Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2560/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di cessazione effetti civili del matrimonio da ed , CP_1 Parte_1 fesi mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 22.05.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario data 20.09.2003, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa VE (KR), con atto numero 56, Parte II, Serie B, Anno 2003, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta alla cessazione effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 25.09.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 384/2024 pubbl. il 31.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni della separazione come congiuntamente indicato nelle predette note scritte e nel ricorso introduttivo. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 [...]
in data 20.09.2003, trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 56 parte II serie Parte_1
B anno 2005 Comune di Santa VE (KR);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente CP_2 presso la madre.
2) In considerazione della quasi maggiore età del figlio, i genitori gestiranno liberamente il diritto di visita padre/figlio anche in base alle esigenze scolastiche/extrascolastiche e ricreative del figlio garantendo, comunque, un rapporto costante e paritario dello stesso con entrambi i genitori in base al principio di bi- genitorialità.
3) In considerazione dei redditi pressoché sovrapponibili dei genitori, della gestione paritaria del figlio e del garantito tenore di vita del figlio rispetto al periodo antecedente la separazione dei genitori, questi ultimi provvederanno al mantenimento del figlio in via diretta quando si troverà presso ciascuno di loro, mentre le spese straordinarie necessarie per lo stesso, come meglio individuate e specificate dal Protocollo del Tribunale di Venezia saranno ripartite al 50% tra i genitori.
4) L'assegno unico ed universale verrà ripartito al 50% tra i genitori.
5) I ricorrenti si dichiarano entrambi, allo stato, economicamente indipendenti ed autosufficienti rinunciando reciprocamente all'assegno di mantenimento.
6) Spese e compensi professionali del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
7) I ricorrenti congiuntamente chiedono la pronuncia della separazione personale dei coniugi con sentenza parziale, nonché la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 20.09.2003 in Santa VE (KR) con ordine all'Ufficiale di stato Civile di competenza di procedere alla trascrizione delle relative sentenze.
8) I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso prestano espressa acquiescenza alle emanande sentenze rinunciando espressamente all'impugnazione delle stesse.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -