Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.5511 nell'anno 2023 RG
TRA
, avv. IEVA A Parte_1 ricorrente
E
, avv. CAZZOLLA C NTroparte_1
Resistente
conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2023, la ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere Con dipendente dell' dal 7.5.1991 inquadrata nella qualifica di OTA categoria A del CCNL comparto sanità, esponeva di aver svolto dalla sua assunzione di fatto le mansioni di OOS da inquadrarsi nella categoria B super. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma corrispondente alle Con differenze retributive spettanti per l'importo di euro 5.555,68 oltre accessori. Si costituiva in giudizio l' intimata che contestava la fondatezza della domanda. Istruita con prove orali e documentali, la causa veniva all'odierna udienza decisa con sentenza.
2. Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche). La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma). Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la
una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame, nè dalla sua ratio, che
è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass. sez, Lav. n. 20692/04).
3. Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare
è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass.
n.1433/96, n.14621/99). In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
4. Va poi rilevato che sulla fattispecie analoga a quella de qua si è pronunciata la Sezione lavoro della locale Corte di appello con la sentenza 370/2024 di cui si condividono i rilievi che di seguito si riportano:
“4.3. Questa Corte, peraltro, si è già espressa in fattispecie del tutto analoghe alla presente (cfr. C. App. Bari, sentenza n.
2411/2022 pubblicata il 04/01/2023; sentenza n. 87/2023 pubblicata il 22/02/2023; sentenza n. 1693/2023 pubblicata il 06/11/2023, nonché, in particolare, sentenza n. 2497/2023 pubblicata il 6.2.2024), sulla base di argomentazioni che possono essere interamente riproposte in questa sede. In particolare, a norma delle declaratorie contrattuali, la categoria A, ossia quella di appartenenza del lavoratore, implica il possesso «… di capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività». Segnatamente, a norma del C.C.N.L. Comparto Sanità rientrano nel profilo di ausiliario
2 specializzato, attribuito all'odierno appellante dalla datrice di lavoro, i lavoratori che svolgono <>. In base al contratto collettivo, rientrano, invece nella categoria B, nella quale la parte ha chiesto di essere inquadrata almeno in subordine, i lavoratori che «ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima». Il C.C.N.L. di categoria, inoltre specifica che
«Appartengono altresì a questa categoria – nel livello B super (BS) di cui alla tabella allegato 5 – i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione»; rientra nella categoria BS l'operatore tecnico addetto all'assistenza (c.d. “operatore socio sanitario”) ovvero colui che «svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuno secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
4.4. Orbene, la disamina delle declaratorie contrattuali, qui condotta anche alla stregua degli esiti dell'istruttoria orale espletata e poc'anzi riepilogata, consente di rilevare che le mansioni descritte dall'odierno appellante nell'atto introduttivo sono senz'altro riconducibili alla cat. A e non certo alla B, né – e a maggior ragione – al livello BS. Anzitutto, le mansioni descritte in ricorso non evidenziano lo svolgimento, da parte dell'odierno appellante, né di “attività di coordinamento di altri lavoratori”, né tanto meno implicano il possesso di alcuna “particolare specializzazione”, come richiesto dal C.C.N.L.
Comparto Sanità per il livello di inquadramento BS. Segnatamente, deve rilevarsi che: a) le attività di cura, igiene e assistenza dei malati non possono di certo considerarsi implicanti il possesso di specializzazioni di alcun genere;
b) lo stesso rilievo vale per le piccole medicazioni svolte in autonomia;
c) le medicazioni tecnicamente più importanti sono espletate – come dedotto nell'atto introduttivo – mediante affiancamento agli infermieri, sicché non implicano alcuna assunzione diretta di responsabilità da parte dell'ausiliario che le pratica;
d) anche il supporto ai pazienti per l'assunzione di farmaci ovvero per il corretto utilizzo di apparecchiature medicali, nonché il supporto assistenziale diretto al paziente (a parte ogni rilievo in merito alla genericità della deduzione) non presuppongono alcuna peculiare specializzazione tecnica;
e) le attività di ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e di accompagnamento dei pazienti mediante aiuto nella deambulazione rientrano pienamente nelle mansioni del personale ausiliario specializzato, il quale – come detto – si occupa fra le altre cose di provvedere all'accompagnamento ovvero allo spostamento dei degenti;
f) lo stesso vale per il lavaggio e la disinfezione dei ferri contaminati e per il trasporto del materiale biologico, nonché per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, perché in base alla declaratoria contrattuale l'ausiliario è tenuto a svolgere tutte le operazioni inerenti al trasporto di materiali in uso e le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa;
g) l'attività di “supporto diagnostico” è troppo genericamente descritta, mentre quella di trasporto pazienti e “barellamento” è propria del profilo rivestito, il quale implica anche lo spostamento dei degenti.
L'istruttoria orale ha, inoltre, evidenziato che: - le medicazioni tecnicamente più importanti (cfr. dichiarazioni dei testi Tes_1
e erano espletate solo in affiancamento agli infermieri e non implicavano alcuna assunzione diretta di Tes_2 Tes_3 responsabilità; - il ricorrente non si occupava affatto, di norma, della somministrazione di farmaci ai pazienti o dell'utilizzo – Test quanto piuttosto dello spostamento o della pulizia – delle apparecchiature medicali (cfr. dichiarazioni dei testi e Tes_1
3 ; - lo svolgimento della presunta attività di “supporto diagnostico” era limitata, secondo quanto riferito dai testimoni, Tes_2 allo spostamento dei degenti presso i vari reparti diagnostici e al trasporto dei referti degli accertamenti ivi eseguiti (cfr. dichiarazioni e;
- anche le attività assistenziali “finalizzate al mantenimento della capacità psicofisiche Tes_1 Tes_3 residue al paziente”, così come descritte dai testi (cfr. dichiarazioni e consistevano, in realtà, Tes_1 Tes_3 CP_2 nel tranquillizzare il paziente in caso di stati emotivi di tipo ansioso (il che attiene più che altro alla sensibilità umana e non a una mansione specifica), e non comportavano interventi con spendita di specifiche capacità professionali, posto che se durante il trasporto il paziente accusava un malore il ricorrente provvedeva a farlo visitare dal medico di Pronto Soccorso (cfr. dichiarazioni;
- salve le incombenze più semplici e ripetitive, per ogni mansione espletata dal ricorrente vi era sempre Tes_1
l'esecuzione di disposizioni impartite dai superiori e in particolare del coordinatore infermieristico di reparto o del medico di turno. Sul punto, degna di menzione è la deposizione del teste il quale ha affermato: “A.D.R.: Ci Testimone_4 occupiamo di allestire il carrello dei medicinali dietro esclusiva indicazione degli infermieri che sono i responsabili (…) A.D.R.:
Tutte le attività indicate sopra sono svolte dietro direttive mediche da noi”. Analogamente il testimone ha Testimone_5 riferito: “A.D.R.: Sulla circostanza n. 10 del ricorso posso dire che le attività vengono svolte su direttive del dirigente medico che è di turno”. E ancora, la teste riferendosi all'attività di trasporto dei pazienti eseguita dall'appellante, ha Tes_2 dichiarato “…è sempre una responsabilità del medico che gli dà disposizioni o anche dell'infermiere”.
4.5. Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento neppure la richiesta di inquadramento nella categoria B, la quale implica il possesso da parte del lavoratore di conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Come detto, infatti, l'istruttoria di causa ha escluso che i compiti disimpegnati dal lavoratore implicassero l'assunzione di sua responsabilità diretta e personale, essendo piuttosto emerso che ogni attività fosse subordinata a precise direttive impartite dal superiore gerarchico (caposala e/o coordinatore infermieristico), ovvero dal medico di turno, e che le incombenze meno semplici fossero, di norma, svolte senza autonomia e a supporto di altro personale, come quello infermieristico. Al riguardo è sufficiente rimarcare che: I) le attività di cura, igiene e assistenza dei malati non richiedono alcuna conoscenza teorica di base, così come le piccole medicazioni;
II) anche il supporto all'assunzione di farmaci e all'utilizzo di apparecchiature medicali non postula alcuna particolare conoscenza teorica;
III) tutte le altre attività descritte nell'atto introduttivo rientrano pienamente, come detto, nei compiti del personale inquadrato nella categoria A;
IV) quanto alle medicazioni tecnicamente più importanti, va ribadito che esse sono espletate – per ammissione della stessa parte – in affiancamento agli infermieri, mentre la declaratoria relativa alla categoria B richiede che le mansioni siano svolte “con autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima”.
4.6. A quest'ultimo proposito è opportuno aggiungere che in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che le mansioni appena descritte implichino l'assunzione di responsabilità diretta e personale da parte dell'ausiliario, ciò di per sé non sarebbe sufficiente a far ritenere esistente il diritto all'inquadramento nella categoria superiore ivendicata, perché l'espletamento di tali compiti non consentirebbe di affermare che il lavoratore abbia svolto le mansioni superiori con “pienezza”. Infatti, dalle deposizioni dei testi non è possibile desumere in quale misura le mansioni venivano svolte, in considerazione della estrema genericità dei riferimenti temporali: “occasionalmente” “in caso di emergenza”,
“all'occorrenza”, “poteva capitare”, “eccezionalmente”, “qualche volta”, “quando è necessario”, che ostano irrimediabilmente a ogni apprezzamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'impegno del lavoratore. In proposito, costituisce principio consolidato che nel pubblico impiego contrattualizzato il dipendente al quale sono state assegnate mansioni superiori al di fuori dei casi consentiti ha diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., sempre che le mansioni superiori
4 siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri e assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (v. per tutte Cass. sez. un. n. 25837 del 2007; nello stesso senso cfr. anche Cass. n. 23741 del 2008 e Cass. n. 4382 del 2010, nonché da ultimo Cass. n. 31156 del 2021, in motivazione).
4.7. Infine, è del tutto irrilevante il fatto che – come dedotto dall'odierno appellante e confermato dai testimoni escussi, – le attività ordinarie di riordino e pulizia degli ambienti siano state affidate agli operatori della
Infatti, come si è detto, le attività in concreto espletate dal lavoratore sono comunque riconducibili al profilo di Parte_2 appartenenza e alla categoria di inquadramento, per cui non importa che alcune delle mansioni tipiche del profilo di ausiliario specializzato (“la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni”) siano disimpegnate da soggetti non dipendenti della NT;
in ogni caso, le mansioni in astratto sussumibili nella declaratoria relativa alla categoria superiore – anche a voler ammettere che siano svolte in maniera autonoma e con assunzione diretta di responsabilità – non consentono di affermare che lo svolgimento di mansioni superiori sia avvenuto con carattere di “pienezza”, sicché non possono fondare il diritto della parte a ottenere l'inquadramento superiore ovvero le relative differenze retributive.
4.8. A conclusioni diverse non è dato pervenire in considerazione della circostanza, confermata da alcuni dei testimoni escussi, che il lavoratore abbia partecipato - su invito dalla datrice di lavoro o di sua iniziativa - a un percorso di formazione per OSS, sia perché è emerso che tali percorsi formativi sono stati aperti a tutti i dipendenti con qualifica di ausiliario (cfr. le dichiarazioni del teste : “A.D.R.: …Che Testimone_6 io ricordi il corso per OSS non era finalizzato ad alcun concorso. Questi corsi, che io sappia, erano aperti a tutti e non erano obbligatori” e del teste “A.D.R.: In ordine alla circostanza n. 21) del ricorso posso dire che al Testimone_4 ricorrente, come me, è pervenuta comunicazione per partecipare ad un corso di formazione per Operatori Socio Sanitari. Hanno partecipato tutti ma non penso fosse obbligatorio”), sia perché il dato avvalora, a ben vedere, la tesi della azienda datrice, posto che, evidentemente, l'esigenza di acquisire attraverso la formazione iniziale competenze proprie dell'OSS è sintomatica proprio del fatto che tali competenze non facevano già parte del bagaglio professionale del lavoratore.
5. Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni, l'appello deve essere respinto e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.”
5.1. Dalla disamina delle declaratorie contrattuali sopra riferite ed alla stregua degli esiti dell'istruttoria orale espletata, è agevole rilevare che le mansioni descritte nell'atto introduttivo sono senz'altro riconducibili alla cat. A e non certo alla B, né – e a maggior ragione – al livello BS.
5.2. Infatti, le attività di cura ed assistenza dei malati è stata svolta senza la necessaria particolare specializzazione, ma con affiancamento degli infermieri di cui si è riconosciuto espressamente il supporto dall'istante.
5.3. L'attività di lavaggio e disinfezione dei ferri contaminati rientra nelle operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
5.4. L'ausilio nell'espletamento delle funzioni fisiologiche e di accompagnamento dei pazienti rientra nelle mansioni della qualifica ricoperta. In definitiva, le mansioni svolte non implicano un'attività di “ coordinamento di altri lavoratori” né il possesso di una particolare” specializzazione” sicchè è da escludere il trattamento economico relativo al livello B super rivendicato in ricorso che pertanto va rigettato (cfr. in termini sentenza n. 624/2024 della Sezione lavoro della locale Corte di appello).
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più
5 liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro,
18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib.
Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Le spese di causa possono compensarsi per le oscillazioni pretorie registratesi in materia.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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