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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27 marzo 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
4267/2023, vertente tra contro Parte_1 Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai
[...]
signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Giuseppe Merola che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellato l'avv. Anna Controparte_1
Maria Cesarano, anche per delega dell'avv. Cocozza in rappresentanza dell'appellato
, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa. CP_2
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che
“il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata disponibilità dell'applicativo che consenta al cancelliere o assistente di sottoscrivere il presente verbale telematico;
si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4267/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1335/2023 pubblicata in data
06/04/2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se stessa, dall'avv. Elio Sticco, c.f. e C.F._2 dall'avv. Luigi Diomaiuto, c.f. , giusta procura allegata all'atto C.F._3
di appello, presso il quale domicilia in Curti (CE) alla Via Pola n.10
Appellante
E
c.f. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, dom.to per la carica presso la casa comunale, alla Via Albana n. 90 al
Palazzo Lucarelli, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Anna Maria Cesarano, c.f. , giusta procura CodiceFiscale_4
generale alle liti conferita con Decreto Sindacale nr. 4873 del 26/01/2024 allegato alla busta di deposito della comparsa di risposta
Appellata
NONCHE'
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Angelo Cocozza, c.f. , giusta procura rilasciata a margine della C.F._6
comparsa di costituzione e risposta del primo grado, presso il quale domicilia in Santa
Maria Capua Vetere (CE) al Corso G. Garibaldi n. 116
Appellato
2 NONCHE'
in persona dell'Amministratore ing. Controparte_3 CP_5
[...]
Appellato contumace
NONCHE'
c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'Amministratore rag. Controparte_6
Appellato contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Controparte_1
Capua Vetere, il , il e il Controparte_3 Controparte_4
sig. , deducendo: i) di aver acquistato, in sede di asta giudiziaria, due Controparte_2
appartamenti ad uso abitazione (accatastati con cat. A2 dalla curatela) siti al piano terra della palazzina C del complesso edilizio sito in S. Maria Capua Vetere alla CP_7
Via Latina n. 42, composto di tre palazzine ed assoggettato a fallimento;
ii) che il in persona del dirigente dell' Controparte_8 Controparte_9
e condomino di maggioranza del citato complesso, con ordinanza n. 71 del
[...]
18 aprile 2014, avendo accertato che in ordine a tali immobili vi era stato un illegittimo mutamento della originaria destinazione d'uso, rispettivamente, a sala giochi per gli abitanti del compendio e a sala di riunione condominiale, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;
iii) che a seguito della sentenza del TAR Campania Sez. VIII, n.
2770/2015 del 19 maggio 1015 - che rigettava il ricorso proposto dalla istante avverso l'ordinanza n. 71/2014 - i due appartamenti venivano dismessi, rimessi nelle pristine condizioni e messi a disposizione degli organi fallimentari e del condominio;
iv) che da tale sentenza scaturiva, altresì, la nullità delle tabelle millesimali e, conseguentemente, la nullità o annullabilità di tutti i deliberati adottati dal;
v) Controparte_3
che i predetti deliberati assembleari era nulli anche per la omessa comunicazione alla istante delle relative convocazioni e deliberati e per aver disposto un inammissibile distacco della Palazzina A mediante creazione di separato condominio, in assenza dei presupposti di legge.
L'istante chiedeva, quindi: a) la declaratoria di nullità od annullabilità delle delibere
3 assembleari del condominio generale del complesso edilizio dr. in Persona_1
S. Maria Capua Vetere alla e dei Condomini separati della palazzina A CP_3
successive alla sentenza del TAR Campania per i vizi sopra dedotti;
b) la declaratoria di responsabilità degli amministratori, per non aver indetto riunioni condominiali aventi come ordine del giorno la riformulazione delle tabelle e del regolamento condominiale alla luce dei mutamenti e delle variazioni descritte;
c) la condanna alla restituzione di tutte le quote condominiali ordinarie e straordinarie indebitamente richieste e corrisposte dalla istante dal 2014 fino all'attualità e la cancellazione dei millesimi riportati nella tabella millesimale con riferimento agli appartamenti di sua proprietà; d) la condanna al pagamento delle spese a carico di chi fosse stato ritenuto responsabile.
Si costituiva il , in persona dell'amm.re p.t. Controparte_3 CP_5
il quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per
[...]
l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate alle lettere b), c) e d) dell'atto di citazione per carenza di legittimazione passiva e per la loro infondatezza;
aderiva, invece, alla domanda indicata con lettera a) delle conclusione dell'atto di citazione relativa alla declaratoria di invalidità e inefficacia delle delibere che avrebbero disposto la scissione dal
Condominio de quo della Palazzina A.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e la carenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti dedotti dalla attrice per aver dismesso la carica di amministratore del Condominio dal 14.5.2015; chiedeva, quindi, la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva e la conseguente sua estromissione dal giudizio, nonché il rigetto delle domande formulate dalla istante.
Si costituiva il , in persona dell'amm.re p.t. Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto improcedibile Controparte_6 per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ed in quanto infondata stante la validità ed efficacia delle delibere che avevano statuito la separazione della Palazzina A dal resto del , nonché la Controparte_10
carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti oggetto di contestazione.
Si costituiva il eccependo la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo per carenza dei requisiti di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. e all'art. 164
c.p.c. nonché la sua inammissibilità ed improcedibilità per la propria carenza di
4 legittimazione passiva e/o titolarità del lato passivo del rapporto, afferendo le doglianze formulate alla gestione dei beni comuni e non ad esso quale singolo condomino.
A.b.) Il tribunale adito con sentenza n. 1335/2023 rigettava la domanda ponendo le spese di lite a carico dell'attore, come da dispositivo.
Il tribunale così espressamente argomentava:
<
Va in primo luogo ritenuta fondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva sia del il quale, nelle vesti di mero condomino, non appare legittimato passivo delle CP_1
domande spiegate, si di il quale, come peraltro riconosciuto dalla stessa Controparte_2
istante, è stato convenuto in proprio e non già in qualità di amm.re del Controparte_3
, dalla cui carica risulta dimessosi in data 14.5.15 (come da verbale in atti).
[...]
Gli altri convenuti devono di contro reputarsi, almeno sulla base delle prospettazioni attoree, legittimati passivi. Nei loro riguardi, nondimeno, le domande vanno rigettate nel merito.
Per quanto attiene alla domanda di nullità od annullamento delle delibere assembleari del condominio generale del complesso edilizio e di quelli separati, non risulta che l'istante abbia mai prodotto le delibere de quibus con ciò non adempiendo all'onere probatorio su di lei incombente a norma dell'art. 2697 c.c.
Con particolare riguardo al verbale del 18.11.14 (prod. Scala Controparte_4
A) che, secondo quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni di taluno dei convenuti, avrebbe deliberato la -lamentata- scissione del generale complesso edilizio, va chiarito che detta possibilità non risulta ex se impedita dalla legge. L'art. 61 disp. att. c.c. prevede infatti che il condominio ben può essere sciolto, ed i comproprietari di ciascuna parte costituirsi in un condominio separato, allorquando un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi. Spettava dunque all'attrice allegare e dimostrare l'assenza dei presupposti appena individuati legittimanti lo scioglimento del condominio.
Va altresì rigettata la domanda di restituzione delle quote condominiali asseritamente versate in modo indebito. Parte attrice, di nuovo, non ha provveduto a fornir prova dell'avvenuto pagamento delle richiamate spese, né, ancor prima, delle relative approvazioni con delibere invalide.
Medesime considerazioni non posso che valere per la domanda di responsabilità nei riguardi degli amm.ri. La prova dei predetti elementi risultava difatti prodromica ad un
5 accertamento di condotta illecita tenuta dagli amm.ri oltreché degli eventuali danni subiti, peraltro mai specificamente descritti dall'istante.
Né dette carenze possono reputarsi compensate dal richiamo ad atti e documenti di altri giudizi. Si evidenzia infatti che, con provvedimento del 19.5.18, il Giudice ha espressamente ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione con i giudizi nn.
667/2016 e 9951/2015 r.g.a.c. all'epoca iscritti presso l'intestato Tribunale, al cui contenuto pertanto l'odierna attrice non può appellarsi.
Concludendo, un tale vuoto probatorio, peraltro non colmato in corso di giudizio mediante formulazione di apposite istanze istruttorie, osta all'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto introduttivo.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia l'Avv. proponeva appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente
sentenza, sulla base di motivi così esposti:
<<con preliminare sospensione della esecutivit sentenza impugnata.>
Nella premessa già sono delineati i motivi di gravame ed ad essi, innanzitutto ci riportiamo, certamente ripetendoci, ma ci troviamo in un Condominio a maggioranza assoluta del Comune che domina imponendo comunque la propria volontà.
1) sulla scissione del scala “A” il problema si è definito con Controparte_4 la rinuncia alla separazione degli stessi condomini della palazzina “A” che hanno partecipato all'assembla del 14.07.2017 ove è stata approvata la seguente delibera:
“Delibera approvata all'unanimità pertanto l'attuale condominio viene CP_4 sciolto ai sensi dell'art.62 disposizioni d'attuazione e il deliberato scioglimento dà luogo alla ricostituzione della nel condominio di ai sensi di legge”. CP_4 CP_3
Restano in piedi le liquidazioni delle spese relativi ai giudizi R.G. n.9951.2015 ed
R.G.667.2016
A questo punto si apre la connessione necessaria col giudizio R.G. n.8347.2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo comprendente anche somme di quote condominiali non dovute perchè cancellate dalla sentenza del Tar Campania.
2) Sulla domanda riguardanti: a) le restituzioni di indebito delle quote mensili condominiali pagate dal 2002 al 2015; b) la perdita del diritto del Controparte_3
[...
ad incassare le quote condominiali della per i due appartamenti che non Pt_1 avevano la destinazione abitativa di cui all'atto di acquisto, si evidenzia che gli stessi
6 hanno perso la destinazione urbanistica in favore del Condominio come da sentenza del
Tar Campania n. 2770.2015 del 19 maggio 2015. (Cfr.allegato) per cui la perdita dell'uso fu immediato ed oggi il Condominio gode del possesso e proprietà dei due appartamenti acquisiti gratuitamente, anche se non sono usati perché mancanti di arredamento.
La sentenza oggetto della presente impugnativa rigetta la domanda in quanto non risulterebbe provato il “quantum debeatur” risultante dalla documentazione contabile di cui è custode l'Amministratore del Condominio, obbligato a metterla a disposizione della
e del Tribunale. Pt_1
L'attrice nelle Note Conclusionali chiedeva la “comparizione delie parti” per stimolare il Giudicante ad utilizzare la comparizione come “mezzo istruttorio di ufficio” ed avere così la presenza dell'amministratore obbligato a fornire i dati contabili in suo possesso, al cui eventuale diniego sarebbe potuto scattare “la ispezione degli atti” che costituisce altro mezzo istruttorio di ufficio.
Il mancato utilizzo di detti mezzi istruttori di ufficio di natura acceleratoria non avrebbe potuto superare la chiesta applicazione dell'art.183 c.p.c. od anche la condanna con oggetto determinabile come “restituzione delle quote condominiali mensili incassate dal
negli anni dal 2002 al 2015 per le due unità immobiliari interno Controparte_3
1 ed interno 2 della palazzina “C” del Condominio come risultante dalla CP_3 contabilità custodita dall'Amministratore del Condominio.
Si rinnovano in sede di appello tutte le richieste formulate.
3) La sentenza del Tribunale impugnata rigetta per inammissibilità la domanda risarcitoria proposta nei confronti del C.V. per responsabilità Controparte_11
extracontrattuale per credito con vincolo di solidarietà col credito da indebito nei confronti del , che ha incassato le quote condominiali mensili Controparte_3
illegittimamente.
La sentenza del Tar del 2015 accerta il vizio urbanistico della destinazione abitativa delle unità immobiliari relative agli appartamenti interno 1 ed interno 2 della palazzina
“C” del complesso abitativo CP_7
Ora il risulta responsabile per avere contestato dopo 13 anni Controparte_12 dall'acquisto all'asta giudiziaria e dalla iscrizione all'anagrafe condominiale il vizio urbanistico a conoscenza esclusiva da parte proprio del fin Controparte_12 dall'acquisto all'asta la presenza di un'iscrizione nell'anagrafe condominiale con destinazione illegittima che ha procurato indebiti pagamenti fino alla sentenza del Tar
Campania del 2015 ed indebite pretese successivamente.
7 Indubbiamente sussisteva e sussiste la legittimazione passiva del Controparte_11
C.V. per responsabilità risarcitoria in solido con il credito da indebito nella duplice funzione.
4) In premessa abbiamo già trattato della inammissibilità dell'intervento del terzo mancante di interesse poiché nella citazione sono stati convenuti entrambi gli
Amministratori nella ignoranza dell'accettazione del nuovo amministratore, ma il vecchio amministratore ha la responsabilità di avere accettato l'atto non suo e di non avere dichiarato nella “relata di notifica” l'avvenuta cessazione della rappresentanza rifiutando conseguenzialmente l'atto.
La gravità della costituzione si rileva nel motivo aggiunto ad adiuvandum nella comparsa di costituzione del che diventa sostenitore della tesi della CP_2
inammissibilità della scissione dal contesto generale della palazzina “A”. Per tale improvvida iniziativa si liquidano le spese a carico dell'attrice vittoriosa nella tesi, con la rinuncia dei condomini della palazzina “A” alla scissone.
Per tale improvvido intervento sono state liquidate a carico della , vittoriosa, le CP_13
spese del giudizio in favore del dr. . Controparte_2
5) Sulle spese l'Ecc.Corte di Appello dovrà intervenire nella revisione delle soccumbenze.>>.
L'appellante formulava le seguenti conclusioni: < previa sospensione della esecutività,
e previa ammissione dei mezzi istruttori indicati, accogliere la presente impugnazione e riformare la sentenza emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. in data 05.04.2023 in giudizio
R.G. n.2696.2016 per tutti motivi estraibili dal presente atto di appello invitando alla costituzione nei termini di legge con avviso che in mancanza si procederà in contumacia.>>.
B.b.) Si costituiva in giudizio l'appellato Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità della domanda risarcitoria per asserita responsabilità extracontrattuale per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, così concludendo: <dichiarare inammissibile e/o improcedibile o, comunque, rigettare, siccome destituito di fattuale e giuridico fondamento, l'appello proposto dall'avv.
avverso la sentenza nr. 1335/2023 del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere – G.U. Dott.ssa Valent ina Gigante. Vittoria di spese ed onorari anche
8 del presente grado di giudizio.>>.
B.c) Si costituiva in giudizio anche l'appellato , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'appello, così concludendo: << in via preliminare: 1) RIGETTARE la richiesta di sospensione
della esecutività della sentenza n. 1335/2023 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulata dall'appellante;2) ACCERTARE la carenza di legittimazione passiva da parte del Dott. e per gli effetti DICHIARARE l'estromissione Controparte_2
l'appellato Dott. dal presente giudizio;
nel merito, 3) Controparte_2
RIGETTARE l'appello proposto dall'appellante Avv. perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
4) CONDANNARE l'appellante Avv. Parte_1
ai sensi dell'art. 96, c. III C.p.c.; 5) in ogni caso, CONDANNARE l'Avv.
[...]
, nella sua qualità di appellante, alla rifusione delle spese di lite Parte_1
del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).>>.
B.d.) Gli enti condominiali non si costituivano in giudizio, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.e.) La causa veniva rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre premettere che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dalla recente riforma del codice di rito in vigore dal 28.02.2023 (il testo, peraltro, non si discosta significativamente da quello introdotto nel 2012) l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della
decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, a pena di inammissibilità, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei
9 motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina, nella versione che non si discosta di molto rispetto a quella riformata in vigore dal 2012, era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione
10 eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità
i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.b.) Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, con i motivi di impugnazione, che per questo sono stati riportati per esteso, ritiene la corte che l'appello sia inammissibile in quanto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 c.p.c., non consentendo, nei termini che saranno precisati,
l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate ai fini di una riforma della sentenza impugnata.
Infatti, l'appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella sentenza gravata, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Inoltre, la formulazione dell'atto di appello in alcuni punti obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Solo a titolo esemplificativo, in ordine:
- al motivo 1) a pagina 3 dell'atto di gravame, anche sorvolando sull'omesso deposito della delibera assembleare asseritamente sopravvenuta in data 14.7.2017
richiamata nel primo capoverso a giustificazione della mancata riproposizione delle domande formulate circa la nullità o annullabilità delle delibere che avevano statuito la scissione della Palazzina “A” dal condominio di , si rileva che CP_3
l'appellante nel secondo capoverso effettua un criptico riferimento a non meglio precisate liquidazioni delle spese relativi ai giudizi R.G. n.9951.2015 ed
11 R.G.667.2016 , ma senza specificare la natura (sorta o spese dei giudizi) e l'ammontare di tali spese, il soggetto ritenuto responsabile del loro pagamento, il titolo giustificativo di tale pretesa;
si rileva, altresì, che nel terzo capoverso l'appellante effettua un ancor più criptico riferimento ad una connessione necessaria col giudizio R.G. n.8347.2019, ma senza specificare se con esso si intendesse formulare una richiesta di pagamento o una richiesta di sospensione del giudizio di gravame in attesa della conclusione di tale richiamato giudizio R.G. n. 8347.2019;
- al motivo 2) a pagina 3 dell'atto di gravame, pur ipotizzando che l'appellante abbia inteso censurare la sentenza per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto concernenti i mezzi di prova e la loro valutazione, si rileva la impossibilità di identificare la domanda in relazione alla quale tale violazione avrebbe avuto effetto pregiudizievole ovvero i termini della riforma della sentenza in quanto l'appellante in tale punto fa riferimento alla restituzione delle quote condominiali mensili incassate dal negli anni dal 2002 al 2015 per le due unità Controparte_3
immobiliari interno 1 ed interno 2 della palazzina “C”, ma tale domanda risulta diversa sia rispetto a quella alla restituzione di tutte le quote condominiali versate dal
2014 ad oggi formulata a pagina n. 3 dell'atto di citazione, sia rispetto a quello formulata nel documento datato 21.1.22 denominato CONCLUSIONI S.A. e S.E. giudizio 2696.2016_signed.pdf depositato telematicamente nel giudizio di primo grado ovvero <Restano come parti: […] per la domanda di restituzione delle quote condominiali indebitamento pagate al per i due Controparte_14 appartamenti a piano terra della Palazzina A dalla data delle dismissioni dell'uso abitativo del 10 agosto 2015 (cfr. atto di invito del 30 luglio 2015) conseguente alla
sentenza del TAR CAMPANIA ma continuando a pagare indebitamente gli oneri condominiali fino all'anno 2021. Di detta restituzione sono obbligati alla restituzione
l'amministratore del ed il C.V. Controparte_3 Controparte_11
condomino di maggioranza assoluta pro quota della lettera c) delle conclusioni>>, sia rispetto a quella richiamata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate con riferimento alla udienza del 27.06.2024: << PRECISAZIONI PRELIMINARI […]: pagamento risarcitorio da parte del delle quote mensili Controparte_3 condominiali indebite dal 2003, data di iscrizione nell'anagrafe condominiale fino al
31.12.2020 dei due appartamenti abitativi in contrasto con la destinazione
urbanistica condominiale conosciuta solamente dal Comune nella funzione
12 urbanistica Comunale e nella qualità di condomino di maggioranza assoluta del “
”>>; Controparte_3
- sempre in ordine a tale motivo 2) inoltre, non è chiaro se nella “documentazione contabile di cui è custode l'Amministratore del ” vi fossero anche le CP_3
ricevute dei pagamenti degli oneri condominiali di cui del tutto genericamente si chiedeva la restituzione e, in caso positivo, perché non sia essa munita di tali ricevute e in base a quale principio di diritto l'Amministratore avrebbe dovuto depositarle in sede di richiesta “comparizione delle parti”, in assenza di prova di uno specifico rifiuto a renderle disponibili, mentre solo nel caso di suo “diniego” sarebbe sorto l'onere di produrli in giudizio;
- al motivo 3) a pagina 3 dell'atto di gravame, anche prescindendo dalla inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda per responsabilità extracontrattuale formulata avverso il per la asserita tardiva Controparte_1 contestazione della destinazione d'uso condominiale dei due appartamenti acquistati all'asta, non è dato comprendere il riferimento normativo dell'asserito vincolo solidale che sussisterebbe tra tale domanda aquiliana per responsabilità risarcitoria in solido con il credito da indebito nella duplice funzione di tale Ente.
- al motivo 4) a pagina 4 dell'atto di gravame, sebbene il giudice di primo grado aveva motivato la inammissibilità della domanda nei confronti di Controparte_2
sul presupposto che <come peraltro riconosciuto dalla stessa istante, è stato convenuto in proprio e non già in qualità di amm.re del , dalla Controparte_3 cui carica risulta dimessosi in data 14.5.15 (come da verbale in atti).>>, l'appellante si limita a reiterare la contestazione in ordine alla condotta di , reo di Controparte_2
non far segnare nella relata di notifica dell'atto di citazione che non era
amministratore del , formulando, quindi, una censura Controparte_3
inconferente con il motivo del rigetto.
Per tutte le su esposte motivazioni la corte ritiene che l'atto di appello è da dichiarare inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce,
pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse
13 conclusioni del giudice di primo grado, non sottoponendole a critica, non facendosi carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c..
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
C.c.) Non merita accoglimento la domanda formulata da di Controparte_2 condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, c. III C.p.c.
Infatti, sebbene la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. configuri una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e prescinde dal riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave dell'appellante, deve pur ricorrere una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. 26515/2017), condotta ritenuta non ricorrente nel caso di specie.
D) Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza (in valori al di sotto dei medi considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., stante anche la semplicità delle questioni trattate e il tipo di pronuncia adottato),
tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds. Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di
avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della
causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al
pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art.
1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di
parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto
indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause
di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro
14 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere
al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal
legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla
complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, Sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del e del Controparte_3 Controparte_4
[...]
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore e di , Controparte_1 Controparte_2 con attribuzione al procuratore di quest'ultimo, che liquida per ciascuno di essi in euro
3.473,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
Il consigliere est.
dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
15
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 27 marzo 2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al N.R.G.
4267/2023, vertente tra contro Parte_1 Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, Sesta Sezione Civile, composta dai
[...]
signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel.
É presente per l'appellante l'avv. Giuseppe Merola che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
E' presente per l'appellato l'avv. Anna Controparte_1
Maria Cesarano, anche per delega dell'avv. Cocozza in rappresentanza dell'appellato
, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa. CP_2
La Corte invita a procedere alla discussione della causa ex art. 350 bis c.p.c..
Le parti si riportano alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, richiamato il secondo comma dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c., che prevede che
“il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche”; evidenziata la mancata disponibilità dell'applicativo che consenta al cancelliere o assistente di sottoscrivere il presente verbale telematico;
si ritira in camera di consiglio.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 350 bis c.p.c., dando lettura del dispositivo e motivazione
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est. ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4267/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1335/2023 pubblicata in data
06/04/2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da se stessa, dall'avv. Elio Sticco, c.f. e C.F._2 dall'avv. Luigi Diomaiuto, c.f. , giusta procura allegata all'atto C.F._3
di appello, presso il quale domicilia in Curti (CE) alla Via Pola n.10
Appellante
E
c.f. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, dom.to per la carica presso la casa comunale, alla Via Albana n. 90 al
Palazzo Lucarelli, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Anna Maria Cesarano, c.f. , giusta procura CodiceFiscale_4
generale alle liti conferita con Decreto Sindacale nr. 4873 del 26/01/2024 allegato alla busta di deposito della comparsa di risposta
Appellata
NONCHE'
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Angelo Cocozza, c.f. , giusta procura rilasciata a margine della C.F._6
comparsa di costituzione e risposta del primo grado, presso il quale domicilia in Santa
Maria Capua Vetere (CE) al Corso G. Garibaldi n. 116
Appellato
2 NONCHE'
in persona dell'Amministratore ing. Controparte_3 CP_5
[...]
Appellato contumace
NONCHE'
c.f. , in persona Controparte_4 P.IVA_2 dell'Amministratore rag. Controparte_6
Appellato contumace
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione regolarmente notificato l'avv. Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Controparte_1
Capua Vetere, il , il e il Controparte_3 Controparte_4
sig. , deducendo: i) di aver acquistato, in sede di asta giudiziaria, due Controparte_2
appartamenti ad uso abitazione (accatastati con cat. A2 dalla curatela) siti al piano terra della palazzina C del complesso edilizio sito in S. Maria Capua Vetere alla CP_7
Via Latina n. 42, composto di tre palazzine ed assoggettato a fallimento;
ii) che il in persona del dirigente dell' Controparte_8 Controparte_9
e condomino di maggioranza del citato complesso, con ordinanza n. 71 del
[...]
18 aprile 2014, avendo accertato che in ordine a tali immobili vi era stato un illegittimo mutamento della originaria destinazione d'uso, rispettivamente, a sala giochi per gli abitanti del compendio e a sala di riunione condominiale, ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;
iii) che a seguito della sentenza del TAR Campania Sez. VIII, n.
2770/2015 del 19 maggio 1015 - che rigettava il ricorso proposto dalla istante avverso l'ordinanza n. 71/2014 - i due appartamenti venivano dismessi, rimessi nelle pristine condizioni e messi a disposizione degli organi fallimentari e del condominio;
iv) che da tale sentenza scaturiva, altresì, la nullità delle tabelle millesimali e, conseguentemente, la nullità o annullabilità di tutti i deliberati adottati dal;
v) Controparte_3
che i predetti deliberati assembleari era nulli anche per la omessa comunicazione alla istante delle relative convocazioni e deliberati e per aver disposto un inammissibile distacco della Palazzina A mediante creazione di separato condominio, in assenza dei presupposti di legge.
L'istante chiedeva, quindi: a) la declaratoria di nullità od annullabilità delle delibere
3 assembleari del condominio generale del complesso edilizio dr. in Persona_1
S. Maria Capua Vetere alla e dei Condomini separati della palazzina A CP_3
successive alla sentenza del TAR Campania per i vizi sopra dedotti;
b) la declaratoria di responsabilità degli amministratori, per non aver indetto riunioni condominiali aventi come ordine del giorno la riformulazione delle tabelle e del regolamento condominiale alla luce dei mutamenti e delle variazioni descritte;
c) la condanna alla restituzione di tutte le quote condominiali ordinarie e straordinarie indebitamente richieste e corrisposte dalla istante dal 2014 fino all'attualità e la cancellazione dei millesimi riportati nella tabella millesimale con riferimento agli appartamenti di sua proprietà; d) la condanna al pagamento delle spese a carico di chi fosse stato ritenuto responsabile.
Si costituiva il , in persona dell'amm.re p.t. Controparte_3 CP_5
il quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per
[...]
l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate alle lettere b), c) e d) dell'atto di citazione per carenza di legittimazione passiva e per la loro infondatezza;
aderiva, invece, alla domanda indicata con lettera a) delle conclusione dell'atto di citazione relativa alla declaratoria di invalidità e inefficacia delle delibere che avrebbero disposto la scissione dal
Condominio de quo della Palazzina A.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_2 domanda per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e la carenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti dedotti dalla attrice per aver dismesso la carica di amministratore del Condominio dal 14.5.2015; chiedeva, quindi, la declaratoria del difetto della propria legittimazione passiva e la conseguente sua estromissione dal giudizio, nonché il rigetto delle domande formulate dalla istante.
Si costituiva il , in persona dell'amm.re p.t. Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto improcedibile Controparte_6 per l'omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ed in quanto infondata stante la validità ed efficacia delle delibere che avevano statuito la separazione della Palazzina A dal resto del , nonché la Controparte_10
carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti oggetto di contestazione.
Si costituiva il eccependo la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo per carenza dei requisiti di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c. e all'art. 164
c.p.c. nonché la sua inammissibilità ed improcedibilità per la propria carenza di
4 legittimazione passiva e/o titolarità del lato passivo del rapporto, afferendo le doglianze formulate alla gestione dei beni comuni e non ad esso quale singolo condomino.
A.b.) Il tribunale adito con sentenza n. 1335/2023 rigettava la domanda ponendo le spese di lite a carico dell'attore, come da dispositivo.
Il tribunale così espressamente argomentava:
<
Va in primo luogo ritenuta fondata l'eccepita carenza di legittimazione passiva sia del il quale, nelle vesti di mero condomino, non appare legittimato passivo delle CP_1
domande spiegate, si di il quale, come peraltro riconosciuto dalla stessa Controparte_2
istante, è stato convenuto in proprio e non già in qualità di amm.re del Controparte_3
, dalla cui carica risulta dimessosi in data 14.5.15 (come da verbale in atti).
[...]
Gli altri convenuti devono di contro reputarsi, almeno sulla base delle prospettazioni attoree, legittimati passivi. Nei loro riguardi, nondimeno, le domande vanno rigettate nel merito.
Per quanto attiene alla domanda di nullità od annullamento delle delibere assembleari del condominio generale del complesso edilizio e di quelli separati, non risulta che l'istante abbia mai prodotto le delibere de quibus con ciò non adempiendo all'onere probatorio su di lei incombente a norma dell'art. 2697 c.c.
Con particolare riguardo al verbale del 18.11.14 (prod. Scala Controparte_4
A) che, secondo quanto è dato ricavare dalle dichiarazioni di taluno dei convenuti, avrebbe deliberato la -lamentata- scissione del generale complesso edilizio, va chiarito che detta possibilità non risulta ex se impedita dalla legge. L'art. 61 disp. att. c.c. prevede infatti che il condominio ben può essere sciolto, ed i comproprietari di ciascuna parte costituirsi in un condominio separato, allorquando un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi. Spettava dunque all'attrice allegare e dimostrare l'assenza dei presupposti appena individuati legittimanti lo scioglimento del condominio.
Va altresì rigettata la domanda di restituzione delle quote condominiali asseritamente versate in modo indebito. Parte attrice, di nuovo, non ha provveduto a fornir prova dell'avvenuto pagamento delle richiamate spese, né, ancor prima, delle relative approvazioni con delibere invalide.
Medesime considerazioni non posso che valere per la domanda di responsabilità nei riguardi degli amm.ri. La prova dei predetti elementi risultava difatti prodromica ad un
5 accertamento di condotta illecita tenuta dagli amm.ri oltreché degli eventuali danni subiti, peraltro mai specificamente descritti dall'istante.
Né dette carenze possono reputarsi compensate dal richiamo ad atti e documenti di altri giudizi. Si evidenzia infatti che, con provvedimento del 19.5.18, il Giudice ha espressamente ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione con i giudizi nn.
667/2016 e 9951/2015 r.g.a.c. all'epoca iscritti presso l'intestato Tribunale, al cui contenuto pertanto l'odierna attrice non può appellarsi.
Concludendo, un tale vuoto probatorio, peraltro non colmato in corso di giudizio mediante formulazione di apposite istanze istruttorie, osta all'accoglimento di tutte le domande formulate nell'atto introduttivo.>>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia l'Avv. proponeva appello alla cui Parte_1
integrale lettura si rimanda quale parte necessaria ed espressa della presente
sentenza, sulla base di motivi così esposti:
<<con preliminare sospensione della esecutivit sentenza impugnata.>
Nella premessa già sono delineati i motivi di gravame ed ad essi, innanzitutto ci riportiamo, certamente ripetendoci, ma ci troviamo in un Condominio a maggioranza assoluta del Comune che domina imponendo comunque la propria volontà.
1) sulla scissione del scala “A” il problema si è definito con Controparte_4 la rinuncia alla separazione degli stessi condomini della palazzina “A” che hanno partecipato all'assembla del 14.07.2017 ove è stata approvata la seguente delibera:
“Delibera approvata all'unanimità pertanto l'attuale condominio viene CP_4 sciolto ai sensi dell'art.62 disposizioni d'attuazione e il deliberato scioglimento dà luogo alla ricostituzione della nel condominio di ai sensi di legge”. CP_4 CP_3
Restano in piedi le liquidazioni delle spese relativi ai giudizi R.G. n.9951.2015 ed
R.G.667.2016
A questo punto si apre la connessione necessaria col giudizio R.G. n.8347.2019 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo comprendente anche somme di quote condominiali non dovute perchè cancellate dalla sentenza del Tar Campania.
2) Sulla domanda riguardanti: a) le restituzioni di indebito delle quote mensili condominiali pagate dal 2002 al 2015; b) la perdita del diritto del Controparte_3
[...
ad incassare le quote condominiali della per i due appartamenti che non Pt_1 avevano la destinazione abitativa di cui all'atto di acquisto, si evidenzia che gli stessi
6 hanno perso la destinazione urbanistica in favore del Condominio come da sentenza del
Tar Campania n. 2770.2015 del 19 maggio 2015. (Cfr.allegato) per cui la perdita dell'uso fu immediato ed oggi il Condominio gode del possesso e proprietà dei due appartamenti acquisiti gratuitamente, anche se non sono usati perché mancanti di arredamento.
La sentenza oggetto della presente impugnativa rigetta la domanda in quanto non risulterebbe provato il “quantum debeatur” risultante dalla documentazione contabile di cui è custode l'Amministratore del Condominio, obbligato a metterla a disposizione della
e del Tribunale. Pt_1
L'attrice nelle Note Conclusionali chiedeva la “comparizione delie parti” per stimolare il Giudicante ad utilizzare la comparizione come “mezzo istruttorio di ufficio” ed avere così la presenza dell'amministratore obbligato a fornire i dati contabili in suo possesso, al cui eventuale diniego sarebbe potuto scattare “la ispezione degli atti” che costituisce altro mezzo istruttorio di ufficio.
Il mancato utilizzo di detti mezzi istruttori di ufficio di natura acceleratoria non avrebbe potuto superare la chiesta applicazione dell'art.183 c.p.c. od anche la condanna con oggetto determinabile come “restituzione delle quote condominiali mensili incassate dal
negli anni dal 2002 al 2015 per le due unità immobiliari interno Controparte_3
1 ed interno 2 della palazzina “C” del Condominio come risultante dalla CP_3 contabilità custodita dall'Amministratore del Condominio.
Si rinnovano in sede di appello tutte le richieste formulate.
3) La sentenza del Tribunale impugnata rigetta per inammissibilità la domanda risarcitoria proposta nei confronti del C.V. per responsabilità Controparte_11
extracontrattuale per credito con vincolo di solidarietà col credito da indebito nei confronti del , che ha incassato le quote condominiali mensili Controparte_3
illegittimamente.
La sentenza del Tar del 2015 accerta il vizio urbanistico della destinazione abitativa delle unità immobiliari relative agli appartamenti interno 1 ed interno 2 della palazzina
“C” del complesso abitativo CP_7
Ora il risulta responsabile per avere contestato dopo 13 anni Controparte_12 dall'acquisto all'asta giudiziaria e dalla iscrizione all'anagrafe condominiale il vizio urbanistico a conoscenza esclusiva da parte proprio del fin Controparte_12 dall'acquisto all'asta la presenza di un'iscrizione nell'anagrafe condominiale con destinazione illegittima che ha procurato indebiti pagamenti fino alla sentenza del Tar
Campania del 2015 ed indebite pretese successivamente.
7 Indubbiamente sussisteva e sussiste la legittimazione passiva del Controparte_11
C.V. per responsabilità risarcitoria in solido con il credito da indebito nella duplice funzione.
4) In premessa abbiamo già trattato della inammissibilità dell'intervento del terzo mancante di interesse poiché nella citazione sono stati convenuti entrambi gli
Amministratori nella ignoranza dell'accettazione del nuovo amministratore, ma il vecchio amministratore ha la responsabilità di avere accettato l'atto non suo e di non avere dichiarato nella “relata di notifica” l'avvenuta cessazione della rappresentanza rifiutando conseguenzialmente l'atto.
La gravità della costituzione si rileva nel motivo aggiunto ad adiuvandum nella comparsa di costituzione del che diventa sostenitore della tesi della CP_2
inammissibilità della scissione dal contesto generale della palazzina “A”. Per tale improvvida iniziativa si liquidano le spese a carico dell'attrice vittoriosa nella tesi, con la rinuncia dei condomini della palazzina “A” alla scissone.
Per tale improvvido intervento sono state liquidate a carico della , vittoriosa, le CP_13
spese del giudizio in favore del dr. . Controparte_2
5) Sulle spese l'Ecc.Corte di Appello dovrà intervenire nella revisione delle soccumbenze.>>.
L'appellante formulava le seguenti conclusioni: < previa sospensione della esecutività,
e previa ammissione dei mezzi istruttori indicati, accogliere la presente impugnazione e riformare la sentenza emessa dal Tribunale di S.Maria C.V. in data 05.04.2023 in giudizio
R.G. n.2696.2016 per tutti motivi estraibili dal presente atto di appello invitando alla costituzione nei termini di legge con avviso che in mancanza si procederà in contumacia.>>.
B.b.) Si costituiva in giudizio l'appellato Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità della domanda risarcitoria per asserita responsabilità extracontrattuale per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva, così concludendo: <dichiarare inammissibile e/o improcedibile o, comunque, rigettare, siccome destituito di fattuale e giuridico fondamento, l'appello proposto dall'avv.
avverso la sentenza nr. 1335/2023 del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere – G.U. Dott.ssa Valent ina Gigante. Vittoria di spese ed onorari anche
8 del presente grado di giudizio.>>.
B.c) Si costituiva in giudizio anche l'appellato , eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c., nonché la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'appello, così concludendo: << in via preliminare: 1) RIGETTARE la richiesta di sospensione
della esecutività della sentenza n. 1335/2023 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulata dall'appellante;2) ACCERTARE la carenza di legittimazione passiva da parte del Dott. e per gli effetti DICHIARARE l'estromissione Controparte_2
l'appellato Dott. dal presente giudizio;
nel merito, 3) Controparte_2
RIGETTARE l'appello proposto dall'appellante Avv. perché Parte_1 infondato in fatto e in diritto;
4) CONDANNARE l'appellante Avv. Parte_1
ai sensi dell'art. 96, c. III C.p.c.; 5) in ogni caso, CONDANNARE l'Avv.
[...]
, nella sua qualità di appellante, alla rifusione delle spese di lite Parte_1
del grado (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n.
37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).>>.
B.d.) Gli enti condominiali non si costituivano in giudizio, dovendo essere dichiarata la loro contumacia.
B.e.) La causa veniva rinviata ex art. 350 bis c.p.c. all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Occorre premettere che in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, come novellato dalla recente riforma del codice di rito in vigore dal 28.02.2023 (il testo, peraltro, non si discosta significativamente da quello introdotto nel 2012) l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo
163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della
decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge
denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, a pena di inammissibilità, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente, l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei
9 motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina, nella versione che non si discosta di molto rispetto a quella riformata in vigore dal 2012, era stato persino sostenuto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto, dovendo il gravame essere formulato in modo tale da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è
assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice (Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del
2013, di recente nello stesso senso si veda Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione
10 eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità
i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
C.b.) Seguendo le coordinate appena tracciate e ponendo in immediato raffronto le ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado, con i motivi di impugnazione, che per questo sono stati riportati per esteso, ritiene la corte che l'appello sia inammissibile in quanto carente dei requisiti di specificità e coerenza prescritti dall'art. 342 c.p.c., non consentendo, nei termini che saranno precisati,
l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate ai fini di una riforma della sentenza impugnata.
Infatti, l'appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella sentenza gravata, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Inoltre, la formulazione dell'atto di appello in alcuni punti obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Solo a titolo esemplificativo, in ordine:
- al motivo 1) a pagina 3 dell'atto di gravame, anche sorvolando sull'omesso deposito della delibera assembleare asseritamente sopravvenuta in data 14.7.2017
richiamata nel primo capoverso a giustificazione della mancata riproposizione delle domande formulate circa la nullità o annullabilità delle delibere che avevano statuito la scissione della Palazzina “A” dal condominio di , si rileva che CP_3
l'appellante nel secondo capoverso effettua un criptico riferimento a non meglio precisate liquidazioni delle spese relativi ai giudizi R.G. n.9951.2015 ed
11 R.G.667.2016 , ma senza specificare la natura (sorta o spese dei giudizi) e l'ammontare di tali spese, il soggetto ritenuto responsabile del loro pagamento, il titolo giustificativo di tale pretesa;
si rileva, altresì, che nel terzo capoverso l'appellante effettua un ancor più criptico riferimento ad una connessione necessaria col giudizio R.G. n.8347.2019, ma senza specificare se con esso si intendesse formulare una richiesta di pagamento o una richiesta di sospensione del giudizio di gravame in attesa della conclusione di tale richiamato giudizio R.G. n. 8347.2019;
- al motivo 2) a pagina 3 dell'atto di gravame, pur ipotizzando che l'appellante abbia inteso censurare la sentenza per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto concernenti i mezzi di prova e la loro valutazione, si rileva la impossibilità di identificare la domanda in relazione alla quale tale violazione avrebbe avuto effetto pregiudizievole ovvero i termini della riforma della sentenza in quanto l'appellante in tale punto fa riferimento alla restituzione delle quote condominiali mensili incassate dal negli anni dal 2002 al 2015 per le due unità Controparte_3
immobiliari interno 1 ed interno 2 della palazzina “C”, ma tale domanda risulta diversa sia rispetto a quella alla restituzione di tutte le quote condominiali versate dal
2014 ad oggi formulata a pagina n. 3 dell'atto di citazione, sia rispetto a quello formulata nel documento datato 21.1.22 denominato CONCLUSIONI S.A. e S.E. giudizio 2696.2016_signed.pdf depositato telematicamente nel giudizio di primo grado ovvero <Restano come parti: […] per la domanda di restituzione delle quote condominiali indebitamento pagate al per i due Controparte_14 appartamenti a piano terra della Palazzina A dalla data delle dismissioni dell'uso abitativo del 10 agosto 2015 (cfr. atto di invito del 30 luglio 2015) conseguente alla
sentenza del TAR CAMPANIA ma continuando a pagare indebitamente gli oneri condominiali fino all'anno 2021. Di detta restituzione sono obbligati alla restituzione
l'amministratore del ed il C.V. Controparte_3 Controparte_11
condomino di maggioranza assoluta pro quota della lettera c) delle conclusioni>>, sia rispetto a quella richiamata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate con riferimento alla udienza del 27.06.2024: << PRECISAZIONI PRELIMINARI […]: pagamento risarcitorio da parte del delle quote mensili Controparte_3 condominiali indebite dal 2003, data di iscrizione nell'anagrafe condominiale fino al
31.12.2020 dei due appartamenti abitativi in contrasto con la destinazione
urbanistica condominiale conosciuta solamente dal Comune nella funzione
12 urbanistica Comunale e nella qualità di condomino di maggioranza assoluta del “
”>>; Controparte_3
- sempre in ordine a tale motivo 2) inoltre, non è chiaro se nella “documentazione contabile di cui è custode l'Amministratore del ” vi fossero anche le CP_3
ricevute dei pagamenti degli oneri condominiali di cui del tutto genericamente si chiedeva la restituzione e, in caso positivo, perché non sia essa munita di tali ricevute e in base a quale principio di diritto l'Amministratore avrebbe dovuto depositarle in sede di richiesta “comparizione delle parti”, in assenza di prova di uno specifico rifiuto a renderle disponibili, mentre solo nel caso di suo “diniego” sarebbe sorto l'onere di produrli in giudizio;
- al motivo 3) a pagina 3 dell'atto di gravame, anche prescindendo dalla inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda per responsabilità extracontrattuale formulata avverso il per la asserita tardiva Controparte_1 contestazione della destinazione d'uso condominiale dei due appartamenti acquistati all'asta, non è dato comprendere il riferimento normativo dell'asserito vincolo solidale che sussisterebbe tra tale domanda aquiliana per responsabilità risarcitoria in solido con il credito da indebito nella duplice funzione di tale Ente.
- al motivo 4) a pagina 4 dell'atto di gravame, sebbene il giudice di primo grado aveva motivato la inammissibilità della domanda nei confronti di Controparte_2
sul presupposto che <come peraltro riconosciuto dalla stessa istante, è stato convenuto in proprio e non già in qualità di amm.re del , dalla Controparte_3 cui carica risulta dimessosi in data 14.5.15 (come da verbale in atti).>>, l'appellante si limita a reiterare la contestazione in ordine alla condotta di , reo di Controparte_2
non far segnare nella relata di notifica dell'atto di citazione che non era
amministratore del , formulando, quindi, una censura Controparte_3
inconferente con il motivo del rigetto.
Per tutte le su esposte motivazioni la corte ritiene che l'atto di appello è da dichiarare inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata e con le ragioni che la sorreggono (cfr. Cass. Ordinanza n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce,
pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse
13 conclusioni del giudice di primo grado, non sottoponendole a critica, non facendosi carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c..
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
C.c.) Non merita accoglimento la domanda formulata da di Controparte_2 condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, c. III C.p.c.
Infatti, sebbene la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. configuri una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e prescinde dal riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave dell'appellante, deve pur ricorrere una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (Cass. 26515/2017), condotta ritenuta non ricorrente nel caso di specie.
D) Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza (in valori al di sotto dei medi considerato il modello semplificato con cui è stata decisa la causa ex art. 350 bis c.p.c., stante anche la semplicità delle questioni trattate e il tipo di pronuncia adottato),
tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds. Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di
avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della
causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al
pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore
o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art.
1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di
parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto
indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>> e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <In tema di liquidazione di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 - secondo cui le cause
di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro
14 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere
al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal
legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla
complessità della controversia".>> (Cass. nn. 968/2022 e 26113/2023).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, Sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del e del Controparte_3 Controparte_4
[...]
b) dichiara inammissibile l'appello;
c) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore del
[...]
in persona del Sindaco pro tempore e di , Controparte_1 Controparte_2 con attribuzione al procuratore di quest'ultimo, che liquida per ciascuno di essi in euro
3.473,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 27 marzo 2025
Il consigliere est.
dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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