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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5514/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana Bianchini e l'Avv. Paola Croci presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...], cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Fiore presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], di anni 5 (C.F. ), cittadino italiano, Parte_2 C.F._3 residente in [...];
nato a [...] il [...], di anni 5 (C.F. , cittadino italiano, Parte_3 C.F._4 residente in [...];
nata a [...] il [...], di anni 3 (C.F. , cittadina Parte_4 C.F._5 italiana, residente in [...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I figli , ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Pt_2 Pt_3 Pt_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei figli medesimi. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di continuare a far crescere i figli in un ambiente favorevole e positivo.
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva di resta assegnata alla medesima, con Parte_1 l'arredo ivi contenuto, che l'abiterà con i figli, mentre si è già trasferito in altra Controparte_2 soluzione abitativa, sita in Milano Via Ceva, 14 e ha già asportato tutti i propri beni ed effetti personali.
4. Quanto al collocamento dei tre figli e sui tempi di permanenza con ciascun genitore: i figli resteranno anagraficamente residenti presso la casa familiare (residenza materna) e, tenuto conto dell'età, staranno con il padre un week end ogni 15 giorni dal sabato mattina alle 9.30 fino alla domenica sera dopo cena alle 20.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, fissato nel giovedì, fino alla mattina successiva. si farà carico di prelevare e riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna, salvi Controparte_2 eventuali e diversi accordi che i genitori potranno prendere tra loro di volta in volta.
5. Quanto alle festività natalizie verranno suddivise tra i genitori, ad anni alterni, in pari misura dal
23 dicembre al 30 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore e dal 30 pomeriggio al 6 gennaio sera con l'altro genitore;
A Pasqua: i figli trascorreranno con uno o con l'altro genitore l'intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni. Il tutto previ accordi tra le parti e fatti sempre salvi diversi accordi;
Per i ponti, i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana di competenza, salva l'applicazione del criterio dell'alternanza qualora i ponti dovessero capitare sempre allo stesso genitore. Qualora le festività siano infrasettimanali, si applicherà il criterio dell'alternanza. Per i compleanni dei figli, vista la tenera età, la giornata del compleanno potrà essere divisa, ove possibile, in modo che i bambini possano trascorrere del tempo con entrambi i genitori, alternando il pranzo o la cena con ciascun genitore. 6. Vacanze estive: Ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con i figli, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (o scuola materna), previ accordi e comunicazioni entro il 30 aprile di ogni anno. si farà carico di prelevare e Controparte_2 riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna o di villeggiatura, salvi eventuali e diversi accordi che i genitori potranno prendere tra loro di volta in volta. Ugualmente il padre si farà carico di raggiungere i figli, per esercitare il diritto di visita, nei periodi in cui i medesimi staranno con la madre presso le case di villeggiatura della famiglia di In tal caso Parte_1 Controparte_2 organizzerà in autonomia la propria eventuale situazione di alloggio. pagina 2 di 5 7. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà una somma mensile pari a € Controparte_2
800,00= per i tre figli (€ 266,66 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 03 di ogni mese, e ciò fino a quando essi non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione trascorsi 12 mesi dal primo versamento (prima rivalutazione marzo 2026).
8. Le spese extra assegno dei figli, tutte previamente concordate e documentate e di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si intende integralmente trascritto, affinché ne costituisca parte integrante, resteranno a carico dei genitori come segue : spese sportive nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di Controparte_2
spese mediche e scolastiche, incluse le spese attuali di psicomotricità, retta scuola Parte_1 materna, mensa scolastica e la retta dell'asilo nido di a cui andrà detratto il bonus Inps, a Pt_4 carico del padre nella misura del 100%; spese odontoiatriche a carico del padre nella misura del 100%, che verranno eseguite presso strutture pubbliche (ivi inclusi i lavori di ortodonzia). In caso di necessità e urgenza, le parti prenderanno accordi tra di loro per rivolgersi a strutture o professionisti privati concordando la ripartizione che, comunque, dovrà essere a prevalente carico del padre, stante le maggiori capacità reddituali del medesimo.
9. Con riferimento ai tempi di rimborso delle spese straordinarie, quando la soglia della singola spesa abbia a superare € 200,00=, ciascun genitore provvederà in autonomia a versare la sua quota parte a chi di competenza, ove possibile, oppure al rimborso entro un termine massimo di quattro giorni al genitore che ha sostenuto la spesa e che ne farà richiesta previa esibizione di giustificativo.
10. Le spese della baby sitter rimarranno a carico del padre nella misura massima di € 180,00 al mese, salve emergenze/necessità particolari che, in ogni caso, andranno concordate tra le parti.
11. La TARI relativa agli anni 2021, 2022 e 2023 resterà a carico esclusivo di Controparte_2
12. Quanto alle somme dovute reciprocamente tra le parti, fatte le dovute compensazioni, la somma a carico di è pari a € 388,27= che verrà versata a contestualmente al Parte_1 Controparte_2 deposito telematico del presente ricorso.
Resta esclusa la possibilità di procedere con altre compensazioni di dare/avere tra le parti per debiti/crediti reciproci, salva l'eventuale compensazione solo tra le spese extra assegno sostenute da ciascuna parte, a condizione che tale compensazione sia preceduta da accordo scritto tra le parti. si impegna ad incrementare, ove possibile, le proprie ore lavorative, dandone Parte_1 tempestiva comunicazione a Controparte_2 13. percepirà integralmente l'assegno unico universale, previo inoltro della domanda Parte_1 all'Ente erogatore, in autonomia, allegando i documenti necessari;
in caso di necessità, CP_2 s'impegna a consegnare tempestivamente la propria documentazione fiscale e patrimoniale
[...]
a prestando sin d'ora consenso all'inoltro, da parte della medesima, della Parte_1 documentazione necessaria all'Ente erogatore, nonché a produrre tutto quanto necessario, affinché possa richiedere ed ottenere il modello ISEE, propedeutico all'erogazione del Parte_1 contributo statale. si rende, altresì, disponibile a comunicare eventuale rinuncia della propria quota Controparte_2 dell'AUU, qualora necessario. I minori resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 14. Le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il rapporto di conto corrente cointestato Conto
Arancio ING n. 1137012 previa, in ogni caso la definizione di tutti i rapporti che hanno addebito su tale conto (utenze ecc…), con suddivisione delle somme al 50% ciascuno. 15. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, mentre il costo del C.U. sarà a carico di entrambi nella misura del 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui pagina 3 di 5 all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite.
5)
Così deciso in Milano, il 5.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...], cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Eliana Bianchini e l'Avv. Paola Croci presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_2 nato a [...] il [...], cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Michela Fiore presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], di anni 5 (C.F. ), cittadino italiano, Parte_2 C.F._3 residente in [...];
nato a [...] il [...], di anni 5 (C.F. , cittadino italiano, Parte_3 C.F._4 residente in [...];
nata a [...] il [...], di anni 3 (C.F. , cittadina Parte_4 C.F._5 italiana, residente in [...]
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I figli , ed vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Pt_2 Pt_3 Pt_4 eserciteranno la responsabilità genitoriale sugli stessi congiuntamente, eccezione fatta per le questioni di ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei figli medesimi. I genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, al fin di continuare a far crescere i figli in un ambiente favorevole e positivo.
3. La casa familiare, di proprietà esclusiva di resta assegnata alla medesima, con Parte_1 l'arredo ivi contenuto, che l'abiterà con i figli, mentre si è già trasferito in altra Controparte_2 soluzione abitativa, sita in Milano Via Ceva, 14 e ha già asportato tutti i propri beni ed effetti personali.
4. Quanto al collocamento dei tre figli e sui tempi di permanenza con ciascun genitore: i figli resteranno anagraficamente residenti presso la casa familiare (residenza materna) e, tenuto conto dell'età, staranno con il padre un week end ogni 15 giorni dal sabato mattina alle 9.30 fino alla domenica sera dopo cena alle 20.30, oltre ad un giorno infrasettimanale, fissato nel giovedì, fino alla mattina successiva. si farà carico di prelevare e riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna, salvi Controparte_2 eventuali e diversi accordi che i genitori potranno prendere tra loro di volta in volta.
5. Quanto alle festività natalizie verranno suddivise tra i genitori, ad anni alterni, in pari misura dal
23 dicembre al 30 dicembre fino a dopo pranzo con un genitore e dal 30 pomeriggio al 6 gennaio sera con l'altro genitore;
A Pasqua: i figli trascorreranno con uno o con l'altro genitore l'intero periodo di sospensione scolastica, ad anni alterni. Il tutto previ accordi tra le parti e fatti sempre salvi diversi accordi;
Per i ponti, i figli staranno con il genitore con cui hanno trascorso il fine settimana di competenza, salva l'applicazione del criterio dell'alternanza qualora i ponti dovessero capitare sempre allo stesso genitore. Qualora le festività siano infrasettimanali, si applicherà il criterio dell'alternanza. Per i compleanni dei figli, vista la tenera età, la giornata del compleanno potrà essere divisa, ove possibile, in modo che i bambini possano trascorrere del tempo con entrambi i genitori, alternando il pranzo o la cena con ciascun genitore. 6. Vacanze estive: Ciascun genitore trascorrerà due settimane anche non consecutive con i figli, durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche (o scuola materna), previ accordi e comunicazioni entro il 30 aprile di ogni anno. si farà carico di prelevare e Controparte_2 riaccompagnare i minori dalla/alla casa materna o di villeggiatura, salvi eventuali e diversi accordi che i genitori potranno prendere tra loro di volta in volta. Ugualmente il padre si farà carico di raggiungere i figli, per esercitare il diritto di visita, nei periodi in cui i medesimi staranno con la madre presso le case di villeggiatura della famiglia di In tal caso Parte_1 Controparte_2 organizzerà in autonomia la propria eventuale situazione di alloggio. pagina 2 di 5 7. A titolo di contributo al mantenimento dei figli, verserà una somma mensile pari a € Controparte_2
800,00= per i tre figli (€ 266,66 per ciascun figlio) per 12 mensilità, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 03 di ogni mese, e ciò fino a quando essi non saranno economicamente autosufficienti. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione trascorsi 12 mesi dal primo versamento (prima rivalutazione marzo 2026).
8. Le spese extra assegno dei figli, tutte previamente concordate e documentate e di cui al Protocollo
d'intesa del Tribunale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere e che qui si intende integralmente trascritto, affinché ne costituisca parte integrante, resteranno a carico dei genitori come segue : spese sportive nella misura del 60% a carico di e del 40% a carico di Controparte_2
spese mediche e scolastiche, incluse le spese attuali di psicomotricità, retta scuola Parte_1 materna, mensa scolastica e la retta dell'asilo nido di a cui andrà detratto il bonus Inps, a Pt_4 carico del padre nella misura del 100%; spese odontoiatriche a carico del padre nella misura del 100%, che verranno eseguite presso strutture pubbliche (ivi inclusi i lavori di ortodonzia). In caso di necessità e urgenza, le parti prenderanno accordi tra di loro per rivolgersi a strutture o professionisti privati concordando la ripartizione che, comunque, dovrà essere a prevalente carico del padre, stante le maggiori capacità reddituali del medesimo.
9. Con riferimento ai tempi di rimborso delle spese straordinarie, quando la soglia della singola spesa abbia a superare € 200,00=, ciascun genitore provvederà in autonomia a versare la sua quota parte a chi di competenza, ove possibile, oppure al rimborso entro un termine massimo di quattro giorni al genitore che ha sostenuto la spesa e che ne farà richiesta previa esibizione di giustificativo.
10. Le spese della baby sitter rimarranno a carico del padre nella misura massima di € 180,00 al mese, salve emergenze/necessità particolari che, in ogni caso, andranno concordate tra le parti.
11. La TARI relativa agli anni 2021, 2022 e 2023 resterà a carico esclusivo di Controparte_2
12. Quanto alle somme dovute reciprocamente tra le parti, fatte le dovute compensazioni, la somma a carico di è pari a € 388,27= che verrà versata a contestualmente al Parte_1 Controparte_2 deposito telematico del presente ricorso.
Resta esclusa la possibilità di procedere con altre compensazioni di dare/avere tra le parti per debiti/crediti reciproci, salva l'eventuale compensazione solo tra le spese extra assegno sostenute da ciascuna parte, a condizione che tale compensazione sia preceduta da accordo scritto tra le parti. si impegna ad incrementare, ove possibile, le proprie ore lavorative, dandone Parte_1 tempestiva comunicazione a Controparte_2 13. percepirà integralmente l'assegno unico universale, previo inoltro della domanda Parte_1 all'Ente erogatore, in autonomia, allegando i documenti necessari;
in caso di necessità, CP_2 s'impegna a consegnare tempestivamente la propria documentazione fiscale e patrimoniale
[...]
a prestando sin d'ora consenso all'inoltro, da parte della medesima, della Parte_1 documentazione necessaria all'Ente erogatore, nonché a produrre tutto quanto necessario, affinché possa richiedere ed ottenere il modello ISEE, propedeutico all'erogazione del Parte_1 contributo statale. si rende, altresì, disponibile a comunicare eventuale rinuncia della propria quota Controparte_2 dell'AUU, qualora necessario. I minori resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. 14. Le parti si impegnano e si obbligano ad estinguere il rapporto di conto corrente cointestato Conto
Arancio ING n. 1137012 previa, in ogni caso la definizione di tutti i rapporti che hanno addebito su tale conto (utenze ecc…), con suddivisione delle somme al 50% ciascuno. 15. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti, mentre il costo del C.U. sarà a carico di entrambi nella misura del 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui pagina 3 di 5 all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa le spese di lite.
5)
Così deciso in Milano, il 5.6.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
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