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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 161/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 161/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato in Argentina il [...], in [...] e Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] il [...]; Persona_1
nata in Argentina il [...], in [...] e Parte_2
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
nato in [...] il [...], Persona_2
pagina 1 di 7 nata in [...] l'[...], Controparte_1
nato in [...] il [...]; Per_2 Parte_3 con il patrocinio dell'avv. LIBERATI David ed elettivamente domiciliati in Porto San Giorgio
Fm, via Fratelli Rosselli n. 247/C
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.01.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza argentina, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo , cittadino Persona_3
italiano nato nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB), in data 27.03.1893; costui, dopo essersi sposato con , si traferiva in Argentina ed ivi, Persona_4 dall'unione dei due, il 21.01.1926, nasceva Persona_5 quest'ultimo, il 22.03.1950, sposava che, il 22.01.1951, generava Persona_6
costei, il 16.08.1973, contraeva matrimonio con Persona_7 [...]
e generava due figli: nato il CP_3 Parte_1
20.09.1979, e nata il [...]; Parte_2 [...]
, l'1.02.2008, sposava e Parte_2 Controparte_4 diventavano genitori di tre figli: , nato l'[...], Persona_2 nata l'[...], Controparte_1 Persona_8
, nato il [...]; il 29.10.2019,
[...] Parte_1
diventava padre di Persona_1
pagina 2 di 7 - l'avo non si era mai naturalizzato in Persona_3
Argentina, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi, iure sanguinis ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, ai suoi discendenti tutti;
- che la trasmissione di cittadinanza ai discendenti della propria linea doveva intendersi legittimamente avvenuta secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenze nn.
87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla S.C. con pronuncia n. 4466/2009.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato Controparte_2
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_2
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente Persona_3
, cittadino italiano nato nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB), in data
[...]
27.03.1893.
Costui, dopo essersi sposato con , si era traferito in Persona_4
Argentina ed ivi, dall'unione dei due, il 21.01.1926, era nato Persona_5
dando inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
[...]
4. In primo luogo, riguardo alla questione sulla naturalizzazione dell'avo, va premesso, in linea di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la
pagina 3 di 7 cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei
Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine
(lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni Unite n. 25317 e n.
2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve ritenersi che l'ascendente
, poiché - come comprovato dal certificato Persona_3
negativo di naturalizzazione presente in atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
5. Data la conservazione della cittadinanza italiana, il predetto l'ha potuta legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_3 Persona_5
- da Persona_5 Persona_7
- da ai suoi due figli: Persona_7 Parte_1
e Parte_2
- da ai suoi tre figli: Parte_2 Persona_2
, e
[...] Controparte_1 Persona_8
;
[...]
- da Parte_1 Persona_1
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge allora il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la continuità della linea di discendenza, e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_3
.
[...]
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 4 di 7 La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, hanno superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con tale pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto
“qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C. ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo alla sua Persona_3 linea di discendenza, osservato che l'unico passaggio avvenuto prima del 1948 è stato quello da quest'ultimo al figlio quindi si è trattato di un Persona_5
passaggio da parte di padre, mentre tutti gli altri passaggi, sebbene in alcuni casi si sono avuti per parte di madre, si sono registrati dopo tale anno, dal quale le sentenze di pagina 5 di 7 incostituzionalità, comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fanno naturalmente retroagire i loro effetti.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che il noto stato di stallo amministrativo in cui versano ormai da anni i competenti Consolati italiani in Argentina rendono del tutto incerte le tempistiche secondo le quali sarebbero potute avvenire le convocazioni degli istanti.
Visto che le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero - sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, tale disservizio si sostanzia, di fatto, in un ingiustificato diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso diretto alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_2
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 161/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_2
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della pagina 6 di 7 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Giudice, Barbara Previati, all'esito della scadenza del termine per note ex art. 127 ter c.p.c., provvedendo all'esito della fissazione di udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta, disposta con precedente decreto ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate, viste le conclusioni rassegnate in via cartolare dalle parti;
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che deposita ex art. 281 sexies ultimo comma cpc.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice Barbara Previati ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
Nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. 161/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. da: nato in Argentina il [...], in [...] e Parte_1
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato in [...] il [...]; Persona_1
nata in Argentina il [...], in [...] e Parte_2
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
nato in [...] il [...], Persona_2
pagina 1 di 7 nata in [...] l'[...], Controparte_1
nato in [...] il [...]; Per_2 Parte_3 con il patrocinio dell'avv. LIBERATI David ed elettivamente domiciliati in Porto San Giorgio
Fm, via Fratelli Rosselli n. 247/C
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., domiciliato Controparte_2 P.IVA_1 ope legis in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria, n. 74
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.01.2024, i ricorrenti in epigrafe indicati convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare la loro Controparte_2 cittadinanza italiana iure sanguinis e, per l'effetto, di ordinare al e, per Controparte_2 esso, all'Ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
A sostegno della domanda, i ricorrenti, tutti di cittadinanza argentina, deducevano:
- di essere discendenti diretti dell'avo , cittadino Persona_3
italiano nato nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB), in data 27.03.1893; costui, dopo essersi sposato con , si traferiva in Argentina ed ivi, Persona_4 dall'unione dei due, il 21.01.1926, nasceva Persona_5 quest'ultimo, il 22.03.1950, sposava che, il 22.01.1951, generava Persona_6
costei, il 16.08.1973, contraeva matrimonio con Persona_7 [...]
e generava due figli: nato il CP_3 Parte_1
20.09.1979, e nata il [...]; Parte_2 [...]
, l'1.02.2008, sposava e Parte_2 Controparte_4 diventavano genitori di tre figli: , nato l'[...], Persona_2 nata l'[...], Controparte_1 Persona_8
, nato il [...]; il 29.10.2019,
[...] Parte_1
diventava padre di Persona_1
pagina 2 di 7 - l'avo non si era mai naturalizzato in Persona_3
Argentina, né aveva mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, trasmettendola quindi, iure sanguinis ovvero ai sensi della legge n. 91 del 5.02.1992, ai suoi discendenti tutti;
- che la trasmissione di cittadinanza ai discendenti della propria linea doveva intendersi legittimamente avvenuta secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenze nn.
87/1975 e 30/1983, nonché dell'interpretazione resa dalla S.C. con pronuncia n. 4466/2009.
I ricorrenti chiedevano quindi all'adito Tribunale di accertare e dichiarare la loro cittadinanza italiana;
in conseguenza di ciò, di ordinare al e all'Ufficiale dello stato Controparte_2
civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge di detto status sui registri civili;
di condannare il al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_2
Il , sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e va Controparte_2
quindi dichiarato contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
2. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
3. I ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana.
Come chiarito, anche di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (cfr. Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno individuato - quale avo dal quale far derivare iure sanguinis la loro cittadinanza italiana - l'ascendente Persona_3
, cittadino italiano nato nel Comune di Montefalcone nel Sannio (CB), in data
[...]
27.03.1893.
Costui, dopo essersi sposato con , si era traferito in Persona_4
Argentina ed ivi, dall'unione dei due, il 21.01.1926, era nato Persona_5
dando inizio alla linea di discendenza degli odierni ricorrenti.
[...]
4. In primo luogo, riguardo alla questione sulla naturalizzazione dell'avo, va premesso, in linea di diritto, che lo status di cittadino può essere perso solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita allo stesso;
a tal proposito, è bene ricordare che l'unica modalità con la quale, anche alla luce dell'art. 8 della legge n. 555/1912, è possibile rinunciare alla propria cittadinanza, è quella di compiere un atto consapevole e volontario in tal senso ("perde la
pagina 3 di 7 cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera"), non potendosi dedurre la naturalizzazione di un soggetto a partire da fatti negativi quali, ad esempio, nei
Paesi in cui è stata imposta la naturalizzazione, in assenza di rinuncia, o per mancata dichiarazione negativa resa dinanzi al Comune o presso il console della nazione di origine
(lettura confermata dalle sentenze gemelle della Suprema corte a Sezioni Unite n. 25317 e n.
2318 del 2022, in occasione della pronuncia circa il decreto brasiliano n. 58–A del 1889).
In applicazione di quanto detto al caso di specie deve ritenersi che l'ascendente
, poiché - come comprovato dal certificato Persona_3
negativo di naturalizzazione presente in atti - non ha mai presentato istanza per la naturalizzazione argentina, né risulta aver realizzato alcun atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, abbia legittimamente conservato la cittadinanza italiana per tutto l'arco della sua vita.
5. Data la conservazione della cittadinanza italiana, il predetto l'ha potuta legittimamente trasmettere iure sanguinis alla propria linea di discendenza, che è stata puntualmente ricostruita e documentata dai ricorrenti secondo i seguenti passaggi generazionali:
- da a Persona_3 Persona_5
- da Persona_5 Persona_7
- da ai suoi due figli: Persona_7 Parte_1
e Parte_2
- da ai suoi tre figli: Parte_2 Persona_2
, e
[...] Controparte_1 Persona_8
;
[...]
- da Parte_1 Persona_1
Dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge allora il fatto acquisitivo della cittadinanza in capo ai ricorrenti, nonché la continuità della linea di discendenza, e quindi di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_3
.
[...]
È opportuno puntualizzare, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana - salvo casi del tutto marginali - avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
pagina 4 di 7 La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, le Sezioni Unite, con sentenza n.
4466/2009, hanno superato tale disparità di trattamento.
La S.C., infatti, con tale pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto
“qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perdura nel tempo e non può ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La S.C. ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio
1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso (…), sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Alla luce di quanto esposto, non si ravvisa alcun fatto ostativo alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dall'avo alla sua Persona_3 linea di discendenza, osservato che l'unico passaggio avvenuto prima del 1948 è stato quello da quest'ultimo al figlio quindi si è trattato di un Persona_5
passaggio da parte di padre, mentre tutti gli altri passaggi, sebbene in alcuni casi si sono avuti per parte di madre, si sono registrati dopo tale anno, dal quale le sentenze di pagina 5 di 7 incostituzionalità, comprese le nn. 87/1975 e 30/1983, fanno naturalmente retroagire i loro effetti.
Pertanto, accertato che tutte le trasmissioni di cittadinanza iure sanguinis sono legittimamente avvenute e che l'intera linea generazionale è stata opportunamente documentata dai ricorrenti, deve dichiararsi che costoro sono cittadini italiani.
6. In ultimo si osserva che la richiesta di riconoscimento della cittadinanza in discorso, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
Deve però evidenziarsi che il noto stato di stallo amministrativo in cui versano ormai da anni i competenti Consolati italiani in Argentina rendono del tutto incerte le tempistiche secondo le quali sarebbero potute avvenire le convocazioni degli istanti.
Visto che le Amministrazioni statali - tra le quali rientrano i Consolati generali all'estero - sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi, tale disservizio si sostanzia, di fatto, in un ingiustificato diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che, pertanto, hanno legittimamente optato per l'accesso diretto alla via giurisdizionale.
7. In definitiva, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti indicati in epigrafe, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Controparte_2
Ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
8. La natura della controversia, la contumacia di parte resistente e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 161/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara contumace il;
Controparte_2
2) dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani;
3) ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della pagina 6 di 7 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Campobasso, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Barbara Previati
pagina 7 di 7