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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 19/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6260/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 24/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031600208 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031600208 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031600208 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 479/02/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il
24/05/2023, non notificata con cui è stato accolto il ricorso della ET ET S.R.L. contro l'avviso di accertamento n.
TKF031600208, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del DPR 600/73, rettificava la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2016 recuperando a tassazione le fatture indebitamente dedotte da detta ET (prosecuzione di fatto della ET _2) ed emesse dalla “Società_1 RL” (ET filtro), per l'importo complessivo di € 171.325,21, oltre IVA per € 23.144,16 in quanto afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
L'Ufficio contesta la decisione della Corte di Primo Grado basandosi sui seguenti motivi:
A) Violazione delle norme sulla prova (artt. 2697 e 2729 cc)
La Corte avrebbe valutato in modo errato le prove prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
Gli elementi prodotti dimostravano chiaramente la natura fraudolenta delle operazioni.
B) Esistenza di un disegno fraudolento
Le operazioni tra _2 RL, Società_1 RL e ET RL sono parte di uno schema di frode fiscale.
_2 RL era una ET con numerosi debiti tributari e sarebbe stata "svuotata" a favore della ET SRL, attraverso l'interposizione della Società_1 RL, che fungeva da ET filtro.
Società_1 RL non aveva una sede operativa, non aveva utenze, aveva pochi dipendenti e gli acquisti erano spediti ad un magazzino non riconducibile alla ET.
C) Fatture false e pagamenti non tracciabili
La maggior parte delle fatture di Società_1 RL verso ET RL è stata pagata in contanti, per un importo totale di
€113.864,91 su €171.325,21, un chiaro indizio di evasione.
Gli amministratori e dipendenti delle ET coinvolte hanno stretti legami tra loro, suggerendo un controllo occulto della famiglia VA.
D) Errore della Corte di Primo Grado
La Corte ha valutato separatamente ogni singolo elemento senza considerare il quadro complessivo della frode.
Ha annullato l'intero accertamento anche se riteneva possibile la configurazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Non ha tenuto conto dell'orientamento della Cassazione secondo cui il giudice tributario deve accertare l'imposta dovuta, non solo annullare l'atto.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza come in atti con vittoria di spese e compensi.
La ET ET srl si riporta integralmente ai motivi addotti nel ricorso principale proposto in primo grado oltre che alle motivazioni formulate in sentenza dai Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Latina, chiede la integrale conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima contestazione è da accogliere.
La CGT di I grado ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la falsità delle fatture contestate.
Tuttavia, l'Agenzia sostiene di aver prodotto dimostrato gravi, precisi e concordanti, idonee a dimostrare che le operazioni commerciali tra ET RL, Società_1 RL e _2 RL erano inesistenti.
La decisione non tiene conto dell'orientamento della Cassazione, che prevede che il giudice debba valutare gli indizi nel loro insieme e non isolatamente.
Dalla documentazione in atti si evince che la CGT di I grado non ha valutato i seguenti elementi probatori:
La ET Società_1 RL non aveva una sede operativa né utenze attive.
I beni strumentali della _2 RL furono ceduti alla Società_1 RL per poi essere trasferito alla ET RL in un giro di fatture senza effettivo spostamento di beni.
Molti fornitori spedivano la merce a Sonnino (LT), sede della _2 RL, invece che alla Società_1 RL, suggerendo che quest'ultima fosse solo una ET cartiera.
Per la Corte questi fatti delineano un'unica operazione fraudolenta volta a creare crediti fittizi e ridurre l'imposizione fiscale.
La Corte è confortata in questo anche da quanto statuito dalla Corte di cassazione:
Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 31878/2022 che conferma che l'onere della prova sulle contestazioni fiscali grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti la falsità delle operazioni contestate.
Tuttavia, una volta fornita le prove indiziarie, spetta al contribuente dimostrare la reale esistenza delle operazioni economiche, nel caso oggi evidenziato non è stato dimostrato nulla.
Quindi, nel caso in esame, la sentenza impugnata sarebbe errata nel non attribuire valore agli elementi raccolti dall'Ufficio.
La Cassazione, Sez. V, sentenza n. 27566/2018, stabilisce che le fatture per operazioni inesistenti possono essere contestate dall'Agenzia sulla base di presunzioni, purché siano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.
Non è necessario provare ogni singola operazione fraudolenta, ma dimostrare l'esistenza di un quadro complessivo di frode .
La Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 22036/2020 statuisce che se l'Agenzia fornisce prove indiziarie di una frode fiscale, spetta al contributore dimostrare la reale esistenza delle operazioni con elementi oggettivi e non semplici dichiarazioni.
Nel caso specifico, la CGT di I grado ha ignorato il fatto che la Società_1 RL non aveva una struttura operativa, non aveva costi fissi né dipendenti adeguati, elementi tipici di una ET fittizia.
La seconda contestazione è da accogliere.
La ET _2 RL , con forti debiti tributari, avrebbe ceduto beni e attività alla ET RL , passando attraverso la Società_1 RL , una ET filtro.
La ET ET RL avrebbe proseguito l'attività della _2 RL senza assumerne i debiti fiscali, usufruendo di fatture false per abbattere il reddito imponibile.
Gli stessi dipendenti e amministratori ruotavano tra le ET, confermando la continuità operativa.
La CGT di I grado ha affermato che il mancato accertamento dei rapporti della Società_1 RL con i clienti e fornitori nel PVC della Guardia di Finanza significasse che le operazioni erano veritiere.
Tuttavia, secondo l'Agenzia, il controllo della GdF non aveva questo scopo e quindi non poteva essere considerato prova dell'autenticità delle operazioni.
Ma l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della Società_1 RL è un ulteriore indizio della sua natura fittizia.
L'errore della Corte di primo grado è stato quello da esaminare separatamente ogni indizio, senza cogliere la connessione tra i vari elementi (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 9059/2018).
La terza motivazione è da accogliere.
Le principali anomalie finanziarie:
Importo totale delle fatture contestate: €171.325,21
Pagamenti tracciati (assegni/bonifici): €57.460,34
Pagamenti in contanti: €113.864,91 (cioè la maggior parte delle operazioni).
La CGT di I grado ha affermato che l'Ufficio non ha provato che la maggior parte delle fatture era stata pagata in contanti.
Tuttavia, il semplice confronto tra l'importo totale ei pagamenti tracciati dimostra che la maggior parte delle fatture non era regolata con strumenti tracciabili, pratica tipica delle operazioni fraudolente.
La Cassazione, Sez. Trib., con le ordinanze n. 7695/2022 e 10117/2023, ribadisce che il giudice tributario non si limita ad annullare l'atto dell'Amministrazione finanziaria, ma deve valutare il merito della pretesa fiscale e stabilire la corretta impostazione dovuta.
Nel caso in esame, la CGT di primo grado ha erroneamente annullato l'accertamento senza rideterminarne il contenuto, nonostante avesse riconosciuto la possibilità che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il quarto motivo è da accogliere.
La Corte ha annullato l'intero avviso di accertamento, anche se riteneva possibile la configurazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Questo è in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (ordinanze n. 7695/2022 e 10117/2023), secondo cui il giudice tributario:
Non deve limitarsi ad annullare l'accertamento, ma deve ridefinire l'imposizione fiscale.
Deve valutare gli elementi probatori nel loro complesso e non separatamente.
Se emergono elementi che indicano frode, deve stabilire la corretta impostazione dovuta anziché annullare completamente l'atto.
La Corte ritiene il pagamento in contanti come indizio di frode.
Su questo punto anche la Cassazione con le sentenze n. 9851/2019 e n. 27566/2019 stabilisce che l'uso eccessivo di pagamenti in contanti, specie tra soggetti con rapporti economici esclusivi, è un forte indizio di operazioni inesistenti o artificiose ed Il pagamento in contanti di una percentuale rilevante del fatturato tra due imprese che intrattengono rapporti esclusivi è un indizio di accordo fraudolento, se non supportato da ragioni economiche valide.
Nel caso in esame, oltre €113.864,91 su €171.325,21 sono stati pagati in contanti, senza giustificazione, un elemento che la Corte di primo grado ha erroneamente ignorato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di rinvio. Accoglie il ricorso e condanna l'appellato alle spese del giudizio che liquida in euro 3.380,00 omnicomprensive
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO SC, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6260/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ET S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 479/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 24/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031600208 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031600208 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF031600208 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 479/02/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, depositata il
24/05/2023, non notificata con cui è stato accolto il ricorso della ET ET S.R.L. contro l'avviso di accertamento n.
TKF031600208, con il quale, ai sensi dell'art. 40 del DPR 600/73, rettificava la dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2016 recuperando a tassazione le fatture indebitamente dedotte da detta ET (prosecuzione di fatto della ET _2) ed emesse dalla “Società_1 RL” (ET filtro), per l'importo complessivo di € 171.325,21, oltre IVA per € 23.144,16 in quanto afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti.
L'Ufficio contesta la decisione della Corte di Primo Grado basandosi sui seguenti motivi:
A) Violazione delle norme sulla prova (artt. 2697 e 2729 cc)
La Corte avrebbe valutato in modo errato le prove prodotte dall'Agenzia delle Entrate.
Gli elementi prodotti dimostravano chiaramente la natura fraudolenta delle operazioni.
B) Esistenza di un disegno fraudolento
Le operazioni tra _2 RL, Società_1 RL e ET RL sono parte di uno schema di frode fiscale.
_2 RL era una ET con numerosi debiti tributari e sarebbe stata "svuotata" a favore della ET SRL, attraverso l'interposizione della Società_1 RL, che fungeva da ET filtro.
Società_1 RL non aveva una sede operativa, non aveva utenze, aveva pochi dipendenti e gli acquisti erano spediti ad un magazzino non riconducibile alla ET.
C) Fatture false e pagamenti non tracciabili
La maggior parte delle fatture di Società_1 RL verso ET RL è stata pagata in contanti, per un importo totale di
€113.864,91 su €171.325,21, un chiaro indizio di evasione.
Gli amministratori e dipendenti delle ET coinvolte hanno stretti legami tra loro, suggerendo un controllo occulto della famiglia VA.
D) Errore della Corte di Primo Grado
La Corte ha valutato separatamente ogni singolo elemento senza considerare il quadro complessivo della frode.
Ha annullato l'intero accertamento anche se riteneva possibile la configurazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Non ha tenuto conto dell'orientamento della Cassazione secondo cui il giudice tributario deve accertare l'imposta dovuta, non solo annullare l'atto.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza come in atti con vittoria di spese e compensi.
La ET ET srl si riporta integralmente ai motivi addotti nel ricorso principale proposto in primo grado oltre che alle motivazioni formulate in sentenza dai Giudici della Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Latina, chiede la integrale conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima contestazione è da accogliere.
La CGT di I grado ha ritenuto che l'Ufficio non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare la falsità delle fatture contestate.
Tuttavia, l'Agenzia sostiene di aver prodotto dimostrato gravi, precisi e concordanti, idonee a dimostrare che le operazioni commerciali tra ET RL, Società_1 RL e _2 RL erano inesistenti.
La decisione non tiene conto dell'orientamento della Cassazione, che prevede che il giudice debba valutare gli indizi nel loro insieme e non isolatamente.
Dalla documentazione in atti si evince che la CGT di I grado non ha valutato i seguenti elementi probatori:
La ET Società_1 RL non aveva una sede operativa né utenze attive.
I beni strumentali della _2 RL furono ceduti alla Società_1 RL per poi essere trasferito alla ET RL in un giro di fatture senza effettivo spostamento di beni.
Molti fornitori spedivano la merce a Sonnino (LT), sede della _2 RL, invece che alla Società_1 RL, suggerendo che quest'ultima fosse solo una ET cartiera.
Per la Corte questi fatti delineano un'unica operazione fraudolenta volta a creare crediti fittizi e ridurre l'imposizione fiscale.
La Corte è confortata in questo anche da quanto statuito dalla Corte di cassazione:
Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 31878/2022 che conferma che l'onere della prova sulle contestazioni fiscali grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare con elementi gravi, precisi e concordanti la falsità delle operazioni contestate.
Tuttavia, una volta fornita le prove indiziarie, spetta al contribuente dimostrare la reale esistenza delle operazioni economiche, nel caso oggi evidenziato non è stato dimostrato nulla.
Quindi, nel caso in esame, la sentenza impugnata sarebbe errata nel non attribuire valore agli elementi raccolti dall'Ufficio.
La Cassazione, Sez. V, sentenza n. 27566/2018, stabilisce che le fatture per operazioni inesistenti possono essere contestate dall'Agenzia sulla base di presunzioni, purché siano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza.
Non è necessario provare ogni singola operazione fraudolenta, ma dimostrare l'esistenza di un quadro complessivo di frode .
La Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 22036/2020 statuisce che se l'Agenzia fornisce prove indiziarie di una frode fiscale, spetta al contributore dimostrare la reale esistenza delle operazioni con elementi oggettivi e non semplici dichiarazioni.
Nel caso specifico, la CGT di I grado ha ignorato il fatto che la Società_1 RL non aveva una struttura operativa, non aveva costi fissi né dipendenti adeguati, elementi tipici di una ET fittizia.
La seconda contestazione è da accogliere.
La ET _2 RL , con forti debiti tributari, avrebbe ceduto beni e attività alla ET RL , passando attraverso la Società_1 RL , una ET filtro.
La ET ET RL avrebbe proseguito l'attività della _2 RL senza assumerne i debiti fiscali, usufruendo di fatture false per abbattere il reddito imponibile.
Gli stessi dipendenti e amministratori ruotavano tra le ET, confermando la continuità operativa.
La CGT di I grado ha affermato che il mancato accertamento dei rapporti della Società_1 RL con i clienti e fornitori nel PVC della Guardia di Finanza significasse che le operazioni erano veritiere.
Tuttavia, secondo l'Agenzia, il controllo della GdF non aveva questo scopo e quindi non poteva essere considerato prova dell'autenticità delle operazioni.
Ma l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della Società_1 RL è un ulteriore indizio della sua natura fittizia.
L'errore della Corte di primo grado è stato quello da esaminare separatamente ogni indizio, senza cogliere la connessione tra i vari elementi (Cassazione, Sez. Trib., sentenza n. 9059/2018).
La terza motivazione è da accogliere.
Le principali anomalie finanziarie:
Importo totale delle fatture contestate: €171.325,21
Pagamenti tracciati (assegni/bonifici): €57.460,34
Pagamenti in contanti: €113.864,91 (cioè la maggior parte delle operazioni).
La CGT di I grado ha affermato che l'Ufficio non ha provato che la maggior parte delle fatture era stata pagata in contanti.
Tuttavia, il semplice confronto tra l'importo totale ei pagamenti tracciati dimostra che la maggior parte delle fatture non era regolata con strumenti tracciabili, pratica tipica delle operazioni fraudolente.
La Cassazione, Sez. Trib., con le ordinanze n. 7695/2022 e 10117/2023, ribadisce che il giudice tributario non si limita ad annullare l'atto dell'Amministrazione finanziaria, ma deve valutare il merito della pretesa fiscale e stabilire la corretta impostazione dovuta.
Nel caso in esame, la CGT di primo grado ha erroneamente annullato l'accertamento senza rideterminarne il contenuto, nonostante avesse riconosciuto la possibilità che si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti.
Il quarto motivo è da accogliere.
La Corte ha annullato l'intero avviso di accertamento, anche se riteneva possibile la configurazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
Questo è in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione (ordinanze n. 7695/2022 e 10117/2023), secondo cui il giudice tributario:
Non deve limitarsi ad annullare l'accertamento, ma deve ridefinire l'imposizione fiscale.
Deve valutare gli elementi probatori nel loro complesso e non separatamente.
Se emergono elementi che indicano frode, deve stabilire la corretta impostazione dovuta anziché annullare completamente l'atto.
La Corte ritiene il pagamento in contanti come indizio di frode.
Su questo punto anche la Cassazione con le sentenze n. 9851/2019 e n. 27566/2019 stabilisce che l'uso eccessivo di pagamenti in contanti, specie tra soggetti con rapporti economici esclusivi, è un forte indizio di operazioni inesistenti o artificiose ed Il pagamento in contanti di una percentuale rilevante del fatturato tra due imprese che intrattengono rapporti esclusivi è un indizio di accordo fraudolento, se non supportato da ragioni economiche valide.
Nel caso in esame, oltre €113.864,91 su €171.325,21 sono stati pagati in contanti, senza giustificazione, un elemento che la Corte di primo grado ha erroneamente ignorato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di rinvio. Accoglie il ricorso e condanna l'appellato alle spese del giudizio che liquida in euro 3.380,00 omnicomprensive