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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 10 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3146/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LI NG, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Pio XI° Trav. II privata n. 20, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Falcone, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Arghillà n. 62 Villa San Giuseppe, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19.06.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 094720249002985502000 notificata da in data Controparte_3
13.05.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420220002890109000 per l'importo complessivo di € 6.496,01, relativa a contributi IVS coltivatori diretti per gli anni 2020-2021. Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti, il difetto di motivazione, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nonché l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria deducendo la cancellazione dalla sua posizione di coltivatore diretto antecedentemente all'anno 2015. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' la e l' CP_1 CP_2 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, 1) concedere e/o
[...] ribadire la sospensione dell'intimazione di pagamento, dell'avviso di addebito sopra individuato e contestuale ruolo per come indicati in premessa;
conseguentemente 2) annullare, modificare e/o dichiarare invalidi e/o nulli, illegittimi ed inefficaci la comunicazione preventiva di ipoteca, gli avvisi di addebito e contestuale ruolo e, comunque, tutti gli atti ad essi collegati, presupposti e conseguenti per tutti i motivi esposti;
3) in via estremamente subordinata, previa dichiarazione di illegittimità, nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre le somme, riportate e intimate in pagamento nei medesimi atti, per quanto sarà ritenuto di giustizia e/o come verrà accertato in corso di causa;
”, vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la carenza di CP_1 legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal Controparte_2 giudizio. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Parimenti costituitasi in giudizio la resistente Controparte_3
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza
[...] del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_2 CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall' CP_1 L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Ebbene, nel caso di specie, l'opposizione ha ad oggetto sia vizi di forma che di merito, pertanto, è proponibile nel termine di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto impugnato. Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile, in ordine ai vizi di forma concernenti l'intimazione opposta, perché tardivamente proposta. Invero, la cartella de qua è stata notificata in data 13.05.2024 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 19.06.2024, dunque l'impugnazione concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto, il difetto di motivazione e l'omesso calcolo degli interessi è inammissibile.
3. Tanto premesso, nel merito, in ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante, così come dedotto dalla parte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte si rileva, nel caso di specie, l'avvenuto riconoscimento del diritto del ricorrente, essendo stato annullato il credito in questa sede impugnato. Si ravvisa, nel caso di specie, la responsabilità esclusiva dell' che CP_1 avrebbe dovuto sgravare il ruolo epurandolo dai crediti non dovuti per cessazione attività a far data dal 31.12.2015, così evitando l'azione esecutiva intrapresa dall'agente della riscossione. Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
4. Ciò chiarito, residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Nel caso de quo la correttezza del comportamento dell'ente convenuto, che ha riconosciuto il diritto, evitando le lungaggini di un giudizio, induce a compensare tra le parti le spese di lite per la metà ed a condannare l' al CP_1 pagamento della residua metà, liquidate nella misura di cui al dispositivo considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria. Spese compensate nei confronti dell' cui non è imputabile alcuna CP_4 responsabilità nel caso concreto e della che, di fatto, non ha svolto CP_2 autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dal medesimo difensore dell' CP_1
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di giudizio che CP_1 liquida in complessivi € 443,00 oltre IVA e CPA come per legge.
- compensa tra il ricorrente e l' la residua metà. CP_1
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti di e Controparte_2
. Controparte_5
Reggio Calabria, 10 ottobre 2025
IL G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano