Articolo 67 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 155Articolo 66 quater
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Art. 67. ( Attivita' in regime di stabilimento ) 1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione ((di uno Stato terzo)) , nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonche' le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
Entrata in vigore il 30 luglio 2015
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