemente utilizzate presso questo ufficio giudiziario) che sono già comprensive della componente prettamente biologico-relazionale nonché di quella morale.
Deve essere disattesa la richiesta di personalizzazione massima di tale voce di danno.
Come è noto secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione “In tema di danno pagina 39 di 45 non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018).
Nel caso di specie, rispetto alle ripercussioni di carattere biologico derivanti dal fatto illecito, nulla di specifico è stato allegato, ragione per la quale non può essere accordata alcuna personalizzazione in aumento del danno già liquidato (in relazione alle “ordinarie ripercussioni) mediante applicazione delle Tabelle di NO.
Considerando quindi l'età della ragazza alla data del decesso del padre (13 anni) ed i punti di invalidità permanente riconosciuti (12%), tale specifica voce di danno deve essere quantificata in
€ 41.176,00 (di cui € 32.169,00 per danno biologico ed € 9.007,00 per danno morale) stimati alla data di “pubblicazione” delle tabelle (04 giugno 2024).
5.2) Relativamente a il TU ha accertato, sulla base della visita del Persona_1
periziando e di quanto emerso nei test psicodiagnostici, che “quanto osservato durante le visite
[…], rientra nel quadro dell'Orfanezza secondo anche Linee Guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico e può essere declinato, così come suggerito dalle stesse Linee Guida, in un Disturbo dell'Adattamento Lieve non complicato. E' pertanto riconoscibile un Danno Biologico Permanente quantificabile intorno al 6% (sei), tenuto conto dei barémes maggiormente utilizzati. Tale disturbo non ha conseguenze sulle funzioni vitali del periziando”.
pagina 40 di 45 Venendo in rilievo un danno biologico inferiore al 9%, sono applicabili le tabelle per le c.d. micropermanenti.
Anche in questo caso, per le medesime ragioni già illustrate in relazione a e Parte_2
considerato altresì che tale voce di danno biologico si presta indubbiamente ad una qualche sovrapposizione con il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere disattesa la richiesta di personalizzazione del danno e/o di riconoscimento del danno morale.
Considerando quindi l'età del ragazzo al momento del decesso del padre (8 anni) ed una percentuale di invalidità pari al 6%, in applicazione del DM 16/07/2024 tale specifica voce di danno deve essere liquidata in € 9.662,46 stimati alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale.
6) Concludendo sul danno non patrimoniale, devono essere liquidate le seguenti somme:
(a) In favore di Parte_1
- danno da perdita del rapporto parentale, € 391.100,00.
(b) In favore di : Parte_2
- danno da perdita del rapporto parentale € 406.744,00
- danno biologico € 41.176,00
Totale € 447.920,00
(c) In favore di Persona_1
- danno da perdita del rapporto parentale € 414.566,00
- danno biologico € 9.662,46
Totale € 424.228,46
(d) In favore di : Parte_3
- danno da perdita del rapporto parentale € 297.236,00
(e) In favore di Parte_4
- danno da perdita del rapporto parentale € 297.236,00
pagina 41 di 45 7) Sugli importi così indicati sono inoltre dovuti a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (lucro cessante: v. Cass., Sez. Un. 1712/95) gli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, che al fine di scongiurare il cumulo tra interessi e rivalutazione devono essere calcolati sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, devalutate all'epoca del sinistro ed anno per anno rivalutate (v. Cass., SS. UU. cit.) sino ad oggi. Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
7.1) Questa Corte ritiene che debba essere disattesa la richiesta di parti appellanti di liquidazione dei maggiori interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo.
E' noto che, a seguito della sua introduzione, è stato ed è ancora dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza se il quarto comma dell'art. 1284 c.c. si applichi solamente alle obbligazioni di valuta oppure anche a quelle di valore.
Sull'argomento si annoverano contrastanti pronunce giurisprudenziali tra cui la pronuncia citata da parti attrici appellanti (Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n. 61/2023 del
03.01.2023) con cui è stato affermato che l'art. 1284, 4°comma, c.c. si applica anche alle obbligazioni di valore.
Nel contrasto giurisprudenziale insorto e non ancora dipanato, questa Corte ritiene di aderire alla tesi della non applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c. alle obbligazioni di valore.
Come è noto “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile pagina 42 di 45 determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Sia il risarcimento del danno da fatto illecito sia il risarcimento del danno da ritardato pagamento/mancato guadagno formano oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta.
L'art. 1284 c.c. è inserito nella sezione I (capo VII, libro quarto) afferente alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, tale non essendo originariamente l'obbligazione risarcitoria che diviene liquida solamente all'esito della statuizione del giudice e quindi financo in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale, ragione per la quale la circostanza che sia possibile la “monetizzazione” del danno non implica per ciò solo l'applicabilità delle norme sulle obbligazioni pecuniarie.
Si osserva poi che la più recente giurisprudenza, pur non essendosi espressamente pronunciata sul punto, ha innanzitutto dato atto che non sussista alcun automatismo tra astratta debenza degli interessi legali ed applicabilità dell'art. 1284, 4° comma c.c. in conseguenza della proposizione della domanda giudiziale. Si è piuttosto affermato che “Il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
Parimenti è stato dato atto, quanto all'applicabilità del 1284 comma 4 cod. civ., che il sintagma
«transazione commerciale» di cui alla norma citata “riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l'appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, oltre che a quei contratti atipici pagina 43 di 45 che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo” (Corte di
Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025).
In definitiva l'art. 1284, 4° comma, c.c. indica la misura degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. come dovuti dal giorno della domanda giudiziale solo in caso di obbligazioni di valuta.
Per contro nelle obbligazioni di valore:
- sono dovuti non già gli interessi moratori ma gli interessi compensativi, che costituiscono una delle possibili modalità liquidatorie dell'eventuale danno da lucro cessante conseguito alla ritardata corresponsione dell'equivalente monetario del danno (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 490 del 20/01/1999, successive conformi);
- non sussiste alcun automatismo in merito al riconoscimento degli interessi compensativi (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018);
- la concreta quantificazione degli interessi è rimessa al giudice sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato in ordine al maggior danno (da mancato guadagno) subito rispetto a quello “normalmente” risarcito mediante il riconoscimento degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata (Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19063/2023 del
05.07.2023).
8) La causa deve infine essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali che liquida come segue:
(a) € 391.100,00 in favore di;
Parte_1
(b) € 447.920,00 in favore di;
Parte_2
(c) € 424.228,46 in favore di Persona_1
(d) € 297.236,00 in favore di;
Parte_3
(e) € 297.236,00 in favore di Parte_4
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, devalutate pagina 44 di 45 all'epoca del sinistro ed anno per anno rivalutate sino ad oggi, oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla sentenza sino al saldo;
2) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
La Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 45 di 45
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 50/2024 promossa da:
(C.F. ) in proprio e quale legale rappresentante del figlio Parte_1 C.F._1
minore (C.F. ), (C.F. Persona_1 C.F._2 Parte_2
, (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ambrosio Renato e dell'avv. Torreri C.F._5
Alessandra, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. Fossati Massimo appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.02.2025)
pagina 1 di 45 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI
Per gli appellanti + altri: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, previa ogni declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza n. 4621/2023 resa dal Tribunale di Torino in accoglimento del dispiegato appello, per i motivi sopraesposti,
1) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della Controparte_1
, sia per la verificazione dei fatti per cui è causa sia per la carenza/assenza/incompletezza
[...] di consenso informato, e per l'effetto condannarla al risarcimento in favore degli appellanti dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti come descritti in narrativa, oltre alla rivalutazione ed agli interessi (legali ed ex art. 1284 c. 4 c.c.) anche compensativi dal fatto al soddisfo, fatti salvi i diritti, le azioni, le rivalse di per le Controparte_3 Controparte_4
erogazioni e le prestazioni effettuate a loro favore;
2) Condannare la alla rifusione di tutte le Controparte_1
spese, anche stragiudiziali (legali e tecniche, di TU e CTP), onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15 % spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese, diritti onorari successivi occorrendi, con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.
Per l'appellato : CP_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis nel merito
- respingere il gravame proposto dai Sigg.ri avverso la sentenza Parte_5
n.4621/2023, nel procedimento RG.n. 8143/2019 per i motivi svolti in atto, per l'effetto
- confermare la sentenza n. 4621/2023, resa nel procedimento n.8143/2019, in ogni sua statuizione
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Nella sola ipotesi in cui non si ritengano satisfattive le istanze istruttorie assunte in primo grado, come da conclusioni già ivi precisate, in via istruttoria,
pagina 2 di 45 - previa revoca dell'ordinanza 1/9/2021, ammettere le istanze istruttorie dedotte nel giudizio di primo grado con memoria ex art.183 VI co. n.2 c.p.c. e non autorizzate con la ricordata ordinanza
1/9/2021”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
(moglie), in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Parte_1 Parte_2
e nonché (padre) e (madre)
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4 convenivano in giudizio l' Controparte_5
chiedendo che la stessa venisse dichiarata responsabile del decesso del proprio congiunto
[...]
e dell'inadeguatezza del consenso informato dallo stesso prestato, con conseguente Persona_2
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditatis, oltre a rivalutazione ed interessi compensativi dal fatto al soddisfo.
In particolare, gli attori allegavano che:
- era affetto da malattia da reflusso gastro-esofageo scarsamente responsiva alla Persona_2
terapia farmacologica, ernia iatale e prolasso mitralico;
- in data 04/04/2018 era stato sottoposto, presso l'AOU, ad esofago-gastroduodenoscopia in narcosi e trattamento con radiofrequenza;
- nonostante in cartella clinica fosse stata annotata una procedura interventistica regolare, durante la fase di risveglio dalla narcosi era stata registrata la comparsa sul paziente di cianosi periferica con desaturazione ed ipotensione;
-venivano a quel punto poste in essere manovre di emergenza ma in conseguenza di un ulteriore episodio di desaturazione, perdeva nuovamente conoscenza, con arresto del polso;
Persona_2
- il paziente era stato quindi intubato, sottoposto a ulteriori procedure di emergenza, sopraggiungeva il cardiochirurgo in sala, veniva eseguito ecocardiogramma che evidenziava un versamento pericardico di sangue fluido e veniva praticata una pericardiotomia in emergenza, senza tuttavia effetto alcuno sulla ripresa del battito cardiaco, tanto che alle ore 10,45, veniva constatato il decesso;
- la procura della Repubblica di Torino (Proc. Pen. 70888/2018 R.G.N.R. – P.M.), aveva dato incarico ex art 360 c.p.p. al proprio perito Dott. di effettuare autopsia e di Persona_3
indagare le cause della morte;
pagina 3 di 45 - il dott. aveva accertato che il decesso, causato dagli esiti di un sanguinamento Per_3
cardiaco intrapericardico, era riconducibile alla procedura endoscopica cui il paziente era stato sottoposto;
- Pianta non era stato adeguatamente informato delle caratteristiche dell'intervento Per_2
effettuato né dei rischi nello stesso insiti ed ove fosse stato informato, certamente non avrebbe prestato il proprio consenso al trattamento.
L contestava ogni Controparte_5 addebito, sostenendo la correttezza dell'operato dei propri dipendenti. Si doleva della genericità degli addebiti mossi da parte attrici. Deduceva l'insussistenza del nesso di causa tra l'evento lesivo e la condotta dei sanitari, nonché l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa anche in ragione dell'applicazione dell'art. 2236 c.c..
Contestava infine le domande attoree nell'an e nel quantum.
Interveniva tardivamente l' Controparte_6
il quale dava atto che gli eredi del de cuius, avvalendosi
[...] dell'assicurazione infortuni gestita dalla stessa in forza dell'art. 38 del CNLG, avevano CP_2
richiesto la liquidazione dell'indennizzo dovuto per il caso di morte a seguito di infortunio dell'assicurato. L' in data 18.12.2018 ed in data 01.02.2019 aveva quindi corrisposto CP_2
l'importo complessivo di € 157.106,18 a titolo di indennità in favore di , in Parte_1
proprio e in qualità di legale rappresentante dei figli minori, con espresso rilascio da parte di quest'ultima di “surroga nei diritti risarcitori, nei confronti del responsabile civile dell'infortunio sino alla concorrenza dell'importo indennizzato”.
Domandava quindi che venisse accertata la responsabilità dell'azienda convenuta con conseguente condanna al pagamento in suo favore dell'importo indennizzato.
Sulla sentenza di primo grado.
All'esito della TU medico legale, della TU medico-psichiatrica sui minori e della prova orale, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, il Tribunale di Torino con sentenza n. 4621/23 pubblicata il 20.11.2023:
pagina 4 di 45 - condannava l'AOU al risarcimento dei danni iure hereditatis in favore di , Parte_1 [...]
e (per danno morale terminale) che quantificava in € 31.763,62 Parte_2 Persona_1
oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
- rigettava le ulteriori domande attoree;
- rigettava le domande dell'interveniente;
- compensava integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
- poneva le spese di tutte le TU espletate in via solidale a carico di parti attrici e di parte convenuta.
Il Tribunale richiamava innanzitutto gli esiti della TU, premettendo che nel caso di specie la
TU aveva natura percipiente.
Il trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE), aveva lo scopo di neutralizzare i meccanismi patogenetici attraverso la riduzione del reflusso, la neutralizzazione del materiale refluito, il miglioramento della capacità di detersione e la protezione della mucosa esofagea
(relazione TU pag. 40).
Se il trattamento farmacologico non otteneva risultati poteva essere necessario un intervento chirurgico con cui si provvedeva al ripristino della funzionalità dello sfintere gastroesofageo.
La chirurgia per il trattamento del reflusso gastroesofageo era riservata a pazienti che: (a) non rispondevano all'azione dei farmaci;
(b) non erano in grado di tollerare una terapia farmacologica a lungo termine;
(c) richiedevano dosaggi elevati di farmaci;
(d) erano troppo giovani per una terapia farmacologica destinata a prolungarsi per tutta la vita;
(e) presentavano complicanze da reflusso (relazione TU pag. 41).
Nel caso di specie aveva una malattia da reflusso associata (o determinata) da una Persona_2
piccola ernia iatale di 3 cm, con una esofagite classificata come Los Angeles A. La sintomatologia dal 2008 era stata trattata, in maniera non ottimale tramite terapia medica, ragione per la quale era corretto il percorso “chirurgico” e/o alternativo.
Quanto al trattamento chirurgico, la Fundoplicatio laparoscopica secondo (che si CP_7
proponeva di ricostruire una barriera efficace tra stomaco ed esofago) rappresentava il Gold
Standard chirurgico, pur venendo in rilievo una metodica non applicata universalmente per il pagina 5 di 45 livello di difficoltà tecniche e la prevalenza di effetti secondari.
Recentemente si erano quindi affermati altri approcci chirurgici ed endoscopici per la correzione della patologia: era stato infatti sottoposto a trattamento endoscopico con Persona_2
radiofrequenza cd. (relazione TU, pagg. 42-43). Per_4
Prima di eseguire un intervento chirurgico tradizionale per reflusso gastroesofaeo, la maggior parte dei chirurghi eseguiva oltre alla gastroscopia, una phmetria, una radiografia del transito gastroesofageo ed una manometria per valutare disturbi della motilità (relazione TU pag. 43).
Nel caso in esame non risultava eseguita né la phmetria, né la manometria (che sembrava essere stata rifiutata dal paziente), contraddicendo una prassi consolidata su cui esisteva ampio accordo.
Pur essendo stati omessi accertamenti generalmente eseguiti in previsione di un trattamento chirurgico del reflusso, nel caso di specie tale omissione era di difficile inquadramento, trattandosi non di chirurgia antireflusso classica (per la quale esistevano indicazioni precise) ma di una procedura endoscopica, per la quale non esistevano analoghe indicazioni codificate
(relazione TU, pag. 46).
Gli stessi TU avevano dato atto che, riguardo alla procedura della c.d. , le indicazioni non Per_4
erano state ancora sistematizzate in precise Linee Guida, occupando uno spazio terapeutico intermedio tra la terapia medica e la terapia chirurgica standard.
Le controindicazioni erano invece chiare ed erano rappresentate da: (a) ernia iatale, diagnosticata endoscopicamente o radiologicamente, di lunghezza superiore a 2-3 cm;
(b) presenza di disfalgia significativa;
(c) esofagite di grado severo;
(d) inadeguata peristalsi esofagea ed incompleta dilatazione dello sfintere esofageo in risposta alla deglutizione.
Era quindi evidente che nel caso di specie non sussistevano controindicazioni all'esecuzione della procedura (relazione TU pag. 50-51).
Riguardo alla sussistenza del nesso di causalità tra exitus e trattamento con radiofrequenza, i TU avevano riscontrato che durante la procedura si era verificato un gravissimo shock cardiogeno con tamponamento cardiaco.
Quest'ultima situazione era stata tempestivamente e correttamente diagnosticata, era stato immediatamente allertato il cardiochirurgo che aveva eseguito una toracotomia di emergenza per detendere il cavo pericardico (ripieno di materiale ematico), ma nonostante la correttezza e pagina 6 di 45 tempestività di tale trattamento si era verificato il decesso (relazione TU pag. 56).
L'esame autoptico aveva permesso di accertare la causa del tamponamento cardiaco nella lesione della parete del ventricolo di sinistra e dell'arteria coronaria circonflessa con lesioni anatomo- patologiche riferibili a lesioni da calore.
Identiche alterazioni erano state rinvenute a livello esofageo (queste ultime quale esito voluto della procedura eseguita).
A seguito dell'applicazione di radiofrequenza a livello esofageo, si era quindi determinata la generazione e trasmissione di calore attraverso i tessuti fino ad interessare la parete cardiaca e l'arteria circonflessa posteriore, determinando il tamponamento cardiaco causato dall'emopericardio ed il conseguente decesso.
Sussisteva quindi relazione causale tra decesso e procedura.
Il meccanismo di gran lunga più probabile era connesso con il passaggio di una corrente di radiofrequenza tra gli aghi utilizzati per l'erogazione della radio frequenza e l'elettrodo di ritorno
(relazione TU pag. 57).
Nel caso di specie non vi era alcuna indicazione nella documentazione clinica in merito al posizionamento dell'elettrodo di ritorno.
Le s.i.t. del personale infermieristico presente in sala in quel giorno erano discordi (in quanto alcuni infermieri avevano riferito che l'elettrodo era stato posizionato, correttamente, in zona sottoscapolare destra altri invece avevano riferito in un posizionamento a livello del gluteo, relazione TU pag. 57).
Peraltro, un eventuale mal posizionamento dell'elettrodo di ritorno non era sufficiente da solo per produrre un danno così localizzato e devastante con le modeste potenze in gioco, controllate dall'elettronica dello strumento (relazione TU pag. 58).
Relativamente al funzionamento del macchinario, il TU aveva dato atto che alla luce dell'esame disponibile non era possibile ricostruire l'effettiva dinamica degli eventi.
L'accaduto poteva essere astrattamente riconducibile ad un cattivo funzionamento elettrico della strumentazione impiegata.
Peraltro, nella fattispecie concreta il corretto funzionamento elettrico dello strumento sembrava essere stato confermato dalla perizia (svolta in sede di indagini preliminari): sia prima Per_5
pagina 7 di 45 che durante l'intervento (come si desumeva dallo storico registrato in memoria allo strumento); dopo l'intervento (come da prove effettuate sul macchinario).
Doveva quindi escludersi tale evenienza, non essendo necessario ricorrere ad ulteriori prove sull'apparecchiatura (relazione TU pag. 58).
I TU avevano quindi concluso ipotizzando che l'importante e letale danno termico cardiovascolare fosse da imputarsi direttamente al contatto o almeno all'estrema prossimità di almeno uno degli elettrodi attivi utilizzati dalla procedura, non essendo le potenze ed energie in gioco, controllate dallo strumento, sufficienti per provocare altrimenti danni così sostanziali a distanza ed essendo invece progettati per produrre effetti termici di natura analoga, ma con diverse conseguenze, su di un tessuto diverso quale l'esofago (relazione TU pag. 59).
Nella letteratura degli eventi avversi della procedura non erano segnalate lesioni cardiologiche ma rare perforazioni esofagee (relazione TU pag. 59).
A proposito della sonda monouso utilizzata nell'intervento, la stessa non era stata conservata e la sua disponibilità avrebbe potuto illuminare almeno in parte su quanto avvenuto, costituendo la mancata conservazione una negligenza procedurale dell'organizzazione sanitaria (relazione TU pag. 58): se fosse stata disponibile sarebbe stato possibile evidenziarne eventuali difetti, come per esempio un elettrodo troppo lungo o che troppo si estroflette, o un malfunzionamento del palloncino di ancoraggio, o eventuale materiale biologico a suffragio, smentita o complemento alla sola ipotesi che pareva attendibile nelle circostanze.
Ipotesi che avrebbe potuto esser ancor più avvalorata dalla presenza di ernia iatale al limite delle indicazioni per l'intervento, il che poteva aver da un lato complicato le manovre perioperatorie favorendo quanto ipotizzato, dall'altro estroflesso la porzione prossimale dello stomaco, verso cui termina l'intervento, al di sopra del diaframma in prossimità del cuore (relazione TU pag. 59-60
TU).
La presenza di ernia iatale poteva, in linea teorica, aver facilitato l'evento per aver permesso una estroflessione della parte prossimale dello stomaco, dove terminava la procedura, al di sopra del diaframma in prossimità del cuore.
Le sue dimensioni (cm 3) non rappresentavano peraltro una controindicazione alla procedura pagina 8 di 45 (relazione TU pag. 61).
In conclusione, ad avviso del Tribunale, secondo i TU non erano individuabili elementi per discriminare se l'evento fosse dovuto ad una sfortunata casualità o ad un uso scorretto dello strumento (relazione TU pag. 59).
Lo stesso Tribunale dava atto condividere tali conclusioni, logicamente e congruamente motivate.
In diritto il Tribunale:
- dava atto che dovesse applicarsi la c.d. Legge Gelli Bianco (L. n. 24/2017) trattandosi di fatti risalenti al 04.04.2018;
- riteneva che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente dovesse essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale, con le conseguenti ricadute sul piano probatorio, ragione per la quale su parte attrice gravava l'onere di dimostrare il nesso causale mentre su parte convenuta gravava l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione o ancora l'insorgenza di una causa esterna non prevedibile e non evitabile;
- in caso di azione dei prossimi congiunti, la responsabilità aveva per contro natura extracontrattuale, ragione per la quale l'onere probatorio ricadeva integralmente sulle parti attrici.
Il Tribunale rilevava che alla luce della TU fosse evidente la sussistenza del nesso causale.
La TU medico legale aveva per contro escluso qualsiasi profilo di colpa a carico dei sanitari: la scelta di intervenire tramite la c.d. era corretta;
la letteratura scientifica aveva evidenziato Per_4
(nel 2020) un tasso di complicanze inferiori all'1% e nessuna moralità per lesione cardiaca;
la presenza di un'ernia iatale di cm 3 non doveva necessariamente indurre ad escludere l'utilizzo del dispositivo Stretta;
l'apparecchiatura (all'esito degli accertamenti svolti in sede penale) era risultata correttamente funzionante;
era stata esclusa la rilevanza dell'eventuale malposizionamento dell'elettrodo di ritorno;
la mancata conservazione della sonda (pur qualificata come negligente da parte dei TU) afferiva ad una mera scelta organizzativa post intervento della struttura sanitaria che non poteva porsi in nesso di causa con la pretesa malpractice medica a fronte di un intervento regolarmente eseguito;
le procedure di primo soccorso e le manovre rianimatorie erano state corrette;
lo stesso procedimento penale era stato archiviato.
pagina 9 di 45 Doveva quindi essere rigettata l'azione extracontrattuale esperita iure proprio dagli attori.
Quanto alla lesione del diritto all'autodeterminazione ed alla carenza del consenso informato, il
Tribunale richiamava sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 16633/2023;
n. 27279/22; n. 19220/2013).
Dava quindi atto che nel caso sub iudice era stato prodotto il modulo di consenso informato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal paziente.
Sebbene venisse in rilievo un documento preformato che non forniva specifici elementi di prova in ordine al contenuto dell'informativa resa, l'adeguatezza dell'informazione poteva essere apprezzata sulla base dei complessivi elementi probatori acquisiti in giudizio.
In particolare, il Tribunale riteneva dirimente che non potesse essere fornita al paziente alcuna informativa circa i possibili esiti mortali del trattamento, atteso che secondo la letteratura scientifica alcun evento mortale si era mai verificato (relazione TU pag. 77).
Il Tribunale riconosceva per contro la sussistenza del danno terminale nella sua componente morale, escludendo quello biologico terminale stante la sostanziale immediatezza del decesso rispetto al fatto lesivo.
Stimava equitativamente tale voce di danno in € 30.000,00, pari ad € 31.763,62 comprensivi di interessi legali alla data della sentenza.
Il Tribunale, infine, rigettava la domanda surrogatoria proposta da CP_2
Il Tribunale dichiarava innanzitutto ammissibile l'intervento tardivo ex art. 268, 2° comma,
c.p.c..
Dava atto che l'interveniente aveva esperito azione surrogatoria.
Rilevava che l'importo di € 157.106,18 a favore degli eredi di era stato erogato Persona_2 sulla base di quanto disposto dall'art. 38 del CNLG (doc. 3 intervenuta) il quale, tra le varie ipotesi contemplate, annoverava il caso di “morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio”.
Nel caso di specie ricorreva l'evento “morte”.
L'indennizzo erogato era ricollegato all'evento morte tout court, non invece a danno terminale.
Il danno morte non era neanche autonomamente risarcibile non essendo predicabile nell'attuale pagina 10 di 45 sistema della responsabilità civile un danno tanatologico.
In definitiva, trattandosi di voci afferenti a differenti pregiudizi, non poteva essere accolta la domanda di surroga avanzata dall' CP_2
In considerazione del complessivo andamento processuale e dell'assoluta peculiarità delle questioni trattate, il Tribunale disponeva l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Sul giudizio di appello.
Parti attrici proponevano tempestivo gravame rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
L'AOU instava per il rigetto del gravame rilevandone la manifesta infondatezza anche ex art. 348 bis c.p.c..
L' non si costituiva in appello e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_2
Rigettata l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 06.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data
11.02.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da + altri. Parte_1
Con il primo motivo gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto indimostrata la Contr responsabilità extracontrattuale dell' e ritengono che sia stata operata un'illogica ed errata valutazione delle risultanze istruttorie secondo i criteri giuridici che regolano la materia della responsabilità medica.
Gli appellanti ritengono innanzitutto indispensabile ripartire dagli accertamenti autoptici svolti in sede penale, all'esito dei quali è stato riscontrato che è deceduto per un versamento Persona_2
cardiaco determinato da una bruciatura al cuore, che può essere stata causata solamente da un elettrodo.
pagina 11 di 45 Sostengono che il Tribunale abbia erroneamente inteso il significato della frase riportata nella
TU secondo cui “Non sono individuabili elementi per discriminare se l'evento sia dovuto ad una sfortunata casualità o ad un uso scorretto”, leggendola in maniera decontestualizzata e giungendo ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito.
Contrariamente a quanto inteso dal Tribunale, ritengono gli esponenti che i TU abbiano invece affermato la sussistenza del fatto illecito, sottolineando le numerose negligenze di cui si è resa colpevole l'AOU.
La “sfortunata casualità” non potrebbe che essere ricondotta ad un'errata manovra chirurgica o ad un difettoso funzionamento del macchinario, ipotesi quest'ultima comunque ascrivibile all'AOU per avere la stessa consentito al proprio personale l'utilizzo di un macchinario in contrasto con le esplicite indicazioni fornite dal produttore.
Aggiungono che l'impossibilità di accertare che si tratti davvero di “sfortunata casualità” è Contr ascrivibile alla stessa che ha lacunosamente tenuto la cartella clinica, gettato la sonda monouso, consentito l'impiego del macchinario in contrasto con le specifiche indicazioni del produttore.
Dopo aver richiamato i passaggi salienti della relazione peritale, gli appellanti rilevano che i
TU:
- hanno riscontrato la sussistenza del nesso causale;
- hanno escluso l'ipotesi del malfunzionamento del macchinario e/o il malposizionamento dell'elettrodo di ritorno;
- hanno dato atto che la mancata conservazione della sonda monouso rappresenti negligenza procedurale dell'AOU;
- hanno dato atto che il meccanismo più probabile che ha permesso la trasmissione di calore attraverso i tessuti sino ad interessare la parete cardiaca e l'arteria circonflessa posteriore sia rappresentato dal passaggio di corrente di radiofrequenza tra gli aghi utilizzati per l'erogazione della radiofrequenza e l'elettrodo di ritorno;
- in particolare, hanno concluso che, con maggiore probabilità ed in assenza di altri elementi non menzionati, il danno letale sia da imputarsi direttamente al contatto o all'estrema prossimità di almeno uno degli elettrodi attivi utilizzati per la procedura (non essendo altrimenti le potenze e le energie in gioco sufficienti a provocare danni così sostanziali);
pagina 12 di 45 - hanno dato atto che la presenza dell'ernia iatale, ai limiti delle indicazioni per l'intervento, potrebbe avere da un lato complicato le manovre perioperatorie e dall'altro potrebbe avere estroflesso la porzione prossimale dello stomaco al di sopra del diaframma in prossimità del cuore.
Sarebbe quindi evidente, ad avviso di parti appellanti, che il Tribunale abbia mal inteso la TU nella parte in cui i Consulenti hanno parlato di una sfortunata casualità.
Osservano che lo stesso Tribunale di Torino, in un altro caso analogo (sentenza n. 1434/22) ha affermato che, ove non sia possibile ricostruire in maniera precisa quanto accaduto, sussiste comunque responsabilità ove in relazione a ciascuna possibile causa alternativa ricorra la colpa dell'ente.
Sostengono che nel caso di specie non ricorrano neanche più cause plausibili tra loro alternative, attese le chiare argomentazioni dei TU volte ad escludere le cause diverse dall'errore umano.
Ritengono quindi che nel caso di specie sia ampiamente dimostrato l'illecito aquiliano avendo il
Tribunale omesso di considerare che le circostanze che rendono il danno giuridicamente ingiusto sono al contempo idonee a dimostrare l'elemento soggettivo della colpa e quindi l'inadempimento dell'Ente.
Sostengono che il Tribunale abbia omesso di considerare che l'elemento soggettivo della colpa sia nel caso di specie ricavabile sulla base di presunzioni, con particolare riferimento agli accertamenti autoptici esperiti in sede penale (circa le cause del decesso) ed alla TU medico legale esperita in sede civile.
Deducono che la sentenza sia anche errata nella parte in cui il Tribunale ha affermato che l'intervento sia stato correttamente eseguito. Osservano in proposito che si tratti di un'operazione non codificata, ovverosia priva di linee guida, ragione per la quale non esiste una “corretta esecuzione”, d'altro canto da escludersi se il paziente è deceduto.
Aggiungono che sia grave utilizzare su un paziente un macchinario non assistito da linee guida e pagina 13 di 45 soprattutto in contrasto con le indicazioni contenute nel manuale di istruzioni (che espressamente afferma che lo stesso non possa essere utilizzato su ernie iatali superi a cm 2).
Sarebbe quindi anche errata la parte della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che secondo la letteratura è possibile effettuare detta operazione anche su ernie iatali di cm 3, atteso che le istruzioni dello specifico macchinario utilizzato lo vietavano espressamente.
Se è vero che il macchinario ha funzionato correttamente, sarebbe altrettanto vero che lo stesso è stato nel caso concreto utilizzato in modo scorretto.
Deducono che il Tribunale abbia anche omesso di considerare (se non in maniera approssimativa) la gestione del dispositivo prima e dopo l'atto chirurgico. Rilevano in particolare che:
- è mancata l'obbligatoria segnalazione dell'incidente (ex art. 9 D.lvo n. 46/97) e l'applicazione della conseguente procedura (Circolare Ministero della Salute del 27.07.2004) che prescrive di conservare e segregare il dispositivo, incluse le componenti monouso;
- non vi è prova che il dispositivo sia stato correttamente gestito (manutenzione preventiva, correttiva, verifiche periodiche di sicurezza), venendo in rilievo un'attività obbligatoria, non più riscontrabile a posteriori;
- non vi è prova della formazione ricevuta dagli utilizzatori (artt. 37 e 73 D.lvo n. 81/08), venendo in rilievo un' “attrezzatura di lavoro” a tutti gli effetti.
Lo stesso riferimento operato dal Tribunale al concetto di “complicanza” ed alle percentuali di complicanze segnalate dalla letteratura scientifica, sarebbe fuorviante ed irrilevante atteso che nel caso di specie ricorre un errore nella manovra chirurgica e l'errore non deve certamente essere computato nei rischi connessi all'operazione.
Quanto meno in ossequio al principio della vicinanza della prova, la circostanza che nella cartella clinica manchi la descrizione delle manovre effettuate, dovrebbe comportare a carico dell'AOU
l'onere di dimostrare la correttezza della manovra chirurgica, prova che nel caso sub iudice non sarebbe stata fornita.
Sarebbe comunque evidente che la sonda si sia inopinatamente avvicinata e/o abbia toccato la parete del cuore.
pagina 14 di 45 In definitiva, venendo in rilievo un'errata manovra chirurgica, non sarebbe pertinente parlare di rischio imprevedibile e/o inevitabile.
La circostanza che l'errore non risulti dalla documentazione acquisita sarebbe irrilevante, in quanto sarebbe come pretendere che il sanitario annoti di avere eseguito una manovra chirurgica sbagliata.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nell'applicare i principi governanti l'onere probatorio in materia di responsabilità civile medica in relazione al principio di vicinanza della prova, dell'allocazione del rischio e dell'omessa/incompleta compilazione della cartella clinica.
Rilevano che la giurisprudenza è oramai concorde nell'affermare che:
- il nesso eziologico può essere presunto qualora l'incertezza sull'origine del meccanismo lesivo derivi dal silenzio o dall'oscurità della cartella clinica;
- la difettosa tenuta della cartella clinica può essere superata dal criterio di vicinanza della prova.
Si dolgono che il Tribunale abbia completamente omesso ogni valutazione in ordine al soddisfacimento dell'onere probatorio in relazione alla circostanza (pacifica e non negata dall'AOU) che l'ernia iatale era di cm 3 e che il manuale di istruzioni del macchinario concretamente utilizzato indicava espressamente come limite di utilizzo i cm 2 (il tutto indipendentemente dal fatto che vi siano altri macchinari che possono essere utilizzati anche su ernie di cm 3).
In definitiva il Tribunale avrebbe trascurato che il paziente era stato sottoposto ad un'operazione non condivisa dall'intera comunità scientifica, non tipizzato da linee guida e con un macchinario che non poteva comunque essere utilizzato su di lui.
Rilevano che il macchinario è stato utilizzato “off label” e che le dimensioni dell'ernia iatrogena siano state la causa di quanto occorso atteso che l'ernia iatale da scivolamento del fondo gastrico
(per le ragioni meglio illustrate alle pagg. 22, 23 del gravame) ha l'effetto di avvicinare la giunzione gastro esofagea al muscolo cardiaco sino a porli in contatto (nel caso di ernie> cm 2) sicché in tale ultima ipotesi l'energia elettrica può avere ed ha in effetti “bruciato la parete del cuore” con cui l'esofago era in contatto.
pagina 15 di 45 Aggiungono che in caso di utilizzo di un macchinario al di fuori delle istruzioni fornite dal fabbricante, l'AOU avrebbe dovuto osservare la specifica procedura indicata dal Ministero della
Salute per la sperimentazione clinica prevista per dispositivi marcati CE ma utilizzati per indicazioni d'uso diverse da quelle certificate (mediante coinvolgimento fabbricante, comitato etico, notifica al Ministero).
Aggiungono, quale ulteriore profilo di colpa, il difetto del consenso informato di , in Persona_2 quanto non informato del fatto che l'utilizzo del macchinario avveniva in via sperimentale e contro le specifiche del fabbricante.
Sempre in relazione all'utilizzo di un macchinario in contrasto con le sue specifiche istruzioni deducono la violazione del disposto di cui all'art. 3 D.lvo n. 46/1997.
Rappresentano altresì che lo stesso fabbricante ha ribadito la specifica controindicazione assoluta anche in occasione di un altro incidente che ha causato un decesso nel 2001.
Ribadiscono in particolare che la probabilità di perforazione cardiaca sia direttamente proporzionale all'entità dello scivolamento dell'ernia.
Deducono poi che queste specifiche circostanze ed informazioni non siano state acquisite nel corso delle indagini preliminari e quindi non siano state vagliate in sede penale, ragione per la quale sarebbe inconferente la circostanza che il procedimento penale sia stato poi archiviato.
Censurano ancora la sentenza in relazione alle considerazioni svolte dal Tribunale circa la mancata conservazione della sonda monouso e circa il corretto posizionamento dell'elettrodo di ritorno.
Rilevano infatti, quanto meno in ossequio al principio della vicinanza della prova, considerata anche la lacunosa tenuta della cartella clinica, che non possa che gravare sull'AOU l'onere di dimostrare il corretto posizionamento dell'elettrodo di ritorno (essendo evidente che il paziente si trovi nell'impossibilità materiale di fornire la relativa prova), dovendosi oltre tutto considerare prive di rilievo le s.i.t. rilasciate dal personale infermieristico, trattandosi di dichiarazioni tutte tese ad autotutelarsi.
Censurano poi la parte della sentenza e della TU con cui è stato affermato che un eventuale pagina 16 di 45 malposizionamento dell'elettrodo di ritorno non sia sufficiente a produrre un danno così localizzato.
In proposito rilevano che ai fini civilistici non sia necessario ricostruire il fatto in termini di certezza bensì di maggiore probabilità e rilevano che le argomentazioni sviluppate in proposito dai TU non tengono conto del fatto che nel caso di specie vi era una maggiore prossimità tra cuore e sonda, con conseguente contatto tra elettrodo e parete del cuore.
Analoghe osservazioni in ordine al principio di vicinanza della prova hanno svolto in relazione alla mancata conservazione della sonda monouso.
Rilevano in particolare che i TU hanno dato atto che la sua disponibilità “avrebbe potuto illuminare almeno in parte” quanto accaduto, per evidenziarne eventuali difetti o malfunzionamenti.
Con il secondo motivo censurano la parte della sentenza con cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto al consenso informato.
Premettono che la lesione è stata invocata sia in relazione al diritto alla salute che in relazione al diritto all'autodeterminazione.
Ritengono che la sentenza si concretizzi in una mera elencazione dei principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione con poche righe dedicate al modulo di consenso informato.
Ritengono che sia stata omessa ogni valutazione in merito a quanto effettivamente necessario per considerare valido il consenso informato nel caso concreto.
Il Tribunale avrebbe in particolare omesso ogni motivazione in ordine:
- alla prova (che assumono mancante) della sottoscrizione dopo che sono state fornite tutte le informazioni utili;
- al fatto che il paziente non sia stato informato che lo stesso stava per essere sottoposto ad un intervento sperimentale in quanto privo di linee guida.
Sostengono che sia evidente il difetto di compiuta informazione, atteso che sicuramente il paziente non avrebbe prestato il proprio consenso se fosse stato informato: che quella proposta non era l'unica operazione possibile e che ve n'era un'altra utilizzata da decenni;
che l'operazione concretamente prescelta era priva di linee guida;
che il macchinario concretamente pagina 17 di 45 impiegato esplicitamente escludeva il suo utilizzo con ernie iatali di lunghezza superiore a cm 2.
Rilevano che nessuna di queste informazioni sia documentata in atti.
Il modulo prodotto conterrebbe solo una generica dichiarazione priva di completa informazione, atteso che l'intervento è stato presentato come una veloce procedura in day hospital senza rischi.
Ove informato, certamente avrebbe preferito convivere con il fastidio provocato da Parte_6 un po' di reflusso.
Richiamano quindi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine al consenso informato ed all'autonomia di tale voce di danno.
Pur condividendo la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il danno azionato iure hereditatis dagli attori non possa costituire oggetto di rivalsa, con il terzo motivo, censurano la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento dell' CP_2
O meglio, deducono che a decorrere dal 1° luglio 2022, l'articolo 1, co. 103 e ss. della legge n. 234/2021 ha disposto l'assorbimento della gestione sostitutiva IN nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Rilevano che la terza interveniente era già stata informalmente invitata a ricostituirsi nel corso del giudizio di primo grado, ovvero fornire evidenza della propria attuale legittimazione, ma ciò non
è avvenuto con la conseguenza che l' d oggi non sarebbe più titolare del diritto di rivalsa. CP_2
La gestione transitoria degli infortuni/sinistri ex arebbe infatti oggi affidata all' . CP_2 CP_8
Ritengono quindi che debba essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento e tuttavia dichiarato il difetto di attuale legittimazione attiva dell' . CP_2
Parti attrici appellanti ripropongono quindi le domande risarcitorie non accolte in primo grado.
II) Difese dell'A.O.U.
Quanto al primo motivo l' ha innanzitutto Controparte_1
rilevato che in primo grado gli attori avevano assunto che tutte le domande risarcitorie proposte, ivi comprese quelle formulate iure proprio, avessero natura contrattuale.
Sulla qualificazione della responsabilità dell'AOU nei confronti dei prossimi congiunti che agiscono iure proprio richiama la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne ha pagina 18 di 45 ripetutamente affermato la natura extracontrattuale.
Sostiene pertanto che l'onere della prova gravi esclusivamente sugli attori ed osserva che all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado è risultata l'impossibilità di ritenere dimostrata la colpa della struttura sanitaria, non essendo emersa alcuna prova puntuale al riguardo.
In merito alle allegazioni di inadempimento qualificato ascritte, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui è onere dell'attore (nell'ambito della responsabilità medica) allegare lo specifico inadempimento causativo del danno, rileva che nel primo grado di giudizio gli attori abbiano argomentato la responsabilità dell'AOU sulla scorta delle conclusioni assunte dal consulente del PM dott. Persona_3
Osserva in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto da parti attrici, dall'esame autoptico
è emerso che il decesso sia ricollegabile alla procedura interventistica solamente “in via astratta”
(in termini di mera fenomenologia cronologica), non essendo stata comunque rilevata alcuna censurabilità nell'operato dei sanitari.
Rileva in particolare che gli accertamenti autoptici non hanno consentito di accertare in concreto l'efficienza lesiva del trattamento, non essendo tale accertamento comprovato in relazione al criterio topografico ed al criterio di continuità, posto che:
- sotto il profilo dell'idoneità lesiva (erogati 5W di energia ad una frequenza d'onda di 465kHz) è assai difficile una propagazione di energia dagli elettrodi posti in esofago, sino a quel segmento di muscolo cardiaco interessato dal preteso “danno termico” (senza che vi sia continuità termica tra i tessuti che dividono i due organi, separati da parecchi centimetri), non essendo stata riscontrata dal perito del PM alcuna lesione necrotica coagulativa a carico dell'esofago e del pericardio (che avrebbe dovuto verificarsi nell'ipotesi di errore / complicanza) ed alcun danno termico tissutale nei tessuti compresi tra le due strutture anatomiche;
- il perito del PM ha rilevato che il fenomeno di necrosi coagulativa (equivalente ad un infarto emorragico) riscontrato sull'organo cardiaco, si verifica nei casi in cui “l'azione termica è rivolta direttamente a livello cardiaco, come a seguito delle procedure di radio – ablazione di foci aritmogeni atriali o ventricolari…, quale complicanza degli interventi di ablazione cardiaca”;
- sempre il perito del PM ha rilevato che “per quanto riguardo la procedura STRETTA non sono presenti in letteratura evidenze circa lesioni ad organi a distanza”, non essendoci alcuna pagina 19 di 45 applicazione diretta dell'azione termica (a bassissima intensità) sul cuore, ma su un distretto anatomico (l'esofago) distante parecchi centimetri da esso.
Osserva quindi che in sede penale è stato financo escluso il nesso causale tra l'evento e una pretesa eventuale incauta o errata gestione intraprocedurale del sistema Stretta.
Aggiunge che:
- la macchina è dotata di elettrodo che registra la temperatura alla punta dell'ago sulla mucosa esofagea e, nel momento in cui essa oltrepassa gli 85-90° nella parete esofagea o i 50° sulla superficie della mucosa, il macchinario interrompe automaticamente l'erogazione dell'energia;
- il sistema è altresì dotato di un canale operativo di irrigazione – aspirazione che permette anch'esso di evitare il raggiungimento di temperature eccessive a livello tissutale.
Conclude quindi rilevando che, l'erogazione di energia (5W) conduce solamente ad un riscaldamento dei tessuti, essendo invece improbabile (in assenza di soluzioni di continuo tra i tessuti vicinori), che l'ago o la propagazione di calore possano condurre ad una necrosi coagulativa, con lesione del muscolo cardiaco e quindi versamento pericardico con tamponamento mortale.
Osserva che qualsiasi trasmissione di energia elettrica avrebbe condotto non solo ad alterazioni
EC grafiche mai documentate (essendo il paziente monitorato), ma soprattutto al blocco dell'apparecchio.
Il perito del PM ha poi osservato che non sono mai stati descritti in letteratura casi simili a quello oggetto di causa, trattandosi del primo caso al mondo di morte insorta successivamente all'esecuzione di tale procedura.
Sempre in merito al primo motivo, deduce che siano nuovi e quindi inammissibili ex
Contr art. 345 c.p.c. alcuni addebiti ascritti all'
Rileva in particolare che nel primo grado di giudizio gli attori avevano genericamente contestato la procedura prescelta, l'assenza dei presupposti per poterla eseguire su quel paziente, la carenza di adeguato consenso informato.
Rileva altresì che solo all'esito della TU di primo grado i rilievi di parti attrici si siano
“spostati”: sul macchinario e il suo manuale, dal quale emergerebbe l'impossibilità di applicare la pagina 20 di 45 procedura su soggetti con ernia superiore ai 2 cm;
sulla sonda usata in corso di intervento, la cui censurabile mancata conservazione per rendere possibile il successivo esame avrebbe impedito di verificare l'avvenuto contatto tra uno degli elettrodi e le pareti del cuore.
Osserva che parti attrici non hanno mai mosso tempestivi addebiti sul corretto funzionamento del macchinario e sulla sonda monouso, non essendosi perciò formulato in merito alcun quesito in sede peritale, ragione per la quale da una parte l'AOU non si è difesa sul punto e dall'altra la
TU (che pure ha indagato tale profilo) potrebbe financo stimarsi nulla avendo esaminato d'ufficio questioni non allegate e non documentate dalle parti.
Ad ogni modo aggiunge che il macchinario è stato oggetto di accertamenti in sede penale e non è emersa alcuna sua anomalia.
Quanto alla sonda ed alla sua mancata conservazione, oltre all'assenza di uno specifico e tempestivo addebito rileva che, trattandosi di sonda monouso, la stessa è stata ricevuta in busta sigillata con conseguente impossibilità per l'Azienda e l'operatore di svolgere sulla stessa una qualsiasi verifica preventiva.
In merito al preteso utilizzo improprio del macchinario ritiene che le considerazioni degli appellanti (concernenti l'impossibilità di utilizzare quello specifico macchinario su pazienti portatori di un'ernia iatale di cm 3) siano decettive e non tengano conto di quanto espressamente rilevato dai TU secondo cui la controindicazione all'intervento ricorra solamente in caso di ernie voluminose superiori ai cm. 3, tale non essendo quella del paziente, avendo quindi i TU concluso nel senso che “certamente non sussistevano controindicazioni alla procedura”.
Con riguardo alla condotta negligente dell'operatore ed in particolare all'allegazione secondo la quale la bruciatura sia stata conseguenza del contatto/estrema prossimità di uno degli elettrodi con la parete del cuore, osserva che un simile rilievo non si rinviene nell'elaborato del collegio peritale che non ha attribuito la possibile causa del decesso ad una condotta negligente dell'operatore.
Aggiunge che secondo il TU prof. è possibile che il danno non sia stato Persona_6
pagina 21 di 45 provocato né da malfunzionamento dello strumento né da negligenza del medico ben potendo essere ricondotto ad una delle possibili rare conseguenze della procedura, anche se correttamente applicata.
Richiama quindi i passaggi più significativi della TU a sostegno di tale conclusione.
Quanto al principio della vicinanza della prova, richiama la pronuncia della Corte di Cassazione
(n. 13533/2001) secondo cui lo stesso trova applicazione solo in ambito di responsabilità contrattuale, ragione per la quale non potrebbe operare nel caso sub iudice.
Quanto al secondo motivo, richiama le argomentazioni dei TU e del Tribunale in merito alla completezza dei tre moduli di consenso informato sottoscritti dal paziente e all'impossibilità di avvisare il paziente del rischio morte (in quanto in precedenza mai verificatosi e quindi non prevedibile).
Osserva (quanto al consenso informato connesso alla specifica procedura adottata) che i TU ed il Tribunale hanno messo ampiamente e correttamente in evidenza che la c.d. fosse la Per_4
procedura reputata in allora più sicura dalla letteratura rispetto alla chirurgia tradizionale.
Aggiunge di avere offerto, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di provare di avere esaustivamente informato il paziente ed insiste, ove ritenuto opportuno, nel chiedere l'ammissione dei relativi capitoli.
Rileva infine che sia nuova e quindi inammissibile ex art. 345 c.p.c. la deduzione del difetto di consenso per mancata informazione che il manuale d'uso dello specifico macchinario limitava l'utilizzo a pazienti con ernia iatale sino a cm. 2.
Sul terzo motivo, osserva che il rigetto del primo motivo di appello e delle domande proposte dagli attori iure proprio implichi la correttezza del rigetto della domanda proposta dall' CP_2
In ordine al quantum debeatur ripropone le difese già articolate in primo grado.
III) Decisione della Corte.
1) Deve innanzitutto essere esaminato il terzo motivo, di carattere processuale, afferente alla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva dell' Sul punto le doglianze di parti CP_2
pagina 22 di 45 appellanti devono stimarsi inammissibili.
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento dell'IN (pacificamente “legittimato” alla data dell'intervento nel giudizio nel primo grado avvenuta in data 28.04.2021) ed ha rigettato nel merito la domanda surrogatoria sul rilievo che l'assicurazione ha erogato un indennizzo “per il caso di morte”.
E' quindi chiaro che l' è stato soccombente nel merito e non ha inteso proporre gravame CP_2 avverso il rigetto della sua domanda. Parimenti deve escludersi che l'interesse a proporre impugnazione possa essere sorto per effetto dell'appello proposto dai congiunti di , Persona_2
venendo in rilievo posizioni tra loro scindibili (trattandosi di distinte poste creditorie azionate nei confronti del medesimo debitore).
In difetto di impugnazione del soggetto intervenuto soccombente, la posizione processuale dell' oramai definita in quanto la statuizione di rigetto nel merito è passata in giudicato. CP_2
Ne consegue che è inammissibile il motivo di impugnazione proposto, dovendosi oltre tutto rilevare la carenza di interesse ad impugnare degli appellanti che richiedono sostanzialmente una statuizione in rito ovverosia una decisione sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella già data dal Tribunale.
2) Il secondo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Nel primo grado di giudizio la carenza di adeguato consenso informato è stata posta in relazione alla mancata informazione del paziente circa le caratteristiche della procedura e circa il rischio morte. Gli attori hanno quindi sostenuto che, ove reso edotto di tali specifici aspetti, il paziente certamente non si sarebbe sottoposto alla terapia.
Sono perciò del tutto nuove ed in quanto tali inammissibili le doglianze articolate con il gravame ed afferenti alla mancata informazione che si trattasse di un intervento asseritamente sperimentale, alla mancata informazione circa l'assenza linee guida codificate e circa l'utilizzo del macchinario in contrasto con quanto indicato dal manuale d'uso.
Rispetto agli addebiti tempestivamente formulati in relazione alle informazioni, che si assumono omesse, indispensabili ai fini di un valido consenso informato il Tribunale ha correttamente dato pagina 23 di 45 atto che il paziente non potesse essere informato del rischio di perforazione cardiaca per il semplice fatto che un simile evento avverso non si era mai verificato in precedenza.
Anche in relazione alla mancata informazione circa le caratteristiche del trattamento, si rileva che nel sottoscrivere il modulo di consenso informato (del 01.03.2018) afferente specificamente alla c.d. , il paziente ha espressamente dato atto di avere ricevuto un'informazione Per_4
comprensibile sul tipo di procedura terapeutica proposta.
Soprattutto (sempre prescindendo dal rischio morte per perforazione cardiaca) non vi è prova che il paziente non si sarebbe sottoposto a tale trattamento ove tempestivamente informato delle caratteristiche della c.d. stretta (relazione TU pag. 46: introduzione in esofago di catetere dotato nella parte terminale di un palloncino -che viene gonfiato in corrispondenza della giunzione esofago gastrica- nonché di quattro aghi ciascuno di mm. 5 che vengono infissi nella parete esofagea ed attraverso i quali viene erogata corrente di radio frequenza), nonché del più elevato livello delle difficoltà tecniche e della prevalenza di effetti secondari riscontrabili invece nella chirurgia tradizionale (relazione TU, pag. 43).
3) Il primo motivo, esaminato nel suo complesso, è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
3.1) E' opportuno premettere che il Tribunale ha espressamente qualificato le domande formulate iure proprio dagli attori alla stregua di domande risarcitorie a titolo extracontrattuale ed ha quindi ritenuto che gravi su parti attrici non solo dimostrare il nesso di causalità tra il trattamento (c.d.
) ed il decesso del paziente, ma anche il c.d. fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c.. Per_4
Sul punto è mancata un'espressa e tempestiva impugnazione, con la conseguenza che è calato il giudicato sulla qualificazione operata dal Tribunale in relazione al titolo di responsabilità invocato.
Sono dunque nuove ed in quanto tali inammissibili le argomentazioni sviluppate dagli appellanti in sede di memorie ex art. 352 c.p.c. circa la natura contrattuale della responsabilità dell'AOU nei confronti dei congiunti della vittima primaria in relazione ai sinistri successivi alla data di entrata in vigore della legge Bianco Gelli n. 24/2017.
pagina 24 di 45 Non è condivisibile invece il rilievo dell'AOU secondo il quale gli attori non avrebbero ascritto alla struttura sanitaria un inadempimento qualificato, posto che essi hanno chiaramente addebitato all'Ente l'errato utilizzo e l'errata esecuzione del trattamento da parte dei sanitari operanti tanto da cagionare una perforazione cardiaca.
Dovendosi quindi valutare le domande formulate iure proprio nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, salva la questione della c.d. vicinanza della prova che verrà esaminata nel prosieguo, grava sugli attori l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale della struttura sanitaria, vale a dire la condotta colposa, il pregiudizio derivatone ed il nesso causale.
Nel caso di specie è chiara, come rilevato anche dal Tribunale e non oggetto di impugnazione incidentale, la sussistenza del nesso di causalità tra la terapia applicata ed il decesso del paziente.
Il Tribunale (che sul punto ha richiamato la TU) ha dato atto che si è verificata la trasmissione di calore attraverso i tessuti sino ad interessare la parete cardiaca e l'arteria circonflessa posteriore del paziente, cui ha poi fatto seguito il tamponamento cardiaco ed il conseguente decesso.
Nella relazione di consulenza medico legale svolta in sede di indagini preliminari (doc. 3 attori, accertamenti autoptici, pag. 17) si legge che “le indagini istologiche hanno evidenziato, a livello esofago-gastrico, la presenza di necrosi coagulativa con vescicolazioni intratissutali, esito di un danno termico legato all'azione delle radiofrequenze e, considerato che analogo reperto istologico è stato osservato in corrispondenza della faccia posteriore del ventricolo sinistro, si ritiene plausibile affermare che tale regione sia stata sottoposta all'azione di energia termica”.
Gli stessi TU nominati nel primo grado del presente giudizio hanno specificato che
“l'importante e letale danno termico cardiovascolare deve imputarsi direttamente al contatto o almeno all'estrema prossimità di almeno uno degli elettrodi attivi utilizzati dalla procedura, non essendo le potenze ed energie in gioco, controllate dallo strumento, sufficienti per provocare altrimenti danni così sostanziali a distanza” (relazione TU pag. 59).
pagina 25 di 45 3.2) Le doglianze di parti appellanti hanno duplice contenuto.
Da una parte si sostiene che il Tribunale abbia erroneamente letto ed interpretato la TU.
Dall'altra si evidenziano tutta una serie di “anomalie” che, unitamente valutate e valorizzate anche tenendo conto del principio di vicinanza della prova, dovrebbero inevitabilmente comportare il positivo accertamento del fatto colposo a carico dell'AOU.
3.3) Il primo gruppo di doglianze (erronea lettura della TU) non sono fondate.
Non può innanzitutto condividersi l'assunto, implicitamente formulato con il motivo di gravame, secondo il quale la sola constatazione che il decesso è stato causato dalla “bruciatura del cuore”
(n.d.r. espressione utilizzata da parti appellanti) presuppone per ciò solo l'errore umano e quindi il fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c..
Contrariamente a tale assunto si deve rilevare che il decesso di un paziente non è necessariamente ed esclusivamente riconducibile ad un'errata manovra dell'operatore e/o al difettoso funzionamento del macchinario, dovendosi e potendosi anche ipotizzare ulteriori fattori rimasti in concreto misconosciuti.
A tale scopo si rileva che lo stesso ingegnere, incaricato in sede di indagini preliminari della verifica del macchinario utilizzato, dopo avere dato atto del corretto funzionamento dello stesso, ha affermato che una “spiegazione verosimile di quanto accaduto potrebbe essere una anomalia anatomica del paziente” (doc. 11 convenuto pag. 19).
Premesso che le valutazioni di carattere medico-legale di certo non competono a tale specifico professionista (dotato di tutt'altre competenze), in questa sede il richiamo è stato effettuato al solo fine di evidenziare l'erroneità dell'eventuale accertamento del fatto colposo di cui all'art. 2043 c.c. sulla base di meri automatismi.
D'altro canto, affermare che ogni conseguenza pregiudizievole a carico del paziente consenta per ciò solo di presumere il fatto colposo dell'operatore sanitario implicherebbe l'inammissibile introduzione di una responsabilità di carattere oggettivo.
3.4) Non corrisponde neanche al vero che il Tribunale abbia frainteso le conclusioni dei TU il cui percorso argomentativo è stato oltre tutto sinteticamente e correttamente riportato nella sentenza impugnata.
pagina 26 di 45 In questa sede si ometterà di riportare nuovamente i vari passaggi argomentativi illustrati dai
TU, le osservazioni critiche dei CTP e le repliche dei TU, oltre tutto ben sintetizzati nella sentenza impugnata.
E' opportuno comunque evidenziare che rispetto ai singoli aspetti dibattuti nella presente vertenza i TU hanno offerto una loro argomentata spiegazione.
Dalla lettura della sintesi dell'elaborato peritale riportata nella sentenza è ben chiaro che il
Tribunale abbia per l'appunto sufficientemente e correttamente motivato la propria decisione sulle singole questioni oggetto di discussione, quali ad esempio il corretto funzionamento del macchinario, l'esistenza di controindicazioni, la rilevanza dell'ernia iatale, la rilevanza delle incertezze in ordine al posizionamento dell'elettrodo di ritorno, la rilevanza della mancata conservazione della sonda monouso.
Piuttosto, ad avviso di questa Corte, nel caso in esame è mancata una valutazione d'insieme delle varie criticità emerse, al fine di verificare se sia possibile un accertamento indiziario/presuntivo del fatto colposo.
3.5) In diritto occorre rilevare che secondo la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte “la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi (compreso quello soggettivo) della responsabilità - nella specie di natura extracontrattuale - della struttura sanitaria, che grava sul soggetto danneggiato, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, anche con il ricorso alle presunzioni semplici […]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n.
35062 del 30/12/2024 in un caso, peraltro, diverso da quello sub iudice).
E' quindi ben possibile applicare il c.d. principio della vicinanza della prova anche in tema di responsabilità extracontrattuale.
E' peraltro opportuno chiarire in che termini possa rilevare la c.d. vicinanza della prova ai fini della decisione.
Nella parte motiva della pronuncia appena citata (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza
n. 35062 del 30/12/2024) viene specificato che:
- la prova della responsabilità aquiliana della struttura sanitaria, pacificamente gravante sull'attore ex artt. 2697 e 2043 c.c., può essere fornita in maniera diretta;
pagina 27 di 45 - ove non sia possibile o agevole la prova diretta, soprattutto in relazione all'elemento soggettivo della fattispecie ex art. 2043 c.c., laddove sia la struttura sanitaria ad avere a disposizione dati e/o a dover conservare dati o ancora a dovere assolvere a misure di prevenzione del rischio, in difetto della disponibilità di quei dati da parte del danneggiato, è consentito ricorso al principio della vicinanza della prova, che permette al danneggiato di fornire la prova della responsabilità della struttura sanitaria in base alle presunzioni semplici;
- in ambito di responsabilità extracontrattuale, quindi, il principio della vicinanza della prova non comporta alcun automatismo ma consente di apprezzare “il dato mancante e/o vicino alla struttura sanitaria” ai fini della valutazione complessiva delle prove e di un accertamento di tipo presuntivo.
E' in altri termini possibile “Fare riferimento alle presunzioni semplici, di cui agli artt. 2727 e
2729 c.c. e, con esse, al principio di vicinanza della prova al fine di valutare la sussistenza, o meno, della colpa della struttura sanitaria” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35062 del
30/12/2024, parte motiva).
3.6) Fatta questa premessa in diritto, sono decettive le doglianze dell'AOU in merito alla inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle questioni, che si sostengono nuove, afferenti alla mancata conservazione della sonda monouso ed alla incompletezza della descrizione dell'atto operatorio.
Trattasi in effetti di meri rilievi critici che non comportano l'addebito di un nuovo fatto colposo causalmente rilevante rispetto all'evento morte ma che attengono piuttosto alla valutazione del quadro probatorio emerso in sede peritale.
3.7) Passando ad un'analisi d'insieme, non può non rilevarsi che gli aspetti critici oggetto del contendere, se unitariamente valutati sulla base del c.d. principio della vicinanza della prova, consentano di evidenziare una fattispecie malpractice e quindi di errore medico.
E' innanzitutto opportuno rilevare che i TU (relazione pag. 43), nel descrivere il trattamento prescelto (c.d. ) non hanno segnalato alcuna particolare difficoltà tecnica insita nella sua Per_4
esecuzione ed anzi hanno segnalato che lo stesso viene oramai preferito rispetto alla chirurgia tradizionale (fundoplicatio secondo Nissen) che invece presenta difficoltà tecniche di esecuzione e prevalenza di effetti secondari.
pagina 28 di 45 Può ritenersi assodato che la perforazione cardiaca causata dall'importante danno termico sia derivata dall'estrema prossimità al punto di somministrazione della radio frequenza.
Si tratta quindi di verificare quali siano gli elementi noti che possono avere concorso a determinare tale “estrema prossimità” e quali siano gli elementi non più passibili di accertamento in conseguenza di “negligenze procedurali” ascrivibili alla AOU.
In ordine a tale “estrema prossimità” si rileva quanto segue.
(a) Non è ben chiaro se il manuale d'uso del macchinario concretamente utilizzato ne sconsigliasse l'impiego in caso di ernia iatale di dimensioni superiori ai cm. 2 per motivi di sicurezza oppure per motivi di efficacia del trattamento (perizia ing. pag. 19, doc. 11 Per_7
attori).
(b) E' piuttosto chiaro che tra le controindicazioni al trattamento (indipendentemente dal tipo di macchinario utilizzato) siano annoverate le ernie iatali di lunghezza superiore ai 2/3 centimetri
(relazione TU pag. 51).
Pur essendo l'ernia di cm 3 diagnosticata al paziente per sé valutabile come un'ernia di piccole dimensioni (relazione TU pag. 72) sono gli stessi TU ad avere dato atto che la presenza di ernia iatale al limite delle indicazioni per l'intervento potrebbe avere reso più complicate le manovre perioperatorie così come potrebbe avere “estroflesso la porzione prossimale dello stomaco, verso cui termina l'intervento, al disopra del diaframma in prossimità del cuore”
(relazione TU pag. 60). In altri termini il ricorso alla terapia “ai limiti delle indicazioni per l'intervento” può quanto meno avere “avvicinato” al cuore gli elettrodi attivi utilizzati per la procedura.
(c) Non può quindi considerarsi priva di rilievo indiziario la mancata conservazione della sonda monouso, atteso che la sua disamina avrebbe potuto consentire di rilevare eventuali difetti “come, per esempio, un elettrodo troppo lungo o che troppo si estroflette, o un malfunzionamento del palloncino di ancoraggio” (relazione TU pag. 59).
Va da sé che, controvertendosi sulle ragioni che possono avere comportato l'avvicinamento del punto di somministrazione della radiofrequenza al cuore, l'impossibilità di accertare se vi sia pagina 29 di 45 stato un malfunzionamento del palloncino di ancoraggio o ancora se gli aghi fossero troppo estroflettenti può avere pregiudicato il raggiungimento della prova diretta del fatto colposo.
Si osserva oltre tutto che il decesso del paziente ha costituito un “caso” isolato, del tutto anomalo
(atteso che la c.d. è un trattamento generalmente privo di significativi rischi) e non è Per_4 avvenuto a distanza di giorni rispetto all'intervento, ragione per la quale in un'ottica di vicinanza della prova l'opportunità della conservazione dei “reperti” utili per accertare le cause di quanto accaduto avrebbe dovuto essere evidente per chiunque, essendo quindi irrilevante che l'autorità giudiziaria sia stata notiziata dell'accaduto solo in un secondo momento e che il sequestro del macchinario e delle sue varie componenti sia stato disposto quando la sonda monouso era stata già smaltita.
Sono decettivi i rilievi dell'AOU in merito al fatto che la sonda monouso sia preconfezionata e che non possa quindi essere di volta in volta sottoposta a controllo dei sanitari, atteso che la mancata conservazione della sonda preclude in radice ogni possibile accertamento, financo di verificare se si trattasse di difetti palesi, occulti o quant'altro.
(d) Anche l'assenza di dati in merito al posizionamento dell'elettrodo di ritorno (non singolarmente considerato, ma valutato unitamente a quanto sinora illustrato) non è priva di rilievo decisorio.
Si osserva sul punto che la descrizione del trattamento come documentata dai sanitari è stata estremamente scarna: “Indicazioni: MRGE. Narcosi e assistenza anestesiologica. Esofago di calibro regolare, peristalsi valida, mucosa rosea cardias in sede, a 42 cm, incontinente stomaco elastico e distensibile con regolare disegno delle pliche, mucosa rosea, piloro pervio bulbo e seconda porzione regolari, rivestiti da mucosa rosea indenne da lesioni su filo guida stiff si confeziona l'intero protocollo di trattamento con radiofrequenza sul LES (Stretta), buon risultato al controllo post procedura”.
Le Sit del personale infermieristico sono state assunte ad aprile/maggio 2019 (ovverosia ad un anno di distanza dall'evento (docc. 17-21 AOU).
L'infermiera ( ) che dovrebbe avere applicato l'elettrodo di ritorno (denominato Testimone_1
nelle s.i.t. “placca di scarico”) ha dichiarato di non ricordare dove lo stesso è stato posizionato, ha aggiunto che lo stesso viene solitamente messo sul gluteo (sinistro o destro) o sul dorso tra le scapole, a seconda della posizione del paziente (posizione di cui nulla è dato sapere).
pagina 30 di 45 L'infermiera ha dichiarato che lo stesso viene solitamente posizionato nel Testimone_2
punto più vicino della zona da trattare ed ha aggiunto che nel caso di specie lo stesso era posizionato sul dorso (in zona non meglio precisata).
L'infermiera ha dichiarato di ricordare con certezza che l'elettrodo di ritorno era Persona_8
stato posizionato in regione sottoscapolare, pur non ricordando la preparazione dello specifico paziente.
In difetto di indicazioni contenute nella descrizione del trattamento e considerate le contraddizioni nonché la genericità delle sit appena riportate, deve ritenersi che non vi sia prova sull'esatta ubicazione dell'elettrodo di ritorno, come d'altronde ritenuto dagli stessi TU.
Non è peraltro corretto il rilievo dei TU in merito al fatto che la “questione” del posizionamento dell'elettrodo di ritorno abbia scarsa rilevanza attese le modeste potenze in gioco.
In senso contrario, devono considerarsi le argomentazioni sviluppate dall'ing. , perito Per_7
nominato in sede di indagini preliminari ed incaricato di verificare il funzionamento del macchinario (doc. 11 attori).
Il perito, al pari dei TU nominati nel corso del presente giudizio di merito, ha innanzitutto ritenuto plausibile che il surriscaldamento dei tessuti cardiaci si sia verificato per passaggio di corrente a radiofrequenza (relazione di perizia pag. 14).
Ha poi aggiunto (relazione di perizia pag. 17) che “con un posizionamento dell'elettrodo di ritorno in sede sottoscapolare destra, come consigliato dal fabbricante, parte della corrente avrebbe comunque potuto attraversare la parete posteriore del ventricolo sinistro (il tessuto cardiaco è sensibilmente più conduttivo del tessuto polmonare); difficile dire però quale percentuale della corrente iniettata avrebbe potuto attraversare la parete posteriore del ventricolo: verosimilmente relativamente poca. […] Diversa sarebbe stata la situazione se l'elettrodo di ritorno fosse stato posto anteriormente, in sede sottoclavicolare sinistra […]. In questo caso, considerando che l'esofago scorre posteriormente rispetto al cuore, che il cuore è contenuto nel mediastino ed attorno al cuore c'è il tessuto polmonare (meno conduttivo del tessuto cardiaco), buona parte della corrente iniettata […] avrebbe attraversato il cuore dalla parte posteriore a quella anteriore, rendendo ben maggiore la probabilità di danno rispetto alla posizione suggerita.
[…]”.
Concludendo, è indubbio che la presenza di un'ernia iatale (ai limiti delle indicazioni pagina 31 di 45 terapeutiche) possa avere contribuito all'avvicinamento della zona trattata al cuore.
L'errato posizionamento e/o il difettoso funzionamento del palloncino della sonda monouso può avere ulteriormente influito, ma tale dato non è accertabile a causa dell'avvenuto smaltimento della sonda.
Analogamente nulla si può dire in ordine ad anomalie (evidenti o meno che siano) degli aghi con i quali viene somministrata la radio frequenza, sempre a causa della mancata conservazione della sonda monouso.
L'assenza di indicazioni precise ed univoche in ordine al posizionamento dell'elettrodo di ritorno non è priva di rilievo decisorio.
Tutti i “dati mancanti” rientravano nella disponibilità dell'AOU e plausibilmente avrebbero consentito di fornire la prova diretta della sussistenza e/o dell'insussistenza del fatto colposo.
Ad avviso di questa Corte la valutazione complessiva degli elementi appena descritti ed in applicazione della giurisprudenza in precedenza richiamata circa la c.d. vicinanza della prova, consente di ritenere dimostrato che il decesso di sia avvenuto per fatto colposo Persona_2 ascrivibile all'AOU.
4) Gli appellanti chiedono innanzitutto la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla perdita del rapporto parentale.
4.1) Come è noto “Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza
(Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n.
31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite,
pagina 32 di 45 giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3,
Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti
(ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti
(e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse pagina 33 di 45 insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. […] Rimangono, in ogni caso, fermi i principi (affermati da Cass. n.
21060 del 2016 e n. 16992 del 2015) che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, senza che tale serietà e apprezzabilità, peraltro, sconfini necessariamente in un vero e proprio radicale ed eccezionale sconvolgimento delle proprie abitudini di vita, che inciderà, se del caso, sulla personalizzazione del risarcimento, e che costituisce a sua volta onere dell'attore allegare e provare, in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26140 del 07/09/2023 parte motiva).
Quanto ai criteri sottesi all'accertamento ed alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con specifico riferimento alla “famiglia nucleare” è quindi possibile presumere, ex art. 2727 c.c., la sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge ed ai figli, superstiti indipendentemente dalla convivenza, dalla distanza delle rispettive abitazioni anche tenendo conto del fatto che, stante l'ammissibilità di un accertamento presuntivo, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (vedasi Corte di
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022).
Nel caso di specie, oltre alla constatata possibilità di operare un accertamento presuntivo ed all'assenza di prova negativa di un legame significativo tra il de cuius ed i familiari ora appellanti
(gravante sull'AOU), l'istruttoria orale svolta consente di ritenere ampiamente dimostrata la significatività dei singoli rapporti parentali dedotti in giudizio.
4.2) Ai fini della concreta liquidazione del danno devono essere utilizzate le Tabelle di NO comunemente adottate presso questo ufficio giudiziario. Come è noto, all'attualità, le tabelle sono state redatte sulla base del sistema c.d. a punti.
pagina 34 di 45 La più recente giurisprudenza ha dato atto che “Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi
[…]” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023).
Le Tabelle di NO 2024 sono state per l'appunto redatte sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità appena richiamati.
4.3) Quanto alla moglie del de cuius , è dimostrato (oltre che intuitivo) che il Parte_1
decesso improvviso ed inaspettato del marito, occorso quando i figli della coppia erano ancora in tenera età (8 e 13 anni) abbia avuto un effetto dirompente dal punto di vista non solo morale ma anche relazionale.
La donna si è trovata a dover assumere il ruolo di “genitore unico” nell'educazione della prole, nella gestione quotidiana delle incombenze, tanto da essere stata aiutata anche da amici e parenti
(in via di mera esemplificazione: testi , , . Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Il decesso del marito ha avuto profonde ripercussioni di carattere morale, come indirettamente dimostrato dai crolli emotivi/svenimenti riferiti dai testi (testi , ) Testimone_3 Testimone_4
e dal ricorso al supporto psicologico (documentato in atti)
La prova orale ha sostanzialmente dato contezza di un solido rapporto tra coniugi, impegnati nella quotidiana gestione dei figli, attenti nel mantenere frequentazioni con le famiglie di origine e con gli amici comuni.
Tenuto conto delle importanti ripercussioni relazionali e morali dell'accaduto, si ritiene che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, con particolare riferimento alla qualità ed intensità della relazione affettiva, debba applicarsi il punteggio massimo.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può quindi essere così quantificato
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (40 anni) 22 punti
(C) Convivenza 16 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (figli) 12 punti pagina 35 di 45 (E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 100 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario complessivo dovuto per la perdita del coniuge ammonta ad € 391.100,00 stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
In proposito deve segnalarsi che con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella vigenza delle “vecchie” tabelle di NO basate sul sistema c.d. a forbice, nell'interesse di era stato richiesto l'importo tabellare di € 331.9200,00 “ovvero la veriore somma Parte_1 ritenuta congrua”.
In coerenza con la proposta conciliativa operata dal Tribunale e tenuto conto delle sopravvenute
Tabelle di NO aggiornate al 2022 elaborate sulla base del sistema c.d. a punti, in sede di appello è stata richiesta la liquidazione dell'importo di € 336.500,00 “ovvero la veriore somma ritenuta congrua”.
Medio tempore sono state emanate le Tabelle di NO aggiornate al giugno 2024.
Secondo la giurisprudenza “Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere, travalicandole, dalle specifiche indicazioni quantitative della parte in ordine a ciascuna delle voci di danno elencate in domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative (come sarebbe lecito concludere allorché la parte, pur dopo l'indicazione, chieda comunque che il danno sia liquidato secondo giustizia ed equità)” (Corte di Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 25690 del 11/10/2019).
Tale, ad avviso di questa Corte, è l'ipotesi sub iudice, considerato che la quantificazione monetaria del danno non patrimoniale operata nell'interesse della parte nei vari atti processuali contiene sempre l'esplicita richiesta di liquidare la somma ritenuta congrua e giusta.
4.4.) Anche con riferimento ai figli e al di là della Parte_2 Persona_1 possibilità di ricorrere ad un accertamento di tipo presuntivo, l'istruttoria orale ha dato contezza pagina 36 di 45 della fondamentale importanza della figura paterna dal punto di vista relazionale e nella vita quotidiana (testi , . Testimone_6 Testimone_7
Sono intuitive e financo dimostrate dall'istruttoria orale le ripercussioni di carattere morale/affettivo, tanto che i testi (teste hanno riferito in merito alla ricerca da Testimone_5
parte del minore di una figura maschile di riferimento ed in merito Persona_9 all'impegno profuso dai ragazzi nel seguire le passioni del padre (con particolare riferimento al suonare la chitarra).
Sulla base di tali premesse, questa Corte ritiene che anche in relazione alla perdita del genitore, quanto alla qualità ed intensità della relazione affettiva, debba applicarsi il punteggio massimo.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può quindi essere così quantificato in favore di Persona_1
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (8 anni) 28 punti
(C) Convivenza 16 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (mamma e sorella) 12 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 106 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario dovuto per la perdita del genitore ammonta ad € 414.566,00 stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
Relativamente a : Parte_2
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (13 anni) 26 punti
(C) Convivenza 16 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (mamma e fratello) 12 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 104 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario dovuto per la perdita del genitore ammonta ad € 406.744,00 stimato alla pagina 37 di 45 data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
Anche in relazione alla concreta liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei figli, deve osservarsi che la somma richiesta nei vari atti processuali è inferiore a quella concretamente liquidata sulla base degli attuali parametri tabellari.
Sul punto si rimanda a quanto già illustrato in relazione alla liquidazione del danno in favore del coniuge.
4.5) Con riferimento ai genitori e l'istruttoria orale Parte_3 Parte_4
consente di andare ben oltre un accertamento di tipo meramente tipo presuntivo.
I testi escussi hanno dato contezza del persistente ed importante legame affettivo tra genitori ed il sig. , anche dopo che quest'ultimo si era formato una propria famiglia. Persona_2
E' in effetti dimostrato che:
- i coniugi facevano visita ai rispettivi genitori durante i fine settimana grosso Parte_7 modo con cadenza settimanale, mangiando un giorno dai genitori di lei e l'altro giorno dai genitori di lui (testi , , ; Testimone_4 Testimone_8 Testimone_9
- si recava anche durante la settimana nella casa dei genitori dove aveva conservato Persona_2
la disponibilità della camera da letto che utilizzava per scrivere (testi Testimone_9
).
[...] Testimone_8
Va da sé che la perdita dell'unico figlio, in un'età in cui i genitori solitamente hanno bisogno di sostegno e crescente assistenza, ha inevitabilmente avuto profonde ripercussioni soggettive e relazionali.
Data l'intensità e l'importanza della frequentazione, considerato che viene in rilievo la perdita dell'unico figlio, anche in questo caso si ritiene che debba applicarsi il punteggio massimo in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale può quindi essere così quantificato
(viene sviluppato un unico calcolo per entrambi i genitori a fronte dei medesimi punteggi attribuibili con le tabelle di NO):
(A) Età della vittima primaria (46 anni) 20 punti
(B) Età della vittima secondaria (75 e 78 anni) 12 punti pagina 38 di 45 (C) Convivenza 0 punti
(D) Sopravvivenza altro congiunto (coniuge) 14 punti
(E) Qualità/intensità relazione affettiva 30 punti
Totale 76 punti
Moltiplicato per il valore punto di € 3.911,00
L'importo monetario complessivo dovuto per la perdita del figlio ammonta ad € 297.236,00 stimato alla data di “pubblicazione” delle Tabelle di NO 2024 (04.06.2024).
5) Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno biologico di natura psichica azionata nell'interesse di e di Parte_2 Persona_1
Ai fini dell'accertamento nell'an di tale specifica voce di danno nel primo grado di giudizio è stata disposta TU medico legale alle cui conclusioni è possibile attingere avendo il TU già replicato alle osservazioni critiche delle parti e non essendo stati riproposti in appello rilievi in merito all'elaborato peritale.
5.1) Relativamente a , all'esito della TU medico legale, sulla base della Parte_2
visita effettuata e dei test psicodiagnostici somministrati, è stato accertato un “Disturbo di adattamento complicato sec. DSM 5. con sintomi ansiosi e depressivi (in prevalenza una sintomatologia depressiva)”. Tale disturbo, risulta in nesso causale con l'evento luttuoso per cui è causa, in assenza di preesistenze psicopatologiche anamnesticamente note.
Considerata l'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali il TU ha riconosciuto un danno biologico permanente quantificabile intorno al 12 % (dodici), tenuto conto dei barémes maggiormente utilizzati.
Nulla ha quantificato a titolo di inabilità temporanea.
Relativamente alla posizione di , venendo in rilievo una macropermanente, la Parte_2
liquidazione del danno verrà effettuata applicando le Tabelle di NO (aggiornate al 2024 e comunemente utilizzate presso questo ufficio giudiziario) che sono già comprensive della componente prettamente biologico-relazionale nonché di quella morale.
Deve essere disattesa la richiesta di personalizzazione massima di tale voce di danno.
Come è noto secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione “In tema di danno pagina 39 di 45 non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Corte di Cassazione Sez. 3,
Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018).
Nel caso di specie, rispetto alle ripercussioni di carattere biologico derivanti dal fatto illecito, nulla di specifico è stato allegato, ragione per la quale non può essere accordata alcuna personalizzazione in aumento del danno già liquidato (in relazione alle “ordinarie ripercussioni) mediante applicazione delle Tabelle di NO.
Considerando quindi l'età della ragazza alla data del decesso del padre (13 anni) ed i punti di invalidità permanente riconosciuti (12%), tale specifica voce di danno deve essere quantificata in
€ 41.176,00 (di cui € 32.169,00 per danno biologico ed € 9.007,00 per danno morale) stimati alla data di “pubblicazione” delle tabelle (04 giugno 2024).
5.2) Relativamente a il TU ha accertato, sulla base della visita del Persona_1
periziando e di quanto emerso nei test psicodiagnostici, che “quanto osservato durante le visite
[…], rientra nel quadro dell'Orfanezza secondo anche Linee Guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico e può essere declinato, così come suggerito dalle stesse Linee Guida, in un Disturbo dell'Adattamento Lieve non complicato. E' pertanto riconoscibile un Danno Biologico Permanente quantificabile intorno al 6% (sei), tenuto conto dei barémes maggiormente utilizzati. Tale disturbo non ha conseguenze sulle funzioni vitali del periziando”.
pagina 40 di 45 Venendo in rilievo un danno biologico inferiore al 9%, sono applicabili le tabelle per le c.d. micropermanenti.
Anche in questo caso, per le medesime ragioni già illustrate in relazione a e Parte_2
considerato altresì che tale voce di danno biologico si presta indubbiamente ad una qualche sovrapposizione con il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale deve essere disattesa la richiesta di personalizzazione del danno e/o di riconoscimento del danno morale.
Considerando quindi l'età del ragazzo al momento del decesso del padre (8 anni) ed una percentuale di invalidità pari al 6%, in applicazione del DM 16/07/2024 tale specifica voce di danno deve essere liquidata in € 9.662,46 stimati alla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale.
6) Concludendo sul danno non patrimoniale, devono essere liquidate le seguenti somme:
(a) In favore di Parte_1
- danno da perdita del rapporto parentale, € 391.100,00.
(b) In favore di : Parte_2
- danno da perdita del rapporto parentale € 406.744,00
- danno biologico € 41.176,00
Totale € 447.920,00
(c) In favore di Persona_1
- danno da perdita del rapporto parentale € 414.566,00
- danno biologico € 9.662,46
Totale € 424.228,46
(d) In favore di : Parte_3
- danno da perdita del rapporto parentale € 297.236,00
(e) In favore di Parte_4
- danno da perdita del rapporto parentale € 297.236,00
pagina 41 di 45 7) Sugli importi così indicati sono inoltre dovuti a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (lucro cessante: v. Cass., Sez. Un. 1712/95) gli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, che al fine di scongiurare il cumulo tra interessi e rivalutazione devono essere calcolati sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, devalutate all'epoca del sinistro ed anno per anno rivalutate (v. Cass., SS. UU. cit.) sino ad oggi. Sull'importo così calcolato sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza sino al saldo.
7.1) Questa Corte ritiene che debba essere disattesa la richiesta di parti appellanti di liquidazione dei maggiori interessi di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo.
E' noto che, a seguito della sua introduzione, è stato ed è ancora dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza se il quarto comma dell'art. 1284 c.c. si applichi solamente alle obbligazioni di valuta oppure anche a quelle di valore.
Sull'argomento si annoverano contrastanti pronunce giurisprudenziali tra cui la pronuncia citata da parti attrici appellanti (Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n. 61/2023 del
03.01.2023) con cui è stato affermato che l'art. 1284, 4°comma, c.c. si applica anche alle obbligazioni di valore.
Nel contrasto giurisprudenziale insorto e non ancora dipanato, questa Corte ritiene di aderire alla tesi della non applicabilità dell'art. 1284, 4° comma, c.c. alle obbligazioni di valore.
Come è noto “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile pagina 42 di 45 determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio.” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1712 del 17/02/1995).
Sia il risarcimento del danno da fatto illecito sia il risarcimento del danno da ritardato pagamento/mancato guadagno formano oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta.
L'art. 1284 c.c. è inserito nella sezione I (capo VII, libro quarto) afferente alle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, tale non essendo originariamente l'obbligazione risarcitoria che diviene liquida solamente all'esito della statuizione del giudice e quindi financo in un momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale, ragione per la quale la circostanza che sia possibile la “monetizzazione” del danno non implica per ciò solo l'applicabilità delle norme sulle obbligazioni pecuniarie.
Si osserva poi che la più recente giurisprudenza, pur non essendosi espressamente pronunciata sul punto, ha innanzitutto dato atto che non sussista alcun automatismo tra astratta debenza degli interessi legali ed applicabilità dell'art. 1284, 4° comma c.c. in conseguenza della proposizione della domanda giudiziale. Si è piuttosto affermato che “Il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284” (Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12449 del 07/05/2024).
Parimenti è stato dato atto, quanto all'applicabilità del 1284 comma 4 cod. civ., che il sintagma
«transazione commerciale» di cui alla norma citata “riassume, dunque, il genus dei contratti ai quali la disciplina degli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. trova applicazione e deve essere riferito, perciò, non soltanto a contratti tipici come la compravendita e l'appalto, ma anche a tutti quei contratti tipici quali la somministrazione, il contratto d'opera, la mediazione, il trasporto, il deposito, la commissione, la spedizione, l'agenzia, oltre che a quei contratti atipici pagina 43 di 45 che prevedono una prestazione di dare o di facere contro il pagamento di un prezzo” (Corte di
Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025).
In definitiva l'art. 1284, 4° comma, c.c. indica la misura degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. come dovuti dal giorno della domanda giudiziale solo in caso di obbligazioni di valuta.
Per contro nelle obbligazioni di valore:
- sono dovuti non già gli interessi moratori ma gli interessi compensativi, che costituiscono una delle possibili modalità liquidatorie dell'eventuale danno da lucro cessante conseguito alla ritardata corresponsione dell'equivalente monetario del danno (Corte di Cassazione, Sez. 3,
Sentenza n. 490 del 20/01/1999, successive conformi);
- non sussiste alcun automatismo in merito al riconoscimento degli interessi compensativi (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018);
- la concreta quantificazione degli interessi è rimessa al giudice sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dal danneggiato in ordine al maggior danno (da mancato guadagno) subito rispetto a quello “normalmente” risarcito mediante il riconoscimento degli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata (Corte di Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 19063/2023 del
05.07.2023).
8) La causa deve infine essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' al risarcimento dei danni non Controparte_1
patrimoniali che liquida come segue:
(a) € 391.100,00 in favore di;
Parte_1
(b) € 447.920,00 in favore di;
Parte_2
(c) € 424.228,46 in favore di Persona_1
(d) € 297.236,00 in favore di;
Parte_3
(e) € 297.236,00 in favore di Parte_4
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, da calcolarsi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, devalutate pagina 44 di 45 all'epoca del sinistro ed anno per anno rivalutate sino ad oggi, oltre interessi legali sulla somma così calcolata dalla sentenza sino al saldo;
2) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
La Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 45 di 45