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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 613 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 11/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
e , nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2 fis. entrambi elettivamente domiciliati nella Via Nicola Fabrizi, C.F._2
n.109, presso lo studio dell'Avv. Caterina Peditto ( Email_1 che li rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTI
E
Il (cod. fis. , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Piazza Unione Europea, presso CP_1
l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Saccà
giusta procura in atti Email_2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 392/2023 emessa il 23/02/2023 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 2837/2018 cui è riunito il procedimento R.G. 95/2020.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/05/2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio il innanzi al Tribunale di Messina, esponendo che in data Controparte_1
13/04/2016, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a bordo del motociclo LML Star
150, targato DZ42855 di proprietà della moglie il Viale Italia, Controparte_2 direzione Palermo-Catania, perdeva il controllo del veicolo a causa dello stato del manto stradale, dissestato e non manutenuto, cadendo a terra all'altezza del numero civico 47. A causa della caduta l'attore riportava danni fisici e veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Piemonte. Sul luogo del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Municipale, accertando la dinamica del sinistro e rilevando la presenza di una buca di dimensioni 2,80 x 0,70 x 0,05 mt. Sulla base di tale premessa l'attore ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto in CP_1 ordine alla causazione del sinistro con la condanna dell'Ente al risarcimento della somma di Euro 64.000,00, per danno biologico, invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale, esistenziale e spese mediche, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal fatto al soddisfo, e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nell'instaurato giudizio R.G. 2837/2018 si costituiva il chiedendo Controparte_1 ol rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.
A sua volta anche intentava autonomo giudizio per i danni al mezzo di Controparte_2 sua proprietà, prima presso il Giudice di pace e poi presso il Tribunale con giudizio
R.G. 95/2020 che veniva riunito a quello principale R.G. 2837/2018, incontrando anch'esso l'opposizione, previa costituzione, del Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e con prova per testi e quindi, ex art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del 23/02/2023 era posta in decisione;
con sentenza in pari data il
Tribunale ha rigettato la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
pag. 2/8 Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Controparte_2 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
11/11/2025 previso deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di appello e hanno Parte_1 Controparte_2 impugnato la sentenza di prime cure per “Violazione o falsa applicazione di legge per avere il Giudice di primo grado erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 2051
e 2043 cod. civ.”. Gli appellanti sostengono che il Giudice ha errato, poiché, pur facendo riferimento al paradigma della responsabilità per danno causato da cose in custodia, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea unicamente sulla base della valutazione in merito alla prevedibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del conducente il mezzo, elementi estranei alla struttura della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ma propri della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ., e quindi in tal modo è finito con l'assimilare erroneamente gli effetti dei due diversi inquadramenti accertativi della responsabilità. Continuano, ancora, affermando che il Giudice, nella motivazione della sentenza si è limitato ad attribuire all'attore “condotta di guida imprudente” reiterando innumerevoli volte la predetta espressione, ma non si comprende quali siano stati gli elementi che abbiano indotto il decidente a ritenere il comportamento imprudente della vittima, tale da poter interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Gli appellanti si soffermano sul contenuto del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale e sulle condizioni dei luoghi e della buca ii presente e rilevano che la sussistenza del caso fortuito, in alcun modo provata dal convenuto, è stata ritenuta dal Tribunale sulla base di CP_1 argomentazioni peraltro prive di consistenza, che non rilevano in alcun modo, in sede di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., evidenziando che nel caso di specie, non sussiste alcuna prova contraria rispetto alla ricostruzione effettuata, in termini di certezza, dagli Agenti nel verbale di accertamento.
pag. 3/8 Infine gli appellanti insistono nella richiesta, formulata in primo grado e reiterata nella precisazione delle conclusioni, di ascoltare il teste , la cui Testimone_1 escussione non è stata effettuata per la limitazione ad un solo teste disposta dal
Tribunale, ed insistono altresì nella richiesta di CTU medico legale.
Le osservazioni rese dagli appellanti colgono nel segno e vanno accolte seppure nei limiti di cui infra.
Osserva la Corte che nella previsione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio per la quale la colpa del custode è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito"; seppure, però, a fronte del principio sopra esposto, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato e consolidato un orientamento sempre più restrittivo in ordine alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., passando da una fase iniziale di pieno riconoscimento della responsabilità, fatto salvo l'esimente del caso fortuito, ad una successiva e ormai definitiva fase per la quale si ritiene debba procedersi ad una valutazione caso per caso sulla diligenza assunta dal danneggiato e quindi sul suo grado concorsuale di colpa secondo quel principio definito di “autoresponsabilità” del danneggiato.
La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché si fonda sull'accertamento del nesso causale intercorrente tra la cosa custodita e il danno, ma norma fondamentale di riferimento deve essere anche l'art. 1227 cod. civ. per il quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto il comportamento del danneggiato può risultare così rilevante da interrompere il nesso causale ed integrare il caso fortuito;
in sostanza il comportamento dell'utente integra il caso fortuito e può arrivare ad escludere la responsabilità dell'ente, ma al di là di questa ipotesi “estrema”, il concorso di colpa del danneggiato può comportare una diminuzione del risarcimento. In altri termini, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale pag. 4/8 sull'evento dannoso e quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale.
Va opportunamente sul punto richiamato il recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con ordinanza 29147 del 04/11/2025 ha indicato in maniera dettagliata le fattispecie per le quali il custode va esente da responsabilità, e cioè, richiamando Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode
è esclusa dalla prova del caso fortuito;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Tenendo presenti i suddetti principi, a giudizio della Corte, può innanzi tutto affermarsi che dalla fase istruttoria è emersa sufficiente certezza in ordine all'accadimento del fatto e quindi alla caduta del a bordo del motociclo, in particolare per come Parte_1 risultante dal rapporto di incidente della Polizia Municipale versato in atti;
proprio dal suddetto rapporto risulta l'esistenza della buca in questione, adeguatamente riportata nella documentazione fotografica ivi allegata, e viene resa la seguente ricostruzione del sinistro: “A causa della presenza sul suo percorso di una buca di dimensioni 2,8, 0,7 X
0,05, perdeva il controllo del mezzo e rovinava sull'asfalto. Il veicolo lasciava sul suo percorso traccia di striatura metallica per mt. 31,50 mentre ad una distanza di mt 27,00
pag. 5/8 dalla buca a sud della stessa venivano riscontrate tracce ematiche in corrispondenza del punto in cui il corpo del conducente si arrestava”.
Dalla ricostruzione planimetrica della Polizia municipale e soprattutto dalle fotografie prodotte si evince la presenza della buca di consistenti dimensioni, posta sul lato destro della corsia di marcia e non già, come indicato dal decidente su quello sinistro, di guisa che la stessa si trovava quindi proprio all'interno della direttrice percorsa dal;
Parte_1 le dimensioni e le caratteristiche, ben individuabili dalle fotografie e peraltro indicate dalla Polizia Municipale, risultano tali che è alquanto probabile il verificarsi della circostanza per la quale non appena la ruota del motociclo è entrata all'interno della buca abbia determinato la perdita di equilibrio del mezzo con la conseguente rovinosa caduta a terra. Il dissesto della strada con la presenza della buca in questione era di consistenza notevole e tale da determinare una situazione di grave e colpevole pericolo atteso che, per quanto il tratto in questione era in ambito urbano, pur nei limiti di velocità consentiti può risultare difficile per il conducente su un motociclo rilevare per tempo il pericolo innanzi a sé e quindi arrestarsi o quanto meno rallentare oppure sterzare, manovra quest'ultima che per un motociclo potrebbe risultare pericolosa trattandosi nella specie di una strada a doppio senso di circolazione.
A ciò si aggiunga la circostanza che la strada oggetto del sinistro si trova nel pieno centro urbano e pertanto le sue condizioni di dissesto avrebbero dovuto essere riscontrate e risolte eliminando il pericolo, con ciò non potendosi applicare in favore del l'esimente della difficoltà di minuzioso e costante controllo della viabilità, CP_1 riferibile semmai sola alla porzione di territorio extraurbano.
Ritiene quindi la Corte che in applicazione dei principi generali sopra enunciati dalla
Suprema Corte, possa essere addebitata responsabilità all'Ente gestore ex art. 2051 cod.civ., ma che la suddetta responsabilità vada suddivisa in maniera uguale con il in ragione della sua condotta di guida. Parte_1
Dal rapporto di incidente sopra richiamato risulta infatti che il mezzo ha lasciato sull'asfalto una striatura di ben mt. 31,50 come pure che tracce ematiche del conducente sono state ritrovate a mt 27 dalla buca;
ciò denota il fatto che evidentemente il stesse tenendo una velocità di guida elevata o comunque non idonea alla Parte_1 circolazione in area urbana, non potendosi infatti spiegare altrimenti la consistente pag. 6/8 energia cinetica che ha spinto il motociclo e il conducente per così tanti metri, potendosi di contro affermare che la condotta di guida sia stata imprudente e nel mancato rispetto degli obblighi di prudenza imposti dal buon senso e dal codice della strada.
In ragione di quanto sopra va riconosciuto una responsabilità concorsuale paritaria del e pertanto la sua domanda, come pure quella di proprietaria Parte_1 Controparte_2 del mezzo, possono essere accolte in misura pari al 50%.
Per quanto concerne la valutazione dei danni fisici patiti dal , risulta versata in Parte_1 atti documentazione medica riguardante le lesioni e l'iter riabilitativo dell'appellante; va quindi accolta la richiesta istruttoria formulata dall'appellante già nel giudizio di primo grado, e ribadita in appello, di CTU medica per la determinazione del danno biologico e quindi della invalidità permanente temporanea ed assoluta.
Viene all'esame della Corte la richiesta di risarcimento dei anni al mezzo avanzata dalla proprietaria e dalla stessa quantificati in Euro 2.273,42 di cui Euro Controparte_2
1.523,43 per i pezzi di ricambio, Euro 100,00 per la manodopera ed Euro 650,00 per verniciatura.
L'appellante ha prodotto in atti documentazione afferente la determinazione dei suddetti danni, che questa Corte ritiene invero sufficiente, non palesandosi la necessità di disporre CTU tecnica, adempimento che può ritenersi superfluo non solo in relazione al consistente lasso di tempo già trascorso dal sinistro (oltre nove anni) ma anche perché risulta possibile addivenire ad una valutazione grazie alle indicazioni contenute nella documentazione in atti: la sostituzione di tutti i suddetti pezzi con acquisto di ricambi originali e la mano d'opera per la loro sostituzione, può determinarsi nell'importo di
Euro 1.136,71 e cioè nell'importo richiesto ma con adeguata riduzione del valore di acquisto, pari almeno al 50%, tenuto conto dell'iniziale valore dei pezzi danneggiati, ormai usurati per il decorso del tempo (vetustà del mezzo tredici anni) la cui sostituzione determina un miglioramento del mezzo stesso.
Stante la riconosciuta responsabilità in maniera concorsuale, il suddetto importo va riconosciuto in ragione di metà e quindi per Euro 568,35.
La superiore somma è stata determinata alla data odierna già rivalutata ed attualizzata, spettando gli interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo. pag. 7/8 In conclusione va quindi emessa sentenza parziale con la quale va riconosciuta la responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa a carico in maniera eguale di e del con la condanna di quest'ultimo alla Parte_1 Controparte_1 rifusione di tutti i danni al mezzo in favore di per Euro 568,35, mentre Controparte_2 invece l'importo risarcitorio per i danni fisici potrà essere determinato ad esito di CTU medica da disporsi con separata ordinanza.
Per quanto concerne le spese di entrambi i gradi del giudizio si provvederà in seno alla successiva sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, parzialmente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_2
n. 392/2023 emessa il 23/02/2023 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G.
2837/2018 cui è riunito il procedimento R.G. 95/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il in persona del legale rappresentante p.t. responsabile in misura pari Controparte_1 al 50% del sinistro occorso a e dichiara la concorsualità di Parte_1 quest'ultimo in misura paritaria per l'altro 50%;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di di metà di tutti i danni al mezzo patiti in Controparte_2 conseguenza del sinistro, ammontanti, già ridotti a metà, ad Euro 568,35, oltre interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di di metà tutti i danni fisici patiti in Parte_1 occasione del sinistro da liquidarsi ad esito della ulteriore fase istruttoria del giudizio;
4) Dispone con separata ordinanza il proseguo del giudizio;
5) Spese e compensi del giudizio ad esito della sentenza definitiva.
Messina, camera di consiglio del 01/12/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 613 dell'anno 2023 posta in decisione con ordinanza del 11/11/2025 ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
e , nata a [...] il [...] (cod. C.F._1 Parte_2 fis. entrambi elettivamente domiciliati nella Via Nicola Fabrizi, C.F._2
n.109, presso lo studio dell'Avv. Caterina Peditto ( Email_1 che li rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTI
E
Il (cod. fis. , in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Piazza Unione Europea, presso CP_1
l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Letizia Saccà
giusta procura in atti Email_2
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 392/2023 emessa il 23/02/2023 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 2837/2018 cui è riunito il procedimento R.G. 95/2020.
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cod. civ.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18/05/2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio il innanzi al Tribunale di Messina, esponendo che in data Controparte_1
13/04/2016, alle ore 13:00 circa, mentre percorreva a bordo del motociclo LML Star
150, targato DZ42855 di proprietà della moglie il Viale Italia, Controparte_2 direzione Palermo-Catania, perdeva il controllo del veicolo a causa dello stato del manto stradale, dissestato e non manutenuto, cadendo a terra all'altezza del numero civico 47. A causa della caduta l'attore riportava danni fisici e veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Piemonte. Sul luogo del sinistro, intervenivano gli agenti della Polizia Municipale, accertando la dinamica del sinistro e rilevando la presenza di una buca di dimensioni 2,80 x 0,70 x 0,05 mt. Sulla base di tale premessa l'attore ha chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità del convenuto in CP_1 ordine alla causazione del sinistro con la condanna dell'Ente al risarcimento della somma di Euro 64.000,00, per danno biologico, invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale, esistenziale e spese mediche, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi con decorrenza dal fatto al soddisfo, e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Nell'instaurato giudizio R.G. 2837/2018 si costituiva il chiedendo Controparte_1 ol rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto.
A sua volta anche intentava autonomo giudizio per i danni al mezzo di Controparte_2 sua proprietà, prima presso il Giudice di pace e poi presso il Tribunale con giudizio
R.G. 95/2020 che veniva riunito a quello principale R.G. 2837/2018, incontrando anch'esso l'opposizione, previa costituzione, del Controparte_1
La causa era istruita documentalmente e con prova per testi e quindi, ex art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del 23/02/2023 era posta in decisione;
con sentenza in pari data il
Tribunale ha rigettato la domanda attorea, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
pag. 2/8 Avverso la suddetta sentenza e hanno proposto Parte_1 Controparte_2 impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si è costituito il CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
11/11/2025 previso deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il proprio atto di appello e hanno Parte_1 Controparte_2 impugnato la sentenza di prime cure per “Violazione o falsa applicazione di legge per avere il Giudice di primo grado erroneamente applicato le norme di cui agli artt. 2051
e 2043 cod. civ.”. Gli appellanti sostengono che il Giudice ha errato, poiché, pur facendo riferimento al paradigma della responsabilità per danno causato da cose in custodia, ha ritenuto di rigettare la domanda attorea unicamente sulla base della valutazione in merito alla prevedibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del conducente il mezzo, elementi estranei alla struttura della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ma propri della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ., e quindi in tal modo è finito con l'assimilare erroneamente gli effetti dei due diversi inquadramenti accertativi della responsabilità. Continuano, ancora, affermando che il Giudice, nella motivazione della sentenza si è limitato ad attribuire all'attore “condotta di guida imprudente” reiterando innumerevoli volte la predetta espressione, ma non si comprende quali siano stati gli elementi che abbiano indotto il decidente a ritenere il comportamento imprudente della vittima, tale da poter interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Gli appellanti si soffermano sul contenuto del rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale e sulle condizioni dei luoghi e della buca ii presente e rilevano che la sussistenza del caso fortuito, in alcun modo provata dal convenuto, è stata ritenuta dal Tribunale sulla base di CP_1 argomentazioni peraltro prive di consistenza, che non rilevano in alcun modo, in sede di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., evidenziando che nel caso di specie, non sussiste alcuna prova contraria rispetto alla ricostruzione effettuata, in termini di certezza, dagli Agenti nel verbale di accertamento.
pag. 3/8 Infine gli appellanti insistono nella richiesta, formulata in primo grado e reiterata nella precisazione delle conclusioni, di ascoltare il teste , la cui Testimone_1 escussione non è stata effettuata per la limitazione ad un solo teste disposta dal
Tribunale, ed insistono altresì nella richiesta di CTU medico legale.
Le osservazioni rese dagli appellanti colgono nel segno e vanno accolte seppure nei limiti di cui infra.
Osserva la Corte che nella previsione di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., si è in qualche modo determinata una diversa ripartizione dell'onere probatorio per la quale la colpa del custode è presunta con tutte le evidenti implicazioni sul regime probatorio, e la responsabilità per danno da cosa in custodia viene meno quando il destinatario dell'imputazione provi il "caso fortuito"; seppure, però, a fronte del principio sopra esposto, è pur sempre onere del richiedente dimostrare il necessario nesso eziologico fra le condizioni del sito, la caduta ed i danni conseguenti.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha modificato e consolidato un orientamento sempre più restrittivo in ordine alla fattispecie di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., passando da una fase iniziale di pieno riconoscimento della responsabilità, fatto salvo l'esimente del caso fortuito, ad una successiva e ormai definitiva fase per la quale si ritiene debba procedersi ad una valutazione caso per caso sulla diligenza assunta dal danneggiato e quindi sul suo grado concorsuale di colpa secondo quel principio definito di “autoresponsabilità” del danneggiato.
La responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva, poiché si fonda sull'accertamento del nesso causale intercorrente tra la cosa custodita e il danno, ma norma fondamentale di riferimento deve essere anche l'art. 1227 cod. civ. per il quale se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, in quanto il comportamento del danneggiato può risultare così rilevante da interrompere il nesso causale ed integrare il caso fortuito;
in sostanza il comportamento dell'utente integra il caso fortuito e può arrivare ad escludere la responsabilità dell'ente, ma al di là di questa ipotesi “estrema”, il concorso di colpa del danneggiato può comportare una diminuzione del risarcimento. In altri termini, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale pag. 4/8 sull'evento dannoso e quanto più la situazione di danno può essere prevista ed evitata adottando le ordinarie cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale.
Va opportunamente sul punto richiamato il recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione che con ordinanza 29147 del 04/11/2025 ha indicato in maniera dettagliata le fattispecie per le quali il custode va esente da responsabilità, e cioè, richiamando Cass. n. 8346/2024 e Cass. n. 1404/2025): a) la responsabilità del custode
è esclusa dalla prova del caso fortuito;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; d''') escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; d'''') considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Tenendo presenti i suddetti principi, a giudizio della Corte, può innanzi tutto affermarsi che dalla fase istruttoria è emersa sufficiente certezza in ordine all'accadimento del fatto e quindi alla caduta del a bordo del motociclo, in particolare per come Parte_1 risultante dal rapporto di incidente della Polizia Municipale versato in atti;
proprio dal suddetto rapporto risulta l'esistenza della buca in questione, adeguatamente riportata nella documentazione fotografica ivi allegata, e viene resa la seguente ricostruzione del sinistro: “A causa della presenza sul suo percorso di una buca di dimensioni 2,8, 0,7 X
0,05, perdeva il controllo del mezzo e rovinava sull'asfalto. Il veicolo lasciava sul suo percorso traccia di striatura metallica per mt. 31,50 mentre ad una distanza di mt 27,00
pag. 5/8 dalla buca a sud della stessa venivano riscontrate tracce ematiche in corrispondenza del punto in cui il corpo del conducente si arrestava”.
Dalla ricostruzione planimetrica della Polizia municipale e soprattutto dalle fotografie prodotte si evince la presenza della buca di consistenti dimensioni, posta sul lato destro della corsia di marcia e non già, come indicato dal decidente su quello sinistro, di guisa che la stessa si trovava quindi proprio all'interno della direttrice percorsa dal;
Parte_1 le dimensioni e le caratteristiche, ben individuabili dalle fotografie e peraltro indicate dalla Polizia Municipale, risultano tali che è alquanto probabile il verificarsi della circostanza per la quale non appena la ruota del motociclo è entrata all'interno della buca abbia determinato la perdita di equilibrio del mezzo con la conseguente rovinosa caduta a terra. Il dissesto della strada con la presenza della buca in questione era di consistenza notevole e tale da determinare una situazione di grave e colpevole pericolo atteso che, per quanto il tratto in questione era in ambito urbano, pur nei limiti di velocità consentiti può risultare difficile per il conducente su un motociclo rilevare per tempo il pericolo innanzi a sé e quindi arrestarsi o quanto meno rallentare oppure sterzare, manovra quest'ultima che per un motociclo potrebbe risultare pericolosa trattandosi nella specie di una strada a doppio senso di circolazione.
A ciò si aggiunga la circostanza che la strada oggetto del sinistro si trova nel pieno centro urbano e pertanto le sue condizioni di dissesto avrebbero dovuto essere riscontrate e risolte eliminando il pericolo, con ciò non potendosi applicare in favore del l'esimente della difficoltà di minuzioso e costante controllo della viabilità, CP_1 riferibile semmai sola alla porzione di territorio extraurbano.
Ritiene quindi la Corte che in applicazione dei principi generali sopra enunciati dalla
Suprema Corte, possa essere addebitata responsabilità all'Ente gestore ex art. 2051 cod.civ., ma che la suddetta responsabilità vada suddivisa in maniera uguale con il in ragione della sua condotta di guida. Parte_1
Dal rapporto di incidente sopra richiamato risulta infatti che il mezzo ha lasciato sull'asfalto una striatura di ben mt. 31,50 come pure che tracce ematiche del conducente sono state ritrovate a mt 27 dalla buca;
ciò denota il fatto che evidentemente il stesse tenendo una velocità di guida elevata o comunque non idonea alla Parte_1 circolazione in area urbana, non potendosi infatti spiegare altrimenti la consistente pag. 6/8 energia cinetica che ha spinto il motociclo e il conducente per così tanti metri, potendosi di contro affermare che la condotta di guida sia stata imprudente e nel mancato rispetto degli obblighi di prudenza imposti dal buon senso e dal codice della strada.
In ragione di quanto sopra va riconosciuto una responsabilità concorsuale paritaria del e pertanto la sua domanda, come pure quella di proprietaria Parte_1 Controparte_2 del mezzo, possono essere accolte in misura pari al 50%.
Per quanto concerne la valutazione dei danni fisici patiti dal , risulta versata in Parte_1 atti documentazione medica riguardante le lesioni e l'iter riabilitativo dell'appellante; va quindi accolta la richiesta istruttoria formulata dall'appellante già nel giudizio di primo grado, e ribadita in appello, di CTU medica per la determinazione del danno biologico e quindi della invalidità permanente temporanea ed assoluta.
Viene all'esame della Corte la richiesta di risarcimento dei anni al mezzo avanzata dalla proprietaria e dalla stessa quantificati in Euro 2.273,42 di cui Euro Controparte_2
1.523,43 per i pezzi di ricambio, Euro 100,00 per la manodopera ed Euro 650,00 per verniciatura.
L'appellante ha prodotto in atti documentazione afferente la determinazione dei suddetti danni, che questa Corte ritiene invero sufficiente, non palesandosi la necessità di disporre CTU tecnica, adempimento che può ritenersi superfluo non solo in relazione al consistente lasso di tempo già trascorso dal sinistro (oltre nove anni) ma anche perché risulta possibile addivenire ad una valutazione grazie alle indicazioni contenute nella documentazione in atti: la sostituzione di tutti i suddetti pezzi con acquisto di ricambi originali e la mano d'opera per la loro sostituzione, può determinarsi nell'importo di
Euro 1.136,71 e cioè nell'importo richiesto ma con adeguata riduzione del valore di acquisto, pari almeno al 50%, tenuto conto dell'iniziale valore dei pezzi danneggiati, ormai usurati per il decorso del tempo (vetustà del mezzo tredici anni) la cui sostituzione determina un miglioramento del mezzo stesso.
Stante la riconosciuta responsabilità in maniera concorsuale, il suddetto importo va riconosciuto in ragione di metà e quindi per Euro 568,35.
La superiore somma è stata determinata alla data odierna già rivalutata ed attualizzata, spettando gli interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo. pag. 7/8 In conclusione va quindi emessa sentenza parziale con la quale va riconosciuta la responsabilità in ordine al sinistro per cui è causa a carico in maniera eguale di e del con la condanna di quest'ultimo alla Parte_1 Controparte_1 rifusione di tutti i danni al mezzo in favore di per Euro 568,35, mentre Controparte_2 invece l'importo risarcitorio per i danni fisici potrà essere determinato ad esito di CTU medica da disporsi con separata ordinanza.
Per quanto concerne le spese di entrambi i gradi del giudizio si provvederà in seno alla successiva sentenza definitiva.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, parzialmente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Controparte_2
n. 392/2023 emessa il 23/02/2023 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G.
2837/2018 cui è riunito il procedimento R.G. 95/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il in persona del legale rappresentante p.t. responsabile in misura pari Controparte_1 al 50% del sinistro occorso a e dichiara la concorsualità di Parte_1 quest'ultimo in misura paritaria per l'altro 50%;
2) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di di metà di tutti i danni al mezzo patiti in Controparte_2 conseguenza del sinistro, ammontanti, già ridotti a metà, ad Euro 568,35, oltre interessi moratori dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
3) Condanna il in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di di metà tutti i danni fisici patiti in Parte_1 occasione del sinistro da liquidarsi ad esito della ulteriore fase istruttoria del giudizio;
4) Dispone con separata ordinanza il proseguo del giudizio;
5) Spese e compensi del giudizio ad esito della sentenza definitiva.
Messina, camera di consiglio del 01/12/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
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