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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/10/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN CO, all'esito dell'udienza del
9.9.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/24 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI Di IE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Policoro Via Siris n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
FA e dalla dott.ssa Fabiana de Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
Email_1
CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.10.2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder
[...]
riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo Pagina 1 di 10 determinato come supplente su organico di fatto negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ed ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascuno di tali anni di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti della ricorrente deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019, il ha eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della CP_1
carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la pretesa.
Pagina 2 di 10 Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
Pagina 3 di 10 posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un
Pagina 4 di 10 sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
Pagina 5 di 10 da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Pagina 6 di 10 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che ha ricevuto incarichi di Parte_1 supplenza con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020; nell'anno scolastico 2015/2016 (peraltro neppure richiesto nelle conclusioni), invece, parte attorea ha svolto due brevi servizi di supplenza, il primo di soli due giorni dal
28.9.2015 al 29.9.2015 presso un istituto professionale in Cernusco sul Naviglio e il secondo di circa un bimestre dal 15.10.2015 al 25.12.2015 presso un liceo artistico di CP_4
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato della ricorrente, assunta a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021 (cfr. stato matricolare).
La medesima considerazione non può estendersi all'anno scolastico 2015/2016, poiché – nonostante la recente statuizione della Corte di Giustizia – in tale anno scolastico parte attorea ha svolto attività di supplenza disorganiche, brevi (una di soli due giorni, l'altra di circa due mesi), presso differenti istituti scolastici, con orario parziale per la prima supplenza e completo per la seconda. Peraltro le attività didattiche si compongono non solo delle lezioni svolte in classe a beneficio dei discenti, ma anche quantomeno della partecipazione agli scrutini, alle riunioni, alle attività di programmazione e organizzazione da eseguirsi sia all'inizio delle attività didattiche, sia in corso di anno;
attività sulle quali parte attorea non ha svolto alcuna allegazione.
Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui la ricorrente richiede l'accredito sulla carta docente in relazione agli anni scolastici 2025/20216,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, l'eccezione ministeriale risulta fondata.
A tal proposito deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal
1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei
Pagina 7 di 10 limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
Pagina 8 di 10 casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione è fondata per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, poiché i contratti di supplenza sono stati stipulati rispettivamente con decorrenza dal 28.9.2015, dal 24.11.2016, dal 26.09.2017 e dal
20.09.2018. Solo in data 27.2.2024 la docente ha inviato a mezzo Parte_1
raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 12 fasc. ric.); ne CP_1
consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è sorto già rispettivamente il 28 settembre 2015, il 24 novembre 2016, il 26 settembre 2017 e il 20 settembre 2018 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto rispettivamente il 27 settembre 2020, il 23 novembre 2021, il 25 settembre 2022 e il 19 settembre 2023, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 27.2.2024 (cfr. doc. 12 fasc. ric.), quando la prescrizione quinquennale in relazione ai predetti anni scolastici era ormai maturata, non potendosi attribuire alcuna efficacia probatoria alla diffida del 20.7.2021, poiché non corredata da alcun documento idoneo ad attestarne l'avvenuto invio e la conseguente ricezione da parte del Ministero convenuto (cfr. doc. 11 fasc. ric.).
In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto della ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato per il solo anno scolastico 2019/2020.
La domanda del ricorso deve essere accolta solo per l'anno scolastico 2019/2020, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per l'importo dovuto in favore della richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi
Pagina 9 di 10 dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della domanda accolta (€ 500,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020;
2. Condanna il a mettere a disposizione della Controparte_1
ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo di €
500,00 in relazione all'anno scolastico 2019/2020;
3. Dichiara infondata e comunque prescritta e dunque rigetta la pretesa di
[...]
in relazione all'anno scolastico 2015/2016; Parte_1
4. Dichiara prescritta e dunque rigetta la pretesa di in Parte_1
relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
5. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 258,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
EN CO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro EN CO, all'esito dell'udienza del
9.9.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/24 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI Di IE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Policoro Via Siris n. 8;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3
tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa Giuseppina
FA e dalla dott.ssa Fabiana de Donato, funzionari in servizio presso l'
[...]
con domicilio telematico pec Controparte_4
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CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.10.2024, Parte_1
ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder
[...]
riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quale docente assunta a tempo Pagina 1 di 10 determinato come supplente su organico di fatto negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ed ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascuno di tali anni di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in suo favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ha richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore della ricorrente dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1
normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti della ricorrente deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento all'istanza presentata per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 e 2018/2019, il ha eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della CP_1
carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la pretesa.
Pagina 2 di 10 Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza che la causa - vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dalla ricorrente a fondamento delle sue domande - risulta matura per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in
Pagina 3 di 10 posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un
Pagina 4 di 10 sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione
Pagina 5 di 10 da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Pagina 6 di 10 Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente che ha ricevuto incarichi di Parte_1 supplenza con termine al 30 giugno negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e
2019/2020; nell'anno scolastico 2015/2016 (peraltro neppure richiesto nelle conclusioni), invece, parte attorea ha svolto due brevi servizi di supplenza, il primo di soli due giorni dal
28.9.2015 al 29.9.2015 presso un istituto professionale in Cernusco sul Naviglio e il secondo di circa un bimestre dal 15.10.2015 al 25.12.2015 presso un liceo artistico di CP_4
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato della ricorrente, assunta a tempo determinato negli anni scolastici 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020; e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che la ricorrente risulta ancora inserita nel sistema scolastico, tanto che è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2021 (cfr. stato matricolare).
La medesima considerazione non può estendersi all'anno scolastico 2015/2016, poiché – nonostante la recente statuizione della Corte di Giustizia – in tale anno scolastico parte attorea ha svolto attività di supplenza disorganiche, brevi (una di soli due giorni, l'altra di circa due mesi), presso differenti istituti scolastici, con orario parziale per la prima supplenza e completo per la seconda. Peraltro le attività didattiche si compongono non solo delle lezioni svolte in classe a beneficio dei discenti, ma anche quantomeno della partecipazione agli scrutini, alle riunioni, alle attività di programmazione e organizzazione da eseguirsi sia all'inizio delle attività didattiche, sia in corso di anno;
attività sulle quali parte attorea non ha svolto alcuna allegazione.
Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui la ricorrente richiede l'accredito sulla carta docente in relazione agli anni scolastici 2025/20216,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, l'eccezione ministeriale risulta fondata.
A tal proposito deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal
1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei
Pagina 7 di 10 limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
Pagina 8 di 10 casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione è fondata per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, poiché i contratti di supplenza sono stati stipulati rispettivamente con decorrenza dal 28.9.2015, dal 24.11.2016, dal 26.09.2017 e dal
20.09.2018. Solo in data 27.2.2024 la docente ha inviato a mezzo Parte_1
raccomandata a/r una diffida ad adempiere al convenuto (cfr. doc. 12 fasc. ric.); ne CP_1
consegue che il diritto all'accredito della carta del docente per gli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 è sorto già rispettivamente il 28 settembre 2015, il 24 novembre 2016, il 26 settembre 2017 e il 20 settembre 2018 al momento del conferimento dell'incarico per la supplenza e si è prescritto rispettivamente il 27 settembre 2020, il 23 novembre 2021, il 25 settembre 2022 e il 19 settembre 2023, laddove il primo atto di interruzione del termine prescrizionale è intervenuto solo il 27.2.2024 (cfr. doc. 12 fasc. ric.), quando la prescrizione quinquennale in relazione ai predetti anni scolastici era ormai maturata, non potendosi attribuire alcuna efficacia probatoria alla diffida del 20.7.2021, poiché non corredata da alcun documento idoneo ad attestarne l'avvenuto invio e la conseguente ricezione da parte del Ministero convenuto (cfr. doc. 11 fasc. ric.).
In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto della ricorrente a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato per il solo anno scolastico 2019/2020.
La domanda del ricorso deve essere accolta solo per l'anno scolastico 2019/2020, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Per l'importo dovuto in favore della richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi
Pagina 9 di 10 dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame la ricorrente non ha né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione del valore della domanda accolta (€ 500,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per l'anno scolastico 2019/2020;
2. Condanna il a mettere a disposizione della Controparte_1
ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentirle di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, l'importo di €
500,00 in relazione all'anno scolastico 2019/2020;
3. Dichiara infondata e comunque prescritta e dunque rigetta la pretesa di
[...]
in relazione all'anno scolastico 2015/2016; Parte_1
4. Dichiara prescritta e dunque rigetta la pretesa di in Parte_1
relazione agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
5. Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 258,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30 ottobre 2025
Il Giudice
EN CO
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