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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/07/2024, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n.958/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
rappresentata e difesa dall'LO UE Parte_1
Barbanente e dall'avv. Antonella Piccini;
elettivamente domiciliata in Genova, Via XX
Settembre n.29/16 presso lo studio dell'avv. Leonardo Russo come da mandato in atti.
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Mazzi e Controparte_1
dall'Avv.Varsi Massimiliano, presso il cui studio sito in Genova
(GE), Via Domenico Fiasella n°6/19, è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “in riforma della sentenza del Tribunale di Massa n.179/2022 del
03/03/2022,
-in via principale revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n.
n.516/2019 e respingere la domanda del di pagamento della CP_1
somma di € 6.000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna del al pagamento delle spese del Primo Grado di CP_1
Giudizio;
-in via subordinata revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n.
n.516/2019;
compensare il credito di cui sarà ritenuto titolare il in CP_1
ragione delle ragioni esposte con il contro credito di cui è titolare la di € 6.343,56 fino a concorrenza e conseguentemente Parte_1
dichiarare dovuta al la residua somma di € 718,83 ovvero CP_1
di € 3.718,83.
Compensare in tale ipotesi e integralmente le spese del Primo Grado
di Giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del
Giudizio di Appello.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
Dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello, respingendo
e rigettando ogni domanda di riforma dell'impugnata sentenza emessa
dal Tribunale di Massa e per tali effetti:
emettere sentenza di conferma integrale della sentenza n.179/22
emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento di primo grado RG
2034/19.
2 In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese
forfetarie 15%, cnpa ed iva come per legge, di entrambi i gradi di
giudizio “
IN FATTO E DIRITTO
1.Dopo una prima sentenza parziale, il Tribunale di Massa con sentenza del 19 settembre 2018, definendo i rapporti economici nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , così stabiliva: Parte_1 Controparte_1
-prevedeva un assegno divorzile di 1600,00 Euro a carico del ed a favore di CP_1 Parte_1
-disponeva una condanna del ai sensi dell'art. 96, 3° comma CP_1
c.p.c. a corrispondere 3000,00 Euro alla Parte_1
-condannava a rifondere alla le spese di causa. CP_1 Parte_1
proponeva appello contro la sentenza chiedendo: CP_1
-la riduzione dell'assegno di divorzio;
-la compensazione delle spese di primo grado;
-la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. .
La Corte di Appello di Genova con sentenza n.35 del 25 marzo 2019:
-riduceva l'importo mensile dell'assegno di divorzio a 1200,00 Euro
mensili;
-revocava la condanna ex art. 96,3° comma c.p.c.;
-nulla diceva né in motivazione né in dispositivo sulle spese di primo grado;
-condannava la a pagare al le spese del grado Parte_1 CP_1
di appello.
In data 7 dicembre 2018 effettuava un bonifico di Controparte_1
3000,00 Euro a con la causale “Donazione per Parte_1
sentenza Tribunale”
3 In data 18 aprile 2019, quindi dopo la pubblicazione della sentenza di appello, effettuava un bonifico di 3000,00 Euro a CP_1
, con la causale” Mantenimento”. Parte_1
2. presentava al Tribunale di Massa un decreto Controparte_1
ingiuntivo in cui esponeva di avere fatto i sopra citati due bonifici in adempimento della condanna al pagamento delle spese di primo grado disposta dal Tribunale di Massa.
Poiché tale condanna alle spese doveva ritenersi implicitamente revocata dalla Corte di appello di Genova, in base al principio che se vi è un accoglimento anche parziale dell'appello la Corte deve rideterminare il regime delle spese di primo grado, il ricorrente chiedeva che la fosse condannata a restituire i 6000,00 Parte_1
Euro versati.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
ottenuto dal . CP_1
In primo luogo l'opponente sottolineava come i due bonifici non avessero come causale il pagamento delle spese di primo grado ma una donazione in un caso e l'assegno di mantenimento dall'altro.
Esponeva inoltre che la Corte di appello non aveva affatto disposto la compensazione delle spese di primo grado ma aveva solo revocato la condanna ex art. 96,3° comma c.p.c., rifiutandosi implicitamente di compensare le spese di primo grado in quanto il era CP_1
soccombente.
Infine il era indietro nei pagamenti dell'assegno di CP_1
mantenimento in quanto rispetto ai i“1.200 euro per mese ha versato,nel corrente anno, ad aprile la minor somma di € 290,00, a maggio la minor somma di € 273,20, a giugno ed a luglio la minor somma di €272,62, ad agosto la minor somma di € 270,00 a settembre la minor somma di € 278,00 e, rispetto alla precedente obbligazione
4 di €1.600,00 stabilita dalla sentenza del Tribunale di Massa, la minor somma di € 800,00 per il mese di marzo. “
Esisteva pertanto un debito per arretrati dell'assegno di mantenimento di € 6.343,56 che l'opponente in via subordinata portava in compensazione.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Faceva notare come le causali del bonifico non potessero essere considerate come delle confessioni stragiudiziali, come i pessimi rapporti fra i due coniugi facessero escludere l'ipotesi di una donazione, peraltro nulla per mancanza di forma.
Di come i 6000,00 Euro versati derivassero da un accordo fra i legali delle due parti per le maggiori somme dovute.
Scriveva inoltre il VA
“In ogni caso, quindi, , a fronte di quanto esposto, è CP_1
attualmente ancora creditore delle seguenti somme, certe, liquide e
esigibili:
- in dipendenza diretta del D. I. ottenuto presso il GDP di
Carrara:di Euro 1.059,85
- in dipendenza del medesimo titolo: di Euro 507,45
- in dipendenza del precetto opposto dinanzi al Giudice di Pace di
Carrara:
di Euro 1.766,45
- in dipendenza del D. I. n. 516/2019, ottenuto dal Tribunale di
Massa: di Euro 6.728,64
Per un totale quindi di euro 10.062,39 SE&O.
Controparte non dà prova di asseriti mancati pagamenti da parte di
, e, quindi, chiede a questo giudice di accertare crediti CP_1
controversi e, solo successivamente, di pronunziarsi sulla compensazione.
5 Appare quindi davvero pretestuosa l'opposizione formulata
dall'attrice.
E in ogni caso, la compensazione non potrebbe operare perché le somme
fatte valere dalla opponente non sono «ugualmente liquide e
esigibili» rispetto a quelle di cui è titolare mancando, CP_1
quindi, i presupposti di cui all'art. 1243 cod.civ.
Anche per questa (palese) ragione non può che trovare conferma,
quindi, il D. I. opposto.
E in ogni caso il credito (globale) di è maggiore rispetto CP_1
a quello opposto dalla in compensazione. Parte_1
Quindi questa non può avvenire per i motivi esposti e per la norma
richiamata.”
Parte appellante non formulava pertanto né nella comparsa di costituzione e risposta né nella memoria ex art. 183,6° comma n. 1
c.p.c. domanda riconvenzionale di condanna della a Parte_1
corrispondergli la differenza a favore del RO effettuata la compensazione.
Né tale richiesta era formulata tardivamente nella comparsa conclusionale in cui si legge “Tali versamenti inferiori al dovuto
hanno determinato il sorgere in favore della di un
contro
Parte_1
credito di € 6.343,56 che, nella peggiore della ipotesi andrà
compensato fino a concorrenza con la somma di cui il RO “
3.Il Tribunale di Massa con sentenza del 7 marzo 2022 n. 179 respingeva due dei motivi di opposizione sia perché la confessione stragiudiziale ad un terzo era liberamente valutabile sia perché si doveva ritenere che la Corte di Appello avesse implicitamente revocato la condanna alle spese disposta in primo grado e non essendo credibile una diversa interpretazione.
6 Riteneva invece accoglibile il motivo di opposizione subordinato di compensazione.
Fatto il calcolo dei rapporti di credito e debito fra i due coniugi
ed andando ultra petita condannava la a corrispondere al Parte_1
l'importo di Euro 9.718,84. CP_1
4. proponeva appello contro la sentenza sostenendo Parte_1
che il Tribunale aveva errato a non ritenere che i due versamenti di 3000 Euro ciascuno erano stati fatti ad altro titolo (donazione indiretta e mantenimento) rispetto al pagamento delle spese di causa di primo grado
In via subordinata, senza proporre appello sul fatto che il Tribunale fosse andato ultra petita, fatte le compensazioni il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la come debitrice della somma Parte_1
di Euro € 3.718,83 ( € 10.062,39- € 6.343,56 )o al massimo, ritenendo dovuta la restituzione dle primo bonifico, di Euro € 7.062,39.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 28 marzo
2024 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
decorsi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche era decisa in camera di consiglio.
5.Oggetto del presente giudizio di appello è se il abbia CP_1
diritto di ripetere i versamenti fatti con i due bonifici di 3000,00
l'uno in quanto a suo dire fatti per pagare delle spese di causa non dovute.
Il primo bonifico del 7 dicembre 2028 aveva la seguente causale.
7 Il secondo bonifico del 18 aprile 2019, quindi successivo alla sentenza della Corte di Appello pubblicata il 25 marzo 2019, ha la seguente causale
Ora, è pacifico che non basta provare di avere effettuato un versamento per poterlo ripetere ma è necessario da una parte che il debitore provi che non vi erano ragioni che giustificassero il versamento e dall'altro che il creditore indichi una legittima ragione per trattenere quanto versato.
Non sussiste dubbio nel presente caso che la abbia un Parte_1
valido motivo per trattenere i due versamenti in quanto sia la sentenza di primo grado che quella di appello le riconoscevano un contributo al mantenimento a carico del e non è contestato CP_1
che il pur avendo crediti altri crediti superiori, sia CP_1
in arretrato nei pagamenti di tale contributo.
Starebbe pertanto al provare che le somme versate sono CP_1
specificatamente riferibili alle sole spese di causa.
In tale valutazione ha errato il Tribunale a considerare irrilevante la causale dei due bonifici in quanto si tratta di una imputazione di pagamento ad un determinato debito fatta dal debitore ai sensi dell'art. 1993 c.c. provata documentalmente.
Del resto privare di rilevanza la causale dei due bonifici porterebbe a risultati opposti a quelli ritenuti dal giudice di primo grado in quanto in assenza della prova di una imputazione la domanda del dovrebbe essere automaticamente respinta. CP_1
Partendo dal secondo bonifico si osserva che il fatto che lo stesso sia stato emesso dopo la pubblicazione della sentenza della Corte
di Appello, che ha implicitamente compensato le spese (non essendo
8 stato impugnato il punto ormai è sceso il giudicato) e che la causale sia il mantenimento esclude che il pagamento sia stato fatto per pagare le spese di primo grado ormai implicitamente compensate ma piuttosto, come in causale, per l'assegno di mantenimento.
Circa il primo bonifico, avvenuto due mesi e mezzo dopo la sentenza di primo grado, si tratta di interpretare la dizione “donazione per sentenza tribunale.”
Ora che si tratti di una donazione è da escludere sia perché i due ex coniugi erano in completa rottura sia perché non ha senso collegare una donazione ad una sentenza del Tribunale.
Questa Corte ritiene che si tratti di un lapsus freudiano (in cui emerge la convinzione del per cui il contributo al CP_1
mantenimento era una donazione fatta dal Tribunale alla , Parte_1
e che abbia scritto “donazione” al posto di “dazione per sentenza del Tribunale”.
Però non basta collegare il versamento alla sentenza perché questa prevedeva anche il contributo al mantenimento di 1600,00 Euro al mese ed il versamento poteva tranquillamente riferirsi al contributo al mantenimento.
Manca pertanto la specifica imputazione alle spese legali né il dimostra che all'epoca aveva già interamente versato il CP_1
contributo fino ad allora dovuto.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere accolto.
L'accoglimento di quello che era il primo motivo di opposizione,
ossia che il credito in restituzione di 6000,00 Euro vantato dal era in realtà inesistente, comporta l'assorbimento o CP_1
comunque il venire meno del secondo motivo di opposizione formulato dalla in via subordinata in primo grado, accolto dal Parte_1
Tribunale, della compensazione che pertanto viene meno.
9 Né ricorrono gli estremi di una compensazione di ufficio fra i crediti alimentari della ed i crediti di altra natura del Parte_1
in quanto il li aveva eccepiti solo nel caso che CP_1 CP_1
si fosse operata una compensazione, a suo avviso comunque non legittima.
Deve pertanto essere revocato il dispositivo di condanna della a favore del . Parte_1 CP_1
Data la particolarità della causa si compensano le spese legali dei due gradi di giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Massa 7 marzo 2022 n. 179 accoglie
l'appello e per l'effetto respinge le domande di Controparte_1
contro . Parte_1
Spese legali dei due gradi di giudizio compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto:
Fra:
rappresentata e difesa dall'LO UE Parte_1
Barbanente e dall'avv. Antonella Piccini;
elettivamente domiciliata in Genova, Via XX
Settembre n.29/16 presso lo studio dell'avv. Leonardo Russo come da mandato in atti.
- Appellante -
-
contro
-
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Mazzi e Controparte_1
dall'Avv.Varsi Massimiliano, presso il cui studio sito in Genova
(GE), Via Domenico Fiasella n°6/19, è elettivamente domiciliato,
come da mandato in atti
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “in riforma della sentenza del Tribunale di Massa n.179/2022 del
03/03/2022,
-in via principale revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n.
n.516/2019 e respingere la domanda del di pagamento della CP_1
somma di € 6.000,00 in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna del al pagamento delle spese del Primo Grado di CP_1
Giudizio;
-in via subordinata revocare l'opposto decreto ingiuntivo del Tribunale di Massa n.
n.516/2019;
compensare il credito di cui sarà ritenuto titolare il in CP_1
ragione delle ragioni esposte con il contro credito di cui è titolare la di € 6.343,56 fino a concorrenza e conseguentemente Parte_1
dichiarare dovuta al la residua somma di € 718,83 ovvero CP_1
di € 3.718,83.
Compensare in tale ipotesi e integralmente le spese del Primo Grado
di Giudizio in ragione della reciproca soccombenza.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del
Giudizio di Appello.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova:
Dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello, respingendo
e rigettando ogni domanda di riforma dell'impugnata sentenza emessa
dal Tribunale di Massa e per tali effetti:
emettere sentenza di conferma integrale della sentenza n.179/22
emessa dal Tribunale di Massa nel procedimento di primo grado RG
2034/19.
2 In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese
forfetarie 15%, cnpa ed iva come per legge, di entrambi i gradi di
giudizio “
IN FATTO E DIRITTO
1.Dopo una prima sentenza parziale, il Tribunale di Massa con sentenza del 19 settembre 2018, definendo i rapporti economici nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e , così stabiliva: Parte_1 Controparte_1
-prevedeva un assegno divorzile di 1600,00 Euro a carico del ed a favore di CP_1 Parte_1
-disponeva una condanna del ai sensi dell'art. 96, 3° comma CP_1
c.p.c. a corrispondere 3000,00 Euro alla Parte_1
-condannava a rifondere alla le spese di causa. CP_1 Parte_1
proponeva appello contro la sentenza chiedendo: CP_1
-la riduzione dell'assegno di divorzio;
-la compensazione delle spese di primo grado;
-la revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. .
La Corte di Appello di Genova con sentenza n.35 del 25 marzo 2019:
-riduceva l'importo mensile dell'assegno di divorzio a 1200,00 Euro
mensili;
-revocava la condanna ex art. 96,3° comma c.p.c.;
-nulla diceva né in motivazione né in dispositivo sulle spese di primo grado;
-condannava la a pagare al le spese del grado Parte_1 CP_1
di appello.
In data 7 dicembre 2018 effettuava un bonifico di Controparte_1
3000,00 Euro a con la causale “Donazione per Parte_1
sentenza Tribunale”
3 In data 18 aprile 2019, quindi dopo la pubblicazione della sentenza di appello, effettuava un bonifico di 3000,00 Euro a CP_1
, con la causale” Mantenimento”. Parte_1
2. presentava al Tribunale di Massa un decreto Controparte_1
ingiuntivo in cui esponeva di avere fatto i sopra citati due bonifici in adempimento della condanna al pagamento delle spese di primo grado disposta dal Tribunale di Massa.
Poiché tale condanna alle spese doveva ritenersi implicitamente revocata dalla Corte di appello di Genova, in base al principio che se vi è un accoglimento anche parziale dell'appello la Corte deve rideterminare il regime delle spese di primo grado, il ricorrente chiedeva che la fosse condannata a restituire i 6000,00 Parte_1
Euro versati.
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
ottenuto dal . CP_1
In primo luogo l'opponente sottolineava come i due bonifici non avessero come causale il pagamento delle spese di primo grado ma una donazione in un caso e l'assegno di mantenimento dall'altro.
Esponeva inoltre che la Corte di appello non aveva affatto disposto la compensazione delle spese di primo grado ma aveva solo revocato la condanna ex art. 96,3° comma c.p.c., rifiutandosi implicitamente di compensare le spese di primo grado in quanto il era CP_1
soccombente.
Infine il era indietro nei pagamenti dell'assegno di CP_1
mantenimento in quanto rispetto ai i“1.200 euro per mese ha versato,nel corrente anno, ad aprile la minor somma di € 290,00, a maggio la minor somma di € 273,20, a giugno ed a luglio la minor somma di €272,62, ad agosto la minor somma di € 270,00 a settembre la minor somma di € 278,00 e, rispetto alla precedente obbligazione
4 di €1.600,00 stabilita dalla sentenza del Tribunale di Massa, la minor somma di € 800,00 per il mese di marzo. “
Esisteva pertanto un debito per arretrati dell'assegno di mantenimento di € 6.343,56 che l'opponente in via subordinata portava in compensazione.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Faceva notare come le causali del bonifico non potessero essere considerate come delle confessioni stragiudiziali, come i pessimi rapporti fra i due coniugi facessero escludere l'ipotesi di una donazione, peraltro nulla per mancanza di forma.
Di come i 6000,00 Euro versati derivassero da un accordo fra i legali delle due parti per le maggiori somme dovute.
Scriveva inoltre il VA
“In ogni caso, quindi, , a fronte di quanto esposto, è CP_1
attualmente ancora creditore delle seguenti somme, certe, liquide e
esigibili:
- in dipendenza diretta del D. I. ottenuto presso il GDP di
Carrara:di Euro 1.059,85
- in dipendenza del medesimo titolo: di Euro 507,45
- in dipendenza del precetto opposto dinanzi al Giudice di Pace di
Carrara:
di Euro 1.766,45
- in dipendenza del D. I. n. 516/2019, ottenuto dal Tribunale di
Massa: di Euro 6.728,64
Per un totale quindi di euro 10.062,39 SE&O.
Controparte non dà prova di asseriti mancati pagamenti da parte di
, e, quindi, chiede a questo giudice di accertare crediti CP_1
controversi e, solo successivamente, di pronunziarsi sulla compensazione.
5 Appare quindi davvero pretestuosa l'opposizione formulata
dall'attrice.
E in ogni caso, la compensazione non potrebbe operare perché le somme
fatte valere dalla opponente non sono «ugualmente liquide e
esigibili» rispetto a quelle di cui è titolare mancando, CP_1
quindi, i presupposti di cui all'art. 1243 cod.civ.
Anche per questa (palese) ragione non può che trovare conferma,
quindi, il D. I. opposto.
E in ogni caso il credito (globale) di è maggiore rispetto CP_1
a quello opposto dalla in compensazione. Parte_1
Quindi questa non può avvenire per i motivi esposti e per la norma
richiamata.”
Parte appellante non formulava pertanto né nella comparsa di costituzione e risposta né nella memoria ex art. 183,6° comma n. 1
c.p.c. domanda riconvenzionale di condanna della a Parte_1
corrispondergli la differenza a favore del RO effettuata la compensazione.
Né tale richiesta era formulata tardivamente nella comparsa conclusionale in cui si legge “Tali versamenti inferiori al dovuto
hanno determinato il sorgere in favore della di un
contro
Parte_1
credito di € 6.343,56 che, nella peggiore della ipotesi andrà
compensato fino a concorrenza con la somma di cui il RO “
3.Il Tribunale di Massa con sentenza del 7 marzo 2022 n. 179 respingeva due dei motivi di opposizione sia perché la confessione stragiudiziale ad un terzo era liberamente valutabile sia perché si doveva ritenere che la Corte di Appello avesse implicitamente revocato la condanna alle spese disposta in primo grado e non essendo credibile una diversa interpretazione.
6 Riteneva invece accoglibile il motivo di opposizione subordinato di compensazione.
Fatto il calcolo dei rapporti di credito e debito fra i due coniugi
ed andando ultra petita condannava la a corrispondere al Parte_1
l'importo di Euro 9.718,84. CP_1
4. proponeva appello contro la sentenza sostenendo Parte_1
che il Tribunale aveva errato a non ritenere che i due versamenti di 3000 Euro ciascuno erano stati fatti ad altro titolo (donazione indiretta e mantenimento) rispetto al pagamento delle spese di causa di primo grado
In via subordinata, senza proporre appello sul fatto che il Tribunale fosse andato ultra petita, fatte le compensazioni il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la come debitrice della somma Parte_1
di Euro € 3.718,83 ( € 10.062,39- € 6.343,56 )o al massimo, ritenendo dovuta la restituzione dle primo bonifico, di Euro € 7.062,39.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza di primo grado.
Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 28 marzo
2024 , tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa,
decorsi i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche era decisa in camera di consiglio.
5.Oggetto del presente giudizio di appello è se il abbia CP_1
diritto di ripetere i versamenti fatti con i due bonifici di 3000,00
l'uno in quanto a suo dire fatti per pagare delle spese di causa non dovute.
Il primo bonifico del 7 dicembre 2028 aveva la seguente causale.
7 Il secondo bonifico del 18 aprile 2019, quindi successivo alla sentenza della Corte di Appello pubblicata il 25 marzo 2019, ha la seguente causale
Ora, è pacifico che non basta provare di avere effettuato un versamento per poterlo ripetere ma è necessario da una parte che il debitore provi che non vi erano ragioni che giustificassero il versamento e dall'altro che il creditore indichi una legittima ragione per trattenere quanto versato.
Non sussiste dubbio nel presente caso che la abbia un Parte_1
valido motivo per trattenere i due versamenti in quanto sia la sentenza di primo grado che quella di appello le riconoscevano un contributo al mantenimento a carico del e non è contestato CP_1
che il pur avendo crediti altri crediti superiori, sia CP_1
in arretrato nei pagamenti di tale contributo.
Starebbe pertanto al provare che le somme versate sono CP_1
specificatamente riferibili alle sole spese di causa.
In tale valutazione ha errato il Tribunale a considerare irrilevante la causale dei due bonifici in quanto si tratta di una imputazione di pagamento ad un determinato debito fatta dal debitore ai sensi dell'art. 1993 c.c. provata documentalmente.
Del resto privare di rilevanza la causale dei due bonifici porterebbe a risultati opposti a quelli ritenuti dal giudice di primo grado in quanto in assenza della prova di una imputazione la domanda del dovrebbe essere automaticamente respinta. CP_1
Partendo dal secondo bonifico si osserva che il fatto che lo stesso sia stato emesso dopo la pubblicazione della sentenza della Corte
di Appello, che ha implicitamente compensato le spese (non essendo
8 stato impugnato il punto ormai è sceso il giudicato) e che la causale sia il mantenimento esclude che il pagamento sia stato fatto per pagare le spese di primo grado ormai implicitamente compensate ma piuttosto, come in causale, per l'assegno di mantenimento.
Circa il primo bonifico, avvenuto due mesi e mezzo dopo la sentenza di primo grado, si tratta di interpretare la dizione “donazione per sentenza tribunale.”
Ora che si tratti di una donazione è da escludere sia perché i due ex coniugi erano in completa rottura sia perché non ha senso collegare una donazione ad una sentenza del Tribunale.
Questa Corte ritiene che si tratti di un lapsus freudiano (in cui emerge la convinzione del per cui il contributo al CP_1
mantenimento era una donazione fatta dal Tribunale alla , Parte_1
e che abbia scritto “donazione” al posto di “dazione per sentenza del Tribunale”.
Però non basta collegare il versamento alla sentenza perché questa prevedeva anche il contributo al mantenimento di 1600,00 Euro al mese ed il versamento poteva tranquillamente riferirsi al contributo al mantenimento.
Manca pertanto la specifica imputazione alle spese legali né il dimostra che all'epoca aveva già interamente versato il CP_1
contributo fino ad allora dovuto.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere accolto.
L'accoglimento di quello che era il primo motivo di opposizione,
ossia che il credito in restituzione di 6000,00 Euro vantato dal era in realtà inesistente, comporta l'assorbimento o CP_1
comunque il venire meno del secondo motivo di opposizione formulato dalla in via subordinata in primo grado, accolto dal Parte_1
Tribunale, della compensazione che pertanto viene meno.
9 Né ricorrono gli estremi di una compensazione di ufficio fra i crediti alimentari della ed i crediti di altra natura del Parte_1
in quanto il li aveva eccepiti solo nel caso che CP_1 CP_1
si fosse operata una compensazione, a suo avviso comunque non legittima.
Deve pertanto essere revocato il dispositivo di condanna della a favore del . Parte_1 CP_1
Data la particolarità della causa si compensano le spese legali dei due gradi di giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza, sull'appello proposto da contro la Parte_1
sentenza del Tribunale di Massa 7 marzo 2022 n. 179 accoglie
l'appello e per l'effetto respinge le domande di Controparte_1
contro . Parte_1
Spese legali dei due gradi di giudizio compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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