Articolo 3 della Legge 20 dicembre 1965, n. 1512
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1966
Art. 3.
All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:
per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964;
e per lire i milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire, agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1966