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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 6938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6938 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 10.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44679 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. COLLARETA GIOVANNI BATTISTA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
CP_2 con il patrocinio dell'Avv. CAPILUPI LUCA
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. VEBER ROSSELLA
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione comunicazione preventiva di ipoteca
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 18.11.2024, conseguente all'omesso versamento dei contributi pretesi dall in forza di n. 11 avvisi di addebito, nonché di CP_1 premi pretesi dall' in forza di n. 7 cartelle di pagamento, per un credito complessivo di CP_2
€ 54.550,88.
1 A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha, fra l'altro, dedotto l'omessa notifica degli atti di intimazione sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, la prescrizione del credito vantato dagli enti impositori ed l'insussistenza del credito contributivo CP_1 CP_2
vantato per il periodo successivo al luglio 2021, stante la cessazione dell'attività di impresa.
Ritualmente costituiti in giudizio i convenuti hanno contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
1.Il ricorrente deduce innanzitutto l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata, per vizi afferenti la normativa postale, nonché per illeggibilità del nominativo dell'agente postale.
Va tuttavia evidenziato come l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Nel caso di specie, posto che l'atto è stato materialmente consegnato e ricevuto dal ricorrente, i vizi dedotti, per come sopra indicati, non afferiscono ad elementi costitutivi essenziali, sicchè non può venire in rilievo la categoria della inesistenza bensì eventualmente quella della nullità che, nel caso di specie risulta sanata con la tempestiva e puntuale proposizione dell'odierna opposizione.
2. Il ricorrente deduce inoltre la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché delle sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, assumendo: la violazione art. 7 dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione;
la violazione del diritto di difesa per genericità della pretesa;
l'omessa indicazione del calcolo degli interessi su sorte e sanzioni.
Va premesso che tali motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva, sono stati tempestivamente proposti nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data 5.12.2024, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca eseguita il 18.11.2024
Ciò non di meno le doglianze attoree sono infondate.
2 Dall'esame degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento depositate dalle convenute emerge infatti che tali atti contengono tutti gli elementi essenziali, previsti a pena di nullità, rispettivamente, dall'art. 30 comma 2 D.L 78/2010 e dalle disposizioni legislative e ministeriali via via succedutesi in materia.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, poi, richiama espressamente le singole cartelle ed avvisi di addebito, chiaramente identificate attraverso l'indicazione del numero e della data di notifica, oltre che dell'ente impositore, del titolo della pretesa
(distinto per sorte, sanzioni ed interessi) e del periodo a cui si riferisce il credito.
Non sussiste pertanto alcun vizio di motivazione e/o violazione del diritto di difesa, risultando chiaramente indicati negli atti suddetti tutti gli elementi che consentono di debitore un'adeguata difesa.
3. Il eccepisce inoltre la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei contributi Pt_1
previdenziali ex artt. 24 e 25 decreto legislativo 46/1999.
Ebbene, per non risultando depositate in atti tutte le cartelle di pagamento CP_2
sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca, si osserva che dalle stesse indicazioni contenute nel dettaglio dell'atto opposto emerge che ha proceduto alla notifica CP_3
(ovvero al tentativo di notifica) delle singole cartelle entro l'anno successivo alla scadenza di pagamento del premio contenuto in ciascuna cartella. Sicchè essendo la notifica CP_2 della cartella di pagamento successiva alla consegna ed alla formazione del ruolo, emerge ictu oculi il rispetto del termine di decadenza.
Anche in relazione agli avvisi di addebito risulta rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lvo 46/99, ad eccezione dei seguenti avvisi di addebito:
n. 39720170005937576000 (notificato il 12/05/2022 e relativo a contributi I.V.S. anno 2016); CP_1
n. 39720180002937606000 (notificato il 28/10/2022 relativo a contributi I.V.S. anno
2017);
n. 39720190015674642000 (notificato il 13/09/2019 relativo a contributi I.V.S. anno
2015);
n. 39720230011180646000 (notificato il 14/12/2023 relativo a contributi I.V.S.
2018).
3 La decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo, non determina tuttavia l'estinzione del CP_1
credito, ma solo l'impossibilità dell'ente previdenziale di utilizzare il particolare sistema di riscossione previsto dalla legge, senza che ciò precluda, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 24 Dlvo cit., l'accertamento del fondamento della pretesa contributiva.
E' chiaro però che l'avviso di addebito in relazione al quale sia stata accertata la decadenza dell' ex art. 25 D.lvo non può avere efficacia esecutiva e dunque non può CP_1 essere oggetto di comunicazione preventiva di ipoteca, come nel caso di specie.
Deve dunque dichiararsi, in relazione a tali avvisi di addebito, l'inesistenza dell' CP_1
del diritto a procedere ad esecuzione.
4. Il ricorrente deduce l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di ipoteca.
Ebbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che:
1)l'avviso di addebito n. 39720160000877484000 risulta notificato mediante consegna in data 20/04/2016 della raccomandata spedita all'indirizzo di Via Baiano 41, ove, dal certificato storico di residenza, il ricorrente risultava all'epoca risiedere;
2)l'avviso di addebito n. 39720160016986708000 risulta notificato il 25/10/2016 via
PEC all'indirizzo corrispondente a quello indicato nella Email_1
visura camerale in atti;
3)l'avviso di addebito n. 39720170005937576000 risulta notificato il 12/05/2022 mediante deposito nella casa comunale previa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione dell'indirizzo di residenza in Via Baiano 41;
4)l'avviso di addebito n. 39720180002937606000 risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 28/10/2022 presso l'indirizzo di Via Baiano 41, allorquando tuttavia il ricorrente (sin dal 14.9.2022) aveva già trasferito la residenza in Via Calvi Risorta n. 24;
5)l'avviso di addebito n. 39720180020352256000 risulta notificato il 09/01/2019 mediante consegna della raccomandata all'indirizzo di Via Calvi Risorta n. 20;
6) l'avviso di addebito n. 39720190015674642000 risulta notificato il 13/09/2019 mediante consegna della raccomandata presso l'indirizzo di Via Calvi Risorta n. 20;
7) l'avviso di addebito n. 39720190022820375000 risulta notificato il 03/02/2020 mediante consegna della raccomandata presso l'indirizzo di Via Calvi Risorta n. 20;
4 8) l'avviso di addebito n. 39720210002752456000 risulta notificato il 07/11/2021 via
PEC all'indirizzo corrispondente a quello indicato nella Email_1 visura camerale in atti;
9) l'avviso di addebito n. 39720220004720807000 risulta notificato il 18/07/2022 via
PEC all'indirizzo che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella Email_2
visura camerale;
10) l'avviso di addebito n. 39720220021682181000 risulta notificato il 30/12/2022 via PEC all'indirizzo che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella Email_2
visura camerale
11) l'avviso di addebito n. 39720230011180646000 risulta notificato il 14/12/2023 via PEC all'indirizzo che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella Email_2 visura camerale.
Ciò posto, deve dichiararsi la nullità della notifica dell'avviso di addebito n.
39720180002937606000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso un indirizzo diverso da quello di residenza del ricorrente, nonché degli avvisi di addebito n.
39720220004720807000, n. 39720220021682181000 e n. 39720230011180646000 in quanto la notifica è stata eseguita ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello indicato nella visura camerale, a nulla rilevando il documento depositato dall' in data 18.3.2025, CP_1 contenente una “schermata” priva di valore probatorio.
Quanto invece agli avvisi di addebito n. 39720180020352256000, n.
39720190015674642000 e n. 39720190022820375000, notificati all'indirizzo di Via Calvi
Risorta n. 20, diverso da quello risultante dallo storico di residenza del ricorrente (Via Calvi
Risorta n. 24), si evidenzia che gli stessi risultano comunque consegnati al destinatario;
sicchè deve rigettarsi l'eccezione attorea di omessa notifica.
5. L'accertata nullità della notifica degli avvisi di addito n. 39720180002937606000,
n. 39720220004720807000, n. 39720220021682181000 e n. 39720230011180646000 consente di ritenere tempestiva la proposizione dei motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa contributiva, aventi ad oggetto sia la prescrizione dei pretesi contributi, sia l'inesistenza dell'obbligo contributivo per il periodo successivo al luglio 2021.
5 6. Ebbene, con riferimento alla dedotta inesistenza dell'obbligo contributivo si osserva che nessuno di tali avvisi di addebito afferisce a contributi maturati successivamente al luglio 2021, posto che l'avviso di addebito n. 397 2022 00216821 81 000 ha ad oggetto i contributi dovuti per il periodo gennaio/maggio 2021, mentre gli altri tre avvisi si riferiscono ad annualità precedenti.
7.Quanto poi all'eccezione di prescrizione, si osserva che gli avvisi di addebito nn.
39720220021682181000 e 39720220004720807000 si riferiscono, rispettivamente agli anni
2021 e 2020; sicchè considerato che la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata in data 18.11.2024, nessuna prescrizione è maturata rispetto a tali pretese contributive.
L'avviso di addebito n. 39720180002937606000 ha ad oggetto le 4 rate dei contributi dovuti per l'anno 2017 che andavano pagate alle scadenze del 16 maggio 2017, 21 agosto,
16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.
Risulta agli atti di causa che, in relazione a tale avviso di addebito, CP_3
ha notificato in data 16.3.2024 l'intimazione di pagamento n.
[...]
09720249007102780/000.
A tale data, tuttavia erano già prescritti i contributi suddetti, pur considerando il periodo di sospensione pari a n. 311 giorni prevista dalla legislazione emergenziale OV
(art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ed art. 11 del d.l. 31.12.2020,
n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21).
Va dunque dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva relativa all'avviso di addebito n. 39720180002937606000.
L'avviso di addebito n. 39720230011180646000 riguarda i contributi VS pretesi per le 4 rate dell'anno 2018 che andavano pagati alle seguenti scadenze: 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019.
Ebbene la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata in data 18.11.2024, sicchè tenuto conto della suindicata sospensione di n. 311 giorni prevista dalla legislazione emergenziale OV, deve dichiararsi la prescrizione dei contributi pretesi con l'avviso di addebito n. 39720230011180646000 afferenti la prima rata (con scadenza al 16.5.18), la seconda rata (con scadenza al 21.8.18) e la terza rata (con scadenza al 16.11.2018).
6 8. Per quanto attiene agli avvisi di addebito che invece risultano validamente notificati, l'eccezione di prescrizione va valutata con riferimento al periodo successivo all'accertata notifica.
Dalla documentazione depositata da risulta che anteriormente alla notifica CP_3 della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha notificato l'intimazione di CP_3
pagamento n. 09720239057225050/000 che tuttavia è stata notificata nell'ottobre 2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Via Carlo Risorta n. 28, allorquando invece il ricorrente risultava residente in [...].
Il documento depositato dall' in data 18.3.2025 contenente le variazioni CP_1 anagrafiche del ricorrente non ha valenza probatoria, trattandosi di una mera schermata informatica priva di data e di incerta provenienza ed inidonea inoltre a superare le risultanze del certificato anagrafico storico depositato in atti.
Ne segue che il primo atto di costituzione in mora utile (successivo alla notifica degli avvisi di addebito) è proprio la comunicazione preventiva di ipoteca opposta in questa sede e notificata in data 18.11.2024, allorquando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale relativo ai contributi pretesi con l'avviso di addebito n.
39720160000877484000, notificato in data 20/04/2016 ed a quello n.
39720160016986708000, notificato il 25/10/2016.
Nessuna prescrizione si è invece compiuta alla data del 18.11.2024 rispetto agli avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 3),5), 6), 7) e 8), tenuto conto, quanto agli avvisi di cui ai nn. 5) e 6) della citata sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.
9. Concludendo dunque, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa contributiva dell' in relazione agli avvisi di addebito: 39720160000877484000, notificato in data CP_1
20/04/2016; n. 39720160016986708000, notificato il 25/10/2016; n.
39720180002937606000 (mai notificato), nonché ai contributi VS (e relative sanzioni ed interessi) relativi alle prime tre rate dell'anno 2018, portati dall'avviso di addebito
n. n. 39720230011180646000 (mai notificato).
7 Inoltre, pur accertata l'esistenza del credito contributivo vantato dall' con CP_1 gli avvisi di addebito nn. 39720220004720807000 (relativo ai contributi VS dovuti per
l'anno 2020) e n. 39720220021682181000 (relativo ai contributi VS relativi al periodo gennaio/maggio 2021), stante l'omessa notifica di tali avvisi di addebito, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto dell' a procedere ad esecuzione e, CP_1
conseguentemente, espungersi il relativo credito dalla comunicazione preventiva di ipoteca.
10. Il ricorrente assume inoltre l'omessa notifica delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto la contribuzione dovuta all' per premi assicurativi) contenute nella CP_2 comunicazione preventiva di ipoteca.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la cartella di pagamento:
a) n. 09720160013850791000 risulta notificata il 05/02/2016 all'indirizzo PEC
laddove invece l'indirizzo PEC riportato nella visura camerale è Email_3
Email_1
b) n. 09720170126444056000 non risulta notificata (avviso di mancata consegna)
c) n. 09720170263396765000 non risulta notificata (avviso di mancata consegna per indirizzo non valido)
d) n. 09720190023499385000 non risulta notificata (avviso di mancata consegna per indirizzo non valido)
e) n. 09720210005909920000 risulta correttamente notificata il 28/07/2022 mediante deposito in comune stante l'irreperibilità del destinatario, sconosciuto all'indirizzo di residenza di Via Baiano 41, int. 4;
f) n. 0972022220001945267000 risulta notificata il 14/07/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante raccomandata spedita all'indirizzo di Via Carlo Risorta 28, allorquando invece dal certificato anagrafico del ricorrente risulta che a tale data egli risiedeva in Via Carlo Risorta
24;
g) n. 09720220125522455000 risulta notificata il 23/02/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante raccomandata spedita all'indirizzo di Via Carlo Risorta 28, allorquando invece dal certificato anagrafico del ricorrente risulta che a tale data egli risiedeva in Via Carlo Risorta
24.
8 Va dunque accertata l'omessa notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa ad eccezione della cartella n. 09720210005909920000, notificata il 28.7.2022, in relazione alla quale, peraltro, è infondata l'eccezione di prescrizione, stante la notifica in data 18.11.2024 della comunicazione preventiva di ipoteca.
11. All'accertata omessa notifica delle cartelle di pagamento su indicate consegue la valutabilità del motivo di opposizione afferente la prescrizione dei premi pretesi.
Ebbene, ribadita la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720239057225050/000 poiché eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'indirizzo di Via Carlo Risorta n. 28, allorquando invece il ricorrente risultava residente in [...]; si osserva che alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca opposta in questa sede, occorsa il 18.11.2024, era effettivamente maturata la prescrizione quinquennale dei premi (e delle connesse sanzioni) portati dalle cartelle di pagamento nn. 09720160013850791000,
09720170126444056000 e 09720170263396765000, aventi ad oggetto il pagamento dei premi per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
Nessuna prescrizione risulta invece maturata alla data del 18.11.2024 con riferimento alle altre cartelle, aventi ad oggetto premi relative ad annualità dal 2019 al 2021.
12. Concludendo dunque, deve dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_2
portato dalle cartelle di pagamento nn. 09720160013850791000, 09720170126444056000
e 09720170263396765000 per intervenuta prescrizione.
Pur accertata inoltre l'esistenza del credito portato dalle cartelle di pagamento. CP_2
n. 09720190023499385000, n. 0972022220001945267000 e n. 09720220125522455000, stante l'inesistenza e/o nullità della notifica delle suddette cartelle, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione con riferimento a dette cartelle che, dunque, vanno espunte dalla comunicazione preventiva di ipoteca per cui è causa.
13. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti stante il limitato accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006865000, notificata il 18.11.2024:
9 dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' portato dalle cartelle di pagamento CP_2
nn. 09720160013850791000, 09720170126444056000 e 09720170263396765000 per intervenuta prescrizione;
accerta l'esistenza del credito vantato dall' con le cartelle di pagamento n. CP_2
09720190023499385000, n. 0972022220001945267000 e n. 09720220125522455000 in relazione alle quali, tuttavia, non sussiste il diritto dell' a procedere ad esecuzione, CP_2 stante l'omessa notifica delle cartelle citate;
dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' con gli avvisi di addebito: CP_1
39720160000877484000, n. 39720160016986708000, n. 39720180002937606000, nonché ai contributi VS (e relative sanzioni ed interessi) relativi alle prime tre rate dell'anno 2018, portati dall'avviso di addebito n. 39720230011180646000; accerta l'esistenza del credito vantato dall' con gli avvisi di addebito n. CP_1
39720170005937576000, n. 39720190015674642000, n. 39720220004720807000, n.
39720220021682181000 e n. 39720230011180646000 (limitatamente alla 4 rata 2018), in relazione ai quali, tuttavia, non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione, stante la decadenza ex art. 25 D.lvo 46/99 e/o l'omessa notifica degli avvisi di addebito suddetti;
rigetta la residua opposizione;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Roma 14.6.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 10.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44679 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. COLLARETA GIOVANNI BATTISTA
RICORRENTE
contro
:
CP_1 con il patrocinio dell'Avv. IANDOLO GUSTAVO
CP_2 con il patrocinio dell'Avv. CAPILUPI LUCA
Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. VEBER ROSSELLA
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione comunicazione preventiva di ipoteca
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca notificata il 18.11.2024, conseguente all'omesso versamento dei contributi pretesi dall in forza di n. 11 avvisi di addebito, nonché di CP_1 premi pretesi dall' in forza di n. 7 cartelle di pagamento, per un credito complessivo di CP_2
€ 54.550,88.
1 A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha, fra l'altro, dedotto l'omessa notifica degli atti di intimazione sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca, la prescrizione del credito vantato dagli enti impositori ed l'insussistenza del credito contributivo CP_1 CP_2
vantato per il periodo successivo al luglio 2021, stante la cessazione dell'attività di impresa.
Ritualmente costituiti in giudizio i convenuti hanno contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
1.Il ricorrente deduce innanzitutto l'inesistenza della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca oggi impugnata, per vizi afferenti la normativa postale, nonché per illeggibilità del nominativo dell'agente postale.
Va tuttavia evidenziato come l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Nel caso di specie, posto che l'atto è stato materialmente consegnato e ricevuto dal ricorrente, i vizi dedotti, per come sopra indicati, non afferiscono ad elementi costitutivi essenziali, sicchè non può venire in rilievo la categoria della inesistenza bensì eventualmente quella della nullità che, nel caso di specie risulta sanata con la tempestiva e puntuale proposizione dell'odierna opposizione.
2. Il ricorrente deduce inoltre la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nonché delle sottostanti cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, assumendo: la violazione art. 7 dello Statuto del contribuente per difetto di motivazione;
la violazione del diritto di difesa per genericità della pretesa;
l'omessa indicazione del calcolo degli interessi su sorte e sanzioni.
Va premesso che tali motivi di opposizione, non afferenti il merito della pretesa contributiva, sono stati tempestivamente proposti nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., tenuto conto che l'odierno ricorso risulta depositato in data 5.12.2024, a fronte della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca eseguita il 18.11.2024
Ciò non di meno le doglianze attoree sono infondate.
2 Dall'esame degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento depositate dalle convenute emerge infatti che tali atti contengono tutti gli elementi essenziali, previsti a pena di nullità, rispettivamente, dall'art. 30 comma 2 D.L 78/2010 e dalle disposizioni legislative e ministeriali via via succedutesi in materia.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, poi, richiama espressamente le singole cartelle ed avvisi di addebito, chiaramente identificate attraverso l'indicazione del numero e della data di notifica, oltre che dell'ente impositore, del titolo della pretesa
(distinto per sorte, sanzioni ed interessi) e del periodo a cui si riferisce il credito.
Non sussiste pertanto alcun vizio di motivazione e/o violazione del diritto di difesa, risultando chiaramente indicati negli atti suddetti tutti gli elementi che consentono di debitore un'adeguata difesa.
3. Il eccepisce inoltre la decadenza dell'iscrizione a ruolo dei contributi Pt_1
previdenziali ex artt. 24 e 25 decreto legislativo 46/1999.
Ebbene, per non risultando depositate in atti tutte le cartelle di pagamento CP_2
sottese alla comunicazione preventiva di ipoteca, si osserva che dalle stesse indicazioni contenute nel dettaglio dell'atto opposto emerge che ha proceduto alla notifica CP_3
(ovvero al tentativo di notifica) delle singole cartelle entro l'anno successivo alla scadenza di pagamento del premio contenuto in ciascuna cartella. Sicchè essendo la notifica CP_2 della cartella di pagamento successiva alla consegna ed alla formazione del ruolo, emerge ictu oculi il rispetto del termine di decadenza.
Anche in relazione agli avvisi di addebito risulta rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 25 D.lvo 46/99, ad eccezione dei seguenti avvisi di addebito:
n. 39720170005937576000 (notificato il 12/05/2022 e relativo a contributi I.V.S. anno 2016); CP_1
n. 39720180002937606000 (notificato il 28/10/2022 relativo a contributi I.V.S. anno
2017);
n. 39720190015674642000 (notificato il 13/09/2019 relativo a contributi I.V.S. anno
2015);
n. 39720230011180646000 (notificato il 14/12/2023 relativo a contributi I.V.S.
2018).
3 La decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo, non determina tuttavia l'estinzione del CP_1
credito, ma solo l'impossibilità dell'ente previdenziale di utilizzare il particolare sistema di riscossione previsto dalla legge, senza che ciò precluda, nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 24 Dlvo cit., l'accertamento del fondamento della pretesa contributiva.
E' chiaro però che l'avviso di addebito in relazione al quale sia stata accertata la decadenza dell' ex art. 25 D.lvo non può avere efficacia esecutiva e dunque non può CP_1 essere oggetto di comunicazione preventiva di ipoteca, come nel caso di specie.
Deve dunque dichiararsi, in relazione a tali avvisi di addebito, l'inesistenza dell' CP_1
del diritto a procedere ad esecuzione.
4. Il ricorrente deduce l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di ipoteca.
Ebbene, dalla documentazione depositata in atti emerge che:
1)l'avviso di addebito n. 39720160000877484000 risulta notificato mediante consegna in data 20/04/2016 della raccomandata spedita all'indirizzo di Via Baiano 41, ove, dal certificato storico di residenza, il ricorrente risultava all'epoca risiedere;
2)l'avviso di addebito n. 39720160016986708000 risulta notificato il 25/10/2016 via
PEC all'indirizzo corrispondente a quello indicato nella Email_1
visura camerale in atti;
3)l'avviso di addebito n. 39720170005937576000 risulta notificato il 12/05/2022 mediante deposito nella casa comunale previa affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione dell'indirizzo di residenza in Via Baiano 41;
4)l'avviso di addebito n. 39720180002937606000 risulta notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il 28/10/2022 presso l'indirizzo di Via Baiano 41, allorquando tuttavia il ricorrente (sin dal 14.9.2022) aveva già trasferito la residenza in Via Calvi Risorta n. 24;
5)l'avviso di addebito n. 39720180020352256000 risulta notificato il 09/01/2019 mediante consegna della raccomandata all'indirizzo di Via Calvi Risorta n. 20;
6) l'avviso di addebito n. 39720190015674642000 risulta notificato il 13/09/2019 mediante consegna della raccomandata presso l'indirizzo di Via Calvi Risorta n. 20;
7) l'avviso di addebito n. 39720190022820375000 risulta notificato il 03/02/2020 mediante consegna della raccomandata presso l'indirizzo di Via Calvi Risorta n. 20;
4 8) l'avviso di addebito n. 39720210002752456000 risulta notificato il 07/11/2021 via
PEC all'indirizzo corrispondente a quello indicato nella Email_1 visura camerale in atti;
9) l'avviso di addebito n. 39720220004720807000 risulta notificato il 18/07/2022 via
PEC all'indirizzo che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella Email_2
visura camerale;
10) l'avviso di addebito n. 39720220021682181000 risulta notificato il 30/12/2022 via PEC all'indirizzo che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella Email_2
visura camerale
11) l'avviso di addebito n. 39720230011180646000 risulta notificato il 14/12/2023 via PEC all'indirizzo che tuttavia non corrisponde a quello indicato nella Email_2 visura camerale.
Ciò posto, deve dichiararsi la nullità della notifica dell'avviso di addebito n.
39720180002937606000, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso un indirizzo diverso da quello di residenza del ricorrente, nonché degli avvisi di addebito n.
39720220004720807000, n. 39720220021682181000 e n. 39720230011180646000 in quanto la notifica è stata eseguita ad un indirizzo PEC non corrispondente a quello indicato nella visura camerale, a nulla rilevando il documento depositato dall' in data 18.3.2025, CP_1 contenente una “schermata” priva di valore probatorio.
Quanto invece agli avvisi di addebito n. 39720180020352256000, n.
39720190015674642000 e n. 39720190022820375000, notificati all'indirizzo di Via Calvi
Risorta n. 20, diverso da quello risultante dallo storico di residenza del ricorrente (Via Calvi
Risorta n. 24), si evidenzia che gli stessi risultano comunque consegnati al destinatario;
sicchè deve rigettarsi l'eccezione attorea di omessa notifica.
5. L'accertata nullità della notifica degli avvisi di addito n. 39720180002937606000,
n. 39720220004720807000, n. 39720220021682181000 e n. 39720230011180646000 consente di ritenere tempestiva la proposizione dei motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa contributiva, aventi ad oggetto sia la prescrizione dei pretesi contributi, sia l'inesistenza dell'obbligo contributivo per il periodo successivo al luglio 2021.
5 6. Ebbene, con riferimento alla dedotta inesistenza dell'obbligo contributivo si osserva che nessuno di tali avvisi di addebito afferisce a contributi maturati successivamente al luglio 2021, posto che l'avviso di addebito n. 397 2022 00216821 81 000 ha ad oggetto i contributi dovuti per il periodo gennaio/maggio 2021, mentre gli altri tre avvisi si riferiscono ad annualità precedenti.
7.Quanto poi all'eccezione di prescrizione, si osserva che gli avvisi di addebito nn.
39720220021682181000 e 39720220004720807000 si riferiscono, rispettivamente agli anni
2021 e 2020; sicchè considerato che la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata in data 18.11.2024, nessuna prescrizione è maturata rispetto a tali pretese contributive.
L'avviso di addebito n. 39720180002937606000 ha ad oggetto le 4 rate dei contributi dovuti per l'anno 2017 che andavano pagate alle scadenze del 16 maggio 2017, 21 agosto,
16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.
Risulta agli atti di causa che, in relazione a tale avviso di addebito, CP_3
ha notificato in data 16.3.2024 l'intimazione di pagamento n.
[...]
09720249007102780/000.
A tale data, tuttavia erano già prescritti i contributi suddetti, pur considerando il periodo di sospensione pari a n. 311 giorni prevista dalla legislazione emergenziale OV
(art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 ed art. 11 del d.l. 31.12.2020,
n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21).
Va dunque dichiarata la prescrizione della pretesa contributiva relativa all'avviso di addebito n. 39720180002937606000.
L'avviso di addebito n. 39720230011180646000 riguarda i contributi VS pretesi per le 4 rate dell'anno 2018 che andavano pagati alle seguenti scadenze: 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019.
Ebbene la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata in data 18.11.2024, sicchè tenuto conto della suindicata sospensione di n. 311 giorni prevista dalla legislazione emergenziale OV, deve dichiararsi la prescrizione dei contributi pretesi con l'avviso di addebito n. 39720230011180646000 afferenti la prima rata (con scadenza al 16.5.18), la seconda rata (con scadenza al 21.8.18) e la terza rata (con scadenza al 16.11.2018).
6 8. Per quanto attiene agli avvisi di addebito che invece risultano validamente notificati, l'eccezione di prescrizione va valutata con riferimento al periodo successivo all'accertata notifica.
Dalla documentazione depositata da risulta che anteriormente alla notifica CP_3 della comunicazione di iscrizione ipotecaria, ha notificato l'intimazione di CP_3
pagamento n. 09720239057225050/000 che tuttavia è stata notificata nell'ottobre 2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in Via Carlo Risorta n. 28, allorquando invece il ricorrente risultava residente in [...].
Il documento depositato dall' in data 18.3.2025 contenente le variazioni CP_1 anagrafiche del ricorrente non ha valenza probatoria, trattandosi di una mera schermata informatica priva di data e di incerta provenienza ed inidonea inoltre a superare le risultanze del certificato anagrafico storico depositato in atti.
Ne segue che il primo atto di costituzione in mora utile (successivo alla notifica degli avvisi di addebito) è proprio la comunicazione preventiva di ipoteca opposta in questa sede e notificata in data 18.11.2024, allorquando era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale relativo ai contributi pretesi con l'avviso di addebito n.
39720160000877484000, notificato in data 20/04/2016 ed a quello n.
39720160016986708000, notificato il 25/10/2016.
Nessuna prescrizione si è invece compiuta alla data del 18.11.2024 rispetto agli avvisi di addebito sopra indicati ai nn. 3),5), 6), 7) e 8), tenuto conto, quanto agli avvisi di cui ai nn. 5) e 6) della citata sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.
9. Concludendo dunque, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa contributiva dell' in relazione agli avvisi di addebito: 39720160000877484000, notificato in data CP_1
20/04/2016; n. 39720160016986708000, notificato il 25/10/2016; n.
39720180002937606000 (mai notificato), nonché ai contributi VS (e relative sanzioni ed interessi) relativi alle prime tre rate dell'anno 2018, portati dall'avviso di addebito
n. n. 39720230011180646000 (mai notificato).
7 Inoltre, pur accertata l'esistenza del credito contributivo vantato dall' con CP_1 gli avvisi di addebito nn. 39720220004720807000 (relativo ai contributi VS dovuti per
l'anno 2020) e n. 39720220021682181000 (relativo ai contributi VS relativi al periodo gennaio/maggio 2021), stante l'omessa notifica di tali avvisi di addebito, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto dell' a procedere ad esecuzione e, CP_1
conseguentemente, espungersi il relativo credito dalla comunicazione preventiva di ipoteca.
10. Il ricorrente assume inoltre l'omessa notifica delle cartelle esattoriali (aventi ad oggetto la contribuzione dovuta all' per premi assicurativi) contenute nella CP_2 comunicazione preventiva di ipoteca.
Dalla documentazione depositata in atti emerge che la cartella di pagamento:
a) n. 09720160013850791000 risulta notificata il 05/02/2016 all'indirizzo PEC
laddove invece l'indirizzo PEC riportato nella visura camerale è Email_3
Email_1
b) n. 09720170126444056000 non risulta notificata (avviso di mancata consegna)
c) n. 09720170263396765000 non risulta notificata (avviso di mancata consegna per indirizzo non valido)
d) n. 09720190023499385000 non risulta notificata (avviso di mancata consegna per indirizzo non valido)
e) n. 09720210005909920000 risulta correttamente notificata il 28/07/2022 mediante deposito in comune stante l'irreperibilità del destinatario, sconosciuto all'indirizzo di residenza di Via Baiano 41, int. 4;
f) n. 0972022220001945267000 risulta notificata il 14/07/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante raccomandata spedita all'indirizzo di Via Carlo Risorta 28, allorquando invece dal certificato anagrafico del ricorrente risulta che a tale data egli risiedeva in Via Carlo Risorta
24;
g) n. 09720220125522455000 risulta notificata il 23/02/2023 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante raccomandata spedita all'indirizzo di Via Carlo Risorta 28, allorquando invece dal certificato anagrafico del ricorrente risulta che a tale data egli risiedeva in Via Carlo Risorta
24.
8 Va dunque accertata l'omessa notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa ad eccezione della cartella n. 09720210005909920000, notificata il 28.7.2022, in relazione alla quale, peraltro, è infondata l'eccezione di prescrizione, stante la notifica in data 18.11.2024 della comunicazione preventiva di ipoteca.
11. All'accertata omessa notifica delle cartelle di pagamento su indicate consegue la valutabilità del motivo di opposizione afferente la prescrizione dei premi pretesi.
Ebbene, ribadita la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09720239057225050/000 poiché eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. l'indirizzo di Via Carlo Risorta n. 28, allorquando invece il ricorrente risultava residente in [...]; si osserva che alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca opposta in questa sede, occorsa il 18.11.2024, era effettivamente maturata la prescrizione quinquennale dei premi (e delle connesse sanzioni) portati dalle cartelle di pagamento nn. 09720160013850791000,
09720170126444056000 e 09720170263396765000, aventi ad oggetto il pagamento dei premi per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.
Nessuna prescrizione risulta invece maturata alla data del 18.11.2024 con riferimento alle altre cartelle, aventi ad oggetto premi relative ad annualità dal 2019 al 2021.
12. Concludendo dunque, deve dichiararsi l'inesistenza del credito vantato dall' CP_2
portato dalle cartelle di pagamento nn. 09720160013850791000, 09720170126444056000
e 09720170263396765000 per intervenuta prescrizione.
Pur accertata inoltre l'esistenza del credito portato dalle cartelle di pagamento. CP_2
n. 09720190023499385000, n. 0972022220001945267000 e n. 09720220125522455000, stante l'inesistenza e/o nullità della notifica delle suddette cartelle, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione con riferimento a dette cartelle che, dunque, vanno espunte dalla comunicazione preventiva di ipoteca per cui è causa.
13. Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti stante il limitato accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400006865000, notificata il 18.11.2024:
9 dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' portato dalle cartelle di pagamento CP_2
nn. 09720160013850791000, 09720170126444056000 e 09720170263396765000 per intervenuta prescrizione;
accerta l'esistenza del credito vantato dall' con le cartelle di pagamento n. CP_2
09720190023499385000, n. 0972022220001945267000 e n. 09720220125522455000 in relazione alle quali, tuttavia, non sussiste il diritto dell' a procedere ad esecuzione, CP_2 stante l'omessa notifica delle cartelle citate;
dichiara l'inesistenza del credito vantato dall' con gli avvisi di addebito: CP_1
39720160000877484000, n. 39720160016986708000, n. 39720180002937606000, nonché ai contributi VS (e relative sanzioni ed interessi) relativi alle prime tre rate dell'anno 2018, portati dall'avviso di addebito n. 39720230011180646000; accerta l'esistenza del credito vantato dall' con gli avvisi di addebito n. CP_1
39720170005937576000, n. 39720190015674642000, n. 39720220004720807000, n.
39720220021682181000 e n. 39720230011180646000 (limitatamente alla 4 rata 2018), in relazione ai quali, tuttavia, non sussiste il diritto a procedere ad esecuzione, stante la decadenza ex art. 25 D.lvo 46/99 e/o l'omessa notifica degli avvisi di addebito suddetti;
rigetta la residua opposizione;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi
Roma 14.6.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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