Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2274/23 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n.° 2274/2023 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA C.F. , parte nata in [...] in Parte_1 C.F._1 data 27/10/1989, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AVERSA ANGELA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata in [...] Controparte_1 C.F._2
(BURKINA FASO) in data 30/10/1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
LAGHI DOMENICO, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/11/2023, parte ricorrente ha Parte_1 introdotto procedimento contenzioso di divorzio nei confronti del marito CP_1
.
[...]
L'udienza di comparizione dei coniugi è stata sostituita dal deposito di note scritte, avendo le parti raggiunto un accordo a seguito del deposito degli atti introduttivi;
quindi, all'esito del deposito delle predette note e della dichiarazione delle parti di essere a conoscenza delle norme processuali in corso, di aver scelto liberamente e consapevolmente di rinunciare a partecipare all'udienza, di non volersi riconciliare e di confermare e sottoscrivere tutte le condizioni concordate, il giudice delegato alla trattazione ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di
separazione definito con sentenza di separazione n. 1074/2023, pubbl. il 24/07/2023 (RG n.
301/2018) di questo Tribunale (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni espresse nell'accordo depositato unitamente alle note scritte sostitutive dell'udienza, di seguito riportato:
- affido condiviso della figlia minore nata in data [...], con collocazione Per_1 prevalente presso la residenza materna sita in Residence les Accacias 142 Avenue Henry dunant
06100 Nice France;
- il padre potrà esercitare il diritto di visita della minore senza limitazione di giorni e tempo, ogniqualvolta la stessa recherà in Calabria ovvero ogniqualvolta il padre si recherà presso il luogo ove è domiciliata la minore;
- il padre si obbliga a versare in favore della madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento della prole (detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai), oltre al 50% delle straordinarie documentate. Tali spese potranno essere concordate anche tramite email o whatsapp ed in caso di mancata risposta entro 10 giorni opererà il regime del silenzio-assenso e la spesa dovrà considerarsi autorizzata;
il genitore anticipatario dovrà essere rimborsato della quota di propria spettanza entro 10 giorni dalla documentazione della spesa.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Kenitra (Marocco) Cassano All'ionio in data 09/11/2011 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano allo Ionio al n. 31, parte II, serie C, anno 2017) tra Parte_1
, come sopra generalizzati, alle condizioni
[...] Controparte_1 riportate in parte motiva;
B. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cassano allo Ionio (CS)in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29 gennaio 2025.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni