TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6896/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ANGELO BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBOLINI Controparte_1 C.F._2 CI RI SA, elettivamente domiciliato in VIALE REITER N. 38 41100 MODENA presso il difensore avv. BARBOLINI CI RI SA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo per l'accoglimento della relativa domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2025, nato a [...] il [...], Parte_1 ricorreva a questo Tribunale per chiedere la separazione giudiziale da nata a Controparte_1 St. EO (DEU) il 3.11.1980. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 6.6.2009 in Cutrofiano (LE), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2009. Dalla loro unione sono nati: nata a [...] il [...] – che oggi ha 14 anni –, Persona_1
, nato a [...] il [...] – che oggi ha 9 anni. Parte_2 Il ricorrente, ad oggi, chiede: la pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie con addebito alla stessa, adducendo che la donna avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con una cliente del suo centro estetico;
l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, pagina 1 di 3 l'assegnazione allo stesso della casa coniugale, di disporre che la possa vedere i figli secondo CP_1 le modalità che risulteranno meglio rispondenti all'interesse dei minori, nonché di prevedere a carico della stessa un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo che si riserva di qualificare, oltre che il 50% delle spese straordinarie. La resistente si è costituita in giudizio, confermando che ha avuto una relazione extraconiugale con una donna e deducendo che il rapporto coniugale fosse già in crisi. Ha domandando l'addebito della separazione al marito che, dal momento della scoperta del tradimento, ha posto in essere delle condotte violente nei suoi confronti, caratterizzate da offese, umiliazioni e minacce di morte. Ha quindi chiesto: la pronuncia della sentenza di separazione personale tra i coniugi, di disporre l'affido condiviso presso di sé con l'assegnazione della casa familiare, la facoltà per il padre di vedere i figli secondo le modalità rispondenti al loro interesse, nonché di disporre a carico del l'obbligo di provvedere al Pt_1 mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 28.10.2025, il Giudice ha sentito le parti, comparse personalmente. L'Avv. Mitaritonna ha dichiarato di voler effettuare una proposta conciliativa. Per consentire alle parti di discutere sulla stessa, il Giudice ha sospeso l'udienza alle ore 11.16. Alle ore 12.10, le parti hanno dato atto di non essere riuscite a trovare un accordo. Alla medesima udienza, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e nel mutuo rispetto. Si è poi riservato sui propri provvedimenti.
Con l'ordinanza n ####/2025, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 Pt_2 padre, assegnando allo stesso la casa familiare. Ha poi disposto che la madre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con il padre, e, in mancanza dello stesso, secondo un calendario di visite. Ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di €.200,00 (duecento), pari a €.100,00 (cento) per Per_1 Per_2 ciascuno dei due figli, oltre il contributo delle spese straordinarie divise al 50% ciascuno. Ha disposto la vigilanza dei servizi sociali, assegnando agli stessi il compito di sostegno alla genitorialità. Sulla prosecuzione del processo, ha ammesso: l'interrogatorio formale della convenuta limitatamente ai capp.
7-8 del ricorso;
la prova per testi attorea limitatamente ai capp. 11-12 del ricorso;
la prova per testi della convenuta limitatamente ai capitoli 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 17 della comparsa di costituzione. Ha delegato per l'espletamento delle prove ammesse la G.o.t. dr.ssa Alessia Zucconi;
Ha poi fissato, per l'ascolto della minore dinanzi a sé, l'udienza del 12.11.2025 e per Per_1 l'espletamento delle prove dinanzi alla dr.ssa Alessia Zucconi l'udienza del 25.02.2026 ore 10.00.
All'udienza del 12 novembre 2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno reso dichiarazioni spontanee. Con il loro consenso, sono state allontanante per procedere all'audizione della minore. Preliminarmente, il Giudice ha informato la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso. Terminata l'audizione della minore, sono rientrate le parti ed i loro procuratori. L'Avv. Mitarittonna ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a carico della madre, e in subordine la sua riduzione, tenuto conto dei modesti redditi della sua assistita, dell'ammontare elevato dei canoni di locazione per gli appartamenti sinora reperiti, intorno ai 900/1000 euro e del fatto che il sig. beneficia dell'assegnazione della casa familiare. L'Avv. D'Angelo Pt_1 si opposto, riportandosi ai propri atti circa le considerazioni sui redditi effettivi della sig.ra . Il CP_1 Giudice ha confermato l'ordinanza e si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia sul vincolo.
*******
Così limitata oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, sia dalla comparsa di risposta (le parti hanno anche avanzato reciprocamente domanda di addebito), che dal fatto pagina 2 di 3 che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore degli atti delle parti, dalle dichiarazioni delle parti in udienza, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. All'udienza del 28.11.2025, la resistente ha dichiarato: “Le cose non andavano bene, tutti sanno che io dormo sul divano da almeno tre anni. Io non volevo più avere rapporti con mio marito.” (verbale del 28.11.2025 pag.2). All'udienza del 12.11.2025, il ricorrente ha riportato che, dopo l'udienza del 28.10.2025, aveva proposto una soluzione conciliativa alla moglie, senza riceve alcuna risposta dalla stessa. Ha poi raccontato che il 5.11.2025 la ha deciso di lasciare la casa coniugale. La resistente, durante la CP_1 medesima udienza ha confermato il racconto del ricorrente, dichiarando:” Ho lasciato la casa familiare subito dopo l'ordinanza del 4.11.2025, per evitare di esporre i figli a ulteriori litigi tra me e mio marito, con cui eravamo “ai ferri corti”” (verbale del 12.11.2025 pag.1).
Quanto ai rapporti parentali ed economici fra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1 e nata a [...] il [...]. Controparte_1 unitisi in matrimonio concordatario il 6.6.2009 in Cutrofiano (LE), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2009; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dispone la remissione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio. Conferma, per l'espletamento delle prove ammesse con la predetta ordinanza, il rinvio dinanzi alla G.o.t. dr.ssa Alessia Zucconi all'udienza del 25.02.2026 ore 10.00. Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 19.11.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6896/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 D'ANGELO BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'ANGELO BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBOLINI Controparte_1 C.F._2 CI RI SA, elettivamente domiciliato in VIALE REITER N. 38 41100 MODENA presso il difensore avv. BARBOLINI CI RI SA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo per l'accoglimento della relativa domanda.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2025, nato a [...] il [...], Parte_1 ricorreva a questo Tribunale per chiedere la separazione giudiziale da nata a Controparte_1 St. EO (DEU) il 3.11.1980. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 6.6.2009 in Cutrofiano (LE), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2009. Dalla loro unione sono nati: nata a [...] il [...] – che oggi ha 14 anni –, Persona_1
, nato a [...] il [...] – che oggi ha 9 anni. Parte_2 Il ricorrente, ad oggi, chiede: la pronuncia della separazione giudiziale dalla moglie con addebito alla stessa, adducendo che la donna avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con una cliente del suo centro estetico;
l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso di sé, pagina 1 di 3 l'assegnazione allo stesso della casa coniugale, di disporre che la possa vedere i figli secondo CP_1 le modalità che risulteranno meglio rispondenti all'interesse dei minori, nonché di prevedere a carico della stessa un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo che si riserva di qualificare, oltre che il 50% delle spese straordinarie. La resistente si è costituita in giudizio, confermando che ha avuto una relazione extraconiugale con una donna e deducendo che il rapporto coniugale fosse già in crisi. Ha domandando l'addebito della separazione al marito che, dal momento della scoperta del tradimento, ha posto in essere delle condotte violente nei suoi confronti, caratterizzate da offese, umiliazioni e minacce di morte. Ha quindi chiesto: la pronuncia della sentenza di separazione personale tra i coniugi, di disporre l'affido condiviso presso di sé con l'assegnazione della casa familiare, la facoltà per il padre di vedere i figli secondo le modalità rispondenti al loro interesse, nonché di disporre a carico del l'obbligo di provvedere al Pt_1 mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 28.10.2025, il Giudice ha sentito le parti, comparse personalmente. L'Avv. Mitaritonna ha dichiarato di voler effettuare una proposta conciliativa. Per consentire alle parti di discutere sulla stessa, il Giudice ha sospeso l'udienza alle ore 11.16. Alle ore 12.10, le parti hanno dato atto di non essere riuscite a trovare un accordo. Alla medesima udienza, il Giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati e nel mutuo rispetto. Si è poi riservato sui propri provvedimenti.
Con l'ordinanza n ####/2025, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il Per_1 Pt_2 padre, assegnando allo stesso la casa familiare. Ha poi disposto che la madre veda e tenga con sé i figli liberamente previo accordo con il padre, e, in mancanza dello stesso, secondo un calendario di visite. Ha posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di €.200,00 (duecento), pari a €.100,00 (cento) per Per_1 Per_2 ciascuno dei due figli, oltre il contributo delle spese straordinarie divise al 50% ciascuno. Ha disposto la vigilanza dei servizi sociali, assegnando agli stessi il compito di sostegno alla genitorialità. Sulla prosecuzione del processo, ha ammesso: l'interrogatorio formale della convenuta limitatamente ai capp.
7-8 del ricorso;
la prova per testi attorea limitatamente ai capp. 11-12 del ricorso;
la prova per testi della convenuta limitatamente ai capitoli 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 17 della comparsa di costituzione. Ha delegato per l'espletamento delle prove ammesse la G.o.t. dr.ssa Alessia Zucconi;
Ha poi fissato, per l'ascolto della minore dinanzi a sé, l'udienza del 12.11.2025 e per Per_1 l'espletamento delle prove dinanzi alla dr.ssa Alessia Zucconi l'udienza del 25.02.2026 ore 10.00.
All'udienza del 12 novembre 2025, sono comparse le parti personalmente, le quali hanno reso dichiarazioni spontanee. Con il loro consenso, sono state allontanante per procedere all'audizione della minore. Preliminarmente, il Giudice ha informato la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso. Terminata l'audizione della minore, sono rientrate le parti ed i loro procuratori. L'Avv. Mitarittonna ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento provvisoriamente posto a carico della madre, e in subordine la sua riduzione, tenuto conto dei modesti redditi della sua assistita, dell'ammontare elevato dei canoni di locazione per gli appartamenti sinora reperiti, intorno ai 900/1000 euro e del fatto che il sig. beneficia dell'assegnazione della casa familiare. L'Avv. D'Angelo Pt_1 si opposto, riportandosi ai propri atti circa le considerazioni sui redditi effettivi della sig.ra . Il CP_1 Giudice ha confermato l'ordinanza e si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia sul vincolo.
*******
Così limitata oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore del ricorso, sia dalla comparsa di risposta (le parti hanno anche avanzato reciprocamente domanda di addebito), che dal fatto pagina 2 di 3 che e la separazione di fatto che ormai si protrae da tempo, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Non può, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dal tenore degli atti delle parti, dalle dichiarazioni delle parti in udienza, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. All'udienza del 28.11.2025, la resistente ha dichiarato: “Le cose non andavano bene, tutti sanno che io dormo sul divano da almeno tre anni. Io non volevo più avere rapporti con mio marito.” (verbale del 28.11.2025 pag.2). All'udienza del 12.11.2025, il ricorrente ha riportato che, dopo l'udienza del 28.10.2025, aveva proposto una soluzione conciliativa alla moglie, senza riceve alcuna risposta dalla stessa. Ha poi raccontato che il 5.11.2025 la ha deciso di lasciare la casa coniugale. La resistente, durante la CP_1 medesima udienza ha confermato il racconto del ricorrente, dichiarando:” Ho lasciato la casa familiare subito dopo l'ordinanza del 4.11.2025, per evitare di esporre i figli a ulteriori litigi tra me e mio marito, con cui eravamo “ai ferri corti”” (verbale del 12.11.2025 pag.1).
Quanto ai rapporti parentali ed economici fra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, pronunzia la separazione personale fra i coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1 e nata a [...] il [...]. Controparte_1 unitisi in matrimonio concordatario il 6.6.2009 in Cutrofiano (LE), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2009; ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza. Dispone la remissione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio. Conferma, per l'espletamento delle prove ammesse con la predetta ordinanza, il rinvio dinanzi alla G.o.t. dr.ssa Alessia Zucconi all'udienza del 25.02.2026 ore 10.00. Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del giorno 19.11.2025.
Il Presidente estensore Dott. Bruno PERLA
pagina 3 di 3