Articolo 3 della Legge 15 febbraio 1995, n. 51
Articolo 2Articolo 4
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28 febbraio 1995
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1 gennaio 2013
Art. 3. 1. A l'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ((1)) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 42) che "A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51 , e' soppressa".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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