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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di TARANTO proc. n.1138-1/2025
Il Giudice
Letto l'atto di opposizione a precetto proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
letta la memoria difensiva di parte opposta;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti:
premesso che:
-la si è opposta al precetto intimato dal per il rilascio dell'immobile posto in Manduria – Pt_1 CP_1 via degli Ippocastani snc;
-l'intimante ha formalizzato il precetto per effetto del decreto di trasferimento in suo favore datato
16.12.2024 emesso dal GE nell'ambito del giudizio di divisione endo-esecutiva n.1348-2018;
-la Erario, comproprietaria del compendio immobiliare oggetto di pignoramento limitatamente alla quota indivisa in titolarità del fratello , ha dichiarato di aver dato impulso allo scioglimento Controparte_2
della comunione;
rilevato che:
-l'opponente, nelle sue difese, ha dedotto di aver impugnato il decreto di trasferimento ed anche gli atti ad esso prodromici, come le aggiudicazioni del lotto n.1) e del lotto n.2);
-sul punto, ha lamentato dei profili già sottoposti alla cognizione del GE;
-l'opponente ha anche dedotto la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art.480 cpc mancando l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione;
considerato che:
1) l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento è stata formulata sul presupposto dell'incidenza che potrebbero avere sulla esecuzione preannunciata dal CP_1 le definizioni dei giudizi già promossi dinanzi al GE in termini di “nullità o revoca dei provvedimenti impugnati”, di “nullità dei verbali di aggiudicazione”, di “nullità o revoca del decreto di trasferimento”;
2) il ha – tra l'altro – eccepito l'inammissibilità delle doglianze che investono CP_1
l'accertamento di validità del decreto di trasferimento e degli atti-presupposto, di cui è stato già investito il Giudice dell'Esecuzione, funzionalmente competente;
ha anche dedotto che la mancata indicazione del giudice dell'esecuzione competente ex art.480 cpc non ha determinato l'invalidità del precetto, né ha precluso l'esercizio del diritto di difesa giacchè la , in aggiunta ai diversi Pt_1
procedimenti già avviati dinanzi al GE, ha proposto due opposizioni all'esecuzione nei confronti degli aggiudicatari dei lotti, individuati per il compendio immobiliare oggetto del giudizio di scioglimento;
3) le doglianze della nei confronti dell'aggiudicazione sono state già scrutinate dal GE che ha Pt_1
rigettato il reclamo proposto ex art.591-ter cpc;
4) l'impugnazione del decreto di trasferimento (cfr. atto difensivo prodotto in atti) è stata proposta per presunti vizi procedurali riguardanti anche l'aggiudicazione provvisoria, per la quale vi è stato già rigetto del reclamo;
5) l'irregolarità formale del precetto per effetto della mancata indicazione del giudice competente per l'esecuzione, dedotta dall'opponente nello stesso atto di opposizione, cumulando opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (artt.615 primo comma -617 primo comma cpc), non ha determinato alcun vulnus al diritto di difesa tanto ciò vero che la ha proposto rituali Pt_1
opposizioni;
6) le contestazioni avverso l'intimazione precettuale, per lo più già esaminate e superate dal Giudice dell'Esecuzione, non consentono di ravvisare “gravi motivi” per la sospensione mancando – in questa fase sommaria – elementi per escludere il diritto dell'aggiudicatario al rilascio del bene;
ptm
-rigetta l'istanza di sospensione;
-spese al definitivo.
ordinanza del 16 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti