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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
6863 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6863 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NANNETTI LUCILLA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 08/06/2024 ha Parte_1
impugnato il provvedimento del con il quale è stata disposta Controparte_1
la revoca del permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3 D.L.vo 286/98 ed il correlativo decreto di espulsione.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la sussistenza di legami
1 famigliari sul territorio nazionale
Non si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato della quale deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.01.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Orbene oggetto della presente controversia è l'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno assistenza minori concesso al Ricorrente.
Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il permesso di soggiorno per assistenza minore è previsto e disciplinato dall'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello stesso decreto. La norma da ultimo citata prevede la competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni in ordine al rilascio di detto titolo. Ne consegue quindi che riferimento a detta domanda non sussista la competenza di questo giudice a valutare la sussistenza o meno delle condizioni per il rinnovo di detto titolo e deve essere dichiarata l'incompetenza.
Sollevata la questione all'udienza del 19.11.2024, il ricorrente con le note del
13.01.2025 ha mutato la domanda chiedendo il riconoscimento ex art. 19 di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sul punto però è sufficiente osservare che le motivazioni poste a fondamento della mutata domanda sono le stesse che giustificherebbero il rilascio di un permesso ex art. 31. Al riguardo giova infatti evidenziare che il permesso di soggiorno ex art. 31 TUI è funzionale al diritto del minore ad avere un genitore presente sul territorio nazionale viceversa il permesso di soggiorno per protezione speciale è funzionale a dare tutela al percorso di integrazione del migrante evitando rimpatri sproporzionati rispetto al diritto tutelato dall'art. 8 CEDU.
Ora nel caso di specie l'odierno ricorrente non convive con la famiglia ed è stato anche dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Sicchè non vi sono ragioni per valorizzare un suo percorso di integrazione sociofamigliare allo stato, visti anche i precedenti penali di cui è gravato.
Altro discorso è il diritto della prole a vedere il padre, ma quello è riservato alla valutazione del Tribunale per i Minorenni.
Ne consegue quindi il rigetto del ricorso.
2 La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la natura particolarmente interpretativa della controversia.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r.
115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6863 del Registro Generale Contenzioso 2024 ;
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NANNETTI LUCILLA;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Firenze;
RESISTENTE avente per OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 08/06/2024 ha Parte_1
impugnato il provvedimento del con il quale è stata disposta Controparte_1
la revoca del permesso di soggiorno ex art. 31 comma 3 D.L.vo 286/98 ed il correlativo decreto di espulsione.
A fondamento dell'impugnazione il ricorrente ha allegato la sussistenza di legami
1 famigliari sul territorio nazionale
Non si è costituita in giudizio l'Avvocatura Distrettuale dello Stato della quale deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza del 16.01.2025 dinanzi al giudice relatore, parte ricorrente ha depositato documentazione integrativa ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
Orbene oggetto della presente controversia è l'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno assistenza minori concesso al Ricorrente.
Al riguardo occorre preliminarmente osservare che il permesso di soggiorno per assistenza minore è previsto e disciplinato dall'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, rilasciato al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello stesso decreto. La norma da ultimo citata prevede la competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni in ordine al rilascio di detto titolo. Ne consegue quindi che riferimento a detta domanda non sussista la competenza di questo giudice a valutare la sussistenza o meno delle condizioni per il rinnovo di detto titolo e deve essere dichiarata l'incompetenza.
Sollevata la questione all'udienza del 19.11.2024, il ricorrente con le note del
13.01.2025 ha mutato la domanda chiedendo il riconoscimento ex art. 19 di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sul punto però è sufficiente osservare che le motivazioni poste a fondamento della mutata domanda sono le stesse che giustificherebbero il rilascio di un permesso ex art. 31. Al riguardo giova infatti evidenziare che il permesso di soggiorno ex art. 31 TUI è funzionale al diritto del minore ad avere un genitore presente sul territorio nazionale viceversa il permesso di soggiorno per protezione speciale è funzionale a dare tutela al percorso di integrazione del migrante evitando rimpatri sproporzionati rispetto al diritto tutelato dall'art. 8 CEDU.
Ora nel caso di specie l'odierno ricorrente non convive con la famiglia ed è stato anche dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. Sicchè non vi sono ragioni per valorizzare un suo percorso di integrazione sociofamigliare allo stato, visti anche i precedenti penali di cui è gravato.
Altro discorso è il diritto della prole a vedere il padre, ma quello è riservato alla valutazione del Tribunale per i Minorenni.
Ne consegue quindi il rigetto del ricorso.
2 La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite ( cfr. C. Cost Corte Costituzionale, sentenza 19/04/2018 n° 77) data la natura particolarmente interpretativa della controversia.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso per le motivazioni espresse in parte narrativa;
2. Compensa integralmente le spese di lite;
3. Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r.
115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Si comunichi
Firenze 03/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
3