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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite in grado d'appello iscritte ai nn. 3187/2021 e 3289/2021 r.g., riservate in decisione all'udienza del 2.4.2025, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., vertenti, il primo
TRA
(in sigla , p.i.: in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., e (c.f.: , rappresentati e difesi Parte_3 C.F._1 dall'avv. Giovanni Sordillo (c.f.: ), domiciliati come in atti;
C.F._2 appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Criscoli, domiciliatario in Benevento alla via
Cardinal di Rende n. 8, in virtù di mandato in atti;
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_4 C.F._3
CI (c.f.: ), con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli, al C.F._4
C.so A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'avv. Stefano Sorriento;
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Michele Uggè
[...]
(c.f.: , domiciliatario in Lodi, alla via Colle Eghezzone n. 1; C.F._5
1 appellati ed il secondo
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Parte_4 C.F._3
CI (c.f.: ), con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli, al C.F._4
C.so A. Lucci n. 137, presso lo studio dell'avv. Stefano Sorriento;
appellante
E
(p.i.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Criscoli, domiciliatario in Benevento alla via
Cardinal di Rende n. 8, in virtù di mandato in atti;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.22/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 13.1.2021, nei giudizi riuniti di primo grado n. 2651/2017 e n. 2594/2017 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il Banco BPM s.p.a., chiese ed ottenne il decreto ingiuntivo n. 557 del 2017 in danno del debitore principale e dei garanti e Parte_1 Parte_3 Pt_4
, ad essi intimante il pagamento della somma di € 277.730,35 derivante dal saldo del
[...] conto corrente n. 1420/3573 alla data del 28.2.2017 (credito garantito da ipoteca volontaria di
, con atto per notar del 5.2.2010, contenente anche riconoscimento Parte_3 Per_1 del debito, e da fideiussione omnibus del 2.1.2008 rilasciata da e Parte_3 Pt_4
fino alla concorrenza di € 300.000,00).
[...]
Dinanzi al Tribunale di Benevento proposero distinte opposizioni, poi riunite, la indicata società unitamente a nel primo giudizio, e il fideiussore Parte_3 Pt_4
nel secondo giudizio. Si costituì ritualmente la deducendo, tra gli altri motivi,
[...] CP_4 che con la società debitrice principale era intercorso un diverso giudizio, riferibile anche al saldo del conto dedotto in lite, deciso con sentenza 2016 n. 1732 (proc. N. 1524/2010) nella quale si era accertato, con efficacia di giudicato, che, alla data del 30.6.2010, il saldo a credito della era pari ad € 162.432,76 (in luogo del maggior importo richiesto); tale CP_4 accertamento aveva efficacia di giudicato non solo in riferimento al saldo rideterminato alla data indicata ma anche, evidentemente, in riferimento alle eccezioni di nullità/annullabilità delle clausole del contratto di conto corrente 1420/3573, già decise e che non potevano più
2 essere riproposte. Precisava la che, accertato il minor saldo indicato, aveva provveduto CP_4
a bonificare sul conto del cliente la differenza in eccesso esclusa dal tribunale (bonifico del
2.10.2016, pari alla differenza illegittimamente annotata di € 121.615,79).
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 22/2021 pubblicata il 13.1.2021, accolse parzialmente la opposizione proposta dal debitore principale, mentre rigettò quelle proposte dai garanti.
A sostegno del rigetto delle opposizioni dei garanti, il Tribunale osservò che:
- la nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust, sviluppata solo in comparsa conclusionale, senza compiuta allegazione delle circostanze di fatto a suo sostegno, era da considerarsi inammissibile, precisando, peraltro, che l'attivazione del controllo d'ufficio sulla dedotta nullità era impedito dalla mancata produzione del provvedimento della
Banca d'Italia sulle intese concorrenziali posto a sostegno della eccezione;
-le clausole delle fideiussioni e della concessione di ipoteca non potevano considerarsi vessatorie, erano state specificatamente sottoscritte in osservanza dell'art. 1341 co. 2 c.c. e non rientravano tra quelle disciplinate dall'art. 33 del codice del consumo (d. lgs. 2005/206);
-non era configurabile la eccepita violazione dell'art. 1956 c.c. (concessione di ulteriori crediti alla società, obbligata principale, senza autorizzazione della garante e senza fornire ad essa informazione), poiché il testo della garanzia poneva a carico della garante l'obbligo informativo sull'andamento del rapporto;
-non era configurabile la violazione dell'art. 1957 c.c. e la richiesta liberazione del fideiussore, per il mancato rispetto del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale per richiedere i pagamenti al debitore, in quanto la garante aveva sottoscritto la deroga alla richiamata norma dispositiva;
-le fideiussioni in atti, in ogni caso, integravano contratti autonomi di garanzia, in virtù dell'obbligo pattuito del garante di pagare a semplice richiesta scritta e dell'obbligo di garantire l'adempimento anche in caso di invalidità della obbligazione principale;
conseguiva a tale qualificazione la possibilità del garante di sollevare solo l'exceptio doli o di far valere la illiceità della causa del contratto o la contrarietà all'ordine pubblico;
residuava, pertanto, solo la possibilità di esaminare la eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti nel contratto (sollevata sia dal debitore principale che dai garanti), esclusa dal nominato c.t.u.; l'opposizione per i garanti doveva, conseguentemente, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato;
-quanto al debitore principale, corretto era il ricalcolo svolto dal c.t.u. ed indicato in consulenza, ipotesi di calcolo n. 2 (ricalcolo del saldo alla data del passaggio a sofferenza del
28.2.2017, applicando la capitalizzazione periodica degli interessi in presenza di valida
3 clausola di reciprocità, a nulla valendo la differenza tra tasso creditore e debitore e la limitatezza di quest'ultimo).
Ha concluso il Tribunale che, tenendo conto della sentenza n. 1732/2016 (riferibile al pregresso giudizio richiamato e passata in giudicato), il nuovo saldo era pari a - € 153.207,23
(a debito), in luogo del saldo banca. Solo per il debitore principale il decreto ingiuntivo è stato revocato e la società è stata condannata a pagare alla banca l'importo ridotto suindicato, oltre interessi convenzionali dall'1.3.2017 al soddisfo;
per i garanti, l'opposizione è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo è stato confermato nell'intero importo originario in ragione dell'autonomia della garanzia rispetto alle vicende del rapporto principale. Infine, le spese di lite sono state compensate per la metà tra la società e la banca opposta (ponendo a carico della società compensi per € 10.693,50, € 317,00 per esborsi, oltre la metà delle spese d c.t.u.); mentre sono state poste per l'intero a carico dei fideiussori (importo di € 21.387,00 per compensi, oltre rimborso spese c.t.u.).
Avverso questa sentenza hanno proposto appello la società debitrice ed il garante
(proc. in grado di appello n. 3187/2021 r.g.) affidato a n. 4 motivi di cui si Parte_3 dirà.
Gli appellanti hanno evidenziato, altresì, che, in data 2.7.2020, avevano avuto notizia che il credito era stato ceduto dalla alla alla quale avevano inteso CP_4 Controparte_2 notificare l'appello e la cui legittimazione doveva essere verificata dalla Corte.
Ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello e la riunione delle CP_1 successive impugnazioni avverso la medesima sentenza. Ha evidenziato la che, con CP_4 atto del 6.6.2018, aveva ceduto, tra gli altri, il credito in lite alla 9.5.2019. Controparte_2
Ha resistito, con comparsa depositata in data 21.11.2021, la cessionaria CP_2
(che in data 27.4.2022 si è costituita con nuovo difensore) e per essa
[...] Controparte_3
in forza di procura rilasciata da chiarendo che
[...] Controparte_5 non era stata parte del giudizio di primo grado ma era stata evocata in appello;
che era pienamente legittimata, come da documentazione in atti comprovante la cessione e la inclusione del credito tra quelli ceduti.
Avverso la medesima sentenza ha proposto separato appello il garante Parte_5 nel procedimento n. 3289/2021 r.g. (che è stato riunito al primo) affidato a n. 4 motivi ed ha resistito il chiedendo il rigetto dell'appello e la riunione delle successive CP_1 impugnazioni avverso la medesima sentenza.
Accolta l'istanza di inibitoria, all'udienza del 2.4.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4 2. Va preliminarmente chiarito che la riunione delle impugnazioni proposte separatamente non impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 335 c.p.c. di una parte alla quale una delle due impugnazioni non sia stata notificata, che abbia a sua volta proposto impugnazione, in quanto, in virtù della disposta riunione, è già parte del giudizio unitario ed in grado di contraddire sull'intera materia di lite (Cass. 2019, n. 12795).
2.1- Sempre in via preliminare va esaminata la legittimazione della cessionaria CP_2
. L'appellante del primo giudizio si duole, infatti, come meglio riepilogato nelle difese
[...] finali in questa fase di appello, della mancata produzione del contratto di cessione e del difetto di prova della inclusione del credito in lite tra quelli ceduti;
lamenta anche il difetto dei poteri di rappresentanza dei procuratori alla riscossione.
2.2-Si evidenzia che la stessa appellante ha inteso notificare l'atto di appello alla cessionaria. Si è costituita in giudizio e per essa Controparte_2 Controparte_3
in forza di procura rilasciata da
[...] Controparte_5
Va poi sottolineato che il medesimo cedente ha ammesso in giudizio (sia in primo grado che nel presente grado di appello) di aver ceduto, tra gli altri, il credito in lite alla cessionaria in data 9.5.2019. Controparte_2
Non può che attribuirsi valore dirimente a tale ammissione, che, peraltro, esplicita anche i poteri di rappresentanza (Cass.2021, n. 10200; Trib. Napoli, 2025, n. 7016); si tratta di elemento idoneo a comprovare la sussistenza del contratto di cessione e l'effettiva inclusione nell'operazione dello specifico credito azionato, assumendo un valore dirimente tale, finanche, dall'esonerare il giudice dall'analisi comparativa tra le caratteristiche del credito e quelle indicate nell'avviso, in quanto resa da un soggetto privo di interesse contrario e quindi dotata di particolare attendibilità (cfr. App. Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220).
2.3- L'appellante del primo giudizio in comparsa conclusionale solleva poi la questione della nullità della procura in rappresentanza rilasciata dalla alla CP_2 Controparte_5
e da quest'ultima alla per la riscossione dei
[...] Controparte_3 crediti ceduti, trattandosi di società non iscritte all'albo degli intermediari finanziari in violazione dell'art. 106 TULB e non autorizzate ex art. 114, con conseguente nullità della costituzione in giudizio.
Ebbene, al di là dell'esame delle indicazioni sulla effettiva iscrizione all'albo cui rimanda il link indicato in atti dall'appellata, rileva che la Corte di Cassazione nella sentenza del 2024 n. 7243, scrutinando proprio i poteri di rappresentanza della e la Controparte_2 iscrizione all'albo delle procuratrici, ha chiarito che “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 e i Pt_6
5 conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Ne consegue che, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata non rileva in ogni caso che la – rappresentante sostanziale di Controparte_3 Controparte_5
, a sua volta mandataria della società veicolo , cessionaria di credito
[...] CP_2 bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari.
3.I motivi di appello formulati dal debitore principale e dai garanti sul ricalcolo del saldo e sulla legittimità delle clausole contrattuali, vanno esaminati congiuntamente (motivo di appello principale n. 1 del debitore principale e del garante e motivo n. 4, Parte_3 prima parte, dell'appello separato proposto dal garante ). Parte_4
In tali motivi le doglianze attengono alla forma del contratto, alla mancata pattuizione per iscritto degli interessi, alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale, cms e spese, riproposte in appello.
3.1-Occorre un chiarimento preliminare, agevolmente desumibile non solo dalla lettura degli atti ma soprattutto della sentenza impugnata, dell'incarico conferito al c.t.u. in primo grado, dei presupposti della indagine peritale e degli esiti della indicata consulenza d'ufficio.
Il Tribunale ha esposto che il decreto ingiuntivo è riferibile specificamente al saldo del conto corrente di corrispondenza recante n. 1420/3573; ha evidenziato che era intercorso un pregresso contenzioso tra la società debitrice principale e la banca – ampiamente documentato
- riferibile, tra gli altri, al medesimo conto corrente, che si era chiuso con sentenza, passata in giudicato, recante n. 1732 del 2016, che aveva accertato il saldo, a debito per il cliente, alla data del 30.6.2010, nell'importo di € -162.432,76 (minore del saldo Banca prospettato per € -
222.359,99); tanto premesso, il giudice del primo grado ha ritenuto di conferire nuovo incarico peritale al medesimo c.t.u. che si era occupato del vecchio contezioso, affidandogli il seguente quesito: Il G.I. ritenuto opportuno disporre accertamenti tecnici per la ricostruzione del conto per la fase successiva al giudicato”.
L'incarico così conferito, sia pur dal tenore stringato, unitamente al richiamo fatto nella sentenza oggi impugnata alla sentenza già resa e passata in giudicato, riferibile al pregresso giudizio ed al saldo accertato alla data del 30.6.2010, fa comprendere che la eccezione di
6 giudicato sollevata in primo grado dalla è stata ben intesa dal Tribunale, con la CP_4 conseguenza che devono considerarsi passati in giudicato, in primo luogo nei confronti della società debitrice che ha partecipato al pregresso giudizio, non solo l'accertamento del saldo alla data del 30.6.2010, che ha riguardato espressamente anche il conto oggi in lite, ma anche e soprattutto i presupposti impliciti di questo calcolo, riferibili alla legittimità o meno delle clausole contrattuali, presupposti che, come ben desumibile dalla lettura della consulenza svolta in primo grado ed opportunamente affidata allo stesso c.t.u. del pregresso contezioso, e dalla richiamata separata sentenza, sono i seguenti: a) il conto corrente 1420/3573 (già
02/18461 del 5.11.1992) è stato regolarmente sottoscritto in data 21.8.2003 includendo la pattuizione sulla reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori;
b) sin dalle originarie pattuizioni contrattuali, sono stati concordati per iscritto gli interessi ultralegali: c) è stata validamente pattuita la c.m.s.; d) sono state regolamentate le valute, le spese ed i costi di conto corrente.
Consegue a quanto esposto che il giudicato copre ogni questione sulla forma scritta del contratto di conto corrente e sulla legittimità delle sopra indicate pattuizioni, che non possono oggi essere riproposte nuovamente tra le stesse parti, come emerge dall'esame dei motivi di appello.
In ogni caso, la parte della sentenza gravata pag. 5 (il credito della Banca, secondo il ricalcolo fatto dal c.t.u. (secondo l'ipotesi n. 2 delle conclusioni, condivisa da questo giudicante) alla data del 28.2.2017, ammontava, tenendo conto della sentenza n. 1732-16….), non è stata oggetto di specifica censura.
In definitiva, i presupposti di questo giudizio sono gli esiti di partenza di un contenzioso passato in giudicato (ovviamente sia in riferimento al saldo di partenza sia alla legittimità delle clausole contrattuali) e la contestazione del valore di questo giudicato e la sua estensione non è mai stata posta in discussione né dal debitore principale né dai garanti e non è stata oggetto di censura specifica.
3.2- Il giudicato ritenuto in sentenza sul saldo alla data del 30.6.2010 e quanto ai suoi presupposti riferibili alla validità delle clausole, oltre ad essere direttamente opponibile al debitore principale che ha partecipato al primo giudizio, vincola anche gli odierni fideiussori
(che invece al primo giudizio non hanno partecipato), ma sotto diverso profilo, ovverosia perché il presupposto del giudicato contenuto nella motivazione del tribunale, non è stato oggetto di specifica censura né da parte del debitore principale ma neppure dai garanti medesimi in questa fase di appello, con la conseguenza che le questioni già decise nella richiamata sentenza in riferimento alla validità delle clausole contrattuali, non possono essere
7 reiterate in questo grado di appello, essendosi formato anche per i garanti il giudicato interno sulle indicate questioni, ovverosia sul saldo alla data suindicata e sulla presupposta legittimità delle clausole coinvolte.
3.3- In conclusione: quanto alle parti del pregresso giudizio, il giudicato le coinvolge direttamente (e, comunque, non è mai stato censurato); quanto ai fideiussori che non vi hanno partecipato, non si discute affatto di estensione del giudicato emesso nei confronti del debitore principale ai fideiussori, ma del fatto che la sentenza oggi gravata parte dal presupposto di un giudicato che è punto motivazionale mai censurato da alcuna parte nei suoi effetti.
4- I calcoli del saldo accertati nel pregresso contenzioso, sono stati riassunti dal consulente nella prima parte della c.t.u. depositata nel primo grado di questo giudizio;
il c.t.u. ribadisce che, alla data del 30.6.2010, il saldo ricalcolato a favore della Banca ammontava ad
€ - 162.432,76 (in luogo del saldo banca pari a – 222.359,99).
Fatto questo riepilogo, il c.t.u. ha, dunque, risposto al quesito del tribunale sulla ricostruzione del conto per la fase successiva al dedotto giudicato. Il c.t.u. ha correttamente seguito gli stessi criteri seguiti nella prima consulenza, proprio perché riferibili a presupposti
(sulla legittimità o meno delle clausole) passati in giudicato in quanto interamente condivisi nella sentenza n. 1732/2016.
Posto che la banca ha depositato tutti gli estratti conto successivi e fino al passaggio a sofferenza, considerando le pattuizioni desumibili dal c/c del 21.8.2003 e dall'apertura di credito del 15.5.2008 (come verificato nel pregresso giudizio), il c.t.u. ha evidenziato di aver solo depurato il conto dalle voci che avevano sostituito la c.m.s., in assenza di nuova pattuizione, ed ha sostituito al maggior saldo banca risultante alla data del 30.6.2010, il nuovo saldo ricalcolato dalla sentenza passata in giudicato. Calcolo corretto e parimenti mai censurato sotto tale specifico profilo.
5. Il secondo motivo di appello nel giudizio più antico, il primo, il secondo ed il terzo motivo di quello riunito, vanno esaminati congiuntamente perché si riferiscono alla natura della fideiussione ed alla violazione della disciplina antitriust.
In dettaglio, l'appellante del primo giudizio, fideiussore , nel secondo Parte_3 motivo censura la sentenza nella parte in cui il tribunale qualifica i contratti come “contratti autonomi di garanzia”, in difetto degli elementi minimi a sostegno della decisione, non essendo sufficiente la presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta ed occorrendo altri “fondamentali elementi” sintomatici dell'autonomia, del tutto carenti;
reitera poi tutte le eccezioni riferibili al contratto fideiussorio ed in particolare l'eccezione di nullità “totale della fideiussione”, o comunque “parziale”, per violazione della disciplina antitrust, stante la
8 “notorietà” del provvedimento della Banca d'Italia e di vessatorietà delle clausole indicate ai nn. 3,4,6,7.
L'appellante del secondo appello, , nel primo motivo censura la sentenza Parte_4 nella parte in cui qualifica la garanzia prestata come contratto autonomo di garanzia, insufficiente essendo la previsione della clausola di pagamento a prima richiesta scritta e senza adeguato esame del contratto nel suo complesso;
assume l'appellante che in nessuna parte del contratto era stata pattuita la rinuncia ovvero l'esclusione della facoltà di proporre eccezioni poiché l'unica rinuncia concordata era quella riferibile all'art. 1955 c.c. (liberazione del fideiussore per fatto del creditore).
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ritiene vessatorie le clausole fideiussorie, in difetto di separata sottoscrizione e senza il rispetto dell'obbligo di formulazione chiara e precisa;
reitera l'appellante le eccezioni ex art. 1956 e 1957 c.c.. Con il terzo motivocensura la sentenza nella parte in cui non accoglie l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – e dovendosi considerare “notorio” il provvedimento della Banca d'Italia sulle intese anticoncorrenziali.
5.1-Il tribunale, quanto alla natura della fideiussione, che va verificata preliminarmente, ha valorizzato la sola presenza nel contratto della clausola a prima richiesta, per sostenere la qualificazione della scheda come garanzia autonoma.
La motivazione non è condivisibile.
Le schede contrattuali (cfr. fideiussioni, visibili nel giudizio riunito), contengono solo la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, mentre è carente ogni riferimento alla impossibilità di opporre eccezioni.
Concorde giurisprudenza di legittimità ritiene la prima clausola del tutto insufficiente a sostenere la qualificazione invocata dall'appellante (Cass. 2024 n. 31105); la mera presenza di una clausola “a prima richiesta” non è decisiva ai fini della qualificazione del contratto come garanzia autonoma, dovendo il giudice di merito accertare l'effettiva volontà delle parti attraverso un'indagine più approfondita dell'intero regolamento negoziale, dando, comunque la necessaria rilevanza indiziaria anche alla espressa qualificazione del contratto data dalle parti.
Ebbene, premesso che il contratto è qualificato dalle parti espressamente come fideiussione, il tribunale non ha compiuto approfondita verifica sulla volontà effettiva delle parti. Va pure rilevato che la clausola di sopravvivenza (art. 9: "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore
9 di restituire le somme allo stesso erogate") è addirittura incompatibile con la invocata autonomia rispetto all'obbligazione principale a garanzia, in applicazione di pacifico orientamento sul punto.
Invero, una clausola come quella in esame, definita di "sopravvivenza", come detto, intende estendere la copertura del fideiussore a un debito diverso da quello originariamente garantito, ovvero la restituzione delle somme ricevute dal debitore a causa della nullità del contratto principale. Questa clausola, tuttavia, non trasforma la fideiussione in un contratto autonomo e non è neppure vessatoria (da ultimo in tal senso Cass. 2023 n. 18794).
5.2-Quanto alla vessatorietà delle clausole nn. 3,4,6,7, al di là della separata sottoscrizione, il tribunale ha argomentato in termini di inapplicabilità della disciplina consumeristica (con conseguente implicita esclusione della necessaria trattativa individuale) e tale punto della sentenza non è stato adeguatamente censurato;
in ogni caso, la disciplina consumeristica non si applica alle imprese, con la conseguenza che non rivestono il debitore principale ed i soci fideiussori, la qualifica di consumatori.
5.3-Sulla deroga alla decadenza ex art. 1957 c.c., validamente sottoscritta, il tribunale ha ampiamente motivato, senza che tale punto si stato adeguatamente censurato. La censura è conseguentemente inammissibile.
5.4-Sull'obbligo di informazione ex art. 1956; il tribunale ha reso puntuale motivazione mai attinta da alcuna censura;
il motivo è, dunque, inammissibile;
in ogni caso non sono stati forniti elementi sulla nuova concessione di credito, sia pur con diversa qualificazione.
5.5-Quanto al difetto di prova della nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, il tribunale ha sottolineato finanche la mancata produzione del provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia.
L'appellante, sul punto, invoca “il fatto notorio”.
Va rilevato preliminarmente che i contratti in lite sono stati stipulati nell'anno 2008.
Come da ultimo ribadito dalla Corte di Cass. nella sentenza del 2025 n. 657 la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel
2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”. Inoltre, prosegue la Corte nel senso che “il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia”.
10 Infine, la Corte ha escluso che i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca
d'Italia alle banche possano essere considerati “fatti notori” in senso stretto, precisando che un fatto è da considerarsi notorio quando sia di conoscenza collettiva e acquisito con un grado di certezza tale da risultare “indubitabile e incontestabile”. Di conseguenza, il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia – “al quale non può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio” (Cass. ordinanza n. 33472 del 19 dicembre 2024)
– non può considerarsi un elemento di conoscenza comune e non può rientrare nella categoria dei c.d. “fatti notori”, in quanto “restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati”.
6.Nel terzo motivo del primo appello e nella seconda parte del quarto motivo dell'appello riunito si censura la sentenza per aver riconosciuto in capo ai fideiussori l'obbligo di pagamento degli importi ingiunti nella totalità, in luogo del minor credito riconosciuto in capo al debitore principale siccome ricalcolato;
lamentano i fideiussori appellanti che non potevano essere condannati a pagare un importo che il c.t.u. aveva ritenuto non dovuto, di talché il differente importo a debito tra debitore e fideiussore era da considerarsi ingiustificato.
6.1-Il motivo è fondato.
La condanna dei fideiussori nella totalità del credito ingiunto anziché nella minor somma siccome ricalcolata in favore del debitore principale, è diretta conseguenza della qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia, che questo collegio non condivide.
In altri termini, il tribunale, sia pur implicitamente, ha ritenuto che poiché il garante autonomo, a differenza del fideiussore, non deve garantire la medesima prestazione dovuta dal debitore principale, in ragione dell'autonomia sopra predicata (Cass. 2021 n. 8874), le opposizioni dei garanti autonomi dovevano essere rigettate (ferma restando la possibilità per il garante di agire in rivalsa verso il debitore principale per la ripetizione di quanto pagato in eccedenza). Trattandosi, invece, di ordinarie fideiussioni omnibus, il garante, in virtù dell'accessorietà riconosciuta in questa sede, deve rispondere nel medesimo importo ricalcolato per il debitore principale.
7.In conclusione, l'appello della società debitrice principale va integralmente rigettato.
7.1-In accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello proposti dal fideiussore nel primo giudizio, e del primo motivo e della seconda parte del quarto Parte_3
11 motivo di appello proposti dal fideiussore nel procedimento riunito, ed in Parte_4 parziale riforma della sentenza, la opposizione va accolta parzialmente per i fideiussori ed il decreto ingiuntivo va revocato perché emesso per maggior importo;
i garanti vanno condannati al pagamento del medesimo importo determinato per il debitore principale e pari ad € 153.207,23, oltre interessi convenzionali dall'1.3.2017 al soddisfo (la modifica riguarda il punto n. 2 del dispositivo).
7.2-In ragione della intervenuta cessione del credito nelle more del giudizio, i debitori devono adempiere direttamente in favore del cessionario in assenza di contestazioni sul punto del debitore ceduto che, oltre ad aver espressamente richiamato la intervenuta cessione, dopo la costituzione in appello, non ha inteso più depositare scritti difensivi conclusionali (Cass.
2023 n. 10442: Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.)
7.3 -Quanto alla posizione dei fideiussori, il parziale accoglimento dell'appello comporta anche la caducazione delle spese di lite del primo grado riferibile alla posizione dei predetti (capo n. 5 del dispositivo); l'esito del primo grado e la maggior soccombenza dei fideiussori consente la compensazione per la meta delle spese del primo grado tra Parte_3
e da un lato e Banco BPM s.p.a. dall'altro (solo la cedente ha
[...] Parte_4 partecipato al giudizio di primo grado); il residuo va posto a carico dei fideiussori, in solido con il debitore principale, nella misura già correttamente liquidata in primo grado al punto n.
4 per il debitore principale (€ 10.693,50 per compenso, € 317,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
il debitore principale in primo grado pure ha beneficiato della compensazione per la metà delle spese di lite).
7.4-Le spese del grado di appello, liquidate in favore della cedente e della cessionaria in complessivi € 11.974,00 ciascuna (tenendo conto del valore della causa, dell'attività svolta e dell'assenza di istruttoria orale, in applicazione del d.m. n. 55/14 come aggiornato dal d.m. n.
147/22 – scaglione 52.000,00 – 260.000,00) seguono la totale soccombenza dell'appellante debitore principale, mentre vanno compensate per la metà riguardo alla posizione dei fideiussori, che ne risponderanno in solido con il debitore principale, nei limiti della metà.
12 Si ricorda, invero, che il compito liquidatorio delle spese di lite da parte della Corte di
Appello va svolto individuando la soccombenza non avuto riguardo alla sorte dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, ma al processo considerato unitariamente ex post, in base all'esito complessivo della lite decisa dal giudice d'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da (in sigla;
Parte_1 Parte_2
2. in accoglimento parziale degli appelli proposti dal fideiussore nel Parte_3 giudizio n. 3187/2021 r.g., e dal fideiussore nel procedimento riunito recante n. Parte_4
3289/2021 r.g., ed in parziale riforma della sentenza gravata,
a) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e e, Parte_3 Parte_4 per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2017;
b) condanna e al pagamento del medesimo importo Parte_3 Parte_4 determinato per il debitore principale e pari ad € 153.207,23, oltre interessi convenzionali dall'1.3.2017 al soddisfo;
c) compensa per la metà le spese del primo grado di giudizio tra e Parte_3
da un lato ed il Banco BPM s.p.a. dall'altro e pone la residua metà a carico dei Parte_4 fideiussori, in solido con il debitore principale, nella misura già liquidata in primo grado al punto n. 4 del dispositivo, di € 10.693,50 per compensi, € 317,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
d) pone le spese di c.t.u. per la metà a carico del debitore principale e dei fideiussori e per l'altra metà a carico del;
CP_1
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado in favore di e liquidate nel complessivo importo di € CP_1 Controparte_2
11.974,00 ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e compensa le spese di lite del presente grado per la metà tra i fideiussori e dall'altro e Parte_3 Parte_4
Banco BPM s.p.a. e dall'altro; i fideiussori vanno condannati, in solido Controparte_2 con il debitore principale, alla rifusione di tali spese, nei limiti della metà;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1 dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13;
5. conferma la sentenza nel resto.
13 Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.9.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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