Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1673
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di accertamento

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la relata di notifica che attesta la regolare notifica dell'avviso di accertamento in data 26.11.2016 a mani dell'interessata.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto doveva essere proposto con una tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

  • Inammissibile
    Mancata sottoscrizione del ruolo

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto doveva essere proposto con una tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

  • Inammissibile
    Decadenza

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto doveva essere proposto con una tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'intimazione di pagamento prodotta in giudizio, regolarmente notificata, menziona l'avviso di accertamento contestato, rendendo il ricorso infondato anche sotto il profilo della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1673
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1673
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo