TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Denaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14622/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA nato a [...] l'[...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ignazia Rosalba Bisso (C.F. ) sito in C.F._2
Palermo - Via E. Amari, 66 che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. e P. IV , corrente in Roma, Viale Beethoven 31, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. in virtù di CP_2 delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Roma, Piazza Cavour, n. 19, in forza di procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: adempimento contratto di assicurazione
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di avere sottoscritto, il Parte_1
12.10.2016, con la polizza assicurativa n° 10000246223 (all. 7) avente ad Controparte_1 oggetto, in caso di infortunio, il pagamento massimo di un indennizzo di € 380.000,00, con la corresponsione di € 3.800,00 per ciascun punto di invalidità permanente secondo le tabelle INAIL, una diaria da ricovero e convalescenza pari a € 200,00 al giorno, un rimborso massimo per le spese
1 mediche di € 20.000,00 ed un'indennità di € 300.000,00 in caso di morte, formulava richiesta di pagamento dell'indennizzo a lui spettante a causa dei postumi invalidanti permanenti derivanti da un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 23.11.2016.
Con comparsa del 12.01.2022 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_3
l'inammissibilità nonché l'infondatezza della pretesa attorea, e quindi chiedendo il rigetto della domanda formulata ex adverso.
Deduceva, a tal fine, la convenuta:
- l'inoperatività della polizza, atteso che, alla luce di quanto emerso nell'atto di citazione,
l'attore aveva già ottenuto a titolo di risarcimento danni la somma di € 38.500,00 dalla società , compagnia assicurativa del veicolo danneggiante;
CP_4
- l'assenza di prova circa il rapporto di causalità tra l'invalidità permanente lamentata e l'infortunio dedotto in causa.
Concessi alle parti i termini perentori ex art 183 sesto comma c.p.c., la causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU, veniva assunta in decisione, a seguito del rigetto da parte della convenuta della proposta transattiva formulata dal giudice.
Ebbene, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi provata la verificazione del sinistro lamentato dall'odierno attore, avvenuto il 12.10.2016, quando, mentre percorreva in bicicletta Via Federico Conte a Palermo, veniva tamponato da un veicolo assicurato , procurandosi una frattura del III distale della CP_4
dialisi radiale sinistra ed un trauma cranico non commotivo.
Ed invero, l'effettivo verificarsi del sinistro si trae dalla deposizione del teste , soggetto Tes_1
terzo e privo di interesse nel giudizio , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare , che ha confermato la dinamica del sinistro (memoria ex art. 183 sesto comma cpc di parte attrice “ricordo che è stata una macchina ha preso una bicicletta” non ricordo i punti di urto, posso dire che sui fatti sono stato sentito e a quelli mi riporto” adr “ il conducente della macchina era sceso aveva prestato soccorso e si erano scambiati i numeri tra loro” adr “io ero uscito per i fatti miei, e poi gli ho dato il mio numero al per eventuale testimonianza” ) Pt_1
Ed ancora, a ulteriore dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'incidente vanno menzionati:
- la scheda del 118, che attesta come, la notte del sinistro, il fosse stato condotto dal Pt_1
118 all'ospedale , riferendo nell'immediatezza di essere rimasto vittima di un sinistro stradale;
- gli esiti della disposta CTU, che, oltre a confermare i postumi, ne ha acclarato la compatibilità con la dinamica del sinistro ( e “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione e le lesioni riportate in quanto dalla documentazione agli atti e dall'anamnesi
2 riferita, appaiono rispettati il criterio cronologico, topografico e l'entità qualitativa e quantitativa dell'evento lesivo”.
Non colgono nel segno i rilievi di parte convenuta tesi a mettere in dubbio l'effettiva verificazione del sinistro .
Ed invero :
- l'attore ha individuato l'orario del sinistro nelle 23 , orario del tutto compatibile con quello del ricovero avvenuto alle 2,15 ;
- non rileva che il conducente non sia stato identificato né chiamato a testimoniare, avendo comunque l'attore indicato un altro teste, per altro del tutto indifferente all'esito della lite;
- Le circostanze dedotte dalla convenuta potrebbero al più fondare un concorso di colpa del danneggiato ( irrilevante nel presente giudizio) ma non incidono negativamente sul giudizio relativo alla raggiunta prova del sinistro, non essendo la condotta imprudente del danneggiato un fatto anomalo o eccezionale (“ Il sinistro sarebbe occorso mentre il sig.
percorreva in bicicletta Via Federico Conte, una strada lunga e, per quanto risulta, Pt_1 ad alto scorrimento, che dall'esterno di Palermo conduce nel centro cittadino (“direzione
Brancaccio” deduce l'attore). Nonostante la tarda ora (il sinistro sarebbe occorso tra le
23:00 e le 00:00), l'attore non ha fornito alcuna spiegazione del perché si trovasse a circolare a tale ora della notte su una strada ad alto scorrimento, in bicicletta, né ha indicato, ad es., su quale lato della carreggiata stesse circolando, se vi fosse una pista ciclabile nelle vicinanze, se circolasse nel corretto senso di marcia, quale lato della carreggiata aveva impegnato, quale la posizione del veicolo giunto sul posto, se indossasse giubbino catarifrangente e casco e se il proprio veicolo fosse dotato di fanali notturni funzionanti, come importo dall'art. 182 del Codice della Strada, secondo prescrizioni inderogabili per la circolazione notturna dei velocipedi. La circolazione del velocipede è avvenuta su strada ad alto scorrimento, in orario notturno e senza l'utilizzo di alcun dispositivo tra quelli di cui all'art. 182 comma 9 bis Cod. Strada. Il verbale di intervento del
118 non indica un orario dell'incidente, che si può solo desumere dal ricovero dell'attore, indicato (approssimativamente) nella cartella clinica alle 2:15 del 24.11.2016, dunque, con
“anticipazione” del sinistro alla tarda notte, ma senza una indicazione precisa.)
In ordine alla prova del danno subito , occorre richiamare gli esiti della disposta CTU, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili, che ha consentito di accertare come il in Pt_1
conseguenza la sinistro , abbia riportato un danno biologico valutato , secondo le tabelle Inail nel
13%. .
3 Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum indennizzabile, occorre preliminarmente inquadrare la natura e le condizioni della polizza assicurativa stipulata dal Parte_1
Ebbene, l'attore, in data 12.10.2016, stipulava con la una polizza infortuni full Controparte_3
time - combinazione libera in forza della quale, verso il pagamento di un premio annuale, la compagnia assicurativa si obbligava a garantire l'assicurato contro il rischio di morte o invalidità permanente derivante da infortunio, diaria ed assistenza.
Più precisamente, nelle condizioni contrattuali si prevedeva che, al verificarsi di uno degli eventi assicurati, la avrebbe dovuto corrispondere al un indennizzo: Controparte_1 Pt_1
- quantificato sulla somma assicurata, la quale veniva convenzionalmente pattuita dalle parti in euro 380.000,00 per gli infortuni, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato, con una franchigia del 3 % ( art 7.2.1 2) se l'Invalidità permanente risulta superiore al 3% e pari o inferiore al 20%, l'Indennizzo verrà liquidato secondo la percentuale riconosciuta ridotta di 3 punti);
- di euro 200,00 per ogni giorno di ricovero o convalescenza, escluso il primo giorno di degenza (diaria da ricovero e convalescenza : art 8.1 La corresponsione dell'Indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione di copia conforme all'originale della cartella clinica, recante il tipo di Infortunio, il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura. L'Indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricovero superiore a un giorno, rimanendo inteso tra le parti che, in ogni caso, per il primo giorno di degenza non verrà riconosciuto alcun Indennizzo da parte di I giorni di Controparte_1 degenza sono calcolati sommando i pernottamenti effettuati, indipendentemente dall'orario di accettazione e dimissione dall'Istituto di cura)
- per diaria gesso, quantificata nel 50% dell'importo previsto per la garanzia Diaria da ricovero, in caso di infortunio indennizzabile che determini ingessatura;
Oltre alle somme predette , dovute a tutolo di indennizzi, era dovuto il rimborso per le spese mediche sostenute in conseguenza di eventuali infortuni entro un massimale annuo di euro
20.000,00.
Nel contratto era, inoltre, specificato che, se attivata la garanzia Inabilità temporanea totale di cui all'art. 10, l'indennità giornaliera prevista non era cumulabile con quella per ingessatura, che sarebbe stata eventualmente riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del periodo di Inabilità temporanea totale ( art 8.3 Se l'Infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell'Assicurato, l'indennità giornaliera dovuta ai sensi dell'art.
8.1 Diaria da ricovero
4 e l'eventuale maggiorazione, dovuta qualora attivata la garanzia di cui all'art.
8.4 Maggiorazione per lungodegenza, non sono cumulabili con quella per ingessatura, che sarà riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera. L'eventuale indennità giornaliera per convalescenza post ricovero dovuta ai sensi dell'art.
8.2 Diaria da convalescenza, finché coesistente con il periodo di ingessatura, non è cumulabile con l'indennità per ingessatura, che sarà riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del pagamento dell'indennità per convalescenza. Se attivata la garanzia Inabilità temporanea totale di cui all'art. 10, l'indennità giornaliera prevista non è cumulabile con quella per ingessatura, che sarà eventualmente riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del periodo di Inabilità temporanea totale.
Inoltre, nelle “condizioni di assicurazione” della polizza, le parti inserivano concordemente la seguente clausola rubricata “rinuncia alla surroga”: “L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga per le somme pagate, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, lasciando così integri
i diritti dell' e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio o della Parte_2
malattia”.
Ciò detto, la polizza stipulata dall'odierno attore rientra nel genus - socialmente tipico - delle assicurazioni private contro gli infortuni, definibili come contratti con cui “l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio” (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Nello specifico, nel caso in esame, si è garantito contro il rischio di riportare Parte_1
un'invalidità permanente o la morte in conseguenza di un infortunio, estendendo peraltro la copertura anche alle spese mediche sostenute in conseguenza del trauma e prevedendo espressamente una rinuncia preventiva della a far valere il proprio diritto di Controparte_3
surroga verso l'eventuale terzo responsabile del danno.
Sempre in via preliminare, dev'essere affermata la piena validità della clausola con cui l'odierna convenuta ha rinunciato ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili per le somme di denaro da essa stessa corrisposte al proprio cliente in virtù del contratto assicurativo stipulato.
L'invalidità di tale clausola potrebbe astrattamente ravvisarsi nell'ipotetica violazione dell'art. 1916
c.c., norma che - specificamente dettata per l'assicurazione contro i danni, ma espressamente estesa ex art. 1916 co. 4 c.c. anche alle polizze contro gli “infortuni sul lavoro” e contro le
5 “disgrazie accidentali” - prevede il diritto di surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Deve però essere anzitutto evidenziato come tale previsione non sia collocata dall'art. 1932 c.c. tra le norme che, in materia di assicurazione, sono da ritenersi inderogabili: l'art. 1916 c.c. è dunque norma dispositiva e, come tale, derogabile dai contraenti.
Del resto, la nullità di tale clausola non è stata sostenuta espressamente neppure dalla sentenza n.
13233/14 con cui la Cassazione, nella disamina della pattuizione della rinuncia preventiva alla rivalsa, non ne ha dichiarato la nullità, ma si è limitata a rilevare che la previsione di siffatto accordo non vale comunque a giustificare il cumulo tra risarcimento e indennizzo assicurativo.
Ciò posto, la questione attiene quindi l'operatività o meno dell'istituto della compensatio lucri cum damno tra l'indennizzo oggetto della polizza infortuni e il risarcimento danni ottenuto a titolo di responsabilità aquiliana.
L'istituto della compensatio lucri cum damno, pur chiaro nella sua portata generale, ha originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riferimento all'ipotesi in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono - in capo a due soggetti diversi - due distinte obbligazioni. Tale evenienza si riscontra nella fattispecie concreta in cui il diritto al risarcimento danno ex art. 2043 c.c. in capo al deriva dal fatto illecito a lui non Parte_1
imputabile, mentre l'indennizzo trova fonte nel contratto assicurativo ed è quindi dovuto dalla
[...]
Controparte_3
Il contrasto giurisprudenziale sul punto ha trovato composizione in quattro note pronunce delle
Sezioni Unite (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018) che, dopo aver dettato i principi generali in materia - seppure enunciati “nei limiti della rilevanza” nel caso concreto - ne hanno immediatamente fatto applicazione alle controversie sottoposte al loro esame.
Ebbene, ad avviso delle Sezioni Unite (che riprendono sostanzialmente le argomentazioni di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1/2018), nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato.
Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto defalco nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad
6 una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
Occorre poi precisare che la funzione della rivalsa, in suddetti contratti, è quella di “meccanismo di raccordo” tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale, scongiurando il rischio che il danneggiante non risponda delle proprie negligenze e, al tempo stesso, evitando un'ingiusta locupletazione del danneggiato in ossequio al principio indennitario.
Quanto all'applicabilità dell'istituto alle polizze infortuni, la giurisprudenza non è stata risolutiva fino alla pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5119 del 2002 che, nel pronunciarsi
(non già in termini generali e assoluti, ma specificamente) sull'applicabilità dell'art. 1910 c.c. alle polizze infortuni, hanno distinto entro queste ultime quelle volte a garantire il rischio di invalidità non mortali da quelle finalizzate a coprire l'evento morte.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che alle polizze contro infortuni non letali si devono applicare in prevalenza le norme sull'assicurazione contro i danni (e, specificamente, l'art. 1910
c.c.), posto che, da un lato, l'infortunio non mortale, pur essendo un accadimento genericamente relativo alla “persona”, non può cionondimeno qualificarsi come “evento attinente alla vita umana” come prescrive per l'assicurazione sulla vita l'art. 1882, seconda parte, c.c.; dall'altro lato, il
“danno”, menzionato nella prima parte dell'art. 1882 c.c., non si riferisce solo alle cose, ma anche ai pregiudizi alle persone, con la conseguenza che anche la polizza infortuni soggiace al principio indennitario sotteso alla disciplina delle assicurazioni contro i danni.
Ciò trova conferma nel rilievo che l'art. 1916 co. 4 c.c. - disposizione ritenuta espressione del principio indennitario - estende espressamente la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso l'eventuale danneggiante anche alle polizze stipulate contro gli “infortuni sul lavoro” e le
“disgrazie accidentali”.
Un discorso opposto deve invece svolgersi - sempre, ad avviso delle Sezioni Unite - con riguardo alle coperture assicurative contro infortuni letali, la cui disciplina deve ritrarsi “prevalentemente” dalle disposizioni sull'assicurazione sulla vita. Infatti, solo la morte - e non già il mero infortunio invalidante - rientra nel concetto di “evento attinenti alla vita umana” di cui all'art. 1882 c.c. e, inoltre, le polizze contro infortuni letali hanno uno schema molto simile a quello proprio delle assicurazioni sulla vita, posto che vengono inevitabilmente e fatalmente stipulate dall'assicurato a vantaggio di un terzo beneficiario.
Dopo aver tracciato la suindicata distinzione, le Sezioni Unite - sempre nella sentenza n.
5119/2002 - si confrontano poi con la prassi assicurativa corrente chiarendo che spesso “le polizze
7 di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale”. In tal caso - prosegue il Collegio - “le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale” (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Quindi, seguendo l'orientamento inaugurato dalla predetta pronuncia, alla polizza infortuni che copre sia il rischio di infortuni letali sia quello di traumi invalidanti non fatali deve trovare applicazione una disciplina di tipo misto, ritraibile alternativamente dall'assicurazione contro i danni o da quella sulla vita a seconda delle conseguenze dell'infortunio in concreto verificatesi.
Un'applicazione dei principi tracciati dalle Sezioni Unite n. 5119/2002 si ritrova nella sentenza n.
13233/2014, in cui la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di cumulare la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno per lesioni personali con l'indennizzo percepito in forza di una polizza infortuni per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, ammettendo il cumulo, il danneggiato si troverebbe in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima dell'illecito, in violazione del principio indennitario pienamente operante anche nel caso di pagamenti fondati su titoli differenti
(rispettivamente, il contratto assicurativo e il risarcimento);
- in secondo luogo, escludendo la compensatio, si verrebbe a configurare in capo all'assicurato un interesse positivo al verificarsi dell'infortunio, trasformando così il contratto assicurativo in un'occasione di lucro e finendo così per configurare la polizza - ammantata di un intento
“speculativo” come una sorta di “scommessa”;
- in terzo luogo, “se il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca
l'indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per effetto dell'adempimento, e con esso il danno risarcibile. L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo, per la semplice
8 ragione che non v'è più alcun danno da indennizzare. Lo stesso dicasi nell'ipotesi inversa, in cui il danneggiato percepisca l'indennizzo assicurativo prima del risarcimento. Anche in tal caso
l'obbligo risarcitorio del terzo responsabile verrà meno non per effetto della compensatio, ma per la semplice ragione che l'intervento dell'assicuratore ha eliso (in tutto od in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più”
(cfr. Cass., sent. n. 13233/2014).
Nella medesima pronuncia, la Corte di Cassazione ha, infine, sottolineato che la soluzione sopra richiamata resta ferma anche se l'assicurazione ha preventivamente rinunciato al proprio diritto di surroga verso il responsabile civile ex art. 1916 c.c. (o ha comunque scelto di non esercitarlo), posto che “la surrogazione ex art. 1916 c.c., costituisce, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato. Orbene, perché il diritto si trasferisca, è necessario che esso sia perso dall'assicurato ed acquistato dall'assicuratore. Tuttavia, l'estinzione del diritto al risarcimento in capo all'assicurato avviene per effetto del solo pagamento, non certo per effetto della surrogazione”. In definitiva, l'inserimento della clausola di rinuncia al diritto di surroga non vale a far mutare la natura indennitaria del contratto assicurativo, “perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile. Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati”.
In altri termini, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. ordinanza n.
3429/2025).
- La surrogazione, infatti, è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Cosi, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v.Cass. 13533/14).
- lo scopo dell'indennizzo è quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato.
Pertanto, una volta avveratosi il rischio, qualunque risarcimento pagato all'assicurato dal
9 terzo responsabile andrà sempre a diffalco dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore per lo stesso fatto, quale che ne fosse la misura (
Chiarito quanto sopra, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'istituto della compensatio trovi applicazione e che, quindi, il risarcimento del danno di € 38.500,00 percepito dall'attore in via stragiudiziale vada scomputato all'indennizzo assicurativo che, in virtù della polizza infortuni dallo stesso stipulata con la egli avrebbe diritto ad ottenere. Controparte_3
La polizza stipulata dal è volta a garantire l'assicurato contro il rischio di subire Parte_1
un'invalidità permanente o la morte in conseguenza di un infortunio. In casi siffatti - in cui la polizza copre sia l'esito letale, sia quello meramente invalidante - ad avviso delle Sezioni Unite n.
5119/2002, si applica una disciplina “mista” che varia a seconda dell'evento che in concreto si è verificato ai danni dell'assicurato.
Nel caso in esame, l'attore ha subito un trauma che ha cagionato postumi invalidanti, ma non la morte e, pertanto, seguendo il dictum delle Sezioni Unite - per come interpretato dalla successiva Cassazione n. 13233/14 - trovano applicazione le norme dettate in tema di assicurazione contro i danni, comprese quelle che, espressione del generale principio indennitario, impediscono di cumulare al risarcimento del danno l'indennizzo assicurativo.
Del resto, né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
Differenza non v'è tra le due ipotesi.
Ne consegue che nel calcolo dell'indennizzo spettante al in virtù della polizza assicurativa Pt_1
stipulata con deve defalcarsi la somma già percepita dal medesimo a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, pari ad € 38.500,00. Entrambe le prestazioni, pur essendo di natura diversa, traggono origine dal medesimo evento lesivo e condividono la funzione risarcitoria/indennitaria.
Nel caso di specie, il defalco - che, come è noto, deve avvenire tra poste omogenee - deve trovare applicazione con riguardo all'intera somma in quanto, sebbene parte attrice abbia omesso di allegare la missiva attestante l'avvenuto risarcimento da cui sarebbero state desunte le singole voci
10 risarcite, è lo stesso a richiedere, sebbene in via subordinata , che l'importo già percepito a Pt_1
titolo di risarcimento venga detratto integralmente (cfr. comparsa conclusionale del 10.06.2024).
Ciò posto, nel calcolo della somma indennizzabile occorre tenere conto sia delle risultanze della
CTU che dei limiti di operatività della polizza infortuni.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che “la percentuale di invalidità permanente è valutabile nella misura del 13% (tab. INAIL allegata alla polizza)” e che la valva di immobilizzazione sia stata applicata per 32 gg. Quanto ai giorni di ricovero - ai fini del riconoscimento della diaria da ricovero - si osserva che dalla lettera di dimissioni (all.n.16) risulta che il sia stato ricoverato dal giorno 24.11.2016 al 3.12.2016, ovvero per nove Pt_1
pernottamenti, in data e non come ha erroneamente indicato il CTU per due pernottamenti.
Ed ancora va rilevata come rimozione da parte di personale medico della valva di immobilizzazione sia avvenuta in data giorno 02/01/17.
Le condizioni generali di polizza, come sopra già richiamate prevedono:
1. L'indennizzo per invalidità permanente calcolato sulla somma assicurata indicata in Polizza (
380.000 , in proporzione al grado di invalidità permanente accertato , con una franchigia del 3 %
( art 7.2.1 2)
2. La somma di euro 200,00 per ogni giorno di ricovero o convalescenza, con una franchigia per la diaria da ricovero in istituto di cura di 1 giorno;
3. Per la diaria gesso la somma pari al 50% di quella previsto per la garanzia Diaria da ricovero, in caso di infortunio indennizzabile che determini ingessatura;
4. il rimborso per le spese mediche sostenute in conseguenza di eventuali infortuni entro un massimale annuo di euro 20.000,00 ( con franchigia di euro 100)
Ne consegue che, l'indennizzo spettante a va quantificato nella complessiva cifra di Parte_1
€ 43.221,81, calcolata nei termini che seguono: € 3.800,00 X 10 punti di invalidità permanente
(n.b. al 13 % di invalidità permanente va detratto il 3 % di franchigia) ; € 200,00 x 8gg di diaria da ricovero (n.b. i giorni di ricovero si considerano in base ai pernottamenti e il primo giorno non va considerato); € 100,00 x 29 gg di diaria da gesso (n.b. per la diaria da gesso l'indennità giornaliera
è pari al 50% di quella prevista per la garanzia Diaria da ricovero, il giorno di applicazione e rimozione si considerano come un unico giorno e, in caso di ricovero, la diaria si computa dalle dimissioni); € 721,81 a titolo di rimborso spese per terapie fisiche (n.b. tra le spese mediche
11 allegate, le uniche rimborsabili in virtù della polizza sono quelle sostenute per le terapie fisiche pari ad € 821,81, da cui va detratto l'importo di € 100,00 che va posto comunque a carico dell'assicurato).
Giova precisare che non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di invalidità di convalescenza posto che, ai sensi dell'art 8,2 , occorre, ai fini della liquidazione ,il rilascio di certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare;
certificazione non rinvenibile nel caso di specie posto che , come emerge dalle dimissioni , il è stata dimesso solo con Pt_1
prognosi di gg 30 ( non potendosi confondere la prognosi di guarigione con la certificazione attestante la necessità di convalescenza presso il proprio domicilio )
Pertanto, la somma dovuta all'attore in forza della polizza ammonta a € 43.221,81, da cui va defalcata la cifra di € 38.500,00 percepita dal a titolo di risarcimento del danno derivante Pt_1
dal medesimo evento lesivo, in virtù del già citato principio indennitario, pervenendosi alla residua somma di € 4.721,81.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 3.928,29) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito, si perviene all'importo di euro: € 5.182,87.
Infine, occorre precisare che non osta al riconoscimento di detto diritto ,l'eccezione sollevata da parte convenuta solo nella memoria di replica, di decadenza dal diritto al premio ex art 1910 cc ,; è
12 invero, pur trattandosi di eccezione in senso lato, i fatti posti a fondamento della stessa ( omessa comunicazione, con dolo, dell'esistenza di altra assicurazione per il medesmo rischio ) dovevano essere tempestivamente allegati dalla società assicurativa, che invece , nula ha dedotto nei termini previsti per le preclusioni assertive
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, nella misura di € 2.552,00 alla luce dei parametri contenuti nel vigente DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, relativi allo scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00 (tenuto conto del decisum), nei valori medi.
Parimenti vanno poste definitivamente a carico del soccombente le spese della CTU.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attrice:
- Condanna in persona dell'Amministratore pro tempore , al pagamento Controparte_1 in favore di di € 5.182,87 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
Parte_1
- Condanna in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore , al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per Parte_1
compensi, oltre a spese generali iva e CPA nella misura di legge;
- Pone definitivamente a carico della soccombente le spese della CTU.
Palermo il 4.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
redatta dalla M.o.t. CP_5 Persona_1
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Cristina Denaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14622/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA nato a [...] l'[...] (C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ignazia Rosalba Bisso (C.F. ) sito in C.F._2
Palermo - Via E. Amari, 66 che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
C.F. e P. IV , corrente in Roma, Viale Beethoven 31, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. in virtù di CP_2 delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2021, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, in Roma, Piazza Cavour, n. 19, in forza di procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: adempimento contratto di assicurazione
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di avere sottoscritto, il Parte_1
12.10.2016, con la polizza assicurativa n° 10000246223 (all. 7) avente ad Controparte_1 oggetto, in caso di infortunio, il pagamento massimo di un indennizzo di € 380.000,00, con la corresponsione di € 3.800,00 per ciascun punto di invalidità permanente secondo le tabelle INAIL, una diaria da ricovero e convalescenza pari a € 200,00 al giorno, un rimborso massimo per le spese
1 mediche di € 20.000,00 ed un'indennità di € 300.000,00 in caso di morte, formulava richiesta di pagamento dell'indennizzo a lui spettante a causa dei postumi invalidanti permanenti derivanti da un sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in data 23.11.2016.
Con comparsa del 12.01.2022 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_3
l'inammissibilità nonché l'infondatezza della pretesa attorea, e quindi chiedendo il rigetto della domanda formulata ex adverso.
Deduceva, a tal fine, la convenuta:
- l'inoperatività della polizza, atteso che, alla luce di quanto emerso nell'atto di citazione,
l'attore aveva già ottenuto a titolo di risarcimento danni la somma di € 38.500,00 dalla società , compagnia assicurativa del veicolo danneggiante;
CP_4
- l'assenza di prova circa il rapporto di causalità tra l'invalidità permanente lamentata e l'infortunio dedotto in causa.
Concessi alle parti i termini perentori ex art 183 sesto comma c.p.c., la causa, istruita a mezzo prova testimoniale e CTU, veniva assunta in decisione, a seguito del rigetto da parte della convenuta della proposta transattiva formulata dal giudice.
Ebbene, la domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In primo luogo, deve ritenersi provata la verificazione del sinistro lamentato dall'odierno attore, avvenuto il 12.10.2016, quando, mentre percorreva in bicicletta Via Federico Conte a Palermo, veniva tamponato da un veicolo assicurato , procurandosi una frattura del III distale della CP_4
dialisi radiale sinistra ed un trauma cranico non commotivo.
Ed invero, l'effettivo verificarsi del sinistro si trae dalla deposizione del teste , soggetto Tes_1
terzo e privo di interesse nel giudizio , della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare , che ha confermato la dinamica del sinistro (memoria ex art. 183 sesto comma cpc di parte attrice “ricordo che è stata una macchina ha preso una bicicletta” non ricordo i punti di urto, posso dire che sui fatti sono stato sentito e a quelli mi riporto” adr “ il conducente della macchina era sceso aveva prestato soccorso e si erano scambiati i numeri tra loro” adr “io ero uscito per i fatti miei, e poi gli ho dato il mio numero al per eventuale testimonianza” ) Pt_1
Ed ancora, a ulteriore dimostrazione dell'effettivo verificarsi dell'incidente vanno menzionati:
- la scheda del 118, che attesta come, la notte del sinistro, il fosse stato condotto dal Pt_1
118 all'ospedale , riferendo nell'immediatezza di essere rimasto vittima di un sinistro stradale;
- gli esiti della disposta CTU, che, oltre a confermare i postumi, ne ha acclarato la compatibilità con la dinamica del sinistro ( e “Esiste nesso di causalità tra il sinistro in questione e le lesioni riportate in quanto dalla documentazione agli atti e dall'anamnesi
2 riferita, appaiono rispettati il criterio cronologico, topografico e l'entità qualitativa e quantitativa dell'evento lesivo”.
Non colgono nel segno i rilievi di parte convenuta tesi a mettere in dubbio l'effettiva verificazione del sinistro .
Ed invero :
- l'attore ha individuato l'orario del sinistro nelle 23 , orario del tutto compatibile con quello del ricovero avvenuto alle 2,15 ;
- non rileva che il conducente non sia stato identificato né chiamato a testimoniare, avendo comunque l'attore indicato un altro teste, per altro del tutto indifferente all'esito della lite;
- Le circostanze dedotte dalla convenuta potrebbero al più fondare un concorso di colpa del danneggiato ( irrilevante nel presente giudizio) ma non incidono negativamente sul giudizio relativo alla raggiunta prova del sinistro, non essendo la condotta imprudente del danneggiato un fatto anomalo o eccezionale (“ Il sinistro sarebbe occorso mentre il sig.
percorreva in bicicletta Via Federico Conte, una strada lunga e, per quanto risulta, Pt_1 ad alto scorrimento, che dall'esterno di Palermo conduce nel centro cittadino (“direzione
Brancaccio” deduce l'attore). Nonostante la tarda ora (il sinistro sarebbe occorso tra le
23:00 e le 00:00), l'attore non ha fornito alcuna spiegazione del perché si trovasse a circolare a tale ora della notte su una strada ad alto scorrimento, in bicicletta, né ha indicato, ad es., su quale lato della carreggiata stesse circolando, se vi fosse una pista ciclabile nelle vicinanze, se circolasse nel corretto senso di marcia, quale lato della carreggiata aveva impegnato, quale la posizione del veicolo giunto sul posto, se indossasse giubbino catarifrangente e casco e se il proprio veicolo fosse dotato di fanali notturni funzionanti, come importo dall'art. 182 del Codice della Strada, secondo prescrizioni inderogabili per la circolazione notturna dei velocipedi. La circolazione del velocipede è avvenuta su strada ad alto scorrimento, in orario notturno e senza l'utilizzo di alcun dispositivo tra quelli di cui all'art. 182 comma 9 bis Cod. Strada. Il verbale di intervento del
118 non indica un orario dell'incidente, che si può solo desumere dal ricovero dell'attore, indicato (approssimativamente) nella cartella clinica alle 2:15 del 24.11.2016, dunque, con
“anticipazione” del sinistro alla tarda notte, ma senza una indicazione precisa.)
In ordine alla prova del danno subito , occorre richiamare gli esiti della disposta CTU, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili, che ha consentito di accertare come il in Pt_1
conseguenza la sinistro , abbia riportato un danno biologico valutato , secondo le tabelle Inail nel
13%. .
3 Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum indennizzabile, occorre preliminarmente inquadrare la natura e le condizioni della polizza assicurativa stipulata dal Parte_1
Ebbene, l'attore, in data 12.10.2016, stipulava con la una polizza infortuni full Controparte_3
time - combinazione libera in forza della quale, verso il pagamento di un premio annuale, la compagnia assicurativa si obbligava a garantire l'assicurato contro il rischio di morte o invalidità permanente derivante da infortunio, diaria ed assistenza.
Più precisamente, nelle condizioni contrattuali si prevedeva che, al verificarsi di uno degli eventi assicurati, la avrebbe dovuto corrispondere al un indennizzo: Controparte_1 Pt_1
- quantificato sulla somma assicurata, la quale veniva convenzionalmente pattuita dalle parti in euro 380.000,00 per gli infortuni, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato, con una franchigia del 3 % ( art 7.2.1 2) se l'Invalidità permanente risulta superiore al 3% e pari o inferiore al 20%, l'Indennizzo verrà liquidato secondo la percentuale riconosciuta ridotta di 3 punti);
- di euro 200,00 per ogni giorno di ricovero o convalescenza, escluso il primo giorno di degenza (diaria da ricovero e convalescenza : art 8.1 La corresponsione dell'Indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione di copia conforme all'originale della cartella clinica, recante il tipo di Infortunio, il giorno di entrata e di uscita dall'Istituto di cura. L'Indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricovero superiore a un giorno, rimanendo inteso tra le parti che, in ogni caso, per il primo giorno di degenza non verrà riconosciuto alcun Indennizzo da parte di I giorni di Controparte_1 degenza sono calcolati sommando i pernottamenti effettuati, indipendentemente dall'orario di accettazione e dimissione dall'Istituto di cura)
- per diaria gesso, quantificata nel 50% dell'importo previsto per la garanzia Diaria da ricovero, in caso di infortunio indennizzabile che determini ingessatura;
Oltre alle somme predette , dovute a tutolo di indennizzi, era dovuto il rimborso per le spese mediche sostenute in conseguenza di eventuali infortuni entro un massimale annuo di euro
20.000,00.
Nel contratto era, inoltre, specificato che, se attivata la garanzia Inabilità temporanea totale di cui all'art. 10, l'indennità giornaliera prevista non era cumulabile con quella per ingessatura, che sarebbe stata eventualmente riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del periodo di Inabilità temporanea totale ( art 8.3 Se l'Infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell'Assicurato, l'indennità giornaliera dovuta ai sensi dell'art.
8.1 Diaria da ricovero
4 e l'eventuale maggiorazione, dovuta qualora attivata la garanzia di cui all'art.
8.4 Maggiorazione per lungodegenza, non sono cumulabili con quella per ingessatura, che sarà riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera. L'eventuale indennità giornaliera per convalescenza post ricovero dovuta ai sensi dell'art.
8.2 Diaria da convalescenza, finché coesistente con il periodo di ingessatura, non è cumulabile con l'indennità per ingessatura, che sarà riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del pagamento dell'indennità per convalescenza. Se attivata la garanzia Inabilità temporanea totale di cui all'art. 10, l'indennità giornaliera prevista non è cumulabile con quella per ingessatura, che sarà eventualmente riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del periodo di Inabilità temporanea totale.
Inoltre, nelle “condizioni di assicurazione” della polizza, le parti inserivano concordemente la seguente clausola rubricata “rinuncia alla surroga”: “L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga per le somme pagate, di cui all'art. 1916 del Codice Civile, lasciando così integri
i diritti dell' e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio o della Parte_2
malattia”.
Ciò detto, la polizza stipulata dall'odierno attore rientra nel genus - socialmente tipico - delle assicurazioni private contro gli infortuni, definibili come contratti con cui “l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato, nel caso di lesione dovuta a causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio” (cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Nello specifico, nel caso in esame, si è garantito contro il rischio di riportare Parte_1
un'invalidità permanente o la morte in conseguenza di un infortunio, estendendo peraltro la copertura anche alle spese mediche sostenute in conseguenza del trauma e prevedendo espressamente una rinuncia preventiva della a far valere il proprio diritto di Controparte_3
surroga verso l'eventuale terzo responsabile del danno.
Sempre in via preliminare, dev'essere affermata la piena validità della clausola con cui l'odierna convenuta ha rinunciato ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili per le somme di denaro da essa stessa corrisposte al proprio cliente in virtù del contratto assicurativo stipulato.
L'invalidità di tale clausola potrebbe astrattamente ravvisarsi nell'ipotetica violazione dell'art. 1916
c.c., norma che - specificamente dettata per l'assicurazione contro i danni, ma espressamente estesa ex art. 1916 co. 4 c.c. anche alle polizze contro gli “infortuni sul lavoro” e contro le
5 “disgrazie accidentali” - prevede il diritto di surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Deve però essere anzitutto evidenziato come tale previsione non sia collocata dall'art. 1932 c.c. tra le norme che, in materia di assicurazione, sono da ritenersi inderogabili: l'art. 1916 c.c. è dunque norma dispositiva e, come tale, derogabile dai contraenti.
Del resto, la nullità di tale clausola non è stata sostenuta espressamente neppure dalla sentenza n.
13233/14 con cui la Cassazione, nella disamina della pattuizione della rinuncia preventiva alla rivalsa, non ne ha dichiarato la nullità, ma si è limitata a rilevare che la previsione di siffatto accordo non vale comunque a giustificare il cumulo tra risarcimento e indennizzo assicurativo.
Ciò posto, la questione attiene quindi l'operatività o meno dell'istituto della compensatio lucri cum damno tra l'indennizzo oggetto della polizza infortuni e il risarcimento danni ottenuto a titolo di responsabilità aquiliana.
L'istituto della compensatio lucri cum damno, pur chiaro nella sua portata generale, ha originato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale con riferimento all'ipotesi in cui il danno e il beneficio collaterale riposino su differenti titoli da cui insorgono - in capo a due soggetti diversi - due distinte obbligazioni. Tale evenienza si riscontra nella fattispecie concreta in cui il diritto al risarcimento danno ex art. 2043 c.c. in capo al deriva dal fatto illecito a lui non Parte_1
imputabile, mentre l'indennizzo trova fonte nel contratto assicurativo ed è quindi dovuto dalla
[...]
Controparte_3
Il contrasto giurisprudenziale sul punto ha trovato composizione in quattro note pronunce delle
Sezioni Unite (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018) che, dopo aver dettato i principi generali in materia - seppure enunciati “nei limiti della rilevanza” nel caso concreto - ne hanno immediatamente fatto applicazione alle controversie sottoposte al loro esame.
Ebbene, ad avviso delle Sezioni Unite (che riprendono sostanzialmente le argomentazioni di Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 1/2018), nel caso in cui il danno e il vantaggio riposino su titoli differenti, l'operatività del principio della compensatio dipende dalla “ragione giustificatrice”, cioè dalla funzione del beneficio collaterale che, in conseguenza dell'illecito, è entrato nel patrimonio del danneggiato.
Così, la compensatio opera quando la provvidenza erogata al danneggiato neutralizza la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. Viceversa, non può procedersi al suddetto defalco nel caso in cui il beneficio collaterale non mira a ristorare lo specifico pregiudizio cagionato dal responsabile, ma assolve ad
6 una finalità diversa, quale può essere quella previdenziale tipica dell'assicurazione sulla vita o della pensione di reversibilità.
Occorre poi precisare che la funzione della rivalsa, in suddetti contratti, è quella di “meccanismo di raccordo” tra il risarcimento del danno e il beneficio collaterale, scongiurando il rischio che il danneggiante non risponda delle proprie negligenze e, al tempo stesso, evitando un'ingiusta locupletazione del danneggiato in ossequio al principio indennitario.
Quanto all'applicabilità dell'istituto alle polizze infortuni, la giurisprudenza non è stata risolutiva fino alla pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5119 del 2002 che, nel pronunciarsi
(non già in termini generali e assoluti, ma specificamente) sull'applicabilità dell'art. 1910 c.c. alle polizze infortuni, hanno distinto entro queste ultime quelle volte a garantire il rischio di invalidità non mortali da quelle finalizzate a coprire l'evento morte.
In estrema sintesi, la Suprema Corte ha chiarito che alle polizze contro infortuni non letali si devono applicare in prevalenza le norme sull'assicurazione contro i danni (e, specificamente, l'art. 1910
c.c.), posto che, da un lato, l'infortunio non mortale, pur essendo un accadimento genericamente relativo alla “persona”, non può cionondimeno qualificarsi come “evento attinente alla vita umana” come prescrive per l'assicurazione sulla vita l'art. 1882, seconda parte, c.c.; dall'altro lato, il
“danno”, menzionato nella prima parte dell'art. 1882 c.c., non si riferisce solo alle cose, ma anche ai pregiudizi alle persone, con la conseguenza che anche la polizza infortuni soggiace al principio indennitario sotteso alla disciplina delle assicurazioni contro i danni.
Ciò trova conferma nel rilievo che l'art. 1916 co. 4 c.c. - disposizione ritenuta espressione del principio indennitario - estende espressamente la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso l'eventuale danneggiante anche alle polizze stipulate contro gli “infortuni sul lavoro” e le
“disgrazie accidentali”.
Un discorso opposto deve invece svolgersi - sempre, ad avviso delle Sezioni Unite - con riguardo alle coperture assicurative contro infortuni letali, la cui disciplina deve ritrarsi “prevalentemente” dalle disposizioni sull'assicurazione sulla vita. Infatti, solo la morte - e non già il mero infortunio invalidante - rientra nel concetto di “evento attinenti alla vita umana” di cui all'art. 1882 c.c. e, inoltre, le polizze contro infortuni letali hanno uno schema molto simile a quello proprio delle assicurazioni sulla vita, posto che vengono inevitabilmente e fatalmente stipulate dall'assicurato a vantaggio di un terzo beneficiario.
Dopo aver tracciato la suindicata distinzione, le Sezioni Unite - sempre nella sentenza n.
5119/2002 - si confrontano poi con la prassi assicurativa corrente chiarendo che spesso “le polizze
7 di assicurazione contro gli infortuni non si limitano a coprire l'ipotesi dell'infortunio inabilitante o invalidante, ma anche quella dell'infortunio mortale”. In tal caso - prosegue il Collegio - “le differenziazioni di disciplina sopra menzionate sono quindi destinate ad operare nell'ambito di un medesimo contratto. Una peculiarità del contratto di assicurazione privata contro gli infortuni è infatti proprio quella dell'essere tale contratto caratterizzato dalla complessità del rischio coperto, in quanto comprensivo sia del rischio di infortunio produttivo di inabilità temporanea o invalidità permanente, sia del rischio di infortunio mortale. La duplicità del rischio implica diversificazione di disciplina del contratto, che deve quindi ritenersi soggetto ad una disciplina di tipo misto: da ricavare prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui il particolare aspetto del rapporto del quale deve essere individuata la disciplina si ricolleghi alla deduzione di un infortunio che abbia determinato inabilità o invalidità, ovvero prevalentemente dalla disciplina dettata per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui venga in considerazione un infortunio mortale” (Cfr. Cass., Sez. Unite, sent. n. 5119/2002).
Quindi, seguendo l'orientamento inaugurato dalla predetta pronuncia, alla polizza infortuni che copre sia il rischio di infortuni letali sia quello di traumi invalidanti non fatali deve trovare applicazione una disciplina di tipo misto, ritraibile alternativamente dall'assicurazione contro i danni o da quella sulla vita a seconda delle conseguenze dell'infortunio in concreto verificatesi.
Un'applicazione dei principi tracciati dalle Sezioni Unite n. 5119/2002 si ritrova nella sentenza n.
13233/2014, in cui la Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di cumulare la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno per lesioni personali con l'indennizzo percepito in forza di una polizza infortuni per le seguenti ragioni:
- in primo luogo, ammettendo il cumulo, il danneggiato si troverebbe in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima dell'illecito, in violazione del principio indennitario pienamente operante anche nel caso di pagamenti fondati su titoli differenti
(rispettivamente, il contratto assicurativo e il risarcimento);
- in secondo luogo, escludendo la compensatio, si verrebbe a configurare in capo all'assicurato un interesse positivo al verificarsi dell'infortunio, trasformando così il contratto assicurativo in un'occasione di lucro e finendo così per configurare la polizza - ammantata di un intento
“speculativo” come una sorta di “scommessa”;
- in terzo luogo, “se il terzo responsabile risarcisce la vittima prima che questa percepisca
l'indennizzo, il credito risarcitorio si estingue per effetto dell'adempimento, e con esso il danno risarcibile. L'assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo, per la semplice
8 ragione che non v'è più alcun danno da indennizzare. Lo stesso dicasi nell'ipotesi inversa, in cui il danneggiato percepisca l'indennizzo assicurativo prima del risarcimento. Anche in tal caso
l'obbligo risarcitorio del terzo responsabile verrà meno non per effetto della compensatio, ma per la semplice ragione che l'intervento dell'assicuratore ha eliso (in tutto od in parte) il pregiudizio patito dal danneggiato e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più”
(cfr. Cass., sent. n. 13233/2014).
Nella medesima pronuncia, la Corte di Cassazione ha, infine, sottolineato che la soluzione sopra richiamata resta ferma anche se l'assicurazione ha preventivamente rinunciato al proprio diritto di surroga verso il responsabile civile ex art. 1916 c.c. (o ha comunque scelto di non esercitarlo), posto che “la surrogazione ex art. 1916 c.c., costituisce, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente, una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato. Orbene, perché il diritto si trasferisca, è necessario che esso sia perso dall'assicurato ed acquistato dall'assicuratore. Tuttavia, l'estinzione del diritto al risarcimento in capo all'assicurato avviene per effetto del solo pagamento, non certo per effetto della surrogazione”. In definitiva, l'inserimento della clausola di rinuncia al diritto di surroga non vale a far mutare la natura indennitaria del contratto assicurativo, “perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile. Deve dunque concludersi nel senso che indennizzo dovuto dall'assicuratore e risarcimento dovuto dal responsabile assolvano ad una identica funzione risarcitoria, e non possano essere cumulati”.
In altri termini, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. Cass. ordinanza n.
3429/2025).
- La surrogazione, infatti, è un diritto di credito che l'assicuratore acquisisce ipso facto per effetto del pagamento dell'indennizzo all'assicurato. La rinuncia alla surrogazione è dunque un negozio unilaterale abdicativo di un diritto di credito spettante all'assicuratore. La rinuncia ad un diritto di credito comporta l'estinzione di quel diritto, non la sua retrocessione al dante causa di chi ha compiuto la rinuncia. Cosi, ad es., se il cessionario di un credito liberasse il debitore ceduto, il credito non retrocederebbe certo in capo al cedente. Allo stesso modo con la rinuncia alla surrogazione l'assicuratore libera preventivamente il terzo responsabile, ma non retrocede all'assicurato il suo diritto di credito nei confronti del responsabile (anche su questo punto v.Cass. 13533/14).
- lo scopo dell'indennizzo è quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato.
Pertanto, una volta avveratosi il rischio, qualunque risarcimento pagato all'assicurato dal
9 terzo responsabile andrà sempre a diffalco dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore per lo stesso fatto, quale che ne fosse la misura (
Chiarito quanto sopra, ritiene questo Giudice che, nel caso di specie, l'istituto della compensatio trovi applicazione e che, quindi, il risarcimento del danno di € 38.500,00 percepito dall'attore in via stragiudiziale vada scomputato all'indennizzo assicurativo che, in virtù della polizza infortuni dallo stesso stipulata con la egli avrebbe diritto ad ottenere. Controparte_3
La polizza stipulata dal è volta a garantire l'assicurato contro il rischio di subire Parte_1
un'invalidità permanente o la morte in conseguenza di un infortunio. In casi siffatti - in cui la polizza copre sia l'esito letale, sia quello meramente invalidante - ad avviso delle Sezioni Unite n.
5119/2002, si applica una disciplina “mista” che varia a seconda dell'evento che in concreto si è verificato ai danni dell'assicurato.
Nel caso in esame, l'attore ha subito un trauma che ha cagionato postumi invalidanti, ma non la morte e, pertanto, seguendo il dictum delle Sezioni Unite - per come interpretato dalla successiva Cassazione n. 13233/14 - trovano applicazione le norme dettate in tema di assicurazione contro i danni, comprese quelle che, espressione del generale principio indennitario, impediscono di cumulare al risarcimento del danno l'indennizzo assicurativo.
Del resto, né il risarcimento del danno, né la stipula d'un contratto d'assicurazione possono mai arricchire il danneggiato o l'assicurato: nel primo caso lo vieta l'art. 1223 c.c. (c.d. principio di indifferenza del risarcimento), nel secondo caso il principio indennitario (di cui sono espressione, tra gli altri, gli artt. 1904, 1909, 1910 c.c.).
Se, quindi, la vittima d'un fatto illecito fosse risarcita d'un danno già indennizzato dal suo assicuratore sarebbe violato il principio di indifferenza del risarcimento;
se l'assicurato fosse indennizzato d'un danno già risarcito dal responsabile sarebbe violato il principio indennitario.
Differenza non v'è tra le due ipotesi.
Ne consegue che nel calcolo dell'indennizzo spettante al in virtù della polizza assicurativa Pt_1
stipulata con deve defalcarsi la somma già percepita dal medesimo a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno, pari ad € 38.500,00. Entrambe le prestazioni, pur essendo di natura diversa, traggono origine dal medesimo evento lesivo e condividono la funzione risarcitoria/indennitaria.
Nel caso di specie, il defalco - che, come è noto, deve avvenire tra poste omogenee - deve trovare applicazione con riguardo all'intera somma in quanto, sebbene parte attrice abbia omesso di allegare la missiva attestante l'avvenuto risarcimento da cui sarebbero state desunte le singole voci
10 risarcite, è lo stesso a richiedere, sebbene in via subordinata , che l'importo già percepito a Pt_1
titolo di risarcimento venga detratto integralmente (cfr. comparsa conclusionale del 10.06.2024).
Ciò posto, nel calcolo della somma indennizzabile occorre tenere conto sia delle risultanze della
CTU che dei limiti di operatività della polizza infortuni.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto che “la percentuale di invalidità permanente è valutabile nella misura del 13% (tab. INAIL allegata alla polizza)” e che la valva di immobilizzazione sia stata applicata per 32 gg. Quanto ai giorni di ricovero - ai fini del riconoscimento della diaria da ricovero - si osserva che dalla lettera di dimissioni (all.n.16) risulta che il sia stato ricoverato dal giorno 24.11.2016 al 3.12.2016, ovvero per nove Pt_1
pernottamenti, in data e non come ha erroneamente indicato il CTU per due pernottamenti.
Ed ancora va rilevata come rimozione da parte di personale medico della valva di immobilizzazione sia avvenuta in data giorno 02/01/17.
Le condizioni generali di polizza, come sopra già richiamate prevedono:
1. L'indennizzo per invalidità permanente calcolato sulla somma assicurata indicata in Polizza (
380.000 , in proporzione al grado di invalidità permanente accertato , con una franchigia del 3 %
( art 7.2.1 2)
2. La somma di euro 200,00 per ogni giorno di ricovero o convalescenza, con una franchigia per la diaria da ricovero in istituto di cura di 1 giorno;
3. Per la diaria gesso la somma pari al 50% di quella previsto per la garanzia Diaria da ricovero, in caso di infortunio indennizzabile che determini ingessatura;
4. il rimborso per le spese mediche sostenute in conseguenza di eventuali infortuni entro un massimale annuo di euro 20.000,00 ( con franchigia di euro 100)
Ne consegue che, l'indennizzo spettante a va quantificato nella complessiva cifra di Parte_1
€ 43.221,81, calcolata nei termini che seguono: € 3.800,00 X 10 punti di invalidità permanente
(n.b. al 13 % di invalidità permanente va detratto il 3 % di franchigia) ; € 200,00 x 8gg di diaria da ricovero (n.b. i giorni di ricovero si considerano in base ai pernottamenti e il primo giorno non va considerato); € 100,00 x 29 gg di diaria da gesso (n.b. per la diaria da gesso l'indennità giornaliera
è pari al 50% di quella prevista per la garanzia Diaria da ricovero, il giorno di applicazione e rimozione si considerano come un unico giorno e, in caso di ricovero, la diaria si computa dalle dimissioni); € 721,81 a titolo di rimborso spese per terapie fisiche (n.b. tra le spese mediche
11 allegate, le uniche rimborsabili in virtù della polizza sono quelle sostenute per le terapie fisiche pari ad € 821,81, da cui va detratto l'importo di € 100,00 che va posto comunque a carico dell'assicurato).
Giova precisare che non può essere riconosciuta alcuna somma a titolo di invalidità di convalescenza posto che, ai sensi dell'art 8,2 , occorre, ai fini della liquidazione ,il rilascio di certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare;
certificazione non rinvenibile nel caso di specie posto che , come emerge dalle dimissioni , il è stata dimesso solo con Pt_1
prognosi di gg 30 ( non potendosi confondere la prognosi di guarigione con la certificazione attestante la necessità di convalescenza presso il proprio domicilio )
Pertanto, la somma dovuta all'attore in forza della polizza ammonta a € 43.221,81, da cui va defalcata la cifra di € 38.500,00 percepita dal a titolo di risarcimento del danno derivante Pt_1
dal medesimo evento lesivo, in virtù del già citato principio indennitario, pervenendosi alla residua somma di € 4.721,81.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 3.928,29) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito, si perviene all'importo di euro: € 5.182,87.
Infine, occorre precisare che non osta al riconoscimento di detto diritto ,l'eccezione sollevata da parte convenuta solo nella memoria di replica, di decadenza dal diritto al premio ex art 1910 cc ,; è
12 invero, pur trattandosi di eccezione in senso lato, i fatti posti a fondamento della stessa ( omessa comunicazione, con dolo, dell'esistenza di altra assicurazione per il medesmo rischio ) dovevano essere tempestivamente allegati dalla società assicurativa, che invece , nula ha dedotto nei termini previsti per le preclusioni assertive
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività in concreto svolta, nella misura di € 2.552,00 alla luce dei parametri contenuti nel vigente DM 55/2014 aggiornati al DM 147/2022, relativi allo scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00 (tenuto conto del decisum), nei valori medi.
Parimenti vanno poste definitivamente a carico del soccombente le spese della CTU.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, in accoglimento della domanda attrice:
- Condanna in persona dell'Amministratore pro tempore , al pagamento Controparte_1 in favore di di € 5.182,87 oltre interessi dalla decisione al soddisfo;
Parte_1
- Condanna in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore , al Controparte_1 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per Parte_1
compensi, oltre a spese generali iva e CPA nella misura di legge;
- Pone definitivamente a carico della soccombente le spese della CTU.
Palermo il 4.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
redatta dalla M.o.t. CP_5 Persona_1
13