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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 107/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 107 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice Parte_1 P.IVA_1 di società unipersonale C.F. e P.I. , con sede legale in Conegliano Parte_2 P.IVA_2
(TV), rappresentata e difesa dall' dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
[...]
, disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata in Avezzano (AQ), Via Piè Le Pogge n. 33 - 67051, presso e nello studio dell'avv. Laura
NI (C.F. C.F._3
ATTORE – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Gravio del CP_1 C.F._4
Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via B.
Croce n. 4
CONVENUTA– OPPONENTE – ESECUTATA
Materia: Opposizione all'esecuzione – Fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: chiede che l'On.le Tribunale adito, accogliendo le presente deduzioni, voglia:
a) revocare o annullare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, adottato il
13/12/2022, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, adottare i provvedimenti funzionali alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 102/2019 R.E. del Tribunale di Avezzano;
1 b) rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla debitric perché inammissibile e, CP_1 comunque, destituita di fondamento in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa di questo atto, e disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 102/2019
R.E. del Tribunale di Avezzano;
c) condannare gli opponenti al pagamento di spese e compensi della presente fase, nonché della fase cautelare della opposizione alla esecuzione.
Per “Voglia il Tribunale di Avezzano: Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare CP_1 estinta l'esecuzione R.G. 102/2019 perché nulla e/o inefficace, per le causali di cui in narrativa e il titolo posto a fondamento della stessa, con la emanazione di ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 3.11.2021 , quale esecutata nell'ambito della procedura di CP_1 espropriazione immobiliare n. 102/2019 R.G.E. Imm. di questo Tribunale, avviata su iniziativa della cui è succeduta la nella qualità di procuratrice della Parte_3 Parte_1 Parte_2
, proponevano opposizione all'esecuzione già iniziata deducendo la nullità ai sensi degli artt. 1418
[...]
c.c. del titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, in quanto stipulato in violazione del limite di finanziabilità prefissato dall'art. 38 D.lgs. 385/1993 (TUB), pari dell'80% del valore dell'immobile dato in garanzia.
B. All'esito della instaurazione del contraddittorio il G.E., con ordinanza del 13.12.2021, qualificata la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione già iniziata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in via preliminare provvedeva al rigetto dell'eccezione, sollevata dalla esecutante, di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dopo che era già stata disposta la vendita del bene staggito, spettando al Giudice dell'esecuzione il compito di verificare, anche d'ufficio, in ogni momento, la sussistenza di un valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere la procedura esecutiva.
Nel merito ritenuta la fondatezza dell'unico motivo di opposizione dedotto disponeva la sospensione della procedura esecutiva provvedendo sulle spese ed assegnando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
C. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 25.1.2022 e iscritto a ruolo il successivo
26.01.2022, la nella sua qualità di procuratrice della ha introdotto la Parte_1 Parte_2 fase di merito reiterando le seguenti argomentazioni, eccezioni e deduzioni:
C.1. inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione perché proposta oltre il termine fissato dall'art. 615
c.p.c. II^ comma, terzo periodo, c.p.c., ovvero dopo che con ordinanza ex art. 569 c.p.c. emessa il
05/10/2021, il G.E. aveva disposto la vendita del compendio pignorato;
2 C.2. infondatezza dell'eccezione di nullità del mutuo fondiario per mancato superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art. 38 TUB, in quanto l'importo erogato è ben inferiore al valore del cespite stimato dallo stesso esperto stimatore nominato nell'ambito delle pendete azione esecutiva, e che l'obbligazione restitutoria contratta dalla esecutata è stata garantita oltre che con la dazione di ipoteca, con la garanzia fideiussoria prestata da e, in ogni caso in quanto l'eventuale Controparte_2 superamento di tale limite non sarebbe comunque sanzionabili in termini di nullità;
C.3. in ogni caso la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dagli esecutati, con caducazione dell'ordinanza di sospensione.
D. L'opponente si è costituita in giudizio al fine di contestare le rimostranze avverso ribadendo i propri motivi di opposizione ed evidenziando la bontà del provvedimento adottato dal G.E., concludendo conformemente.
E. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali.
1. Qualificazione dell'opposizione.
Preliminarmente, ai fini del corretto inquadramento dell'azione spiegata, va confermata la qualificazione l'opposizione proposta , a norma dell'art. 615, co. 2 c.p.c., posto che l'unico motivo di CP_1 opposizione, costituente il thema decidendum, afferisce alla dedotta nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. del contratto di mutuo azionato in seno all'espropriazione immobiliare iscritta con n. 102/2019 R.G.E.
Imm. per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
In punto di diritto appare opportuno rimarcare che, come noto, le opposizioni esecutive successive hanno struttura unitaria ed eventualmente bifasica essendo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) certamente necessaria ed ineludibile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario con la conseguenza che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, salva sanatoria per raggiungimento dello scopo ogniqualvolta, su iniziativa dell'opponente (che abbia riconosciuto l'errore chiedendo di porvi rimedio, come nel caso di specie) o in virtù di provvedimento del
3 giudice, l'atto venga trasmesso al G.E. e acquisto al fascicolo entro l'eventuale termine perentorio previsto (Cass. 11.10.2018, n. 25170).
Il caso di specie appare peculiare in quanto a seguito della sommaria e urgente dinnanzi svoltasi dinanzi al G.E., a seguito di iniziativa della esecutata, la successiva ed eventuale fase di merito è stata introdotta ad iniziativa dell'opposto creditore procedente, come pienamente consentito dall'art. 616 c.p.c. (“…a cura della parte interessata…”) cosicché l'atto introduttivo ha necessariamente ad oggetto l'infondatezza dell'opposizione in quanto opposto logico e contrario al contenuto dell'opposizione medesima. Ne deriva come la società abbia veste formale di attore e qualità Controparte_3 sostanziale di convenuto, rimarcandosi pure come – quanto al riparto dell'onere probatorio – spetti all'opposto dimostrare l'esistenza (oggettiva e soggettiva) di un efficace titolo esecutivo mentre incombe sull'opponente dare prova dei fatti impeditivi, modificativi estintivi che incidano sul diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
2. Sull'ammissibilità dell'opposizione
Deve osservarsi come l'art. 492 co. 3 c.p.c. – all'esito degli interventi legislativi – abbia istituito, all'evidente fine di evitare iniziative dilatorie, una previsione di inammissibilità per le opposizioni ex art. 615, co. 2 c.p.c. proposte dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli
530, 552 e 569, salvo che essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
E' ben vero che, in forza del principio nulla executio sine titulo il G.E. è investito di un potere di verifica dell'esistenza di un titolo esecutivo che, nella sua rilevanza in temini di documento e di accertamento del diritto da realizzarsi, deve perdurare per tutta la durata del processo esecutivo (Cass. 6.8.2002, n.
11769) costituendo condizione dell'azione esecutiva (Cass. 16.4.2013, n. 9161; Cass. 19.5.2011, n.
11021). Tale potere di verifica è tanto decisivo che il G.E. può ex officio rilevare il difetto, originario o sopravvenuto del titolo così pervenendo ad una estinzione c.d. “atipica” del processo esecutivo per improseguibilità (Cass. 27.1.2017 n. 2043).
Ad ogni modo la verifica di esistenza ed efficacia del titolo esecutivo che il G.E. può svolgere d'ufficio è di natura formale, nel senso che egli deve attenersi al titolo quale documento e a quanto dallo stesso risulti.
Laddove, invece, la pretesa invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale derivi, come nel caso di specie, da elementi fattuali (superamento del limite di finanziabilità) che non siano autoevidenti (come sarebbe invece, una forma inidonea a qualificare il documento in termini di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.) ma, invero, afferiscano al contratto documentato si ritiene – contrariamente a quanto ritenuto dal G.E.- che il rimedio sia costituito dall'opposizione all'esecuzione, con quanto ne consegue in punto di momento preclusivo. Così l'esecutato è onerato di dedurre detto superamento, salvo quando si dirà in punto di
4 merito, con opposizione successiva e prima che sia disposta la vendita essendo in condizione di avere contezza della pretesa violazione sin dal primo atto di esecuzione e non potendo, dunque, fare affidamento su rilievo officioso del Giudice, non trattandosi di dare rilievo a fatti sopravvenuti (es.: pagamento intervenuto nelle more).
L'opposizione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile e, di conseguenza il processo esecutivo potrà essere riassunto ai sensi degli artt. 627 e 282 c.p.c. (Cass. 21.11.2011, n. 24447) e tenuto altresì conto di quanto disposto dall'art. 669 novies c.p.c. (Cass. 4.4.2017, n. 8683).
3. Sulla nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB
Pur a non voler condividere quanto esposto in punto di ammissibilità, l'eccezione di nullità del contratto mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB va ritenuta infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Con riferimento alle operazioni di mutuo fondiario l'art. 38, co. 2 TUB demanda alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, l'individuazione del limite di finanziabilità in rapporto, per quanto qui interessa, del “valore” dei beni ipotecati.
In applicazione di quanto stabilito dalla norma primaria, con deliberazione 22.4.1995 del CICR e successive Istruzioni applicative della Banca d'Italia, l'ammontare massimo dei finanziamenti fondiari è stato fissato nell'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite è, peraltro, elevabile al 100% del valore dell'immobile cauzionale ove siano prestate dal cliente idonee garanzie integrative, che non è necessario indicare in contratto, sono state individuate in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, cessione di crediti verso lo stato o di annualità o d contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, garanzie rilasciate da fondi pubblici o da consorzi e cooperative di garanzia e pegno su titoli di Stato. Ne deriva come la fideiussione rilasciata da un privato non costituisca, agli effetti della norma, idonea garanzia integrativa. Peraltro le garanzie iella stipula del contratto (Trib. Roma, 13.10.2020).
La violazione del limite di finanziabilità ha suscitato un intenso confronto e contrasto giurisprudenziale,
i cui termini possono essere così sintetizzati:
- nullità parziale del finanziamento fondiario per la parte eccedente il limite di finanziabilità e conversione, pure parziale, in finanziamento ipotecario ordinario (Trib. Roma 2.2.1989). In base a tale orientamento sarebbero applicabili contestualmente due distinte discipline normative con difficoltà pratiche laddove, invece, l'operazione potrebbe essere qualificata come fondiaria solo al ricorrere di tutti i requisiti e, perciò, anche del limite di finanziabilità (Cass. Sez. 1, 13.7.2017, n. 17352);
5 - nullità del contratto nella sua interezza e conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario sul presupposto che il predetto limite attenga alla struttura del contratto (Trib. Venezia 26.7.2012; Trib.
Cagliari 4.4.2013) costituendo altresì norma imperativa, la cui violazione produce nullità virtuale;
- nullità parziale ove risulti che le parti avrebbero in ogni caso posto in essere in contenuto minore del contratto, senza che la porzione eccedente il limite possa convertirsi in finanziamento ipotecario ordinario (Cass. Sez. 1, 1.9.1995, n. 9219);
- permanenza dei caratteri di fondiarietà dell'operazione in considerazione del fatto che la previsione del limite di finanziabilità è posto a tutela di specifici interessi di settore, con conseguente responsabilità verso l'autorità di controllo (Corte App. Roma, 11.11.1994), con possibilità semmai di tutela esclusivamente risarcitoria del mutuatario (Trib. Vicenza, 25.10.2017). Tale impostazione presenta il grave difetto di conservare alla banca mutuante tutti i vantaggi inerenti la qualifica fondiaria del credito senza il rispetto del predetto limite.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione aveva ritenuto l'esclusiva rilevanza del superamento ai fini della applicazione delle sanzioni previste per l'ordinamento bancario, senza alcuna ripercussione sul regolamento contrattuale (Cass. Sez. 1, 28.11.2013, n. 26672);
- disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario (Cass. Sez. 3, 28.6.2019, n. 17439) in considerazione della unitarietà del tipo contrattuale del mutuo, con negazione a quello fondiario della natura di tipo autonomo.
Da ultimo la Cass. SS.UU.,16.11.2022, n. 33719 ha evidenziato come il limite di finanziabilità non sia stabilito dalla Banca d'Italia nell'esercizio del potere di cui all'art. 117, co. 8 TUB e non costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale non sussiste la nullità dedotta da parte opponente la cui tesi è, dunque, infondata già in diritto.
L'opposizione risulterebbe, quindi, meritevole pure di rigetto.
4. Spese di lite
Considerata la peculiarità delle questioni, valorizzata la diversa soluzione delle stesse da parte del
G.E. e tenuto conto pure conto che per il giudizio di infondatezza del merito dell'opposizione siano
6 decisivo il principio di diritto enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, sopravvenuta rispetto all'instaurazione del presente giudizio (anche della fase a cognizione piena) si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tanto per la presente fase di merito che per quella sommaria rimarcando come, stante l'unitarietà della causa, vale il criterio della infrazionabilità dell'esito del giudizio (Cass. Sez. 2, 25.3.2022, Ord. 9785).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
- DICHIARA l'inefficacia dell'ordinanza di sospensione della procedura di espropriazione immobiliare
31-1/2022 R.G.E di questo Tribunale, emessa da G.E. il 10.3.2023;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti anche in relazione alla fase sommaria e urgente.
Così deciso, in data 24 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 107 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, procuratrice Parte_1 P.IVA_1 di società unipersonale C.F. e P.I. , con sede legale in Conegliano Parte_2 P.IVA_2
(TV), rappresentata e difesa dall' dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F.
[...]
, disgiuntamente all'avv. Mario Anzà (C.F. ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata in Avezzano (AQ), Via Piè Le Pogge n. 33 - 67051, presso e nello studio dell'avv. Laura
NI (C.F. C.F._3
ATTORE – OPPOSTO – CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Di Gravio del CP_1 C.F._4
Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Avezzano alla Via B.
Croce n. 4
CONVENUTA– OPPONENTE – ESECUTATA
Materia: Opposizione all'esecuzione – Fase di merito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: chiede che l'On.le Tribunale adito, accogliendo le presente deduzioni, voglia:
a) revocare o annullare il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, adottato il
13/12/2022, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, adottare i provvedimenti funzionali alla prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 102/2019 R.E. del Tribunale di Avezzano;
1 b) rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla debitric perché inammissibile e, CP_1 comunque, destituita di fondamento in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa di questo atto, e disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 102/2019
R.E. del Tribunale di Avezzano;
c) condannare gli opponenti al pagamento di spese e compensi della presente fase, nonché della fase cautelare della opposizione alla esecuzione.
Per “Voglia il Tribunale di Avezzano: Accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare CP_1 estinta l'esecuzione R.G. 102/2019 perché nulla e/o inefficace, per le causali di cui in narrativa e il titolo posto a fondamento della stessa, con la emanazione di ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con ricorso depositato il 3.11.2021 , quale esecutata nell'ambito della procedura di CP_1 espropriazione immobiliare n. 102/2019 R.G.E. Imm. di questo Tribunale, avviata su iniziativa della cui è succeduta la nella qualità di procuratrice della Parte_3 Parte_1 Parte_2
, proponevano opposizione all'esecuzione già iniziata deducendo la nullità ai sensi degli artt. 1418
[...]
c.c. del titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, in quanto stipulato in violazione del limite di finanziabilità prefissato dall'art. 38 D.lgs. 385/1993 (TUB), pari dell'80% del valore dell'immobile dato in garanzia.
B. All'esito della instaurazione del contraddittorio il G.E., con ordinanza del 13.12.2021, qualificata la domanda proposta quale opposizione all'esecuzione già iniziata ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in via preliminare provvedeva al rigetto dell'eccezione, sollevata dalla esecutante, di inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dopo che era già stata disposta la vendita del bene staggito, spettando al Giudice dell'esecuzione il compito di verificare, anche d'ufficio, in ogni momento, la sussistenza di un valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere la procedura esecutiva.
Nel merito ritenuta la fondatezza dell'unico motivo di opposizione dedotto disponeva la sospensione della procedura esecutiva provvedendo sulle spese ed assegnando il termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
C. Con atto di citazione tempestivamente notificato il 25.1.2022 e iscritto a ruolo il successivo
26.01.2022, la nella sua qualità di procuratrice della ha introdotto la Parte_1 Parte_2 fase di merito reiterando le seguenti argomentazioni, eccezioni e deduzioni:
C.1. inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione perché proposta oltre il termine fissato dall'art. 615
c.p.c. II^ comma, terzo periodo, c.p.c., ovvero dopo che con ordinanza ex art. 569 c.p.c. emessa il
05/10/2021, il G.E. aveva disposto la vendita del compendio pignorato;
2 C.2. infondatezza dell'eccezione di nullità del mutuo fondiario per mancato superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art. 38 TUB, in quanto l'importo erogato è ben inferiore al valore del cespite stimato dallo stesso esperto stimatore nominato nell'ambito delle pendete azione esecutiva, e che l'obbligazione restitutoria contratta dalla esecutata è stata garantita oltre che con la dazione di ipoteca, con la garanzia fideiussoria prestata da e, in ogni caso in quanto l'eventuale Controparte_2 superamento di tale limite non sarebbe comunque sanzionabili in termini di nullità;
C.3. in ogni caso la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario
Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione proposta dagli esecutati, con caducazione dell'ordinanza di sospensione.
D. L'opponente si è costituita in giudizio al fine di contestare le rimostranze avverso ribadendo i propri motivi di opposizione ed evidenziando la bontà del provvedimento adottato dal G.E., concludendo conformemente.
E. La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'esito della precisazione delle conclusioni con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e riduzione a trenta giorni del termine per lo scambio delle comparse conclusionali.
1. Qualificazione dell'opposizione.
Preliminarmente, ai fini del corretto inquadramento dell'azione spiegata, va confermata la qualificazione l'opposizione proposta , a norma dell'art. 615, co. 2 c.p.c., posto che l'unico motivo di CP_1 opposizione, costituente il thema decidendum, afferisce alla dedotta nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. del contratto di mutuo azionato in seno all'espropriazione immobiliare iscritta con n. 102/2019 R.G.E.
Imm. per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 TUB, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
In punto di diritto appare opportuno rimarcare che, come noto, le opposizioni esecutive successive hanno struttura unitaria ed eventualmente bifasica essendo la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) certamente necessaria ed ineludibile in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario con la conseguenza che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, salva sanatoria per raggiungimento dello scopo ogniqualvolta, su iniziativa dell'opponente (che abbia riconosciuto l'errore chiedendo di porvi rimedio, come nel caso di specie) o in virtù di provvedimento del
3 giudice, l'atto venga trasmesso al G.E. e acquisto al fascicolo entro l'eventuale termine perentorio previsto (Cass. 11.10.2018, n. 25170).
Il caso di specie appare peculiare in quanto a seguito della sommaria e urgente dinnanzi svoltasi dinanzi al G.E., a seguito di iniziativa della esecutata, la successiva ed eventuale fase di merito è stata introdotta ad iniziativa dell'opposto creditore procedente, come pienamente consentito dall'art. 616 c.p.c. (“…a cura della parte interessata…”) cosicché l'atto introduttivo ha necessariamente ad oggetto l'infondatezza dell'opposizione in quanto opposto logico e contrario al contenuto dell'opposizione medesima. Ne deriva come la società abbia veste formale di attore e qualità Controparte_3 sostanziale di convenuto, rimarcandosi pure come – quanto al riparto dell'onere probatorio – spetti all'opposto dimostrare l'esistenza (oggettiva e soggettiva) di un efficace titolo esecutivo mentre incombe sull'opponente dare prova dei fatti impeditivi, modificativi estintivi che incidano sul diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
2. Sull'ammissibilità dell'opposizione
Deve osservarsi come l'art. 492 co. 3 c.p.c. – all'esito degli interventi legislativi – abbia istituito, all'evidente fine di evitare iniziative dilatorie, una previsione di inammissibilità per le opposizioni ex art. 615, co. 2 c.p.c. proposte dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli
530, 552 e 569, salvo che essa sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
E' ben vero che, in forza del principio nulla executio sine titulo il G.E. è investito di un potere di verifica dell'esistenza di un titolo esecutivo che, nella sua rilevanza in temini di documento e di accertamento del diritto da realizzarsi, deve perdurare per tutta la durata del processo esecutivo (Cass. 6.8.2002, n.
11769) costituendo condizione dell'azione esecutiva (Cass. 16.4.2013, n. 9161; Cass. 19.5.2011, n.
11021). Tale potere di verifica è tanto decisivo che il G.E. può ex officio rilevare il difetto, originario o sopravvenuto del titolo così pervenendo ad una estinzione c.d. “atipica” del processo esecutivo per improseguibilità (Cass. 27.1.2017 n. 2043).
Ad ogni modo la verifica di esistenza ed efficacia del titolo esecutivo che il G.E. può svolgere d'ufficio è di natura formale, nel senso che egli deve attenersi al titolo quale documento e a quanto dallo stesso risulti.
Laddove, invece, la pretesa invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale derivi, come nel caso di specie, da elementi fattuali (superamento del limite di finanziabilità) che non siano autoevidenti (come sarebbe invece, una forma inidonea a qualificare il documento in termini di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.) ma, invero, afferiscano al contratto documentato si ritiene – contrariamente a quanto ritenuto dal G.E.- che il rimedio sia costituito dall'opposizione all'esecuzione, con quanto ne consegue in punto di momento preclusivo. Così l'esecutato è onerato di dedurre detto superamento, salvo quando si dirà in punto di
4 merito, con opposizione successiva e prima che sia disposta la vendita essendo in condizione di avere contezza della pretesa violazione sin dal primo atto di esecuzione e non potendo, dunque, fare affidamento su rilievo officioso del Giudice, non trattandosi di dare rilievo a fatti sopravvenuti (es.: pagamento intervenuto nelle more).
L'opposizione, dunque, deve essere dichiarata inammissibile e, di conseguenza il processo esecutivo potrà essere riassunto ai sensi degli artt. 627 e 282 c.p.c. (Cass. 21.11.2011, n. 24447) e tenuto altresì conto di quanto disposto dall'art. 669 novies c.p.c. (Cass. 4.4.2017, n. 8683).
3. Sulla nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB
Pur a non voler condividere quanto esposto in punto di ammissibilità, l'eccezione di nullità del contratto mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB va ritenuta infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Con riferimento alle operazioni di mutuo fondiario l'art. 38, co. 2 TUB demanda alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, l'individuazione del limite di finanziabilità in rapporto, per quanto qui interessa, del “valore” dei beni ipotecati.
In applicazione di quanto stabilito dalla norma primaria, con deliberazione 22.4.1995 del CICR e successive Istruzioni applicative della Banca d'Italia, l'ammontare massimo dei finanziamenti fondiari è stato fissato nell'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite è, peraltro, elevabile al 100% del valore dell'immobile cauzionale ove siano prestate dal cliente idonee garanzie integrative, che non è necessario indicare in contratto, sono state individuate in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie assicurative, cessione di crediti verso lo stato o di annualità o d contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, garanzie rilasciate da fondi pubblici o da consorzi e cooperative di garanzia e pegno su titoli di Stato. Ne deriva come la fideiussione rilasciata da un privato non costituisca, agli effetti della norma, idonea garanzia integrativa. Peraltro le garanzie iella stipula del contratto (Trib. Roma, 13.10.2020).
La violazione del limite di finanziabilità ha suscitato un intenso confronto e contrasto giurisprudenziale,
i cui termini possono essere così sintetizzati:
- nullità parziale del finanziamento fondiario per la parte eccedente il limite di finanziabilità e conversione, pure parziale, in finanziamento ipotecario ordinario (Trib. Roma 2.2.1989). In base a tale orientamento sarebbero applicabili contestualmente due distinte discipline normative con difficoltà pratiche laddove, invece, l'operazione potrebbe essere qualificata come fondiaria solo al ricorrere di tutti i requisiti e, perciò, anche del limite di finanziabilità (Cass. Sez. 1, 13.7.2017, n. 17352);
5 - nullità del contratto nella sua interezza e conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ipotecario ordinario sul presupposto che il predetto limite attenga alla struttura del contratto (Trib. Venezia 26.7.2012; Trib.
Cagliari 4.4.2013) costituendo altresì norma imperativa, la cui violazione produce nullità virtuale;
- nullità parziale ove risulti che le parti avrebbero in ogni caso posto in essere in contenuto minore del contratto, senza che la porzione eccedente il limite possa convertirsi in finanziamento ipotecario ordinario (Cass. Sez. 1, 1.9.1995, n. 9219);
- permanenza dei caratteri di fondiarietà dell'operazione in considerazione del fatto che la previsione del limite di finanziabilità è posto a tutela di specifici interessi di settore, con conseguente responsabilità verso l'autorità di controllo (Corte App. Roma, 11.11.1994), con possibilità semmai di tutela esclusivamente risarcitoria del mutuatario (Trib. Vicenza, 25.10.2017). Tale impostazione presenta il grave difetto di conservare alla banca mutuante tutti i vantaggi inerenti la qualifica fondiaria del credito senza il rispetto del predetto limite.
Nello stesso senso la Corte di Cassazione aveva ritenuto l'esclusiva rilevanza del superamento ai fini della applicazione delle sanzioni previste per l'ordinamento bancario, senza alcuna ripercussione sul regolamento contrattuale (Cass. Sez. 1, 28.11.2013, n. 26672);
- disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario (Cass. Sez. 3, 28.6.2019, n. 17439) in considerazione della unitarietà del tipo contrattuale del mutuo, con negazione a quello fondiario della natura di tipo autonomo.
Da ultimo la Cass. SS.UU.,16.11.2022, n. 33719 ha evidenziato come il limite di finanziabilità non sia stabilito dalla Banca d'Italia nell'esercizio del potere di cui all'art. 117, co. 8 TUB e non costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale non sussiste la nullità dedotta da parte opponente la cui tesi è, dunque, infondata già in diritto.
L'opposizione risulterebbe, quindi, meritevole pure di rigetto.
4. Spese di lite
Considerata la peculiarità delle questioni, valorizzata la diversa soluzione delle stesse da parte del
G.E. e tenuto conto pure conto che per il giudizio di infondatezza del merito dell'opposizione siano
6 decisivo il principio di diritto enunciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, sopravvenuta rispetto all'instaurazione del presente giudizio (anche della fase a cognizione piena) si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tanto per la presente fase di merito che per quella sommaria rimarcando come, stante l'unitarietà della causa, vale il criterio della infrazionabilità dell'esito del giudizio (Cass. Sez. 2, 25.3.2022, Ord. 9785).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da;
CP_1
- DICHIARA l'inefficacia dell'ordinanza di sospensione della procedura di espropriazione immobiliare
31-1/2022 R.G.E di questo Tribunale, emessa da G.E. il 10.3.2023;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti anche in relazione alla fase sommaria e urgente.
Così deciso, in data 24 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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