TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/06/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 884/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Luigi Barone ( ) giusta procura generale alle liti in C.F._1 atti, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la Controparte_1
;
[...]
-appellante
e nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2
, residente in [...], rappresentato e difeso, CodiceFiscale_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Scarpato (c.f. ) e dall'Avv. Anna C.F._3
Amendola (c.f. ) ed insieme agli stessi elettivamente domiciliato in Scafati C.F._4
(SA) alla Via Dante Alighieri n. 102.;
-appellato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado di giudizio deduceva di essere contitolare con nato Parte_2 Persona_1
a Lettere (NA) in data 2.1.1951 e deceduto il 5.9.2016, di un buono fruttifero postale di Euro 250,00, serie AA2, indicante la clausola “pari facoltà di rimborso” ed emesso in data 19.4.2001 presso l'Ufficio Postale di Lettere (NA). A seguito del compimento della maggiore età, precisamente in data
5.2.2019, si recava presso l'Ufficio postale suindicato per riscuotere il buono, Parte_2
1 ma gli veniva riferito che lo stesso risultava prescritto. Pertanto, a seguito di vani tentativi di risolvere in via stragiudiziale l'insorta controversia, citava in giudizio la società al fine di ottenere Parte_1
il rimborso del buono e la condanna della convenuta al pagamento di Euro 250,00 oltre interessi.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione del Buono, trattandosi Parte_1 di un titolo “a termine” appartenente alla Serie AA2, il cui diritto al rimborso inizia a decorrere al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e si prescrive decorso il successivo decennio. Inoltre, asseriva l'assenza di qualunque violazione di obblighi informativi, in ragione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali di riferimento (D.M. 19.12.2000 e D.M.
29.3.2001) di per sé idonea a rendere edotto il cliente delle condizioni applicate. Con la sentenza n.
3474/2023, pubblicata il 20/07/2023 e mai notificata, emessa nel procedimento avente R.G.
686/2020, il Giudice di Pace di Gragnano, accogliendo le istanze avanzate dall'attore, condannava la società al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno per Parte_1
violazione dei doveri precontrattuali sulla stessa incombenti, stante la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento
.
Con atto d'appello regolarmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torre Annunziata, contrariis reiectis in accoglimento dell'appello spiegato ed in riforma integrale della gravata
Sentenza N. 3474/2023 Del Giudice di Pace di Gragnano – r.g. 686/2020 – Giudice avv. Dario
Bellecca – Depositata il 20/07/2023 e non notificata.- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, quindi accertare la legittima eccezione di prescrizione del diritto di rimborso del buono sottoscritto dall'odierno appellato dell'importo di euro
250,00 e, per l'effetto, riformare la Sentenza N. 3474/2023 Del Giudice di Pace Gragnano.- con vittoria di diritti e spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva l'infondatezza di ogni singolo motivo Parte_2 di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
****
Rilevato l'esiguo valore della presente controversia, preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito risulta essere l'indagine relativa all'ammissibilità dell'impugnazione proposta in base a quanto si deduce dalla lettura combinata degli artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c.
L'art. 113 co. 2 c.p.c. dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese chiarito che le sentenze rese dal giudice di
2 pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.. Peraltro, le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace le abbia espressamente invocate per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa (Cass. Civ. 16473/2024; Cass. Civ. 769/2021; Cass. Civ. n. 26528/2006).
Inoltre, l'art. 339 comma 3 c.p.c. espressamente dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il richiamo all'equità di cui all'art. 113 co. 2 c.p.c. trova, come detto, una deroga nel caso in cui si tratti di rapporti conclusi mediante moduli o formulari riconducibili al dettato dell'art. 1342 c.c.. In tali rapporti, vanno ricompresi anche quelli che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo situazioni connotate dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle
Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.
Da tutto quanto dedotto, discende l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 339 co. 3 c.p.c. e l'ammissibilità dell'appello proposto, sebbene debba comunque ritenersi che tra le violazioni della legge processuale suscettibili di essere fatte valere avverso le sentenze d'equità del giudice di pace vada ricompresa anche l'ultrapetizione.
Venendo al merito della controversia, l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della violazione ad opera del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il giudicante sia incorso in un vizio di ultrapetizione nel condannare al risarcimento del danno. A Parte_1
sostegno di tale argomentazione, asserisce che la condanna al risarcimento non sia stata mai richiesta dall'attore in primo grado e che, dunque, il giudicante avrebbe valicato i circoscritti limiti del potere di qualificare la domanda proposta in giudizio.
Il motivo di gravame prospettato da parte appellante deve dirsi infondato.
Dalla disamina degli atti di causa, infatti, può evincersi che il Giudice di prime cure, sulla scorta delle allegazioni prospettate dalle parti, ha rilevato la violazione dei doveri informativi incombenti sulla società appellante per aver omesso la consegna al cliente del foglio informativo analitico contenente
3 la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Dalla suddetta omissione ha fatto discendere la responsabilità precontrattuale di Parte_1 il cui inquadramento dogmatico è stato giustamente ricondotto nell'alveo della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c..
Da una corretta lettura degli atti di cui al fascicolo di primo grado, emerge, in effetti che sebbene parte attrice non abbia avanzato alcuna espressa richiesta risarcitoria in merito alla violazione di obblighi informativi, essa ha allegato specifica documentazione (missiva del 18.2.2019) con la quale rappresentava a l'avvenuta violazione dei suddetti obblighi rilevati dal giudice in sentenza. Pt_1
Deve ritenersi, pertanto, che il giudice di prime cure non sia incorso in un vizio di ultrapetizione, fondando la propria decisione su elementi di fatto allegati in giudizio da parte attrice. In merito, giova osservare che il giudicante è dotato di un potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, non incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione ove fondi comunque la propria decisione su una realtà in fatto dedotta o comunque allegata in giudizio dalle parti.
Inoltre, a sostegno dei rilievi sopra evidenziati, si consideri che i buoni fruttiferi postali rappresentano strumenti di investimento, materia nella quale la più recente giurisprudenza afferma che l'investitore il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. Civ
n. 8550/2024; Cass., Civ n. 10111/2018).
Nel caso in esame, risulta quantomeno allegato dall'appellato la mancata consegna del foglio informativo relativo all'emissione del buono;
di converso, alcuna prova è stata fornita da in Pt_1 merito all'ottemperanza degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
Passando brevemente a richiamare il quadro normativo di riferimento in tema di buoni fruttiferi postali, si osserva che l'art. 2 co. 2 d.lgs 284/99 ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse, che:
4 a) L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99 ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1),
b) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1);
c) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4);
d) espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Parte_1
rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1);
e) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8).
Inoltre, il D.M. 29 marzo 2001, istitutivo della serie AA2, dispone che i titoli appartenenti alla serie
AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione;
alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
Da quanto argomentato si evince che detti buoni hanno scadenza a sette anni, cioè possono essere liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del settimo anno. A partire dal settimo anno gli investitori hanno 10 anni per richiedere il rimborso dei buoni allo scadere dei quali, per legge, tale diritto si prescrive.
Dunque, dall'analisi delle disposizioni normative soprarichiamate ed alla luce del generale principio di responsabilità che deve guidare ogni condotta nell'ambito dei rapporti negoziali, deve dedursi che sussiste un onere di attivazione in capo all'investitore volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono. Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (art. 3 co.1.). Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Ciò osservato, lo scrivente magistrato ritiene che la mancata consegna del foglio informativo al cliente
5 costituisca inadempimento idoneo a legittimare la pretesa risarcitoria del sottoscrittore, posto che tale omissione non consente a quest'ultimo di avere piena cognizione della data di scadenza e di conoscere con esattezza il termine di decorrenza della prescrizione.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Circa le spese, stante l'esiguo valore della controversia e la particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano opportune ragioni per disporne compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e riforma l'appellata sentenza n. 3474/2023, pubblicata il 20/07/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano nel procedimento avente r.g. 686/2020, e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei diritti relativi al buono fruttifero per cui è causa;
- Spese compensate.
Così deciso, in Torre Annunziata, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Anna
Laura Magliulo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 884/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace vertente tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Luigi Barone ( ) giusta procura generale alle liti in C.F._1 atti, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Matteotti 2, presso la Controparte_1
;
[...]
-appellante
e nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2
, residente in [...], rappresentato e difeso, CodiceFiscale_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Scarpato (c.f. ) e dall'Avv. Anna C.F._3
Amendola (c.f. ) ed insieme agli stessi elettivamente domiciliato in Scafati C.F._4
(SA) alla Via Dante Alighieri n. 102.;
-appellato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In primo grado di giudizio deduceva di essere contitolare con nato Parte_2 Persona_1
a Lettere (NA) in data 2.1.1951 e deceduto il 5.9.2016, di un buono fruttifero postale di Euro 250,00, serie AA2, indicante la clausola “pari facoltà di rimborso” ed emesso in data 19.4.2001 presso l'Ufficio Postale di Lettere (NA). A seguito del compimento della maggiore età, precisamente in data
5.2.2019, si recava presso l'Ufficio postale suindicato per riscuotere il buono, Parte_2
1 ma gli veniva riferito che lo stesso risultava prescritto. Pertanto, a seguito di vani tentativi di risolvere in via stragiudiziale l'insorta controversia, citava in giudizio la società al fine di ottenere Parte_1
il rimborso del buono e la condanna della convenuta al pagamento di Euro 250,00 oltre interessi.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'intervenuta prescrizione del Buono, trattandosi Parte_1 di un titolo “a termine” appartenente alla Serie AA2, il cui diritto al rimborso inizia a decorrere al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e si prescrive decorso il successivo decennio. Inoltre, asseriva l'assenza di qualunque violazione di obblighi informativi, in ragione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali di riferimento (D.M. 19.12.2000 e D.M.
29.3.2001) di per sé idonea a rendere edotto il cliente delle condizioni applicate. Con la sentenza n.
3474/2023, pubblicata il 20/07/2023 e mai notificata, emessa nel procedimento avente R.G.
686/2020, il Giudice di Pace di Gragnano, accogliendo le istanze avanzate dall'attore, condannava la società al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di risarcimento del danno per Parte_1
violazione dei doveri precontrattuali sulla stessa incombenti, stante la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento
.
Con atto d'appello regolarmente notificato, l'appellante proponeva gravame avverso la suddetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torre Annunziata, contrariis reiectis in accoglimento dell'appello spiegato ed in riforma integrale della gravata
Sentenza N. 3474/2023 Del Giudice di Pace di Gragnano – r.g. 686/2020 – Giudice avv. Dario
Bellecca – Depositata il 20/07/2023 e non notificata.- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, quindi accertare la legittima eccezione di prescrizione del diritto di rimborso del buono sottoscritto dall'odierno appellato dell'importo di euro
250,00 e, per l'effetto, riformare la Sentenza N. 3474/2023 Del Giudice di Pace Gragnano.- con vittoria di diritti e spese del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva in giudizio il quale eccepiva l'infondatezza di ogni singolo motivo Parte_2 di gravame, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
****
Rilevato l'esiguo valore della presente controversia, preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito risulta essere l'indagine relativa all'ammissibilità dell'impugnazione proposta in base a quanto si deduce dalla lettura combinata degli artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 c.p.c.
L'art. 113 co. 2 c.p.c. dispone che “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese chiarito che le sentenze rese dal giudice di
2 pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.. Peraltro, le regole di equità devono ritenersi applicate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace le abbia espressamente invocate per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa (Cass. Civ. 16473/2024; Cass. Civ. 769/2021; Cass. Civ. n. 26528/2006).
Inoltre, l'art. 339 comma 3 c.p.c. espressamente dispone che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Ciò premesso, occorre evidenziare che il richiamo all'equità di cui all'art. 113 co. 2 c.p.c. trova, come detto, una deroga nel caso in cui si tratti di rapporti conclusi mediante moduli o formulari riconducibili al dettato dell'art. 1342 c.c.. In tali rapporti, vanno ricompresi anche quelli che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo situazioni connotate dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle
Poste, che richiama le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori.
Da tutto quanto dedotto, discende l'inapplicabilità al caso in esame dell'art. 339 co. 3 c.p.c. e l'ammissibilità dell'appello proposto, sebbene debba comunque ritenersi che tra le violazioni della legge processuale suscettibili di essere fatte valere avverso le sentenze d'equità del giudice di pace vada ricompresa anche l'ultrapetizione.
Venendo al merito della controversia, l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole della violazione ad opera del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che il giudicante sia incorso in un vizio di ultrapetizione nel condannare al risarcimento del danno. A Parte_1
sostegno di tale argomentazione, asserisce che la condanna al risarcimento non sia stata mai richiesta dall'attore in primo grado e che, dunque, il giudicante avrebbe valicato i circoscritti limiti del potere di qualificare la domanda proposta in giudizio.
Il motivo di gravame prospettato da parte appellante deve dirsi infondato.
Dalla disamina degli atti di causa, infatti, può evincersi che il Giudice di prime cure, sulla scorta delle allegazioni prospettate dalle parti, ha rilevato la violazione dei doveri informativi incombenti sulla società appellante per aver omesso la consegna al cliente del foglio informativo analitico contenente
3 la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Dalla suddetta omissione ha fatto discendere la responsabilità precontrattuale di Parte_1 il cui inquadramento dogmatico è stato giustamente ricondotto nell'alveo della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c..
Da una corretta lettura degli atti di cui al fascicolo di primo grado, emerge, in effetti che sebbene parte attrice non abbia avanzato alcuna espressa richiesta risarcitoria in merito alla violazione di obblighi informativi, essa ha allegato specifica documentazione (missiva del 18.2.2019) con la quale rappresentava a l'avvenuta violazione dei suddetti obblighi rilevati dal giudice in sentenza. Pt_1
Deve ritenersi, pertanto, che il giudice di prime cure non sia incorso in un vizio di ultrapetizione, fondando la propria decisione su elementi di fatto allegati in giudizio da parte attrice. In merito, giova osservare che il giudicante è dotato di un potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, non incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione ove fondi comunque la propria decisione su una realtà in fatto dedotta o comunque allegata in giudizio dalle parti.
Inoltre, a sostegno dei rilievi sopra evidenziati, si consideri che i buoni fruttiferi postali rappresentano strumenti di investimento, materia nella quale la più recente giurisprudenza afferma che l'investitore il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, ha l'onere di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute (Cass. Civ
n. 8550/2024; Cass., Civ n. 10111/2018).
Nel caso in esame, risulta quantomeno allegato dall'appellato la mancata consegna del foglio informativo relativo all'emissione del buono;
di converso, alcuna prova è stata fornita da in Pt_1 merito all'ottemperanza degli obblighi informativi sulla stessa gravanti.
Passando brevemente a richiamare il quadro normativo di riferimento in tema di buoni fruttiferi postali, si osserva che l'art. 2 co. 2 d.lgs 284/99 ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, per quanto di interesse, che:
4 a) L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99 ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1),
b) Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1);
c) I buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4);
d) espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, Parte_1
rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1);
e) I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8).
Inoltre, il D.M. 29 marzo 2001, istitutivo della serie AA2, dispone che i titoli appartenenti alla serie
AA2 siano liquidati in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione;
alla scadenza di detto periodo è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.
Da quanto argomentato si evince che detti buoni hanno scadenza a sette anni, cioè possono essere liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del settimo anno. A partire dal settimo anno gli investitori hanno 10 anni per richiedere il rimborso dei buoni allo scadere dei quali, per legge, tale diritto si prescrive.
Dunque, dall'analisi delle disposizioni normative soprarichiamate ed alla luce del generale principio di responsabilità che deve guidare ogni condotta nell'ambito dei rapporti negoziali, deve dedursi che sussiste un onere di attivazione in capo all'investitore volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono. Tuttavia, tale onere può essere diligentemente assolto purché l'investitore sia messo in condizione di poterlo adempiere.
In questa prospettiva si collocano gli obblighi sia pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (art. 3 co.1.). Si tratta di obblighi la cui precipua funzione è quella di rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.).
Ciò osservato, lo scrivente magistrato ritiene che la mancata consegna del foglio informativo al cliente
5 costituisca inadempimento idoneo a legittimare la pretesa risarcitoria del sottoscrittore, posto che tale omissione non consente a quest'ultimo di avere piena cognizione della data di scadenza e di conoscere con esattezza il termine di decorrenza della prescrizione.
Quanto esplicato è reputato sufficiente ai fini della decisione. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Circa le spese, stante l'esiguo valore della controversia e la particolarità della materia trattata, si ritiene sussistano opportune ragioni per disporne compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e riforma l'appellata sentenza n. 3474/2023, pubblicata il 20/07/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gragnano nel procedimento avente r.g. 686/2020, e, per l'effetto, dichiara la prescrizione dei diritti relativi al buono fruttifero per cui è causa;
- Spese compensate.
Così deciso, in Torre Annunziata, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Laura Magliulo
6