Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
3445/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 13/03/2025, alle ore 11.11, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. G. Graci per delega dell'Avv. G.C. Puglisi;
Parte_1 per l'Avv. F. Gemelli anche per Parte_2 [...]
per delega dell'Avv. Accinni;
CP_1
i procuratori delle parti dando atto di aver già precisato le conclusioni all'udienza del 14 novembre 2024; Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. Le parti presenti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 22 maggio 2019, il SI (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in ES, via Boner n.36 presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F. ) che lo rappresentava CodiceFiscale_2
e difendeva giusta procura in atti, conveniva in giudizio il sig. (C.F.: Parte_2
), la , con sede in Milano, via Cosimo C.F._3 Controparte_1 del Fante n.4, (P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e, in quanto tale, legale rappresentante p.t., la Controparte_2 con sede in Milano, piazza Cavour n. 3, P.I. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore e , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede in Valletta (Malta), 5/2 Merchant Street rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, con riferimento all'atto del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. Persona_1
11185 - Racc. 5047), registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 14 marzo 2013 al n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n.
pagina1 di 11
[...] CP_4
60% del totale, senza alcun corrispettivo, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e segg., il sopra citato atto di cambio di intestazione fiduciaria inefficace nei confronti del deducente sig.
[...]
; 2) ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, con riferimento Parte_1 all'atto del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 11184 - Persona_1
Racc. 5046), registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 14 marzo 2013 al n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n. 7015, con cui l'odierno convenuto ha trasferito alla società le quote di sua proprietà Controparte_1 del capitale sociale della società pari al 90% del totale, senza pagamento CP_5 di corrispettivo, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e segg., il sopracitato atto di cambio di intestazione fiduciaria inefficace nei confronti del deducente sig. ; 3) ritenere e Parte_1 dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che, con riferimento all'atto del 19 giugno 2014, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 23132 – Racc. 8228), Persona_2 registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 24 giugno 2014 al n. 16374, con il quale la società ha trasferito alla Controparte_1 Controparte_2 le quote del capitale sociale della società pari al 90% del totale, ricorrono CP_5 tutte le condizioni di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e segg., il sopra citato atto di cambio di intestazione fiduciaria inefficace nei confronti del deducente sig. ; 4) in via subordinata ed alternativa, ritenere e Parte_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1414 e ss. c.c., la simulazione assoluta dei sopra citati atti di cambio di intestazione fiduciaria di quote societarie, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. è rimasto titolare esclusivo Parte_2 delle predette quote di partecipazione sociale;
5) In via istruttoria, si chiede: 5.1) ammettersi interrogatorio formale del sig. e del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore della sui seguenti capitoli di prova: 1) Controparte_7
"Vero o non che alla data di stipula dell'atto di cambio di intestazione fiduciaria sopra citato il convenuto era già inadempiente a quanto previsto nella scrittura Pt_2 privata del 7.5.2006 e quindi era debitore del di una somma non inferiore ad euro Pt_1
2.500.000,00"; 2) "Vero o non che con atto del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 11185 - Racc. 5047), registrato all'Agenzia delle Entrate di Persona_1
Milano 5 in data 14 marzo 2013 al n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n. 7014, l'odierno convenuto ha trasferito, solo formalmente, alla società le quote di sua proprietà del capitale sociale della Controparte_1 società pari al 60% del totale, senza corresponsione di corrispettivo e CP_4 quindi simulando l'atto di compravendita”; 3) "Vero o non che con atto del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 11184 - Racc. 5047), registrato Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 14 marzo 2013 al n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n. 7014, l'odierno convenuto ha trasferito, solo formalmente, alla società le quote di sua Controparte_1 proprietà del capitale sociale della società pari al 90% del totale, senza CP_5 corresponsione di corrispettivo e quindi simulando l'atto di compravendita"; 4) "Vero o non che l'atto del 19.6.2014, depositato il 24.6.2014, con il quale la società Generale
pagina2 di 11 ha trasferito alla le quote di sua proprietà del Controparte_1 Controparte_2 capitale sociale della società pari al 90% del totale è stato stipulato su CP_5 indicazione dell'effettivo titolare delle quote sig. ". 5.2) In caso di Parte_2 esito, anche parzialmente, negativo, del deferito interrogatorio, ammettere prova per testi sulle medesime circostanze, con riserva di integrazione delle medesime e di indicaizone dei nominativi dei testi;
5.3) Ammettere la produzione dei documenti indicati nella narrativa del presente atto con i numeri da 1 a 21; 5.4) disporre la produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dell'atto di trasferimento della partecipazione sociale da
[...] alla società ; 6) Con vittoria di spese Parte_3 CP_8 Controparte_9
e compensi difensivi”. In ordine a tali domande, l'odierno attore premetteva:
- di aver convenuto il sig. innanzi al Tribunale di Palermo per ivi Parte_2 sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 2.500.000,00; nell'ambito del medesimo giudizio aveva depositato – al fine di cautelare il proprio credito - ricorso per sequestro conservativo concesso con provvedimento del 17.06.2015;
- che il predetto giudizio si era definito in tempi recenti con sentenza n.639/2019 con la quale il Tribunale di Palermo – Sezione specializzata Imprese – aveva accolto le pretese dell'odierno attore e aveva condannato l'odierno convenuto al pagamento della somma di
€ 2.500.000,00;
- che l'attore aveva chiesto ed ottenuto diversi decreti ingiuntivi contro il convenuto odierno sig. (nonché contro e la Parte_2 CP_10 [...]
innanzi al Tribunale di Palermo per il pagamento della Controparte_11 somma di euro 75.000,00, dovuta annualmente sin dal marzo 2014;
- che da visura ipotecaria era emersa la sostanziale impossidenza del sig. Parte_2
;
[...]
- che alcune attività di impresa riferibili al sig. erano state Parte_2 dichiarate fallite;
- che dalle notizie di stampa locali si era appreso di fatti riconducibili al sig. Parte_2
che dimostravano che quest'ultimo aveva perso gran parte delle proprie
[...] garanzie patrimoniali;
- che il sequestro era stato eseguito sulle quote sociali di proprietà del sig. Parte_2
(oltre che del sig. ), nelle forme previste da combinato disposto di
[...] CP_10 cui agli artt. 2471-bis e 2352 cod. civ.;
- che, invano, l'attore aveva cercato di eseguire il sequestro anche nelle forme del pignoramento presso terzi, ma tutti i terzi pignorati nell'ambito dei due procedimenti promossi dall'odierno istante avevano reso dichiarazioni negative;
- che il credito reclamato dall'odierno attore era di ammontare tale da rendere estremamente difficoltoso il suo soddisfacimento;
- che con atto del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 11185 Persona_1
– Racc. 5047), registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 14 marzo 2013 al n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n. 7014, l'odierno convenuto aveva trasferito alla le quote di sua CP_12 Controparte_1 proprietà del capitale sociale della società pari al 60% del totale, senza CP_4 alcun corrispettivo;
- che con atto del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal Notaio (Rep. 11184 Persona_1
– Racc. 5046), registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 14 marzo 2013 al pagina3 di 11 n. 2177, ed iscritto al Registro delle Imprese di ES il 5 marzo 2013 al n. 7015, l'odierno convenuto aveva trasferito alla società le quote di sua Controparte_1 proprietà del capitale sociale della società pari al 90% del totale, senza CP_5 corresponsione di corrispettivo;
- che con atto del 19.6.2014, depositato il 24.6.2014 (Rep. 23132 – Racc. 8228), la società aveva trasferito poi alla le quote di sua Controparte_1 Controparte_2 proprietà del capitale sociale della società pari al 90% del totale;
CP_5
- che, con i suddetti atti, il sig. si era spogliato di quasi tutto il proprio Parte_2 patrimonio, ben a conoscenza di recare un grave pregiudizio all'odierno attore che, alla data degli atti appena elencati, già vantava nei confronti del medesimo un credito assai consistente;
- che i suddetti atti erano stati stipulati al solo fine di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, in violazione del disposto dell'art.2740 c.c.
- di aver appreso, mediante estrazione di visura camerale presso il Registro Imprese della CCIAA di Milano, che era ulteriormente mutata la compagine sociale della CP_4 in quanto la quota del 60% prima detenuta dalla era divenuta di Parte_3 proprietà di una società maltese, la;
Controparte_9
- che nonostante i diversi accertamenti effettuati, anche attraverso esplicita richiesta formulata al Conservatore della Camera di Commercio di Milano, l'attore non era riuscito a conoscere gli estremi dell'atto di trasferimento delle superiori quote;
- che il “cambio di intestazione fiduciaria” aveva pregiudicato i suoi interessi in quanto era stato effettuato con il palese intento di ridurre la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. del sig. ; Parte_2 chiedeva quindi la revoca (unitamente a quelli precedenti oggi sub iudice) ai sensi dell'art.2901 c.c. sussistendone tutti i presupposti di legge. Con comparsa del 10.10.2020 si costituiva il sig. (C.F.: Parte_2
), il quale in via preliminare chiedeva che il Tribunale adito C.F._3 disponesse la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rappresentando che la Corte d'Appello di Palermo aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n.639/2019 e che fosse pendente innanzi la Corte d'Appello di Palermo, Sezione specializzata per le Imprese, procedimento recante il n. 672/2019 R.G. al fine di accertare la pretesa creditoria dell'odierno attore;
sempre in via preliminarmente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con riferimento ad altra causa civile, pendente innanzi il Tribunale di ES, n. 3547/2018 R.G., dove era in fase di verifica la pretesa inefficacia dell'atto denominato “Transazione” del 5.12.2016. Nel merito, chiedeva che venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attore , con il rigetto delle domande formulate ex adverso di revocatoria Pt_1 ordinaria e di simulazione assoluta;
in via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sui fatti dedotti, il tutto con vittoria di spese e compensi e la condanna della controparte ad un risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il Sig. argomentava l'inconsistenza del credito allegato Parte_2 dall'attore di € 2.500.000 perché nascente da sentenza n. 639/2019 del Tribunale di Palermo la cui efficacia esecutiva era stata sospesa dalla Corte d'Appello con ordinanza del 17.09.2019, in seguito all'impugnazione proposta;
con riferimento ai crediti di euro € 75.000,00 portati da 5 distinti decreti ingiuntivi il sig. deduceva Parte_2
pagina4 di 11 di aver frapposto opposizione i singoli decreti ingiuntivi;
con riferimento al mancato rispetto della transazione, deduceva che con la transazione del Parte_2
5.12.2016 entrambe le parti si erano impegnate a rinunziare, reciprocamente, a tutti i giudizi pendenti e più in generale ad ogni azione giudiziaria insorta tra di loro, comprese le tre azioni revocatorie pendenti presso il Tribunale di ES (RG 2525/201 - RG 6808/2015 - RG 2673/2015) al verificarsi però, di determinate condizioni contenute negli articoli 1,2 e 3 della scrittura stessa;
rappresentava, quindi, che quanto previsto agli art. 1, 2 e 3 era stato prontamente assolto da parte del sig. nei termini Parte_2 convenuti nella scrittura, e il sig. aveva percepito le somme dovute, e Parte_1 precisamente € 205.000,00 al momento della sottoscrizione della citata scrittura, e, successivamente, € 21.141,61 “a saldo dei compensi calcolati fino all'annualità 2014”, ed, infine, l'ulteriore somma di € 26.660,56 riferita agli incassi 2015 che si erano successivamente “perfezionati”, per un totale di € 252.802,17; sosteneva, pertanto, di aver rispettato gli accordi assunti con la citata “transazione” e che i tre giudizi aventi ad oggetto le azioni revocatorie pendenti presso il Tribunale di ES (RG 2525/201 - RG 6808/2015 - RG 2673/2015) si erano estinti;
dava atto dell'ulteriore circostanza che l'attore aveva incardinato dinanzi a questo Tribunale il procedimento n.3547/2018 R.G. al fine di ottenere la risoluzione dell'accordo transattivo del 5.12.2016 ex art.1976 c.c. Il convenuto argomentava, quindi, il difetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., primo fra tutti la mancanza del requisito dell'eventus damni dato atto che la consistenza del patrimonio del non era mutata per effetto del trasferimento delle quote societarie;
sulla Pt_2 trasparenza dei trasferimenti delle partecipazioni tramite negozio fiduciario, deduceva che
“La giurisprudenza, infatti, è ormai unanime nel negare che un'operazione di cessione di quote sociali a mezzo di società fiduciarie possa essere intesa alla stregua di un'operazione illecita in ragione delle modalità non trasparenti, poiché non sussiste un divieto di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali”; chiedeva, infine, il rigetto della domanda svolta ex articoli 1414 e ss. c.c. relativa la dichiarazione di simulazione assoluta dell'atto di intestazione fiduciaria della partecipazione sociale deducendone l'infondatezza. Con comparsa del 10.02.2020 si costituiva anche la Controparte_1
(C.F. e P. IV , con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante 4,
[...] P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.
(C.F.: ), la quale eccepiva, in via Controparte_13 C.F._4 preliminare, la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. con riferimento alla domanda di simulazione assoluta degli atti di intestazione fiduciaria delle Partecipazioni e dell'atto di cambio di intestazione fiduciaria deducendo che l'attore si era limitato a formulare la domanda di simulazione, senza dedurre le ragioni di fatto e di diritto a fondamento, in violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4), c.p.c.; argomentava, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda revocatoria;
contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'odierno attore sul rapporto fiduciario deducendo che la si Controparte_14 era limitata a svolgere il mandato fiduciario conferitole dal SI compiendo Pt_2 le attività richieste dal fiduciante, nell'esercizio dell'attività tipica. Sulle deduzioni dell'attore circa il cambio di proprietà relativo al 60% del capitale sociale della Gio.MA. S.r.l. (rectius S.p.A.) che, secondo l'attore, prima era detenuta da e, oggi, sarebbe di proprietà della Controparte_1 Controparte_3
pagina5 di 11 , la sservava che con atto di “reintestazione CP_9 Controparte_1 di quote sociali” del 10 settembre 2013, la stessa aveva reintestato la partecipazione al capitale sociale della Gio.Ma. S.p.A. direttamente al nominativo dell'effettivo proprietario SI , rimanendo estranea ai successivi atti di disposizione della Parte_2 partecipazione;
né l'attore avrebbe fornito prova del fatto che Controparte_1
avesse effettuato l'atto di trasferimento del quale pretenderebbe di richiedere
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c.; chiedeva, pertanto, la condanna dell'attore al pagamento del risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. e il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate ex adverso. Non si costituiva invece, nonostante la regolarità della notifica, la
[...]
. Controparte_3
Alla prima udienza del 14 gennaio 2021, il Giudice rinviava all'udienza del 10 febbraio 2022 concedendo termini ex art. 183 c.p.c. comma 6 per il deposito di memorie;
depositate le memorie ex art.183 c.6 c.p.c., il convenuto si Parte_2 costituiva con un nuovo procuratore. Senza ulteriore attività istruttoria e dopo plurimi rinvii, la causa era avviata alla fase decisoria;
all'odierna udienza del 13.3.2025 la causa era decisa. Alla stregua delle risultanze processuali e delle allegazioni delle parti va affermata la fondatezza nel merito dell'azione proposta da . Parte_1
L'azione revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore abbia arrecato pregiudizio alle sue ragioni, così da consentire al creditore medesimo, in caso di accoglimento dell'azione, di esercitare anche sui beni oggetto dell'atto dispositivo l'azione esecutiva, come se i beni stessi non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore. Oggetto della domanda revocatoria, sia essa ordinaria che fallimentare, non è il bene trasferito in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori, mediante il suo assoggettamento ad esecuzione forzata. Diversi sono i presupposti richiesti dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria. Il primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale, oggetto di contenzioso (c.d. credito litigioso); ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria, quindi, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass. n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018). In altri termini, la qualità di creditore legittimato all'azione di revocatoria sussiste anche se il credito presupposto non è stato ancora accertato con giudicato, ma è sub iudice; trattasi, invero, di domande intese a ricostruire, comunque e con varie modalità ed effetti, la garanzia patrimoniale della massa dei creditori. Peraltro, la nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 c.c. - comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità - è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi pagina6 di 11 anche a quelli meramente eventuali, ivi compresi i titolari di crediti nascenti da fatti illeciti, la cui sussistenza o consistenza sia ancora al vaglio dal giudice di merito. Ciò ha valore assorbente di tutte le questioni poste da parte convenuta in ordine alla certezza o meno delle regioni creditore dell'attore supportate dalla Sentenza del Tribunale di Palermo invero oggetto di impugnazione (un credito litigioso esiste) e, quindi, di tutte le residue questioni relative ai decreti ingiuntivi emessi in danno del sig. Parte_2
e da quest'ultimo opposti nonché al preteso mancato rispetto della
[...] transazione;
per completezza giova osservare che anche la sola allegazione dell'inadempimento del convenuto ) agli accordi transattivi – che Parte_2 nella specie peraltro si accompagna alla formulazione di specifica domanda di risoluzione
– rende legittima la riproposizione della medesima domanda (di revocatoria ordinaria) oggetto della menzionata transazione;
va da sé che perde rilevanza (anche) la questione sulla sospensione pregiudiziale ex art. 295 c.p.c. (nella parte in cui si è argomentata la natura pregiudicante dei diversi giudizi pendenti tra le parti) posta dai convenuti. Occorre, poi, che il debitore abbia realizzato un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo. Nel caso in cui l'azione revocatoria sia proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'eventus damni deve essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati (Cass. n. 25883/2023). L'atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere antecedente o successivo all'insorgere del credito, a titolo oneroso o a titolo gratuito., Deve sussistere ancora la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso – compresa la prestazione di garanzia contestuale al credito garantito ex art. 2901 co. 2 c.c.- il consilium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione). Massimamente sintetizzando: l'actio pauliana (o revocatoria), disciplinata nel Codice civile dagli artt. 2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, a) uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore, e sussistente sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito, come nell'ipotesi che vengano sostituiti beni pagina7 di 11 facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori con altri, come il denaro, che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente aggredibili in via esecutiva, e b) due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso – compresa la prestazione di garanzia contestuale al credito garantito ex art. 2901 co. 2 c.c.-, il consilium fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione). Nel caso in ispecie sussiste il requisito (oggettivo) del cosiddetto eventus damni, tenuto conto che con
- atto pubblico del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal notaio (Rep. 11185 Persona_1
e Racc. 5047), ha trasferito alla società Parte_2 Controparte_1 le quote di sua proprietà del capitale sociale della società pari al 60% del CP_4 totale;
- atto pubblico del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal notaio (Rep. 11184 Persona_1
- Racc. 5046) ha trasferito alla società Parte_2 Controparte_1 le quote di sua proprietà del capitale sociale della società pari al 90% del CP_5 totale;
- atto pubblico del 19 giugno 2014, autenticato nelle firme dal notaio (Rep. Persona_2
23132 - Racc. 8228) la società ha trasferito alla Controparte_1 le quote del capitale sociale della società pari al Controparte_2 CP_5
90% del totale;
- è ulteriormente mutata la compagine sociale della in quanto la quota CP_4 del 60% prima detenuta dalla divenuta di proprietà Controparte_1 di una società maltese, la e ciò in forza di atto di trasferimento Controparte_9 non rinvenibile (dato fattuale ricavabile da visura camerale); atti con i quali si è certamente realizzata una modifica della situazione patrimoniale del sig. che ha reso obiettivamente più difficoltoso il Parte_2 soddisfacimento del credito su indicato. Nel dettaglio: dagli atti di causa è emerso che Controparte_1
è primaria società fiduciaria di amministrazione, operante in forza di autorizzazione ministeriale ai sensi della Legge n. 1966/39 e successive modifiche e integrazioni;
nell'esercizio di tale attività, in data 21 febbraio 2013, il SI Parte_2 ha conferito a mandato fiduciario avente ad oggetto Controparte_1 Cont l'intestazione fiduciaria di una partecipazione al capitale sociale della (oggi, CP_16 CP_1
- C.F. e P.IVA n. ) e di una partecipazione al capitale sociale CP_17 P.IVA_3 della Gio (C.F. e P.IVA n. ; in data 23 febbraio 2013, CP_18 P.IVA_4 [...]
e il SI hanno stipulato gli atti di Controparte_1 Parte_2 intestazione fiduciaria delle Partecipazioni;
con atto di “reintestazione di quote sociali” del 10 settembre 2013, ha reintestato la Controparte_1 partecipazione al capitale sociale della Gio.Ma. S.p.A. direttamente al nominativo dell'effettivo proprietario SI;
in data 18 giugno 2014, il Parte_2
pagina8 di 11 SI ha conferito a Parte_2 Controparte_1 istruzione per procedere con il cambio di intestazione fiduciaria della Partecipazione in favore della e per chiudere il mandato fiduciario;
in data 19 Controparte_2 giugno 2014, e hanno Controparte_1 Controparte_2 stipulato atto di “cambio di intestazione fiduciaria di quota sociale”, in altri termini la società ha trasferito alla le Controparte_1 Controparte_2 quote del capitale sociale della società pari al 90% del totale. CP_5
Se è vero che il contenuto essenziale dell'attività delle società fiduciarie consiste nella possibilità di amministrare, attraverso l'intestazione a proprio nome (con l'intestazione formale e quindi per effetto di un trasferimento formale), titoli azionari o quote di società a responsabilità limitata appartenenti a terzi, è anche vero che il fiduciante (nella specie il convenuto ), con un'operazione siffatta, conserva Parte_2
(abbia conservato con le operazioni su descritte) la titolarità sostanziale delle quote (sociali) trasferite;
può, quindi, massimamente sintetizzarsi e teorizzarsi una scissione tra titolarità sostanziale – in capo a fiduciante - delle quote ovvero dei titoli trasferiti e titolarità formale di dette quote e titoli in capo alla fiduciaria, così come può anche ammettersi che il creditore del fiduciante possa aggredire (perché pignorabili) le quote sociali e i titoli trasferiti alla società fiduciaria, ma ciò potrà avvenire nelle forme del pignoramento presso terzi (In ragione degli obblighi di ritrasferimento di quote sociali e titoli assunti dalla fiduciaria in favore del fiduciante); ciò certamente rende oltremodo complessa per il creditore del fiduciante la tutela del credito;
dal che si ricava che siffatta catena di intestazione fiduciarie ha certamente i connotati dell'eventus damni così come sopra descritto;
giova rammentare che anche le operazioni negoziali utili a frapporre meri ostacoli alla tutela del credito sono suscettibili di revocatoria;
né può essere sottaciuto che l'ultima operazione su descritta (il trasferimento della quota del 60% della CP_4 già detenuta dalla ad una società maltese, la Controparte_1 [...]
, in forza di atto non rinvenibile) ha certamente reso assai complessa la Controparte_9 tutela del credito (sub iudice ovvero eventuale) dell'odierno attore. Né il convenuto ha fornito prova alcuna dell'effettiva Parte_2 consistenza del suo patrimonio al momento dei citati trasferimenti di quote sociali e della sua capienza ovvero idoneità a soddisfare le ragioni dell'odierno attore. Sussiste l'elemento della scientia damni del debitore il quale ha confezionato in un brevissimo lasso di tempo le operazioni di intestazione fiduciaria delle quote sociali su indicate, senza che vi sia traccia, peraltro, di un corrispettivo;
circostanza quest'ultima che rende irrilevante la ricerca del consilium fraudis in capo alle compagini fiduciarie. Dalle superiori considerazioni consegue la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attore dei seguenti atti Parte_1
- atto pubblico del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal notaio (Rep. 11185 Persona_1
e Racc. 5047), con cui ha trasferito alla società Parte_2 [...] le quote di sua proprietà del capitale sociale della società Controparte_1 CP_4 pari al 60% del totale;
- atto pubblico del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal notaio (Rep. 11184 Persona_1
- Racc. 5046), con cui ha trasferito alla società Parte_2 Controparte_1 le quote di sua proprietà del capitale sociale della società pari al 90%
[...] CP_5 del totale;
pagina9 di 11 - atto pubblico del 19 giugno 2014, autenticato nelle firme dal notaio (Rep. Persona_2
23132 - Racc. 8228), con il quale la società ha Controparte_1 trasferito alla le quote del capitale sociale della società Controparte_2 CP_5
pari al 90% del totale.
[...]
Nelle superiori considerazioni deve ritenersi assorbito il vaglio sulla domanda di simulazione, sulle correlate eccezioni di nullità di detta domanda, nonché della domanda di risarcimento danni per lite temeraria proposte dalle parti convenute. Le spese seguono la soccombenza;
i convenuti vanno in solido condannati al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in dispositivo ai valori massimi per 3 fasi (studio, introduttiva e decisionale) secondo lo scaglione “indeterminabile – complessità alta”
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 3445/2019 R.G. promossa da , (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in ES, via Boner n.36 presso lo studio dell'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore, C.F._5 contro (C.F.: ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._3 in ES, Via F. Bisazza 10 presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Gemelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
codice Controparte_1 fiscale e partita IV n. , con sede legale in Milano, Via Cosimo del Fante 4, P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_13 C.F._4 avvocati Alessandro Accinni (C.F.: ) del Foro di Milano e Placido C.F._6
Arrigo (C.F. del Foro di ES, presso il cui Studio in ES, C.F._7 via Giuseppe La Farina, 171, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
parti convenute, , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, con sede in Valletta (Malta), 5/2 Merchant Street, parte convenuta contumace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) dichiara la contumacia della società ; Controparte_3
b) dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attore , C.F.: Parte_1
, dell'atto pubblico del 25.2.2013, autenticato nelle firme dal notaio C.F._1
(Rep. 11185 - Racc. 5047), con il quale ha trasferito Persona_1 Parte_2 alla società le quote di sua proprietà del capitale Controparte_1 sociale della società pari al 60% del totale;
dell'atto pubblico del 25.2.2013, CP_4 autenticato nelle firme dal notaio (Rep. 11184 - Racc. 5046) con cui Persona_1
ha trasferito alla società le Persona_3 Controparte_1 quote di sua proprietà del capitale sociale della società pari al 90% del totale;
CP_5 dell'atto pubblico del 19 giugno 2014, autenticato nelle firme dal notaio Persona_2
(Rep. 23132 - Racc. 8228) con il quale la società ha Controparte_1 trasferito alla le quote del capitale sociale della società Controparte_2 CP_5
pari al 90% del totale;
[...]
c) condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in complessivi euro 21.155,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Così deciso in ES, 13.3.2025 Il Presidente di Sezione
pagina10 di 11 (dott. Ugo Scavuzzo)
pagina11 di 11