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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 24/02/2026, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1673/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1458/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.03.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania,
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 18.12.2024, l'odierna ricorrente era venuta a conoscenza di un estratto di ruolo, a seguito di una propria richiesta effettuata all'ADER, nel quale si evidenziava la esistenza di un avviso di accertamento a suo carico,
n. 89317014012740008000, per Irpef, Iva e Irap anno 2011, per l'importo complessivo di € 308.558,27.
Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento;
il difetto di motivazione;
la mancata sottoscrizione del ruolo;
la decadenza.
Chiedeva pertanto l'annullamento del ruolo e dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
eccepiva in via preliminare la carenza di interesse della ricorrente per la impugnazione della cartella in oggetto, della quale era venuta a conoscenza non per una notifica di un provvedimento di riscossione coattiva, ma in base ad una propria richiesta di un estratto di ruolo;
depositava la relata di notifica dell'avviso di accertamento in oggetto, meglio contrassegnato con il n. TYS01X802893/2016; depositava altresì una intimazione di pagamento con numeri finali 3403 e la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa sulla sospensione dei termini decretata in occasione del
Covid; chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse alla proposizione del ricorso avverso l'estratto di ruolo, in violazione dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/73.
Il legislatore, al fine di limitare il numero dei ricorsi proposti dai contribuenti in carenza di interesse, ha novellato l'art. 12, D.P.R. 602/73, inserendo il comma 4 bis (così come novellato dal D. Lgs. 110/2024), che prevede: “L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati.
Nel suo ricorso la ricorrente ha evidenziato che proprio a causa di tali pendenze debitorie, le è stato rifiutato un finanziamento da parte di un Istituto Bancario.
Conseguentemente non può disconoscersi, in capo all'odierna ricorrente, l'interesse ad impugnare il ruolo e l'avviso di accertamento ivi menzionato.
L'Agenzia ha dimostrato, mediante la produzione in atti della relata di notifica, che l'avviso di accertamento in oggetto, contrassegnato con il n. TYS01X802893/2016, è stato regolarmente notificato in data 26.11.2016, a mani dell'interessata, Ricorrente_1, personalmente.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tale cartella, quali la decadenza, il difetto di motivazione ed il difetto di sottoscrizione.
Inoltre è stata prodotta in giudizio la intimazione di pagamento con numeri finali 3403, nella quale viene menzionato, tra l'altro, anche l'avviso di accertamento TYS01X802893/2016, anche essa regolarmente notificata in data 30.10.2023 personalmente a mani dell'interessata: conseguentemente il ricorso è da considerarsi infondato anche sotto il profilo della prescrizione successiva, anche quella quinquennale prevista per le sanzioni e gli interessi.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 10.000,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Santo Lopes
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1458/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 89317014012740008000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 11.03.2025 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania,
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER e contro l'Agenzia delle Entrate, esponendo che in data 18.12.2024, l'odierna ricorrente era venuta a conoscenza di un estratto di ruolo, a seguito di una propria richiesta effettuata all'ADER, nel quale si evidenziava la esistenza di un avviso di accertamento a suo carico,
n. 89317014012740008000, per Irpef, Iva e Irap anno 2011, per l'importo complessivo di € 308.558,27.
Eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento;
il difetto di motivazione;
la mancata sottoscrizione del ruolo;
la decadenza.
Chiedeva pertanto l'annullamento del ruolo e dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio;
eccepiva in via preliminare la carenza di interesse della ricorrente per la impugnazione della cartella in oggetto, della quale era venuta a conoscenza non per una notifica di un provvedimento di riscossione coattiva, ma in base ad una propria richiesta di un estratto di ruolo;
depositava la relata di notifica dell'avviso di accertamento in oggetto, meglio contrassegnato con il n. TYS01X802893/2016; depositava altresì una intimazione di pagamento con numeri finali 3403 e la relata di notifica;
invocava l'applicazione della normativa sulla sospensione dei termini decretata in occasione del
Covid; chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
L'ADER non si costituiva in giudizio.
La causa veniva decisa all'udienza del 19.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di carenza di interesse alla proposizione del ricorso avverso l'estratto di ruolo, in violazione dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 602/73.
Il legislatore, al fine di limitare il numero dei ricorsi proposti dai contribuenti in carenza di interesse, ha novellato l'art. 12, D.P.R. 602/73, inserendo il comma 4 bis (così come novellato dal D. Lgs. 110/2024), che prevede: “L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati.
Nel suo ricorso la ricorrente ha evidenziato che proprio a causa di tali pendenze debitorie, le è stato rifiutato un finanziamento da parte di un Istituto Bancario.
Conseguentemente non può disconoscersi, in capo all'odierna ricorrente, l'interesse ad impugnare il ruolo e l'avviso di accertamento ivi menzionato.
L'Agenzia ha dimostrato, mediante la produzione in atti della relata di notifica, che l'avviso di accertamento in oggetto, contrassegnato con il n. TYS01X802893/2016, è stato regolarmente notificato in data 26.11.2016, a mani dell'interessata, Ricorrente_1, personalmente.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tale cartella, quali la decadenza, il difetto di motivazione ed il difetto di sottoscrizione.
Inoltre è stata prodotta in giudizio la intimazione di pagamento con numeri finali 3403, nella quale viene menzionato, tra l'altro, anche l'avviso di accertamento TYS01X802893/2016, anche essa regolarmente notificata in data 30.10.2023 personalmente a mani dell'interessata: conseguentemente il ricorso è da considerarsi infondato anche sotto il profilo della prescrizione successiva, anche quella quinquennale prevista per le sanzioni e gli interessi.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese processuali, che si liquidano nella somma di € 10.000,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
19.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Santo Lopes